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SETTORE: Poligrafici e Spettacolo

CCNL: Giornalisti (Figec - Cisal / Uspi)

Giornalisti (Figec - Cisal / Uspi)

Sezione:

In vigore

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CCNL

Testo Consolidato CCNL del 15/02/2023

GIORNALISTI (Figec - Cisal / Uspi)

 

Testo consolidato del CCNL 15/02/2023

giornalistico e per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell'informazione periodica locale e on line e nazionale no profit

Decorrenza: 01/01/2023

Scadenza: 31/12/2025

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2023 addì 15 del mese di febbraio, in Roma

TRA

l'USPI (Unione Stampa Periodica Italiana), rappresentata dal Segretario Generale, dal Vice Segretario Generale, dal Presidente, dal Vice Presidente, dalla coordinatrice della Segreteria Generale

e

la FIGEC-CISAL (Federazione Italiana Giornalismo, Editoria e Comunicazione), rappresentata dal Segretario Generale, dal Presidente e dai componenti della Giunta Esecutiva,

assistita dalla CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori), rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Confederale e dal Segretario Generale di Cisal Terziario

premesso che:

In data 15 ottobre 2020 tra la CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori), la CISAL Terziario e l'USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) è stato stipulato il "PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO DI NATURA REDAZIONALE NEI SETTORI DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE PERIODICA LOCALE E ONLINE E NAZIONALE NO PROFIT" (nel prosieguo: il Protocollo).

Il Protocollo è scaduto il 31 ottobre 2022 ma si è automaticamente prorogato stante la mancata disdetta ex art. 33 nel quadrimestre antecedente.

È interesse delle Parti rinnovare il Protocollo integrandolo e facendolo contestualmente assorbire dal nuovo "Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico e per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell'informazione periodica locale e on line e nazionale no profit".

Stante l'avvenuta costituzione della FIGEC, Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione, federata alla CISAL, è opportuno che sia la FIGEC CISAL a sottoscrivere il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro in luogo della originaria CISAL Terziario sottoscrittrice, unitamente alla CISAL, del Protocollo del 2020 in prorogatio.

Conseguentemente, con la sottoscrizione del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, la FIGEC CISAL ratifica il Protocollo per il periodo antecedente la stipula del presente Contratto che, pertanto, si applicherà integralmente anche ai rapporti di lavoro disciplinati dal summenzionato Protocollo, assorbito a tutti gli effetti dal presente Contratto.

Tutto ciò premesso

è sottoscritto

il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico e per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori dell'informazione e della comunicazione, che recepisce e integra il Protocollo d'intesa siglato da USPI e CISAL in data 15 ottobre 2020.

 

 

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

 

Il presente Contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato instaurati nei settori dell'informazione e della comunicazione sia tradizionale che digitale in qualsivoglia forma scritta, audio, video, su qualunque piattaforma idonea alla produzione di contenuti ivi compresi i media digitali quali a titolo esemplificativo i blog, i social network, le app mobile.

Nello svolgimento dell'attività redazionale, le parti sono tenute al rispetto dell'articolo 21 della Costituzione, dell'art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Legge 3 febbraio 1963, n. 69 ("Ordinamento della professione di giornalista") che fissa i principi deontologici e garantisce l'autonomia dei giornalisti nell'esercizio della professione sottolineando che "è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di Legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede", nonché a "promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori".

 

 

Art. 2 - ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA

 

Fermo restando che la forma comune del rapporto di lavoro è quella a tempo indeterminato, è consentita, nel rispetto delle ragioni e dei limiti legali e contrattuali indicati nel presente Contratto, l'apposizione di un termine. L'assunzione a tempo determinato dovrà risultare (direttamente o indirettamente) da atto scritto (Contratto di assunzione), una copia del quale dovrà essere consegnata al lavoratore prima o contestualmente all'inizio della prestazione di lavoro.

Il Contratto di assunzione potrà prevedere un periodo di prova non superiore a tre mesi, non rinnovabile, nel corso del quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con la sola corresponsione del compenso dovuto al dipendente per il periodo del servizio prestato. Superato il periodo di prova il rapporto di lavoro è da considerarsi definitivo ed il relativo servizio prestato verrà computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità di servizio.

Le aziende dovranno comunicare alle Parti firmatarie del presente Contratto i nominativi dei dipendenti assunti, indicando le rispettive qualifiche e la decorrenza del rapporto di lavoro, nonché di quelli per i quali sia stato risolto il rapporto di lavoro.

 

 

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

 

Ai fini della classificazione del personale dipendente al quale si applica il presente Contratto di lavoro redazionale, vengono individuate le seguenti qualifiche di inquadramento professionale alle quali è riconosciuto il trattamento minimo tabellare di cui all'allegato A:

Informatore

Collaboratore fisso

Corrispondente

Praticante

Collaboratore redazionale

Redattore

Capo servizio (o capo area)

Capo redattore

 

Informatore: il lavoratore che, con vincolo di dipendenza ma senza turni e orari di lavoro, segnala al