CCNL Agenzie Investigative e per la Sicurezza (Confsal - Federpol)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
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- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 19/02/2020 - Decorrenza: 01/01/2020 - Scadenza: 31/12/2022
Ultimo aggiornamento
30 gennaio 2025
Panoramica del Contratto
Istituti investigativi privati e Agenzia di sicurezza sussidiaria o complementare.
Parti Stipulanti
Federpol
Federazione Italiana degli Istituti privati per le investigazioni
per le informazioni e per la sicurezza
Fesica Confsal
Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q | 1950,00 € | 1950,00 € |
| 1 | 1770,00 € | 1770,00 € |
| 2 | 1580,00 € | 1580,00 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
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Orario di lavoro
La durata normale del lavoro effettiva è fissata in 40 ore settimanali suddivise in sei giorni lavorativi ovvero su turnazione in caso di particolari esigenze organizzative dell'azienda.
Per i livelli dal quarto super al sesto, la durata normale del lavoro effettiva è fissata in 45 ore settimanali su cinque o sei giorni lavorativi.
Per esigenze organizzative la giornata di riposo, di norma cadente di domenica, può essere fruita nell’arco della settimana.
Per il settimo livello, la durata normale del lavoro effettiva è fissata in 46 ore settimanali su sei giorni lavorativi.
Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale, sono da considerarsi di lavoro straordinario.
È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo previsto dalla normativa vigente.
Ferie
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie pari a 26 giorni lavorativi annui. Agli effetti del computo di tale periodo, la settimana lavorativa è da intendersi di sei giorni lavorativi.
Mensilità Aggiuntive
In occasione delle festività natalizie l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, esclusi gli assegni familiari.
Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto spettante all’atto della corresponsione.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda.
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