CCNL SIAE
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2017
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2017
Riferimento CCNL
CCNL del 15/12/2023 - Decorrenza: 01/01/2024 - Scadenza: 31/12/2025
Ultimo aggiornamento
10 gennaio 2025
Panoramica del Contratto
Personale non dirigente SIAE
Parti Stipulanti
Fistel Cisl
Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni
Fnc Ugl
Federazione Nazionale Comunicazioni
Siae
Società Italiana degli Autori ed Editori
Fialp Cisal
Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Pubblici e Privatizzati.
Slc Cgil
Sindacato Lavoratori Comunicazione
Uilpa Uil
Unione italiana lavoratori Pubblica Amministrazione
Confsal Siae
Federazione Arte
Cultura e Diritto d’Autore
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A - F 2 | 1751,44 € | 1751,44 € |
| A - F 3 | 1830,26 € | 1830,26 € |
| A - F 4 | 1912,62 € | 1912,62 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
SIAE: Accordo 08.01.2025
In data 8 gennaio 2025 le Parti, Siae, SLC - CGIL, FISTel - CISL, UILPA, FNC UGL, CISAL SAD SIAE e CONFSAL SIAE, hanno sottoscritto l'accordo sulla sperimentazione della smart week...
SIAE: Welfare contrattuale
La SIAE riconosce ai propri dipendenti un importo pari a 1.000,00 euro annui per il welfare. L'importo di cui sopra verrà erogato entro il 31 gennaio di ogni anno. ...
Orario di lavoro
L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali distribuito su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, per una durata giornaliera standard di 7 ore e 12 minuti su cinque giorni alla settimana.
Orario di lavoro area D: La prestazione lavorativa dei dipendenti inquadrati nell'Area D non è quantificabile secondo i parametri e le regole degli altri lavoratori.
Tuttavia, l'orario di lavoro giornaliero e settimanale dovrà uniformarsi alle esigenze primarie della Unità Organizzativa cui è preposto il Funzionario.
Smart week: L’adesione al regime orario di c.d. smart week avverrà su base volontaria da parte del singolo dipendente e prevede che:
Le Parti convengono di individuare un orario differenziato tra c.d. periodo lungo e c.d. periodo corto, intendendosi per periodo lungo i mesi di marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e per periodo corto i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre.
Nel periodo c.d. lungo, l’orario totale sarà di 40 (quaranta) ore settimanali, articolato su 5 (cinque) giorni lavorativi settimanali della durata di 8 (otto) ore ciascuno
Nel periodo c.d. corto, l’orario totale sarà di 32 (trentadue) ore settimanali, articolato su 4 (quattro) giorni lavorativi settimanali della durata di 8 (otto) ore ciascuno, con giornata di non lavoro (c.d. giorno off) individuata nel venerdì.
Da tale durata deve intendersi esclusa la pausa pranzo.
La modalità di fruizione dello smart working, della durata giornaliera di 8 ore, è articolata in due giorni a settimana, sia per il periodo c.d. lungo, sia per il periodo c.d. corto.
Lavoro straordinario
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la quota oraria della retribuzione individuale del lavoro ordinario nella misura del:
- 10% straordinario feriale;
- 20% straordinario prefestivo;
- 30% straordinario festivi;
- 50% straordinario notturno.
Al personale Area D, in quanto personale direttivo, non spetta lo straordinario, fatte salve le prestazioni effettuate nei giorni di sabato, domenica e festivi (che saranno considerate lavoro straordinario, con eventuale attribuzione di riposo compensativo ove la prestazione suddetta si svolga di domenica o di giorno festivo con durata minima di 5 ore).
Ferie
Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di 26 giorni di ferie retribuite.
I dipendenti con un'anzianità di servizio di almeno 3 anni hanno diritto a 28 giorni lavorativi di ferie.
Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione al servizio prestato in ragione di dodicesimi. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tali effetti come mese intero.
Il decorso delle ferie è interrotto nel caso in cui, nel periodo delle ferie stesse, sopraggiunga un'infermità di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero o day hospital, regolarmente certificato, anche di un solo giorno, ovvero una malattia regolarmente prescritta della durata di almeno tre giorni, che sia incompatibile col recupero delle energie psico fisiche. Le assenze per malattia non impediscono la maturazione delle ferie spettanti, anche se l’assenza per malattia si protragga per l'intero anno.
In caso di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento economico costituito dagli elementi fissi della retribuzione. In caso di decesso del dipendente dette indennità spettano agli aventi causa.
Smart week: In caso di adesione al regime orario di c.d. smart week, in considerazione del minor numero di giornate lavorate all’anno, comporterà un riproporzionamento del montante annuale delle ferie, come di seguito:
- per i dipendenti con anzianità di servizio superiore ai 3 anni, le ferie saranno riproporzionate da 28 giorni annui a 26 giorni annui;
- per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 3 anni, le ferie saranno riproporzionate da 26 giorni annui a 24 giorni annui.
Mensilità Aggiuntive
In occasione della ricorrenza natalizia, entro il 10 dicembre , ai lavoratori sarà corrisposta una tredicesima mensilità, pari a un tredicesimo del trattamento economico annuale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto ad un rateo della tredicesima mensilità maturato in proporzione ai giorni di servizio prestati presso la Società (calcolati su base annua di 360 giorni).
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