CCNL Lapidei - Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 luglio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 24/11/2022 - Decorrenza: 01/04/2022 - Scadenza: 31/03/2025
Ultimo aggiornamento
02 settembre 2025
Panoramica del Contratto
Dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti
Parti Stipulanti
Marmomacchine
Confindustria
Anepla
Fillea Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive Costruzioni e Legno
Filca Cisl
Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini
Feneal Uil
Federazione Nazionale Lavoratori Edili E Affini del Legno
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A | 2249,10 € | 2787,61 € |
| AS | 2444,78 € | 2986,45 € |
| B | 1833,52 € | 2365,33 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Lapidei - Industria: Scioglimento della riserva 25/07/2025
In data 25 luglio 2025, le Parti Confindustria Marmomacchine, ANEPLA, e FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, hanno comunicato lo scioglimento della riserva sull’ipotesi di rinnovo ...
Lapidei - Industria: Welfare contrattuale
In via del tutto eccezionale e solo per la vigenza del presente contratto, le Parti concordano di riconoscere ai lavoratori in forza alle singole date di erogazione sotto indicate ...
Orario di lavoro
La durata massima dell'orario normale di lavoro contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
L'orario settimanale di lavoro è normalmente distribuito su cinque giornate, con riposo cadente di norma il sabato.
Lavoro straordinario
Ai soli fini della corresponsione delle maggiorazioni, è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere e quello effettuato oltre le 40 ore e fino alle 48 ore settimanali.
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione oraria di fatto maggiorata secondo le percentuali seguenti da calcolarsi su paga base, eventuali superminimi, contingenza, eventuale terzo elemento ed eventuale minimo di cottimo:
- lavoro straordinario: 30%;
- lavoro straordinario effettuato nel 6º giorno: 40%;
- lavoro straordinario festivo: 50%;
- lavoro straordinario notturno: 50%;
Ferie (Operai)
ll lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie nella misura di 4 settimane.
In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi goduti come ferie equivalgono ad una settimana.
Mensilità Aggiuntive (Operai)
La 13a mensilità è ragguagliata alla retribuzione mensile globale di fatto percepita dal lavoratore.
Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi di tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
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