CCNL Case di Cura Private - Personale Non Medico
Categoria Retributiva: Case di Cura Private - Personale Non Medico - DON GNOCCHI
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/07/2011
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 luglio 2011
Riferimento CCNL
CCNL del 08/10/2020 - Decorrenza: 01/01/2016 - Scadenza: 31/12/2018
Ultimo aggiornamento
23 giugno 2021
Panoramica del Contratto
Case di cura private, centri di riabilitazione, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), le strutture riconosciute presidio associate alla Fondazione Don Gnocchi
Parti Stipulanti
Fpl Uil
Federazione Poteri Locali - Unione Italiana del Lavoro
Fondazione Don Gnocchi
Fp Cisl
Federazione dei lavoratori pubblici e dei servizi - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
Fp Cgil
Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro
Aiop
Associazione Italiana Ospedalità Privata
Aris
Associazione Religiosa Istituti socio-sanitari
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A | 1316,27 € | 1316,27 € |
| A1 | 1381,68 € | 1381,68 € |
| A2 | 1416,97 € | 1416,97 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Case di Cura Private - Personale non Medico: Verbale di adesione al CCNL AIOP di Cisal Sanità 15.06.2021
In data 15 giugno 2021, CISAL SANITA' ha sottoscritto per "adesione" il CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP stipulato l'8 ottobre 2020. I...
Case di Cura Private - Personale non medico (AIOP_ARIS): UNA TANTUM
L'Ipotesi di accordo del 10.06.2020 stabilisce che al personale assunto prima del 1° gennaio 2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente ccnl, sarà riconosc...
Orario di lavoro
L'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'Organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.
L'ipotesi di accordo 17.01.2018 prevede che:
"...in armonia con quelle che erano le intenzioni già sottese all'Intesa del 2013 relativamente alle 80/90 ore di lavoro aggiuntive e quindi in uno spirito di collaborazione dei dipendenti al completamento del processo di risanamento avviato nel 2013, le Parti convengono che per il Periodo Transitorio al normale orario di lavoro dei dipendenti assunti prima del 7 dicembre 2015, indipendentemente dalla Struttura alla quale siano essi addetti, verrà aggiunto un monte ore a debito su base annua, pari a 90 ore (tale monte ore, determinato dalle Parti con riferimento ai lavoratori full time, verrà riparametrato per quelli part-time), senza ricadute retributive su Fondazione. Le Parti convengono altresì che il monte ore a debito aggiuntivo di ciascun lavoratore non potrà in alcun modo essere conteggiato a copertura di assenze dello stesso lavoratore, previste e regolate dalle normative di legge e dagli istituti contrattuali vigenti.
Tale orario aggiuntivo non verrà applicato ai dipendenti, il cui orario di lavoro risulta essere già di 38 ore.
10. Nello spirito che ha animato il presente accordo e con particolare riguardo ai cosiddetti "tempi di vestizione e consegne", atteso che sino a oggi la materia non è stata regolamentata in Fondazione con specifici accordi, ma è stata legittimamente e autonomamente gestita da ogni struttura nell'ambito della predisposizione dei propri turni e orari di lavoro, le Parti concordano sulla quantificazione di 14 minuti a turno quale riconoscimento dei tempi di vestizione e consegne, a far data dalla ratifica del presente accordo. Resta fermo che a livello di singola struttura potranno essere condivise modalità di attuazione/applicazione diversificate.
Lavoro straordinario
E' considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e le 38 ore per il D4 e per il restante personale.
Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali.
Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno).
Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, con una maggiorazione del 20%.
Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%.
Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%.
Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività o nelle giornate programmate come riposo settimanale.
Sono fatte salve le condizioni previste della banca delle ore.
Ferie
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi per anno solare.
Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di 6 ore.
Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1º comma del presente articolo.
Mensilità Aggiuntive
A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta da uno stipendio base annuo come da livello diviso 12, retribuzione individuale di anzianità, indennità di contingenza nella misura mensile.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio o salario.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
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