CCNL Agenzie Investigative e per la Sicurezza (Ugl - Aiss)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 26/11/2024 - Decorrenza: 01/01/2025 - Scadenza: 31/12/2027
Ultimo aggiornamento
03 dicembre 2024
Panoramica del Contratto
Dipendenti da Aziende di Servizi di Vigilanza, Investigazioni, Security, Safety e Ausiliari alla Sicurezza
Parti Stipulanti
Ugl Sicurezza Civile
Unione Generale del Lavoro
Aiss
Associazione Italiana Sicurezza Sussudiaria
Piuservizi
Associazione Nazionale di Categoria dei Sistemi Integrati alle Imprese
Federterziario
Federazione Italiana del Terziario
dei Servizi
del Lavoro Autonomo Professionale
della Piccola Impresa Industriale
Commerciale
Turistica ed Artigiana
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1670,00 € | 1670,00 € |
| 2 | 1460,00 € | 1460,00 € |
| 3 | 1380,00 € | 1380,00 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Agenzie Investigative e per la Sicurezza (Ugl - Aiss): CCNL
Il 26 novembre 2024, le organizzazioni datoriali A.I.S.S., FEDERTERZIARIO e PIUSERVIZI, insieme alla FEDERAZIONE NAZIONALE UGL SICUREZZA CIVILE e con il supporto tecnico di ANCL – ...
Agenzie Investigative e per la Sicurezza (Ugl - Aiss): Aggiornamento minimi contrattuali
AGENZIE INVESTIGATIVE E PER LA SICUREZZA (UGL - AISS) Agenzie Investigative e per la Sicurezza (Ugl - Aiss) Minimi in vigore dal 01/01/2026 Livello Paga Base Contingenza...
Orario di lavoro
La durata normale del lavoro per tutti i lavoratori è fissata in 40 ore settimanali come lavoro ordinario.
Lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario sono retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con le seguenti maggiorazioni:
A - Divisore mensile 173 = 40 h settimanali per tutti i livelli:
- 25% per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;
- 35% per le prestazioni di lavoro oltre la 48a ora settimanale.
B - Divisore mensile 182 = 42 h settimanali per tutti i livelli:
- 25% per le prestazioni di lavoro dalla 43a alla 52a ora settimanale;
- 35% per le prestazioni di lavoro oltre la 52a ora settimanale.
C - Divisore mensile 196 = 45 h settimanali per tutti i livelli:
- 25% per le prestazioni di lavoro dalla 46a alla 54a ora settimanale;
- 35% per le prestazioni di lavoro oltre la 54a ora settimanale.
Ferie
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giornate lavorative, fermo restando che la settimana lavorativa, indipendentemente dalla distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è comunque considerata, agli effetti del computo delle ferie, di 6 giorni lavorativi e precisamente dal lunedì al sabato.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non possono essere sostituite da alcuna indennità salvo in caso di licenziamento o dimissioni per cui spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie maturate e non godute per quanti sono stati i mesi di effettivo servizio prestato nell’anno, computando per mese intero le frazioni > 15 gg.
Mensilità Aggiuntive
In occasione delle festività natalizie l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione normale.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l’azienda, intendendo per tali le frazioni > 15 gg.
La base di calcolo ratei per 13° , permessi e ferie sarà effettuata dal mese di assunzione se la stessa è avvenuta entro il giorno 15 del mese (compreso) e dal mese successivo se l'assunzione avviene dal giorno16 del mese.
Resta inteso che detta mensilità potrà essere erogata in 12 ratei mensili.
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