CCNL Vetro - Industria
Categoria Retributiva: Vetro Meccanizzato - Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/04/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 aprile 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 10/02/2023 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2025
Ultimo aggiornamento
23 gennaio 2024
Panoramica del Contratto
Aziende che producono vetro – Settore meccanizzato (prime lavorazioni del vetro - produzione vetro piano - produzione lana e filati)
Parti Stipulanti
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Assovetro
Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A1 | 2799,69 € | 2810,02 € |
| A2 | 2799,69 € | 2810,02 € |
| B1 | 2550,07 € | 2560,40 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Vetro - Industria: Accordo assistenza sanitaria integrativa 20/12/2023
Siglato da Assovetro e le OO.SS. l'Accordo 20/12/2023 sul Fondo Fasie. Si allega il teso dell'Accordo....
Vetro Trasformazione - Industria: Differimento aumenti per le aziende di seconde lavorazioni del vetro piano
Per le aziende di seconde lavorazioni del vetro piano l'aumento dei minimi retributivi relativo alla decorrenza 01.04.2025 è differito al 01.07.2025. Livello Paga Base Conti...
Orario di lavoro
Ferma restando la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell'orario contrattuale per il singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
Per i lavoratori non in turni sarà altresì considerata normale una durata settimanale della prestazione lavorativa di 39 ore, da attuare mediante l'assorbimento di corrispondenti quote di riduzioni di orario di lavoro.
L'orario settimanale di lavoro dei lavoratori non in turni avvicendati nel ciclo continuo verrà di norma distribuito su 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario (oltre l'orario di legge di 40 ore settimanali) deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessità indifferibili e di durata temporanea.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.
È lavoro festivo, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui appresso, quello effettuato in giornata di riposo compensativo di lavoro domenicale, di domenica senza riposo compensativo e nelle ricorrenze festive.
Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:
- lavoro straordinario (dalla 41a alla 48a): 18%
- lavoro straordinario diurno feriale (49a ora): 22%
- lavoro straordinario diurno feriale (ore successive): 30%
- lavoro straordinario notturno: 50%
- lavoro straordinario festivo: 65%
Le maggiorazioni in percentuale sopra dette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Tali percentuali verranno calcolate, per i lavoratori di cui al gruppo 3), sulla quota oraria degli elementi della retribuzione mensile.
La quota oraria per i cottimisti va maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo.
Per la categoria dei lavoratori di cui al gruppo 1) la retribuzione oraria, ai soli effetti del calcolo delle maggiorazioni, viene ottenuta dividendo per 165 la retribuzione mensile.
Per i lavoratori di cui al gruppo 2) la quota oraria si ottiene dividendo per 173 la retribuzione mensile.
Ferie
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite, nei termini sotto indicati:
Lavoratori di cui ai Gruppi 1), 2) e 3):
- 20 giorni lavorativi per anzianità di servizio fino a 4 anni compiuti;
- 21 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 4 anni e fino a 9 anni compiuti;
- 22 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 9 anni e fino a 14 anni compiuti;
- 24 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 14 anni e fino a 19 anni compiuti;
- 25 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 19 anni compiuti.
I lavoratori turnisti addetti alle macchine formatrici del settore vetro cavo automatico, in forza al 21 novembre 1990, conserveranno il diritto ad ulteriori 3 giorni di ferie annuali fino al limite massimo di 28 giorni lavorativi. Per i predetti lavoratori, assunti successivamente alla data del 21 novembre 1990, vengono mantenuti i 3 giorni aggiuntivi di cui alla precedente normativa, entro il limite massimo di 25 giorni complessivi.
Mensilità Aggiuntive
In occasione delle feste di Natale l'Azienda corrisponderà al lavoratore una 13esima mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla Vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, al lavoratore verranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della 13esima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questo effetto, come mese intero.
Non si farà luogo a trattenute sulla 13esima mensilità per le assenze dal lavoro dovute ad infortunio o malattia, entro i rispettivi limiti della conservazione del posto nonché per l'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
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