S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 08/10/2020
CASE DI CURA PRIVATE - PERSONALE NON MEDICO
Testo consolidato del CCNL 08/10/2020
per il personale non medico dipendente dagli Istituti sanitari privati aderenti all'ARIS e all'AIOP *
Decorrenza: 01/01/2016
Scadenza: 31/12/2018
CCNL 08/10/2020 come modificato ed integrato da:
- Accordo di adesione - Cisal 15/06/2021
* N.B.: La Fondazione Don Gnocchi non ha siglato il CCNL 08/10/2020
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 8 ottobre 2020, in Roma, presso la sede del Ministero della Salute ed alla presenza del Ministro della Salute,
AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata), nelle persone della Presidente, del capo delegazione e dei componenti l'Ufficio di Presidenza, assistiti dal direttore generale,
ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari), nelle persone del Presidente, del direttore generale, del capo delegazione e dei componenti la delegazione,
e
FP CGIL, in persona della Segretaria Generale, dei Segretari Nazionali, con la delegazione composta;
CISL FP, in persona del Segretario Generale Nazionale, della Segretaria Nazionale e dei delegati alla trattativa;
UIL FPL, in persona del Segretario Generale, delle Segretarie Nazionali, nonché dei Segretari Regionali.
hanno stipulato
il contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018, che regolamenta il rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie e qualifiche professionali di cui al successivo art. 52, che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere, iscritte ad Aiop ed Aris, per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza.
Il presente contratto si applica, anche, ai Centri di Riabilitazione che alla data di sottoscrizione della pre-intesa ancora adottavano il previgente CCNL per il personale non medico dipendente delle strutture sanitarie private.
Le parti si impegnano a definire i contenuti dell'Allegato 7 entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL.
Accordo di adesione 15/06/2021
Il giorno 15 giugno 2021 si sono incontrati presso la sede Nazionale dell'AIOP in Via Lucrezio Caro, 67 - 00193 - Roma
- AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) nella persona del Presidente nazionale, del Capo, assistita dal Direttore Generale;
- CISAL SANITÀ (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) in persona del Segretario Generale, del Segretario Confederale, Il Segretario Nazionale Cisal Sanità, il Coordinatore Nazionale per la delegazione trattante.
Nell'auspicare un percorso di collaborazione e di relazioni sindacali sempre più esteso nell'ambito dei rispettivi ruoli, con il presente accordo hanno stipulato quanto segue:
1- CISAL SANITÀ, nel condividere gli obiettivi rivenienti dal vigente contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate ad AIOP, formula la disponibilità alla firma dello stesso per "adesione".
2- AIOP, nel prosieguo delle relazioni sindacali esistenti con CISAL SANITÀ, ne condivide la richiesta e ammette la medesima organizzazione sindacale alla sottoscrizione per "adesione" del vigente contratto collettivo nazionale per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP stipulato l'8 ottobre 2020.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica a tutti i lavoratori appartenenti alle categorie e qualifiche professionali di cui al successivo art. 52, che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere - iscritte ad Aiop ed Aris - per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza.
Il presente contratto si applica anche ai Centri di Riabilitazione che alla data di sottoscrizione della pre-intesa ancora adottino il previgente CCNL per il personale non medico dipendente delle strutture sanitarie private.
Art. 2 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di Legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato nonché allo Statuto dei lavoratori, in quanto applicabili.
I dipendenti debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalle singole Strutture di cui al precedente art. 1, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di Legge.
Si intende per Struttura ogni singola unità produttiva.
Eventuali regolamenti e successive modifiche saranno consegnati in copia al lavoratore, ovvero, in alternativa, pubblicati sul sito intranet, ove esistente.
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
II presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative saranno riportate alla commissione paritetica nazionale di cui all'Accordo del 10 giugno 2020 per l'interpretazione autentica della norma.
Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.
Il presente contratto si riferisce - sia per la parte normativa, sia per la parte economica -al periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipula, salvo che nel testo contrattuale non siano previste decorrenza diverse.
In ogni caso, il presente contratto conserva la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL.
Art. 5 - Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali
Premessa
Le parti, con il presente accordo si propongono di attuare le disposizioni contenute nella Legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83 e s.m.i in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero.
Le parti inoltre si propongono con il presente accordo di garantire il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per ciascun lavoratore, attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei valori della persona umana nel rispetto delle norme sopraccitate.
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto allo sciopero secondo i criteri e le modalità indicate nel presente contratto.
Le parti nei successivi articoli individuano le prestazioni indispensabili e i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. Inoltre, le parti indicano tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni previste dalla Legge n. 146/90, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83 e s.m.i.
1. Servizi pubblici essenziali
Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83 e s.m.i., la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni essenziali di assistenza sanitaria.
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al presente punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
A) ASSISTENZA SANITARIA
A1) Assistenza d'urgenza:
- pronto soccorso medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neo natale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.
A2) Assistenza ordinaria:
- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
- assistenza neonatale e isola neonatale (nido);
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.
A3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:
- servizio di portineria qualora necessario a garantire l'accesso e i servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nella Struttura, assicurino la comunicazione all'interno ed alTestemo della stessa;
- servizi di cucina, qualora necessari a garantire le esigenze alimentari e dietetiche;
- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, informatici, ecc.) necessarie per l'espletamento delle prestazioni;
- interventi urgenti di manutenzione degli impianti, qualora necessari per il funzionamento della Struttura.
2. Contingenti di personale
Ai fini di quanto indicato nel punto 1, in sede di contrattazione decentrata vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili; tali contingenti dovranno essere pari a quelli previsti per le giornate festive.
Le parti, con raccordo decentrato aziendale, ai sensi dell'articolo 7 del presente CCNL, individuano:
- le categorie e i profili professionali che formano i contingenti: in particolare per l'assistenza d'urgenza devono essere previsti i diversi profili e le categorie di lavoratori normalmente impiegati;
- i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili, con criteri di rotazione per garantire a tutti di fruire del diritto di sciopero;
- i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o servizio.
La Struttura individua, in occasione di ogni sciopero e sulla base dei criteri concordati nell'accordo decentrato aziendale, i nominativi del personale tenuto all'erogazione dei servizi necessari e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle RSU e alle OO.SS territoriali firmatarie del CCNL ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione.
In ogni caso:
- per le prestazioni indispensabili relative alle attività di cui al punto 1 del presente articolo si fa riferimento al personale impiegato nei giorni festivi;
- per le prestazioni indispensabili relative a terapie chemioterapiche, radioterapiche ed assimilabili, programmate e non dilazionabili senza danni per le persone interessate, va mantenuto in servizio il personale necessario a garantire tali prestazioni.
In mancanza di accordo decentrato, o in caso di non applicabilità dello stesso a causa di modifiche normative o di modifiche della conformazione clinico-assistenziale della Struttura, quest'ultima attiverà l'esame congiunto in sede aziendale entro 24 ore dalla ricezione al livello competente della proclamazione dello sciopero. In caso di mancato accordo entro dieci giorni dall'avvio di tale esame congiunto, previo tentativo di conciliazione davanti al Prefetto e, comunque, in tempo utile per il rispetto della procedura di cui al presente punto 2, il Direttore Sanitario, in via provvisoria, adotterà i provvedimenti necessari ad individuare i contingenti minimi nel rispetto dei criteri previsti nel comma precedente.
3. Modalità di effettuazione degli scioperi
La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alle Presidenze Nazionali delle Associazioni datoriali stipulanti; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali/provinciali o con le singole Strutture deve essere comunicata rispettivamente alle Sedi locali delle Associazioni e delle Strutture interessate.
Le OO.SS. e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero, sono tenute a darne comunicazione alle Strutture interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le OO.SS. e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette Strutture.
In considerazione della natura dei servizi resi dalle Strutture e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:
a. il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata (24 ore);
b. gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive;
c. gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fme di ciascun turno, secondo l'articolazione delPorario prevista nell'unità operativa di riferimento;
d. gli scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non devono compromettere le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
e. in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in 48 ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 2;
f. le azioni di sciopero, inoltre, non saranno effettuate:
- nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
- nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni elettorali o referendarie.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
4. Procedure di raffreddamento e di conciliazione
In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b. in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del capoluogo di Regione;
c. in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia.
La richiesta di attivazione della procedura di conciliazione, oltre che ai soggetti incaricati a svolgerla per il proprio livello di competenza, va inviata anche alla controparte.
Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per l'utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000 e s.m.i.
Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 (conflitti nazionali) ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5 (conflitti regionali e locali), una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
Del tentativo di conciliazione di cui ai commi 4 e 5 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2, comma 6, della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000 e s.m.i. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000 e s.m.i.; ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera f).
5. Sanzioni
Le parti firmatarie del presente CCNL sono vincolate alle norme sopra indicate, a tutti i livelli.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla Legge 12 giugno 1990, n. 146 e della Legge 11 aprile 2000, n. 83 e s.m.i., nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt.4 e 6 delle predette leggi.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 6 - Obiettivi e strumenti
Le parti concordano che avere relazioni industriali, dinamiche e qualificate costituisca un fattore capace di incidere positivamente sulla produttività delle Strutture o Gruppi, sulla qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati a favore dei cittadini.
Le parti concordano altresì che costruire relazioni stabili tra le Strutture e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, sia coerente con il comune obiettivo di migliorare le condizioni e la qualità del lavoro, la valorizzazione professionale di tutti i lavoratori, di favorire il benessere organizzativo e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché consentire di affrontare in maniera partecipata i cambiamenti in atto e i conseguenti processi di riorganizzazione e riordino.
Le parti individuano nella contrattazione, nel confronto e nell'informazione, ai livelli previsti dal CCNL, gli strumenti per agire il nuovo modello di relazioni sindacali che si articola nei seguenti livelli:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione decentrata integrativa, che si svolge sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c) informazione e confronto;
d) interpretazione autentica di cui all'Accordo del 10 giugno 2020 per l'istituzione della Commissione paritetica nazionale per l'interpretazione autentica.
Art. 7 - Contrattazione decentrata
La contrattazione integrativa di secondo livello si realizza a livello decentrato con gli obiettivi definiti all'articolo 6; la stessa non può essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dal contratto nazionale e si svolge sulle materie stabilite nel presente articolo e su tutte quelle che alla stessa sono specificatamente rinviate.
Nelle materie oggetto di contrattazione, le parti avvieranno, con le modalità di seguito descritte, apposite trattative sindacali, con lo scopo di raggiungere, laddove possibile, specifici accordi decentrati.
Nella contrattazione di 2ª livello le parti definiscono il contratto decentrato che ricomprende:
a) I sistemi di incentivazione per la realizzazione di programmi, aventi come obiettivo incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché i premi correlati ai risultati conseguiti dalla Struttura o Gruppo.
Gli accordi aziendali di cui sopra verranno inviati, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro in riferimento alle disposizioni di Legge che prevedono agevolazioni fiscali e contributive per le retribuzioni incentivanti.
b) la verifica dello stato di attuazione delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008 e s. m. i., e quanto previsto dall'art. 45;
c) la verifica, in relazione agli appalti eventualmente concessi, della piena osservanza, degli obblighi derivanti da norme di Legge assicurativa, previdenziale, di igiene e sicurezza del lavoro, assieme a clausole che consentano di controllare il rispetto dei Contratti nazionali di lavoro, condividendo tuttavia I'auspicio che ai lavoratori impiegati in regime di appalto siano applicati CCNL sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
d) l'accesso ai servizi di mensa, ove esistenti e nel rispetto dei limiti organizzativi, da parte dei lavoratori delle aziende appaltatrici, senza oneri a carico delle Strutture;
e) l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
f) installazione di strumenti di controllo a distanza, laddove richiesto dall'art. 4 L. 300/70 e s.m.i.;
g) le seguenti materie, limitatamente agli aspetti espressamente delegati alla contrattazione di II livello dagli articoli sotto richiamati:
- contingenti minimi in caso di sciopero (art. 5);
- disciplina del CUG aziendale (art. 9);
- orario di lavoro (art. 18);
- lavoro notturno (art. 19);
- introduzione e disciplina dell'orario flessibile (art. 20), nonché di misure per favorire i lavoratori di cui all'art. 61. 170/2010 e s.m.i. (familiari di studenti con DSA).
- banca delle ore (art. 21);
- rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 22);
- lavoro a tempo determinato (art. 24);
- trasferimento (art. 29);
- utilizzo del Fondo per l'aggiornamento, la qualificazione, e la riqualificazione professionale ed il diritto allo studio (art. 37);
- congedi per la formazione (art. 38);
- superamento del tetto annuo di 120 ore di lavoro straordinario, fino a un massimo di 180 ore (art. 59);
- tempi per il raggiungimento della Struttura in caso di chiamata in pronta disponibilità (art. 60);
- attuazione delle attività sociali, culturali, ricreative (art. 70);
- intese di maggior favore in materia di anticipazione del TFR (art. 73).
h) l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti con disabilità ivi compreso il monitoraggio degli interventi per il superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 36
i) ogni altra materia espressamente rinviata dalla Legge e dal contratto.
All'entrata in vigore del presente CCNL, rimangono in vigore i contratti decentrati stipulati precedentemente; laddove necessario, le parti si incontreranno al livello competente al fine di definire le eventuali misure di armonizzazione contrattuale.
Art. 8 - Diritto all'informazione e al confronto tra le parti
L'informazione e il confronto sono il presupposto, gli strumenti e le modalità attraverso le quali si sviluppano corrette relazioni sindacali, si instaura un dialogo approfondito sulle materie individuate, al fine di consentire la partecipazione ai soggetti sindacali e di esprimere valutazioni esaustive.
In questo senso, particolare importanza rivestono l'esame delle problematiche proprie del settore, l'individuazione delle occasioni di sviluppo e dei punti di debolezza.
In particolare, con il confronto le parti da un lato intendono prevenire le situazioni conflittuali, dall'altro tale modalità relazionale viene assunta come metodo di lavoro teso a garantire un ampio coinvolgimento per individuare le criticità e le proposte per il loro superamento.
A supporto di quanto sopra, sulle materie di seguito identificate oggetto di confronto, sarà fornita, anche su richiesta, un'adeguata informazione nei tempi, modi e contenuti, atti a consentire ai soggetti sindacali di procedere a una valutazione approfondita.
Modalità d'informazione
Le parti concordano l'informazione quale presupposto del corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti, elemento essenziale per il confronto.
La stessa consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte della Struttura, ai soggetti sindacali di cui all'art. 77, al fine di consentire loro di prendere coscienza delle questioni trattate ed esaminarle.
Le sedi di informazione e confronto sono:
1) Livello nazionale:
annualmente, o su richiesta di una delle parti, in appositi incontri nazionali, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, le sue prospettive ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale in termini quantitativi e qualitativi;
- verificare lo stato di applicazione del presente CCNL con particolare riferimento ad eventuali problematiche insorte;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto dell'applicazione del presente CCNL e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento.
2) Livello regionale:
annualmente, o su richiesta di una delle parti, in appositi incontri regionali le stesse si incontreranno in particolare per:
- controllare e monitorare il livello di applicazione del CCNL;
- analizzare l'andamento del settore con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed ai dati occupazionali in termini qualitativi e quantitativi (tipologia contrattuale, qualifica professionale, classi di età, sesso ecc.);
- monitorare eventuali situazioni di crisi aziendale, le misure assunte e assumibili per farvi fronte;
- analizzare le informazioni sullo stato di attuazione degli accreditamenti con il SSR delle Strutture;
- valutare l'eventuale impatto sul settore di norme nazionali e/o regionali sia in termini organizzativi che contrattuali;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto dell'applicazione del presente CCNL, e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento.
A livello regionale le parti potranno inoltre:
a) definire le linee di indirizzo per l'implementazione della contrattazione decentrata aziendale collegata all'eventuale reperimento di risorse non afferenti alla copertura delle prestazioni sanitarie;
b) definire l'inquadramento provvisorio di eventuali figure professionali atipiche, non previste dal vigente CCNL, e delle relative declaratorie e profili professionali, nonché la verifica degli inquadramenti adottati a fronte del nuovo modello di classificazione;
c) promuovere azioni positive, di pari opportunità e interventi volti alla conciliazione tempi di vita e di lavoro;
d) promuovere l'attivazione e lo sviluppo dell'E.C.M. (Educazione continua in medicina) nonché l'esame delle particolari esigenze formative in ambito regionale;
f) attivare la formazione permanente, anche attraverso intese regionali, ai sensi dell'art. 6, L.53/2000;
g) verificare le politiche di utilizzo degli appalti e degli acquisti di servizi esterni;
h) verificare lo stato di definizione o applicazione delle normative regionali;
i) formulare analisi, studi e proposte di contrasto a fenomeni di burn-out;
j) verificare e implementare le misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato.
3) Livello aziendale
- andamento della struttura, dei programmi e dei progetti di sviluppo, anche con riferimento all'andamento recente e a quello prevedibile dell'attività e della situazione economica, all'assetto dei servizi ed ai dati occupazionali in termini qualitativi e quantitativi (inclusi i lavoratori distaccati);
- organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi;
- politiche di utilizzo degli appalti e degli acquisti di servizi esterni;
- eventuali processi di esternalizzazione;
- politiche di lavoro agile di cui all'art. 27 e relativo regolamento;
- informazione sull'andamento dell'utilizzo dei rapporti di lavoro a tempo determinato e di apprendistato;
- ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 81/2015, informazione annuale sul numero di contratti di somministrazione conclusi, sulla loro durata, sul numero e sulla qualifica dei lavoratori interessati;
- l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché la promozione, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica, ivi compresa l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di stress da lavoro correlato, di cui alla D.lgs 81/2008 e s.m.i. e alle disposizioni ministeriali previste in materia.
Modalità d'informazione e confronto a livello aziendale.
Annualmente la Struttura convoca un'apposita sessione sulle tematiche oggetto d'informazione e confronto. Le RSU/RSA e/o le OO.SS. firmatarie, potranno richiedere appositi incontri, al di fuori di quello annuale, anche su singoli argomenti con un preavviso di almeno 7 giorni.
Le informazioni dovranno essere corredate da idonea documentazione consegnata con congruo anticipo.
Sulle materie per le quali il presente CCNL rinvia espressamente al confronto fra le parti, anche al fine di definire intese e/o regolamenti aziendali, le Strutture convocheranno le RSU/RSA e le OO.SS. con un preavviso di almeno 7 giorni sull'argomento oggetto del confronto.
Il confronto si svilupperà in un arco temporale non superiore a 30 gg. e dell'esito finale verrà redatto apposito verbale che dovrà riassumere le diverse posizioni in caso di mancato accordo.
Nel caso in cui l'informazione riguardi materie in cui è prevista la contrattazione, Finformazione è preventiva e la relativa documentazione è consegnata alle RSU/RSA e alle OO.SS firmatarie con congruo anticipo.
CUG a livello regionale
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare a livello regionale il Comitato Unico di Garanzia, così come disciplinato all'art. 9 del presente CCNL, che avrà compiti propositivi, consultivi e di verifica per tutte le strutture sanitarie con un organico inferiore a 200 dipendenti.
In sede di confronto regionale saranno definite le regole di funzionamento del C.U.G. regionale e potranno essere affidate al medesimo Comitato ulteriori funzioni al fine di ottemperare ad eventuali futuri obblighi di Legge.
Art. 9 - Comitato Unico di Garanzia
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in ciascuna Struttura con un organico pari o superiore a n. 200 lavoratori dipendenti, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità e la valorizzazione e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito C.U.G.).
Per le Strutture con un organico inferiore a 200 dipendenti, si rinvia a quanto previsto all'art. 8 (Confronto regionale).
Il C.U.G. sostituisce il Comitato per le pari opportunità e il comitato paritetico per il contrasto al fenomeno del mobbing ed ha compiti propositivi, consultivi e di verifica.
Il C.U.G. contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica, anche di natura sessuale, per le lavoratrici ed i lavoratori.
Il C.U.G. - senza oneri aggiuntivi per le Strutture - opera in stretto raccordo con il vertice aziendale ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le suddette finalità, che la Struttura metterà a tal fine a disposizione.
Il C.U.G. viene costituito entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL e rimane in carica quattro anni, ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e da un numero pari di rappresentanti della Struttura, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
Tutti i componenti devono possedere professionalità ed esperienza, attitudini personali-relazionali e motivazionali, adeguate conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G. e nell'ambito delle pari opportunità e/o mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale. Il/La Presidente, in particolare, è scelto/a tra i dipendenti della Struttura in possesso di elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.
In sede di contrattazione di II livello saranno definite nel dettaglio le regole di funzionamento del C.U.G. e potranno essere affidate al medesimo Comitato ulteriori funzioni al fine di ottemperare ad eventuali futuri obblighi di Legge.
Al fine di prevenire e contrastare il sorgere di fenomeni di violenza e aggressione al personale dipendente, fermo restando quanto previsto all'art. 7 (relazioni sindacali in tema di salute e sicurezza), le parti convengono di istituire un apposito organismo paritetico a livello aziendale, composto, per la parte sindacale