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TUTTI I CCNL

SETTORE: Edilizia e Legno

CCNL: Lapidei - Industria

Lapidei - Industria

CODICE CNEL: F041

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 24/11/2022

LAPIDEI - INDUSTRIA

 

Testo consolidato del CCNL 24/11/2022

Dipendenti da aziende esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei

Decorrenza: 01/04/2022

Scadenza: 31/03/2025 

 

Verbale di stipula

 

Addì, 24 novembre 2022 in Milano

tra

CONFINDUSTRIA MARMOMARMACCHINE

A.N.E.P.L.A

da una parte

e

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno - Feneal aderente alla UIL, Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno

- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (F.I.L.C.A.) aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L

- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA AFFINI ED ESTRATTIVE (FILLEA Costruzioni e Legno), aderente alla CGIL

dall'altra

 

si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, con la seguente sfera di applicazione:

1) escavazione del marmo;

escavazione dell'alabastro;

escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, serizzi, porfidi, ecc.;

escavazione del travertino;

escavazione delle ardesie;

escavazione delle pietre silicee;

escavazione delle pietre calcaree;

escavazione dei tufi;

escavazione delle altre pietre affini;

2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;

3) produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.;

4) produzione di pietrame e pietrisco;

5) lavorazione delle selci;

6) produzione di sabbia e ghiaia;

7) lavorazione di marmi composti.

 

Dichiarazione delle parti stipulanti

Fermo restando quanto stabilito dai contratti di appalto, le Parti stipulanti confermano che, nelle aziende in cui l'attività di posa in opera è la fase finale di un processo lavorativo complesso che prevede varie fasi operative di trasformazione e/o lavorazione di materiale lapideo e non costituisce comunque attività prevalente dell'azienda stessa, il contratto nazionale dell'industria dei materiali lapidei, con tute le relative implicazioni, deve essere applicato per tutte le fasi lavorative a tutti i dipendenti in forza all'azienda, compresi quelli che svolgono l'attività di posa in opera anche per i periodi di svolgimento di tale operazione.

 

 

Premessa

 

Nel rinnovo del CCNL le parti ritengono necessario implementare il dialogo e il confronto tra le parti per dare un contributo positivo alla soluzione dei problemi del comparto.

Confindustria Marmomacchine, A.N.E.P.L.A. e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL ribadiscono l'impegno per la realizzazione di un sempre migliore clima di relazioni sindacali finalizzate alla competitività delle imprese, alla loro crescita, all'occupazione e alla tutela, alla sicurezza dei lavoratori, attraverso un dialogo e un confronto costruttivo tra le parti per dare un contributo positivo alla soluzione dei problemi del comparto.

Le parti ritengono necessario chiudere la fase di CPNL e creare un nuovo organismo, denominato CBMC realmente capace di cogliere le esigenze del settore.

Ciò anche allo scopo di contribuire ad avviare un costruttivo dialogo con gli altri organismi paritetici del comparto delle costruzioni per iniziative comuni ed un'azione sinergica per lo sviluppo.

Il CPNL rimarrà operativo unicamente per la gestione delle risorse attualmente disponibili per iniziative a favore del settore.

Pertanto si conviene di abrogare i compiti operativi contrattualmente previsti per il CPNL nei testi dell'Accordo di rinnovo e nella stesura del nuovo testo contrattuale. Le parti concordano quindi sulla abrogazione del regolamento del CPNL, di cui all'allegato 4 del testo contrattuale.

Per quanto concerne la responsabilità sociale d'impresa, le parti promuovono la diffusione delle buone prassi e delle certificazioni internazionali quali EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 26000.

Le parti si danno anche l'obiettivo di adeguare lo schema di formazione/informazione allegato al CCNL, con riferimento al Protocollo Stato/regioni del 21 dicembre 2011, con particolare riferimento alla formazione dei neo assunti.

Valutato che le normative vigenti in materia di coltivazione e di ripristino ambientale delle cave presentano sostanziali difformità tra di loro, e creano situazioni di disparità nell'operare delle aziende si conviene di procedere a una indagine conoscitiva e di raffronto sulle varie normative.

A seguito di tale indagine le parti verificheranno l'opportunità di presentare una richiesta al Governo per l'emanazione di linee generali di indirizzo che possano costituire un preciso riferimento comune per l'attività regionale in materia.

Le parti, nel recepire i contenuti del "Manifesto programmatico per il settore marmifero estrattivo nazionale" sottoscritto in data 22 maggio 2014, convengono altresì sulla esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei confronti degli Organi di Governo per sviluppare il comparto lapideo e l'industria tutta delle costruzioni nel comune convincimento del ruolo strategico che la stessa può svolgere per lo sviluppo economico del Paese e per l'incremento dell'occupazione.

Le parti, infine, si attiveranno per sviluppare un sistema di informazione e collaborazione con le Associazioni sindacali e datoriali dei comparti delle costruzioni (cemento calce e gesso, laterizi e manufatti in cemento) per iniziative comuni e per una azione sinergica finalizzata al rilancio del settore.

 

 

DISCIPLINA GENERALE

SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

1) LIVELLO NAZIONALE

 

Le parti - nel convenire sull'utilità di procedere a un ulteriore rafforzamento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle Aziende che applicano il vigente CCNL, attraverso la costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità - istituiscono il "Gruppo di lavoro sulla bilateralità" che dovrà presentare alle parti medesime, entro la vigenza del CCNL, un progetto riguardante la costituzione di un Organismo bilaterale nel settore dell'industria di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, cemento e materiali da costruzione, denominato Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) che assorba anche le funzioni a suo tempo affidate al Comitato Paritetico Nazionale Lapidei (CPNL).

Il "Gruppo di lavoro sulla bilateralità" sarà formato da sei rappresentanti delle OO.SS. e da sei rappresentanti designati da Confindustria Marmomacchine e A.N.E.P.L.A. che verranno nominati entro 60 giorni dalla sottoscrizione del CCNL.

Il progetto elaborato congiuntamente dovrà contenere:

1. I presupposti contrattuali, gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali, gli eventuali adempimenti propedeutici all'operatività dell'organismo bilaterale.

2. I compiti e l'individuazione delle materie di attribuzione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Il mercato del lavoro (in relazione alle normative introdotte a partire dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive);

- La formazione professionale e l'occupabilità nel settore anche nel contesto di impresa 4.0;

- La sicurezza sul lavoro, il sistema degli ammortizzatori sociali;

- La transizione ecologica;

- Il welfare integrativo/generativo e la responsabilità sociale d'impresa, la partecipazione dei lavoratori (al fine di determinare possibili posizioni condivise);

- Gli aspetti legati alle dismissioni degli impianti e alle relative conseguenze sui territori.

Le parti, ferme restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell'importanza di relazioni industriali partecipate e continuative, indicano fin da ora che nel CBMC dovrà potersi concretizzare il confronto su conoscenze e su autonome valutazioni per tematiche suscettibili di incidere sulla situazione complessiva dei settori cui si applica il presente contratto, sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità nei settori stessi.

Il CBMC, al momento della costituzione, sarà composto da sei rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali e da sei rappresentanti designati da Confindustria Marmomacchine e A.N.E.P.L.A.. Il CBMC si riunirà, in via ordinaria, due volte l'anno e, in via straordinaria, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta di una delle due componenti.

Come indicato sopra (punto 2) e qui dettagliato, il programma dei lavori del CBMC verterà sui seguenti temi:

- l'andamento congiunturale dei settori anche con riferimento alle importazioni e alle esportazioni dei prodotti;

- censimento aziende, valutazione nuove forme strutturali e di aggregazione delle stesse e riflessi sulla occupazione;

- evoluzione legislativa per le materie di interesse del comparto e per l'attività estrattiva;

- acquisizione dati sugli orari di fatto attuati nel comparto, con approfondimenti distinti per le attività di cava e di produzione, con riferimento alla normativa di Legge in materia di orario di lavoro e di attività in cava;

- ambiente e sicurezza e sistemi di soccorso, come previsto dall'art. 27 - ambiente di lavoro;

- Transizione ecologica e fattori energetici;

- l'approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di Legge sull'attività estrattiva e la loro applicazione in sede amministrativa;

- l'utilizzo dei combustibili non convenzionali e il risparmio energetico con riguardo alla stima degli effetti indotti sull'occupazione;

- le possibilità di sviluppo del settore sia in termini di modalità di produzione che di possibilità di impiego del prodotto;

- la formazione professionale sulla base di quanto convenuto all'art. 6 (Formazione professionale - Fondimpresa);

- le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in Legge delle direttive dell'Unione europea in materia. Per tali materie vedasi inoltre quanto previsto all'art. 27 (Tutela salute dei lavoratori e tutela ambientale - Prevenzione e sicurezza sul lavoro);

- il monitoraggio degli andamenti occupazionali e delle tipologie contrattuali presenti nelle Aziende;

- monitoraggio sull'andamento e copertura del secondo livello di contrattazione;

- monitoraggio dell'evoluzione tecnologica (Impresa 4.0) del settore e sue ricadute su riconversione, formazione, riqualificazione e occupazione;

- l'opportunità di indirizzare parte degli investimenti previsti dal PNRR verso l'attuale forza lavoro anche con adeguate attività formative verso il green job, con l'obiettivo di creare nuovi posti di lavoro;

- avvicendamento generazionale, attività di tutoraggio formativo, alternanza scuola lavoro, politiche di inserimento di donne in un settore a prevalenza maschile;

- lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale e le relazioni con il territorio nel quale gravitano le attività industriali dei settori rappresentati.

Qualora insorgessero problemi per la costituzione o il funzionamento del CBMC, le Parti stipulanti interverranno per individuare le relative soluzioni.

Le Parti potranno inoltre esprimere autonome valutazioni sulle iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro.

Il CBMC, per la sua attività, si avvarrà di dati forniti dalle Parti stipulanti o provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da organismi specializzati sulle specifiche materie, concordemente individuati e potrà esprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.

Alle riunioni del CBMC, in relazione alle materie all'esame, potranno prendere parte tecnici esterni (es. funzionari o tecnici di servizi pubblici, docenti universitari, ecc.) preventivamente scelti congiuntamente dalle Parti stipulanti il presente CCNL.

 

 

2) LIVELLO REGIONALE

 

Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno annualmente, di norma entro il primo trimestre, in sede regionale alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni aggregate riguardanti:

a)  prospettive produttive;

b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulla formazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;

c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;

d) eventuali processi di mobilità.

Le parti, in tale occasione, effettueranno un esame congiunto dell'andamento del settore, collegando l'esame medesimo all'elaborazione e alla attuazione dei piani di settore di competenza delle singole Regioni, fornendo altresì agli Enti regionali tutte le indicazioni utili per la loro attività istituzionale a favore di una politica di settore che - nel rispetto dell'ambiente - non ne penalizzi lo sviluppo.

 

 

3) LIVELLO TERRITORIALE

 

Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le Associazioni territoriali degli industriali forniranno annualmente di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 2) e comunque a richiesta di una delle parti, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni aggregate in sede provinciale riguardanti:

- le prospettive produttive;

- programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti industriali con i criteri generali delle loro localizzazioni, inclusi quelli ecologico-ambientali;

- i programmi d'investimento relativi ad ampliamenti, ristrutturazioni e trasformazioni degli impianti esistenti che comportino significativi riflessi sull'occupazione;

- le eventuali esigenze di interventi di formazione e riqualificazione degli addetti connessi a iniziative dei competenti Organismi pubblici;

- dati complessivi relativi ai contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende del settore.

A livello territoriale saranno esaminate le problematiche inerenti gli ammortizzatori sociali, in riferimento alle imprese con meno di 15 addetti e in rapporto con le istituzioni territoriali competenti.

Per quanto concerne i lavori eventualmente affidati a terzi, nell'ambito degli incontri sopra richiamati, al solo fine di disporre di elementi conoscitivi idonei alla valutazione del fenomeno, nelle province con significative concentrazioni di attività potranno essere richieste, a partire dal 1984, dati aggregati relativi alla natura e ai volumi delle attività produttive conferite a terzi.

 

 

4) LIVELLO AZIENDALE

 

Le aziende esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei con più di 50 dipendenti, forniranno alle RSU, assistite dalle OO.SS. di riferimento, o, in assenza, dalle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, su richiesta delle stesse, in apposito incontro, le informazioni previste dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 25 del 6 febbraio 2007.

 

Dichiarazione delle associazioni imprenditoriali

Le associazioni imprenditoriali stipulanti, con riferimento ai lavori affidati a terzi, confermano che l'integrazione produttiva comportante il coinvolgimento di più aziende nell'effettuazione di fasi di lavorazione o di parti di commesse, costituisce caratteristica strutturale del settore.

 

Dichiarazione a verbale

Per le regioni e le province con scarsa concentrazione di unità produttive nel settore, le parti stipulanti individueranno consensualmente aree interregionali e interprovinciali.

 

 

SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI E CONTRATTUALI

PREMESSA

 

Per la realizzazione e il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo.

In quest'ottica le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle R.S.U. costituite ai sensi dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.

Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità il contratto generale, le norme integrative di settore o quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.

Le parti realizzano e confermano con il presente CCNL una struttura contrattuale su due livelli: nazionale e di 2º livello.

La contrattazione di secondo livello riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal CCNL e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicati.

Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente CCNL, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti come, ad esempio: incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, tutti risultati legati all'andamento economico delle imprese. La relativa disciplina è contenuta nell'art. 24 (premio di risultato) del presente CCNL

Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere disciplinate, in luogo della normale contrattazione aziendale, con accordi provinciali o territoriali in base alla prassi vigente.

Nelle aree territoriali nelle quali si svolgerà la contrattazione territoriale non potrà avere luogo quella aziendale.

Le Organizzazioni sindacali stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra, anche attraverso il ricorso alla procedura di cui all'ultimo comma del successivo paragrafo "Procedura di rinnovo degli accordi di secondo livello", che prevede l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti al fine di dirimere la controversia.

Ai fini sopra indicati un Gruppo di lavoro, nell'ambito del costituendo CBMC, opererà una verifica della situazione esistente.

Le Parti nel considerare la contrattazione collettiva esercitata nel rispetto delle regole sopracitate e condivise un valore nelle relazioni sindacali e nel comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione, concordano di affidare allo stesso Gruppo di lavoro il compito di sottoporre, entro il primo anno di vigenza del presente CCNL, alla valutazione delle stesse una disciplina compiuta sulla individuazione delle materie di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, quelle della sola contrattazione di 2º livello e le materie su cui si esercita una competenza concorrente.

Le parti confermano che nelle zone dove si attuerà la contrattazione territoriale verrà adottata, previa verifica, una regolamentazione specifica per il settore degli inerti.

La contrattazione di secondo livello è prevista nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.

Sono titolari della negoziazione di secondo livello negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le R.S.U. costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 da una parte, e le Aziende e le Associazioni industriali territoriali dall'altra.

 

 

Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro

 

Il contratto nazionale ha durata triennale tanto per la materia normativa che per quella retributiva.

La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.

La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Nel caso in cui, nonostante il rispetto della procedura concordata, il contratto non venga rinnovato entro la scadenza del precedente, in sede di negoziato sarà definita la copertura economica dei mesi intercorrenti tra la scadenza del CCNL e la data del rinnovo.

 

 

Procedura di rinnovo degli accordi di secondo livello

 

Le parti si danno atto che la contrattazione di 2º livello avrà per oggetto le materie per le quali sia prevista una specifica clausola di rinvio nei singoli istituti del contratto nazionale di lavoro.

Gli accordi di 2º livello, stipulati successivamente alla data del presente rinnovo, hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni nell'anno con il contratto collettivo nazionale, ivi comprese le relative erogazioni iniziali.

Le richieste di rinnovo degli accordi di 2º livello dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.

In mancanza di riscontro entro i termini di cui sopra o nel caso in cui si verifichi una presunta difformità su quanto sopra previsto potrà essere richiesto l'intervento delle Associazioni datoriali e delle OO.SS. territoriali.

Durante i due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della data di apertura della trattativa.

Le parti nel convenire che il rispetto delle disposizioni sopra definite costituisce condizione essenziale per assicurare stabilità e certezza ai reciproci rapporti, si impegnano conseguentemente ad assumere comportamenti coerenti per rimuovere, con la necessaria tempestività, eventuali situazioni di difformità che possano insorgere relativamente ad ambiti, tempi e livelli definiti dal presente articolo.

In tale ottica, al fine di consentire l'applicabilità delle previsioni sopra stabilite, alle quali deve uniformarsi la contrattazione di 2º livello, nel caso in cui si verifichi una presunta difformità e, a livello locale, permanga su tale aspetto una contrapposizione tra le parti, la questione verrà sottoposta per iscritto all'esame delle parti stipulanti a livello nazionale che si incontreranno nei 15 giorni successivi al fine di valutare soluzioni per una corretta applicazione delle presenti disposizioni contrattuali.

Le parti riconoscono nel CCNL uno strumento efficace per rispondere in modo collettivo ai diritti e ai bisogni di chi lavora contribuendo a una piena cittadinanza, individuando a tal fine come strategico il rafforzamento del welfare contrattuale nazionale - Sanità integrativa e dalla previdenza complementare - e di secondo livello.

Il welfare contrattuale da trattare nel secondo livello di contrattazione deve prevedere la possibilità di utilizzo dello stesso come trasformazione volontaria del premio di risultato e che possa pienamente aderire ai bisogni concreti di ogni singolo lavoratore, preservandone la libera scelta.

Per consentire dunque che l'utilizzo di tale possibilità possa corrispondere agli scopi che a essa sottendono, sarà necessario condividere con la rappresentanza dei lavoratori, R.S.U. e/o OO.SS. un sistema di raccolta delle esigenze presenti e la possibile offerta di servizi di welfare. Tale possibilità inoltre, con il cambiare della situazione personale del lavoratore, dovrà prevedere eventuali cambiamenti coerenti con esse. A tal fine un sistema di monitoraggio partecipativo con R.S.U. e/o OO.SS. permanente valuterà anche il livello di gradimento ed eventuali scompensi dell'offerta e consenta al singolo lavoratore di individuare la soluzione più consona alla sua condizione personale.

In concomitanza con la condivisione tra le parti del programma di welfare, sarà necessario predisporre la possibilità di formazione/informazione che consentano la trasmissione dei vantaggi costituiti dall'adesione al programma stesso e la spiegazione dettagliata delle ricadute fiscali.

A livello nazionale sarà quindi opportuno avvalersi del CBMC per individuare le linee-guida che possano facilitare il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti.

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA

 

Le parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell'ambiente e alla responsabilità sociale d'impresa, costituisca il modello cui ispirarsi per l'avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive.

Le parti convengono, in particolare:

- di porre in atto misure finalizzate alla sostenibilità dei processi produttivi delle Industrie del settore, assicurando lo sviluppo delle capacità produttive, la tutela dell'occupazione unitamente alla costruzione di una adeguata e coerente strategia ambientale;

- di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale.

Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, imprese e lavoratori, realizzino comportamenti coerenti con quanto sopra, per confermare la validità dei percorsi condivisi in essere e di quelli futuri, relativamente ai temi:

- Sostenibilità dei processi produttivi, sviluppo delle capacità produttive, protezione ambientale;

- Valorizzazione delle politiche industriali di filiera;

- Salute e sicurezza del personale;

- Orientamento verso le lavorazioni di qualità;

- Impatto sulle comunità locali.

Le parti ritengono che la responsabilità sociale d'impresa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l'impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.

Le parti, quindi, si danno atto che il percorso verso la responsabilità sociale d'impresa costituisce un miglioramento dell'osservanza degli obblighi di Legge e di contratto, soprattutto quando esso sia attuato con effettività, trasparenza e verificabilità dei contenuti.

Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più possibile consapevole e condiviso al tema della responsabilità sociale, le parti convengono che, entro sei mesi dalla sua costituzione, il Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) predisponga un documento condiviso contenente linee guida dei requisiti minimi per l'attuazione dei principali elementi della responsabilità sociale d'impresa tenendo conto anche delle raccomandazioni OIL.

 

 

PARTE PRIMA - NORME COMUNI

Art. 1 - Assunzione

 

L'assunzione dei lavoratori verrà effettuata in conformità delle norme di Legge. All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà per iscritto (ex art 1 Dlgs n° 152 del 26 maggio 1997 così come aggiornato dal Dlgs n° 104 del 27 giugno 2022) :

1) la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di lavoro a

tempo determinato;

2) la tipologia del contratto di assunzione;

3) la categoria attribuita e le mansioni a cui normalmente il lavoratore deve

attendere;

4) il trattamento economico;

5) la durata dell'eventuale periodo di prova;

6) la località dove dovrà prestare servizio;

7) l'indicazione dell'applicazione del presente CCNL;

8) tutti gli altri eventuali dati previsti da norme di Legge.

All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:

1) carta d'identità o documento equipollente;

2) documento delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto;

3) eventuale titolo di studio, se richiesto espressamente dal datare di lavoro per la mansione assegnata;

4) altri documenti richiesti da eventuali disposizioni contrattuali e di Legge.

All'atto dell'assunzione sarà fornita al lavoratore:

1) copia del CCNL vigente, eventualmente in formato digitale;

2) i moduli relativi al trattamento dei dati personali, ed ogni altra modulistica prevista dagli obblighi di Legge;

3) il modulo per la scelta della destinazione del TFR;

4) la modulistica riguardante l'iscrizione obbligatoria, superato il periodo di prova, al Fondo di assistenza sanitaria integrativa - fondo Altea di cui all'art.24 ter (Assistenza sanitaria integrativa).

5) la modulistica riguardante l'iscrizione volontaria e facoltativa, superato il periodo di prova, al Fondo di Previdenza Complementare - Fondo Arco di cui all'articolo 24 ter (Previdenza Complementare)

Inoltre è facoltà dell'azienda di richiedere al lavoratore il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

Il lavoratore dovrà dichiarare la sua residenza e comunicare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti.

L'azienda rilascerà al lavoratore ricevuta dei documenti che essa trattiene e che dovranno essergli restituiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Inoltre il lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.

 

NOTA A VERBALE

Codici ISTAT - Classificazione delle Unità Professionali

Le Parti ribadiscono l'importanza del corretto monitoraggio degli inquadramenti dei lavoratori assegnati a mansioni usuranti e/o gravose nel corso dell'attività lavorativa, pertanto si farà riferimento ai relativi Codici ISTAT (si rimanda al sito dell'Istat).

 

 

Art. 2 - Periodo di prova

 

L'assunzione al lavoro è sempre fatta con un periodo di prova fissato nelle seguenti misure:

- categoria F : 20 giorni di effettiva prestazione lavorativa;

- categoria E: 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa;

- categoria D: 40 giorni di effettiva prestazione lavorativa;

- categoria C: 60 giorni di effettiva prestazione lavorativa;

- categoria CS: 70 giorni di effettiva prestazione lavorativa;

- categoria B: 80 giorni di effettiva prestazione lavorativa;

- categoria A, categoria AS, Quadri: 130 giorni di effettiva prestazione lavorativa;

In caso di contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi, il periodo di prova sarà ridotto del 50%.

Il periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle parti, senza motivazione e senza l'obbligo di preavviso e di indennità sostitutiva.

Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto medesimo.

In caso di risoluzione del rapporto, ad iniziativa di una delle due parti, nel corso del periodo di preavviso o alla fine dello stesso, l'azienda corrisponderà la retribuzione relativa al periodo di servizio effettivamente prestato.

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un mese.

Terminato il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione diviene definitiva e l'anzianità decorrerà dal primo giorno dell'assunzione in prova a tutti gli effetti del presente contratto.

 

 

Art. 3 - Lavoro agile

 

Le parti identificano il lavoro agile come ulteriore modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, secondo quanto disposto dalla Legge 22 maggio 2017, n.81, distinta dal telelavoro.

Le Parti recepiscono integralmente i contenuti del " Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl, Uil in data 7 dicembre 2021 e promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (all. 12).

Le Parti, tenuto conto della crescente importanza e diffusione del lavoro agile nella nuova organizzazione del lavoro, concordano sulla necessità di monitorare congiuntamente sia l'evoluzione normativa dell'istituto che la sua corretta applicazione nelle aziende dei settori a cui si applica il presente contratto.

Tale monitoraggio sarà oggetto di studio nell'ambito dei lavori del CBMC.

 

 

Art. 4 - Tutela della maternità e paternità

 

Per quanto attiene alla tutela della maternità e della paternità si fa riferimento alle norme di Legge in materia.

Alla lavoratrice assente in congedo obbligatorio di maternità, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, o, in caso di diversa opzione, per il mese precedente il parto e per i quattro mesi successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale.

In caso di estensione, a norma di Legge, oltre detti termini, del periodo di assenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito dalla Legge.

Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo.

La fruizione del congedo parentale facoltativo può essere frazionata su base oraria. Nel caso in cui nel corso del periodo d'interruzione del servizio per gravidanza o puerperio intervenga malattia, si applicano le disposizioni di cui alla relativa regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, sempreché dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice.

L'assenza per gravidanza e puerperio, nei limiti del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, festività, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto).

 

 

Art. 5 - Classificazione del personale

 

I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 8 categorie alle quali corrispondono 8 livelli retributivi con valori minimi tabellari mensili.

I valori minimi mensili sono quelli risultanti dalle tabelle di cui all'art. 8 ragguagliati a mese (174 ore) e sono uguali per tutti i lavoratori, indipendentemente dalle differenze di età.

L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come sotto indicate.

La declaratoria, ove prevista, determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento delle mansioni nella categoria stessa.

Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, anche in relazione ad innovazioni tecnologiche, l'inquadramento sarà effettuato nell'ambito della stessa qualifica - sulla base delle declaratorie ed utilizzando per analogia i profili esistenti.

Eventuali controversie riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura di cui all'art. 45.

La classificazione unica in parola, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che continuano ad essere previsti per gli operai, per gli intermedi, gli impiegati ed i quadri dalle disposizioni di Legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo e che si intendono qui riconfermate in quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto.

1) In relazione a quanto previsto dal comma precedente resta confermato che per il collegamento tra le declaratorie con i relativi profili esemplificativi e le diverse qualifiche vale quanto segue:

2) qualifica quadri: cat. AS, 1ª declaratoria;

3) qualifica impiegatizia: cat. AS, 2ª declaratoria; cat. A; cat. B, 1ª declaratoria;  cat. C, 1ª declaratoria; cat. D, 1ª declaratoria; cat. E, 1ª declaratoria;

4) qualifica intermedia: cat. B, 2ª declaratoria; cat. CS, profili; cat. C, 2ª declaratoria;

5) qualifica operaia: cat. B, 3ª declaratoria; cat. CS, profili, cat. C, 3ª declaratoria; cat. D, 2ª declaratoria; cat. E, 2ª declaratoria; cat. F.

Le parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica.

 

Categoria A Super

Declaratoria: appartengono alla cat. A Super:

- i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa: a questi lavoratori è attribuita la qualifica di "quadro" di cui alla L. 13 maggio 1985, n. 190. Agli stessi si applica quanto definito nella dichiarazione a verbale in calce al presente articolo.

Declaratoria: appartengono alla categoria A Super:

- i lavoratori, sia amministrativi che tecnici, che svolgono funzioni direttive con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell'azienda.

 

Categoria A

Declaratoria-, appartengono alla categoria A:

- i lavoratori di concetto sia amministrativi che tecnici che svolgono funzioni direttive e funzioni equivalenti per importanza e delicatezza, diverse da quelle indicate nella declaratoria precedente.

Profilo:

- Analista esperto EDP e/o responsabile servizio EDP.

 

Categoria B

Declaratoria: appartengono alla categoria B:

- i lavoratori sia tecnici che amministrativi che svolgono mansioni di concetto.

Profili:

- lavoratore che nello svolgimento delle proprie mansioni di concetto scrive e parla correntemente più lingue;

- lavoratore che su indicazioni dell'analista sviluppa e redige programmi anche complessi, curandone l'esecuzione e collaborando alla stesura delle procedure operative, con responsabilità dei risultati (programmatore E.D.P.).

Declaratoria: appartengono alla categoria B:

- i lavoratori che esplichino mansioni particolari di fiducia e responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai oppure che siano di guida e controllo di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica e con l'esercizio di un certo potere d'iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione o che, rispetto agli intermedi inquadrati nella categoria C, esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità.

Declaratoria: appartengono alla categoria B:

- i lavoratori, inquadramento operai, di cui al seguente profilo:

- lavoratori che operando manualmente sono capaci di realizzare modelli plastici idonei alla riproduzione da parte di operai scalpellini (operaio modellista-scultore).

- lavoratori che eseguono a regola d'arte, su modello, lavori ad alto contenuto artistico di riproduzione di opere, riproducendole da modello o disegno anche in scala (ornatista, figurista, fiorista, pannista, puntatore, sbozzatore, di lavori ad alto contenuto artistico).

- sorvegliante di cava ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959 n° 128 e successive modifiche e integrazioni e che svolge anche la funzione di capo cava.

 

Categoria CS

Profili:

- elettricista/meccanico specializzato in entrambe le funzioni che è in grado di individuare guasti su impianti complessi e/o qualsiasi macchinario di produzione ed è in grado di intervenire sugli stessi per operazioni di aggiustaggio, riparazione, manutenzione di elevato grado di difficoltà ed è inoltre in grado di curare la messa a punto di detti impianti e macchinari.

- meccanico o elettricista che, in possesso delle capacità professionali di cui al precedente alinea, svolge, nell'ambito dell'officina, coordinamento e controllo di attività tecniche e del personale addetto nel campo della manutenzione e riparazione (capo manutenzione);

- sorvegliante di cava ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 e successive modifiche e integrazioni.

- operaio addetto al funzionamento del software di macchine a guida computerizzata di sagomatura e lucidatura in curva che provvede al funzionamento del software, all'elaborazione e messa a punto dei programmi e alla completa conduzione della macchina (programmatore sagomature-lucidatore su macchine computerizzate).

- operatore polivalente di escavatore e di pala, ciascuno di potenza superiore a 300 cv, contemporaneamente presenti in cava, che, oltre ad essere provvisto di adeguata patente, abbia acquisito o possieda l'esperienza necessaria per la conduzione di più macchine in ambienti gravosi, quali le cave di montagna, per la quale si richiedono particolari abilità tecnico-pratiche e che provveda alla ordinaria manutenzione del mezzo (operatore di grandi mezzi semoventi in cava, quali quelle di montagna);

- lavoratori che eseguono a regola d'arte, su modello, lavori ad alto contenuto artistico di riproduzione di opere in serie, riproducendole da modello o disegno anche in scala (ornatista, figurista, fiorista, pannista, puntatore, sbozzatore, di lavori ad alto contenuto artistico).

- lavoratore che, oltre a partecipare allo svolgimento di lavori manuali propri delle categorie operaie più elevate, svolga, in quanto in possesso di particolare esperienza e capacità acquisita nel tempo, funzioni di coordinamento tra la propria attività e quella degli altri operai (operaio capo squadra-sottocapo-capomuta-capoturno) e che svolge anche il ruolo di preposto;

- lavoratore che, alla fresatrice o segatrice e con adeguata conoscenza dell'impiego degli abrasivi, esegue a regola d'arte qualsiasi lavoro di rifilatura, taglio e sagomatura su qualunque materiale lapideo ( fresatore) con segatrici a ponte CNC con almeno 6 assi interpolati o lavoratore che esegua a regola d'arte e in conformità dei disegni esecutivi, qualsiasi lavoro di sagomatura di qualunque materiale lapideo con macchina complessa dotata di tecnologia del "taglio ad acqua (operatore con Waterjet) e/o a controllo manuale, provvedendo da solo all'adattamento della macchina medesima;

- lavoratore che, con l'eventuale ausilio di funi, scale e altri mezzi adeguati, provveda alla pulitura delle pareti incombenti sulle cave, liberandole da massi e pietre pericolanti (tecchiaiolo che ha frequentato corsi inerenti alla professione ed è in possesso dell'attestato di qualifica);

- lavoratore che è addetto al funzionamento delle draghe o dragline, provvedendo all'ordinaria manutenzione (draglista);

- operatore alla segatrice a catena, in galleria, che, oltre a posizionare e condurre in maniera completa la macchina (portata su mezzi semoventi gommati o cingolati), provvede alla messa a punto e alla ordinaria manutenzione della stessa e della catena, con interventi di riparazione e sostituzione in caso di rottura dei denti o altre parti della macchina (operatore alla segatrice a catena);

 

Categoria C

Declaratoria-, appartengono alla categoria C:

- i lavoratori che con specifica collaborazione svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare preparazione tecnico-amministrativa specialmente rilevante rispetto a quelle previste per le categorie successive

Profili:

- lavoratori sia tecnici che amministrativi che svolgono mansioni esecutive di particolare complessità e che richiedono specifica esperienza ed addestramento professionale;

- lavoratore che sulla base di istruzioni e con riferimento a procedure esistenti, rileva, ordina, controlla, trascrive e totalizza dati anche diversi, interagendo sul programma dell'elaboratore al fine di elaborare situazioni riepilogative, analisi, prospetti ed effettuando imputazioni di conto (operatore E.D.P.).

Declaratoria: appartengono alla categoria C:

- i lavoratori che esplichino mansioni di fiducia - responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai o che siano preposti alla guida o al controllo di un gruppo di operai, con apporto di competenza tecnico pratica, ma senza iniziativa per la condotta ed i risultati della lavorazione.

Declaratoria: appartengono alla categoria C:

- i lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nella categoria D, inquadramento operai, compiono, con maggiore autonomia e con l'apporto di particolare e personale competenza, lavori che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati lavorativi.

Profili:

- installatore che, previa interpretazione dei disegni esecutivi, è in grado di installare e mettere in servizio macchine e/o impianti elettrici e/o impianti fluido-dinamici (installatore finito);

- lavoratori addetti alla conduzione di barconi capaci di provvedere all'ormeggio e alla formazi