S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 26/11/2024
AGENZIE INVESTIGATIVE E PER LA SICUREZZA (Ugl / Aiss)
Testo consolidato del CCNL 26/11/2024
Servizi di Vigilanza, Investigazioni, Security, Safety e Ausiliari alla Sicurezza
Decorrenza: 01/01/2025
Scadenza: 31/12/2027
Il giorno 26 novembre 2024, alle ore 10:00, presso la sede nazionale di FEDERTERZIARIO, sita in Via Cesare Beccaria n. 16, 00196 Roma, si sono incontrate le parti sotto elencate:
- A.I.S.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA SUSSIDIARIA, rappresentata dal Presidente A.I.S.S
- la FEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE, DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, TURISTICA ED ARTIGIANA - FEDERTERZIARIO
- PIUSERVIZI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI CATEGORIA DEI SERVIZI INTEGRATI ALLE IMPRESE
- FEDERAZIONE NAZIONALE UGL SICUREZZA CIVILE
con l'assistenza tecnica di:
ANCL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO, in persona del Presidente Nazionale
per procedere alla sottoscrizione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Servizi di Vigilanza, Investigazioni, Security, Safety e Ausiliari alla Sicurezza, composto da 56 pagine e 117 articoli.
Le Parti, al fine di agevolare gli Operatori che utilizzeranno il presente CCNL, concordano di predisporre, come strumento di lavoro, anche la Sintesi Contrattuale, che sarà allegata alla stampa del presente Contratto. Tale sintesi, negli eventuali contenziosi, non potrà però sostituirsi al CCNL.
Le Parti firmatarie del presente CCNL, destinato alle aziende operanti nel settore della Vigilanza, delle Investigazioni, Security, Safety, Servizi di Controllo, Steward e dei Servizi Ausiliari alla Sicurezza, nel rispettivo ruolo di rappresentanti delle istanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, hanno ritenuto opportuno procedere alla realizzazione di un nuovo strumento contrattuale utile e funzionale allo sviluppo ed al rafforzamento di attività imprenditoriali virtuose, capaci di trainare una sana occupazione e partecipare al rilancio ed alla crescita sociale ed economica del Paese.
La sottoscrizione del presente CCNL rappresenta, per le Parti firmatarie, motivo di orgoglio e responsabilità: un impegno basato sulla reciprocità delle prestazioni e sulla bilateralità delle intese affinché ne venga a giovare la qualità e produttività del lavoro attraverso la promozione del confronto paritetico e l'efficienza prestazionale per sviluppare la corretta applicazione del contratto nazionale e degli accordi territoriali in completa e rigorosa osservanza delle reciproche competenze e peculiarità quali OO.SS. di datori e lavoratori.
Nell'intento specifico di realizzare un complesso contrattuale originale, utile e funzionale, le Parti hanno ritenuto imprescindibile il riferimento alle prescrizioni tecniche e modelli applicativi al comparto della sicurezza privata non armata definiti dall'UNI (Ente Italiano di Normazione) con la Prassi di Riferimento 54:2019, normativa tecnica di settore fortemente voluta dall'Organizzazione Imprenditoriale A.I.S.S. L'obiettivo è stato quello di fornire una mappatura delle attività e dei profili professionali che operano nel settore della vigilanza (sicurezza complementare/sussidiaria), dei servizi ausiliari alla sicurezza e dei servizi di controllo nelle attività di spettacolo/stewarding e investigazioni, con il fine ultimo di garantire determinati livelli di qualità nella fornitura del servizio.
Grazie al lavoro portato avanti da A.I.S.S., dalla norma UNI/PdR 54:2019, hanno preso vita due nuove norme: la UNI 11926:2023 e la UNI 11925:2023, che stabiliscono i requisiti necessari alle aziende e ai lavoratori, per lo svolgimento di quelli che sono stati denominati: "Servizi Ausiliari alla Sicurezza", un traguardo importante che consente al mercato di potersi evolvere offrendo maggiori garanzie di professionalità ed efficienza.
È per questo motivo che le norme tecniche UNI 11926:2023 e UNI 11925:2023 rivestono un'importanza cruciale, poiché consentono di riconoscere e certificare il personale e le aziende che operano in questo settore, garantendo benefici sia per i clienti che per i lavoratori stessi.
Come è evidente, lo scenario di riferimento risulta profondamente modificato rispetto al passato, perché al tradizionale sistema di tutele e di diritti riscontrabile in un corpo contrattuale di normale applicazione si innestano questioni, problematiche e soprattutto opportunità fino ad oggi non tenute in considerazione.
In tale contesto, quindi, è emerso in modo evidente la necessità di adeguare lo strumento contrattuale nel nuovo panorama tecnico e legislativo conferendo alla contrattazione collettiva il ruolo di sintetizzare la volontà delle parti in tale nuovo scenario.
Le Parti hanno ritenuto di fondamentale importanza, elaborare un contratto che risponda effettivamente ai bisogni delle parti coinvolte, siano esse datori di lavoro, lavoratori o altri soggetti interessati e per garantire che il contratto non sia una semplice formalità, ma uno strumento pratico e utile che rifletta le reali esigenze del contesto attuale in grado di adattarsi alle nuove realtà. Ciò ha richiesto una maggiore partecipazione da parte di tutte le parti coinvolte e la creazione di un modello di relazioni sindacali fortemente basata sul dialogo e la collaborazione.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, le Parti, per dare concreta risposta alle evoluzioni tecniche, legislative e di contesto sociale hanno sviluppato un contratto nel quale, tra le principali novità, spicca la revisione del sistema di classificazione del personale dipendente, con una evoluzione verso il pieno bilanciamento delle esigenze organizzative e funzionali delle imprese con quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti.
Il nuovo modello di classificazione, intende fornire alle imprese "uno strumento innovativo ed efficace di gestione del personale" e assicurare, al contempo, ai dipendenti "un percorso agevole e incentivante di sviluppo professionale".
A tal fine, la precedente articolazione in categorie professionali cede il posto a quattro nuove aree, corrispondenti a quattro differenti livelli omogenei di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area dei Servizi Ausiliari alla Sicurezza, Accoglienza, Monitoraggio Aree (non regolamentate); Area dei Servizi Investigativi, Servizi di Controllo Attività di Intrattenimento e Spettacolo, Steward per Eventi Sportivi Calcistici; Area dei Servizi di Steward e Hostess congressuali o fieristici; Area dei Servizi di Safety, Servizi Antincendio, Primo Soccorso (intervento) e Gestione Emergenze.
Attraverso apposite declaratorie, sono indicati i requisiti indispensabili per l'accesso e l'inquadramento (conoscenze, capacità e responsabilità) in ciascuna area e offerte esemplificazioni dei principali profili professionali, atte a descrivere il contenuto delle attribuzioni proprie di ciascuna area.
Le Parti inoltre, con il presente articolato, ribadiscono la comune valutazione che la flessibilità, quale strumento necessario per far fronte a specifiche esigenze del mercato del lavoro ai fini di un suo sviluppo qualitativo, deve essere regolamentata e contrattata, e deve accompagnarsi a processi di sostegno e formazione delle professionalità, congiuntamente a misure di protezione e tutela nei luoghi di lavoro in grado di coniugare la stessa con la sicurezza sociale. Proprio a soddisfazione di suddetta esigenza, anche al fine di modellare uno schema contrattuale agile che riesca a garantire da un lato un livello della prestazione efficiente e competitivo e dall'altro la possibilità di avvicinarsi alle esigenze dei lavoratori, le Parti, pur riconoscendo come principale la figura del contratto di lavoro a tempo indeterminato quale unica tipologia contrattuale in grado di garantire la stabilità del mercato del lavoro, tuttavia, considerate tutte le specifiche particolarità del settore di riferimento, hanno introdotto innovazioni semplificative delle possibilità di ricorso a forme contrattuali che garantiscano una maggiore flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività riuscendo nel contempo a soddisfare le esigenze di flessibilità delle imprese conciliandole con le particolari esigenze dei lavoratori.
Le Organizzazioni firmatarie, nel riconoscere la centralità della bilateralità quale elemento fondamentale per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese, nell'ambito di un modello di relazioni di tipo partecipativo, si impegnano a costituire uno specifico Fondo per l'Assistenza Sanitaria Integrativa dedicato al settore di riferimento, con il compito di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie, nonché di gestire quanto ad esso verrà demandato e previsto dal suo Statuto e dal suo Regolamento.
Le Parti stipulanti il presente CCNL si impegnano reciprocamente, a nome proprio e dei relativi aderenti, al rispetto del sistema di regole sottoscritte e si impegnano ad intervenire per la completa osservanza da parte dei propri associati e dei propri iscritti.
Il presente CCNL mira a:
- rafforzare le relazioni sindacali come base imprescindibile della crescita del settore rafforzando le articolazioni territoriali;
- consolidare, rafforzare e innovare la bilateralità nelle sue articolazioni;
- creare un sistema welfare sempre più inclusivo;
- superare incertezze normative e rafforzare i diritti e tutele dei lavoratori;
- favorire un sistema competitivo in cui la flessibilità contrattata garantisca sicurezza e tutele.
Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente alle specifiche realtà del settore, le Parti, concordemente, si riservano di recepire ogni concreta segnalazione proveniente dalle aziende e dai lavoratori nell'applicazione del contratto, che impongano la modifica delle declaratorie e dei profili livellari con riferimento a nuove realtà tecnologiche e operative.
Le Parti, si impegnano ad esercitare un'azione di controllo a eventuali posizioni e/o gestioni irregolari per consentire alle aziende di operare all'interno di strumenti contrattuali più convenienti e vantaggiosi per gli operatori del settore.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la loro parziale applicazione, salvo per le eventuali deroghe consentite ed attuate dalla contrattazione di secondo livello. Per effetto della inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo, a carico dell'azienda, di dare attuazione a tutti gli istituti ed Enti contrattuali previsti ivi compreso l'Ente Bilaterale e l'Assistenza Sanitaria integrativa.
Le Parti infine, unanimemente, ritengono doveroso dedicare il presente articolato alla memoria del Dott. ___ e dell'Avv. ___, interlocutori con proprie idee solide che sapevano ascoltare le idee degli altri.
TITOLO I - OGGETTO DEL CONTRATTO E SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Oggetto del Contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato, determinato, e anche speciali pertinenti l'attività degli istituti di investigazione (informazioni e ricerche), controllo attività spettacolo, intrattenimento, fieristiche e commerciali, guardiania e/o custodia passiva, portierato e servizi di accoglienza e indirizzo della clientela in uffici pubblici e privati e aziende industriali e commerciali.
Le agenzie aderenti sono obbligate all'adozione del presente CCNL per effetto stesso del mandato conferito all'atto dell'adesione.
Le agenzie non aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto che intendono adottarlo devono darne obbligatoriamente comunicazione a ENBISIT.
L'adozione del presente CCNL conferisce mandato di rappresentanza alle associazioni firmatarie per lo svolgimento dell'attività a tutela della categoria.
Il presente contratto regola i rapporti di lavoro secondo le vigenti disposizioni normative.
La parziale o inesatta applicazione del CCNL da parte delle agenzie aderenti o che lo abbiano adottato senza la dovuta comunicazione, comporterà la segnalazione da parte di ENBISIT agli enti interessati.
Art. 2 - Sfera di applicazione
A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, si elencano le tipologie contrattuali alle quali si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro:
- tutte le attività eseguibili dagli istituti di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati ed enti pubblici e privati;
- tutte le attività amministrative, contabili e segretariali svolte dai dipendenti non impiegabili nell'ambito delle indagini difensive di cui all'art. 222 Norme di Coordinamento C.P.P.
- tutte le attività svolte dalle imprese che operano nei settori elencati di seguito, considerando l'elenco non esaustivo ma solo indicativo per il genere dei servizi offerti:
- Indagini, investigazioni e antitaccheggio investigativo.
- Attività in ausilio al recupero stragiudiziale dei crediti.
- Banche dati.
- Informazioni commerciali.
- Operatore di servizi di controllo non armati in strutture pubbliche e private.
- Guardiania passiva, usceri e osservatori (portierato).
- Controllo accessi, flusso e deflusso.
- Servizi di accoglienza e indirizzo della clientela in uffici pubblici e privati e aziende industriali e commerciali.
- Operatori controllo attività di spettacolo e intrattenimento, secondo quanto previsto dalla Legge 15 settembre 2009, n. 94 e Decreto Ministero dell'Interno del 6 ottobre 2009.
- Addetti servizio monitoraggio aree - deterrenza e dissuasione - controllo nelle attività commerciali e fieristiche - servizi complementari.
- Addetti al controllo dei titoli di ingresso e/o viaggio.
- Addetti al controllo con TVCC.
- Addetti a servizi di assistenza a clienti/visitatori/fruitori.
- Addetti al controllo della sicurezza sui posti di lavoro.
- Safety - Servizi Antincendio, Primo Soccorso (intervento) e Gestione Emergenze.
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le imprese che svolgono le attività di cui innanzi e il relativo personale dipendente.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 - Diritti di informazione e consultazione
Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
A tal proposito le Parti stipulanti si incontreranno annualmente, e valuteranno le proposte avanzate dall'Ente Bilaterale al fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione.
Le agenzie forniranno, altresì, a richiesta delle RSA/RSU, assistite dalle Segreterie Territoriali, di norma semestralmente, nei limiti dell'opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali, di sviluppo anche in relazione ad investimenti aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici. Le strutture sindacali verranno informate inoltre:
- sulla consistenza degli organici;
- sulle varie tipologie dei servizi;
- turnazione ed eventuale rotazione del personale tra i vari tipi di servizio;
- sulla organizzazione del lavoro e programmi ferie;
- su ristrutturazioni aziendali di particolare rilievo;
- prestazioni straordinarie e banca delle ore.
In assenza di strutture sindacali aziendali, le informazioni di cui ai precedenti punti verranno fornite alla Organizzazione Sindacale Territoriale.
Art. 4 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
La Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL si riserva di costituire nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali così come previsto dalla Legge n. 300/70 e s.m.i. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, in materia di attività sindacale, si rimanda alla Legge n. 300/70 e agli accordi interconfederali in materia.
Art. 5 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
L'Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto collettivo, si dichiara disponibile alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Altre organizzazioni potranno viceversa esercitare solamente il potere di iniziativa a presentare liste a condizione che ciascuna di esse raccolga almeno il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto e accetti espressamente e formalmente il contenuto del presente CCNL e dell'Accordo Interconfederale sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie. Le procedure dovranno essere comunicate ai lavoratori e alla direzione aziendale e dovranno contenere la dichiarazione formale di intenti delle suddette Organizzazioni Sindacali per la elezione delle R.S.U. e la data in cui verrà insediata la commissione elettorale (comunque non oltre i 10 giorni lavorativi).
Art. 6 - Regolamento elettorale RSU
Alla costituzione della rappresentanza sindacale unitaria si procede mediante elezioni, tra liste concorrenti, a suffragio universale e a scrutinio segreto. Il numero di componenti della RSU sarà così articolato:
a) nelle unità aziendali da 16 a 100 dipendenti 3 rappresentanti;
b) nelle unità aziendali da 101 a 300 dipendenti 4 rappresentanti;
c) nelle unità aziendali da 301 a 600 dipendenti 6 rappresentanti;
d) nelle unità aziendali da 601 a 1200 dipendenti 12 rappresentanti.
Nelle aziende che occupano più di 1200 dipendenti, la RSU è incrementata di 2 rappresentanti ogni ulteriori 1000 dipendenti.
Per la regolamentazione dell'elezione delle RSU le Parti dovranno definire la disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, prevedente la partecipazione di liste contrapposte e la segretezza del voto.
Nelle aziende con più di 15 dipendenti, la RSA/RSU e la Organizzazioni Sindacale firmataria del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa; se le assemblee saranno effettuate al di fuori dell'orario di lavoro le ore saranno considerate lavorative e retribuite con la maggiorazione del 20% della quota oraria.
La comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea stessa.
Ai sensi della Legge n. 300/70 e s.m.i. l'azienda è tenuta a consentire l'accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo.
Art. 8 - Delegato Sindacale Aziendale (DSA)
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dalle aziende fino a quattordici dipendenti, l'Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL eLegge per il tramite dei lavoratori, con votazione segreta, un Delegato Sindacale Aziendale (DSA).
Al Delegato Sindacale Aziendale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le Aziende e le prerogative previste dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 9 - Permessi retribuiti per attività sindacale
I Componenti dei Direttivi Nazionali e Provinciali hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli Organi suddetti, nella misura massima sotto riportata:
- Per le aziende fino a 200 dipendenti tetto massimo 80 ore annue complessive per la organizzazione firmataria del presente CCNL
- Per le aziende oltre i 200 dipendenti tetto massimo 160 ore annue complessive per la organizzazione firmataria del presente CCNL
Hanno altresì diritto a n. 8 giornate di assenza/permessi non retribuiti, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 300/70 e s.m.i.
Art. 10 - Permessi retribuiti RSU/RSA
I componenti delle RSU/RSA hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti nella misura di 2 ore all'anno per ogni dipendente, nelle unità produttive che occupano fino a 200 unità. Per le unità produttive superiori alle 200 unità, i permessi saranno pari a 14 ore mensili.
TITOLO III - ENTI BILATERALI E ASSISTENZA CONTRATTUALE
Art. 11 - Ente Bilaterale ENBISIT
L'Ente Bilaterale ENBISIT (Ente Nazionale Bilaterale per la Sicurezza, Investigazioni e Tutela), costituito in data 28 gennaio 2011 in attuazione di quanto stabilito nel primo CCNL Servizi di Vigilanza, Investigazioni, Security, Safety e Ausiliari alla Sicurezza, è composto dalle sole associazioni costituenti di categoria di riferimento del settore, A.I.S.S. (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria), e FEDERTERZIARIO (Federazione del Terziario, dei servizi, del Lavoro autonomo, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale e Artigiana) nonché dalla Federazione UGL SICUREZZA CIVILE.
Lo stesso rappresenta la sede privilegiata per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; lo sviluppo di adeguati servizi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, socialità e welfare; la realizzazione di iniziative di carattere sociale, progettazione e gestione della formazione e qualificazione professionale; ogni altra attività o funzione ed iniziative assegnatagli dalla Legge o dai contratti collettivi di riferimento e quelle demandate allo stesso dalle Parti Sociali firmatarie del presente CCNL
L'ENBISIT potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell'orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti.
Tra i compiti attribuiti all'ENBISIT anche il rilascio della certificazione liberatoria, per la partecipazione agli appalti pubblici e privati, che comprovi la corretta ed integrale applicazione del CCNL e della contrattazione decentrata stipulata dalle parti sociali firmatarie del presente contratto.
L'ENBISIT è amministrato da un Consiglio Direttivo i cui membri sono nominati in misura paritetica dalle Organizzazioni dei Datori di lavoro da un lato e dalle Organizzazioni dei Lavoratori dall'altro.
L'ENBISIT ha istituito la Commissione Paritetica Nazionale che ha il compito di esaminare le controversie relative alla autentica e corretta interpretazione ed integrale applicazione del presente CCNL, monitorare l'utilizzo dei contratti di primo ingresso, accertare la puntuale erogazione della formazione, rilasciare pareri di conformità per l'assunzione di apprendisti.
Art. 12 - Finanziamento Ente Bilaterale ENBISIT
Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale e di garantire la funzionalità di quanto disposto nel presente titolo, le quote contrattuali di servizio per il relativo finanziamento sono fissate nelle seguenti misure:
- una prima quota pari allo 1% a titolo di quota adesione, ripartita per lo 0,70% a carico del datore di lavoro e per lo 0,30% a carico del lavoratore, per le aziende fino a 250 dipendenti retribuiti mensilmente come media dell'anno precedente; per le aziende da 251 dipendenti in poi, la quota a carico dell'azienda sarà pari allo 0,40%;
- una seconda quota pari allo 1% a titolo di quota formazione ed altre attività istituzionali, ripartita per il 50% a carico del datore di lavoro e per il 50% a carico del lavoratore.
Entrambe le quote devono essere calcolate su paga base e contingenza per 12 mensilità. La quota di competenza del lavoratore deve essere mensilmente detratta dalla retribuzione netta, dopo avere effettuato le normali trattenute previdenziali e fiscali a carico del lavoratore. L'importo della quota deve essere indicato da apposita voce sul foglio paga. La quota di