CCNL Associazioni sindacali nazionali e territoriali
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2023
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2023
Riferimento CCNL
CCNL del 19/01/2023 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2025
Ultimo aggiornamento
01 febbraio 2023
Panoramica del Contratto
Per i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali, di rappresentanza e di categoria delle Associazioni anche di settore e degli Enti loro partecipati, promossi e collegati
Parti Stipulanti
Fna Confsal
Federazione Nazionale Agricoltura
Fenalca International
Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Commercianti ed Artigiani
Fismic Confsal
Federazione italiana sindacati metalmeccanici e industrie collegate
Snalv Confsal
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori
Fast Confsal
Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti
Confial
Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori
Federagri
Federazione Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura
Confsal
Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori
Unsic
Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori
Asnali
Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori
Snala Confsal
Sindacato Nazionale Autonomo Agricoli
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 2746,80 € | 2746,80 € |
| 2 | 2297,29 € | 2297,29 € |
| 3 | 2065,40 € | 2065,40 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Associazioni sindacali nazionali e territoriali: CCNL 19/01/2023
Il 19 gennaio 2023 Unsic e Asnali e Confsal, Snalv/Confsal, Fna/Confsal, Confial, Fismic/Confsal, Fast/Confsal, Snala/Confsal, Feder.Agri., Fenalca International hanno rinnovato il...
Associazioni sindacali nazionali e territoriali: Aggiornamento minimi contrattuali
ASSOCIAZIONI SINDACALI NAZIONALI E TERRITORIALI Associazioni sindacali nazionali e territoriali Minimi in vigore dal 01/01/2023 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma...
Orario di lavoro
L'orario di lavoro è di 40 ore settimanali distribuito in cinque o sei giorni per un massimo di otto ore giornaliere.
L'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Lavoro straordinario
Lavoro eseguito oltre l'orario contrattuale ordinario di lavoro.
Maggiorazione:
- 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41° alla 48° ora settimanale;
- 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti eccezionalmente la 48° ora settimanale;
- 25% per le ore straordinarie prestate eccezionalmente tra le 22.00 e le 06.00;
- 40% per le ore straordinarie prestate eccezionalmente nei giorni festivi ed in orario notturno.
Ferie
Il dipendente ha diritto a un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili in costanza di rapporto, nella misura di 26 giorni lavorativi.
La settimana lavorativa, a prescindere dalla distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è considerata di sei giorni lavorativi (pertanto dal lunedì al sabato) agli effetti del computo delle ferie.
In caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, la fruizione di ogni singolo giorno di ferie comporterà una decurtazione pari a 1,20 giorni.
Mensilità Aggiuntive
Gratifica natalizia (13ma): in occasione delle feste natalizie il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.
Quattordicesima mensilità: entro il mese di giugno di ogni anno il datore dovrà corrispondere al personale dipendente una mensilità aggiuntiva a titolo di 14ma.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della 13ma e della 14ma per quanti sono i mesi di lavoro prestato. Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero secondo il criterio della prevalenza.
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