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Testo Consolidato CCNL del 24/01/2018
TERME - AZIENDE TERMALI
Testo consolidato del CCNL 24/01/2018
Lavoratori dipendenti dalle aziende termali
Decorrenza: 01/07/2017
Scadenza: 30/06/2022
CCNL 24/01/2018 come modificato da:
- Accordo 20/01/2022
- Ipotesi di accordo 08/10/2024 (decorrenza 01/10/2024)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì 24 gennaio 2018, in Roma,
tra
La FEDERTERME, Federazione Italiana delle Industrie Termali, delle Acque Minerali e del Benessere Termale, rappresentata dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Direttore Generale e da una delegazione e con l'assistenza tecnico-legale
e
La FISASCAT - CISL, Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo, affiliata alla FIST CISL - rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari nazionali e dall'Ufficio Sindacale, dal Presidente AQuMT, unitamente ad una delegazione trattante
L'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS), rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dai componenti del Consiglio Nazionale, con l'intervento della Unione Italiana del Lavoro (UIL) rappresentata dalla Segretaria Confederale
Si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende Termali e dei centri benessere termali delle stesse Aziende, in sostituzione di quello stipulato il 22 luglio 2008.
Ipotesi di accordo 08/10/2024 (decorrenza 01/10/2024)
Verbale di stipula
Roma,
tra
Federterme
e
Filcams-Cgil
Fisascat-Cisl
Uiltucs-Uil
Con la partecipazione delle rispettive delegazioni trattanti.
la presente ipotesi di accordo integra e rinnova il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende termali e dei centri benessere termali delle stesse aziende.
Le parti hanno preso atto del permanere della crisi che sta attraversando il settore termale, sia in termini di volumi di fatturato che di remunerazione delle prestazioni fornite; l'esigenza primaria che le parti riconoscono è quella di salvaguardare la continuità delle Aziende e, di conseguenza, creare le condizioni per il consolidamento ed il rilancio dell'occupazione nel settore.
A questi fini - nel rispetto delle rispettive autonomie e delle diverse responsabilità e funzioni -s'impegnano a realizzare iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione e del Governo, al fine di favorire la salvaguardia ed il rilancio del settore, attraverso un'adeguata politica nei confronti del termalismo, da considerare come un'importante componente del sistema sanitario e da valutare per il consistente indotto che produce in settori limitrofi, assumendo rilevanza cruciale per le realtà locali in cui le imprese termali operano, rappresentandone spesso la principale risorsa economico-occupazionale.
Le iniziative di cui sopra dovranno essere volte alla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del termalismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all'incidenza del termalismo nella formazione della ricchezza e dell'occupazione del Paese, nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio termale, artistico, culturale e naturale.
Ritenendo che tali iniziative siano possibili solo con un'accresciuta capacità di governance al più alto livello, pur nel rispetto delle prerogative che la Costituzione attribuisce alle Regioni in materia di Sanità e Turismo, con particolare riferimento al turismo termale, e pur considerando le specifiche attribuzioni dei competenti Ministeri, le parti, si impegnano a promuovere con il Governo e con le altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi seguenti.
Le parti concordano nel riconoscere che il concetto di attività stagionale - da sempre presente nel settore termale - si è nel tempo modificato in relazione alle peculiarità dei singoli territori termali, fattori che rendono il concetto di stagionalità differenziato anche per aree temtoriali omogenee.
Alla luce di tali peculiarità, si rende quindi necessario attuare adeguate politiche legislative atte a incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese tennali e quindi a migliorare i livelli di reddito dei lavoratori, mirando a salvaguardarne anche l'occupabilità e incentivandone la permanenza nel settore e richiedendo la modificazione delle nonnative in contrasto con tali obiettivi, con particolare riguardo al d.lgs. 59/10, di recepimento della c.d. "Direttiva Bolkenstein" e anche attraverso interventi di formazione continua.
Per il raggiungimento di tali finalità le Parti richiedono al Governo di estendere il beneficio del cuneo fiscale e contributivo in caso di:
- proroga dei contratti a tempo determinato stipulati per ragioni di stagionalità, per una durata superiore a cinque mesi;
- assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nelle riassunzioni;
- incremento pluriennale dell'occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale;
- modifica dell'attuale regime degli ammortizzatori sociali (NASPI) che penalizza fortemente i lavoratori stagionali.
In considerazione dell'importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell'occupazione di settore, le Parti congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica che chiarisca che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore dell'Ente Bilaterale di settore- EBITERME si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le Parti richiedono una modifica della vigente normativa che escluda dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali da lavoratori e datori di lavoro.
Nel complessivo contesto sin qui tracciato, le Parti confermano la validità degli strumenti di relazioni industriali elaborati, che si articolano nell'Osservatorio nazionale e, nel suo ambito, nella Commissione pari opportunità, nell'Ente Bilaterale Nazionale Terme (EBITERME), nonché negli istituti previsti dal sistema di informazione, e ritengono che questi vadano valorizzati, utilizzando le risultanze dell'attività dell'Osservatorio per valutare l'opportunità di iniziative, autonome o congiunte, tese al rilancio del settore ed al superamento dei suoi problemi.
Ad opinione delle Parti occorre prendere atto che, nella situazione attuale, i concorrenti del sistema termale nazionale sono rappresentati dai quei Paesi che hanno correttamente inquadrato le potenzialità che il termalismo può esprimere, sia sul versante sanitario e della prevenzione che del benessere psico-fisico, e che attuano convinte politiche di sostegno a favore delle loro aziende termali, cui si accompagnano iniziative promozionali mirate e sempre più efficaci.
Il termalismo in Italia, invece, soffre della carenza di un'adeguata politica promozionale e, nonostante l'impegno, pluridecennale ed in prima linea delle Parti medesime, non si è mai riusciti a favorire la realizzazione di iniziative organiche e coordinate, sia in Italia che all'estero.
Le Parti chiedono, pertanto, nell'ottica di un'accresciuta attenzione per il settore, che l'ENIT, facendo proprie le ripetute sollecitazioni intese a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge di riordino del settore termale, preveda obbligatoriamente nei propri programmi annuali, anche idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale.
Tale valutazione potrà essere effettuata nell'ambito degli incontri previsti per l'informativa a livello nazionale. Analogamente, gli incontri informativi previsti per gli altri livelli potranno dar luogo a specifici esami su problematiche critiche per il settore con riferimento al livello di competenza, da cui potranno discendere le opportune iniziative.
Art. 1 - RELAZIONI INDUSTRIALI.
A) Sistema di informazione
I. Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel convenire sulla necessità di promuovere - nell'ambito dei rispettivi ruoli - una politica finalizzata ad un rilancio del settore in grado di assicurare prospettive di sviluppo per le Aziende, anche con riferimento all'occupazione, concordano quanto segue:
1) annualmente, in uno specifico incontro da effettuarsi di norma nel primo semestre di ciascun anno solare, l'Associazione imprenditoriale firmataria fornirà alle Federazioni di categoria firmatarie del presente CCNL - tenuto anche conto delle risultanze dei lavori dell'Osservatorio -informazioni in ordine alle prospettive di sviluppo e ai problemi del termalismo, agli orientamenti generali in termini di politica del settore a livello nazionale, europeo ed internazionale, nonché alle prospettive degli investimenti per nuovi impianti e loro localizzazioni, ampliamenti, ristrutturazioni, diversificazioni produttive per i riflessi su occupazione, stagionalità, ambiente e mobilità esterna;
2) I. annualmente, di norma entro il primo semestre, l'Associazione imprenditoriale competente fornirà alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti - tenuto anche conto delle risultanze dei lavori dell'Osservatorio -informazioni in ordine alle prospettive di sviluppo, ai problemi e agli orientamenti generali di cui al punto 1), riferiti al territorio, nonché alle prospettive degli investimenti e loro localizzazioni, ampliamenti, e ristrutturazioni, diversificazioni produttive, per i riflessi su occupazione, stagionalità, ambiente e mobilità esterna. Verranno inoltre forniti elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale, sul grado di utilizzazione nel territorio dei contratti a termine e a part-time, sull'andamento dell'occupazione femminile nonché dei lavoratori extracomunitari e dei portatori di handicap.
II. Per le zone di scarsa concentrazione di stabilimenti termali, le Parti individueranno consensualmente, nel corso dell'incontro di cui al punto 1), aree interprovinciali;
3) annualmente, di norma nel primo quadrimestre, i gruppi industriali - individuabili nei complessi termali con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, aventi rilevante influenza nel settore - forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria stipulanti, su loro richiesta, e nel quadro delle prospettive e degli orientamenti di politica del settore di cui ai precedenti punti 1) e 2), informazioni globali previsionali riguardanti gli investimenti relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione, ampliamenti e ristrutturazioni per gli eventuali riflessi su occupazione, stagionalità ed ambiente, nonché elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale, sul grado di utilizzazione nel territorio dei contratti a termine e a part-time, sull'andamento dell'occupazione per sesso e per classi di età nonché dei lavoratori extracomunitari e dei portatori di handicap, sull'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi (azioni positive) volti a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici e in linea con le normative UE e nazionali e con le risultanze dei lavori dell'apposito gruppo di lavoro costituito in seno all'Osservatorio;
4) annualmente, di norma nel primo quadrimestre, le imprese titolari di un solo stabilimento che abbiano notevole peso produttivo e significative incidenze nell'ambito del settore - intendendosi per tali quelle che occupano mediamente più di 80 dipendenti - forniranno, ove richieste, e nel quadro delle prospettive e degli orientamenti di politica del settore di cui ai precedenti punti 1 ) e 2), alle R.S.U./R.S.A e alle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti informazioni previsionali e a consuntivo relative agli investimenti per nuovi insediamenti e loro localizzazione, ampliamenti e ristrutturazioni per gli eventuali riflessi su occupazione, stagionalità ed ambiente. Saranno inoltre fomiti elementi conoscitivi sul grado di utilizzazione dei contratti a termine e a part-time, sull'andamento dell'occupazione per sesso e per classe di età nonché dei lavoratori extracomunitari e dei portatori di handicap, sull'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi (azioni positive) volti a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici e in linea con le nonnative UE e nazionali e con le risultanze dei lavori dell'apposito gruppo di lavoro costituito in seno all'Osservatorio.
B) Relazioni a livello aziendale
1) I. Annualmente, di norma nel primo quadrimestre, le imprese forniranno alle R.S.U/R.S.A o, in assenza alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, ove richiesto e nel quadro delle prospettive e degli orientamenti di politica del settore di cui ai punti 1) e 2) della precedente lett. A), previsioni di massima sull'andamento della stagione e sulle modalità operative ipotizzate per farvi fronte, con riferimento sia agli strumenti offerti dal mercato del lavoro e da particolari tipologie di rapporto di lavoro, sia a particolari modalità di utilizzazione del personale eventualmente previste, in applicazione dell'art. 18, punto 3) del presente contratto.
II. In tale occasione, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio nazionale, le parti formuleranno autonome valutazioni finalizzate alla salvaguardia dei lavoratori stagionali assunti nella stagione precedente in relazione alle altre tipologie di rapporto.
2) In coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, confermato 1'1-2-1999, le cui disposizioni in materia di assetti contrattuali si intendono integralmente richiamate, il presente contratto fissa l'ambito di contrattazione a livello aziendale. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
3) I. La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate. Tali materie sono:
a) il premio di risultato di cui all'art. 39;
b) gli accordi in materia di diritto allo studio previsti dall'art. 48 IV, V e VII comma.
c) l'attuazione della distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni nel periodo 1º novembre - 30 aprile di cui ai commi I e II del punto 3) dell'art. 18;
d) gli accordi sul trattamento del personale viaggiante di cui alla dichiarazione a verbale sub art.40;
e) gli accordi in tema di lavoro a tempo parziale previsti dall'art. 20;
f) gli accordi in tema di apprendistato di cui all'art.13;
g) eventuali accordi in tema di azioni positive sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro costituito in seno all'Osservatorio;
h) gli accordi in tema di fruizioni delle riduzioni di orario di cui al punto 4) dell'art.18 del CCNL.
II. Competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle Aziende, saranno da un lato i Sindacati provinciali dei lavoratori di Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e la R.S.U./R.S.A. e dall'altro l'Azienda e l'Organizzazione sindacale territoriale industriale, salvo le ipotesi previste per l'intervento delle Organizzazioni nazionali.
4) I. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme integrative aziendali da esso previste. A tale fine l'Associazione imprenditoriale è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle Aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli.
II. Le parti si danno atto che, in particolare nell'attuale situazione, che vede le Aziende termali interessate a profondi processi di risanamento, anche in relazione alle esigenze di recuperare competitività ed efficienza gestionale nonché alla necessità di limitare i disagi alla particolare clientela destinataria delle cure termali, è indispensabile consolidare un sistema di relazioni industriali idoneo a salvaguardare il nonnaie svolgimento dell'attività aziendale e il perseguimento degli obiettivi prefissati.
III. In relazione a ciò, è comune impegno delle parti operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire una puntuale attuazione delle normative contrattuali esistenti e delle procedure di conciliazione delle controversie individuali e collettive.
IV. Allo scopo di contribuire alla rimozione delle cause di microconflittualità, verranno individuate procedure aziendali di definizione delle controversie ed eventualmente di arbitrati collegati anche a pause di raffreddamento.
V. A tale riguardo le parti daranno luogo ad appositi incontri per ciascuna Azienda per individuare criteri e modalità idonei a:
- canalizzare le controversie individuali e collettive nell'ambito di correnti e idonei rapporti tra le Rappresentanze Sindacali Unitarie, e le corrispondenti strutture aziendali;
- evitare il ricorso intempestivo ad azioni dirette, sotto qualsiasi forma poste in essere;
- prevedere istanze successive, a livello territoriale e/o nazionale, per la definizione in tempi brevi delle controversie non risolte in sede aziendale.
VI. Le risultanze di tali incontri formeranno oggetto di verifica a livello nazionale.
VII. In attesa della specifica regolamentazione delle procedure di cui al precedente punto, in considerazione della natura delle prestazioni terapeutiche fomite e dell'esigenza di salvaguardare la clientela, azioni di sciopero decise per problematiche di natura aziendale dovranno essere proclamate con un preavviso di dieci giorni, durante i quali dovrà svolgersi un tentativo di conciliazione con l'assistenza dell'Organizzazione degli imprenditori e dei lavoratori territorialmente competenti.
C) Osservatorio Nazionale
I. L'Associazione imprenditoriale, la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltcus-Uil manifestano l'interesse a sviluppare attraverso un Osservatorio Nazionale un modello di relazioni industriali che favorisca un confronto periodico sui principali problemi del settore e che sia finalizzato alla realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività del termalismo italiano, particolarmente nella situazione di maggior concorrenza conseguente all'unificazione e all'ampliamento dei mercati europei, e alla salvaguardia e miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti.
II. L'Osservatorio si avvarrà anche dei dati raccolti dalle Associazioni firmatarie e potrà valutare la possibilità di promuovere studi o indagini sui temi di comune interesse definendo modalità e criteri di realizzazione.
III. In particolare saranno oggetto di esame:
- le prospettive e gli orientamenti del settore termale;
- le problematiche connesse alla politica nazionale, anche nell'ottica di un maggior coordinamento delle politiche regionali, nonché le problematiche internazionali del settore;
- l'andamento del mercato nazionale ed internazionale con particolare riferimento ai riflessi derivanti dall'apertura del mercato unico europeo;
- l'andamento e la composizione qualitativa dell'occupazione nel settore, anche con riferimento alle problematiche della stagionalità;
- le ricadute occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche;
- l'evoluzione del mercato del lavoro, con particolare riferimento all'andamento dell'occupazione giovanile e delle c.d. categorie deboli ed all'utilizzo delle tipologie di contratto anche non a tempo indeterminato previste dalla Legge e dagli accordi interconfederali;
- le eventuali problematiche applicative della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- le problematiche attinenti la certificazione di qualità;
- le problematiche attinenti la formazione e la riqualificazione professionale, con particolare riferimento ai fabbisogni formativi, ai nuovi profili professionali che l'evoluzione dei cicli produttivi di settore necessita e richiede.
IV. L'Osservatorio, inoltre, per assecondare il progresso e lo sviluppo del settore e realizzare una migliore qualificazione del servizio all'utenza, nonché al fine di individuarne le esigenze nei vari ambiti territoriali e per le diverse qualifiche e specializzazioni, e per dare risposte alle esigenze di efficienza professionale dei lavoratori, studierà e seguirà l'evoluzione delle tecniche e metodiche terapeutiche nonché delle diverse problematiche interessanti l'effettuazione dei cicli di cure termali, attivandosi presso le Autorità e le Amministrazioni centrali e gli Enti locali e regionali competenti nonché gli organismi previsti dagli Accordi interconfederali vigenti in materia affinché siano adottati nel campo della formazione e della riqualificazione professionale, nonché nel campo della ricerca e dell'innovazione, gli opportuni interventi, utilizzando nella maniera più appropriata e coordinata le risorse pubbliche disponibili.
V. Per meglio aderire alle specifiche problematiche di natura locale, in via sperimentale, potranno essere realizzate articolazioni a livello regionale-territoriale dell'Osservatorio, con riferimento alle specifiche aree regionali ove sussista una significativa concentrazione di aziende termali, aree che verranno individuate in occasione dell'insediamento dell'Osservatorio nazionale.
VI. Le articolazioni territoriali dell'Osservatorio svolgeranno gli stessi compiti e funzioni dell'Osservatorio Nazionale, in quanto compatibili e con riferimento all'ambito locale di specifica competenza, assumendo come eventuali interlocutori le rispettive Amministrazioni pubbliche a livello locale.
VII. Ciascuna articolazione territoriale dell'Osservatorio sarà composta da sei membri designati dalle Associazioni imprenditoriali e da sei membri designati dalla Filcams-Cgil, dalla Fisascat-Cisl e dalla Uiltcus-Uil territoriali.
VIII. Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale durante la vigenza del presente contratto collettivo opererà un apposito gruppo di lavoro paritetico composto da sei membri (3 designati dalla Federtenne e 3 designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie) al quale è affidato il compito di monitorare l'andamento del mercato del lavoro con riferimento alle particolari tipologie di contratto con lo specifico scopo di salvaguardare, ove possibile, il lavoro stagionale in relazione alle altre tipologie di rapporto.
IX. A tale scopo l'Osservatorio, avvalendosi delle indicazioni fornite dalle imprese, potrà formulare delle proposte di carattere indicativo in ordine alle suddette finalità.
DICHIARAZIONE TRA LE PARTI
I. La Federterme e le OO.SS. si impegnano a finanziare pariteticamente l'Osservatorio Nazionale di cui al presente punto attraverso quote mensili versate da tutte le aziende e dai loro dip