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TUTTI I CCNL

SETTORE: Trasporti

CCNL: Autotrasporto Merci e Logistica (Ugl - Federterziario)

Autotrasporto Merci e Logistica (Ugl - Federterziario)

CODICE CNEL: I14N

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 19/07/2021

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA (Ugl / Federterziario)

 

Testo consolidato del CCNL 19/07/2021

per i dipendenti delle imprese di autotrasporto merci, logistica e spedizioni

Decorrenza: 19/07/2021

Scadenza: 18/07/2024

 

Verbale di stipula

 

In Roma, li 19-07-2021,

TRA

-la FEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE, DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, TURISTICA ED ARTIGIANA - FEDERTERZIARIO, rappresentata dal Presidente e dal Segretario Generale e dai Consiglieri.

- FEDERTERZIARIO LOGISTICA E SERVIZI, rappresentata dal Presidente;

e

- la FEDERAZIONE NAZIONALE UGL VIABILITÀ e LOGISTICA - rappresentata dal Segretario nazionale e con l'assistenza del Responsabile nazionale delle politiche della disabilità e per la Confederazione dal Segretario Confederale.

con l'assistenza tecnica di:

ANCL - Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro.

 

è stato sottoscritto l'allegato accordo in data 19-07-2021 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese di autotrasporto merci, logistica e spedizioni ai quali si applica il presente CCNL, composto da 90 pagine e 79 articoli.

 

 

INTRODUZIONE

 

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nel prendere atto del processo evolutivo delle politiche del lavoro e delle misure necessarie a sostegno dell'intero sistema produttivo, rappresenta il lavoro e il risultato delle parti sociali stipulanti, capaci di aver realizzato lo strumento di regole unitario coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori, altresì in grado di contribuire al rilancio dell'economia e dell'occupazione.

Le parti, in qualità di Organizzazioni datoriali e sindacali, intendono ribadire che il presente contratto rappresenta uno strumento unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. A tal fine, le parti si impegnano a sostenere la corretta e completa applicazione del presente contratto collettivo nazionale del lavoro in tutte le sedi istituzionali.

Rappresenta, per le parti FEDERTERZIARIO e FEDERAZIONE NAZIONALE UGL VIABILITÀ e LOGISTICA, l'epilogo di un complesso lavoro di ricerca e di dialogo con le aziende e i lavoratori rappresentati, costituendo un ulteriore elemento delle molteplici espressioni rivolte agli associati, aziende e lavoratori, che partecipano e contribuiscono alla vita delle Organizzazioni firmatarie.

Le parti, consapevoli della piena autonomia imprenditoriale e nel rispetto dei distinti ruoli rappresentati delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali, in un quadro sociale ed economico in profonda crisi, intendono continuare nelle attività di sviluppo di un sistema di relazioni sindacali e di informazioni per l'individuazione e la valorizzazione delle peculiarità del settore 3 ponendo sempre più attenzione all'organizzazione del lavoro e al miglioramento della tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Le parti ritengono di fondamentale importanza un ambiente di lavoro consono ed adeguato, di primario interesse la sicurezza sul luogo di lavoro e in tutte le aree nel quale esso viene ad essere svolto, la qualità di vita ed il benessere del lavoratore, in virtù anche delle disposizioni espresse dal D.lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e dalla Direttiva europea 89/391/CEE (direttiva quadro sulla SSL).

Riconoscono, alla luce dei predetti valori, di promuovere un'attenzione ed un impegno costante verso la tutela della salute e l'integrità fisica del lavoratore, attraverso una prevenzione, formazione ed informazione adeguate a tale scopo.

Ritengono altresì di poter individuare diversi vantaggi generati da una ottimale gestione della sicurezza stradale in ambito lavorativo, quali l'incremento dei livelli di competenza c capacità professionale, il calo dei giorni persi a seguito di infortuni, il minor numero di ordini persi e la riduzione del numero dei veicoli ritirati dalle strade per riparazioni.

Si riconosce la necessaria collaborazione tra FEDERTERZIARIO e FEDERAZIONE NAZIONALE UGL VIABILITÀ e LOGISTICA, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al fine di migliorare costantemente le condizioni degli ambienti di lavoro e dei lavoratori.

Le parti, nel confermare la validità e l'efficacia di un modello di assetti contrattuali adottato su un duplice livello di contrattazione: livello nazionale e livello aziendale o territoriale, avendo a riferimento l'esperienza dei maggiori Paesi europei, intendono ribadire la convinzione che unicamente un sistema strutturato di relazioni sindacali attraverso regole certe e condivise, sia in grado di determinare un circolo virtuoso utile per lo sviluppo del Paese.

Le parti, quindi, ribadiscono la validità di un modello di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, ai vari livelli, ispirate ai principi di sussidiarietà territoriale, del federalismo e della solidarietà. Le parti rilevano che il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso inderogabile di norme e regole necessarie.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta, infatti, un modello tendente ad aiutare lo sviluppo, a migliorare le condizioni dei lavoratori, ad aumentare la competitività delle aziende, con l'innovazione e la formazione di qualità, nonché in grado di fornire risposte adeguate alle questioni salariali ed ai principi di solidarietà.

Le parti, hanno inteso, con il presente contratto, dare importanti segnali della volontà di dare spazio effettivo a nuove linee di contrattazione collettiva di secondo livello, al fine d'ottenere uno strumento più agile e rispondente ai reali bisogni del comparto produttivo e attento a garantire condizioni conformi di concorrenza per tutte le aziende del settore.

Le parti confermano l'importanza e il ruolo degli enti Bilaterali nazionali e territoriali come regolatori e gestori degli istitud contrattuali previdenziali pattizi che, per la loro natura, non possono essere esausdvamente compresi nel CCNL.

Con la presente "Premessa" le parti hanno inteso evidenziare la volontà comune di consolidare la pratica attuazione del metodo concertativo e di migliorare il sistema delle relazioni sindacali, anche attraverso la costituzione di strumenti bilaterali, ai quali è assegnato il compito di favorire corretti e proficui rappord tra le parti, contribuendo prioritariamente allo sviluppo del settore con particolare attenzione agli aspetti economico-produttivi ed occupazionali.

Le parti si prefiggono, oltre gli obiettivi economici, anche obietdvi sociali tra i quali la promozione dell'occupazione e lo sviluppo professionale dei soci, dei lavoratori e delle lavoratrici.

Le parti prendono, inoltre, atto che la disciplina del socio lavoratore di impresa o cooperativa è stata definita dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142, la quale ha previsto che i soci lavoratori di impresa o cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli Organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici cd alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la impresa o cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, le parti stipulanti convengono che il trattamento economico del socio della impresa o della cooperativa del settore è quello previsto dal presente CCNL e con le modalità e le specificità contenute nello stesso, ferme restando le prerogative statutarie dell'imprese o cooperative e le delibere delle assemblee sociali.

 

Dichiarazione Congiunta

Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente CCNL, intervengano norme di Legge o modifiche alla vigente legislazione, che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa contrattuale ovvero che rinviino alle parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, o l'aggiornamento delle tabelle retributive, le parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative per i necessari adeguamenti e/o modifiche.

 

 

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE

Sfera di Applicazione

 

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle imprese che svolgono, anche per conto terzi, funzioni sostanziali, principali o collaterali nel settore logistica, trasporto merci spedizione anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti anche singolarmente o all'interno di strutture/infrastrutture aeroportuali, portuali, auto-portuali, ferroviarie ecc.

Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra loro e, pertanto, non è ammessa alcuna parziale applicazione dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.

Al fine di rendere soggettivamente efficaci, nei confronti dei lavoratori, le clausole del presente CCNL, il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore che intende applicare codesto contratto, indicando nella comunicazione il riferimento al CCNL "per i dipendenti da imprese di logistica, trasporto merci e spedizione" sottoscritto da FederTerziario, Federterziario logistica e servizi e dalla Federazione Nazionale Ugl Viabilità c Logistica.

 

 

Decorrenza e durata

 

Il presente CCNL decorre dal 19-07-2021 al 18-07-2024

 

 

Livelli di contrattazione

 

Le Parti stipulanti concordano di disciplinare con la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro

- la contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore;

- la contrattazione di li livello: contratto integrativo territoriale o aziendale.

 

 

Contrattazione di I livello

 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri, si basa su elementi predeterminati validi ed esigibili per tutta la sua durata, garantendo ai dipendenti i trattamenti economici così come dettato dall'art. 36 della Costituzione.

 

 

Contrattazione di II livello

 

La contrattazione aziendale, prevista dal presente contratto, si attua sulla base della valutazione di obiettivi comuni per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati standard di competitività, il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni generali di lavoro. La contrattazione aziendale potrà intervenire per disciplinare le materie alle quali il presente contratto nazionale fa esplicito rimando e con le modalità e nei limiti dallo stresso previsti.

La contrattazione di II livello potrà riguardare le materie delegate dal presente contratto e dovrà perseguire le seguenti finalità: miglioramento delle condizioni di partecipazione attiva, produttività, competitività ed efficienza, redditività ed innovazione, anche attraverso l'individuazione di interventi di innovazione organizzativa.

Gli accordi di secondo livello potranno avere durata massima triennale.

 

 

Materie delegate alla contrattazione di II livello

 

1. turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: nirni continui, turni spezzati, fasce differenziate, sempre nel rispetto dei limiti e della disciplina di cui alla Legge e al presente CCNL;

2. flessibilità oraria;

3. part time;

4. determinazione dei turni feriali;

5. contratti a termine;

6. pari opportunità nel lavoro;

7. azioni positive per la flessibilità ed in particolare:

a. progetti per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forine di flessibilità degli oran e dell'organizzazione del lavoro;

b. programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo periodi di congedo;

8. impianti audiovisivi c introduzione di nuove tecnologie;

9. erogazioni economiche variabili correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali aventi co e obiettivo incrementi di produttività, il miglioramento della qualità o gli altri indicatori di efficienza, competitività e redditività;

10. formazione 4.0;

11. altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL.

 

 

Informazione

 

Periodicamente, di norma ogni quadrimestre, o su richiesta di una delle parti entro 15 giorni, l'Azienda e le OO.SS. competente a livello regionale, provinciale o aziendale si incontreranno al fine di effettuare una disamina congiunta sulle seguenti materie:

- andamento produttivo e piani di sviluppo aziendali;

- politica degli investimenti, preventiva e consultiva;

- andamento occupazionale in relazione a nuova organizzazione del lavoro riguardante introduzione di nuove tecnologie c sistemi informatici;

- contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei dodici mesi precedenti

- inquadramenti professionali;

- rapporti di lavori atipici;

- la necessità di lavoro straordinario determinata da eventi eccezionali;

- interventi di formazione riqualificazione del personale e riorganizzazioni e/o ristrutturazioni che comportino il trasferimento collettivo del personale o di singoli reparti.

 

 

Consultazione

 

Sulla base delle informazioni ricevute in occasione degli incontri informativi, sono previsti appositi incontri tra livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato al fine di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere pareri ed ottenere risposte morivate finalizzate alla ricerca di accordi tra le parti.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

 

 

PREMI DI RISULTATO

 

Con contratto aziendale potranno essere istituiti premi di risultato legati all'ottimizzazione dei servizi resi dal personale alla clientela e agli obiettivi derivati dall'accordo aziendale. In ordine alla quantificazione del premio, ai criteri di individuazione degli incrementi ed ai requisiti per la decontribuzione dei premi si rimanda alla normativa applicabile cui i contratti aziendali dovranno attenersi.

Le parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell'ambito della contrattazione territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative variazioni, anche combinati tra loro:

a) determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile correlati ad incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e di innovazione nonché ai risultati legati all'andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività;

b) impossibilità di definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi;

c) obbligatoria applicazione dei trattamenti contributivo-previdenziali e fiscali previsti dalle normative applicabili;

d) previsione convertibilità del premio in servizi di welfare aziendale, ai sensi e nei limiti della normativa applicabile;

e) previsione di erogazioni economiche di secondo livello che, data la natura variabile e non predeterminabile, non saranno udii ai fini di alcun isdtuto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

I risultati riguarderanno il raggiungimento di obiettivi predefinid negli accordi, quali ad esempio:

- diminuzione delle giornate di assenza in prossimità dei fine settimana o delle festività;

- aumenti di produttività, miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività, redditività, innovazione anche risultanti dalla combinazione di diversi fattori, purché, ai sensi di quanto chiarito dell'Agenzia delle Entrate, tali criteri siano misurabili e verificabili;

- riduzione del numero di sinistri stradali o sanzioni legate alla violazione delle norma del codice della strada.

Le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla contrattazione aziendale avranno caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione, proprio in ragione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento nell'accordo e della variabilità dei risultati e, pertanto, non saranno utile ai fini del calcolo di alcun istituto di Legge o contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

 

 

TITOLO II - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

Premessa

 

Con l'obiettivo di incentivare e promuovere relazioni industriali sempre più partecipative e costruttive le Parti condividono l'opportunità di definire, a livello di impresa, strumenti e modalità utili a realizzare:

1. un processo di interlocuzione sindacale positivo e costruttivo in modo particolare nelle fasi più importanti di cambiamento che coinvolgono l'Azienda e i lavoratori interessati;

2. un dialogo aperto, trasparente e produttivo utile a prevenire il conflitto e nella ricerca di soluzioni adeguate e compatibili con le esigenze del mercato e della buona occupazione.

Le Parti concordano che lo sviluppo di Relazioni Industriali partecipative è da considerarsi elemento fondamentale per garantire:

1. rispetto delle regole e etica nei comportamenti;

2. tempestività nell'affrontare i problemi e nella definizione delle soluzioni negoziali;

3. coerenza nella attuazione delle intese realizzate;

4. un'efficace attuazione dei sistemi organizzativi e la loro necessaria flessibilità.

In relazione a quanto sopra le Parti condividono di istituire, in seno all'Osservatorio nazionale, una Commissione Nazionale con l'obiettivo di individuare possibili nuovi modelli di partecipazione in coerenza con le prassi e gli accordi già in atto nel settore e con le evoluzioni normative in materia. Le Parti stipulanti, inoltre, riconoscendo il valore positivo di informazione e consultazione a livello aziendale, concordano che scambi informativi utili alla conoscenza delle questioni attinenti alle attività di impresa c un dialogo costante finalizzato alla ricerca di soluzioni condivise vadano in ogni caso realizzati in modo da essere efficaci, attraverso la ricerca deH'equilibrio degli interessi dell'impresa con quelli dei lavoratori e con relazioni costruttive tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto dei reciproci diritti ed obblighi.

 

 

Osservatorio Nazionale

 

Le parti firmatarie del presente contratto condividono l'interesse a costituire un Osservatorio Nazionale, convenendo che l'istituzione di un Osservatorio nazionale dovrà avvenire attraverso il concorso, contrattualmente sancito, di tutte le parti firmatarie del presente contratto.

Detto Osservatorio potrà condurre, a favore dei propri membri analisi, ricerche ed elaborazioni relative alle dinamiche dei mercati, anche internazionali e/o regionali, nonché acquisire, ai fini di divulgazione sistematica, conoscenza sulle tecnologie e sui processi di lavorazione.

Si conviene inoltre che le parti firmatarie diano vita ad apposite Commissioni di lavoro incaricate di suggerire le modalità tecnico-organizzative più opportune per il conseguimento delle finalità convenute.

In tale opera di proposta saranno attentamente considerati, al fine di un loro corretto e pieno utilizzo, i contributi acquisibili da enti e/o istituti aderenti alle Associazioni firmatarie e ANCL.

Le parti firmatarie inoltre ritengono utile e necessario produrre occasioni di confronto ed approfondimento sui temi rilevanti della politica economica nonché, con spirito innovativo, cogliere e sviluppare l'esigenza di più avanzate relazioni sindacali.

L'Osservatorio nazionale sarà isdtuito in seno all'Organismo Paritetico FormaSicuro.

 

Responsabilità sociale dell'impresa

 

Premessa

Le Parti sostengono lo sviluppo di un'impresa socialmente responsabile attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni, operando responsabilmente, con la consapevolezza dei propri diritti e doveri.

Ad ogni livello si opererà in modo coerente per sviluppare e dare attuazione alle norme contenute nel presente CCNL riconducibili ad un impegno sociale dell'impresa, complessivamente considerata e dei singoli che operano in essa.

Le Parti aziendali potranno impegnarsi in tal senso sottoscrivendo un Patto di Responsabilità sociale che formalizzerà il reciproco impegno a comportamenti coerenti con quanto sopra e promuovendo iniziative congiunte di responsabilità sociale nell'ambito delle iniziative correlate a sicurezza, salute e ambiente.

Le Parti, al fine di sostenere valori, principi e strumenti socialmente responsabili sono impegnate, con le scelte contrattuali, nei seguenti ambiti.

 

 

Solidarietà, assistenza sociale, welfare, bilanciamento delle esigenze lavorative con quelle personali

 

- Attenzione alle problematiche connesse all'inserimento e alla prestazione dei lavoratori diversamente abili e di altre categorie dello svantaggio sociale, nonché alla ricollocazione dei lavoratori inidonei;

- integrazione della copertura previdenziale e dell'assistenza sanitaria a livello settoriale;

- agibilità specifiche nel caso di particolari esigenze personali o situazioni familiari, studenti lavoratori, donatori, reinserimento di lavoratori e lavoratrici assenti per malattia, maternità paternità e congedi parentali, attraverso il riconoscimento di permessi, aspettative, part-time, telelavoro e la individuazione di ulteriori iniziative.

 

 

Formazione

 

- Investimento per la formazione, progettazione di attività di formazione continua, anche attraverso la realizzazione di Patti formativi, agevolazione della formazione individuale, al fine di migliorare la competitività delle imprese, la professionalità dei lavoratori, la loro occupabilità e l'inserimento dei lavoratori stranieri; individuazione di attività formative specifiche nei confronti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente.

 

 

Misure a sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità

 

- Possibilità di ricorrere a tutti gli strumenti offerti dalla legislazione e dal CCNL, funzionali al rafforzamento dell'impresa, alla salvaguardia ed allo sviluppo dell'occupazione, per favorire l'occupabilità senza pregiudicare la base di occupazione stabile;

- applicazione degli strumenti individuati per favorire l'occupazione, l'avvio, lo sviluppo dell'attività produttiva, la gestione delle ricadute occupazionali, anche con ricorso a risorse derivanti dalla contrattazione di secondo livello;

- condivisione di specifiche opportunità ed esigenze, utili a sostenere e/o migliorare la competitività dell'impresa e la sua occupazione in situazioni di congiuntura particolari.

 

 

Miglioramento continuo del livello di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro e tutela dell'Ambiente

 

- Diffusione di comportamenti consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di Legge;

- realizzazione di una strategia ambientale basata sulla prevenzione e sul metodo partecipativo di condivisione degli obiettivi, coniugando la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, di rispetto dell'ambiente, di occupazione, di sviluppo dell'innovazione, di competitività delle imprese;

- miglioramento del livello di formazione, informazione e coinvolgimento di tutti i lavoratori e dei loro rappresentanti per la realizzazione degli obiettivi;

- adozione ed integrazione di sistemi di gestione in forma volontaria, che tengano in debita considerazione anche le opere e i servizi conferiti in appalto, per una prevenzione sistematica dei fattori di rischio.

 

 

Pari opportunità

 

Coerentemente con la strategia di Lisbona con cui l'Unione Europea nel marzo del 2000 si è prefissata l'obiettivo di diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, le parti si impegnano a promuovere le pari opportunità per tutti di accedere al mercato del lavoro. Ricordando che il lavoro, se "dignitoso" ovvero svolto in condizioni di libertà, sicurezza, dignità ed uguaglianza a cui vengano corrisposte adeguate retribuzione e protezione sociale, così come è stato definito nel 1999 dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, rappresenta uno strumento di inclusione sociale, le parti devono utilizzare gli strumenti già esistenti e trovarne di nuovi per facilitare l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro alle categorie di popolazione più vulnerabili.

Le Parti concordano, anche ai fini dell'attuazione dei principi di parità e pari opportunità di cui alla normativa vigente, di verificare l'andamento dell'occupazione femminile nell'ambito dell'Osservatorio nazionale e regionale previsti dal Sistema di informazione, formulando programmi di formazione professionale da realizzare attraverso gli Enti FormaSicuro.

Le Parti, al fine di favorire iniziative atte a promuovere comportamenti coerenti con i principi di parità e di pari opportunità nell'accesso al lavoro, concordano di costituire a livello regionale commissioni paritetiche per le pari opportunità con lo scopo di individuare iniziative di formazione professionali atte a favorire l'accesso al lavoro dei soggetti vulnerabili attraverso corsi di formazione professionale promossi da FormaSicuro o da altri Enti od Organismi idonei e/o finanziati da FondItalia.

 

 

Conciliazione vita - lavoro

 

La conciliazione vita-lavoro è uno strumento chiave per la gestione delle risorse umane in una società che vede l'aumento della domanda di maggiore equilibrio tra tempi lavorativi e tempi di vita da parte delle donne sempre più qualificate che entrano nel mondo del lavoro, degli uomini che partecipano sempre di più alla cura dei figli, dei single che vogliono del tempo per la propria vita privata, della cosiddetta "Sandwich Generation" quella delle persone che si trovano allo stesso tempo a dover curare i propri figli e i propri genitori. Le parti si impegnano a favorire la riorganizzazione del lavoro adottando politiche di flessibilità del lavoro, di flessibilità degli orari di lavoro, e favorendo i congedi parentali, così come indicato dalla Legge 53 del 2000, dal D.Lgs. 151 del 2001, dal D.Lgs. 81 del 15-06-2015, dalla "Carta Europea per l'Uguaglianza le Parità delle Donne e degli Uomini nella Vita Locale" che è stata elaborata dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, il 12 maggio 2006.

 

 

Lavoratori invalidi

 

Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortuni sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno prodursi in azienda, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.

 

 

Lavoratori migranti

 

In considerazione del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese, si ritiene necessario dover affrontare tale tematica soprattutto alla luce di una previsione che contempli un ruolo attivo in tal senso da parte del FormaSicuro.

Le parti sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, culturali nonché alle problematiche legate all'integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui trattasi, stante la ripercussione nell'ambito del lavoro regolare e del fenomeno infortunistico, convengono di affidare al FormaSicuro, anche mediante la costituzione, in seno all'Osservatorio nazionale, di una apposita Commissione paritetica un ruolo attivo volto a:

- razionalizzare e incrementare la formazione preventiva nei paesi d'origine dei lavoratori migranti;

- attuare corsi di lingua italiana e formazione specifica dedicata presso enti pubblici o presso gli Enti FormaSicuro;

- attuare i programmi di formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della comunicazione tra le varie etnie, che al miglioramento dei processi aziendali. La Commissione, me