S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 02/07/2018
DIRIGENTI - ASSICURAZIONI
Testo consolidato del CCNL 02/07/2018
Dirigenti delle imprese assicuratrici
Decorrenza: 02/07/2018
Scadenza: 30/06/2022
CCNL 02/07/2018 come modificato da:
- Accordo 26/07/2018
- Accordo 03/09/2018
- Accordo 30/01/2020
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
In data 2 luglio 2018 presso gli uffici Ania di Milano,
tra
La Delegazione di Trattativa dell'Ania
e
F.I.D.I.A, - Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici
si è convenuto di stipulare il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il rinnovo del CCNL 7 giugno 2013, contenente la disciplina dei rapporti tra le imprese di assicurazione e il personale dirigente, con riguardo tanto alla parte normativa quanto alla parte economica.
Salvo diverse indicazioni, espressamente previste, il presente CCNL decorre dalla data della sua stipula e si applica al personale in servizio a detta data nonché a quello assunto o nominato successivamente.
Fermo restando quanto stabilito all'art. 46, esso scadrà il 30 giugno 2022.
La redazione del Testo coordinato del presente contratto è stata completata il 2 ottobre 2018.
RINNOVI
Verbale di stipula
Addì, 26/07/2018
ANIA
e
FIDIA
Verbale di stipula
Addì, 3 settembre 2018
ANIA
e
FIDIA
30 gennaio 2020
ANIA
e
FIDIA
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro tra le imprese di assicurazione rappresentate dall'ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - e i rispettivi dirigenti.
Il contratto non si applica ai dirigenti delle imprese che hanno invocato l'art. 2 dello Statuto dell'ANIA.
Nota a verbale 1 - In caso di scorporo di attività e di affidamento dell'attività scorporata ad altra società al cui personale impiegatizio sia applicato il CCNL dei dipendenti di imprese di assicurazione, in forza della normativa ivi prevista in tema di "area contrattuale", verrà garantito ai dirigenti che dovessero passare a tale società il mantenimento di un trattamento complessivamente non inferiore a quello derivante dal CCNL dei dirigenti di imprese di assicurazione al momento del passaggio.
La qualifica di dirigente è attribuita con lettera dall'impresa; essa spetta a quei prestatori di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 del codice civile, che, essendo preposti al funzionamento dell'impresa o di notevole parte di essa, con effettivi poteri discrezionali e d'iniziativa e con funzioni responsabili di rappresentanza, hanno l'incarico di provvedere - nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto delle esigenze di coordinamento con le altre competenze e funzioni dell'azienda - al conseguimento degli obiettivi e dei fini istituzionali dell'impresa.
All'interno di ciascuna azienda e in considerazione dei vari e diversi livelli di responsabilità attribuiti ai dirigenti potranno individuarsi specifiche denominazioni e articolazioni funzionali, nonché trattamenti retributivi che potranno anche superare quello tabellare previsto dall'art. 5 del presente CCNL.
Nota a verbale - Sulla base di quanto sopra disposto, le Parti si danno atto che con la sottoscrizione del presente CCNL viene pertanto meno la previgente articolazione in due gradi della categoria dei dirigenti, ferme restanti le disposizioni di seguito riportate sul piano del trattamento economico minimo complessivo e del trattamento pensionIstico complementare.
Fatto salvo eventuale diverso accordo tra l'impresa e il dirigente neo assunto, quest'ultimo non è soggetto a periodo di prova.
Art. 4 - Trattamento economico
Il trattamento economico del dirigente viene convenuto tra l'impresa e il dirigente stesso.
Esso non potrà comunque essere inferiore al trattamento economico minimo complessivo previsto all'art. 5, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6.
Tale trattamento verrà adeguato con periodicità ed in applicazione dei criteri e parametri contrattualmente definiti tra le parti.
Art. 5 - Trattamento economico minimo complessivo
Per i dirigenti assunti o nominati tali a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto il trattamento economico minimo complessivo è stabilito nell'Allegato 1, Tabella A.
Per i dirigenti in servizio alla stessa data gli eventuali incrementi derivanti da tale nuovo trattamento minimo - ove non assorbiti in base alle disposizioni vigenti in sede aziendale - saranno erogati in due tranches uguali, di cui la prima con effetto 1º gennaio 2019 e la seconda con effetto 1º gennaio 2020.
Dichiarazione a verbale - Le Parti confermano che con l'introduzione (nel CCNL 15 ottobre 2007) del trattamento economico minimo complessivo, è venuto meno il meccanismo di variazione automatica delle retribuzioni basato sugli scatti di anzianità di servizio.
Art. 6 - Trattamento economico minimo dirigenti in forza al 02-07-2018
Le Parti si danno atto che, per i dirigenti in servizio alla data del 2 luglio 2018 sono fatti salvi - ove più elevati - gli eventuali trattamenti tabellari contrattuali a tal momento loro riconosciuti in base alle previgenti disposizioni dei CCNL di settore1.
Tali trattamenti tabellari costituiranno, con le precisazioni contenute nel successivo art. 34 riguardante il trattamento pensionistico complementare, la base di riferimento per il calcolo del relativo contributo di previdenza a carico dell'impresa ferme restando, naturalmente, eventuali condizioni di miglior favore stabilite in sede aziendale.
1 vedi arti. 5 e 6 e relative note dei CCNL 7 giugno 2013.
Art. 7 - Suddivisione in mensilità del trattamento economico annuale
La retribuzione complessiva annua spettante al dirigente viene corrisposta in 14 mensilità delle quali una per ciascuno dei 12 mesi solari e due aggiuntive, di cui una pagabile il giorno 15 del mese di giugno e l'altra (gratifica natalizia) pagabile il 15 dicembre.
Le due mensilità aggiuntive sono uguali alle mensilità solari.
Nel caso di assenza dal lavoro senza diritto al trattamento economico, ovvero con trattamento ridotto, le mensilità eccedenti le 12 solari non competono, ovvero competono in proporzione.
Per il dirigente assunto nel corso dell'anno, le mensilità aggiuntive spettano in proporzione al periodo di servizio prestato nell'anno stesso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, le mensilità aggiuntive competono in proporzione al periodo di servizio prestato nell'anno stesso.
Il trattamento economico è al lordo delle imposte, delle trattenute e dei contributi di Legge e contrattuali.
Chiarimento a verbale - Le Parti chiariscono che le formulazioni "mensilità aggiuntive" e "mensilità eccedenti le 12 solari" sono equivalenti.
Dichiarazione delie parti - Le Parti si danno reciprocamente atto che la suddivisione su 14 mensilità uguali risponde unicamente a esigenze di semplificazione amministrativa e non deve, pertanto, produrre effetti, diretti o indiretti, a vantaggio di ciascuna delle Parti.
Norma transitoria - Laddove istituti di contratto, anche individuale, già esistenti alla data di stipula del presente CCNL facessero riferimento alle mensilità solari o a quella da pagare il 15 dicembre (gratifica natalizia), per il calcolo continuerà ad essere convenzionalmente applicata la suddivisione prevista dal 2º e 3º comma dell'art, 8, CCNL 22 luglio 19962.
2 Art. 8, CCNL 22 luglio 1996: "La retribuzione complessiva annua spettante al dirigente viene corrisposta in 14 mensilità delle quali una per ciascuno dei 12 mesi solari e due aggiuntive di cui l'una pagabile il giorno 15 del mese di giugno e l'altra (gratifica natalizia) pagabile il 15 dicembre. La prima mensilità aggiuntiva è uguale alle normali mensilità solari.
La mensilità da corrispondere il 15 dicembre (gratifica natalizia) è pari ad un dodicesimo del cumulo delle altre 13 mensilità. Nel caso di assenza dal lavoro senza diritto al trattamento economico, ovvero con trattamento ridotto, le mensilità eccedenti le 12 solari non competono, ovvero competono in proporzione.
Per il dirigente assunto nel corso dell'anno, le mensilità aggiuntive spettano in proporzione al periodo di servizio prestato nell'anno stesso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, le mensilità aggiuntive competono in proporzione al periodo di servizio prestato nell'anno stesso.
Nota a verbale
Le formulazioni "mensilità aggiuntive" e "mensilità eccedenti le 12 solari" sono equivalenti"
Oltre alle corresponsioni previste dai precedenti articoli, il dirigente può fruire di un trattamento di interessenze da pattuirsi in sede aziendale con il dirigente interessato.
Art. 9 - Trattamento economico del dirigente in missione
Al dirigente inviato in missione temporanea le spese sostenute vengono rimborsate a pie di lista.
Il rimborso concerne, oltre alle spese documentate, anche eventuali piccole spese ancorché non documentate.
Restano salve le migliori condizioni aziendali eventualmente in atto.
Per le missioni all'estero e per quelle a carattere continuativo che impegnano fuori della sua residenza l'opera del dirigente per almeno 15 giorni in un mese, potrà essere concordato fra l'impresa e il dirigente l'importo delle diarie in relazione anche a quanto stabilito per il restante personale.
Al compimento del 25º anno e del 35º anno di servizio effettivo prestato presso la medesima impresa, sarà corrisposto al dirigente un premio di anzianità di importo, rispettivamente, pari all'8% e al 16% della retribuzione annuale spettante al dirigente nel momento in cui il suddetto diritto matura.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dirigente, intervenuta tra il 20º e il 25º anno di servizio effettivo prestato presso la medesima impresa e in ogni caso di cessazione del rapporto (ad esclusione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo per inadempimento da parte del dirigente degli obblighi contrattuali) avvenuta tra il 30º e il 35º anno di servizio effettivo prestato presso la medesima impresa, il premio di anzianità, di cui al comma precedente, sarà corrisposto in misura proporzionale.
Dal calcolo della retribuzione annua per gli effetti di cui sopra sono esclusi gli assegni familiari, le diarie e i rimborsi spese anche se forfetizzati, le provvigioni, le sopraprovvigioni e le interessenze.
Nota a verbale 1 - Agli effetti dell'applicazione del suddetto 2º comma, le Parti si danno atto che la misura del premio di anzianità, nei casi considerati, viene così determinata:
a) risoluzione del rapporto di lavoro tra il 20º e il 25º anno di servizio effettivo:
Anno di servizio effettivo all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro | Misura del premio di anzianità |
Dopo il 20º | 6,40% della retribuzione in atto |
Dopo il 21º | 6,72% della retribuzione in atto |
Dopo il 22º | 7,04% della retribuzione in atto |
Dopo il 23º | 7,36% della retribuzione in atto |
Dopo il 24º | ,68% della retribuzione in atto |
b) risoluzione del rapporto di lavoro tra il 30º e il 35º anno di servizio effettivo:
Anno di servizio effettivo all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro | Misura del premio di anzianità |
Dopo il 30º | 13,71% della retribuzione in atto |
Dopo il 31º | 14,17% della retribuzione in atto |
Dopo il 32º | 14,63% della retribuzione in atto |
Dopo il 33º | 15,09% della retribuzione in atto |
Dopo il 34º | 15,54% della retribuzione in atto |
Nota a verbale 2 - Le Parti si danno atto che, ai fini del computo dell'effettivo servizio, si intendono compresi anche i periodi di attività svolti presso altre imprese del medesimo Gruppo che applicano il presente CCNL.
I dirigenti richiamati alle armi conservano il posto di lavoro ed il periodo di assenza viene computato a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio.
Al dirigente richiamato alle armi spetta il trattamento di Legge con aumento a tre mesi del periodo in relazione al quale va corrisposta l'indennità di cui al punto a) dell'art. 1 della L. 10 giugno n. 653/1940. Al termine del servizio militare il dirigente deve riprendere servizio entro dieci giorni dalla fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto una durata non superiore a un mese; 15 giorni, se ha avuto una durata superiore a un mese e non a 6 mesi; 20 giorni, se ha avuto durata superiore a 6 mesi e non a un anno; 30 giorni, se il servizio militare ha avuto una durata superiore a un anno.
Non riprendendo servizio nei termini di cui al precedente comma, il dirigente sarà considerato dimissionario.
Il cittadino straniero, se richiamato alle armi, verrà considerato in congedo straordinario senza retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, trascorsi i quali verrà considerato dimissionario.
Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi, può essere concesso un periodo di aspettativa durante il quale non è dovuta la retribuzione. Le mensilità eccedenti le dodici solari vengono corrisposte in proporzione come stabilito nel 5º comma dell'art. 7.
Il dirigente ha diritto all'aspettativa di cui sopra quando sussistono motivi di particolare gravità di natura familiare.
L'aspettativa non può essere superiore a un anno; il periodo eccedente i 6 mesi non comporta maturazione di anzianità ad alcun effetto.
Nel caso l'aspettativa superi un mese, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.
È in facoltà del dirigente richiedere che l'aspettativa cessi prima della scadenza del termine stabilito.
Sono considerate giornate festive quelle previste dalle disposizioni di Legge, il 16 agosto, nonché il venerdì Santo e la giornata del Santo Patrono della città.
Sono considerati semifestivi i seguenti giorni: la vigilia di ferragosto, la commemorazione dei defunti, la vigilia di Natale e l'ultimo giorno dell'anno.
Nota a verbale 1 - Per la piazza di Venezia, in sostituzione della festività del Patrono della città, è considerato festivo il 21 novembre.
Per i dirigenti delta Società Cattolica di assicurazione di Verona è considerato giorno semifestivo anche il 12 dicembre.
Nota a verbale 2 - In tema di festività abolite dalla L. n. 54/1977, valgono le disposizioni di cui all'Allegato 3.
Nota a verbale 3 - Per la semifestività della vigilia di ferragosto, il dirigente non è tenuto alla prestazione dell'attività lavorativa.
Nel corso di ogni anno solare, al dirigente spetta un periodo di ferie retribuito della seguente durata:
a) imprese nelle quali è adottato l'orario di lavoro su cinque giorni settimanali: giorni lavorativi 25 per ciascun anno solare.
Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali:
b) imprese nelle quali è adottato l'orario di lavoro su sei giorni settimanali: giorni lavorativi 30 per ciascun anno solare.
Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche e le giornate interamente festive infrasettimanali.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del cc, il periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori due settimane (o il diverso periodo residuo) nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Per la frazione di anno corrente tra la data di assunzione e il 31 dicembre, al dirigente spetta un periodo di ferie pari a due giorni per ogni mese di servizio, col massimo di 20 giorni.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dirigente usufruirà di un periodo di ferie corrispondente a tanti dodicesimi del periodo che gli sarebbe spettato per l'anno, quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno stesso, oppure della corrispondente indennità sostitutiva, qualora non possa usufruire delle ferie stesse. I giorni lavorativi di ferie verranno concessi in proporzione, arrotondati per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione di giorno sia rispettivamente superiore o inferiore alla mezza giornata.
A eccezione delle ipotesi che stabiliscono procedure di preventiva autorizzazione alla fruizione delle ferie, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro il dirigente non avrà diritto all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute relative agli anni precedenti, a meno che non provi di non aver potuto fruire del riposo a causa di obiettive necessità aziendali o comprovate ragioni di malattia.
A tal riguardo e ferma restante la validità di eventuali accordi e/o prassi già in atto in materia presso le imprese del settore, le Parti concordano che eventuali regolamentazioni in tal senso troveranno applicazione a partire dal 1º gennaio 2020.
Le Parti si danno altresì atto che potranno in ogni caso essere individuate in sede aziendale regolamentazioni o procedure volte a far utilizzare le ferie entro i suddetti termini contrattuali e di Legge, in modo tale da evitarne l'accumulo in quanto non fruite.
In caso di interruzione delle ferie, disposta dall'impresa, spetta al dirigente il rimborso delle spese sostenute per effetto dell'interruzione, fermo restando il diritto al completamento delle ferie.
Ove esigenze di servizio lo impongano o in via eccezionale, possono essere sostituiti al periodo feriale riposi più brevi purché complessivamente si raggiunga il periodo annuale stabilito.
Nel caso di assenza dal servizio il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Tale riduzione non si applica in caso di malattia, infortunio o congedo di maternità.
I giorni di assenza per malattia/infortunio intervenuta nel corso delle ferie non vanno computati nella durata delle stesse purché il dirigente denunci nel più breve tempo possibile all'impresa l'infermità, segnalando gli estremi necessari perché l'impresa possa richiedere gli accertamenti di Legge.
Art. 18 - Congedo straordinario per matrimonio
In occasione di matrimonio, il dirigente fruirà di un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie, secondo le disposizioni di Legge vigenti in proposito.
Art. 19 - Trattamento in caso di malattia/comporto
Il dirigente che si assenta dal servizio per malattia o infortunio deve presentare il certificato medico nel più breve tempo possibile.
Durante tale assenza, l'impresa conserva il posto al dirigente per un periodo di:
a) mesi 12 al dirigente che abbia un'anzianità di servizio fino a 5 anni;
b) mesi 16 al dirigente che abbia un'anzianità di servizio tra i 5 anni compiuti e i 10 anni;
c) mesi 18 al dirigente che abbia un'anzianità di servizio tra i 10 anni compiuti e i 15 anni;
d) mesi 22 al dirigente che abbia un'anzianità di servizio tra i 15 anni compiuti e i 20 anni;
e) mesi 24 al dirigente che abbia un'anzianità di servizio oltre i 20 anni.
I periodi sopra indicati, nei casi documentati di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali ed AIDS conclamato, sono aumentati di mesi 4 per le ipotesi sub a), b) e c) e di mesi 6 per le ipotesi sub d) ed e). Inoltre, per gli effetti di quanto precede, l'impresa potrà considerare altre gravissime patologie.
Per la durata dei periodi suindicati al dirigente assente per malattia o infortunio sarà corrisposta l'intera retribuzione.
Superati i predetti periodi di conservazione del posto, il dirigente ha diritto, a richiesta, a un ulteriore periodo fino a 12 mesi Durante tale periodo, non computabile ai fini dell'anzianità di servizio, non viene corrisposto alcun trattamento economico.
A tale riguardo, l'impresa è tenuta a informare, a mezzo raccomandata a.r., il dirigente assente per malattia od infortunio, circa il residuo periodo di comporto, almeno 30 giorni prima del raggiungimento del termine medesimo.
Trascorso il periodo durante il quale l'impresa è tenuta alla conservazione del posto, il rapporto di lavoro cessa di diritto e l'impresa provvederà a darne comunicazione scritta.
La risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di conservazione del posto comporta l'obbligo della corresponsione, oltre alle competenze di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Ai fini della conservazione del posto prevista dall'articolo precedente, tutti i periodi di assenza per malattia si sommano tra loro, a meno che tra un'assenza ed un'altra non intercorra un intervallo di almeno quattro mesi dei quali almeno 3 di effettiva attività lavorativa prestata.
Agli effetti della somma dei periodi di cui al comma precedente sono presi in considerazione i 40 mesi precedenti ciascun giorno di assenza.
Il periodo di malattia va computato come servizio a tutti gli effetti ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 19, 5º comma.
Lettera di F.I.D.I.A. ad ANIA -F.I.D.I.A. chiede che, laddove si presentino casi di risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto per malattia, in aggiunta al trattamento di fine rapporto e alla indennità sostitutiva del preavviso, al dirigente vengano riconosciute le indennità di cui all'art. 37.
Art. 21 - Invalidità permanente da infortunio e/o malattia
In caso di infortuni professionali ed extra professionali o di malattia, le imprese erogheranno ai propri dirigenti (o agli aventi diritto in caso di morte) una somma pari a 5 volte la retribuzione annua lorda complessiva per la copertura del caso di morte e a 6 volte la retribuzione annua lorda complessiva per la copertura del caso di invalidità permanente totale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro (per retribuzione annua lorda complessiva si intende quella presa a base per il calcolo del trattamento di fine rapporto).
Raccomandazione alle imprese - Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta a seguito di invalidità permanente totale che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro medesimo, l'ANIA raccomanda alle imprese di valutare la possibilità di riconoscere il trattamento di assistenza sanitaria di cui all'Allegato 5. ancorché non sia nel frattempo maturato il diritto al trattamento pensionistico.
Parimenti si raccomanda alle imprese di poter valutare la possibilità di riconoscere ai dirigenti in servizio, trattamenti indennitari anche nelle ipotesi di invalidità permanente parziale derivanti da infortuni professionali o extra professionali o da malattia.
Dichiarazione delle Parti - Le Parti precisano che per "invalidità permanente totale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro" si intende l'ipotesi in cui il dirigente, per malattia organica o lesione fisica comunque indipendente dalla sua volontà e oggettivamente accertabile, abbia ridotto in modo permanente la propria capacità di lavoro e sempreché tale evento abbia comportato la risoluzione del rapporto di lavoro. Resta inteso che eventuali trattamenti indennitari stabiliti in sede aziendale, anche per invalidità permanenti parziali, saranno erogati sulla base delle specifiche disposizioni/regolamentazioni al riguardo previste.
Nei casi riconosciuti di non autosufficienza, così come definiti nell'Allegato 6, a fronte di presentazione di idonea certificazione medica, le imprese erogheranno ai propri dirigenti una prestazione pari a 13.500 euro annui.
La presente disposizione si applica ai dirigenti in servizio ovvero a quelli di futura nomina/assunzione, nonché a coloro ai quali, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro successiva al 31 dicembre 2005, è stata/verrà riconosciuta l'assistenza sanitaria secondo le vigenti norme contrattuali,.
Dichiarazione delle parti - Ove, in materia di prestazioni Long Term Care dovessero intervenire modifiche normative o regolamentari, ivi compresa quella afferente all'eventuale inserimento del personale dirigente tra gli affiliati-beneficiari del Fondo unico nazionale per i rischi contro la non autosufficienza (Fondo Long Term Care del settore assicurativo), le Parti si impegnano ad incontrarsi per ogni opportuna valutazione in proposito.
Richiesta di F.I.D.I.A. alle imprese - Ai fine di favorire adeguate prestazioni anche nei casi di non autosufficienza dei familiari dei dirigenti che hanno già diritto all'assistenza sanitaria di cui al presente contratto, F.I.D.I.A. richiede alle imprese di considerare la possibilità di applicare a detti familiari condizioni agevolate nella stipula di eventuali polizze Long Term Care.
Nota a verbale- Le parti si danno atto che:
- con gli artt. 21 e 21-bis non si è inteso modificare le condizioni di miglior favore eventualmente in atto in sede aziendale;
- le prestazioni di cui all'art. 21 bis vengono erogate, previa verifica dei requisiti previsti, a partire dalla data di presentazione della documentazione medica da parte dell'interessato.
Art. 21 ter - Servizi di Welfare
Al fine di favorire la fruizione di servizi di Welfare e in linea con le disposizioni di Legge in materia fiscale recate al riguardo dall'art. 51 del TUIR, le imprese metteranno a disposizione dei dirigenti un importo complessivo annuo prò capite di euro 800.00, Tale iniziativa dovrà essere attuata con regolamento aziendale o con accordo sindacale di secondo livello precisando l ambito di utilizzo e le finalità del suddetto importo nel rispetto delle menzionate disposizioni fiscali.
Dichiarazione delle Parti - In considerazione delle policy già in atto nel settore, le Parti concordano che il sopra menzionato importo complessivo annuo prò capite potrà essere utilizzato, in alternativa e su iniziativa dell'impresa, per l'introduzione di un "buono pasto" giornaliero. In tal caso le Parti precisano che tale buono pasto non sarà cumulabile, né cedibile, né commerciabile o convertibile in denaro, e che non sarà erogato in caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, aspettative, trasferte o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, ecc.).
Nota a verbale - Resta inteso che, in entrambe le suddette ipotesi, il mancato utilizzo dell'importo sopra indicato (totale o parziale) per le finalità in questione, non darà diritto ad alcuna corresponsione dell'eventuale somma residua.
Art. 22 - Assistenza sanitaria
Ai dirigenti è riconosciuta una forma di assistenza sanitaria disciplinata dall'apposito accordo di cui all'Allegato 5.
Nota a verbale - Ai dirigenti già dipendenti da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa i quali fossero andati in quiescenza prima della messa in liquidazione dell'impresa di appartenenza, ed il cui nominativo sia stato comunicato all'ANlA, verrà riconosciuto, tramite polizza assicurativa, il rimborso delle spese per prestazioni sanitarie di cui al punto A) dell'art. 6 dell'Allegato 5 al CCNL rese a favore dei dirigenti stessi nonché dei coniugi conviventi o di altri familiari a carico, con un massimale annuo di € 85.000,00 per nucleo familiare. Per familiari a carico si intendono quelli per i quali il dirigente ha diritto alle detrazioni di imposta a norma del D.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo quanto sopra previsto per quanto riguarda le prestazioni, si applicano ai dirigenti in questione tutte le disposizioni in tema di esclusioni dal diritto all'assistenza o limitazioni dello stesso previste dall'accordo contenuto nell'Allegato 5.
Il 75% del premio della polizza sarà a carico delle imprese ed al suo pagamento, per conto di esse, provvederà l'ANIA. Il restante 25% del premio sarà a carico dei dirigenti in servizio.
Il contributo dei dirigenti in servizio, nella misura individuale indicata al comma successivo, verrà raccolto dalle singole imprese tramite trattenuta sulla retribuzione.
Il contributo individuale per i dirigenti in servizio è fissato dividendo ogni anno il 25% del premio richiesto per l'assicurazione di cui al 1º comma per il numero dei dirigenti stessi, quale risulta dall'ultimo dato a disposizione dell'ANIA. Gli importi da trattenere verranno comunicati ogni anno dall'ANIA alla F.I.D.I.A., e alle imprese.
L'assicurazione coprirà i soli dirigenti che all'inizio di ciascun anno risulteranno aver diritto alla garanzia. Qualora nel corso dell'anno altri dirigenti dovessero maturare il diritto alla garanzia stessa, o qualora, sempre in corso d'anno, dovessero essere comunicati nuovi nominativi di aventi diritto, essi saranno inseriti nella copertura dall'inizio dell'anno successivo.
Le parti si danno reciprocamente atto che provvederanno ad incontrarsi per un riesame della problematica in questione nel caso in cui il numero degli aventi diritto dovesse risultare aumentato in misura considerevole.
Nel periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per congedo di maternità/paternità, l'impresa erogherà un'integrazione dell'indennità prevista dalla Legge fino a copertura dell'intera retribuzione.
L'impresa può trasferire il dirigente in una diversa sede di lavoro, per ragioni tecniche, organizzative e produttive, da valutarsi con riguardo alle specifiche strutture organizzative ed alle esigenze proprie delle aziende assicuratrici.
In caso di trasferimento del dirigente che abbia compiuto il 55º anno di età, l'azienda -compatibilmente alle esigenze di servizio - terrà conto delle eventuali situazioni oggettive di difficoltà rappresentate dal dirigente stesso.
Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.
Il trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto dall'azienda al dirigente con un preavviso non inferiore a mesi tre ovvero a mesi quattro quando il dirigente abbia familiari o conviventi a carico.
Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma precedente, il dirigente viene considerato in missione sino alla scadenza dei suddetti termini.
Il trasferimento da luogo al pagamento di quanto segue:
a) il rimborso delle spese di viaggio, per sé e per la famiglia;
b) il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del mobilio e del bagaglio e per la relativa assicurazione;
c) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione per un periodo massimo di sei mesi, quando non sia stato possibile risolvere il contratto di locazione o far luogo al subaffitto;
d) un'indennità "una tantum" pari a due mensilità di retribuzione per il dirigente con carichi di famiglia e ad una mensilità per il dirigente senza carichi di famiglia;
e) il rimborso della maggiore spesa effettivamente sostenuta per l'alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine per un periodo, da convenirsi direttamente tra le parti, di norma non superiore a un anno.
In tutti i casi di licenziamento, esclusa la giusta causa, che si verifichino entro 5 anni dalla data del trasferimento, l'azienda dovrà rimborsare le spese relative all'eventuale rientro del dirigente e/o della sua famiglia alla sede originaria. Nel caso di morte del dirigente che si verifichi entro 5 anni dalla data del trasferimento, l'azienda dovrà rimborsare le eventuali spese di rientro della famiglia alla sede originaria.
Per i trasferimenti all'estero le condizioni verranno concordate tra l'azienda e il dirigente.
Le disposizioni di cui al 3º e 4º comma non si applicano nel caso in cui il trasferimento avvenga a seguito di accoglimento di domanda del dirigente.
Art. 26 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
La responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell'esercizio delle funzioni attribuitegli è a carico dell'impresa.
Ove si apra un procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa legale per tutti i gradi di giudizio sarà sostenuta dall'impresa e ciò anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso. La scelta del difensore sarà concordata con l'impresa. In caso di provvedimento restrittivo della libertà personale, il dirigente avrà diritto ad una indennità sostitutiva della retribuzione in atto.
Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento.
Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.
Art. 27 - Trasferimento di proprietà dell'impresa
In caso di trasferimento di proprietà dell'impresa il dirigente può, sino a 180 giorni dalla data legale dell'avvenuto cambiamento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
Il dirigente, inoltre, qualora motivi la risoluzione del rapporto con un grave pregiudizio alla sua posizione nell'azienda derivato dal cambiamento di proprietà, può ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art. 37. Il Collegio, qualora ritenga giustificati i motivi addotti può disporre a carico dell'impresa una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto -graduabile in relazione alla valutazione del Collegio circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame - il cui importo non può superare quello corrispondente ad una volta e mezzo l'indennità sostitutiva del preavviso cui il dirigente avrebbe avuto diritto se fosse stato licenziato.
Per quanto riguarda il ricorso e il procedimento innanzi al Collegio arbitrale, si applicano le stesse disposizioni procedurali previste dagli artt. 35 e 37 per i casi di licenziamento.
Art. 28 - Mutamento dell'attività e posizione lavorativa
Il dirigente che. a seguito di mutamento della propria attività incidente in modo significativo sulla sua posizione, risolva per tale motivo, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, a un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento.
TITOLO IV - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 29 - Il rapporto di lavoro può risolversi:
a) per dimissioni;
b) per recesso da parte dell'impresa;
c) per giusta causa;
d) per malattia o invalidità in dipendenza da infortunio, una volta superati i termini di cui all'art. 19;
e) per morte.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte.
Nel caso di recesso a iniziativa dell'impresa, la relativa comunicazione deve espressamente e contestualmente contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
In mancanza della specificazione dei motivi, detto provvedimento si intende revocato.
La revoca del recesso ai sensi del precedente comma comporta per il dirigente la decadenza dal diritto di ricorrere al Collegio arbitrale.
Le disposizioni previste dal 3º e 4º comma del presente articolo non si applicano ai dirigenti che si trovano nelle condizioni di cui al 5º e al 6º comma dell'art. 35.
Nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro su iniziativa dell'azienda, escluso il caso di giusta causa, le imprese devono osservare i seguenti termini di preavviso;
a) fino al 10º anno compiuto di effettivo servizio prestato dal dirigente presso la stessa impresa: 9 mesi;
b) dopo il 10º anno compiuto di effettivo servizio prestato dal dirigente presso la stessa impresa: 12 mesi.
Qualora il dirigente abbia raggiunto i requisiti minimi tempo per tempo previsti per il conseguimento del trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia, i termini di preavviso di cui alle lettere a) e b) sono ridotti di 4 mesi.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni del dirigente, questi è tenuto a dare all'impresa un preavviso di due mesi indipendentemente dalla durata del servizio prestato.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza del termine di preavviso deve corrispondere all'altra parte l'indennità sostitutiva.
Il periodo di preavviso è considerato come servizio; qualora, peraltro, il preavviso venga sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto dell'effettiva cessazione del servizio.
Il possesso o meno dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico (anticipato o di vecchiaia) dovrà essere confermato da un'apposita dichiarazione rilasciata dal dirigente.
Nota a verbale 1 - Ove la materia pensionistica dovesse forma re oggetto di modifiche legislative, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni per valutarne gli effetti sul CCNL.
Nota a verbale 2 - Le Parti si danno atto che, ai fini del computo dell'effettivo servizio, si intendono compresi anche i periodi di attività svolti presso altre imprese del medesimo Gruppo che applicano il presente CCNL.
Art. 32 - Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso
Le basi retributive per la determinazione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso sono calcolate secondo le disposizioni degli artt. 2120 e 2121 cc, come modificati dalla l. n. 297/1982; le diarie forfetizzate verranno incluse nella misura del 40%.
Ai sensi dell'art. 2123 cc. il trattamento di fine rapporto, di cui al presente articolo, si intende compensato sino a concorrenza del trattamento di previdenza in atto presso la Compagnia a favore del proprio personale, salvo espresso patto contrario.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica relativamente a quanto previsto al successivo art. 34.
Nota a verbale - Le Parti si danno atto che l'indennità sostitutiva del preavviso costituisce imponibile contributivo ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 314/1997 e s.m.i. e concorre ai fini del computo del trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare.
Art. 33 - Anzianità di servizio
L'anzianità di servizio è determinata, a tutti gli effetti, dal periodo di lavoro prestato nella stessa azienda con qualunque mansione o grado, sempreché non sia intervenuta una risoluzione del rapporto precedente all'atto della promozione a dirigente.
Nota a verbale - Le Parti si danno atto che, ai fini del computo dell'effettivo servizio, si intendono compresi anche i periodi di attività svolti presso altre imprese del medesimo Gruppo che applicano il presente CCNL.
Art. 34 - Trattamento pensionistico complementare
Ai dirigenti assunti o nominati tali a partire dalla sottoscrizione del presente CCNL spetta un trattamento pensionistico complementare finanziato dall'impresa mediante versamento (al Fondo pensione di cui all'Allegato 2) di un contributo, per ciascun dirigente, pari al 13%) di una quota pari all'85% del trattamento economico minimo complessivo riportato nell'Allegato 1 da erogarsi per ciascuna mensilità contrattuale.
Per i dirigenti in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL viene confermato, ove più favorevole, l'ammontare del contributo annuo a tale data versato dall'impresa al Fondo pensione in virtù delle previgenti disposizioni contrattuali in materia di trattamento economico del dirigente3, ferme restanti eventuali condizioni di miglior favore stabilite in sede aziendale.
I criteri e le modalità di attuazione del trattamento pensionistico complementare sono disciplinati dall'apposito regolamento contenuto nell'Allegato 2 al presente contratto che tiene conto della nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari introdotta con il d.lgs. n. 252/2005 e s.m.i.
In caso di non adesione al Fondo pensione le somme che l'impresa avrebbe versato allo stesso a titolo di contribuzione secondo quanto previsto dal presente articolo non si convertiranno in un trattamento di altro genere, fatti salvi eventuali diversi accordi aziendali.
Nota a verbale 1 - Ove la materia pensionistica dovesse formare oggetto di modifiche legislative, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni per valutarne gli effetti sul CCNL.
Nota a verbale 2 - Le Parti si danno atto che non hanno mai inteso includere nella base di calcolo del t.f.r. i contributi dell'impresa per il finanziamento di trattamenti previdenziali o assistenziali riconosciuti ai dirigenti.
Nota a verbale 3 - Ai dirigenti che risultavano in servizio alla data del 20 luglio 1984, continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie di cui all'art. 44 del CCNL 20 luglio 1984, per la parte in cui le stesse siano ancora suscettibili di applicazione
3Vedi art. 34 del CCNL 7 giugno 2013.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'impresa, fermo quanto disposto dall'art. 30, 3º e 4º comma, il dirigente, ove non ritenga giustificati o sussistenti i motivi addotti dall'impresa in riferimento alle lett. b) e c) dell'art. 29, può ricorrere al Collegio arbitrale previsto dall'art. 37.
Sono obbligate alle procedure arbitrali le imprese che, entro 60 giorni dalla stipulazione del presente CCNL, non manifesteranno una volontà contraria.
Il ricorso deve essere inoltrato dal dirigente interessato alla F.I.D.I.A. a mezzo raccomandata a.r., che costituirà prova del rispetto del termine, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della risoluzione del rapporto.
Il ricorso al Collegio non costituisce motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle spettanze conseguenti alla risoluzione del rapporto.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
- nelle imprese con meno di 10 dirigenti: al dirigente che ricopra in senso sostanziale, funzionale e operativo la posizione più elevata;
- nelle imprese con 10 dirigenti o più: al dirigente che ricopra la posizione più elevata nonché al dirigente, sottoposto a questi, la cui posizione però - sempre sul piano sostanziale, funzionale ed operativo - sia più elevata di quella di tutti gli altri dirigenti.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì:
- ai dirigenti che abbiano maturato i requisiti minimi per il trattamento pensionistico di vecchiaia sulla base delle norme tempo per tempo vigenti;
- ai dirigenti che abbiano superato il periodo di comporto per malattia di cui all'art. 19 o siano in possesso dei requisiti di Legge per aver diritto alla pensione di inabilità.
Ove il dirigente rassegni le dimissioni per giusta causa, formalmente allegata e specificata, in immediata reazione ai fatti contestati all'impresa, il medesimo può ricorrere al Collegio arbitrale previsto dall'art. 37. Il ricorso deve essere inoltrato dal dirigente interessato alla F.I.D.I.A. a mezzo raccomandata a.r., che costituirà prova del rispetto del termine, entro 30 giorni dall'inoltro delle dimissioni.
Ove il Collegio arbitrale ritenga sussistente la giusta causa allegata e comprovata, dispone contestualmente a carico dell'impresa un'indennità supplementare (dovuta oltre l'indennità di preavviso), nella misura prevista in caso di recesso non giustificato da parte dell'impresa.
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Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dirigenti che si trovino nelle condizioni di cui al 5º e al 6º comma dell'art. 35; non si applicano, comunque, nel caso in cui il rapporto di lavoro risolto sia stato a tempo determinato.
È istituito, a cura dell'ANIA e della F.I.D.I.A., un Collegio arbitrale cui è demandato il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli siano presentati ai sensi degli artt. 35 e 36.
Il Collegio, che sarà in carica per la durala del presente contratto, è composto da tre membri di cui uno designato dall'ANIA, uno dalla F.I.D.I.A. e uno, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo In mancanza di accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo sarà sorteggiato fra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi (non superiore a 6) preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato - su richiesta di una o di entrambe le Parti - dal Presidente del Tribunale di Roma.
I rappresentanti dell'ANIA e della F.I.D.I.A. possono essere sostituiti di volta in volta evitandosi peraltro sostituzioni in rapporto ai singoli giudizi.
La segreteria del Collegio ha sede presso l'ANIA di Roma e le sedute del Collegio avranno luogo in località dallo stesso Collegio stabilite di volta in volta.
Il Collegio arbitrale sarà investito della vertenza su istanza della F.I.D.I.A., che, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte del dirigente, lo trasmetterà - a mezzo raccomandata a.r. - alla segreteria del Collegio.
Investito il Collegio arbitrale della vertenza:
a) la segreteria darà immediata comunicazione all'impresa della proposizione del ricorso, inviandone copia alla stessa, ai tre arbitri e all'ANIA;
b) entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso, l'impresa - se trattasi di ricorso ex art. 35 - o il dirigente - se trattasi di ricorso ex art. 36 - ha facoltà di depositare una memoria presso la segreteria stessa che, entro 3 giorni, la trasmetterà alla controparte;
c) la memoria di cui alla lett. b) dovrà enunciare, a pena di decadenza, tutti gli eventuali mezzi di prova volti a comprovare la giustificazione del licenziamento o la sussistenza della giusta causa delle dimissioni e alla medesima possono essere allegati, sempre a pena di decadenza, i relativi documenti;
d) entro i 15 giorni successivi al ricevimento della memoria, l'altra parte avrà facoltà di depositare presso la segreteria una memoria di replica nella quale dovranno essere enunciate, a pena di decadenza, tutte le ragioni di fatto o di diritto, con indicazione completa dei mezzi di prova e con eventuale produzione di ulteriori documenti;
e) l'eventuale prova testimoniale deve essere dedotta, a pena di inammissibilità, nel modo prescritto dall'art. 244, 1º comma, c.p.c,;
f) il Collegio convocherà le parti per un'udienza da tenersi entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato al dirigente ai sensi della lett. d). In questa udienza il Collegio esperirà il tentativo di conciliazione; ove il tentativo abbia esito positivo si redigerà un verbale avente valore di conciliazione in sede sindacale della lite ai sensi dell'art. 2113 cc e degli artt. 410, 411 e 412-ter, cp.c;
g) il Collegio dovrà pronunciarsi sul caso - anche in contumacia delle parti - entro i sessanta giorni successivi alla prima udienza. Tale termine potrà essere solo eccezionalmente prorogato, con provvedimento motivato, ove il Collegio ritenesse opportuno dar corso ad una consulenza tecnica; la proroga massima potrà essere di altri 60 giorni.
Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, eccezion fatta per quello di cui al 3º comma dell'art. 35 sopra richiamato.
Ove il Collegio, con proprio lodo, riconosca non giustificati i motivi addotti dall'impresa in caso di licenziamento ovvero riconosca sussistente la giusta causa in caso di dimissioni del dirigente, dispone contestualmente a carico dell'impresa un'indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto, graduabile, in relazione alle valutazioni del Collegio circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, in misura correlata all'anzianità di servizio maturata nell'impresa e in base al numero di mensilità (minime/massime) di cui alla seguente tabella:
ETÀ | COLLEGIO ARBITRALE (*) | |||||
numero mensilità (con anzianità di servizio < 5 anni) | numero mensilità (con anzianità di servizio compresa tra i 5 ed i 10 anni) | numero mensilità (con anzianità di servizio > 10 anni) | ||||
min | max | min | max | min | max | |
fino a 49 compiuti | 8 | 19 | 10 | 23 | 12 | 24 |
fino a 50 compiuti | 7 | 17 | 11 | 26 | 17 | 30 |
fino a 51 compiuti | 7 | 17 | 11 | 26 | 17 | 30 |
fino a 52 compiuti | 7 | 17 | 11 | 26 | 17 | 30 |
fino a 53 compiuti | 7 | 17 | 11 | 26 | 17 | 30 |
fino a 54 compiuti | 7 | 17 | 11 | 26 | 17 | 30 |
fino a 55 compiuti | 7 | 17 | 11 | 26 | 17 | 30 |
fino a 56 compiuti | 7 | 17 | 11 | 26 | 17 | 30 |
fino a 57 compiuti | 9 | 20 | 11 | 25 | 15 | 30 |
fino a 58 compiuti | 9 | 20 | 11 | 25 | 15 | 30 |
fino a 59 compiuti | 9 | 20 | 11 | 25 | 15 | 30 |
fino a 60 compiuti | 10 | 19 | 11 | 22 | 13 | 28 |
fino a 61compiuti | 10 | 19 | 11 | 22 | 13 | 28 |
fino a 62 compiuti | 10 | 15 | 11 | 22 | 13 | 23 |
fino a 63 compiuti | 2 | 8 | 3 | 10 | 6 | 20 |
fino a 64 compiuti | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 15 |
fino a 65 compiuti | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 |
fino a 66 compiuti | fino a 2 | fino a 4 | fino a 6 | |||
da 67 anni e oltre | 0 | 0 | 0 | |||
Per dirigenti in possesso dei requisiti minimi per il trattamento pensionistico anticipato | fino a 2 mensilità | fino a 4 mensilità | fino a 6 mensilità |
(*) In ogni caso le mensilità max di collegio arbitrale non possono superare i mesi mancanti ai requisiti pensionistici di vecchiaia
Le mensilità erogate a titolo di indennità supplementare sono calcolate come l'indennità sostitutiva del preavviso secondo le disposizioni degli artt. 2120 e 2121 cc., come modificati dalla I. n. 297/1982.
Le spese sostenute per l'operatività del Collegio arbitrale, intendendosi per tali quelle afferenti alla partecipazione del Presidente, sono ripartite al 50%.
Le spese sostenute dagli altri componenti il Collegio saranno a carico delle rispettive parti in causa.
Nota a verbale 1 - Il possesso o meno dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico (anticipato o di vecchiaia) dovrà essere confermato da un'apposita dichiarazione rilasciata dal dirigente, a cui sarà allegato il corrispondente estratto conto contributivo rilasciato dall'INPS.
Nota a verbale 2 - Ove la materia pensionistica dovesse formare oggetto di modifiche legislative, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni per valutarne gli effetti sul CCNL.
Nota a verbale 3 - Le parti si danno atto che, ai fini del computo dell'effettivo servizio, si intendono compresi anche i periodi di attività svolti presso altre imprese del medesimo Gruppo che applicano il presente CCNL
Le Parti concordano che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 29, lett. b) del presente CCNL, su formale richiesta del dirigente, l'impresa potrà definire contestualmente con l'interessato l'attivazione di una procedura di "outplacemenC con una società specializzata per una durata massima di 12 mesi, concordando con lo stesso le relative modalità di attuazione.
Resta inteso che il relativo importo di spesa sarà versato dall'impresa alla società di "outptacement".
Art. 39 - Cessazione del rapporto di lavoro per decesso del dirigente
Quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per morte, ai sensi del punto e) del precedente art. 29, debbono essere corrisposte al coniuge ed ai figli e - se viventi a carico del dirigente - ai parenti entro il 3º grado ed agli affini entro il 2º grado, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso stabilita nei casi di recesso a norma del punto b) dell'art. 29.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate al 1º comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art. 40 - Controversie individuali di lavoro
In caso di controversie individuali di lavoro le parti, anziché adire la Commissione di conciliazione prevista dagli artt. 410 e seguenti c.p.c,., come modificati dalla l. n. 183/2010 e s.m.i., possono esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.
A tale scopo, viene costituita una Commissione paritetica di conciliazione, così composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'ANIA;
b) per i dirigenti, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo o firmataria di altri CCNL del settore assicurativo stipulati in sede Ania cui il lavoratore conferisca mandato.
La segreteria della Commissione ha sede presso l'ANIA e le riunioni della Commissione avranno luogo presso gli uffici dell'Associazione, ovvero presso gli uffici della Direzione generale dell'azienda interessata alla controversia.
La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite l'Organizzazione sindacale cui il lavoratore conferisca mandato, o, se trattasi di imprese, anche tramite l'ANIA.
Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta mediante raccomandata a.r.. o altro mezzo idoneo.
La richiesta deve precisare:
a) le generalità del ricorrente e l'impresa da cui dipende;
b) il luogo e l'indirizzo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti alla procedura;
c) l'oggetto della vertenza.
La Commissione paritetica di conciliazione, ricevuta la comunicazione, informerà tempestivamente, tutte le parti sulla data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione paritetica.
Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, viene redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113, comma 4 cc. e degli artt. 410, 411, comma 3, c p c. come modificati dalla l. n. 533/1973 e dalla l. n. 183/2010 e s.m.i
Il processo verbale di conciliazione verrà depositato, a cura di una delle Parti, presso la Direzione/Ispettorato del Lavoro, ai fini del suo successivo inoltro presso il Tribunale civile competente per territorio.
Ove il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, si applicano le disposizioni dell'art. 411 c.p.c. e s.m.i
Art. 41 - Rappresentanze sindacali aziendali
I Sindacati territoriali, comunque denominati, dei dirigenti iscritti alla F.I.D.I.A., potranno nominare nelle imprese un rappresentante sindacale.
In tal caso gli stessi Sindacati provvederanno a comunicare il nominativo del dirigente in servizio investito di tale rappresentanza all'ANIA e, contestualmente, alla compagnia interessata.
In particolare, il rappresentante sindacale potrà esaminare in prima istanza le questioni che dovessero sorgere circa l'applicazione delle norme contrattuali.
Le imprese, allo scopo di favorire un aggiornamento culturale e professionale dei dirigenti consono alle funzioni da essi svolte, avvieranno interventi formativi per favorire adeguati livelli di preparazione ed esperienza professionali, quale supporto alle responsabilità affidate al dirigente.
La partecipazione ai singoli corsi, seminari o altre iniziative sarà concordata con il dirigente interessato.
Le Parti, inoltre, riconoscono l'importanza della formazione permanente e dell'aggiornamento professionale costante del dirigente in relazione all'evolversi dei processi economici ed in una logica di relazioni sindacali improntata al continuo sviluppo professionale del personale dirigente e ad una maggiore competitività.
Pertanto le Parti concordano sull'opportunità di promuovere iniziative formative utilizzando in particolare il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario denominato Fondir. costituito, secondo quanto previsto dall'art. 118, l. n. 388/2000 e s.m.i., la cui attività è finalizzata all'aggiornamento, alla riqualificazione ed alla riconversione del personale dirigente del terziario attraverso il finanziamento di piani formativi, anche individuali, da presentarsi direttamente al Fondo.
Le Parti, nell'ottica bilaterale connaturata alla natura dei fondi interprofessionali per la formazione continua, esprimono, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo, attribuite in materia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la propria volontà volta a promuovere l'attività di formazione continua per rispondere alle predette esigenze di sviluppo professionale e di competitività imprenditoriale dei dirigenti, nonché nell'interesse generale della categoria come possibile strumento per una rapida ricollocazione in caso di perdita del posto di lavoro.
Le parti inoltre convengono che, con la sottoscrizione della presente norma, costituente parte integrante del CCNL, intendono realizzare le intese previste da Fondir.
Tali intese, utili per accedere alle opportunità di finanziamento offerte da Fondir, potranno essere realizzate anche nell'ambito dell'Osservatorio paritetico nazionale per la formazione continua dei dirigenti.
L'Osservatorio, costituito da due rappresentanti di ANIA e due rappresentanti di F.I.D.I.A., di cui uno appartenente alla struttura sindacale territoriale interessata, viene attivato a richiesta dell'impresa che intende avvalersi dei finanziamenti di Fondir, nonché a richiesta di F I D I A..
La segreteria dell'Osservatorio ha sede presso l'ANIA e le riunioni dell'Osservatorio avranno luogo presso gli uffici dell'Associazione.
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione dei dirigenti del settore del terziario
Avviso 1/2018
Interventi di formazione continua per i dirigenti delle imprese del terziario
Comparto Creditizio-Finanziario e Assicurativo
Rev. 1 del 26/07/20181. PRIMA PARTE - PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI
1.1 - PREMESSA
FONDIR è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario istituito, a seguito dell'accordo interconfederale, da Confcommercio, Abi, Ania, Confetra e Manageritalia, First-Cisl, Unisin, Fidia.
FONDIR promuove piani formativi concordati tra le Parti Sociali in favore delle imprese1 che abbiano aderito al Fondo.
Con il presente Avviso il Fondo intende assolvere agli oneri di trasparenza amministrativa delineati dalla Circolare n. 10 del 2016 con la quale il Ministero del Lavoro ha individuato nell'affidamento delle risorse finalizzate alla realizzazione dei Piani il regime di cui all'art. 12 della Legge n. 241/90, nel rispetto delle Linee guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua, di cui alla Circolare n. 1 del 10 aprile 2018 dell'ANPAL.
Il Consiglio di Amministrazione si riserva di emendare ed integrare e/o revocare il presente Avviso per adeguarsi ad eventuali disposizioni sopraggiunte, dandone comunicazione, valevole ad ogni effetto di Legge, attraverso il sito istituzionale del Fondo.
1 Con il termine "impresa" si intende fare riferimento al datore di lavoro che è tenuto al versamento del contributo contro la disoccupazione involontaria (0,30% del monte salari) previsto dall'articolo 25, c. 4 della Legge 21 dicembre 1978, n 845.
1.2 - INTERVENTI FINANZIABILI E DESTINATARI
FONDIR finanzia interventi di formazione di qualità attraverso Piani formativi individuali, aziendali, settoriali o territoriali.
Per Piano formativo si intende un programma organico di azioni formative concordato tra le Parti Sociali interessate, rispondenti ad esigenze aziendali, settoriali, territoriali e individuali.
I destinatari dell'attività formativa sono i dirigenti delle imprese aderenti al Fondo al momento della presentazione del Piano2.
I requisiti di iscrizione e di regolarità contributiva al Fondo devono essere mantenuti fino alla chiusura delle attività del Piano.
Al Piano formativo deve essere allegato il relativo accordo sottoscritto dalle Parti Sociali che hanno promosso il Fondo, in conformità a quanto previsto dalle citate Linee Guida dell'ANPAL, ove non presente un accordo quadro sottoscritto tra le citate Parti Sociali.
2 Requisito attestato dall'indicazione del codice FODI sulla copia del cassetto previdenziale.
1.3 - AIUTI DI STATO
Gli interventi di formazione continua cofinanziati da Fondir si configurano come "aiuti di Stato" e devono quindi rispettare le normative vigenti in materia3.
Le imprese presso le quali i dirigenti destinatari delle azioni sono occupati devono garantire il cofinanziamento obbligatorio per Legge derivante dalla scelta del regime di aiuti e il rispetto della relativa disciplina.
Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 introduce il concetto di "impresa unica", il soggetto sul quale si misura il rispetto della soglia degli aiuti "de minimis" ricevuti in conformità al suddetto regime. Quando viene scelto tale regime, vanno dichiarati e sommati tutti gli aiuti "de minimis"concessi a tutte le imprese che fanno parte dell'impresa unica.
In caso di scelta del regime previsto dal Regolamento CE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", non sarà richiesto il cofinanziamento privato.
Per ogni Piano formativo è richiesta l'acquisizione del COR - Codice Concessione RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato), codice univoco associato al codice fiscale aziendale. Pertanto, ottenuto il COR, non è possibile variare la quota di cofinanziamento privato aziendale, nonché variare la scelta del regime effettuata.
3 Regolamento CE n. 651/2014 del 26 giugno 2014 e s.m.i. ovvero, Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (de minimis) e s.m.i. Per approfondimenti è possibile consultare la normativa sulla formazione continua sul sito www. fondir.it.
1.4 - PIANI FORMATIV
1.4.1 - Indicazioni generali
Di norma le attività di ogni Piano formativo dovranno concludersi entro 12 mesi dall'inoltro on-line del formulario, salvo eventuali proroghe.
Le attività formative potranno essere avviate dopo la comunicazione di ammissione al finanziamento del Piano da parte di Fondir, ovvero, sotto la esclusiva e diretta responsabilità del Soggetto Presentatore, dopo 7 giorni di calendario dall'invio al Fondo, tramite PEC, della documentazione di cui al paragrafo 1.5.3 del presente Avviso.
In ogni caso, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, l'avvio delle attività formative deve essere comunicato dal Soggetto Presentatore al Fondo, secondo i termini e le modalità previste al paragrafo 2.2 del presente Avviso.
Il Piano formativo, composto da uno o più progetti formativi, deve essere finalizzato all'aggiornamento, riconversione e ulteriore qualificazione dei dirigenti. Il Piano formativo può essere rivolto anche ai dirigenti che, a seguito di riorganizzazioni e/o fusioni di aziende, risultino a rischio occupazionale. La rendicontazione di tutte le tipologie dei progetti è a costi standard.
I Piani formativi possono essere articolati secondo le seguenti tipologie:
a) aziendali;
b) settoriali;
c) territoriali;
d) individuali.
Il Piano formativo aziendale può comprendere progetti in cui il percorso formativo coinvolga più di un partecipante (progetti collettivi) e/o uno o più progetti individuali, fruiti dai dirigenti facenti parte della stessa impresa o dello stesso Gruppo di imprese, inclusa o meno l'azienda capogruppo.
Per Piano formativo settoriale si intende un programma organico di azioni formative, che interessano imprese non facenti parte dello stesso Gruppo che operano nello stesso settore produttivo.
Per Piano formativo territoriale si intende un programma organico di azioni formative che interessano imprese di settori produttivi diversi, che operano nello stesso territorio o ambito geografico.
Il Piano formativo individuale può comprendere esclusivamente uno o più progetti individuali, fruiti dai dirigenti facenti parte della stessa impresa o dello stesso Gruppo di imprese.
I Progetti possono essere:
- Aziendali: più dirigenti partecipano simultaneamente all'iniziativa formativa progettata in favore della/e impresa/e beneficiaria/e del Piano.
- Interaziendali: uno o più dirigenti partecipano a seminari, convegni, workshop, master o percorsi di alta formazione presenti sul mercato, quindi non customizzati sui fabbisogni specifici della/e impresa/e beneficiaria/e del Piano.
- Individuali: percorsi one-to-one caratterizzati da un rapporto diretto docente-discente.
1.4.2 - Soggetti Presentatori
I Piani formativi individuali e aziendali sono presentati da:
a) Imprese che aderiscono a FONDIR, esclusivamente per i propri dirigenti. In caso di gruppo di imprese4, il presentatore può essere l'impresa capogruppo o una delle imprese del gruppo, in favore dei dirigenti delle imprese del gruppo, sempre in quanto aderenti a FONDIR.
I Piani settoriali e/o territoriali sono presentati da:
a) organizzazioni costituenti il Fondo e/o Associazioni territoriali e/o di categoria aderenti alle organizzazioni costituenti il Fondo, nonché organismi bilaterali partecipati dalle associazioni costituenti il Fondo e/o dalle organizzazioni alle stesse aderenti/affiliate.
b) Associazioni Temporanee di Impresa e/o Associazioni Temporanee di Scopo. Tutte le aziende dell'ATI o ATS devono essere iscritte a Fondir ed essere presenti con sede legale e/o operativa in almeno in tre Regioni.
Per i Piani formativi settoriali o territoriali le imprese coinvolte dovranno essere indicate e risultare aderenti al Fondo al momento della presentazione del Piano formativo.
4 Per la definizione di gruppo di imprese si rimanda alla nota ANPAL del 17/05/2018, pubblicata sul sitowww. fondir.it.
1.4.3 - Soggetti Attuatori e personale docente
Il Soggetto Presentatore, per ogni progetto facente parte di un Piano, potrà affidare la realizzazione delle attività a:
- un Soggetto Attuatore, in possesso dei requisiti di seguito elencati. In tal caso la formazione dovrà essere erogata da tale struttura;
- esperti, persone fisiche, incaricate direttamente dall'azienda.
Non è prevista in alcun modo la delega a terzi per lo svolgimento dei Piani formativi.
Per i percorsi formativi linguistici, i Soggetti Attuatori dovranno essere individuati esclusivamente fra le seguenti strutture:
a) enti/istituti pubblici di cultura esteri, presenti in Italia, che erogano percorsi di lingua (la lingua ufficiale del loro paese) e che operano a seguito di Accordi/Convenzioni culturali sottoscritte tra Italia e Paese estero;
b) strutture formative in possesso di accreditamento rilasciato da enti certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi nei quali la lingua straniera, oggetto della certificazione, è lingua ufficiale (l'elenco degli enti certificatori è pubblicato dal MIUR5);
c) strutture formative in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 Settore EA 37 - per lo scopo/campo di applicazione della certificazione riguardante l'erogazione di corsi di formazione esclusivamente in ambito linguistico.
Per tutte le altre tematiche formative, i Soggetti Attuatori dovranno essere individuati esclusivamente fra le seguenti strutture:
a.1) organismi di formazione accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata almeno in una delle regioni italiane;
a.2) strutture formative in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37, rilasciata da un Organismo di Certificazione accreditato da un organismo aderente al European Accreditation in ambito MLA, oppure in possesso della certificazione EFMD (European Foundation for Management Development);
a.3) strutture formative accreditate per la formazione presso dipartimenti o strutture ministeriali nazionali;
a.4) Università pubblica o privata in possesso del riconoscimento del MIUR.
Copia del documento attestante il possesso dei requisiti previsti per i Soggetti Attuatori dovrà essere caricata on-line nel formulario.
È necessario inoltre caricare on-line i curricula dei docenti, attestanti un'esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza, per ogni percorso formativo. Per i soli progetti interaziendali (convegni, seminari, workshop, master, percorsi di alta formazione) sarà sufficiente inserire nel formulario una descrizione del profilo dei relatori, che renda evidente il possesso dell'esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto dell'intervento.
Per la sola modalità di formazione one-to-one relativa allo sviluppo delle abilità personali attraverso la metodologia del coaching, devono essere caricati on-line i curricula dei coach, dai quali si dovrà evincere:
- un'esperienza professionale almeno quinquennale nel coaching;
- una certificazione rilasciata dall'International Coach Federation. In alternativa saranno oggetto di valutazione le certificazioni rilasciate dall'European Association for Psychotherapy o, a livello nazionale, dalla Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia. Eventuali iscrizioni ad Albi/Associazioni/Registri diverse dalle suddette, saranno oggetto di valutazione e dovranno comunque aver previsto la frequenza obbligatoria ad un percorso standard e un esame di abilitazione con accertamento delle competenze maturate.
Relativamente al personale non docente impiegato nel Piano, in fase di presentazione del rendiconto, dovranno essere indicati nominativi, ruolo, attività svolte ed essere allegati i curricula, come previsto al paragrafo 3.4 del presente Avviso.
Ai fini di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, i Soggetti Presentatori ed i Soggetti attuatori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, assumono il ruolo di Responsabili del trattamento ed in tal senso sono tenuti ad assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti previsti e connessi dalla disciplina di riferimento.
5 http:// www. miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere
1.4.4 - Caratteristiche dei percorsi formativi
Ogni percorso formativo dovrà prevedere una attestazione finale, in caso di presenza di un Soggetto Attuatore, e una scheda di efficiacia e gradimento per ogni partecipante.
Per i percorsi formativi che prevedono la tematica linguistica, è obbligatorio prevedere:
- un test di livello in entrata;
- un test di apprendimento al termine del percorso formativo;
- un'attestazione finale con indicazione del livello riferito al CEFR (Common European Framework of Reference) in caso di presenza di un Soggetto Attuatore.
I piani formativi non potranno prevedere alcun tipo di azione o misura finalizzata a conformarsi alla normativa nazionale in materia di formazione obbligatoria, secondo quanto stabilito dal Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.27 del 12 novembre 2014.
Non sono finanziabili percorsi formativi che prevedano convegni e/o meeting interni aziendali; parimenti, non è finanziabile un percorso di formazione esperienziale che non preveda una fase di debriefing, volto a contestualizzare la metafora utilizzata nell'ambito lavorativo.
1.5 - MODALITÀ E FASI DI PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI
I Piani dovranno essere presentati entro le scadenze indicate al paragrafo 1.10. La presentazione del Piano dovrà avvenire attraverso le tre fasi di seguito descritte:
1.5.1. FASE 1 - Compilazione del formulario
È necessario compilare i moduli previsti dal formulario on-line sulla Piattaforma UNICAFONDIR, autorizzare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento sulla Privacy e confermarne l'invio. Con il formulario sarà inoltre obbligatorio caricare i documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti al paragrafo 1.4.3. Ultimata la compilazione il Piano deve essere inviato telematicamente. Sarà così acquisito il numero di protocollo necessario per compilare i documenti previsti al paragrafo 1.5.3.
1.5.2. FASE 2 - Caricamento on-line dei documenti nella sezione "documenti azienda" (quando non già presenti)
Per ogni impresa coinvolta nel percorso formativo è necessario eseguire l'upload, se non già presenti, dei seguenti documenti:
- cassetto previdenziale Inps dell'azienda da cui si evince l'iscrizione a Fondir (Codice FODI);
- copia documenti di identità, in corso di validità, del Legale rappresentante e, se indicata, della persona delegata 6.
6 In caso di delega, caricare in piattaforma la procura autenticata ovvero altra documentazione attestante i poteri di firma. In caso di procura su carta semplice inviare il documento al Fondo, firmato in originale.
1.5.3. FASE 3 - Predisposizione ed invio tramite PEC dei documenti
Devono essere firmati digitalmente ed inviati tramite PEC (pianifondir @pec.it) i seguenti documenti:
a) domanda di finanziamento, secondo il format presente sulla Piattaforma UNICAFONDIR;
b) per ogni impresa coinvolta nel percorso formativo:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio sullo stato giuridico-economico dell'impresa e sugli aiuti di Stato, secondo il format presente sulla Piattaforma UNICAFONDIR;
- dichiarazione "de minimis" in caso di scelta di tale Regime;
c) per gli organismi di formazione:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio sullo stato giuridico-economico dell'ente secondo il format presente sulla Piattaforma UNICAFONDIR;- copia documenti di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante e, se indicata, della persona delegata 7.
d) atto di accettazione delle condizioni finalizzate all'erogazione del finanziamento.
L'accordo, riguardante il Piano oggetto della richiesta di finanziamento a FONDIR, viene sottoscritto dalle Parti Sociali che hanno promosso il Fondo e che afferiscono ai relativi settori. L'accordo dovrà essere inviato tramite PEC, con i previsti documenti firmati digitalmente, nei termini indicati al paragrafo 1.10 del presente Avviso. Potranno, altresì, essere sottoscritti degli accordi quadro stipulati fra le citate Parti Sociali. Tali accordi quadro sono riferiti ai singoli Avvisi e disponibili sul sito: www. fondir.it
Nel caso di accordi quadro, sarà sufficiente richiamare l'accordo per il settore di riferimento nell'apposita sezione del formulario.
Il Piano formativo sarà acquisito formalmente dal Fondo solo a seguito della ricezione di tutta la documentazione attraverso PEC.
7 In caso di delega, caricare in piattaforma la procura autenticata ovvero altra documentazione attestante i poteri di firma. In caso di procura su carta semplice inviare il documento al Fondo, firmato in originale.
1.6 ISTRUTTORIA DEI PIANI FORMATIVI
L'istruttoria dei Piani formativi avviene secondo le seguenti fasi:
- ammissibilità;
- valutazione;
- approvazione.
1.6.1 Ammissibilità
Fondir procede alla verifica della presenza dei requisiti di ammissibilità dei Piani, attraverso l'analisi dei formulari e della documentazione trasmessa tramite PEC nei termini indicati al par.1.10.
La mancanza anche di uno solo dei documenti e/o requisiti di seguito indicati determina l'inammissibilità del Piano:
- documento "Domanda di finanziamento", compilato secondo il format presente sulla Piattaforma UNICAFONDIR e sottoscritto dal Legale Rappresentante o delegato;
- accordo riguardante il Piano oggetto della richiesta di finanziamento a FONDIR, sottoscritto dalle Parti Sociali che afferiscono al Comparto di riferimento, quando non presente l'accordo quadro;
- documento "atto di accettazione delle condizioni finalizzate all'erogazione del finanziamento" secondo il format presente sulla Piattaforma UNICAFONDIR, sottoscritto dal Legale Rappresentante o dal suo delegato;
- rispetto dei massimali previsti al paragrafo 1.8. del presente documento;- corrispondenza dei destinatari con quelli indicati al paragrafo 1.2.
I suddetti requisiti non possono essere oggetto di integrazioni successive alla presentazione del Piano.
Qualora la restante documentazione prevista ai punti 1.5.2 e 1.5.3 risultasse incompleta, FONDIR procederà a richiederne l'integrazione tramite PEC al Soggetto Presentatore, entro 15 giorni successivi ad ogni termine indicato al paragrafo 1.10.
Il Soggetto Presentatore dovrà inviare la documentazione integrativa e/o corretta entro 10 giorni di calendario decorrenti dalla ricezione della richiesta.
Il Fondo procederà a verificare le integrazioni entro 7 giorni di calendario dalla ricezione delle stesse procedendo all'esame della regolarità, della completezza e della corrispondenza delle integrazioni pervenute rispetto alla richiesta e ai requisiti previsti. Successivamente, trasmetterà l'elenco dei Piani risultati ammissibili al Comitato di Comparto.
In caso di mancata presentazione entro i termini previsti, il Piano non sarà considerato ammissibile.
1.6.2 Valutazione
I Piani risultati ammissibili e relativi a ciascuna delle scadenze previste al paragrafo 1.10 verranno trasmessi al Comitato di Comparto di FONDIR, che procederà alla valutazione di merito assegnando, a ciascun Piano, un punteggio, secondo i seguenti criteri:
Ai criteri sono associati dei parametri di valutazione che agiscono da moltiplicatori che sono:
CRITERI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO MASSIMO
Esperienza del Soggetto Attuatore e/o del personale docente rispetto alla tematica formativa 20/100
Metodologia per la rilevazione dei fabbisogni 15/100
Coerenza tra fabbisogni rilevati e contenuti del Piano 20/100
Coerenza dell'impianto proposto tra progetti, moduli e loro articolazione, metodologie formative, durata, ecc. 25/100
Misurabilità dei risultati attesi, rilevazione della qualità formativa e qualità dell'impianto di verifica dell'apprendimento 20/100
TOTALE RAGGIUNTO
100/100
Eccellente 1
Molto Buono 0,8
Buono 0,6
Discreto 0,4
Sufficiente 0,2
Insufficiente 0
Sarà prevista una premialità di ulteriori 10 punti per i piani presentati con percorsi formativi volti a sviluppare le competenze digitali.
I presupposti per la finanziabilità dei piano sono i seguenti:
- raggiungere un punteggio minimo di 60 punti;
- non avere ricevuto alcuna insufficienza in ciascun item valutato.
Non saranno ritenuti finanziabili i Piani ai quali venga attribuito un punteggio inferiore a 60 punti.
In caso di parità di punteggio e di esaurimento delle risorse, i Piani verranno ammessi a finanziamento secondo l'ordine cronologico di invio tramite PEC, entro i termini indicati al paragrafo 1.10, della documentazione prevista al paragrafo 1.5.3 del presente Avviso.
La concessione dei finanziamenti è subordinata all'interrogazione del Registro nazionale degli Aiuti di Stato, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative.
Fondir provvederà all'interrogazione del Registro nazionale degli Aiuti di Stato prima dell'approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione. In caso di esito negativo il Piano non sarà ammesso a finanziamento.
1.6.3 Approvazione
La graduatoria dei Piani valutati dal Comitato di Comparto sarà trasmessa al Consiglio di Amministrazione che, nella prima seduta utile, delibererà l'ammissibilità al finanziamento dei Piani.
FONDIR provvederà a redigere e a pubblicare sul sito www .fondir.it 1e graduatorie dei Piani ammessi a finanziamento per settore di appartenenza delle imprese.
Ai Soggetti Presentatori sarà comunicato tramite PEC l'esito della valutazione. I finanziamenti vengono assegnati fino a concorrenza delle risorse stanziate.
1.7 - RICORSI
Il Soggetto Presentatore potrà fare ricorso al Consiglio di Amministrazione di FONDIR, con istanza motivata da far pervenire entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di rigetto.
Nella prima riunione successiva alla ricezione del ricorso, il Consiglio di Amministrazione esaminerà tutte le istanze di riesame inoltrate, secondo l'ordine cronologico. FONDIR pubblicherà sul sito l'elenco dei ricorsi accolti e quindi il finanziamento dei Piani; in caso di rigetto dei ricorsi, FONDIR ne comunicherà ai soggetti interessati le motivazioni.
1.8 - RISORSE E MASSIMALI PREVISTI
Allo scopo di finanziare le iniziative previste, sono stanziate per l'Avviso 1/2018 risorse pari a 12 milioni di euro (dodicimilioni/00).
FONDIR si riserva, inoltre, di aumentare la suddetta disponibilità economica prevista e di impegnare eventuali risorse residue su nuove scadenze e/o altri specifici Avvisi.
Le risorse sono così suddivise tra i settori:
- Creditizio-Finanziario, € 11.200.000;
- Assicurativo, € 800.000.
FONDIR si riserva la possibilità di finanziare con altre risorse, già assegnate dall'INPS, a scorrimento rispetto alle graduatorie, i Piani presentati e ammissibili, ma non finanziati, a causa dell'esaurimento della disponibilità economica su citata.
Per ogni dirigente 8, il contributo massimo erogabile da Fondir per l'Avviso 1/2018 è stabilito in € 10.000,00 (diecimila/00) per la formazione su tutte le tematiche formative. Il massimale è cumulabile con gli importi degli altri Avvisi, fino a concorrenza del massimale più alto previsto dagli stessi.
Per ogni singolo Piano individuale, aziendale, settoriale o territoriale il contributo concesso da FONDIR dovrà essere inferiore a € 150.000,00.
L'impresa dovrà garantire, quando previsto dal Regime prescelto, il cofinanziamento privato obbligatorio, attraverso il costo del lavoro dei dirigenti in formazione.
Il presente Avviso, per definire il costo totale dell'intervento, sia a preventivo che a consuntivo, si avvale dell'adozione di parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dall'art. 67 del Regolamento (CE) 1303/2013 e dall'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1304/2013 e richiamate nella Circolare Anpal n. 1/2018 del 10/4/2018, ossia dei costi standard.
I costi standard sono individuati nel successivo paragrafo 1.9.
8 Il massimale è riferito al singolo dirigente, anche se partecipa a più iniziative previste in Piani diversi, e non è cumulabile in caso di passaggio ad altra azienda.
1.9 - LE UNITÀ DI COSTO STANDARD DI FONDIR
FONDIR, conformemente a quanto prescritto dai succitati Regolamenti avendo effettuato un'opportuna analisi storica dei costi e a seguito delle analisi effettuate e presenti nel documento "Studio per l'implementazione di un modello di finanziamento a costi standard dei percorsi di formazione continua dei dirigenti delle imprese iscritte a FONDIR"9, ha definito le seguenti unità di costo standard (UCS) ora/allievo per tematica e modalità di somministrazione.
TEMATICHE
DI GRUPPO
Individuale
Coaching
Esperienziale
FAD 10
= 8
> 8 a = 20
> 20
Asincrona
Sincrona
LINGUE € 60,50
€ 60,50
€ 23,60
€ 50,00
TECNICO-PROFESSIONALI E ALTRO € 69,50
€ 53,50
€ 13,90
€ 86,50
SVILUPPO ABILITÀ PERSONALI (SOFT-SKILLS) € 247,00
€ 85,70
INFORMATICA € 17,00
€ 28,90
9 Il documento "Studio per l'implementazione di un modello di finanziamento a costi standard dei percorsi di formazione continua dei dirigenti delle imprese iscritte a FONDIR" è consultabile sul sito www. fondir.it
10 Nel costo standard sono ricompresi i costi per la creazione di piattaforma e-learning, acquisizione di licenze, creazione di moduli/pacchetti didattici multimediali.
1.9.1 Modalità di calcolo del contributo con le UCS
Per il calcolo del contributo FONDIR occorrerà moltiplicare le ore di formazione previste per ciascun dirigente per l'UCS della tematica e modalità di riferimento.
Nel caso di progetti aziendali o interaziendali, per le tematiche "tecnico-professionali e altro" e "sviluppo di abilità personali" si applica un correttivo che tiene conto del numero complessivo dei dirigenti in formazione. Il contributo a preventivo, per ogni edizione di un progetto sarà così calcolato:
- fino a 8 dirigenti, si applica la prima fascia di UCS per la tipologia di gruppo o interaziendale;
- per i successivi dirigenti e fino a 20 (ossia 12), si applica la seconda fascia UCS per la tipologia di gruppo o interaziendale;
- per gli ulteriori partecipanti dopo il 20esimo, si applica la terza fascia UCS per la tipologia di gruppo o interaziendale.
Esempio
Una edizione di 23 partecipanti per 10 ore. Tipologia Soft skills di gruppo (aula).
Calcolo:
[8 (partecipanti) x 10 (ore) x Prima fascia UCS] + [12 (partecipanti) x 10 (ore) x seconda fascia UCS] + [3 (partecipanti) x 10 (ore) x terza fascia UCS].
Fascia
UCS per fascia
Dirigenti dell'impresa in formazione
Ore formazione
Totale
1-8
€ 69,50
8
10
€ 5.560,00
9-20
€ 53,50
12
€ 6.420,00
21 e oltre
€ 13,90
3
€ 417,00
TOTALE A PREVENTIVO
€ 12.397,00
Quando la formazione segue un percorso blended con modalità formative miste, per individuare il costo standard del progetto sarà eseguita una sommatoria delle ore del corso pesate per i singoli costi standard della modalità 1 (ore di formazione x costo standard) e il costo standard della modalità 2 (ore di formazione x costo standard).
Nel caso in cui in una edizione di un progetto partecipino dirigenti di aziende diverse dello stesso gruppo o per Piani settoriali o territoriali, il calcolo del contributo è fatto sulla base del numero complessivo dei dirigenti in formazione.
Il contributo per ogni singola azienda del gruppo sarà rapportato al numero dei partecipanti.
Esempio preventivo:
Una edizione di 23 dirigenti dello stesso Gruppo per 10 ore.
Azienda A: 5 partecipanti. Azienda B: 10 partecipanti. Azienda C: 8 partecipanti
Tipologia Soft skills di gruppo (aula).
Calcolo contributo per il Progetto per edizione
Dirigenti del gruppo in dell'impresa in formazione
UCS per fascia
Dirigenti dell'impresa in formazione
Ore formazione
Totale
23
€ 69,50
8
10
€ 5.560,00
€ 53,50
12
€ 6.420,00
€ 13,90
3
€ 417,00
TOTALE CONTRIBUTO
€ 12.397,00
TOTALE CONTRIBUTO PER DIRIGENTE (Totale contrib / nr. Dirigenti)
€ 539,00
Calcolo Ripartizione del contributo tra aziende del Gruppo:
Aziende
Dirigenti dell'impresa in formazione
CONTRIBUTO PER DIRIGENTE
Totale
A
5
€ 539,00
€ 2.695,00
B
10
€ 5.390,00
C
8
€ 4.312,00
TOTALE
€ 12.397,00
Il calcolo del contributo per azienda a preventivo sull'edizione si ottiene ripartendo il totale del contributo calcolato sulle UCS in proporzione al numero dei dirigenti in formazione della singola azienda sul totale, come nell'esempio. Si evidenzia che comunque in fase di rendicontazione, il contributo per azienda calcolato a preventivo NON potrà essere superato.
Il contributo del Piano formativo, a preventivo, sarà rappresentato dalla sommatoria del contributo richiesto di ogni progetto facente parte del Piano.
In piattaforma è presente uno specifico calcolatore per determinare, a seconda della tipologia e modalità di formazione, il contributo per progetto.
Per qualsiasi metodologia, a prescindere dalla durata effettiva dell'unità didattica, l'unità di misura ai fini del calcolo dell'UCS è l'ora di 60 minuti.
1.10 - TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE
Il Piano si può presentare compilando il formulario on line sulla Piattaforma UNICAFONDIR a partire dalle ore 10.00 del 03/09/2018 e fino alle ore 13.00 del 28/02/2019.
FONDIR attribuisce ad ogni Piano un numero di protocollo telematico, assegnato progressivamente sulla base dell'ordine di ricezione on-line del Piano stesso.
La documentazione di cui al paragrafo 1.5.3 del presente documento dovrà pervenire agli uffici di FONDIR inviata tramite PEC dal Soggetto Presentatore all'indirizzo pianifondir @pec.it, entro e non oltre le ore 17.00 dei seguenti termini di presentazione: 28/09/2018, 22/10/2018, 20/11/2018, 20/12/2018, 21/01/2019, 28/02/2019.
L'invio della documentazione al Fondo oltre i termini suddetti determinerà l'esame del Piano nella scadenza successiva. Non saranno comunque ammissibili alla valutazione i Piani la cui documentazione pervenga tramite PEC al Fondo dopo le ore 17.00 del 28/02/2019.
2 - SECONDA PARTE: GESTIONE DEI PIANI FORMATIVI
2.1 SOGGETTO PRESENTATORE DEL PIANO: PRINCIPALI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
Il Soggetto Presentatore è tenuto a gestire il finanziamento ricevuto da Fondir con le modalità previste dal presente Avviso e dai suoi documenti di riferimento; esso è l'unico referente nei confronti del Fondo ed assume la responsabilità della gestione del contributo richiesto e di tutte le attività previste e connesse al Piano Formativo.
Con il Soggetto Presentatore Fondir stipulerà l'Atto di accettazione delle condizioni finalizzate all'erogazione del finanziamento, individuandolo anche come responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della disciplina di riferimento in materia.
Il Soggetto Presentatore del Piano ammesso a finanziamento si obbliga a rispettare le prescrizioni contenute nel suddetto documento, sottoscritto con FONDIR, firmato digitalmente e inviato in fase di presentazione del Piano formativo, e controfirmato digitalmente per accettazione solo a seguito dell'approvazione del Piano da parte del CdA del Fondo e della pubblicazione delle graduatorie sul sito. Il Fondo provvederà a caricare telematicamente una copia del documento controfirmato sulla piattaforma di monitoraggio del Piano stesso per la consultazione.
A tale scopo il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare ed in corso di validità dovrà essere inviato al Fondo entro e non oltre 30 giorni di calendario dall'invio, tramite PEC da parte di Fondir, della comunicazione di ammissibilità del Piano, pena la revoca del finanziamento.
Si richiama, l'attenzione alle disposizioni dettate sia dal Regolamento n.115 del 31 maggio 2017 che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato, che dal Codice dei contratti pubblici e sulla possibilità che le imprese beneficiarie dei finanziamenti siano tenute ad applicare il medesimo Codice, qualora ne ricorrano i presupposti soggettivi.
Il Soggetto Presentatore dovrà indicare un Responsabile del Piano che è la persona, interna al Soggetto Presentatore, cui è assegnata la responsabilità della gestione e della rendicontazione del Piano. Il Responsabile del Piano dovrà firmare la documentazione prevista.
Il Responsabile del Piano può coincidere con il Legale Rappresentante/persona delegata.
Ove ciò non fosse, occorre indicare nella piattaforma di monitoraggio il nominativo del Responsabile del Piano e caricare on-line apposita delega a firma del Legale Rappresentante con specificati i poteri di firma secondo il form disponibile on line.
Il Soggetto Presentatore dovrà indicare un referente operativo per il Piano, persona destinataria di tutte le comunicazioni da e verso il Fondo, che potrà anche coincidere con il Responsabile del Piano.
La gestione complessiva del Piano Formativo, ammesso a contributo di FONDIR, comprende gli impegni sotto elencati:
A. il Soggetto Presentatore garantisce che le attività formative finanziate da FONDIR non abbiano beneficiato, né beneficino di altri finanziamenti pubblici, né da parte di altri Fondi interprofessionali11.
B. Il Soggetto Presentatore dovrà garantire la presenza di personale idoneo ad assistere e agevolare le azioni di verifica previste da FONDIR e si impegna irrevocabilmente ad accettare i controlli e la messa a disposizione della documentazione relativa al Piano Formativo finanziato.
C. Il Soggetto Presentatore si obbliga ad attuare le azioni previste dal Piano Formativo nel rispetto degli aspetti procedurali con l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente documento e delle comunicazioni del Fondo.
D. Il Soggetto Presentatore si obbliga a mantenere l'adesione a FONDIR durante tutto il periodo di svolgimento del Piano. Dovrà, altresì, essere in regola con i versamenti dovuti. Il rispetto del requisito dovrà essere attestato sia in fase di presentazione della domanda di finanziamento del Piano, sia in fase di rendiconto di spesa, allegando idonee dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie e rese ai sensi del DPR 455/00. L'assenza di tale requisito determina la non concessione del contributo FONDIR.
E. Il Soggetto Presentatore assume la responsabilità dell'osservanza delle norme relative all'idoneità delle sedi e delle strutture utilizzate per l'iniziativa anche in relazione all'accesso di persone/lavoratori disabili, nonché l'osservanza della normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa a tutela del personale coinvolto nell'iniziativa.
F. Il Soggetto Presentatore garantisce il rispetto del Regolamento comunitario sugli aiuti alla formazione (Reg. Ce 651/2014) e norme specifiche di riferimento, in particolare direttiva 2014/59/UE, art.32, par.3 e decreti attuativi D.lgs. 180 e 181 del 16/11/2015, ovvero del Regolamento sugli aiuti di importanza minore "de minimis" (Reg. Ce 1407/2013) garantendo, quando previsto, il cofinanziamento obbligatorio del Piano Formativo. Tali aiuti sono comunicati dal Fondo agli organi competenti in base alle disposizioni del Regolamento 115 del 31/5/2017 relativo al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
G. Il Soggetto Presentatore si obbliga ad utilizzare la modulistica, disponibile sulla piattaforma UNICAFONDIR, relativa allo svolgimento delle attività previste dal Piano, nonché si obbliga alla compilazione delle apposite sezioni della piattaforma di monitoraggio.
Il Soggetto Presentatore è tenuto a consultare il sito istituzionåle www. fondir.it poiché sullo stesso potranno essere pubblicate disposizioni cogenti nella gestione e rendicontazione del finanziamento ricevuto.
11 Compresi i contributi previsti dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla "nuova Legge Sabatini"
2.2 - AVVIO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, l'avvio delle attività formative deve essere comunicato al Fondo con un preavviso di almeno 7 giorni di calendario, all'indirizzo revisore @fondir.it, e/o altro indirizzo mail eventualmente indicato dal Fondo.
Il calendario didattico, la sede e l'elenco dei destinatari delle azioni formative dovranno essere contestualmente inseriti sull'apposita sezione del monitoraggio della piattaforma UNICAFONDIR.
Le attività formative potranno essere avviate dopo la comunicazione di ammissione al finanziamento del Piano da parte di Fondir, ovvero, sotto propria responsabilità, dopo 7 giorni di calendario dall'invio tramite PEC al Fondo della documentazione di cui al paragrafo 1.5.3 del presente Avviso.
La mancata comunicazione preventiva che non consenta lo svolgimento delle verifiche ispettive in itinere sulle attività comporta l'inammissibilità del Piano e delle relative spese.
La piattaforma di monitoraggio dovrà essere aggiornata in concomitanza allo svolgimento delle attività formative. La stessa verrà periodicamente visionata dal Fondo.
2.3 - GESTIONE E CONTROLLO
2.3.1 Assegnazione codici CUP e COR
Sul sito www. fondir.it vengono pubblicate le graduatorie dei Piani ammessi a finanziamento per settore di appartenenza delle imprese.
In corrispondenza di ogni numero di protocollo sono indicati i seguenti codici:
- Codice Unico di Progetto d'investimento pubblico (CUP) rilasciato dal Sistema CUP della Presdidenza del Consiglio dei Ministri-DIPE;
- Codice COR, Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale; il codice identifica univocamente la registrazione di un Aiuto nel Registro Nazionale Aiuti ("Codice Concessione RNA") ed è associato ad ogni Soggetto beneficiario.
Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato è la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, e rappresenta un'importante azione di sistema finalizzata a dotare il Paese di uno strumento agile ed efficace per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea.
2.3.2 Personale coinvolto nel Piano formativo
Per l'erogazione dei percorsi formativi, il Soggetto Presentatore o Attuatore deve avvalersi di personale docente in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 1.4.3. Per tutto il personale coinvolto nel Piano formativo, ad eccezione dei progetti interaziendali, è necessario e obbligatorio predisporre, prima dell'avvio della prestazione lavorativa, una lettera di incarico o contratto firmato dalle parti e/o ordine di servizio per il personale interno, nel quale siano indicati la natura della prestazione professionale, il periodo in cui deve essere effettuata, la durata e il corrispettivo.
Tali documenti sono da tenere agli atti presso la sede del Soggetto Presentatore o Attuatore, a disposizione per eventuali controlli da parte del Fondo e/o delle Autorità preposte.
Si ricorda che non è prevista in alcun modo la delega a terzi per lo svolgimento dei Piani formativi.
L'incarico conferito a persona che riveste una carica sociale all'interno del Soggetto Presentatore/Attuatore/Impresa potrà essere ammissibile alle seguenti condizioni:
- che sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie, precisandone la durata;
- che sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata.
Eventuali incarichi attribuiti a personale dipendente dalla Pubblica Amministrazione potranno essere attribuiti previa autorizzazione dell'ente di appartenenza secondo la normativa vigente.
Il documento dal quale si evinca il conferimento dell'incarico o l'autorizzazione in caso di dipendente pubblico dovrà essere a disposizione per eventuali controlli da parte del Fondo e/o delle Autorità preposte.
2.3.3 Presenze dei partecipanti
Per comprovare l'effettivo svolgimento dell'attività formativa dovrà essere predisposto l'apposito registro presenze dei partecipanti nel quale dovranno essere registrate tutte le informazioni previste dall'apposito modello. Il registro dovrà essere reso disponibile per ogni eventuale controllo.
Il registro deve riportare:
- elenco dei partecipanti12;
- programma con la descrizione dettagliata degli argomenti;
- data della lezione e orario di svolgimento;
- firme leggibili dei partecipanti;
- nominativo e firme del personale docente;
- nominativo e firma del tutor se presente.
Il Responsabile del Piano deve apporre la propria firma sul registro.
Devono essere annotate puntualmente le assenze dei partecipanti sbarrando gli spazi vuoti o scrivendo ASSENTE in corrispondenza dei rispettivi nominativi.
I fogli presenze dei registri devono essere caricati settimanalmente sulla Piattaforma UNICAFONDIR.
Al termine delle attività formative i registri vanno integralmente caricati in Piattaforma.
I registri originali firmati dovranno essere conservati presso il Soggetto Presentatore del Piano per 10 anni, come previsto dalla Circolare n. 1 del 10 aprile 2018 dell'ANPAL.
Solo nel caso di Progetti interaziendali, se non è previsto un registro, è possibile caricare sulla Piattaforma l'attestato di frequenza.
È ammissibile il ricorso alla modalità di FAD sincrona e asincrona. La tracciabilità della formazione della FAD dovrà essere garantita attraverso:
a.1) per la FAD asincrona: stampe dei report automatici prodotti esclusivamente dai sistemi informatici LMS (Learning Management System) ovvero standard AICC, SCORM e xAPI o sistemi compatibili, da cui risultino i seguenti dati:
- nominativo del fruitore;
- data/e e orari di fruizione della lezione;
a.2) per la FAD sincrona: stampe dei report automatici generati da apposite Piattaforme e/o registrazioni della lezioni da cui risultino i seguenti dati:
- nominativo del fruitore;
- data/e e orari di fruizione della lezione;
b) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR N 445/00, firmata dal Responsabile del Piano, relativa alla veridicità dei report automatici.
II dettaglio informativo dei report automatici prodotti dai sistemi informatici deve essere analitico ed esauriente.
12 Alle iniziative possono essere ammessi eventuali uditori.
2.3.4 Modifiche al Piano/richieste di autorizzazione
Modifiche al Piano Formativo sono consentite soltanto nei limiti e con le modalità sotto riportate, previa preventiva richiesta da parte del Soggetto Presentatore del Piano ed autorizzazione scritta di FONDIR. Le richieste vanno compilate utilizzando i form disponibili, caricate in piattaforma ed inviate agli uffici del Fondo per l'autorizzazione.
-- Rinuncia al finanziamento
L'eventuale rinuncia al finanziamento deve essere tempestivamente inviata a FONDIR firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o persona delegata del Soggetto Presentatore del Piano.
- Operazioni societarie ordinarie e straordinarie
La notifica preventiva consente di registrare una variazione soggettiva dovuta a operazioni societarie (fusioni, incorporazioni, cessioni) che comportano la traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso ad un altro soggetto giuridico.
Al fine di mantenere l'adesione a FONDIR durante tutto il periodo di svolgimento del Piano, la società subentrante dovrà possedere cassetto previdenziale Inps da cui si evince l'iscrizione (Codice FODI) ed essere in regola con i versamenti dovuti.
All'esito delle verifiche del caso, alla suddetta società verrà assegnato un nuovo COR.
- Sostituzione soggetti attuatori
Di norma, la variazione del soggetto attuatore non è consentita. Tuttavia in casi particolari13, che comunque dovranno essere preventivamente comunicati ed espressamente approvati da FONDIR, la sostituzione potrà essere consentita, purché il nuovo soggetto attuatore possieda i requisiti indicati al paragrafo 1.4.3 del presente documento e che i contenuti e gli obiettivi del Piano rimangano invariati.
- Sostituzione partecipanti
La variazione è ammessa purché il dirigente subentrante effettui almeno il 70% del percorso formativo previsto.
In tal caso, non è necessaria l'autorizzazione; sarà sufficiente comunicare il nominativo del nuovo dirigente all'indirizzo revisore @fondir.it e aggiornare il monitoraggio online del Piano, sezione "Anagrafica partecipanti".
- Sostituzione docenti
La variazione è ammessa esclusivamente se i docenti individuati hanno i requisiti previsti al paragrafo 1.4.3. del presente Avviso. La variazione dovrà essere preventivamente comunicata tramite e-mail all'indirizzo gestionepiani @fondir.it. Contestualmente i relativi curricula dovranno essere caricati nella piattaforma di monitoraggio.
- Altre variazioni al Piano
Non potranno essere approvate dal Fondo richieste di variazioni che riguardino aspetti che sono stati oggetto di valutazione da parte dei Comitati di Comparto. Pertanto, non sono ammissibili variazioni che interessino gli obiettivi e i contenuti dei progetti formativi inseriti nel Piano approvato.
Infine, sulla base delle disposizioni relative al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, non è ammissibile alcuna delle modifiche seguenti:
- aumento della singola concessione finanziaria ad un'azienda, anche facente parte di un Gruppo;
- variazioni rispetto alla scelta del Regolamento effettuata in fase di presentazione del Piano.
13 Ad esempio: cessazione attività del soggetto attuatore.
2.3.5 Visite ispettive in itinere
L'attività formativa finanziata è soggetta a controlli che potranno essere effettuati anche da parte di società esterne incaricate dal Fondo.
Tali controlli saranno effettuati con la finalità di verificare lo stato di realizzazione dell'attività formativa e il suo regolare svolgimento (in itinere). Oggetto del controllo in itinere pertanto sarà:
- svolgimento effettivo del corso formativo;
- corretta tenuta del registro delle presenze;
- riconoscimento a campione dei partecipanti;
Il soggetto Presentatore del Piano è tenuto a fornire al Fondo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio per elaborare e tenere sotto controllo gli indicatori fisici e procedurali.
Nel caso di verifica ispettiva in itinere che registri l'assenza del/i dirigente/i in formazione, le ore previste nella giornata formativa, oggetto della verifica risultata negativa, non verranno riconosciute. È possibile quindi che il Fondo proceda con una seconda verifica in itinere. Qualora anche questa verifica abbia esito negativo, sarà revocato il contributo previsto al Piano.
Per quanto riguarda la formazione a distanza, dovrà essere consentito al Fondo (e/o ai soggetti da questo incaricati) l'accesso alla piattaforma e la visione dei moduli/pacchetti/corsi/interventi multimediali didattici.
In fase di controllo verrà verificata la modalità di erogazione degli interventi e la qualità delle metodologie e degli strumenti e materiali didattici utilizzati.
I controlli saranno effettuati nel rispetto del Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR"). Il soggetto titolare del finanziamento (Soggetto Presentatore del Piano) è responsabile dell'attività amministrativa e del trattamento dei dati ai sensi del citato Regolamento.
2.4 - TERMINE DELLE ATTIVITÀ
Le attività dovranno concludersi, di norma, entro i termini previsti dal Piano e comunque non oltre 12 mesi dall'inoltro on-line.
È possibile prorogare tali termini inviando al Fondo apposito form di proroga, prima della data di fine di attività prevista dal Piano, pena il non riconoscimento dell'attività svolta successivamente alla data di fine Piano originariamente prevista.
Il periodo massimo concesso di proroga non potrà superare 6 mesi complessivi.
La data di fine attività del Piano potrà essere anticipata prima dei 12 mesi previsti, confermandola sulla piattaforma di monitoraggio prima del termine delle attività stesse.
3 - TERZA PARTE: MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Entro i trenta giorni di calendario dalla data di fine piano va completata la rendicontazione dello stesso, utilizzando la piattaforma di monitoraggio UNICAFONDIR, che si bloccherà automaticamente trascorso tale periodo. Nel caso in cui le operazioni di rendicontazione finissero prima dei trenta giorni previsti è possibile chiudere la piattaforma autonomamente utilizzando l'apposito pulsante.
3.1 - PARAMETRI DI VALIDITÀ
Il piano è valido se almeno un progetto può essere rendicontato. I progetti sono validi se almeno un dirigente è formato.
Si intende formato un dirigente che abbia frequentato almeno il 70% delle ore di formazione previste in ragione del raggiungimento dell'obiettivo formativo. Sarà quindi riconosciuto il contributo per dirigente moltiplicando le ore effettivamente frequentate per l'UCS di riferimento.
Nel caso in cui uno o più progetti non venissero realizzati, il contributo accordato al piano verrà riconosciuto solo per i progetti effettivamente realizzati.
Il contributo ammissibile è calcolato in base al prodotto dell'unità di Costo Standard prevista per tematica e modalità di formazione moltiplicata per il numero di ore erogate ai soli dirigenti formati, tenendo conto del numero complessivo dei dirigenti e applicando le fasce previste.
Non sono previste compensazioni del contributo richiesto tra i progetti e neppure tra aziende partecipanti allo stesso progetto, anche se dello stesso Gruppo.
Si ricorda che il contributo massimo per ogni singolo dirigente in formazione non può superare quanto previsto nel paragrafo 1.8, anche se il dirigente partecipa a più Piani presentati. Tale requisito deve essere rispettato anche in fase di rendicontazione.
3.2 - COFINANZIAMENTO
Il costo del lavoro del dirigente dell'impresa che partecipa al Piano Formativo in qualità di allievo può concorrere, se previsto dal regime di Aiuti scelto, al costo del piano ed essere imputato esclusivamente come finanziamento privato.
Per i dirigenti in formazione si può scegliere di rendicontare calcolando il costo esatto del dirigente nel periodo della formazione fornendo i relativi giustificativi, o, per semplificare le procedure di rendicontazione, di esporre il prospetto calcolo costo orario risultante dall'applicazione del minimo contrattuale della retribuzione per dirigente. In questo caso sarà sufficiente produrre un solo prospetto calcolo costo orario basato sulla retribuzione base di dirigente e applicare convenzionalmente l'importo a tutti i dirigenti in formazione. Saranno verificati il contratto applicato e i livelli retributivi previsti, lo status di dirigente del personale in formazione, il pagamento cumulativo delle retribuzioni e degli oneri relativi.
Tale costo viene calcolato con le modalità indicate con riferimento alle sole ore di frequenza.
3.2.1 Come si rendiconta il cofinanziamento
Per coprire il contributo privato a cofinanziamento del piano, quando dovuto, è possibile utilizzare unicamente i costi sostenuti per il rapporto di lavoro dipendente dei dirigenti in formazione, regolato dagli art. 2094 ss. c.c., nonché dalle leggi speciali e dai contratti collettivi (CCNL) e da eventuali accordi salariali interni più favorevoli. Per il settore pubblico la disciplina del rapporto di lavoro è quella contenuta, fondamentalmente, nel Decr. Leg.vo n. 165/01, oltre alle norme del codice civile, delle leggi speciali e dei contratti collettivi.
Il costo interno, come evidenziato dalla risoluzione n. 41/E/02 dell'Agenzia delle Entrate, deve essere determinato tenendo conto del costo orario del dipendente, quale si ottiene suddividendo la somma degli emolumenti lordi annui fissi corrisposti al dipendente in base alla sua posizione organica, dei contributi previdenziali e assicurativi annuali e della quota di indennità di fine rapporto e degli altri oneri differiti eventualmente esistenti, per il numero di ore lavorative previste dal contratto. Il costo orario è computato dividendo il suddetto costo annuo per un monte ore annuo:
- desumibile dal CCNL decurtato delle ore relative a ferie e permessi;
- in subordine, ed in assenza del CCNL, convenzionale pari a 1560 ore/anno;
Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente dedicate al Piano Formativo.
Naturalmente non possono essere rendicontate, complessivamente, più ore rispetto al monte ore annuo suddetto.
La documentazione relativa al cofinanziamento (cedolini, documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni, versamento delle ritenute e dei contributi sociali e fiscali, ecc.) deve essere conservata dal Soggetto Presentatore e esibita in caso di verifica del Fondo o suoi incaricati.
3.3 - I COSTI STANDARD A CONSUNTIVO
A consuntivo saranno ammissibili solo i costi relativi alle ore effettivamente erogate su percorsi formativi compiuti.
Per i dirigenti formati (frequenza>70%) saranno rimborsate solo le ore effettivamente frequentate, al netto delle assenze consentite.
Il contributo relativo a dirigenti non formati o a progetti aziendali non interamente erogati NON sarà ammissibile.
Nel caso di scelta del regime di Aiuti Regolamento UE n. 651/2014 il costo standard sarà comunque proporzionato alla percentuale di cofinanziamento effettivamente raggiunta.
3.4 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN RENDICONTAZIONE
Entro 30 giorni dalla chiusura delle attività, dovranno essere caricati nell'apposita sezione della Piattaforma UNICAFONDIR i seguenti documenti:
1) progettazione esecutiva di dettaglio riportante i nomi dei docenti e di tutto il personale impegnato nelle attività del Piano (con allegati i cv) e timing delle attività del Piano;
2) documentazione attestante la presenza come previsto nel paragrafo 2.3.3;
3) relazione del Responsabile del Piano attestante le attività svolte dal personale non docente (segreteria tecnico-organizzativa, amministrativa, ecc.) debitamente firmata e datata;
4) prospetto riepilogativo delle ore di frequenza dei dirigenti e relativo costo orario;
5) gli output previsti dall'Allegato 1 "Glossario di riferimento delle attività formative" a seconda dei percorsi svolti;
6) relazione e valutazione qualitativa dell'intervento complessivo debitamente firmata e datata dal legale rappresentante o persona delegata del Soggetto Presentatore.
I format relativi ai documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6 sono presenti in piattaforma di monitoraggio.
Fondir provvederà al controllo della Rendicontazione entro 60 giorni di calendario dalla comunicazione di chiusura Piano. Nel caso in cui il Fondo dovesse riscontrare carenze nella documentazione trasmessa, provvederà a richiedere le opportune integrazioni al Soggetto Presentatore che avrà 15 giorni di calendario per ottemperare.
A seguito di esito positivo del controllo, il Fondo inviterà il Soggetto Presentatore a predisporre ed inviare:
a) la richiesta di erogazione contributo, secondo apposito format predisposto;
b) DURC in corso di validità;
c) fattura/nota di debito con i seguenti elementi:
- emissione verso FONDIR - Largo Arenula 26 00186 ROMA, CF 97287490581
- indicazione in descrizione del nome dell'Avviso 1/2018, del numero di protocollo e del titolo del Piano, CUP e COR;
- importo pari al contributo riconosciuto, relativo alle prestazioni effettivamente eseguite nell'ambito del Piano e nel limite massimo dell'importo finanziato da FONDIR;
- fuori campo IVA (v. Circolare Agenzia delle Entrate n.20/E del 11/05/2015);
d) dichiarazione relativa al Regime prescelto.
La documentazione di cui ai punti a), b), c), d), e) dovrà essere inviata entro 10 giorni dalla richiesta di Fondir. Il pagamento avverrà, di norma, entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
Si sottolinea che i contributi concessi nell'ambito degli Avvisi di Fondir, essendo diretti a perseguire finalità di carattere generale, hanno natura di mere movimentazioni finanziarie e in quanto tali, in base all'art. 2, 3A comma, del DPR 633/72, sono da considerarsi fuori dal campo di applicazione IVA.
In caso di DURC irregolare, il Fondo NON procederà alla liquidazione del contributo.
Sono previste da parte del Fondo o da suoi incaricati verifiche a campione della documentazione presentata.
Il Fondo potrà chiedere chiarimenti e/o integrazioni al fine di verificare la coerenza delle attività rispetto a quelle valutate e non riconoscere il contributo in caso di mancato riscontro.
3.5 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani, è previsto il trattamento dei dati personali. Ai fini di quanto previsto dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il Fondo ha un interesse legittimo al trattamento di una serie di dati personali e provvede a rendere disponibile, di volta in volta, un'informativa relativa alle finalità del trattamento.
Il Titolare del trattamento è individuato nel Consiglio di Amministrazione del Fondo. Soggetto delegato è invece il Direttore del Fondo, mentre il ruolo di Referenti è svolto, per quanto di rispettiva competenza, dai Responsabili delle Aree della Struttura Tecnica; in ogni caso, i dipendenti del Fondo sono autorizzati al trattamento dei dati nell'ambito delle mansioni dagli stessi espletate.
Come già precisato, ai fini di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, i Soggetti Presentatori ed i Soggetti attuatori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, assumono il ruolo di Responsabili del trattamento ed in tal senso sono tenuti ad assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti previsti e connessi dalla disciplina di riferimento.
In tale contesto, si informa che, per quanto attiene al trattamento direttamente effettuato da Fondir :
- i dati sono trattati con sistemi informatici e manuali. L'accesso ai dati e le operazioni di modifica dei dati, sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione e del controllo dei Piani formativi;
- le principali finalità del trattamento dei dati sono relative alla:
- raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi inviati a FONDIR dalle imprese;
- gestione dei Piani formativi;
- formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale su iniziative specifiche;
- il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da FONDIR. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il Presentatore del Piano comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti; - i dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Regioni), a organismi preposti alla gestione e al controllo (es. società di revisione, revisori contabili), all'ANPAL, al Ministero del Lavoro. Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati e come vengono utilizzati rivolgendo una richiesta a: FONDIR, Largo Arenula, 26 - 00186 Roma, tel. 06 68300544, e-mail: privacy @fondir.it.
3.6 - PRINCIPALI FONTI NORMATIVE E PROGRAMMATICHE DI RIFERIMENTO
Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei principi derivanti dalla legislazione nazionale relativa ai Fondi Paritetici Interprofessionali, nonché dalla regolamentazione nazionale e comunitaria relativa alla formazione professionale. La normativa di riferimento fondamentale e altri documenti ufficiali, salvo naturalmente ogni altra di cui risulterà necessaria l'applicazione, ai fini dell'inquadramento della tematica generale è la seguente:
- Legge 21 dicembre 1978 n. 845, recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993, convertito con modificazioni nella Legge n. 236 del 17/07/1993, recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;
- Legge 388/00, art. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 14 Settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'art.1 comma 3 della Legge 10 dicembre 2014, n. 183", pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 ", ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla Disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 febbraio 2016;
- Circolare ANPAL n. 1/2018 - Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- Regolamento 1304/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al relativo al Fondo sociale Europeo;
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) [Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione - Versione di settembre 2014]
- EGESIF_14-0017;
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 modificato dal Regolamento (CE) n. 397/2009. Costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Costi a tasso fisso calcolati applicando tabelle standard di costi unitari. Importi forfettari, Commissione Europea, DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità/DG Politica regionale, versione definitiva del 28/01/2010 09/0025/04-IT;
- Guida alle tabelle standard di costi unitari e agli importi forfettari adottati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1304/2013 -Fondo sociale europeo [Commissione europea -Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione - Versione di giugno 2015].
3.7 - CONTATTI
FONDIR potrà fornire assistenza per la presentazione e gestione dei Piani anche attraverso posta elettronica all'indirizzo:
- pianiformativi @fondir.it
- gestionepiani @fondir.it
Per comunicare l'avvio delle attività: revisore @fondir.it.
Per quanto riguarda la rendicontazione, le informazioni potranno essere richieste anche attraverso posta elettronica all'indirizzo:
- rendicontazione @fondir.it
- verifichepiani @fondir.it
Per problematiche di natura informatica: assistenza @fondir.it.
Per ogni comunicazione:
FONDIR
Largo Arenula, 26
00186 Roma
tel. 06.68300544
Codice Fiscale: 97287490581
www. fondir.it
Roma, 26 luglio 2018
Il Presidente
Verbale di stipula
[___]
PREMESSO CHE:
- FONDIR è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario che opera a favore delle Imprese, nonché dei relativi dirigenti del settore assicurativo in una logica di qualificazione professionale e di competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche definite nei contratti collettivi sottoscritti;
- Il Consiglio di Amministrazione di FONDIR in data 19 luglio 2018 ha approvato l'Avviso 1/2018 Interventi di formazione continua per I dirigenti delie imprese dei terziaria Comparto Creditizio-Finanziario e Assicurativo;
- ai sensi di quanto previsto dall'art.118, Legge 19 dicembre 2000, n 388 e successive modificazioni, le imprese per usufruire dei finanziamenti per i propri dirigenti devono accompagnare le richieste con un accordo sottoscritto dalle Parti sociali che hanno promosso il Fondo;
CONVENGONO CHE:
- con il presente Accordo Nazionale venga promossa l'operatività dell'Avviso 1/2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo il 19 luglio 2018, del quale ANIA e FIDIA condividono finalità, contenuti e criteri di ammissibilità delle richieste di finanziamento;
le Imprese del settore Assicurativo aderenti a FONDIR che richiedono i finanziamenti per i Dirigenti, all'atto della partecipazione delle richieste, possano fare riferimento al presente Accordo, che resterà in vigore fino alla scadenza dell'Avviso 1/2018.
- le Parti si incontreranno per una verifica sullo stato di attuazione del presente Accordo e sugli effetti conseguiti.
Verbale di stipula
[___]
PREMESSO CHE:
- FONDIR è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario che opera a favore delle Imprese, nonché dei relativi dirigenti del settore assicurativo in una logica di qualificazione professionale e di competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche definite nei contratti collettivi sottoscritti;
- Il Consiglio di Amministrazione di FONDIR in data 22 gennaio 2020 ha approvato gli Avvisi:
> 1/2020 -Interventi di formazione continua per i dirigenti delle imprese del terziario Comparto Creditizio-Finanziario e Assicurativo;
> 3/2020- Accesso alla Bacheca per le iniziative di formazione continua per i dirigenti delle imprese iscritte a FONDIR, del Comparto Creditizio-Finanziario e Assicurativo.
- ai sensi di quanto previsto dall'art.118, Legge 19 dicembre 2000, n 388 e successive modificazioni, le imprese per usufruire dei finanziamenti per i propri dirigenti devono accompagnare le richieste con un accordo sottoscritto dalle Parti sociali che hanno promosso il Fondo;
CONVENGONO CHE:
- con il presente Accordo Nazionale venga promossa l'operatività degli Avvisi 1/2020 e 3/2020 approvati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo il 22 gennaio 2020, dei quali ANIA e FIDIA condividono finalità, contenuti e criteri di ammissibilità delle richieste di finanziamento;
- le Imprese del settore Assicurativo aderenti a FONDIR che richiedono i finanziamenti per i Dirigenti, all'atto della presentazione delle richieste, possano fare riferimento al presente Accordo, che resterà in vigore fino alla scadenza degli Avvisi 1/2020 e 3/2020.
Le Parti si incontreranno per una verifica sullo stato di attuazione del presente Accordo e sugli effetti conseguiti.
Art. 43 - Informazione a livello nazionale e aziendale
L'ANIA fornirà annualmente alla F.I.D.I.A., nel corso di un apposito incontro, informazioni in ordine all'andamento generale del settore e alle prospettive del medesimo nel quadro della situazione economica del Paese, nonché informazioni sul livello occupazionale del settore stesso, con indicazioni specifiche anche in merito al livello occupazionale dei dirigenti.
Le imprese sono tenute ad incontrare ogni anno i rispettivi Rappresentanti sindacali aziendali dei dirigenti, su richiesta degli stessi, unitamente agli altri dirigenti dell'azienda, successivamente all'approvazione della relazione semestrale da parte del Consiglio di amministrazione predisposta per la Consob. Nei suddetti incontri saranno consegnati il bilancio e la relazione semestrale e forniti gli eventuali chiarimenti richiesti. Nelle stesse occasioni verranno rese informazioni attinenti alle prospettive economiche del settore nel quale le imprese svolgono la loro attività; verranno forniti i dati relativi all'andamento dei livelli occupazionali aziendali con indicazioni specifiche dei dati relativi ai livelli occupazionali aziendali dei dirigenti. Verrà inoltre data informazione preventiva di eventuali ristrutturazioni aziendali di speciale importanza di prossima attuazione nonché dell'eventuale trasferimento di sede dell'impresa.
Se trattasi di radicale ristrutturazione di natura organizzativa, comportante modifiche all'assetto del campo dirigenziale, l'azienda, nel fornire l'informativa preventiva rispetto alla realizzazione di provvedimenti deliberati, ne illustrerà gli obiettivi, le finalità e le decisioni operative.
In relazione agli incontri di cui sopra, le imprese provvederanno inoltre, su istanza degli interessati, ad incontrare singolarmente i dirigenti per fornire a ciascuno di essi - nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni - gli eventuali ulteriori chiarimenti che venissero richiesti.
Art. 44 - Interpretazione del contratto
Per la risoluzione delle controversie che eventualmente potessero sorgere per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto viene istituita una Commissione paritetica composta da rappresentanti dell'ANIA e della F.I.D.I.A..
Il funzionamento della Commissione di cui al precedente comma è disciplinato dal regolamento annesso al presente contratto sub Allegato 4.
Art. 45 - Pari opportunità e diversity
Nell'arco degli ultimi anni il settore assicurativo ha visto in costante crescita il tasso di occupazione femminile: nel 2007 le donne erano il 45,4% dei dipendenti, nel 2017 sono passate al 46,7%; inoltre tutti gli indicatori confermano che si tratta di personale con alta scolarizzazione e/o formazione.
Si prevede che - in linea con gli andamenti a livello europeo - tale trend sarà in costante aumento anche nei prossimi anni; pertanto le Parti si danno atto che il fenomeno acquista caratteristiche qualitative e non solo quantitative, richiedendo un approccio nella gestione del personale innovativo/positivo e capace di ottimizzare al meglio le competenze distintive di uomini e donne anche ai livelli di maggiore responsabilità e dirigenziali.
L'aumento di personale femminile sopra descritto ha interessato i diversi ambiti delle aziende assicuratrici compresi i ruoli dirigenziali. Ciò nonostante le Parti convengono che dovrà continuare a prestarsi particolare attenzione ai processi di riequilibrio della presenza del personale femminile nelle compagnie di assicurazione a tutti i livelli.
Il perseguimento di tale obiettivo sarà oggetto di verifiche periodiche tra le Parti sociali.
In questa logica il rispetto dei principi delle pari opportunità e, più in generale, della valorizzazione delle tematiche afferenti alla managing diversity, intesa come elemento di sviluppo delle modalità e dei criteri di gestione delle risorse umane, costituisce anch'esso un impegno tra le Parti.
Art. 46 - Decorrenza, durata ed efficacia
Salvo specifiche decorrenze o regolamentazioni indicate in singoli articoli, norme transitorie o allegati, il presente contratto decorre dal 2 luglio 2018 e si applica ai dirigenti in servizio a tale data ed a quelli assunti o nominati successivamente.
Esso scadrà il 30 giugno 2022 e si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di quattro anni, qualora non venga disdettato per iscritto da una delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza.
Dichiarazione delle Parti - Le Parti si danno atto che l'efficacia della presente Intesa è subordinata alla approvazione dei competenti Organismi dell'ANIA e di F.I.D.I.A..
Le Parti dichiarano altresì che contestualmente alla stipula della presente intesa è stato sottoscritto un nuovo Accordo Sindacale Nazionale in materia di incentivazione all'esodo dei dirigenti prossimi alla maturazione dei requisiti per il pensionamento in attuazione dell'art. 4 della l. n. 92/2012 e s m i, Accordo riportato nell'Allegato n. 8 al presente CCNL.
Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti Allegati:
Allegato n. 1 - Trattamento economico minimo complessivo di cui all'art. 5
Allegato n. 2 - Regolamento per l'attuazione del trattamento previdenziale di cui all'art. 34
Allegato n. 3 - Disciplina delle festività abolite dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54
Allegato n. 4 - Regolamento della Commissione paritetica per l'interpretazione del contratto
Allegato n. 5 - Accordo per l'assistenza sanitaria dei dirigenti delle imprese assicuratrici
Allegato n. 6 - Definizione di stato di non autosufficienza
Allegato n. 7 - Lettera dell'ANIA alla F.I.D.I.A.
Allegato n. 8 - Accordo sindacale nazionale in materia di incentivazione all'esodo dei dirigenti prossimi alla maturazione dei requisiti per il pensionamento
Allegato n. 1 - Trattamento economico minimo complessivo di cui all'art. 5
Dirigenti
Importo annuo | 1/14º |
70.000 | 5.000 |
1) Il trattamento pensionistico complementare di cui all'art. 34 del presente contratto collettivo nazionale di lavoro si attua mediante un apposito Fondo pensione aziendale o, in caso di imprese che fanno parte di uno stesso gruppo, mediante un Fondo pensione unico per tutti i dirigenti del gruppo da costituirsi in conformità a quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 252/2005 e s.m.i., nonché dalle relative norme di attuazione.
Qualora per l'insufficienza del numero dei dirigenti o per altra causa obiettiva si manifestassero difficoltà per la costituzione o per il mantenimento in funzione del Fondo pensione aziendale, con accordo collettivo/regolamento in sede aziendale potrà essere prevista l'adesione a un fondo interaziendale del settore assicurativo o ad altro fondo già esistente, anche aperto.
2) Possono partecipare al Fondo pensione tutti i dirigenti dell'impresa.
L'adesione al Fondo pensione è volontaria. L'iscrizione è disposta dall'Organo di amministrazione del Fondo pensione, su domanda scritta del dirigente. Nel caso di fondi già costituiti con la denominazione di Casse aziendali di previdenza resta ferma l'iscrizione dei dirigenti che vi avevano aderito.
Resta demandata alla sede aziendale, con le modalità indicate nel successivo punto 14, l'eventuale estensione della partecipazione ai soggetti fiscalmente a carico dei dirigenti dell'impresa.
3) Per i dirigenti iscritti al Fondo pensione successivamente alla data del 28 aprile 1993, la polizza collettiva di assicurazione vita di cui alla nota a verbale agli artt. 34 e 35 del CCNL 22 luglio 1996, non è più alimentata da ulteriori somme a titolo di premio a partire dalla data del 15 ottobre 2007, fatta salva la facoltà di esercizio delle prerogative individuali previste dalla Legge.
4) Scopo del Fondo pensione è quello di garantire ai dirigenti aderenti una prestazione pensionistica complementare al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, avendo maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
5) Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita, ad eccezione dei dirigenti che, antecedentemente al 29 aprile 1993, risultino iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria e, senza interruzioni dovute a riscatto totale della posizione successiva alla stessa data, a forme pensionistiche complementari, per i quali resta ferma la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale.
Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.
Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 % del montante finale s1a inferiore al 50 % dell'assegno sociale di cui all'art. 3. commi 6 e 7 della I n 335/1995, la prestazione può essere erogata in capitale.
Il Fondo pensione prevede che ove ricorrano i presupposti indicati dall'art 11, comma 4 e seguenti del d.lgs. n. 252/2005, l'aderente possa richiedere l'erogazione del montante accumulato, in tutto o in parte, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
6) per i dirigenti assunti o nominati tali a decorrere dal 2 luglio 2018 il finanziamento del trattamento pensionistico complementare a carico dell'impresa per gli iscritti al Fondo pensione è pari al:
-13% di una quota pari, all'85% del trattamento economico minimo complessivo riportato nell'Allegato 1 da erogarsi per ciascuna mensilità contrattuale.
Per i dirigenti in servizio alla suddetta data di sottoscrizione del CCNL viene confermato, ove più favorevole, l'ammontare del contributo annuo a tale data versato dall'impresa al Fondo pensione in virtù delle previgenti disposizioni contrattuali in materia di trattamento economico del dirigente (4), ferme restanti eventuali condizioni di miglior favore stabilite in sede aziendale.
(4) Vedi art. 34 del CCNL 7 giugno 2013.
Possono essere effettuati anche versamenti volontari da parte dei dirigenti aderenti, che possono destinare al Fondo pensione il t.f.r. maturando e, secondo le modalità operative definite a livello aziendale, anche il t.f.r. pregresso.
Ai fini dell'attuazione del menzionato trattamento pensionistico complementare gli importi da accantonare verranno fatti confluire dall'impresa nel Fondo pensione entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo al termine di ogni periodo di retribuzione fissato dal contratto di lavoro.
7) Le somme versate al Fondo pensione ai sensi del precedente punto 6 saranno contabilizzate evidenziando la posizione individuale dei singoli dirigenti iscritti al Fondo pensione stesso.
Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente punto 4 il Fondo utilizzerà le somme accreditate nei conti individuali a seconda del caso, in conformità delle disposizioni di cui alle successive lett. A) e B) del Capo II.
8) In caso di morte del dirigente iscritto al Fondo pensione prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata dallo stesso è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la suddetta posizione resta acquisita al Fondo pensione.
9) Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per causa diversa dalla morte del dirigente, che intervenga prima che lo stesso abbia maturato i requisiti richiesti per avere diritto a pensione complementare, sono date al dirigente le seguenti opzioni:
a) trasferimento della posizione individuale a un Fondo pensione al quale il dirigente possa avere accesso in funzione della nuova attività svolta o ad una forma pensionistica individuale;
b) riscatto della posizione individuale maturata, in conformità a quanto previsto dall'art 14, d.lgs, n. 252/2005 e s.m.i..
Lo Statuto del Fondo pensione stabilirà misure, modalità e termini di esercizio delle opzioni di cui sopra. Gli adempimenti conseguenti all'esercizio delle stesse saranno espletati nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di 6 mesi dall'esercizio dell'opzione.
10) I dirigenti iscritti al Fondo pensione hanno facoltà, decorsi due anni dalla data d'iscrizione al Fondo medesimo, di trasferire la loro intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.
In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il dirigente ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del contributo a carico del datore di lavoro.
Il dirigente potrà proseguire volontariamente, oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, la propria contribuzione, determinando autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche cosi come previsto all'art. 8, comma 11 d.lgs. n. 252/2005 e s.m.i.. Al riguardo verranno definite in sede aziendale le modalità di tale prosecuzione volontaria.
11) I dirigenti iscritti al Fondo pensione possono richiedere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in qualsiasi momento una anticipazione della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 75 %, per eventuali spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero, decorsi otto anni di iscrizione, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.p.r. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1. comma 3,1, n. 449/1997.
Sempre decorsi otto anni d'iscrizione, i dirigenti possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata per un importo non superiore al 30 %, per ulteriori esigenze.
Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 % del totale dei versamenti, comprese le quote di t.f.r., maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati al Fondo pensione a decorrere dal primo momento d'iscrizione. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto, in qualsiasi momento.
Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dai dirigenti iscritti per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
12) Lo Statuto del Fondo pensione, oltre all'assemblea, deve prevedere un Organo di amministrazione e uno di controllo. Detti Organi debbono essere composti nel rispetto del criterio della partecipazione paritetica dei dirigenti e dell'impresa e in conformità di quanto disposto dal d. Igs. n. 252/2005 e s.m.i., nonché dalle relative norme di attuazione.
Lo Statuto, sempre in conformità alla citata normativa, prevedera altresì la nomina del responsabile del Fondo pensione, che potrà essere individuato anche tra i componenti dell'Organo di amministrazione e comunque nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. n. 252/2005, e s.m.i, nonché dalle relative norme di attuazione.
13) Le spese di gestione interna del Fondo pensione saranno a carico dell'impresa interessata.
È, invece, in ogni caso a carico del Fondo l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 252/2005 e s.m.i. nonché, per quanto riguarda i Fondi pensione di cui alla successiva lett. B) del Capo II, il compenso e qualsiasi altra spesa da corrispondersi all'ente con il quale è stata stipulata la convenzione per la gestione delle risorse.
14) Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti che fanno riferimento ad intese tra l'impresa e i dirigenti interessati, nell'ambito di ciascuna impresa i dirigenti stessi designeranno una propria rappresentanza con la quale potranno essere concordati dettagli, strumenti e modalità di applicazione del presente regolamento.
A) Norme applicabili ai fondi pensione già costituiti, con denominazione di Casse aziendali di previdenza, prima del 15 novembre 1992.
15) Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente punto 4, salvo quanto previsto al successivo punto 17, il Fondo pensione utilizzerà le somme evidenziate nelle posizioni individuali dei dirigenti quali premi di assicurazione vita per la costituzione di una rendita vitalizia differita rivalutabile e l'erogazione delle altre prestazioni previste dal punto 5 e dal successivo comma 3, secondo le modalità e i criteri ivi indicati.
La rendita vitalizia sarà liquidata al dirigente interessato a partire dal 1º giorno del mese successivo a quello in cui il dirigente stesso avrà lasciato il servizio per quiescenza avendo maturato i requisiti di cui al precedente punto 4, ovvero secondo le modalità definite in sede aziendale nel caso in cui il dirigente si avvalga della facoltà di determinare autonomamente il momento della fruizione della prestazione, secondo quanto previsto al precedente punto 10.
A richiesta del dirigente da effettuarsi tramite il fondo la rendita dovuta vita natural durante potrà essere convertita in una rendita vitalizia reversibile, totalmente o parzialmente, a favore degli eredi o dei diversi beneficiari designati dal lavoratore medesimo superstiti, oppure in una rendita vitalizia, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, con eventuale designazione del beneficiario da indicarsi tra i predetti soggetti, e successivamente vitalizia.
16) Il Fondo Stipulerà contratti di assicurazione con l'impresa dalla quale i dirigenti aderenti dipendono, o, se questa non esercita il ramo vita, con altra impresa che esercita questo ramo. Nel caso che l'impresa faccia parte di un gruppo nel quale vi sia un'impresa che esercita il ramo vita, la polizza sarà stipulata con quest'ultima impresa.
Per i contratti che sono stipulati con l'impresa dalla quale dipendono i dirigenti iscritti o con impresa dello stesso gruppo, sarà adottata una tariffa di rendita vitalizia a premio puro.
Per i contratti che sono stipulati con impresa diversa da quelle indicate al precedente comma, sarà adottata una tariffa di rendita vitalizia a premio di inventario, il cui caricamento verrà calcolato, in misura da stabilirsi, in modo semplificato e frontale Ciò al fine di consentire che il costo di gestione dei contratti venga sostenuto dall'impresa di appartenenza del dirigente assicurato, in modo che per quest'ultimo l'assicurazione risulti a premio puro.
Con opportune disposizioni sarà consentita, nei casi previsti dal d.lgs. n. 252/2005 e s.m.i., la possibilità di anticipare o posticipare la data di godimento della rendita (fissata preventivamente, al momento della stipulazione del contratto, all'età pensionabile prevista dalla normativa di Legge).
17) Sempre per la realizzazione delle finalità di cui al precedente punto 4), il fondo pensione potrà anche, oltre all'impiego nelle gestioni attualmente di riferimento delle somme evidenziate nelle posizioni individuali dei dirigenti:
a) impiegare direttamente, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'art. 7-bis del d.lgs. n. 252/2005 e s.m.i., le stesse somme in attività stabilite dall'organo di amministrazione, accreditando nelle posizioni individuali stesse, per la quota di pertinenza di ciascun dirigente, i proventi di tali impieghi;
b) prevedere che le stesse somme siano affidate in gestione con i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 252/2005 e s.m.i..
In entrambi i casi, l'impiego delle somme disponibili può essere articolato in più linee o comparti d'investimento ai quali i dirigenti possano liberamente e facoltativamente destinare, in tutto o in parte, tali somme. In ogni caso, lo statuto del fondo pensione deve prevedere che, in caso di conferimento tacito del t.f.r.. le somme siano investite nella linea a contenuto più prudenziale e tale da garantire la restituzione del capitale nonché rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del t.f.r. stesso.
18) Nel caso in cui il fondo si avvale della facoltà di cui al punto 17, al momento in cui il dirigente lascerà il servizio per quiescenza, avendo maturato i requisiti di cui al precedente punto 4), il fondo pensione utilizzerà le somme disponibili a tale data nel conto individuale del dirigente stesso quale premio unico di un'assicurazione di rendita vitalizia, da liquidarsi a partire dal 1º giorno del mese successivo a quello nel quale il dirigente avrà lasciato il servizio, ovvero secondo le modalità definite in sede aziendale nel caso in cui il dirigente si avvalga della facoltà di determinare autonomamente il momento della fruizione della prestazione, fatto salvo secondo quanto previsto al precedente punto 10).
Il dirigente può chiedere al Fondo, al momento di maturazione del diritto alla prestazione, che in luogo di una rendita vitalizia da corrispondersi per tutta la durata della sua vita, gli venga attribuita una rendita vitalizia reversibile, totalmente o parzialmente, a favore degli eredi o dei diversi beneficiari designati dal lavoratore medesimo superstiti, oppure in una rendita vitalizia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, con eventuale designazione del beneficiario da indicarsi tra i predetti soggetti, e successivamente vitalizia.
19) La prestazione assicurata sarà rivalutabile in funzione dei redditi della gestione di riferimento con un'aliquota di partecipazione ai rendimenti non inferiore al 90%, tenuto conto della composizione che interviene, se del caso, tra la misura di rivalutazione e il tasso tecnico implicito nella capitalizzazione delle riserve matematiche Sarà prevista una garanzia di tasso d'interesse in linea con le migliori condizioni di mercato praticate dall'impresa, compatibilmente con la normativa vigente.
B) Norme applicabili ai fondi pensione che non rientrino tra quelli di cui ai punto precedente
20) Il Fondo pensione gestirà le somme evidenziate nelle posizioni individuali dei dirigenti aderenti mediante convenzione da stipularsi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 252/2005 e s.m.i., nonché alle relative norme di attuazione.
A titolo di beneficio derivante dall'ampliamento delle opzioni a scelta degli iscritti, è data facoltà al Fondo pensione di prevedere, oltre all'impiego nelle gestioni attualmente di riferimento delle somme evidenziate nelle posizioni individuali, l'inserimento di ulteriori linee o comparti d'investimento ai quali i dirigenti possano liberamente e facoltativamente destinare, in tutto o in parte, tali somme, in ogni caso, lo Statuto del Fondo pensione deve prevedere che, in caso di conferimento tacito del t.f.r., le somme siano investite nella linea a contenuto più prudenziale e tale da garantire la restituzione del capitale nonché rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del t.f.r. stesso.
21) All'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il fondo pensione provvederà, in conformità al comma 3 dell'art. 6, d.lgs. n. 252/2005 e s.m.i., e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle relative norme di attuazione all'atto della maturazione del diritto alla prestazione, erogata sotto forma di rendita:
a) mediante stipula, sulla base di apposita convenzione, di contratti di rendita vitalizia immediata rivalutabile con l'impresa di appartenenza dei dirigenti iscritti o con impresa del gruppo ovvero, qualora nel gruppo non vi sia un'impresa che eserciti il ramo vita, con altra impresa di assicurazione sulla vita;
b) direttamente, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 7-bis del d.lgs. n. 252/2005 e s.m.i., ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati e previa autorizzazione della COVIP, rilasciata avuto riguardo oltreché alla adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti, anche alla dimensione del fondo per numero di iscritti.
22) Per i contratti che sono stipulati con l'impresa di appartenenza dei dirigenti iscritti o con impresa del gruppo, sarà adottata una tariffa di rendita vitalizia immediata a premio puro.
Per i contratti stipulati con altre imprese, sarà adottata una tariffa di rendita vitalizia immediata a premio di inventario il cui caricamento verrà calcolato, in misura da stabilirsi, in modo semplificato e frontale. Ciò al fine di consentire che il costo di gestione dei contratti venga sostenuto dall'impresa di appartenenza del dirigente assicurato, in modo che per quest'ultimo l'assicurazione risulti a premio puro.
23) La rendita assicurata sarà rivalutabile in funzione dei redditi della gestione di riferimento con un'aliquota di partecipazione ai rendimenti non inferiore al 90%, tenuto conto della composizione che interviene, se del caso, tra la misura di rivalutazione e il tasso tecnico implicito nella capitalizzazione delle riserve matematiche. Sarà prevista una garanzia di tasso d'interesse in linea con le migliori condizioni di mercato praticate dall'impresa, compatibilmente con la normativa vigente.
Allegato n. 3 - Disciplina delle festività abolite dalla I. n. 54/1977
In sostituzione delle giornate già festive, dichiarate non più tali dalla Legge (l. n. 54/1977, d.p.r. n. 792/1985 e s.m.i ), ai dirigenti spettano - per ciascun anno di durata del CCNL - tante giornate retribuite a disposizione per attività culturali o per ragioni personali quante sono quelle ex festive previste come lavorative a condizione che nelle giornate già festive abbiano effettivamente prestato la propria attività lavorativa o - anche se assenti - abbiano comunque percepito per le stesse la retribuzione loro spettante.
Tali giornate a disposizione competono anche quando l'assenza è dovuta al congedo di maternità/paternità previsto dalla normativa vigente in materia.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno, il dirigente avrà diritto soltanto alle giornate corrispondenti, ai giorni già festivi cadenti rispettivamente nel periodo antecedente alla risoluzione del rapporto di lavoro o nel periodo successivo alla costituzione del medesimo.
Per ciascuna delle giornate spettanti che non sia stata utilizzata nell'anno verrà corrisposta una indennità pari alla frazione della retribuzione annua aziendalmente adottata per la determinazione dell'indennità per ferie non godute, quando spettante. La retribuzione annua da prendere in considerazione è quella spettante al mese di dicembre dell'anno di competenza o al mese in cui è eventualmente avvenuta la risoluzione del rapporto di lavoro.
Nota a verbale - Le Parti si danno atto che le giornate ex festive vengono convenzionalmente determinate come di seguito:
- S. Giuseppe (19 marzo);
- SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
- Unità Nazionale (4 novembre);
-Ascensione e Corpus Domini (cadenti rispettivamente il 39mo ed il 60mo giorno dopo la domenica di Pasqua),
Per la sola piazza di Roma il giorno 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, resta festivo in quanto Patrono della città, nonché ex festività come sopra indicato
Allegato n. 4 - Regolamento della Commissione paritetica per l'interpretazione del contratto
La Commissione paritetica prevista dall'art. 45 è composta da sei membri: 3 designati dall'ANIA, 3 designati dalla F.I.D.I.A
La Commissione ha il compito di esaminare e risolvere le controversie di interpretazione ed applicazione del CCNL
La Commissione si riunisce su istanza di una delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, la quale rimetterà alla Commissione stessa tutti gli elementi utili all'esame del caso controverso.
Le riunioni della Commissione avranno luogo di norma presso la sede dell'ANIA. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le Parti, entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente art. 2.
La Commissione si pronuncerà entro un mese dalla prima riunione.
Al termine dell'esame verrà redatto il verbale conclusivo dal quale dovrà risultare se la decisione è stata adottata all'unanimità o a maggioranza, senza indicazione, in quest'ultimo caso, dei nominativi dei votanti.
Qualora non si raggiunga alcuna decisione, ovvero in caso di parità, i singoli membri della Commissione potranno far constatare a verbale le "dichiarazioni di voto" che riterranno opportune.
Copia del verbale sarà inviata alle Organizzazioni stipulanti per i provvedimenti di loro competenza.
Il giorno 2 luglio 2018 in Roma tra
l'ANIA
e
la F.I.D.I.A.
Si è convenuto quanto segue:
Il presente accordo si applica ai dirigenti alle dipendenze delle imprese assicuratrici di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 2 luglio 2018.
L'accordo trova applicazione anche durante il periodo di aspettativa previsto dall'art. 12 e dal comma 5 dell'art. 19 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e per i 10 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro - per cause diverse dalle dimissioni o dal licenziamento per giusta causa - sempreché alla risoluzione non segua, entro tale periodo, l'assunzione alle dipendenze di altra impresa di assicurazione tenuta all'applicazione del presente accordo. In tal caso, infatti, l'impresa con la quale è stato risolto il rapporto sarà tenuta a prestare l'assistenza sanitaria soltanto sino alla data della nuova assunzione.
I 10 mesi di cui al 2º comma sono elevati a 18 quando la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per superamento del comporto di malattia.
L'accordo si applica, inoltre, agli ex dirigenti già alle dipendenze di un'impresa di assicurazione i quali, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno 5 anni (o non meno di 3 in qualità di dirigente) alle dipendenze della compagnia o di società appartenenti allo stesso gruppo, e abbiano diritto a pensione del regime obbligatorio applicabile ai dirigenti delle imprese di assicurazione, con esclusione degli ex dirigenti pensionati che abbiano in atto un rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.
Con riferimento a tale esclusione, se dal nuovo rapporto deriva il diritto a un trattamento di malattia che si conserva anche dopo la risoluzione del rapporto stesso, il diritto all'assistenza di cui al presente accordo viene definitivamente meno dal momento dell'instaurazione del rapporto; in caso diverso l'assistenza di cui al presente accordo resta sospesa sintanto che sussista il nuovo rapporto di lavoro.
L'assistenza di cui al presente accordo resta pure sospesa per tutto il tempo durante il quale il dirigente pensionato ricopra la carica di Presidente, Vicepresidente, amministratore delegato O consigliere delegato ovvero amministratore unico o consulente di altra impresa del settore assicurativo, a meno che l'assunzione della carica o della consulenza non avvenga con il consenso dell'impresa di provenienza.
La disposizione di cui al precedente comma - non applicabile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 dell'accordo contenuto nell'Allegato 7 al CCNL 15 dicembre 1994, ai dirigenti che avessero ottenuto l'incarico ivi previsto prima del 15 dicembre 1994 - continua a non essere applicabile a questi dirigenti anche in caso di rinnovo, senza soluzione di continuità, dell'originale incarico.
Dichiarazione delle Parti - Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, il trattamento di assistenza sanitaria di cui all'Allegato 5 sarà riconosciuto agli ex dirigenti i quali, ricorrendo i requisiti di anzianità di servizio di cui al 4º comma, abbiano comunque maturato alla data della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro almeno 40 anni di contribuzione valida ai fini pensionistici.
Raccomandazione di ANIA atte imprese - Fatto salvo quanto già previsto dall'art. 1, 2º comma, del presente accordo, l'ANIA raccomanda alle imprese la possibilità di conservare il trattamento di cui al presente allegato agli ex dirigenti che non abbiano raggiunto il diritto a pensione INPS e cessali per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (esclusi i casi di dimissioni o licenziamento per grave inadempimento degli obblighi contrattuali).
Per tali ipotesi l'impresa potrà, inoltre, fare riferimento anche ad altre condizioni quali, ad esempio, la maturazione al momento della risoluzione del rapporto di lavoro di una congrua anzianità contributiva e di un periodo minimo di permanenza nella società o nel gruppo del quale la stessa fa parte, ovvero la presenza di gravissime patologie mediche.
Qualora venga riconosciuto il trattamento di cui al comma precedente, il dirigente è tenuto a produrre dichiarazione scritta annuale che attesti l'assenza di contratti di lavoro dipendente con terzi.
Ai dirigenti di cui all'art. 1 viene riconosciuta una forma di assistenza sanitaria di cui agli articoli successivi.
L'assistenza sanitaria potrà essere attuata ad iniziativa dell'impresa anche tramite la costituzione di un Fondo sanitario.
L'onere dell'assistenza è a carico:
- per i dirigenti in servizio, dell'impresa dalla quale il dirigente dipende;
- per gli ex dirigenti pensionati, dell'impresa presso la quale il dirigente pensionato prestava servizio al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per quiescenza.
Ai dirigenti di cui all'art. 1 viene riconosciuto il rimborso anche delle spese per prestazioni sanitarie di cui al presente accordo rese a favore del coniuge o di altri familiari a carico -intendendosi per tali quelli per i quali il dirigente ha diritto alle detrazioni d'imposta a norma dell'art. 12 del d.p.r. n. 917/1986 e s.m.i. Per i figli a carico, il predetto rimborso sarà riconosciuto fino al compimento del 32º anno di età, salvo che gli stessi non si trovino in una condizione di invalidità lavorativa, la cui misura darebbe diritto all'erogazione dell'assegno di invalidità da parte dell'INPS.
Viene riconosciuto altresì il rimborso delle spese sostenute per:
a) il coniuge del dirigente anche se non a carico purché lo stesso sia convivente e non goda di un reddito annuo lordo superiore ad euro 45.064. Al 1º gennaio del 2019 tale limite verrà automaticamente adeguato sulla base della variazione dell'indice ISTAT del costo della vita (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) verificatasi nel mese di dicembre del 2018 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Con lo stesso criterio il limite suddetto verrà rivalutato negli anni successivi;
b) i figli del dirigente, anche se non a carico, purché gli stessi siano conviventi e non godano di un reddito superiore a quello indicato all'alinea a) sino al compimento del 21º anno di età o 26º anno di età se studenti.
Agli effetti dell'applicazione del precedente comma si ha riguardo all'entità del reddito percepito dal coniuge o dai figli nell'anno precedente a quello in cui vengono effettuati i rimborsi.
L'assistenza di cui al presente accordo resta sospesa nell'anno successivo a quello nel quale il reddito annuo sia risultato superiore a quello indicato al punto a) e riprenderà a decorrere se inferiore come previsto al comma precedente.
fVofa a verbale - Resta in vigore, per quanto ancora applicabile, la nota a verbale in calce all'art. 3 dell'accordo 5 giugno 1991, contenuto nell'Allegato 8 al CCNL 5 giugno 1991:
"In sede di stipula del presente accordo la F.I.D.I.A. ha fatto presente che taluni dirigenti avrebbero perso il diritto all'assistenza sanitaria per i propri genitori che già ne usufruivano, unicamente per effetto del cambiamento del sistema di individuazione dei familiari a carico.
In proposito l'ANIA ha convenuto sull'opportunità che ciascuna impresa conservi l'assistenza in questione ai propri dirigenti che alla data del 5 giugno 1991 ne avevano in concreto diritto per i genitori e che io avrebbero perso unicamente per effetto dei nuovo criterio di individuazione delle persone a carico, sempreché non venga a mancare uno dei requisiti richiesti dal precedente sistema."
In caso di convivenza "more uxorio" del dirigente, sempreché non sussista, o non sussista più, vincolo matrimoniale, al dirigente stesso viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per prestazioni sanitarie rese a favore del convivente, alle condizioni indicate ai successivi commi.
La convivenza "more uxorio", che deve essere tale per cui possa considerarsi costituita una famiglia di fatto, va comprovata da documentazione ufficiale.
Inoltre, il dirigente che richiede l'assistenza per il convivente deve annualmente rilasciare all'azienda una dichiarazione scritta, della quale si assume tutte le responsabilità, attestante lo stato di convivenza "more uxorio" che dà diritto al rimborso delle spese sostenute per il convivente.
Saranno rimborsabili, nei limiti e con le modalità di cui al presente accordo, le spese relative alle prestazioni previste dall'accordo stesso.
Il rimborso spetta soltanto nel caso in cui il convivente non goda di un reddito annuo superiore a quello indicato al punto a) del 2º comma dell'art. 3.
In caso di decesso del dirigente in servizio o dell'ex dirigente pensionato continuano ad aver diritto all'assistenza sanitaria di cui al presente accordo il coniuge o, in mancanza, il convivente more uxorio del dirigente deceduto, finché non contraggano nuovo matrimonio, nonché i figli del dirigente medesimo che siano a carico del suddetto coniuge/convivente more uxorio superstite (intendendosi per tali quelli per i quali il coniuge/convivente more uxorio stesso ha diritto alle detrazioni d'imposta a norma dell'art. 12 del d.p.r. n. 917/1986 es.m.i. e successive modificazioni ed integrazioni e per i quali ricorrono i limiti/condizioni stabiliti in proposito al 1º comma del precedente art. 3) ovvero, anche se non a carico, fino al 26º anno di età se studenti.
In mancanza del coniuge o del convivente more uxorio l'assistenza continua ad essere riconosciuta ai figli superstiti del dirigente che abbiano diritto a pensione indiretta o di reversibilità o fino al 26º anno di età se studenti.
Resta fermo che gli aventi diritto di cui ai commi precedenti dovranno godere, individualmente, di un reddito non superiore a quello indicato all'alinea a) dell'art. 3. Non entra a far parte del reddito l'importo della pensione indiretta o di reversibilità.
Nota a verbale - Le Parti - fermo restante quanto stabilito al comma 4 dell'art. 1 del presente Allegato - hanno convenuto che, in caso di decesso del dirigente in servizio, l'assistenza sanitaria sarà riconosciuta agli aventi diritto - alle condizioni tutte sopra riportate - indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata dal dirigente medesimo.
Ai fini dell'applicazione del presente allegato le Parti si danno atto che il matrimonio e/o la convivenza "more uxorio" intervenuti successivamente al pensionamento del dirigente devono sussistere da almeno 4 anni e vanno anch'essi comprovati da documentazione ufficiale.
L'assistenza sanitaria di cui al presente accordo comporta il rimborso delle spese sostenute per le seguenti prestazioni, con le modalità e nei limiti in appresso indicati.
A) Ricoveri di medicina o chirurgia ed interventi chirurgici ambulatoriali
Rimborso integrale di quanto speso a qualsiasi titolo per il ricovero anche giornaliero e/o l'intervento e per trasporto in ambulanza, nei casi in cui lo stesso sia necessario a causa delle condizioni di salute del paziente.
Rimborso integrale delle spese sostenute per accertamenti diagnostici, compresigli onorari ai medici, effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura nei 90 giorni precedenti il ricovero, nonché delle spese rese necessarie dall'intervento chirurgico - sostenute nei 120 giorni successivi al termine del ricovero-per esami, medicinali, prestazioni mediche e infermieristiche, per trattamenti fisioterapici e rieducativi e per cure termali (per quanto concerne le cure termali, rientrano nel rimborso anche le spese sostenute per retta alberghiera: tali spese, peraltro, verranno rimborsate nel limite massimo di € 138 giornaliere).
In caso di ricovero senza intervento chirurgico saranno rimborsate integralmente, per un periodo di 30 giorni successivi al termine del ricovero, le spese per esami, medicinali, prestazioni mediche e infermieristiche rese necessarie dal medesimo.
B) Parto
1) Parto normale:
- rimborso delle spese di degenza nel limite massimo di € 400 giornaliere;
- rimborso di tutte le altre spese (onorario medico ostetrico, assistenza pediatrica, ostetrica, ecc.) nel limite massimo di € 1.986.
2) Parto cesareo e gravidanza extra uterina:
- rimborso delle spese sostenute nelle stesse misure e con gli stessi limiti previsti per i ricoveri di medicina e chirurgia di cui al precedente punto A).
C) Prestazioni odontoiatriche
Al dirigente verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute con una franchigia assoluta del 10%, nel limite massimo annuo, per il complesso delle prestazioni, di €9 493 quando il numero delle persone costituenti il nucleo familiare che hanno titolo per l'assistenza di cui al presente accordo è di 1, di € 11.727 quando detto numero è di 2, di € 13.402 quando detto numero è di 3 e di € 15.636 quando detto numero è di oltre 3.
D) Altre prestazioni
1) Rimborso al 70% delle spese sostenute per medicinali e all'80% delle spese sostenute per visite mediche generiche e specialistiche, domiciliari o ambulatoriali (con esclusione delle visite medico-legali, per porto d'armi, per rinnovo di qualsiasi patente di guida e per l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva), esami diagnostici; terapie fisiche; laserterapia; protesi ortopediche; occhiali; apparecchi acustici; cure termali (escluse le spese relative ad intervento chirurgico e sostenute nei 90 giorni precedenti al ricovero per l'intervento, e nei 120 giorni successivi al termine del ricovero stesso, di cui al precedente punto A):
- con il limite massimo annuo di € 3.731 aumentato di € 1.470 per ciascuno dei due primi carichi familiari e di ulteriori € 495 per ciascuno dei carichi familiari successivi;
- per quanto concerne gli esami diagnostici, le visite specialistiche e l'acquisto di medicinali, in caso di ricorso alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, l'eventuale quota a carico dell'assicurato verrà rimborsata, entro il limile massimo annuo sopra indicato, al 100%.
2) Rimborso al 100% delle spese sostenute per i più rilevanti esami diagnostici e per le terapie più avanzate (tomografia assiale computerizzata, laserterapia per interventi chirurgici e per patologie oncologiche, risonanza magnetica, e simili), con il limite massimo annuo di € 3.731 aumentato di € 1.470 per ciascuno dei due primi carichi familiari e di ulteriori € 495 per ciascuno dei carichi familiari successivi.
3) Rimborso integrale delle spese sostenute per le terapie relative a malattie oncologiche (cobaltoterapia, chemioterapia, radioterapia, ecc.), ivi comprese le spese sostenute per protesi (anche mobili) conseguenti a trattamenti oncologici.
4) Corresponsione di un'indennità giornaliera di assistenza di € 117 per un periodo massimo di sei mesi (anche frazionata) per le malattie oncologiche e altre macropatologie definite in sede tecnica, previa dichiarazione del medico curante altestante lo stato avanzato della malattia e la necessità dell'assistenza infermieristica.
Nota a verbale - L'indennità giornaliera di cui al punto 4) sarà erogata per un massimo di 6 mesi per ogni evento morboso, nel limite di 3 eventi complessivi per nucleo familiare nell'arco della vita dei titolari della prestazione. L'effettiva prestazione dell'assistenza infermieristica dovrà essere comprovata da idonea documentazione.
Sempre con riferimento al punto 4), l'ANIA si dichiara disponibile ad esaminare ulteriori eventuali estensioni dell'assistenza infermieristica ad altre macropatologie in stato avanzato, nei limiti di compatibilità dei costi. A tal fine, sarà compito della Commissione mista già costituita studiare la problematica, avvalendosi della collaborazione di qualche specialista qualificato.
Sono in tutti i casi escluse dal rimborso le spese relative a:
- retta di degenza in caso di ricoveri per malattie croniche in istituzioni sanitarie di lunga permanenza (cronicari, case di riposo, ecc.) ancorché qualificate come cliniche o case di cura;
- malattie mentali in tutti i casi in cui esse diano luogo a trattamento sanitario obbligatorio ai sensi degli artt. 34 e 35 della I. n. 333/1978;
- malattie tubercolari in fase attiva assistibili dall'INPS;
- intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o ad uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti. Sono comunque rimborsabili le spese per cure di disintossicazione e relativi ricoveri;
- psicoterapia salvo che non sia eseguita da medico o da psicologo abilitato all'esercizio della professione;
- psicoanalisi;
- chirurgia plastica a scopo estetico (salvo quella a scopo ricostruttivo);
- agopuntura non effettuata da medico;
- infortuni sofferti in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o simili;
- spese alberghiere per cure termali e idropiniche salvo quanto previsto al punto A);
- in caso di ricovero, le spese sostenute per l'uso del telefono, della radio e della televisione;
- le spese di viaggio e quelle sostenute dall'eventuale accompagnatore.
In tutti i casi in cui il presente accordo prevede un limite massimo annuo di rimborso, l'arco annuale di riferimento è l'anno solare (1º gennato-31 dicembre).
Agli effetti del rimborso di cui al presente accordo gli esami di laboratorio, radiologia e terapia fisica, le cure termali e idropiniche e le prestazioni di riabilitazione e protesiche (tranne la montatura e le lenti di occhiali) nonché i ricoveri o interventi chirurgici ambulatoriali debbono essere prescritti dal medico.
Gli aventi diritto all'assistenza di cui al presente accordo debbono regolare direttamente le prestazioni sanitarie ad essi rese e debbono, entro 180 giorni da quello di fine malattia, presentare per il rimborso la documentazione giustificativa delle spese sostenute. In caso di decesso del dirigente in servizio o pensionato la documentazione deve essere presentata dagli eredi entro 180 giorni dal decesso.
La richiesta di rimborso deve essere presentata alla compagnia assicuratrice presso la quale è stata stipulata la polizza di assistenza sanitaria di cui all'art. 2 per il tramite della Direzione dell'impresa tenuta a provvedere all'assistenza.
Note a verbale - Con riferimento a quanto previsto all'art 9 l'ANIA raccomanda alle imprese di adoperarsi affinché le compagnie assicuratrici presso le quali sono state stipulate le polizze per l'assistenza sanitaria di cui al presente accordo provvedano ad effettuare i rimborsi dovuti ai dirigenti nel più breve tempo possibile e di concedere congrue anticipazioni ai dirigenti interessati nei casi di ricovero in casa di cura e di prestazioni odontoiatriche di rilevante entità, che abbiano un costo preventivo non inferiore a € 4.881.
La documentazione delle spese deve essere intestata al dirigente assistito o al familiare.
Il dirigente é tenuto a chiedere agli Organi competenti ed a riversare alla compagnia assicuratrice qualsiasi rimborso che sia previsto a suo favore dalla legislazione nazionale o regionale sul Servizio sanitario nazionale.
L'accordo forma parte integrante del CCNL e decorre dal 2 luglio 2018
Verbale di riunione della Commissione mista sulle macropatologte dell'11 gennaio 2010
Premesso che
- l'Allegato 8 del CCNL del 15 ottobre 2007, per i dirigenti delle imprese assicuratrici all'art. 6, lett. D), punto 4, ai fini del riconoscimento del diritto alla corresponsione di un'indennità giornaliera di assistenza di euro 105,00 per un periodo massimo di 6 mesi, indica le malattie oncologiche ed "altre macropatologie da definire in sede tecnica";
- nella nota a verbale dell'art. 6, lett. D), del medesimo Allegato 8, si prevede la costituzione di una Commissione mista con l'incarico di studiare la problematica relativa all'eventuale estensione dell'assistenza infermieristica ad altre macropatologie in stato avanzato.
Tutto ciò premesso, dopo ampio approfondimento, la Commissione mista ha individuato le seguenti macropatologie che, in aggiunta alle malattie oncologiche, daranno diritto al trattamento previsto all'art. 6, lett. D). punto 4 del richiamato Allegato 8.
Apparato cardiova scolare:
- infarto acuto del miocardio;
- insufficienza cardiaca III e IV classe NYHA.
Apparato respiratorio:
- embolia polmonare;
- fibrosi cistica.
Apparato gastroenterico:
- pancreatite acuta;
- insufficienza epatica acuta.
Apparato neuro-vegetativo;
- malattie demielinizzanti (ad esempio SLA, sclerosi multipla, atrofia muscolare progressiva, atassie, afasie);
- morbo di Parkinson;
- morbo di Alzheimer;
- malattia dei prioni;
- ictus ischemtco ed emorragico (esclusi gli attacchi ischemici transitori TIA);
- ischemia arterie vertebrali;
- paralisi che determini paraplegia od emiplegia;
- diabete con neuropatia periferica associata a vasculopatia obliterante arti inferiori. Apparato osteo-articolare:
- crolli vertebrali multipli ( > di 3);
- amputazione di almeno 1/3 di arto a seguito di malattia,
Ustioni di terzo grado interessanti almeno il 20% della superficie corporea.
Tutti i trapianti d'organo.
I componenti della Commissione mista, infine, si danno atto che eventuali macropatologie non comprese nel suddetto elenco le quali dovessero essere riscontrate dalle parti successivamente alla firma del presente verbale, potranno essere oggetto di una disamina da parte della Commissione medesima.
Verbale di riunione della Commissione mista sulle macropatologie del 27 marzo 2012
Premesso che
- l'Allegato 8 del CCNL del 15 ottobre 2007, per i dirigenti delle imprese assicuratrici all'art. 6, lett, D), punto 4, ai fini del riconoscimento del diritto alla corresponsione di un'indennità giornaliera di assistenza di euro 105,00 per un periodo massimo di 6 mesi, indica le malattie oncologiche ed "altre m acro patologie da definire in sede tecnica";
- nella nota a verbale dell'art. 6, lett. D), del medesimo Allegato 8, si prevede la costituzione di una Commissione mista con l'incarico di studiare la problematica relativa all'eventuale estensione dell'assistenza infermieristica ad altre macropatologie in stato avanzato;
- con verbale di riunione dell'11 gennaio 2010, la suddetta Commissione ha individuato altre macropatologie ed ha altresì stabilito che eventuali macropatologie non comprese nell'elenco "potranno essere oggetto di una disamina da parte della Commissione medesima";
Tutto ciò premesso, dopo ampio approfondimento, la Commissione mista stabilisce di aggiungere - all'interno del paragrafo relativo all'apparato osteo-articoiare - le "malattie autoimmuni in fase avanzata''
Allegato n. 6 - Definizione di stato di non autosufficienza
Viene definita persona "non autosufficiente" quella incapace in modo presumibilmente permanente di svolgere, come sotto precisato, parte delle seguenti "attività elementari della vita quotidiana":
- farsi il bagno;
- vestirsi e svestirsi;
- igiene del corpo;
- mobilità;
- continenza;
- bere e mangiare.
Per ogni attività viene constatato il grado di autonomia dell'assicurato nel suo compimento ed assegnato un punteggio secondo lo schema di valutazione funzionale di seguito riportato.
L'insorgere di non autosufficienza viene riconosciuto quando la somma dei punteggi raggiunge almeno 40 punti.
Schema per l'accertamento dell'insorgere di non autosufficienza. Attività elementari della vita quotidiana
Farsi il bagno
1º grado: l'assicurato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo: punteggio 0.
2º grado: l'assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/O uscire dalla vasca da bagno: punteggio 5.
3º grado: l'assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno: punteggio 10.
Vestirsi e svestirsi
1º grado: l'assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo: punteggio 0.
2º grado: l'assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo: punteggio 5.
3º grado: l'assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo: punteggio 10.
Igiene del corpo
1º grado: l'assicurato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati con (1), (2) e (3):
(1) andare al bagno;
(2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi;
(3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato in bagno: punteggio 0.
2º grado: l'assicurato necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3): punteggio 5.
3º grado: l'assicurato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3): punteggio 10.
Mobilità
1º grado: l'assicurato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza di terzi: punteggio 0.
2º grado: l'assicurato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. È però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto: punteggio 5.
3º grado: l'assicurato necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi: punteggio 10.
Continenza
1º grado: l'assicurato è completamente continente: punteggio 0.
2º grado: l'assicurato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno: punteggio 5.
3º grado: l'assicurato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come catetere o colostomia: punteggio 10.
Bere e mangiare
1º grado; l'assicurato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti: punteggio 0.
2º grado: l'assicurato necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie:
- sminuzzare/tagliare il cibo;
- sbucciare la frutta;
- aprire un contenitore/una scatola;
- versare bevande nel bicchiere: punteggio 5.
3º grado: l'assicurato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale; punteggio 10.
Allegato n. 7 - Lettera dell'ANIA alla F.I.D.I.A.
Spett.le F.I.D.I.A.,
Con riferimento ai colloqui intercorsi anche in sede di trattativa per il rinnovo del CCNL, Vi confermiamo di veder con favore, nei confronti dei dirigenti eventuali agevolazioni in tema di mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa ed eventuali condizioni migliorative rispetto alle disposizioni di leggi vigenti in materia di anticipo del trattamento di fine rapporto.
Conseguentemente accettiamo la Vostra richiesta di rivolgere alle imprese una raccomandazione ad operare nel senso sopra indicato.
Porgiamo i migliori saluti.
Il giorno 2 luglio 2018
tra
l'ANIA
e
la F.I.D.I.A,
Premesso che
- la l. n. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, al comma 1 dell'art. 4, ha previsto che "nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alte regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento".
- la suddetta norma riguarda i lavoratori che raggiungeranno i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- la l. n. 221/2012, contenente "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", all'art. 34, comma 54, lett. b), ampliando il campo di applicazione della normativa di cui al primo alinea, ha previsto che "la stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ______(Omissis)____, ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente, conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria";
-con Accordo sindacale nazionale del 7 giugno 2013 ANIA e F.I.D.I.A. avevano concordato di favorire l'utilizzo di strumenti aventi lo scopo di attenuare le conseguenze di eventuali licenziamenti dovuti a processi di riduzione di personale dirigente, ricorrendo a misure sociali di accompagnamento al pensionamento, così come individuate dalla Legge;
- l'art. 1, comma 160, l. n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) ha ampliato - limitatamente al periodo 2018/2020 - la durata massima del periodo per il quale ci si può avvalere dello strumento descritto nei precedenti alinea, portandola da 4 a 7 anni.
Tutto ciò premesso
Le Parti confermano l'opportunità che quanto sopra contemplato avvenga al termine di un percorso finalizzato ad informare i rappresentanti sindacali della categoria dei dirigenti, dell'intenzione dell'azienda interessata di avvalersi della procedura prevista dalla Legge per "l'accompagnamento alla pensione" dei dirigenti prossimi alla maturazione dei relativi requisiti.
Tale informativa si dovrà concludere con un accordo che, nel far riferimento alla presente intesa, sarà firmato dall'Impresa interessata e dalla "associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria". Il suddetto accordo in sede aziendale diventerà efficace a seguito di presentazione, da parte del datore di lavoro, di apposita domanda all'lNPS (accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi assunti) nonché a seguito di conferma, da parte dello stesso Istituto, della presenza di tutti i requisiti previsti dalla Legge.
Previa adesione alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da parte dei dirigenti individuati in sede aziendale e che siano in possesso dei requisiti di cui in premessa, gli stessi dovranno al riguardo sottoscrivere con la società una conciliazione in sede sindacale ex art. 40 del CCNL di settore, nella quale si dà atto che non spetta il periodo di preavviso, né la relativa indennità sostitutiva, e si rinuncia ad ogni diritto comunque connesso, direttamente e/o indirettamente, al rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione ferma restando la copertura assicurativa sanitaria prevista dal CCNL di settore tempo per tempo vigente, nonché quanto previsto dalle norme di Legge e contrattuali sulle altre competenze di fine rapporto. Al termine della presente procedura, il datore di lavoro sarà tenuto a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.
Le Parti si danno atto che il presente Accordo sindacale nazionale modifica e sostituisce l'Accordo di analogo oggetto sottoscritto il 7 giugno 2013.