CCNL Colf e Badanti (Confsal - Federproprietà)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2023
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2023
Riferimento CCNL
CCNL del 04/05/2023 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2025
Ultimo aggiornamento
06 giugno 2023
Panoramica del Contratto
Lavoro domestico (colf e badanti)
Parti Stipulanti
Federproprietà
Federazione Nazionale Della Proprietà Edilizia
Confimpreseitalia
Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro Piccole e Medie imprese
Unicolf
Unione Nazionale Colf e Badanti
Italpmi
Federazione delle Piccole e Medie Imprese
Fesica Confsal
Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato
Feder.casa
Sindacato Nazionale Inquilini
Uppi
Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
Confappi
Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare
Confsal Fisals
Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Presenza notturna - Livello unico | 750,13 € | 750,13 € |
| 1S - Conv. | 1482,94 € | 1482,94 € |
| 1S - Non conv. | 1622,74 € | 1622,74 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Colf e Badanti (Confsal - Federproprietà): Modifica Tabelle retributive
Successivamente alla sottoscrizione del CCNL 04/05/2023 le Parti hanno rettificato le tabelle retributive orarie dei lavoratori non conviventi e la retribuzione mensile dei lavorat...
Colf e Badanti (Confsal - Federproprietà): Aggiornamento istituti
Si riportano di seguito le principali novità introdotte dal CCNL 04.05.2023: Indennità vitto e alloggio > Valori giornalieri > > 01.01.2023 > > Pranzo e/o colazione > > € 2,26...
Orario di lavoro
Lavoratori conviventiLa durata dell'orario di lavoro è quello liberamente concordato dalle parti e comunque sino ad un massimo di 54 ore settimanali consistenti in 10 ore giornaliere non consecutive.
Lavoratori non conviventi: l'orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali distribuito in 5 o 6 giorni.
Lavoro straordinario
Il lavoratore chiamato a prestare servizio oltre l'orario stabilito, ha diritto al pagamento delle ore straordinarie prestate maggiorate come segue:
- del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
- del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività.
In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno o diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso.
Ferie
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie annuali pari a 26 giorni.
Durante il periodo di assenza per ferie il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico che avrebbe percepito se avesse prestato servizio.
Al lavoratore cui competono vitto e alloggio spetta per il periodo delle ferie il compenso sostitutivo convenzionale.
In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento di inizio del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato.
Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie, la frazione di anno è calcolata in dodicesimi.
Mensilità Aggiuntive
Spetta ai lavoratori una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale, comprensiva dell'indennità sostituiva di vitto ed alloggio, da corrispondere in occasione del Natale.
Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro c maternità, nel limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
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