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CCNL Impianti Sportivi e Palestre

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/07/2025
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  • Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
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Tabella in vigore dal

01 luglio 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 12/01/2024 - Decorrenza: 01/01/2024 - Scadenza: 31/12/2026

Ultimo aggiornamento

19 marzo 2024

Panoramica del Contratto

Dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit

Parti Stipulanti

Fisascat Cisl

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo

Uilcom Uil

Unione Italiana Lavoratori Della Comunicazione

Slc Cgil

Sindacato Lavoratori Comunicazione

Confederazione Italiana dello Sport Confcommercio

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/07/2025
LivelloPaga BaseTotale
Q2041,62 €2041,62 €
I1949,15 €1949,15 €
II1770,74 €1770,74 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali, distribuito su cinque o sei giorni lavorativi.

Lavoro straordinario

Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con le seguenti maggiorazioni:

- 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41ª alla 48ª ora settimanale;
- 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª ora settimanale.
- Straordinario festivo: 30%
- Straordinario notturno: 50%

Ferie

Il lavoratore ha diritto, nel corso di ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a 24 giorni lavorativi retribuiti restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

Per per i lavoratori già in forza alla data di sottoscrizione del CCNL 22.12.2015 si applica la vecchia disciplina di miglior favore (26 giorni).

Mensilità Aggiuntive

Il 5 dicembre di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.

Per per i lavoratori già in forza alla data di sottoscrizione del CCNL 22.12.2015 si applica la vecchia disciplina di miglior favore (13ma e 14ma mensilità).

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