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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Impianti Sportivi e Palestre

Impianti Sportivi e Palestre

CODICE CNEL: H077

A decorrere dal 01/10/2024 per gli Addetti al totalizzatore si applica il CCNL Impianti Sportivi e Palestre

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Sezione:

In vigore

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CCNL

Testo Consolidato CCNL del 12/01/2024

IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE

 

Testo consolidato del CCNL 12/01/2024

Per i lavoratori dello sport

Decorrenza: 01/01/2024

Scadenza: 31/12/2026

 

CCNL 12/01/2024 come modificato da:
- Accordo integrativo 23/01/2024
- Accordo 15/03/2024
- Accordo - Addetti al totalizzatore 19/09/2024 (Decorrenza 01/10/2024)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

Verbale di stipula

 

L'anno 2024, il giorno 12 del mese di gennaio in Roma

tra

Confederazione italiana dello sport - Confcommercio imprese per l'Italia rappresentata dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente e dal Segretario, con l'assistenza di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA nelle persone del Vice Presidente Nazionale, del Direttore Centrale Lavoro e Welfare, del Responsabile del Settore Lavoro Contrattazione e Relazioni Sindacali,

e

SLC-CGIL rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, con l'assistenza del Dipartimento Nazionale produzione culturale

e

FISASCAT-CISL rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Generale aggiunto; dai Segretari nazionali e dal Presidente AQuMT

e

UILCOM-UIL rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dal Coordinatore Nazionale con l'assistenza delle Segreterie Territoriali.

 

si è stipulato

il presente Testo Unico del Contratto Collettivo di Lavoro per i Lavoratori Sportivi composto di:

- premessa e sfera di applicazione;

- n. 3 sezioni;

Composizione delle parti

- n. 149 articoli;

- n. 3 tabelle;

Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

 

RINNOVI

Accordo integrativo 23/01/2024

Verbale di stipula

 

In data 23 gennaio 2024,

la CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT, nella persona del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario,

con l'assistenza di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA nella persona del Vice Presidente nazionale e del Responsabile Settore Lavoro Contrattazione e Relazioni Sindacali;

e le OO.SS.

SLC GIL, nelle persone della Segretaria Nazionale e del Coordinatore,

FISASCAT CISL, nelle persone del Segretario e del Funzionario,

UILCOM UIL, nelle persone del Segretario e del Coordinatore,

 

si sono incontrate per condividere l'analisi di alcuni punti del CCNL per i Lavoratori dello Sport, sottoscritto in data 12/01/2024. Le Parti,

 

PREMESSO

che a seguito di alcune segnalazioni provenienti da aziende del settore si sono evidenziati alcuni refusi nel testo del CCNL;

 

CONSIDERATO

che sono state individuate negli Artt. 30 e 43 alcune correzioni necessarie nel testo, nonché un refuso nella tabella C ed uno nella tabella B;

ciò premesso e considerato, le Parti, in continuità con gli impegni derivanti dalla sottoscrizione del CCNL,

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Le Parti accettano e sottoscrivono le seguenti integrazioni e/o correzioni al testo del CCNL sottoscritto in data 12/01/2024;

[___]

Accordo 15/03/2024

Verbale di stipula

 

In data 15 marzo 2024, in Roma Via Reno 30,

la CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT, di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER

e

le OO.SS. SLC GIL, nelle persona del Coordinatore,

FISASCAT CISL, nella persona del Segretario e del Funzionario,

UILCOM UIL, nella persona del Coordinatore,

 

si sono incontrate per sottoscrivere il presente verbale di interpretazione del "CCNL per i Lavoratori dello Sport". A tal proposito,

[___]

Accordo - Addetti al totalizzatore 19/09/2024 (Decorenza 01/10/2024)

Verbale di stipula

 

Il giorno 19/09/2024, in Roma presso la sede della Fisascat Cisl Nazionale in Via dei Mille, 56, si sono incontrate le Parti:

a) Federazione Ippodromi d'Italia (Federippodromi) rappresentata dal suo Presidente, assistito dalla C.d.L, l'Unione Nazionale Ippodromi (UNI) rappresentata dal suo Presidente, Coordinamento Ippodromi rappresentata dal suo presidente

b) SLC CGIL Nazionale nella persona del Coordinatore e il Segretario Gen. Territoriale Slc Cgil Roma2

c) FISASCAT CISL Nazionale nella persona del funzionario della Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti e Rsa

d) UILCOM UIL nella persona del Segretario Generale e dei Coordinatori, presenti i funzionari delle Segreterie Territoriali di Roma e Napoli, e il componente del Consiglio Regionale di Roma e Lazio,

 

Premesso

Che in data 04/10/2022 l'Accordo 11 gennaio 2013 per la disciplina degli addetti alla raccolta e pagamento delle scommesse, agli ingressi e servizi vari negli ippodromi anche in concomitanza con le giornate di corse o di altre manifestazioni svolte all'interno degli ippodromi è stato disdettato dalle sigle sindacale sottoscriventi iI contratto, pertanto il suddetto cessa definitivamente di produrre i propri effetti;

 

Considerato

La necessaria valutazione del passaggio ad un nuovo CCNL vigente e che le Parti ritengono di voler applicare il CCNL Per i Lavoratori Dello Sport sottoscritto da SLC-CGIL FISASCAT-CISL UILCOM-UIL, nella suddivisione contrattuale per i dipendenti assunti dopo il 22 dicembre 2015 in quanto più rappresentativo e conforme al settore di attività salvaguardando i diritti acquisiti dai lavoratori ai sensi del principio generale di "non riduzione del trattamento economico complessivo" garantito dall'art. 2103 c.c. in merito alla variazione delle mansioni e delle condizioni contrattuali.

 

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono quanto segue

Per quanto attiene l'armonizzazione dei trattamenti economici-normativi conseguente il passaggio dall'Accordo 11 gennaio 2013 per la disciplina degli addetti alla raccolta e pagamento delle scommesse, agli ingressi e servizi vari negli ippodromi anche in concomitanza con le giornate di corse o di altre manifestazioni svolte all'interno degli ippodromi al CCNL Per i Lavoratori Dello Sport SLC-CGIL FISASCAT-CISL UILCOM-UIL, le Parti convengono che:

[___]

 

 

PREMESSA GENERALE

 

La società industriale e post-industriale, grazie alle profonde trasformazioni che hanno accresciuto la produttività e modificato i tradizionali modelli di organizzazione del lavoro, hanno permesso di liberare quantità crescenti di tempo libero inteso come attività fisica e dello spirito, distratto dalle preoccupazioni abituali e volto a creare piacere, benessere ed elevazione culturale dell'individuo. La cosiddetta "qualità della vita" è misurata dal grado di benessere della società, dalla gerarchia dei valori ai quali fa riferimento, dei servizi sociali di cui è dotata. In sostanza si deve convenire sul fatto che lo Sport non è più, come è stato nei decenni passati, solo un ambito tipico e limitato - per Io più agli interessati all'attività agonistica, professionistica e non - ma ha assunto un carattere sociale molto più vasto e pervasivo, con conseguenze importanti per tutta la vita economica e sociale. Lo sport di base - quello per tutti che è praticato da milioni di cittadini di qualsiasi età e condizione sociale - muove volumi economici assai rilevanti; ebbene questo sport di massa, al di là delle dichiarazioni d'intenti, viene sottovalutato pur rappresentando un importante volano economico che nel suo insieme contribuisce a più del 4% del PIL nazionale. È un mondo che, se mantiene le proprie caratteristiche virtuose, produce molto più della sola performance economica, offre, infatti, prevenzione e quindi salute, integrazione, collaborazione, educazione, controllo pacifico del territorio.

Il contesto sociale degli utenti ovvero dei consumatori può dare risposte positive se l'accesso al mondo sportivo è fruibile con modalità economiche che incoraggino la pratica sportiva; fino ad oggi si è riusciti a dare risposte diverse, in grado di contribuire all'economia reale, ma non sempre in linea con i dettami normativi; è però indispensabile chiarire gli equivoci: lo sport è questione etica, morale, partecipativa e non può avere zone d'ombra.

L'opportunità per uscire anche da eventuali sacche di attività sommersa può e deve essere patrocinata e portata avanti anche da un nuovo contratto.

È bene ricordare che nel nostro Paese per regolamentare tutto lo sport, professionistico e dilettantistico, è intervenuta, per la prima volta, una riforma organica per effetto della Legge delega 8 agosto 2019, n. 86, superando le precedenti forme di regolamentazione che il legislatore aveva previsto, solo in parte, per il settore professionistico.

La materia è stata infatti interessata da profondi cambiamenti ad opera del legislatore che ha incaricato il Governo del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo in base alla citata Legge delega 8 agosto 2019, n. 86. La riforma interviene su vari aspetti, di natura giuslavoristica, fiscale e previdenziale, introducendo nuovi oneri in capo al datore di lavoro e forme di tutela più aderenti all'attuale panorama sociale.

Un simile passo rappresenta nel nostro ordinamento una svolta culturale, conferendo omogeneità ad un settore bisognoso di regolamentazione e di riporto ad unità. È per questi motivi che le parti firmatarie, nel rispettivo ruolo di rappresentanti delle istanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, ritengono opportuno procedere alla realizzazione di un nuovo strumento contrattuale utile e funzionale allo sviluppo ed al rafforzamento di attività associative e imprenditoriali virtuose, capaci di trainare una sana occupazione e partecipare al rilancio ed alla crescita sociale ed economica del Paese.

In tale contesto emerge in modo evidente la necessità di adeguare lo strumento contrattuale nel nuovo panorama legislativo che reca una regolamentazione organica del settore sportivo dilettantistico e professionistico intervenendo, al pari, sistematicamente sul settore professionistico, abrogando la precedente disciplina, contenuta nella Legge 23 marzo 1981, n. 91 e conferendo alla contrattazione collettiva il ruolo di sintetizzare la volontà delle parti in tale nuovo scenario.

Lo scopo è quello di rappresentare, per mezzo della contrattazione collettiva, tutto il mondo dello sport non più inteso in modo restrittivo, come mera rappresentanza degli interessi delle imprese del comparto, ma come espressione della rappresentanza del variegato ambito sportivo costituito dalla presenza del settore profit (con fine di lucro) e del no-profit (senza fini di lucro) che trova il naturale elemento di congiunzione nel nuovo organismo di rappresentanza datoriale costituito dalla Confederazione dello Sport. Tale formula associativa dà un effettivo valore aggiunto alla rappresentanza del settore perché ha l'obiettivo, nel suo essere complementare, di interpretare tutte le istanze del movimento sportivo in stretta sinergia con il CONI, apparato di rappresentanza nazionale e internazionale dello sport che ha lo scopo di curare l'organizzazione e il potenziamento dello sport italiano attraverso le federazioni nazionali sportive con l'ulteriore finalità della promozione dello sport nazionale e il Dipartimento per lo Sport presso il Consiglio dei Ministri.

Come è evidente, lo scenario di riferimento risulta profondamente modificato rispetto al passato, perché al tradizionale sistema di tutele e di diritti riscontrabile in un corpo contrattuale di normale applicazione si innestano questioni, problematiche e soprattutto opportunità fino ad oggi non tenute in considerazione.

Difatti l'attrattività di un contratto e di conseguenza la sua applicabilità, è direttamente proporzionale alla capacità di intercettare i c.d. bisogni dei destinatari finali, siano essi datori di lavoro che lavoratori, ovvero di tutti gli "stakeholders", per realizzare uno strumento realmente fruibile e in grado di rispondere alle reali esigenze operative; in caso contrario, ovvero in mancanza di un'attenta analisi dei processi evolutivi del settore, si registrerebbe la produzione di uno sterile contratto sottoscritto solo per mera liturgia negoziale e non per consapevole volontà di dare risposte dinamiche e perfettamente coerenti agli interessi delle parti, attraverso un nuovo modello di relazioni sindacali. Oggi, alla luce di quanto sopra evidenziato, si esprime la forte necessità di produrre uno sforzo innovativo con evidenti finalità partecipative, che proponga una nuova stagione contrattuale con risposte efficaci ed in linea con il mutato assetto di rappresentanza e di sinergia con il CONI e il Dipartimento dello Sport.

In tale contesto si evidenziano delle semplici enunciazioni che già singolarmente giustificherebbero la novità di un nuovo e diverso contratto per il settore sportivo: l'ordinamento sportivo (con tutte le sue peculiarità), le normative specifiche, le agevolazioni sportive, le leggi regionali dello sport, la stagionalità del settore per specifiche realtà, la particolare configurazione della classificazione del personale alla luce delle nuove disposizioni introdotte del D. Lgs. 36/2021.

Si vuole in buona sostanza ed in modo chiaro, regolamentare il sistema sportivo nel suo complesso, con una identificazione delle figure professionali connesse alle attività sportive e tenendo conto di quanto previsto nell'attuale sistema normativo che ha inteso definire con maggiore nitidezza le singole figure del settore sportivo, stabilendo l'esclusione dei soggetti che svolgano mansioni non afferenti all'attività sportiva ovvero a carattere volontario e attribuendo al datore di lavoro oneri di natura amministrativa e fiscale.

Si avverte, cioè, il bisogno di dotarsi di un complesso contrattuale "originale" che colga l'opportunità di realizzare un sistema normativo duale che in modo armonico, ma al tempo stesso rispettoso delle specificità, dia risposte contrattuali, economiche e normative al comparto sportivo profit e no-profit, che coniughi il sistema classificatorio nazionale inerente all'area sportiva, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 36/2021.

L'obiettivo delle Parti per questa realtà è lo stesso, è molto ambizioso, ma è volontà comune riuscire a disciplinare, entro i limiti previsti dal D. lgs. n. 36/2021, con un unico contratto, tutto il mondo orbitante nel settore dello sport.

Le parti sono consapevoli delle peculiarità del settore che giustificano la sussistenza di normative, anche del lavoro, speciali e tipiche, limitate, tuttavia, a figure e attività ben determinate.

Le parti nel prendere atto, altresì, che le figure professionali e le attività che esulano da detta speciale regolamentazione, possono essere svolte secondo diverse modalità, intendono con il presente contratto disciplinare i rapporti di lavoro riconducibili alle norme introdotte dalla riforma, con l'intento di fornire uno strumento a beneficio di imprese e lavoratori e di cogliere anche le opportunità che la legislazione offre.

In questo senso, infatti, ritengono che la definizione di norme contrattuali condivise, riguardanti il mercato e l'organizzazione del lavoro, per l'accesso al settore e la flessibilità nelle prestazioni, possa contribuire al perseguimento degli obiettivi di competitività delle attività ricomprese nel campo di applicazione del presente CCNL e al contempo garantire la tutela dei lavoratori del settore.

 

 

PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CCNL

 

Il contratto nazionale avrà durata triennale.

La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.

 

 

VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro si applica ai lavoratori occupati da enti, federazioni, associazioni, società, imprese e lavoratori autonomi, con o senza fine di lucro, caratterizzati da un'organizzazione finalizzata al raggiungimento dello scopo relativo alla gestione degli atleti, nonché alla promozione e/o gestione della pratica sportiva, del fitness e del benessere.

Nella considerazione che, come anche il legislatore della riforma, nell'intenzione di definire gli impianti sportivi, al fine di stabilirne le norme di sicurezza per la costruzione e/o esercizio, ha inteso riferirsi a qualsiasi struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto, si indicano di seguito, a titolo di esempio ed in maniera non esclusiva, gli impianti, i siti e le relative pratiche sportive rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto:

1. Centri o siti sportivi polivalenti: strutture complesse che comprendono più impianti di varia tipologia e natura, indoor e outdoor, tra quelli di seguito elencati.

2. Palestre e scuole in genere: indirizzate all'insegnamento di discipline sportive, con finalità agonistiche e non (come ad esempio alzate di potenza, attrezzistica, ginnastica artistica, insegnamento arti marziali, boxe, sport da combattimento in genere, ecc.), oppure orientate all'insegnamento di attività contemplate nel fitness: vari tipi di ginnastica (posturale, rilassante, rassodante, dimagrante, ecc.), stretching, yoga, danze, aerobica, step, body building, ecc.

3. Centri o siti fitness: strutture più o meno articolate, la cui tipologia di offerta, di tipo motorio e non solo, è finalizzata prevalentemente alla prevenzione, mantenimento e miglioramento del benessere psico-fisico della persona. Alle attività di tipo prettamente motorio (corsi di ginnastica individuale e/o di gruppo, in sale libere oppure attrezzate, oppure in acqua), si affiancano servizi per la cura della persona, tra cui trattamenti estetici, massofisioterapia, medicina naturale (shiatsu, riflessologia plantare, ayurveda), sauna, bagno turco, idromassaggio, ecc.

4. Centri o siti benessere: strutture orientate al benessere della persona; si distinguono dai centri fitness in quanto l'offerta delle attività di tipo motorio è decisamente ridotta e comunque non prevalente rispetto ai servizi di cura alla persona.

5. Centri o siti natatori/piscine: strutture per lo svolgimento di attività motorie in acqua, ludiche o sportive, quali ad esempio: nuoto, nuoto pinnato e sincronizzato, attività subacquee, pallanuoto, tuffi, addestramento al salvataggio, acquafitness, acquagym, idrospinning, ecc.

6. Campi o aree per Io svolgimento della disciplina sportiva del tennis, del paddle e dello squash.

7. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del golf, del minigolf e del footgolf.

8. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del calcio, del calcetto, del rugby e del baseball.

9. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva della pallavolo, del basket, della pallamano, del beach volley e del beach tennis.

10. Maneggi, ippodromi, centri o siti ippici, anche dove, oltre alle tradizionali attività, si praticano ponytrekking, attività turistica e ippoterapia.

11. Piste o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva dell'atletica Leggera.

12. Piste o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del pattinaggio, sia a rotelle che su ghiaccio e dell'hockey sia su ghiaccio che su prato.

13. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del bowling e delle bocce.

14. Sferisteri.

15. Campi o siti per il gioco del pallone elastico e della palla tamburello.

16. Laghetti o aree per lo svolgimento della disciplina della pesca sportiva.

17. Strutture o siti per tiro a volo, tiro con l'arco, tiro a segno.

18. Centri o siti finalizzati all'attività di orienteering, trekking, arrampicata e mountain bike.

19. Centri o siti per canottaggio, canoa, kayak: svolti su fiumi, torrenti, corsi d'acqua, bacini artificiali, navigli e piscine.

20. Centri o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del biliardo sportivo, del biliardino e del tennis da tavolo.

21. Centri o aree per lo svolgimento delle attività di volo.

22. Centri o aree per lo svolgimento della disciplina degli sport nautici.

23. Centri o aree per lo svolgimento di sport ciclici (atletica, nuoto, canottaggio, canoa, ciclismo, ecc.), di sport di forza veloce (sollevamento pesi, lanci e salti nell'atletica, salto con gli sci, ecc.), di sport coordinativi complessi (ginnastica artistica e ritmica, tuffi, tiro a volo, nuoto sincronizzato, ecc.), di sport da combattimento (pugilato, lotta, scherma, judo, ecc.), di giochi sportivi (calcio, basket, volley, pallanuoto, ecc.), di discipline multiple (triathlon, pentathlon, decathlon, ecc.) e conseguente o eventuale gestione di allievi o atleti non regolati dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91, modificata dalla Legge n. 586/1996.

24. Autodromi o aree per lo svolgimento di sport motoristici in genere.

25. Organismi e/o Enti associativi sportivi riconosciuti dal CONI.

Le parti si danno atto che la suindicata elencazione ha carattere esemplificativo ed è quindi suscettibile di ampliamenti e modifiche.

Pertanto, l'utilizzo del termine impresa o azienda, nel contratto, è estensivo e comprensivo di tutte le figure giuridiche datoriali, mentre sin d'ora si conviene che possono essere incluse nella sfera di applicazione del presente contratto altre realtà (imprese ed enti) che, attualmente già esistenti o nel futuro emergenti, si caratterizzino o vengano a caratterizzarsi per lo svolgimento di attività in qualche modo connesse o assimilabili a quelle sportive e motorie in genere, ricreative e del tempo libero.

Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime categorie di lavoratori. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti anche in considerazione di quanto disposto in merito dalla legislazione vigente, da ultimo modificata con la riforma dello sport e dei relativi decreti legislativi. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.

Tutto ciò premesso, ai fini del presente contratto, fatte salve le ulteriori definizioni previste nel corpo dello stesso, i seguenti termini hanno il significato ad essi attribuito qui di seguito:

- CONI: designa l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Intemazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

- DPS: designa il Dipartimento per lo sport, quale struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale dello sport;

- Sport e salute S.p.A.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport;

- CIP: designa il Comitato Italiano Paralimpico, quale ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico intemazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità;

- Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;

- Settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva non qualificato come professionistico;

- Settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;

- Disciplina Sportiva Associata o DSA: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;

- Enti di Promozione Sportiva o EPS: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;

- Federazioni Sportive Paralimpiche o FSP: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;

- ASD o SSD: individua l'associazione o la società sportiva dilettantistica, intesa quale soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

- Impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto, conformemente a quanto stabilito alla lett. d) dell'art. 2, D. Lgs. 38/2021;

- Direttore di gara: il soggetto che, ai sensi dell'articolo 2, lett. o), D.lgs. 36/2021, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive;

- Direttore sportivo: il soggetto che, ai sensi dell'articolo 2, lett. p), D.lgs. 36/2021, cura l'assetto or