CCNL Giornalisti (Figec - Cisal / Uspi)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2023
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2023
Riferimento CCNL
CCNL del 15/02/2023 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2025
Panoramica del Contratto
Rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell'informazione periodica locale e on line e nazionale no profit.
Parti Stipulanti
Figec Cisal
Federazione Italiana Giornalismo
Editoria e Comunicazione
Cisal
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
Uspi
Unione Stampa Periodica Italiana
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Informatore | 100,00 € | 100,00 € |
| Collaboratore fisso 3 | 137,00 € | 137,00 € |
| Collaboratore fisso 2 | 263,00 € | 263,00 € |
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Orario di lavoro
Fatta eccezione per il collaboratore redazionale e il corrispondente, è fissato un orario di 36 ore settimanali di massima, ripartite secondo le esigenze aziendali e sulla base degli obblighi specificatamente concordati al momento dell'assunzione e nel corso del rapporto di lavoro.
Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative straordinarie andranno compensate con le seguenti maggiorazioni:
- lavoro straordinario 20%
- lavoro straordinario festivo 40%
- lavoro straordinario notturno festivo 50%
- lavoro straordinario notturno 30%
Ferie
I lavoratori dipendenti hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di ferie retribuito di 26 giorni lavorativi. Per i dipendenti che, dalla stipula del Protocollo d'intesa del 2020, matureranno un'anzianità aziendale superiore a 10 anni il periodo di ferie è elevato a 30 giorni lavorativi.
Per i praticanti il periodo di ferie retribuito è fissato in 24 giorni lavorativi all'anno.
Al lavoratore che non abbia maturato l'anno di anzianità il godimento delle ferie è riconosciuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.
La frazione di mese inferiore a 15 giorni non sarà considerata, mentre sarà considerata come mese intero la frazione di mese equivalente o superiore a 15 giorni.
Mensilità Aggiuntive
Nei rapporti di lavoro previsti dal presente Contratto è riconosciuto il diritto a percepire nel mese di dicembre una 13a mensilità pari a trenta/ventiseiesimi della retribuzione mensile. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della 13a mensilità quanti sono i mesi decorsi dal 1o gennaio alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. La frazione di mese inferiore a 15 giorni non sarà considerata, mentre sarà considerata come mese intero la frazione di mese equivalente o superiore a 15 giorni.
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