CCNL Aziende di Animazione (Confsal - Conflavoro)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/11/2024
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 novembre 2024
Riferimento CCNL
CCNL del 03/06/2022 - Decorrenza: 01/06/2022 - Scadenza: 31/05/2025
Panoramica del Contratto
Dipendenti di aziende di animazione e di intrattenimento
Parti Stipulanti
Confsal Fisals
Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri
Fesica Confsal
Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato
Conflavoro Pmi
Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q | 2903,70 € | 2903,70 € |
| A1 | 2426,40 € | 2426,40 € |
| A2 | 1950,25 € | 1950,25 € |
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Orario di lavoro (Amministrativi)
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate e mezza.
Lavoro straordinario (Amministrativi)
Le prestazioni lavorative straordinarie saranno remunerate con la quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 25 maggiorata delle percentuali sotto indicate:
a. lavoro straordinario diurno 20%
b. lavoro straordinario notturno 48%
c. lavoro straordinario festivo e domenicale 28%
7. Il lavoro straordinario notturno è quello prestato tra le ore 24:00 e le ore 6:00.
Ferie
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.
Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi del periodo di ferie previsto, quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato e le eventuali frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni per l'anno di competenza.
L'indennità sostituiva delle ferie viene calcolata dividendo la normale retribuzione per 26.
Mensilità Aggiuntive
L'azienda corrisponderà al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della normale retribuzione in coincidenza con il periodo natalizio. Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati, nonché per l'eventuale frazione residua pari o superiore ai 15 giorni.
Per il personale operante con contratto stagionale all'interno di Villaggi turistici la tredicesima mensilità verrà erogata in ratei mensili e si intende ricompresa nei minimi tabellari stabiliti dal CCNL (vedi sez. tabellare).
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