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CCNL Associazioni (Confsal - Confimpreseitalia)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 20/07/2023 - Decorrenza: 01/07/2023 - Scadenza: 30/06/2026

Ultimo aggiornamento

12 marzo 2026

Panoramica del Contratto

Per i lavoratori dipendenti delle Associazioni ed altre organizzazioni del Terzo Settore.

Parti Stipulanti

Confimpreseitalia

Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro Piccole e Medie imprese

Fesica Confsal

Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2025
LivelloPaga BaseTotale
Dirigenti2765,77 €2765,77 €
Quadri2212,55 €2212,55 €
11880,77 €1880,77 €

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Orario di lavoro

La durata dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni.

Lavoro straordinario

È considerato lavoro straordinario la prestazione lavorativa eseguita oltre l'orario annuale.

Il lavoro straordinario decorre nel caso di superamento della media oraria calcolata "a consuntivo", nel caso in cui si utilizzino gli istituti della flessibilità e multi-periodicità.

Le maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria sono le seguenti:

Lavoro straordinario

20%

Lavoro straordinario notturno e festivo

35%

Ferie

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di 4 settimane di ferie annuali.

La settimana di ferie è ragguagliata a 5 ovvero 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: Il lavoratore ha diritto a percepire un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione in coincidenza con il periodo natalizio e, comunque, non oltre il giorno 22 del Mese di Dicembre;

Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati, nonché per l'eventuale frazione residua pari o superiore ai 15 giorni

La tredicesima mensilità può essere erogata in rate mensili, unitamente alla retribuzione corrente.

Quattordicesima o Premio di Risultato: Il premio di risulato eventualmente previsto dalla contrattazione aziendale, è sostitutivo della quattordicesima mensilità.

La quattordicesima mensilità, nel caso in cui non sia stata sostituita dal premio di risultato:

- deve essere erogata in unica soluzione entro il giorno 12 del Mese di Luglio e l'ammontare lordo sarà pari alla retribuzione lorda mensile in vigore nel mese di erogazione (Giugno);

- può essere erogata in rate mensili, unitamente alla retribuzione corrente.

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