CCNL Case di Cura Private - Personale Non Medico
Categoria Retributiva: Case di Cura Private - Personale Non Medico - AIOP
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/07/2020
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 luglio 2020
Riferimento CCNL
CCNL del 08/10/2020 - Decorrenza: 01/01/2016 - Scadenza: 31/12/2018
Ultimo aggiornamento
23 giugno 2021
Panoramica del Contratto
Case di cura private, centri di riabilitazione, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), le strutture sanitarie ospedaliere, iscritte ad AIOP, per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza.
Parti Stipulanti
Fpl Uil
Federazione Poteri Locali - Unione Italiana del Lavoro
Aiop
Associazione Italiana Ospedalità Privata
Aris
Associazione Religiosa Istituti socio-sanitari
Fp Cisl
Federazione dei lavoratori pubblici e dei servizi - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
Fp Cgil
Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro
Cisal Sanità
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A | 1467,45 € | 1467,45 € |
| A1 | 1506,44 € | 1506,44 € |
| A2 | 1544,35 € | 1544,35 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Case di Cura Private - Personale non Medico: Verbale di adesione al CCNL AIOP di Cisal Sanità 15.06.2021
In data 15 giugno 2021, CISAL SANITA' ha sottoscritto per "adesione" il CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP stipulato l'8 ottobre 2020. I...
Case di Cura Private - Personale non medico (AIOP_ARIS): UNA TANTUM
L'Ipotesi di accordo del 10.06.2020 stabilisce che al personale assunto prima del 1° gennaio 2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente ccnl, sarà riconosc...
Orario di lavoro
L'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'Organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.
Lavoro straordinario
Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale di lavoro definito del presente Ccnl.
All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali, con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi.
Il lavoro straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d'intesa con le Rappresentanze sindacali ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
Il lavoro straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno).
Il lavoro straordinario sarà compensato da una quota oraria della retribuzione in atto, diviso il divisore mensile, con una maggiorazione del 20%.
Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%.
Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%.
Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività o nelle giornate programmate come riposo settimanale.
Il lavoro straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall'Amministrazione della struttura sanitaria.
Sono fatte salve le condizioni previste della banca delle ore.
Ferie
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi per anno solare.
Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di 6 ore.
Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1º comma del presente articolo.
Mensilità Aggiuntive
A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta da uno stipendio base annuo come da livello diviso 12, retribuzione individuale di anzianità.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio o salario.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
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