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CCNL Aziende di Animazione (Confsal - Conflavoro)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/11/2024
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Tabella in vigore dal

01 novembre 2024

Riferimento CCNL

CCNL del 03/06/2022 - Decorrenza: 01/06/2022 - Scadenza: 31/05/2025

Panoramica del Contratto

Dipendenti di aziende di animazione e di intrattenimento

Parti Stipulanti

Confsal Fisals

Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri

Fesica Confsal

Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato

Conflavoro Pmi

Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/11/2024
LivelloPaga BaseTotale
Q2903,70 €2903,70 €
A12426,40 €2426,40 €
A21950,25 €1950,25 €

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Orario di lavoro (Amministrativi)

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate e mezza.

Lavoro straordinario (Amministrativi)

Le prestazioni lavorative straordinarie saranno remunerate con la quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 25 maggiorata delle percentuali sotto indicate:

a. lavoro straordinario diurno 20%

b. lavoro straordinario notturno 48%

c. lavoro straordinario festivo e domenicale 28%

7. Il lavoro straordinario notturno è quello prestato tra le ore 24:00 e le ore 6:00.

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.

Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi del periodo di ferie previsto, quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato e le eventuali frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni per l'anno di competenza.

L'indennità sostituiva delle ferie viene calcolata dividendo la normale retribuzione per 26.

 

Mensilità Aggiuntive

L'azienda corrisponderà al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della normale retribuzione in coincidenza con il periodo natalizio. Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati, nonché per l'eventuale frazione residua pari o superiore ai 15 giorni.

Per il personale operante con contratto stagionale all'interno di Villaggi turistici la tredicesima mensilità verrà erogata in ratei mensili e si intende ricompresa nei minimi tabellari stabiliti dal CCNL (vedi sez. tabellare).

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