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CCNL Colf - Personale Domestico

Categoria Retributiva: Colf - Personale Domestico Non Convivente

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 08/09/2020 - Decorrenza: 01/10/2020 - Scadenza: 31/12/2022

Ultimo aggiornamento

11 febbraio 2026

Panoramica del Contratto

Lavoratori domestici non conviventi

Parti Stipulanti

Uiltucs Uil

Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi

Fisascat Cisl

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo

Domina

Associazione Nazionale Datori Di Lavoro Domestico

Filcams Cgil

Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi

Federcolf

Federazione Sindacale dei Lavoratori a servizio dell'uomo

Fidaldo

Federazione Italiana Datori Di Lavoro Domestico

Adld

Associazione Datori di Lavoro Domestico

Nuova Collaborazione

Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestici

Assindatcolf

Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico

Adlc Como

Associazione Datori Di Lavoro Collaboratori

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
A1128,38 €1128,38 €
B1215,04 €1215,04 €
BS1291,31 €1291,31 €

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Orario di lavoro

8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni.

Assistenza notturna: personale non infermieristico assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato).

La collocazione temporale della prestazione deve essere ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00.

La retribuzione è quella prevista nella sezione tabellare, con le voci "Assistenza notturna"

Per il personale non convivente, sussiste l'obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un'idonea sistemazione per la notte.

Ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo contributivo per l'assistenza contrattuale, l'orario convenzionale di lavoro è pari a otto ore giornaliere.

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.

La prestazione di lavoro straordinario deve essere richiesta con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste. In caso di emergenza, senza carattere di continuità, le prestazioni negli orari di riposo notturno e diurno sono da considerarsi normali e danno luogo solo al prolungamento del riposo stesso.

Base di calcolo: retribuzione globale di fatto oraria.

 

Tipologia

Maggiorazioni

straordinario diurno - prime 4 ore

10%

straordinario diurno - ore successive

25%

straordinario notturno (dalle 22 alle 6)

50%

straordinario festivo e domenicale

60%

 

 

Ferie

Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.

Agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato.

Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti.

La fruizione delle ferie deve aver luogo per almeno due settimane entro l'anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione,  salvo il caso di lavoratore di cittadinanza non italiana.

Lavoratore di cittadinanza non italiana: è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio.

Retribuzione dovuta: I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell'orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.

Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile; al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di detta corresponsione, il compenso sostitutivo convenzionale.

Il godimento delle ferie non interrompe la maturazione di tutti gli istituti contrattuali.

Mensilità Aggiuntive

In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio ove spettante.

Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.

 

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