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CCNL Autotrasporto Merci e Logistica (Ugl - Federterziario)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/09/2023
  • Livelli, scatti e indennità
  • Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
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Tabella in vigore dal

01 settembre 2023

Riferimento CCNL

CCNL del 19/07/2021 - Decorrenza: 19/07/2021 - Scadenza: 18/07/2024

Panoramica del Contratto

Dipendenti delle imprese di autotrasporto merci, logistica e spedizioni.

Parti Stipulanti

Ugl Viabilità e Logistica

Unione Generale del Lavoro

Federterziario Logistica e Servizi

Federterziario

Federazione Italiana del Terziario

dei Servizi

del Lavoro Autonomo Professionale

della Piccola Impresa Industriale

Commerciale

Turistica ed Artigiana

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/09/2023
LivelloPaga BaseTotale
Q2286,66 €2286,66 €
12149,80 €2149,80 €
21978,22 €1978,22 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità delle aziende è fissato in 40 ore settimanali e di norma di 8 ore giornaliere, che può essere distribuito su 5 o 6 giornate lavorative; in questo ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13,00 del sabato.

La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore straordinarie, calcolate su un periodo di 12 mesi, salvo ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, che legittimano l’ampliamento del periodo massimo di calcolo della durata media dell’orario di lavoro.

In relazione alle particolari esigenze delle aziende, l'orario complessivo annuale di lavoro, pari a 40 ore settimanali per 52 settimane annue, potrà essere distribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 12 ore ad un massimo di 16 ore settimanali all'anno. Il recupero dovrà essere effettuato nei periodi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10%.

Lavoro straordinario

Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero sono considerate lavoro straordinario.

Le maggiorazioni da calcolarsi sulla paga base nazionale, sono le seguenti:

1) 15% straordinario diurno (dal lunedì al venerdì o dal martedì al sabato);

2) 20% straordinario diurno (il sabato o il lunedì);

3) 25% straordinario diurno festivo;

4) 35% straordinario notturno;

5) 40% straordinario notturno festivo.

Ferie

Il socio e il lavoratore dipendente hanno diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane, salvo quelle previste per legge.

In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godute. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità

In occasione delle feste natalizie, entro il giorno 20 del mese di dicembre, l'impresa o la cooperativa dovrà corrispondere al socio e al lavoratore dipendente un importo pari a una mensilità della normale retribuzione.

Quattordicesima mensilità

L’azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, tale corresponsione avverrà entro la prima decade di luglio.

Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il socio e il lavoratore dipendente hanno diritto a tanti dodicesimi della tredicesima e/o quattordicesima per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso l'impresa o la cooperativa.

Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero secondo il criterio della prevalenza.

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