S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 02/07/2018
DIRIGENTI - ASSICURAZIONI
Testo consolidato del CCNL 02/07/2018
Dirigenti delle imprese assicuratrici
Decorrenza: 02/07/2018
Scadenza: 30/06/2022
CCNL 02/07/2018 come modificato da:
- Accordo 26/07/2018
- Accordo 03/09/2018
- Accordo 30/01/2020
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
In data 2 luglio 2018 presso gli uffici Ania di Milano,
tra
La Delegazione di Trattativa dell'Ania
e
F.I.D.I.A, - Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici
si è convenuto di stipulare il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il rinnovo del CCNL 7 giugno 2013, contenente la disciplina dei rapporti tra le imprese di assicurazione e il personale dirigente, con riguardo tanto alla parte normativa quanto alla parte economica.
Salvo diverse indicazioni, espressamente previste, il presente CCNL decorre dalla data della sua stipula e si applica al personale in servizio a detta data nonché a quello assunto o nominato successivamente.
Fermo restando quanto stabilito all'art. 46, esso scadrà il 30 giugno 2022.
La redazione del Testo coordinato del presente contratto è stata completata il 2 ottobre 2018.
RINNOVI
Verbale di stipula
Addì, 26/07/2018
ANIA
e
FIDIA
Verbale di stipula
Addì, 3 settembre 2018
ANIA
e
FIDIA
30 gennaio 2020
ANIA
e
FIDIA
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro tra le imprese di assicurazione rappresentate dall'ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - e i rispettivi dirigenti.
Il contratto non si applica ai dirigenti delle imprese che hanno invocato l'art. 2 dello Statuto dell'ANIA.
Nota a verbale 1 - In caso di scorporo di attività e di affidamento dell'attività scorporata ad altra società al cui personale impiegatizio sia applicato il CCNL dei dipendenti di imprese di assicurazione, in forza della normativa ivi prevista in tema di "area contrattuale", verrà garantito ai dirigenti che dovessero passare a tale società il mantenimento di un trattamento complessivamente non inferiore a quello derivante dal CCNL dei dirigenti di imprese di assicurazione al momento del passaggio.
La qualifica di dirigente è attribuita con lettera dall'impresa; essa spetta a quei prestatori di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 del codice civile, che, essendo preposti al funzionamento dell'impresa o di notevole parte di essa, con effettivi poteri discrezionali e d'iniziativa e con funzioni responsabili di rappresentanza, hanno l'incarico di provvedere - nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto delle esigenze di coordinamento con le altre competenze e funzioni dell'azienda - al conseguimento degli obiettivi e dei fini istituzionali dell'impresa.
All'interno di ciascuna azienda e in considerazione dei vari e diversi livelli di responsabilità attribuiti ai dirigenti potranno individuarsi specifiche denominazioni e articolazioni funzionali, nonché trattamenti retributivi che potranno anche superare quello tabellare previsto dall'art. 5 del presente CCNL.
Nota a verbale - Sulla base di quanto sopra disposto, le Parti si danno atto che con la sottoscrizione del presente CCNL viene pertanto meno la previgente articolazione in due gradi della categoria dei dirigenti, ferme restanti le disposizioni di seguito riportate sul piano del trattamento economico minimo complessivo e del trattamento pensionIstico complementare.
Fatto salvo eventuale diverso accordo tra l'impresa e il dirigente neo assunto, quest'ultimo non è soggetto a periodo di prova.
Art. 4 - Trattamento economico
Il trattamento economico del dirigente viene convenuto tra l'impresa e il dirigente stesso.
Esso non potrà comunque essere inferiore al trattamento economico minimo complessivo previsto all'art. 5, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6.
Tale trattamento verrà adeguato con periodicità ed in applicazione dei criteri e parametri contrattualmente definiti tra le parti.
Art. 5 - Trattamento economico minimo complessivo
Per i dirigenti assunti o nominati tali a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto il trattamento economico minimo complessivo è stabilito nell'Allegato 1, Tabella A.
Per i dirigenti in servizio alla stessa data gli eventuali incrementi derivanti da tale nuovo trattamento minimo - ove non assorbiti in base alle disposizioni vigenti in sede aziendale - saranno erogati in due tranches uguali, di cui la prima con effetto 1º gennaio 2019 e la seconda con effetto 1º gennaio 2020.
Dichiarazione a verbale - Le Parti confermano che con l'introduzione (nel CCNL 15 ottobre 2007) del trattamento economico minimo complessivo, è venuto meno il meccanismo di variazione automatica delle retribuzioni basato sugli scatti di anzianità di servizio.
Art. 6 - Trattamento economico minimo dirigenti in forza al 02-07-2018
Le Parti si danno atto che, per i dirigenti in servizio alla data del 2 luglio 2018 sono fatti salvi - ove più elevati - gli eventuali trattamenti tabellari contrattuali a tal momento loro riconosciuti in base alle previgenti disposizioni dei CCNL di settore1.
Tali trattamenti tabellari costituiranno, con le precisazioni contenute nel successivo art. 34 riguardante il trattamento pensionistico complementare, la base di riferimento per il calcolo del relativo contributo di previdenza a carico dell'impresa ferme restando, naturalmente, eventuali condizioni di miglior favore stabilite in sede aziendale.
1 vedi arti. 5 e 6 e relative note dei CCNL 7 giugno 2013.
Art. 7 - Suddivisione in mensilità del trattamento economico annuale
La retribuzione complessiva annua spettante al dirigente viene corrisposta in 14 mensilità delle quali una per ciascuno dei 12 mesi solari e due aggiuntive, di cui una pagabile il giorno 15 del mese di giugno e l'altra (gratifica natalizia) pagabile il 15 dicembre.
Le due mensilità aggiuntive sono uguali alle mensilità solari.
Nel caso di assenza dal lavoro senza diritto al trattamento economico, ovvero con trattamento ridotto, le mensilità eccedenti le 12 solari non competono, ovvero competono in proporzione.
Per il dirigente assunto nel corso dell'anno, le mensilità aggiuntive spettano in proporzione al periodo di servizio prestato nell'anno stesso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, le mensilità aggiuntive competono in proporzione al periodo di servizio prestato nell'anno stesso.
Il trattamento economico è al lordo delle imposte, delle trattenute e dei contributi di Legge e contrattuali.
Chiarimento a verbale - Le Parti chiariscono che le formulazioni "mensilità aggiuntive" e "mensilità eccedenti le 12 solari" sono equivalenti.
Dichiarazione delie parti - Le Parti si danno reciprocamente atto che la suddivisione su 14 mensilità uguali risponde unicamente a esigenze di semplificazione amministrativa e non deve, pertanto, produrre effetti, diretti o indiretti, a vantaggio di ciascuna delle Parti.
Norma transitoria - Laddove istituti di contratto, anche individuale, già esistenti alla data di stipula del presente CCNL facessero riferimento alle mensilità solari o a quella da pagare il 15 dicembre (gratifica natalizia), per il calcolo continuerà ad essere convenzionalmente applicata la suddivisione prevista dal 2º e 3º comma dell'art, 8, CCNL 22 luglio 19962.
2 Art. 8, CCNL 22 luglio 1996: "La retribuzione complessiva annua spettante al dirigente viene corrisposta in 14 mensilità delle quali una per ciascuno dei 12 mesi solari e due aggiuntive di cui l'una pagabile il giorno 15 del mese di giugno e l'altra (gratifica natalizia) pagabile il 15 dicembre. La prima mensilità aggiuntiva è uguale alle normali mensilità solari.
La mensilità da corrispondere il 15 dicembre (gratifica natalizia) è pari ad un dodicesimo del cumulo delle altre 13 mensilità. Nel caso di assenza dal lavoro senza diritto al trattamento economico, ovvero con trattamento ridotto, le mensilità eccedenti le 12 solari non competono, ovvero competono in proporzione.
Per il dirigente assunto nel corso dell'anno, le mensilità aggiuntive spettano in proporzione al periodo di servizio prestato nell'anno stesso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, le mensilità aggiuntive competono in proporzione al periodo di servizio prestato nell'anno stesso.
Nota a verbale
Le formulazioni "mensilità aggiuntive" e "mensilità eccedenti le 12 solari" sono equivalenti"
Oltre alle corresponsioni previste dai precedenti articoli, il dirigente può fruire di un trattamento di interessenze da pattuirsi in sede aziendale con il dirigente interessato.
Art. 9 - Trattamento economico del dirigente in missione
Al dirigente inviato in missione temporanea le spese sostenute vengono rimborsate a pie di lista.
Il rimborso concerne, oltre alle spese documentate, anche eventuali piccole spese ancorché non documentate.
Restano salve le migliori condizioni aziendali eventualmente in atto.
Per le missioni all'estero e per quelle a carattere continuativo che impegnano fuori della sua residenza l'opera del dirigente per almeno 15 giorni in un mese, potrà essere concordato fra l'impresa e il dirigente l'importo delle diarie in relazione anche a quanto stabilito per il restante personale.
Al compimento del 25º anno e del 35º anno di servizio effettivo prestato presso la medesima impresa, sarà corrisposto al dirigente un premio di anzianità di importo, rispettivamente, pari all'8% e al 16% della retribuzione annuale spettante al dirigente nel momento in cui il suddetto diritto matura.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dirigente, intervenuta tra il 20º e il 25º anno di servizio effettivo prestato presso la medesima impresa e in ogni caso di cessazione del rapporto (ad esclusione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo per inadempimento da parte del dirigente degli obblighi contrattuali) avvenuta tra il 30º e il 35º anno di servizio effettivo prestato presso la medesima impresa, il premio di anzianità, di cui al comma precedente, sarà corrisposto in misura proporzionale.
Dal calcolo della retribuzione annua per gli effetti di cui sopra sono esclusi gli assegni familiari, le diarie e i rimborsi spese anche se forfetizzati, le provvigioni, le sopraprovvigioni e le interessenze.
Nota a verbale 1 - Agli effetti dell'applicazione del suddetto 2º comma, le Parti si danno atto che la misura del premio di anzianità, nei casi considerati, viene così determinata:
a) risoluzione del rapporto di lavoro tra il 20º e il 25º anno di servizio effettivo:
Anno di servizio effettivo all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro | Misura del premio di anzianità |
Dopo il 20º | 6,40% della retribuzione in atto |
Dopo il 21º | 6,72% della retribuzione in atto |
Dopo il 22º | 7,04% della retribuzione in atto |
Dopo il 23º | 7,36% della retribuzione in atto |
Dopo il 24º | ,68% della retribuzione in atto |
b) risoluzione del rapporto di lavoro tra il 30º e il 35º anno di servizio effettivo:
Anno di servizio effettivo all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro | Misura del premio di anzianità |
Dopo il 30º | 13,71% della retribuzione in atto |
Dopo il 31º | 14,17% della retribuzione in atto |
Dopo il 32º | 14,63% della retribuzione in atto |
Dopo il 33º | 15,09% della retribuzione in atto |
Dopo il 34º | 15,54% della retribuzione in atto |
Nota a verbale 2 - Le Parti si danno atto che, ai fini del computo dell'effettivo servizio, si intendono compresi anche i periodi di attività svolti presso altre imprese del medesimo Gruppo che applicano il presente CCNL.
I dirigenti richiamati alle armi conservano il posto di lavoro ed il periodo di assenza viene computato a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio.
Al dirigente richiamato alle armi spetta il trattamento di Legge con aumento a tre mesi del periodo in relazione al quale va corrisposta l'indennità di cui al punto a) dell'art. 1 della L. 10 giugno n. 653/1940. Al termine del servizio militare il dirigente deve riprendere servizio entro dieci giorni dalla fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto una durata non superiore a un mese; 15 giorni, se ha avuto una durata superiore a un mese e non a 6 mesi; 20 giorni, se ha avuto durata superiore a 6 mesi e non a un anno; 30 giorni, se il servizio militare ha avuto una durata superiore a un anno.
Non riprendendo servizio nei termini di cui al precedente comma, il dirigente sarà considerato dimissionario.
Il cittadino straniero, se richiamato alle armi, verrà considerato in congedo straordinario senza retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, trascorsi i quali verrà considerato dimissionario.
Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi, può essere concesso un periodo di aspettativa durante il quale non è dovuta la retribuzione. Le mensilità eccedenti le dodici solari vengono corrisposte in proporzione come stabilito nel 5º comma dell'art. 7.
Il dirigente ha diritto all'aspettativa di cui sopra quando sussistono motivi di particolare gravità di natura familiare.
L'aspettativa non può essere superiore a un anno; il periodo eccedente i 6 mesi non comporta maturazione di anzianità ad alcun effetto.
Nel caso l'aspettativa superi un mese, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.
È in facoltà del dirigente richiedere che l'aspettativa cessi prima della scadenza del termine stabilito.
Sono considerate giornate festive quelle previste dalle disposizioni di Legge, il 16 agosto, nonché il venerdì Santo e la giornata del Santo Patrono della città.
Sono considerati semifestivi i seguenti giorni: la vigilia di ferragosto, la commemorazione dei defunti, la vigilia di Natale e l'ultimo giorno dell'anno.
Nota a verbale 1 - Per la piazza di Venezia, in sostituzione della festività del Patrono della città, è considerato festivo il 21 novembre.
Per i dirigenti delta Società Cattolica di assicurazione di Verona è considerato giorno semifestivo anche il 12 dicembre.
Nota a verbale 2 - In tema di festività abolite dalla L. n. 54/1977, valgono le disposizioni di cui all'Allegato 3.
Nota a verbale 3 - Per la semifestività della vigilia di ferragosto, il dirigente non è tenuto alla prestazione dell'attività lavorativa.
Nel corso di ogni anno solare, al dirigente spetta un periodo di ferie retribuito della seguente durata:
a) imprese nelle quali è adottato l'orario di lavoro su cinque giorni settimanali: giorni lavorativi 25 per ciascun anno solare.
Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali:
b) imprese nelle quali è adottato l'orario di lavoro su sei giorni settimanali: giorni lavorativi 30 per ciascun anno solare.
Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche e le giornate interamente festive infrasettimanali.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del cc, il periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori due settimane (o il diverso periodo residuo) nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Per la frazione di anno corrente tra la data di assunzione e il 31 dicembre, al dirigente spetta un periodo di ferie pari a due giorni per ogni mese di servizio, col massimo di 20 giorni.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dirigente usufruirà di un periodo di ferie corrispondente a tanti dodicesimi del periodo che gli sarebbe spettato per l'anno, quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno stesso, oppure della corrispondente indennità sostitutiva, qualora non possa usufruire delle ferie stesse. I giorni lavorativi di ferie verranno concessi in proporzione, arrotondati per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione di giorno sia rispettivamente superiore o inferiore alla mezza giornata.
A eccezione delle ipotesi che stabiliscono procedure di preventiva autorizzazione alla fruizione delle ferie, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro il dirigente non avrà diritto all'indennit&agr