Immagine contratto Colf e Badanti (Confsal - Federproprietà)

CCNL Colf e Badanti (Confsal - Federproprietà)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2023

Riferimento CCNL

CCNL del 04/05/2023 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2025

Ultimo aggiornamento

06 giugno 2023

Panoramica del Contratto

Lavoro domestico (colf e badanti)

Parti Stipulanti

Federproprietà

Federazione Nazionale Della Proprietà Edilizia

Confimpreseitalia

Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro Piccole e Medie imprese

Unicolf

Unione Nazionale Colf e Badanti

Italpmi

Federazione delle Piccole e Medie Imprese

Fesica Confsal

Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato

Feder.casa

Sindacato Nazionale Inquilini

Uppi

Unione Piccoli Proprietari Immobiliari

Confappi

Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare

Confsal Fisals

Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2023
LivelloPaga BaseTotale
Presenza notturna - Livello unico750,13 €750,13 €
1S - Conv.1482,94 €1482,94 €
1S - Non conv.1622,74 €1622,74 €

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Orario di lavoro

Lavoratori conviventiLa durata dell'orario di lavoro è quello liberamente concordato dalle parti e comunque sino ad un massimo di 54 ore settimanali consistenti in 10 ore giornaliere non consecutive.

 

Lavoratori non conviventi: l'orario di lavoro è stabilito in 40  ore settimanali distribuito in 5 o 6 giorni.

Lavoro straordinario

Il  lavoratore  chiamato a prestare servizio oltre l'orario stabilito,  ha diritto  al  pagamento  delle ore straordinarie prestate  maggiorate  come segue:

- del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;

- del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;

- del  60%,  se prestato di domenica o in una delle festività.

In  caso  di  emergenza, le prestazioni effettuate negli orari  di  riposo notturno  o  diurno sono considerate di carattere normale e daranno  luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso.

Ferie

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie annuali pari a 26 giorni.

Durante il periodo di assenza per ferie il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico che avrebbe percepito se avesse prestato servizio.

Al lavoratore cui competono vitto e alloggio spetta per il periodo delle ferie il compenso sostitutivo convenzionale.

In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento di inizio del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato.

Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie, la frazione di anno è calcolata in dodicesimi.

Mensilità Aggiuntive

Spetta ai lavoratori una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale, comprensiva dell'indennità sostituiva di vitto ed alloggio, da corrispondere in occasione del Natale.

Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro c maternità, nel limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.

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