CCNL Laterizi P.I. - Confapi
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 27/10/1999
Ultimo aggiornamento
02 febbraio 2021
Panoramica del Contratto
Piccole e medie imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.
Parti Stipulanti
Aniem
Confapi - Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini aderenti a Confapi
Fillea Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive Costruzioni e Legno
Filca Cisl
Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini
Feneal Uil
Federazione Nazionale Lavoratori Edili E Affini del Legno
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A | 1886,39 € | 2424,73 € |
| A S | 2243,29 € | 2788,46 € |
| A S Q | 2243,29 € | 2788,46 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Materiali da costruzione P.I. - Confapi: Accordo 12.01.2021
Siglato il 12/01/2021 dalle OO.SS. con Confapi Aniem, un verbale integrativo con chiarimenti in merito all'accordo 10/11/2020 per i Materiali da costruzione (Lapidei, Laterizi, Cem...
Laterizi P.I. - Confapi: Aggiornamento minimi contrattuali
MATERIALI DA COSTRUZIONE Laterizi P.I. - Confapi Minimi in vigore dal 01/01/2025 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma A S Q € 2243,29 € 534,84 € 10,33 € 2788,4...
Orario di lavoro
La durata dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferma restando la possibilità di computo su periodi plurisettimanali prevista al punto 10) della presente normativa.
L'orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o su 6 giorni previo accordo tra la Direzione aziendale e la R.S.U.
Lavoro straordinario
Le percentuali di maggiorazione saranno applicate sulla retribuzione oraria intesa come paga base minimo tabellare eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, anche sulla percentuale minima contrattuale di cottimo
Le percentuali di seguito riportate non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Qualora la retribuzione sia composta in tutto o in parte di elementi variabili (provvigioni, interessenza, ecc.) si prenderà per base la parte fissa.
Operai:
- lavoro straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 30%
- lavoro straordinario notturno (oltre le 48 ore settimanali) 50%
- lavoro straordinario festivo (oltre le 48 ore settimanali) 50 %
- lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 48 ore settimanali) 60%
- lavoro straordinario fino a 48 ore settimanali: 27%
- lavoro straordinario festivo fino a 48 ore settimanali: 47%
- lavoro straordinario notturno (fino a 48 ore settimanali) 37%
- lavoro straordinario festivo notturno (fino a 48 ore settimanali) 57%
Impiegati:
- lavoro straordinario 30%
- lavoro straordinario notturno: 50%
- lavoro straordinario festivo 55%
- lavoro straordinario festivo notturno 75%
- Lavoro supplementare 27%
- Lavoro supplementare festivo 52%
- Lavoro supplementare notturno 47%
- Lavoro supplementare festivo notturno 72%
Ferie
Per ogni anno di servizio spetta il seguente periodo di ferie:
- 4 settimane in caso di anzianità di servizio da 1 a 10 anni compiuti;
- 4 settimane più 1 giorno in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 16 anni compiuti;
- 5 settimane in caso di anzianità di servizio oltre i 16 anni compiuti.
In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana.
Mensilità Aggiuntive
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile percepita dal lavoratore; la corresponsione di tale mensilità avverrà alla Vigilia di Natale. A tale effetto la retribuzione mensile sarà costituita da: minimo di paga (comprensivo dell'ex indennità di contingenza) eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità, altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzo elemento.
Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
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