S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 31/05/2022
LATERIZI - INDUSTRIA
Testo consolidato del CCNL 31/05/2022
per i dipendenti delle Aziende produttrici di Laterizi e Manufatti Cementizi
Decorrenza: 01/04/2022
Scadenza: 30/09/2025
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende produttrici di:
a) Elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in laterocemento;
b) Manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.
Addì, 31 maggio 2022
tra
Confindustria Ceramica - Raggruppamento Laterizi,
Assobeton,
e
Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno - Feneal aderente alla UIL, Federazione Nazionale Lavoratori Edili - Affini e del Legno,
La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (F.I.L.C.A.) aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L.
La Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Affini ed estrattive (FILLEA Costruzioni e Legno), aderente alla CGIL.
Sulla base dell'ipotesi di accordo raggiunta il 31 maggio 2022 è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti delle Aziende produttrici di:
a) elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in laterocemento;
b) manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.
La stesura completa del contratto e la siglatura degli articoli sono state concluse il giorno 6 ottobre 2022.
Premessa
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro ha introdotto significative innovazioni nelle relazioni industriali e contrattuali e nei rapporti tra le parti in coerenza con la situazione di sofferenza del settore laterizi e manufatti cementizi e delle Aziende di riferimento del comparto, con il fine di garantire e salvaguardare gli obiettivi di competitività delle imprese, di valorizzare il lavoro industriale e di migliorare l'occupazione e le condizioni di lavoro.
1) Il presente contratto consente una maggiore aderenza della disciplina nazionale a talune caratteristiche aziendali e, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per ia durata del contratto stesso.
2) Alla presente disciplina contrattuale corrisponde l'impegno delle Parti di rispettare e far rispettare dai propri iscritti le disposizioni in essa contenute per il periodo della loro validità.
A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in fibrocemento, in gesso e piastrelle.
4) il presente CCNL realizza un sistema di relazioni sindacali e contrattuali in grado di dare certezza riguardo ai soggetti, ai tempi ed ai contenuti della contrattazione collettiva attraverso l'attuazione ed il rispetto delle regole.
La titolarità della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente Contratto, è regolata dagli Accordi interconfederali vigenti.
A) Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione
Le Parti - nel convenire sull'utilità di procedere a un ulteriore rafforzamento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle Aziende che applicano il vigente CCNL attraverso la costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità - istituiscono il "Gruppo di lavoro sulla bilateralità" che dovrà presentare alle parti medesime, entro la vigenza del presente CCNL, un progetto riguardante la costituzione di un Organismo bilaterale nel settore dell'industria del cemento e dei materiali da costruzione, denominato Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) che una volta istituito assorba anche le funzioni a suo tempo affidate all'Osservatorio dei Settori Laterizi e Manufatti Cementizi (c.d. Osservatorio).
Il «Gruppo di lavoro sulla bilateralità» sarà formato da sei rappresentanti delle OO.SS. e da sei rappresentanti equamente suddivisi tra Confindustria Ceramica - Raggruppamento Laterizi ed Assobeton, sarà nominato dalle Parti firmatarie entro 90 giorni dalla firma del presente Accordo. Il progetto elaborato congiuntamente dovrà contenere:
a. i presupposti contrattuali, gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali, gli eventuali adempimenti propedeutici all'operatività dell'organismo bilaterale;
b. i compiti e l'individuazione delle materie di attribuzione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il mercato del lavoro (in relazione alle normative introdotte a partire dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive);
- la formazione professionale e l'occupabilità nel settore anche nel contesto di impresa 4.0;
- la sicurezza sul lavoro ed il sistema degli ammortizzatori sociali;
- la contrattazione di II livello
- appalti e internalizzazioni
- il welfare integrativo/generativo e la responsabilità sociale d'impresa e la partecipazione dei lavoratori (al fine di determinare possibili posizioni condivise);
- gli aspetti legati alle dismissioni degli impianti ed alle relative conseguenze sui territori;
- la situazione economico-sociale dei Settori a cui si applica il presente contratto anche in riferimento agli effetti determinati dalla pandemia Covid19 nonché per gli effetti, al momento solo in parte ipotizzabili, conseguenti allo stato emergenziale derivante dal conflitto bellico in atto tra Russia ed Ucraina e dalle connesse ricadute economico/industriali anche in materia di approvvigionamento energetico;
- la transizione ecologica quale fattore abilitante per alimentare la ripartenza economica del Paese, che non potrà non passare per il rilancio dell'edilizia, la messa in opera di infrastrutture moderne, sicure ed efficienti, la riqualificazione del patrimonio pubblico e privato, nonché nuove opportunità di occupazione per i Settori cui si applica il presente contratto;
Il CBMC, al momento della costituzione, sarà composto da sei rappresentanti le Organizzazioni sindacali e da sei rappresentanti equamente suddivisi tra Confindustria Ceramica - raggruppamento Laterizi ed Assobeton. Il CBMC si riunirà, in via ordinaria, due volte l'anno e, in via straordinaria, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta di una delle due componenti.
Il Gruppo di lavoro dovrà delimitare nella sua relazione, che dovrà presentare alle Parti entro la fine della vigenza contrattuale, le aree di attività su cui opererà il nuovo CBMC, tra le quali potranno trovare analisi, a titolo esemplificativo, le seguenti tematiche:
1. monitoraggio dell'evoluzione tecnologica (impresa 4.0), del settore e sue ricadute su riconversione, formazione, riqualificazione;
2. avvicendamento generazionale, anche mediante attivazione di convenzioni con Istituti scolastici superiori che non comportino maggiori oneri di spesa per le aziende, attività di tutoraggio formativo, alternanza scuola lavoro;
3. l'attivazione di un coordinamento con i Ministeri interessati, primi fra tutti MISE e MITE, al fine di facilitare la transizione ecologica e nel caso di modifiche di processo, anche ai fini dell'aggiornamento delle competenze e dell'avanzamento professionale delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso misure di semplificazione normativa e finanziamenti adeguati, che necessariamente, si auspica, dovranno avere un orizzonte temporale anche successivo rispetto a quanto previsto dalle vigenti risorse previste dal Recovery Fund.
Il nuovo CBMC, una volta istituito, assorbirà anche le funzioni a suo tempo affidate all'Osservatorio.
Ai fini della disamina degli inquadramenti professionali, le Parti Datoriali manifestano la propria disponibilità a ricevere, valutare ed esaminare proposte di modificazione all'attuale inquadramento previsto dall'art. 8 ed eventualmente costituire una Commissione che proponga le evidenze emerse alle Parti firmatarie 3 mesi prima della scadenza di vigenza dell'attuale CCNL.
B) Sistema di relazioni industriali
1) Livello nazionale
Le Parti confermano che la contrattazione collettiva nazionale di categoria rappresenta lo strumento primario, solidaristico ed universale di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, ponendolo al centro della regolamentazione delle relazioni industriali.
Le Parti confermano altresì l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
Le Parti, fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento, e nella consapevolezza dell'importanza di relazioni industriali partecipate e continuative, indicano fin da ora che, nell'Organismo bilaterale, dovrà potersi concretizzare il confronto su conoscenze e su autonome valutazioni per tematiche suscettibili di incidere sulla situazione complessiva dei settori cui si applica il presente contratto, sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei settori stessi.
Tale Organismo bilaterale, con propria autonomia funzionale e operativa, sarà composto da 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni Imprenditoriali firmatarie e si riunirà con cadenze che saranno stabilite nell'ambito del regolamento al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di interesse del settore. Le parti firmatarie comunicheranno entro 60 giorni, dalla firma del presente accordo, i nominativi dei propri rappresentanti reciprocamente.
In particolare, saranno oggetto di esame:
- lo studio dell'assetto industriale di settore, le tendenze di mercato e delle evoluzioni legislative, gli ammodernamenti tecnologici dei processi produttivi e dei nuovi prodotti, con particolare riguardo alle tendenze in atto nel mercato immobiliare nell'edilizia pubblica e le relative stazioni appaltanti, nelle ristrutturazioni e nel recupero del restauro dei centri storici. In questo quadro di insieme valutarne le ricadute occupazionali, studiare in relazione alle nuove tecnologie, i nuovi lavori, i nuovi materiali, le nuove professionalità;
- la valutazione della situazione occupazionale, i processi di esternalizzazione delle lavorazioni e gli appalti;
- le condizioni di Legge e operative di approvvigionamento delle materie prime ed in tale contesto l'effettuazione del monitoraggio delle legislazioni regionali in vigore per l'approvvigionamento delle materie prime e la promozione di idonee e condivise iniziative per una legislazione quadro in materia di cave e torbiere, con l'obiettivo primario di semplificare l'iter burocratico per l'approvazione, in sede locale ed in tempi rapidi e certi, delle concessioni di sfruttamento delle cave;
- combustibili alternativi, risparmio energetico;
- il monitoraggio del mercato del lavoro nei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo;
- la formazione professionale secondo le modalità previste dal successivo art.37bis;
- l'analisi dei risultati aziendali e l'andamento del settore, nonché delle competenze tecniche organizzative che il lavoro delle persone può esprimere;
- l'organizzazione e la predisposizione di supporti informativi e programmi formativi sulla sicurezza. A tal fine sarà monitorato lo stato di attuazione della applicazione nei settori del TU n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni con particolare riguardo all'elaborazione dei piani di sicurezza nelle aziende;
- le tematiche dell'edilizia bio-eco-sostenibile anche come interlocutori delle istituzioni pubbliche;
- le tematiche inerenti alla responsabilità sociale d'impresa;
- l'andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione del lavoro in materia contributiva, assistenziale ed assicurativa, anche in relazione alla internazionalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale;
- l'evoluzione tecnologica legata alle nuove tematiche in materia di industria 4.0, l'organizzazione del lavoro, le nuove professionalità anche in relazione all'Inquadramento professionale;
- il monitoraggio sull'andamento e copertura del secondo livello di contrattazione.
Quanto sopra premesso il CBMC presenterà alle Parti, entro tre mesi dalla sua costituzione, il regolamento per lo svolgimento delle attività di segreteria (convocazione mediante e-mail delle riunioni dei suoi componenti, con specificazione dell'odg.; raccolta della documentazione prodotta dai componenti in merito alle materie oggetto d'esame e conservazione della stessa, preferibilmente in archivi di formato elettronico; stesura e conservazione dei verbali di riunione; comunicazione dei nominativi dei componenti sostituiti; etc.) nonché di ogni ulteriore attività inerente il suo funzionamento.
Per l'attività del CBMC saranno utilizzati i dati forniti dalle Parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire.
Il CBMC potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle Parti purché se ne ravvisi congiuntamente l'opportunità.
I risultati dei lavori del CBMC e le eventuali proposte saranno oggetto di esame delle Parti stipulanti in un incontro, negli incontri previsti annualmente (o eventualmente prima, su motivata richiesta di una delle Parti) ed a livello nazionale, nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle Parti, le informazioni aggregate, riferite ai settori rappresentati, riguardanti:
a) aspetti della congiuntura;
b) prospettive produttive;
c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d) i piani industriali, i processi di delocalizzazione, le acquisizioni, le partecipazioni, le fusioni e/o le cessioni di azienda;
e) programmi di investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti;
f) prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b) c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
g) il monitoraggio delle aziende che hanno adottato comportamenti moralmente non etici;
h) il monitoraggio delle aziende e delle cave sequestrate e/o confiscate;
i) il monitoraggio dei flussi di manodopera e di eventuali fenomeni di riciclaggio dei capitali illeciti sulle forniture e dei servizi;
l) l'andamento dell'occupazione complessiva con specifico riferimento a quella giovanile e femminile nonché a quella degli immigrati extracomunitari;
m) l'andamento delle condizioni di lavoro nel settore e della contrattazione di 2º livello;
n) l'evoluzione degli indirizzi di politica ambientale con particolare riferimento all'approvvigionamento delle materie prime ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produttive;
o) l'andamento degli investimenti per risparmio energetico e per la tutela ambientale;
p) i consumi energetici e lo sviluppo delle buone pratiche di efficienza energetica, dalle Parti riconosciuta pienamente quale strumento decisivo per la crescita industriale ed occupazionale dei due Settori;
q) gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattie, infortuni sul lavoro, cassa integrazione guadagni ed altre causali.
Con riferimento alle risultanze dei lavori del CBMC potranno essere presentate agli organi pubblici competenti eventuali proposte di interesse del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le Parti firmatarie del presente contratto.
Su richiesta di una delle Parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Per specifici temi le Parti potranno convenire di richiedere la presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
Qualora sulla base dell'esame congiunto, emergano problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei due settori, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le Parti in sede nazionale.
Le parti convengono sull'opportunità di concordare preventivamente, una volta istituito il CBMC, di analizzare assieme a settori limitrofi, come cemento, calce e gesso, lapidei, tematiche di interesse comune sulla necessità di promuovere a livello istituzionale nei confronti degli enti decisori tematiche di rilevanza nazionale su argomenti come ampliamento degli ammortizzatori sociali, fiscalità più favorevole, riduzione del cuneo fiscale, utilizzo di combustibili alternativi, riattivazione dei grandi cantieri, impatto ambientale.
Qualora insorgano problemi per la costituzione o il funzionamento dell'Organismo bilaterale, le parti stipulanti interverranno per individuare le relative soluzioni.
2) Livello regionale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Associazioni nazionali stipulanti e le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti forniranno annualmente di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 1), in sede regionale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni distinte per i due settori cui si applica il presente contratto riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sulla occupazione e sulla qualificazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni, interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti.
In assenza delle strutture regionali competenti, le informative di cui sopra saranno fornite dalle rispettive Associazioni nazionali di categoria.
3) Livello territoriale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Associazioni territoriali degli industriali forniranno annualmente alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, non oltre il secondo quadrimestre, informazioni globali distinte per i due settori cui si applica il presente contratto, riferite alle proprie aziende associate riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti anche per le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti;
f) i lavori in appalto, le loro caratteristiche, la denominazione delle aziende e il CCNL di riferimento.
Per le aree territoriali nelle quali vi siano meno di 5 stabilimenti di laterizi o di manufatti di cemento, le competenti Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori, in sede regionale, individueranno congiuntamente le aggregazioni interprovinciali e le sedi ove dovrà essere svolta la relativa procedura di informazione di cui al punto 3) del presente articolo.
4) Livello di gruppo
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) i gruppi industriali - intendendo per "gruppo" un'azienda di particolare importanza nell'ambito del settore articolata su più stabilimenti distribuiti in diverse aree del territorio nazionale - forniranno annualmente a FeNEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL, su richiesta delle stesse, nel corso di un apposito incontro convocato dall'Associazione Nazionale del settore cui il gruppo appartiene, informazioni previsionali e globali riguardanti:
a) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro ed alla occupazione;
c) decentramento, in via permanente, di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dell'azienda;
d) distribuzione del personale per categoria, per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso, andamento complessivo degli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria;
e) progetti e iniziative tesi al risparmio energetico;
f) implicazioni derivanti dall'attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti dall'attività estrattiva;
g) la situazione dei parametri del gruppo (aziende con sedi produttive in più di una regione) in relazione al premio di risultato.
Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sui processi di mobilità interna, sulle prospettive produttive, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite, su richiesta, alla RSU per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.
Le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 25/2007 si applicano alle informazioni ivi previste. Le informazioni che siano fornite espressamente in via riservata sono soggette alla disciplina contenuta nell'art. 5 della Legge medesima.
I processi di delocalizzazione, di acquisizione e partecipazione a società diverse dello stesso settore saranno oggetto di informazione preventiva secondo le normative nazionali e comunitarie in vigore.
5) Livello aziendale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le direzioni degli stabilimenti che occupano almeno 50 dipendenti, determinati a norma dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 25/2007, forniranno annualmente alla RSU, su richiesta della stessa, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:
a) programmi di investimento che comportino significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro e alla occupazione;
c) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dello stabilimento;
d) distribuzione del personale per categoria, per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso, andamento complessivo degli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria;
e) progetti ed iniziative tesi al risparmio energetico;
f) implicazioni derivanti dall'attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produzione;
g) l'andamento dei parametri aziendali in riferimento al premio di risultato.
Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sull'ambiente di lavoro.
Le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 25/2007 si applicano alle informazioni ivi previste. Le informazioni che siano fornite espressamente in via riservata sono soggette alla disciplina contenuta nell'art. 5 della Legge medesima.
I processi di delocalizzazione, di acquisizione e partecipazione a società diverse dello stesso settore saranno oggetto di informazione tempestiva.
C) Disposizioni generali sul sistema contrattuale
Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo.
Tutto ciò premesso, le Parti confermano e concordano un modello di assetti contrattuali che prevede:
- un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria con vigenza triennale sia per la parte economica che per la parte normativa;
- un secondo livello di contrattazione anch'esso con vigenza triennale.
1) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro garantisce la certezza e l'uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.
La disdetta del CCNL, da darsi con lettera raccomandata A.R., e le richieste per il rinnovo saranno presentate dalle organizzazioni sindacali in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di modifica darà riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Nel caso, nonostante il rispetto della procedura concordata, il contratto non venga rinnovato entro la scadenza del precedente, in sede di negoziato sarà comunque assicurata la copertura economica, dal giorno successivo alla scadenza del precedente contratto.
2) Contrattazione di secondo livello
Le parti nel ribadire l'importanza della contrattazione di secondo livello con l'obiettivo di aumentare la produttività, l'efficienza e la competitività delle aziende, ridurre i rischi di concorrenza sleale tra le stesse, aumentare la professionalità e le competenze dei lavoratori per migliorare qualitativamente la filiera di processo e di prodotto, ritengono importante la diffusione di buone pratiche contrattuali. Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, convengono che la contrattazione di secondo livello possa avvenire a livello di azienda e/o di gruppo, cosi come definito nella parte generale - lettera A), per il tramite delle RSU/RSA o delle OO.SS. territoriali.
La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente CCNL, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati aziendali conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti come, ad esempio: incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, tutti i risultati legati all'andamento economico dell'impresa. La relativa disciplina è contenuta nell'articolo 25 (Premio di risultato) del presente CCNL.
Gli accordi aziendali stipulati successivamente alla data del presente rinnovo hanno durata triennale.
La contrattazione aziendale si svolge secondo il principio della non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali, della contrattazione nazionale.
In applicazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 nonché dell'Accordo Interconfederale 09-03-2018 (C.d. Patto della Fabbrica), sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e la RSU costituita ai sensi dei suddetti accordi.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso.
Le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo. La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della data di apertura della trattativa.
Qualora al termine del suddetto periodo le Parti non pervenissero alla stipula di un accordo, potranno, di intesa, attivare un tavolo di confronto in sede di Associazione di Categoria, con l'intervento delle stesse Parti stipulanti il presente contratto.
D) Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d'impresa
1) Le Parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell'ambiente ed alla responsabilità sociale d'impresa, costituisca il modello cui ispirarsi, per l'avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive e, nel contempo, di rilancio dell'edilizia e della tutela ambientale.
2) Nel rispetto delle leggi vigenti in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro, le Parti convengono, in particolare:
- di porre in atto misure finalizzate alla sostenibilità dei processi produttivi delle industrie e dei settori, e al rispetto dell'ambiente;
- di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale;
- di adottare in modalità virtuosa attività di collaborazione e socializzazione di problematiche territoriali, eventualmente anche ricorrendo a forme di welfare di prossimità.
3) Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, lavoratori e imprese, realizzino comportamenti coerenti con quanto sopra, per confermare la validità dei percorsi condivisi in essere e di quelli futuri riguardo:
- il controllo della filiera produttiva ed in ottemperanza alle disposizioni riferite ai contratti di settore, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed alle leggi vigenti;
- la salute psico-fisica e la sicurezza del personale;
- la protezione ed il rispetto dell'ambiente;
- un giusto impatto sulle comunità locali.
4) Le Parti ritengono che la responsabilità sociale d'impresa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l'impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.
5) Le Parti quindi si danno atto che il percorso verso la Responsabilità sociale di impresa costituisce un'effettiva osservanza degli obblighi di Legge e di contratto.
6) Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più possibile consapevole e condiviso al tema della responsabilità sociale, le Parti convengono che entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL il CBMC predisponga un documento condiviso contenente linee guida dei requisiti minimi per l'attuazione dei principali elementi della responsabilità sociale d'impresa, tenendo conto anche delle raccomandazioni OIL.
Le Parti si impegnano nell'arco di vigenza del presente CCNL a realizzare un protocollo per l'applicazione e la verifica dei comportamenti socialmente responsabili delle imprese del settore, considerando il rispetto delle normative finanziarie, sociali, ambientali, la trasparenza e la corretta tempistica nei processi di informazione e consultazione, gli investimenti per migliorare gli standard di salute e sicurezza, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con l'adozione di modelli organizzativi incentrati sulla persona.
Le parti sostengono lo sviluppo di un'impresa socialmente responsabile attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni, operando responsabilmente, con la consapevolezza dei propri diritti e doveri.
Le Parti concordano altresì sulla piena applicazione nel presente CCNL dei principi contenuti nel Protocollo di legalità siglato il 22 gennaio 2014 tra Ministero degli Interni e Confindustria, nonché dei principi contenuti nel codice etico della suddetta confederazione, al quale le aziende sono tenute ad attenersi.
A tal fine, con riferimento all'attività d'impresa, le aziende assicureranno il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile, ricercando, ove possibile, per tramite del proprio contributo, lo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese, attraverso processi innovativi volti alla creazione diffusa di valore, alla promozione del bene comune e alla affermazione di modelli d'eccellenza garantendo ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento, in grado di favorirne lo sviluppo umano e professionale.
Ad ogni livello si opererà in modo coerente per sviluppare a dare attuazione alle norme contenute nel presente CCNL riconducibili ad un impegno sociale dell'impresa, complessivamente considerata e dei singoli che operano in essa.
Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più consapevole e condiviso sul tema della Responsabilità Sociale d'impresa, il CBMC effettuerà indagini sui fattori strategici dello sviluppo delle imprese industriali nel mercato nazionale ed internazionale, per valutare gli aspetti legati alla competitività, innovazione, internazionalizzazione, congiuntamente a criteri che identificano i comportamenti aziendali nei confronti dei principali portatori di interessi.
Negli ambiti di cui sopra il CBMC fornirà, in forma anonima e complessiva, alle parti stipulanti il CCNL, dati relativi alle seguenti dinamiche:
- indice costo del lavoro su fatturato
- rapporto operai/impiegati
- rapporto donne/uomini
- percentuali dipendenti stranieri
- indici di sicurezza sul lavoro
- attività formativa in materia di sicurezza
- certificazioni qualità applicate
- applicazioni dei sistemi di valutazione delle soddisfazioni del cliente
- sistemi di valutazione della qualità dei fornitori.
Inoltre, per la parte riguardante la competitività, l'Osservatorio potrà analizzare tematiche relative a:
- prodotti innovativi
- percentuale esportazione
- percentuale produzione estera.
DICHIARAZIONE COMUNE
Le parti, pur tenendo conto di quanto già stabilito in ordine al succitato CBMC, dichiarano la propria reciproca disponibilità a verificare la possibilità di pervenire alla costruzione di un sistema bilaterale dei materiali da costruzione (cemento, calce, gesso, lapidei, laterizi, manufatti cementizi) quale strumento idoneo al monitoraggio ed alla elaborazione di tematiche d'interesse comune.
In particolare, le parti ritengono che tale sistema potrebbe essere utile per pervenire, con idonee e condivise iniziative, alla definizione di una legislazione quadro in materia di cave, che tenga conto delle diverse modalità di coltivazione, e delle compatibilità ambientali, della sostenibilità degli ecosistemi, della sicurezza sul lavoro con l'obiettivo primario di semplificare l'iter burocratico per l'approvazione, in sede locale ed in tempi rapidi e certi, delle concessioni di sfruttamento delle cave stesse.
E) Azioni positive per le pari opportunità e contrasto alle discriminazioni di genere
Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono l'importanza che nei luoghi di lavoro i rapporti tra azienda e dipendenti e tra i dipendenti medesimi siano ispirati ai principi di comune convivenza civile e di rispetto reciproco, nonché al rispetto della professionalità e dei diritti della persona. Le parti considerano inaccettabili ed intollerabili discriminazioni per ragioni di razza, religione, lingua, genere.
Le Parti concordano di affidare al Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) l'impegno di valutare e proporre azioni volte a garantire le pari opportunità nei settori a cui si applica il presente CCNL, in un'ottica di miglioramento continuo, anche in termini di benessere organizzativo.
Le Parti si impegnano per la diffusione e l'attuazione in tutte le aziende che applicano il presente CCNL dell'Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro" sottoscritto il 25 gennaio 2016 tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, in attuazione dell'Accordo delle Parti Sociali europee del 26 aprile 2007.
L'ambito delle azioni che saranno eventualmente adottate riguarderà la totalità dei lavoratori.
PARTE PRIMA - REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI IMPIEGATI E AGLI OPERAI
I lavoratori devono essere assunti secondo le norme di Legge e degli eventuali accordi interconfederali.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge all'atto dell'assunzione l'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore per iscritto:
- la data di assunzione;
- il luogo di lavoro;
- il livello, la mansione e la qualifica di inquadramento;
- la durata dell'eventuale periodo di prova;
- la prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;
- il trattamento economico iniziale;
- le altre condizioni eventualmente concordate;
- l'indicazione dell'applicazione del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro;
- tutti gli altri dati previsti dalle norme di Legge.
All'atto dell'assunzione sarà consegnato al lavoratore:
- la modulistica TFR 2 sull'eventuale iscrizione e destinazione del trattamento di fine rapporto e conseguente informativa inerente il fondo di appartenenza ARCO di cui all'art. 55 nonché l'informativa di cui all'art. 55 (ex art.55bis - assistenza sanitaria integrativa);
- i moduli per l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ed ogni altra modulistica prevista dagli obblighi di Legge;
- copia del presente Contratto collettivo di lavoro anche per tramite di formato digitale.
Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti e l'azienda dovrà rilasciare ricevuta per quelli che trattiene:
1) carta d'identità o documento equipollente;
2) stato di famiglia;
3) documenti necessari per fruire degli assegni per il nucleo familiare (per gli aventi diritto);
4) codice fiscale;
5) attestazione titolo di studio;
6) coordinate bancarie ai fini della corresponsione degli emolumenti;
7) patente di guida, ove necessaria per lo svolgimento della mansione.
Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere il certificato penale ed eventuali carichi pendenti, in data non anteriore ai tre mesi e i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del libretto di lavoro, sempreché l'interessato ne sia in possesso. L'azienda, in caso di partecipazione a gare pubbliche o ad altri a lavori che necessitano il N.O.S, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione di cui sopra al personale interessato.
Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e domicilio e notificare le successive variazioni.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro - sia questo dovuto a licenziamento o a dimissioni l'azienda metterà a disposizione del lavoratore i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, che lo stesso dovrà ritirare rilasciando regolare ricevuta.
Il lavoratore prima dell'assunzione può essere sottoposto a visita medica, secondo quanto previsto dall'art.5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
In attuazione di quanto previsto dal 2º comma, art. 25, Legge 23 luglio 1991 n. 223, le Parti convengono che ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai commi le 6 del citato art. 25, non si tiene conto delle assunzioni di personale inquadrato nelle categorie A Super, ivi compresi i Quadri, A, B, la 1ª e 2ª declaratoria, C Super e C, la 1ª e 2ª declaratoria (limitatamente al profilo 3 di quest'ultima), dell'art. 8 del vigente CCNL.
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia e sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare fiducia.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatane dal comma 5 dell'art. 25, Legge 23 luglio 1991, n.223, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25 cit. anche quando vengano inquadrati nei gruppi e nelle qualifiche sopra individuate.
Art. 3 - Ammissione e lavoro delle donne e degli adolescenti
L'ammissione ed il lavoro delle donne e degli adolescenti sono regolati dalle disposizioni di Legge in vigore.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova, risultante dalla lettera di assunzione, non superiore a:
Lavoratori con qualifica impiegatizia
- 6 mesi per la categoria AS e per i quadri;
- 5 mesi per la categoria A;
- 3 mesi per la categoria B1;
- 2 mesi per le categorie C1, D1;
- 1 mese per la categoria E1.
Lavoratori con qualifica operaia
- 2 mesi per la categoria B2;
- 6 settimane per la categoria CS;
- 1 mese per le categorie C2, D2, E2;
- 2 settimane per la categoria F.
Nel caso di assunzione di lavoratori che siano già stati alle dipendenze della stessa azienda, non sarà richiesto il periodo di prova a quelli che siano adibiti alle medesime mansioni già in precedenza esplicate.
Durante il periodo di prova è reciproco fra le Parti il diritto di risoluzione del rapporto di lavoro senza l'obbligo del preavviso e/o della corresponsione delle indennità previste dagli articoli dei presente contratto - fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto, per le ferie e la 13a mensilità - e con il pagamento della retribuzione per il tempo durante il quale il lavoro è stato effettivamente prestato ed in base alla retribuzione della categoria nella quale il lavoratore ha prestato la sua opera, semprecché la retribuzione non sia già stata prestabilita in misura superiore.
Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta da parte dell'azienda, il lavoratore si intende confermato in servizio a termini ed agli effetti del presente contratto.
Nel caso di conferma in servizio, il periodo di prova è considerato utile a tutti gli effetti contrattuali.
Limitatamente ai lavoratori con qualifica impiegatizia qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi tre mesi di prova per i quadri, nonché per gli impiegati di categoria AS e A e durante il primo mese per gli impiegati delle altre categorie, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato; qualora, invece, il licenziamento avvenga oltre il termine predetto verrà corrisposta all'impiegato la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni dall'inizio dell'assenza.
La ricaduta nella stessa malattia non dà diritto al completamento del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Art. 5 - Classificazione del personale
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta dalle categorie indicate all'ottavo comma del presente articolo alle quali corrispondono 8 livelli retributivi.
L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come indicato nell'art. 8.
La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento delle mansioni nella categoria stessa.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.
Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, anche in relazione ad innovazioni tecnologiche, l'inquadramento sarà effettuato - nell'ambito della stessa qualifica - sulla base delle declaratorie ed utilizzando per analogia i profili esistenti.
Eventuali controversie riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura di cui all'art. 60.
La distinzione fra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le disposizioni di Legge contributive e fiscali, nonché agli effetti delle norme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali, regolamentari, sindacali, ecc, che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qualifiche.
Ai fini suddetti il collegamento tra l'inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente:
1) qualifica quadri: declaratoria e normativa di cui al successivo art. 7;
2) qualifica impiegatizia: categorie: AS; A; B-1ma declaratoria; C-1ma declaratoria; D-1ma declaratoria; E-1ma declaratoria;
3) qualifica operaia: categorie: B-2; CS; C-2nda declaratoria; D-2nda declaratoria; E-2nda declaratoria; F.
Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica.
Codici ISTAT - Classificazione delle Unità Professionali.
Le Parti ribadiscono l'importanza del corretto monitoraggio e relativo inquadramento statistico dei lavoratori assegnati a mansioni usuranti e/o gravose nel corso dell'attività lavorativa. A richiesta del lavoratore interessato potranno essere rilasciate la certificazione di Legge attestanti il codice Istat delle professioni svolte, il cui elenco è consultabile sul sito dell'lstat.
Dichiarazione comune
Le Parti - anche in relazione al prevedibile progresso tecnologico e allo sviluppo della automazione - riconoscono la necessità di valorizzare la formazione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche dei lavoratori al fine di un loro migliore rendimento e del conseguente aumento di produttività. Esse pertanto convengono sulla opportunità che, nel quadro della legislazione vigente, vengano poste in essere misure atte a sviluppare la formazione professionale attraverso collegamenti con le scuole ed istituti professionali esistenti.
Art. 6 - Commissione paritetica per la classificazione dei lavoratori
Le parti si sono incontrate, come da Accordo del 26 maggio 2008, per inserire nel vigente sistema classificatorio le figure specifiche già individuate durante i lavori della Commissione paritetica di cui all'art. 6 del CCNL 26/10/2004 (Marketing, Ambiente e Sicurezza, Qualità).
A saldo di quanto già anticipato in base all'art. 6 del CCNL 26/10/2004, le parti concordano di incrementare i parametri delle categorie Cs, C, D ed E come di seguito riportato:
dal 1º settembre 2008:
Cs 2 punti;
C 1 punto;
D 1 punto;
E 1 punto.
dal 1º gennaio 2009:
Cs 1 punto;
C 1 punto.
Fermo restando che gli aumenti retributivi di cui all'art. 21 sono stati determinati sulla vigente scala parametrale, nelle tabelle dei nuovi minimi mensili sono recepite nel periodo della vigenza del presente contratto.
Declaratoria
La qualifica di quadro compete a quei lavoratori che, con le caratteristiche della declaratoria di cui alla categoria AS, siano responsabili del coordinamento e della gestione di settori fondamentali dell'impresa.
Trattamento economico e normativo
Salvo quanto di seguito specificatamente previsto, ai quadri si applicano le norme contrattuali e di leggi relative agli impiegati con funzioni direttive.
Ai suddetti lavoratori verrà corrisposta un'indennità di funzione pari ad un importo mensile di € 51,65.
L'importo di cui sopra potrà essere assorbito per il 50% dai superminimi individuali o da altri trattamenti aggiuntivi analoghi eventualmente percepiti dai lavoratori interessati.
Responsabilità civile
Ai sensi dell'art. 5 della Legge n.190/1985, l'azienda è tenuta ad assicurare il quadro contro i rischi di responsabilità civile verso terzi per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività.
Iniziative di formazione
In relazione alle loro esigenze, le aziende, di norma, promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.
Assistenza legale
Ai quadri si riconosce la copertura delle spese, l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Svolgimento di fatto delle mansioni di quadro
In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della Legge n.190/1985, si conviene che, in caso di svolgimento di mansioni di livello superiore che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo continuativo di 6 mesi.
Dichiarazione comune
Le Parti si danno reciprocamente atto che con la regolamentazione di cui al presente articolo si è data piena attuaz