S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 04/05/2023
COLF E BADANTI (Confsal / Federproprietà)
Testo consolidato del CCNL 04/05/2023
per il lavoro domestico (colf e badanti)
Decorrenza: 01/01/2023
Scadenza: 31/12/2025
Il giorno 4 maggio 2023
TRA
la FEDERPROPRIETA';
l'UPPI (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari);
la CONFAPPI (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare);
la FEDER.CASA (Sindacato Nazionale Inquilini);
la CONFIMPRESEITALIA (Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro Piccole e Medie imprese);
l'UNICOLF (Unione Nazionale Colf e Badanti);
l'ITALPMI (Federazione delle Piccole e Medie Imprese)
E
la FESICA CONFSAL (Federazione Nazionale Sindacati Industria Commercio ed Artigianato);
con l'assistenza della CONFSAL (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori)
È stipulato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Colf e Badanti sottoscritto il giorno 19/07/2006, rinnovato il 28/05/2008 e 15/01/2016 composto da 8 titoli, 41 articoli e 1 tabella, che viene contestualmente sottoscritto da tutte le organizzazioni suindicate.
LAVORO DOMESTICO
TITOLO I - GENERALITÀ E RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutti i lavoratori addetti al funzionamento ed alle necessità della vita familiare; rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano attività presso comunità religiose, caserme, comandi militari e comunità senza fini di lucro come orfanotrofi e ricoveri per anziani; è ammessa la contrattazione di 2º livello in sede territoriale.
Art. 2 - Osservatorio nazionale
Le parti, nella consapevolezza dell'importanza delle relazioni sindacali ed al fine di individuare scelte tese alla soluzione dei problemi economici, sociali e dell'occupazione, hanno convenuto, nel rispetto della reciproca autonomia e responsabilità, di costituire l'Osservatorio nazionale i cui componenti sono le parti stipulanti.
L'Osservatorio nazionale dovrà:
1. potenziare, verificare e vigilare sulla sicurezza del lavoro;
2. studiare progetti tesi alla valorizzazione professionale delle risorse umane tramite la formazione e riqualificazione del personale;
3. fornire linee di indirizzo per la contrattazione di 2º livello;
4. fornire interpretazioni delle norme contrattuali;
5. fornire pareri sull'applicazione del presente contratto.
Presso l'Osservatorio è costituita una Commissione nazionale paritetica composta da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da uguale numero di rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro.
La Commissione ha il compito di esperire il tentativo di conciliazione per le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, facenti capo alle organizzazioni nazionali che hanno stipulato il presente contratto.
È stato costituito l'Ente bilaterale, denominato EBILCOBA.
I compiti dell'Ente sono i seguenti:
1. contrattazione e vertenzialità;
2. formazione professionale;
3. costituzione dell'Osservatorio di cui all'articolo precedente;
4. gestione della cassa per l'assistenza della malattia e prestazioni accessorie;
5. tutti i compiti che le parti contraenti gli assegneranno con successivi accordi nell'ambito del concetto di bilateralità.
L'ente gestirà vari fondi. In via prioritaria si indicano i seguenti:
- fondo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
- fondo per la formazione professionale;
- fondo integrativo del credito;
- tutti gli altri fondi che si riterrà opportuno promuovere.
Ai fini dell'esplicazione dell'attività dell'Ente e dei vari fondi, finalizzati alle prestazioni e servizi ai lavoratori e datori di lavoro, si concorda che datori di lavoro e lavoratori si obbligano a versare all'Ente trimestralmente una quota nella misura oraria di € 0,06.
Tale contributo sarà così ripartito :
1. Lo 0,02 a carico dei lavoratori;
2. L'0,04 a carico dei datori di lavoro.