CCNL Terme - Aziende Termali
Categoria Retributiva: Aziende Termali
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/12/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 dicembre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 08/10/2024 - Decorrenza: 01/10/2024 - Scadenza: 31/12/2027
Ultimo aggiornamento
16 ottobre 2024
Panoramica del Contratto
Dipendenti delle Aziende termali e dei Centri benessere termali delle stesse Aziende.
Parti Stipulanti
Uiltucs Uil
Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi
Fisascat Cisl
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo
Filcams Cgil
Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi
Federterme
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1683,30 € | 2222,62 € |
| 1 S A | 1980,48 € | 2522,77 € |
| 1 S B | 1856,59 € | 2398,30 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Aziende Termali: Ipotesi di Accordo 08/10/2024
In data 8 ottobre 2024, Federterme e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil hanno siglato l'Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende termali e de...
Aziende Termali: Aggiornamento minimi contrattuali
TERME - AZIENDE TERMALI Aziende Termali Minimi in vigore dal 01/12/2025 Livello Paga Base Contingenza EDR Importo Scatto Divisore Orario Divisore giornaliero Somma ...
Orario di lavoro
La durata massima dell'orario contrattuale settimanale di lavoro è fissata in 40 ore di norma distribuite su 5 giorni alla settimana ad eccezione del periodo che va dal 1º maggio al 31 ottobre di ogni anno, periodo durante il quale l'azienda, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative, potrà distribuire l'orario di lavoro su 6 giorni.
Inoltre, l'orario normale di lavoro può essere realizzato come media nell'arco di più settimane, a fronte di situazioni ed esigenze oggettive dell'attività produttiva.
Lavoro straordinario
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale contrattuale.
Ai fini del computo del lavoro straordinario, non sono da considerare le ore di prestazione effettuate oltre le 40 ore con riposo compensativo che pertanto verranno retribuite come prestazione ordinaria.
Il lavoro straordinario sarà compensato con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione mensile:
|
Tipologie |
Operai e Intermedi |
Impiegati |
|
Lavoro straordinario diurno |
40% |
40% |
|
Lavoro straordinario festivo oltre le 8 ore |
65% |
90% |
|
Lavoro straordinario nelle festività nazionali e infrasettimanali |
50% |
65% |
|
Lavoro straordinario notturno |
55% |
65% |
|
Lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore) |
100% |
100% |
|
Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 |
50% |
50% |
Le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.
Ferie
Il lavoratore non in prova ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo retribuito nella misura di 4 settimane di calendario (pari a 160 ore).
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: in occasione del Natale l'azienda erogherà a tutti i lavoratori una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dal lavoratore (173,33 ore).
Quattordicesima: salvo diversa pattuizione a livello aziendale, con la retribuzione del mese di giugno l'azienda erogherà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto (173,33 ore) percepita dal lavoratore.
Lavoro a termine: per la determinazione della retribuzione spettante in frazione di mese, si procede alla corresponsione delle quote giornaliere (26esimi) rapportate alla presenza effettiva.
I periodi di congedo di maternità e paternità ("alternativo" e "obbligatorio") ed i periodi di congedo parentale sono computati ai fini della maturazione e della corresponsione della tredicesima e quattordicesima mensilità.
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