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SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Agenzie Investigative e per la Sicurezza (Confsal - Federpol)

Agenzie Investigative e per la Sicurezza (Confsal - Federpol)

CODICE CNEL: HV4A

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 14/01/2025

AGENZIE INVESTIGATIVE E PER LA SICUREZZA (Confsal / Federpol)

 

Testo consolidato del CCNL 14/01/2025*

per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare

* Accordo di rinnovo 14-01-2025 che disciplina l'intero articolato contrattuale

Decorrenza: 01/01/2025

Scadenza: 31/12/2027

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2025 - il giorno 14 del mese di gennaio in Roma tra:

la Federazione Italiana degli Istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza - FEDERPOL, rappresentata dal Presidente

e

la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL - rappresentata dal Segretario Generale, dal Vicesegretario Generale, dai componenti la Segreteria Generale

 

si è stipulato il presente accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare.

Le Parti si sono incontrate, in particolare, al fine di garantire alle imprese ed ai lavoratori del settore una situazione di stabilità sul piano normativo ed economico, ritenuta un valore aggiunto in un contesto di forte incertezza, nonché di garantire un concreto supporto economico ai lavoratori, in particolar modo a quelli appartenenti alle fasce più basse, in una situazione internazionale che ha inciso in modo significativo sul costo della vita.

Il deposito presso il CNEL e gli altri organi competenti, viene affidato di comune accordo a FEDERPOL.

 

 

Premesse

 

Le parti sociali individuano nel presente contratto collettivo un importante strumento volto a sollecitare le Istituzioni, in particolare il Governo, nell'attivazione e implementazione di efficaci e duraturi processi di crescita produttiva e occupazionale, adeguati alle esigenze sociali, organizzative e produttive del settore dell'investigazione, a conferma del ruolo socialmente utile che ricopre il profilo del professionista autorizzato ai sensi del D.M. n. 269/2010, di conseguenza della forza lavoro, nella ricerca della verità quale evidenza da sottoporre al vaglio della committenza e come valido ausilio nel diritto costituzionale e inviolabile di difesa.

Le parti sociali individuano inoltre, nel presente contratto collettivo, lo strumento volto ad affrontare i profondi cambiamenti dettati dalla quarta rivoluzione industriale cd. Industria 4.0.

I vecchi modelli di politiche del lavoro, compresi i più recenti come la flexicurity, muovono da un'idea di mercati tendenzialmente stabili nei quali la transizione tra un posto di lavoro e l'altro rappresenta un fenomeno straordinario e residuale ispirandosi, per lo più, alla logica emergenziale del soccorso nel momento della perdita del lavoro. Nei nuovi mercati della transizione continua occorrono, invece, istituzioni pubbliche, private e privato-sociali capaci di offrire molteplici opportunità di apprendimento e di evoluzione delle abilita e delle competenze coerenti con le opportunità offerte dalla dimensione digitale in modo da evitare l'intrappolamento nei lavori poveri.

Per questo motivo la sfida è quella di costruire un nuovo modello di mercato del lavoro inclusivo che ponga al centro la persona, non solo in quanto lavoratore, ma integralmente intesa nella sua capacità di iniziativa e di relazioni all'interno dell'intera società.

Le parti sociali contraenti sono, infatti, consapevoli che i comparti oggetto della presente contrattazione sono caratterizzati da servizi fortemente legati alla mutevolezza della domanda e alle esigenze sociali emergenti che necessitano di un profondo ammodernamento per sostenere la competitività delle imprese e la crescita delle professionalità impiegate.

Allo stesso modo, la programmazione europea 2020-2027 si pone l'obiettivo di valorizzare ulteriormente il ruolo della ricerca e dell'innovazione come driver della politica industriale comunitaria e leva essenziale per la competitività delle imprese europee, mettendo in campo appropriate misure a supporto.

Da un lato, si manifesta la necessità di  far crescere il numero e le dimensioni delle imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenza e con elevato potenziale di crescita; promuovere gli scambi di conoscenze tra i settori produttivi, in particolare le PMI. attraverso partnership e formazione, ma anche promuovere la digitalizzazione; dall'altro, nel campo dei diritti sociali, si manifesta la necessità di investire per migliorare l'accesso al mercato del lavoro (in particolare per donne e giovani) e  l'aumento della qualità del sistema di istruzione e formazione.

In particolare, le parti sociali individuano nella formazione professionale continua lo strumento che consente di adeguare la qualità dell'offerta di lavoro alle esigenze della domanda, sopperendo così alle carenze della normale dinamica del mercato. La formazione, intesa come "lifelong learning", viene pertanto interpretata come pratica sociale da generalizzare e come comportamento individuale da proporre soprattutto in una logica di qualificazione e riqualificazione professionale nonché attraverso l'integrazione di risorse pubbliche e  private e il raccordo con iniziative formative regionali.

Risulta, inoltre, indispensabile costruire un nuovo modello di protezione e di sicurezza di ciascuna persona, che sia economicamente e socialmente sostenibile in un'epoca caratterizzata dalla transizione continua e dalla tendenziale accentuazione delle disuguaglianze. Non si fa riferimento, però, alle transizioni occupazionali ma al più generale cambiamento e alla trasformazione come cifra della complessità contemporanea. Il nuovo sistema di welfare deve quindi, in particolare, promuovere la vita attiva, intesa non solo come lavoro ma anche come formazione, cura del prossimo, natalità.

Le parti sociali, quindi, individuano EBINISP, l'Ente Bilaterale Nazionale Investigazioni e Sicurezza Privata, quale strumento atto a valorizzare le potenzialità del welfare aziendale e della formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro anche al fine di promuovere i processi innovativi.

 

 

Titolo I - SFERA DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Sfera di applicazione

 

Il presente contratto si può applicare ai dipendenti delle Organizzazioni datoriali operanti nel settore nonché loro enti e/o società costituite, patrocinate o partecipate.

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dagli Enti che svolgono le attività di cui al presente articolo, in tutte le forme consentite dalla Legge e in particolare dal regio decreto n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza -TULPS) del regio decreto n. 635/1940, per l'esecuzione del TULPS e delle successive modifiche introdotte dalla Legge n. 101/2008, dal D.P.R. n. 153/2008, del D.M. 6 ottobre 2009, del D.M. n. 269/2010 e del D.M. n. 56/2015.

A titolo meramente esemplificativo, non esaustivo e da interpretarsi per analogia, si elencano le tipologie contrattuali alle quali si applica il presente contratto:

- tutte quelle attività eseguite da istituti di investigazione previste dal D.M. n. 269/2010 quali:

- attività di indagine in ambito privato;

- attività di indagine in ambito aziendale;

- attività d'indagine in ambito commerciale;

- attività di indagine in ambito assicurativo;

- attività d'indagine difensiva;

- attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali;

- tutte quelle attività amministrative, contabili e segretariali svolte dai dipendenti dei suddetti Istituti;

- operatori di servizio di controllo non armati;

- attività di controllo accessi, flussi e deflussi;

- attività di controllo e servizi (quali lo steward) di cui alla Legge n. 41/2007;

- attività relativa al controllo nei pubblici spettacoli e intrattenimento, ai sensi della normativa vigente in materia;

- servizi di monitoraggio aree di deterrenza e dissuasione e controllo nelle attività fieristiche e/o commerciali;

- attività di portierato, guardiania ed attività connesse;

- servizi di indirizzo della clientela e d'accoglienza in uffici pubblici e privati e in aziende commerciali e industriali;

- attività di gestione banca dati;

- attività di recupero crediti stragiudiziali;

- tutte quelle attività di sicurezza sussidiaria e complementare non armata in generale;

- attività svolta a tutela e salvaguardia dell'integrità fisica e dei diritti fondamentali della persona.

 

 

Titolo II - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 2 - Declaratoria

 

Quadri

Ai sensi della Legge n. 190/1985, appartengono alla categoria dei "quadri" i lavoratori che svolgono, con carattere continuativo, funzioni direttive con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione delle risorse in settori di particolare complessità L'orario di lavoro non è vincolante per questa categoria di lavoratori.

I quadri hanno inoltre capacità di organizzare, coordinare e gestire il lavoro di altri lavoratori.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono far parte di questa categoria gli investigatoti muniti di licenza prefettizia, gli operatori addetti ad attività di coordinamento.

Al lavoratore inquadrato nella categoria di cui al comma precedente verrà corrisposto, mensilmente, una indennità di funzione pari ad € 150,00 lordi per 13 mensilità, secondo le norme contenute nell'art. 57.

L'azienda è tenuta ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle loro funzioni.

Per tutti i livelli maturati tramite l'applicazione di altri cc.cc.nn.l., il datore di lavoro, in fase di prima applicazione garantirà al lavoratore le eventuali differenze economiche con un assegno "ad personam" riassorbibile al primo scatto di anzianità utile.

 

Primo livello

Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che con autonomia e discrezionalità hanno responsabilità di direzione esecutiva degli altri operatori e/o soci ad alto contenuto professionale.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questo livello:

- Capo servizio Amministrativo, commerciale, organizzativo-tecnico;

- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese al precedente punto.

 

Secondo livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, i lavoratori provetti e specializzati che con autonomia operativa nell'ambito della propria mansione hanno funzioni di coordinamento e controllo che comportano adeguata professionalità acquisita mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questo livello:

- Capo ufficio;

- Contabile con mansioni di concetto;

- Responsabile coordinamento servizi esterni;

- Addetto alle investigazioni dopo 3 anni nel livello terzo;

- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

 

Terzo livello

Lavoratori che svolgono lavori di concetto o che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza professionale.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questo livello:

- Redattore rapporti informativi in autonomia;

- Coordinatore servizi esterni;

- Addetto alle investigazioni con compiti di compilazione/redazione della documentazione procedurale;

- Supervisione strutturale degli addetti al controllo attività;

- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

 

Quarto livello Super

 

Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di marketing e abilitati a lavori che richiedono conoscenze e capacità tecnico-pratiche.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questo livello:

- Addetto alle investigazioni (osservazioni, raccolta di prove, ecc.);

- Redattori rapporti informativi su schemi prestabiliti;

- Impiegato amministrativo;

- Addetto al servizio meccanografico:

- Coordinatore addetto al controllo attività;

- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione

 

Quarto livello

Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di marketing e abilitati a lavori che richiedono conoscenze e capacità tecnico-pratiche

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questo livello:

- Addetto alle investigazioni (osservazioni, raccolta di prove, ccc ) di natura non complessa;

- Redattore rapporti informativi su schemi prestabiliti di natura non complessa.

- Impiegato amministrativo di natura non complessa;

- Addetto al servizio meccanografico di natura non complessa;

- Coordinatore addetto al controllo attività di natura non complessa;

- Responsabile degli addetti ai servizi ausiliari alla sicurezza della norma UNI 11925:2023

- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

A decorrere dal termine del secondo anno di anzianità professionale presso la stessa azienda, il lavoratore dovrà essere inquadrato al 4º livello Super salvo non sia intercorsa apposita contrattazione territoriale in materia.

In caso di assunzione di un lavoratore da adibire allo svolgimento di profili professionali inquadrabili nel 4º livello, qualora quest'ultimo non abbia alcuna esperienza professionale pregressa nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta facoltà di assumere il suddetto lavoratore inquadrandolo al 5º livello per un periodo non superiore al limite massimo di 18 mesi dalla data di instaurazione del porto lavorativo, al termine del quale il lavoratore dovrà essere inquadrato al 4º livello.

Il ricorso a tale facoltà deve risultare per iscritto nel contratto di assunzione, con l'indicazione della durata prevista.

 

Quinto livello super

Lavoratori che eseguono lavori qualificati con normali conoscenze e capacità tecnico/pratiche.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo rientrano in questo livello:

- addetti ispezioni ipotecarie e catastali;

- addetti a servizi esterni per disbrigo di commissioni;

- addetto alle ricerche di informazioni;

- addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza;

- addetto alla gestione di flussi/deflussi;

- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nello predetta elencazione

 

Quinto livello

Lavoratori che eseguono lavori qualificati con normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questo livello:

- Preparatore di commissioni e fatture.

- Addetto alle indagini elementari;

- addetto a servizi esterni per disbrigo di commissioni ordinarie.

- addetto alle ispezioni ipotecarie e catastali;

- addetto alle ricerche di informazioni e accesso in banche dati;

- addetto al controllo attività-servizio interno;

- addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza;

- operatore gestione flusso e deflusso nel settore spettacolo;

- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

A decorrere dal termine del secondo anno di anzianità professionale presso la stessa azienda, il lavoratore dovrà essere inquadrato al 5º livello Super, salvo non sia intercorsa apposita contrattazione territoriale in materia.

In caso di assunzione di un lavoratore da adibire allo svolgimento di profili professionali inquadrabili nel 5º livello, qualora quest'ultimo non abbia alcuna esperienza professionale pregressa nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore inquadrandolo al 6º livello per un periodo non superiore al limite massimo di 12 mesi dalla data di instaurazione del rapporto lavorativo, al termine del quale il lavoratore dovrà essere inquadrato nel 5º livello.

Il ricorso a tale facoltà deve risultare per iscritto nel contratto di assunzione, con l'indicazione della durata prevista.

  

Sesto livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche anche acquisite tramite formazione professionalizzante obbligatoria e non obbligatoria.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questo livello:

- Operatore Gestione flusso e deflusso:

- Operatore addetto alla sicurezza;

- Servizi Accoglienza - Steward e Hostess:

- Portierato, guardiana e osservatori - monitoraggio area;

- Controllo attestati ingresso;

- Attività di primo soccorso ed antincendio;

- Gestione aree di sosta con specifico riferimento alla riscossione;

- addetti assistente o coordinatore ai seno della norma UNI 11925:2023

- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

 

Settimo livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che non richiedono il possesso di alcuna conoscenza pratica, ovvero si occupano di esclusive attività basilari che non richiedono una specifica formazione.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questo livello:

- Presidio della portineria in modalità semplificata;

- Addetto alla reception, accoglienza e prime informazioni;

- Gestione aree di sosta, con specifico riferimento alla viabilità:

- Addetto alla sicurezza semplice.

Trascorsi 12 mesi dall'assunzione i suddetti lavoratori verranno inquadrati al sesto livello. Tale passaggio non comporterà necessariamente un cambiamento delle mansioni assegnate.

 

b) trattamento economico

Con decorrenza dal 1 luglio 2024 e con validità triennale la paga base lorda conglobata mensile prevista per il settimo livello è pari ad euro 1.122,00.

 

c) orario di lavoro settimanale

Per il settimo livello, con riferimento a quelle mansioni e categorie di lavoratori per i quali è consentito a norma di Legge, la durata normale del lavoro effettiva è fissata in 46 ore settimanali su sei giorni lavorativi.

 

d) periodo di prova

Per il settimo livello il periodo di prova è stabilito in 60 giorni. Il periodo di prova rimane sospeso in caso di malattia e/o  infortunio del lavoratore.

 

e) preavviso

Per il settimo livello il periodo di preavviso è stabilito in 15 giorni.

   

 

Art. 3 - Mansioni lavorative e passaggi di livello

 

Mansioni promiscue