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TUTTI I CCNL

SETTORE: Poligrafici e Spettacolo

CCNL: SIAE

SIAE

CODICE CNEL: G411

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 15/12/2023

SIAE

 

Testo consolidato del CCNL 15/12/2023

personale non dirigente della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E)

Decorrenza: 01/01/2024

Scadenza: 31/12/2025

CCNL 15/12/2023 come modificato da:
- Accordo 08/01/2025

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

In data 15 dicembre 2023 in Roma, alle ore 12:30, presso la sede della S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori) con sede in viale della Letteratura 30, tra

SIAE - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI

e

La SLC - CGIL, rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dal Dipartimento Produzione Culturale, dai componenti la delegazione nazionale SLC-CGIL SIAE

La FISTel - CISL, rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali , le Segreterie Territoriali FISTel CISL e la delegazione nazionale FISTel CISL SIAE

La UILPA, rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Nazionalee dalla delegazione del coordinamento nazionale UILPA SIAE

La FNC UGL COMUNICAZIONI, rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali

La CISAL FIALP rappresentata dal Segretario Generale della Federazione CISAL FIALP, il Vice Segretario Nazionale della Federazione CISAL FIALP, il Segretario Nazionale della CISAL FIALP con delega alla firma del contratto nazionale SIAE e la delegazione SIAE

La CONFSAL SIAE rappresentata dal Segretario della Federazione Arte, Cultura e Diritto d'Autore e dal Segretario della CONFSAL SIAE

 

è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigente SIAE.

 

 

RINNOVI

Accordo 08/01/2025

Verbale di stipula

 

In data 8 gennaio 2025 presso la Direzione Generale SIAE in Roma, Viale della Letteratura n° 30, si sono incontrati:

- per la SIAE (da ora in avanti, la "Società"):

- SLC - CGIL

- FISTEL - CISL

- UILPA

- FNC UGL

- CISAL SAD SIAE

- CONFSAL SIAE

(di seguito, congiuntamente, le "Parti")

 

 

Premessa

 

Considerato che:

- Il precedente Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale non dirigente della SIAE, ha avuto origine nel luglio 2012, successiva modifica integrativa nel gennaio 2017 e ultima modifica - legata all'esigenza di rimandare la sua scadenza - nel mese di ottobre 2019.

- Al 31/12/2023, è arrivato dunque a scadenza un contratto che - nei suoi lineamenti e caratteristiche principali e fondanti - è sostanzialmente invariato rispetto al testo sottoscritto nel 2012.

- L'evoluzione dei contratti di lavoro deve necessariamente andare di pari passo con l'evoluzione del mercato del lavoro e della società in generale, profondamente cambiati rispetto al 2012.

È risultata evidente l'esigenza di procedere ad un importante rinnovo delle condizioni contrattuali, che -attraverso l'implementazione del presente CCNL - consentano a SIAE di abilitare quegli elementi di flessibilità, produttività e competitività, necessari per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano Industriale e per raccogliere le sfide presenti e future, che la vedono come player rilevante all'interno dell'Industria culturale italiana.

Il presente contratto è il frutto di un'importante condivisione tra le Parti, orientate dal comune intento di garantire un futuro prospero a SIAE, nonché la salvaguardia dei posti di lavoro, da raggiungere attraverso condizioni contrattuali migliorative per tutte le persone che lavorano per l'Azienda con passione, senso di appartenenza e dedizione.

Il contratto ha una valenza e una conseguente durata sperimentale, in ragione della significativa discontinuità rispetto ai precedenti contratti e anche in relazione all'introduzione di istituti e strumenti innovativi, che rendono utile e necessario un monitoraggio tempestivo dei loro effetti.

Il presente contratto è inoltre ispirato e guidato dalle migliori e più innovative pratiche di organizzazione del lavoro, così come di quelle relative alle tematiche dell'inclusione, del rispetto delle diversità, delle tutele per le persone fragili, del sostegno alla maternità e in generale sul welfare aziendale.

 

 

Titolo I

Art. 1 - Campo di applicazione

 

1. Il presente CCNL ha decorrenza dal 1º gennaio 2024 e si applica a tutto il personale dipendente della SIAE in servizio in pari data, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti.

Relativamente alle determinazioni inerenti l'orario di lavoro - viste le importanti modifiche informatiche correlate - i tempi decorreranno entro e non oltre il 31 marzo 2024.

2. Le disposizioni del presente contratto non si applicano ai dipendenti già cessati dal servizio.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente CCNL, ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi ordinarie.

 

 

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

 

1. Il presente contratto è stipulato in sede di rinnovo del precedente contratto del 26 luglio 2012, già oggetto di modifiche con l'accordo del 13 gennaio 2017 e del 7 ottobre 2019. In considerazione della caratteristica sperimentale precedentemente descritta, salvo diversa prescrizione, il contratto ha valenza dal 1º gennaio 2024 sino al 31 dicembre 2025 sia per la parte normativa sia per quella economica. Lo stesso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o tramite PEC due mesi prima della scadenza. Proprio per la suddetta valenza sperimentale e con la finalità di verificare sia l'efficacia dei nuovi strumenti/istituti, sia la componente economica del contratto, le Parti si impegnano a rivedersi almeno 6 mesi prima della scadenza per il rinnovo dello stesso CCNL.

2. In caso di disdetta da parte datoriale il presente contratto continuerà comunque a produrre effetti per un ulteriore anno a decorrere dalla data della disdetta stessa.

3. Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlate ed inscindibili fra di loro.

4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del presente contratto sono presentate almeno sei mesi prima della scadenza prevista. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, e comunque per un periodo pari complessivamente a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti negoziali non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.

 

 

Titolo II - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

 

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità della Società e delle Organizzazioni Sindacali, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di valorizzare pienamente la centralità delle risorse umane nella gestione dei processi di innovazione e di rilancio della SIAE ed è diretto a contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi resi dalla SIAE.

2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle Parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la piena collaborazione dei dipendenti per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, del contratto collettivo e dai protocolli tra Governo e parti sociali.

3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali a livello di Società si articola nei seguenti modelli relazionali:

a) informazione;

b) consultazione;

c) contrattazione;

d) interpretazione autentica;

e) forme di partecipazione previste dal presente CCNL.

 

 

Art. 3 BIS - Forme di partecipazione

 

1. Per l'approfondimento delle problematiche relative alla formazione del personale, alla migliore regolamentazione delle attività esterne, alla promozione di una reale parità tra uomini e donne e dell'inclusione nella sua valenza più ampia, alla valutazione dei sistemi di welfare, alla prevenzione di fenomeni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, sono costituiti gli organismi bilaterali di cui ai successivi artt. 4 e 5 del vigente CCNL con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie e di formulare proposte ed elaborare analisi e studi di settore in ordine ai medesimi temi. La SIAE, sia a livello centrale sia nelle articolazioni territoriali, si impegna a fornire ai suddetti Comitati tutti i dati necessari al loro funzionamento.

2. La composizione dei Comitati di cui al presente articolo sarà paritetica e comprenderà un'adeguata rappresentanza di genere. Il Comitato sarà formato da una delegazione designata da ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL e da una delegazione di rappresentanti della SIAE. In conseguenza della loro funzione consultiva, i Comitati non necessitano di un regolamento interno e saranno convocati secondo un calendario predefinito o - in casi di particolare necessità - su istanza delle Parti. La Società assicurerà la presenza di un collaboratore con funzione di verbalizzante.

 

 

Art. 4 - Comitato per la regolamentazione delle Attività Esterne

 

1. Le Parti stipulanti il presente CCNL convengono di istituire un Comitato paritetico e per la revisione della regolamentazione delle attività esterne alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) valutare, a far data da gennaio 2024, le possibilità di revisione del regolamento relativo all'accertamento e alle missioni del personale della SIAE, anche nell'ottica di una revisione delle tabelle dei compensi correlati alle attività esterne. L'attività di revisione dovrà essere completata entro giugno 2024 e sarà poi oggetto di specifico accordo tra le Parti;

b) definire un accordo, entro il 31 Marzo 2024 ovvero nei tempi utili per la sua presentazione agli organi ministeriali competenti, per l'implementazione del sistema incentivante relativo alle attività di controllo/accertamento e dedicato esclusivamente al personale che le svolge. Per tale premialità e per la revisione delle tabelle dei compensi si definisce il valore di euro 200.000 (costo azienda). Per la componente premiale la prima erogazione avverrà in corrispondenza con l'erogazione del Nuovo PDR Dipendenti (maggio 2025);

c) monitorare l'efficacia delle misure introdotte.

2. La SIAE favorisce l'operatività del Comitato, mette a disposizione locali per la sua attività e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento, ivi compresa la partecipazione in stato di servizio dei suoi componenti.

 

 

Art. 5 - Comitato Welfare e Inclusione

 

1. Le Parti riconoscono all'importante valore delle Politiche di Welfare e Inclusione e si impegnano a valutare, anche alla luce delle più recenti evoluzioni e innovazioni sulla materia, nuovi e più avanzati punti di equilibrio nell'ottica di una seria ed olistica soddisfazione dei bisogni di inclusione dei dipendenti della SIAE, nonché la promozione di una reale parità tra donne e uomini.

2. Le Parti, perseguono altresì l'intento di prevenire qualsiasi atteggiamento o comportamento riconducibile al fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, attuato all'interno dei luoghi di lavoro dalla Società o da altri lavoratori nei confronti di un lavoratore.

3. Al Comitato paritetico sono attribuiti i seguenti compiti:

a) svolgimento attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell'Unione Europea;

b) individuazione fattori che ostacolano l'effettiva parità di genere nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro superamento, anche al fine del perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui tenere conto nell'attribuzione di incarichi o funzioni qualificate, nonché del superamento dell'assegnazione di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale;

c) promozione di interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne lavoratrici dopo l'assenza per maternità ed a salvaguardarne la professionalità;

d) proposizione di iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno, ed elaborare un codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

e) formulazione di proposte per favorire l'accesso ai corsi di formazione professionale e sulle modalità di svolgimento degli stessi, sulla flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali, sui processi di mobilità;

f) valutazione possibile incremento per l'anno 2025 del valore del buono pasto ad € 7,00;

g) valutazione dell'aumento del numero di giornate mensili in smart working in alcune aree (ad esempio: quella del front end o dell'IT) in percentuali compatibili con le rispettive esigenze tecniche, produttive ed organizzative;

h) valutazione della riduzione del numero di giornate mensili in smart working che potranno rendersi necessarie in funzione di particolari esigenze organizzative della Rete Territoriale rispetto alle singole unità organizzative (es.: filiali con organico ridotto);

i) monitoraggio della politica di aumento o riduzione delle giornate in smart working, ai fini del miglior bilanciamento delle esigenze organizzative dell'azienda con quelle di conciliazione vita-lavoro dei lavoratori.

j) individuazione delle possibili cause del fenomeno del mobbing, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale e formulazione di proposte di azioni positive in ordine alle situazioni di criticità.

4. Il Comitato ritiene prioritaria ogni valutazione ai fini di più ampie garanzie del/della:

a) diritto delle donne vittime di violenza di genere di astenersi dal lavoro, per motivi connessi al percorso di protezione in atto;

b) diritto alla formazione continua;

c) possibilità di chiedere il trasferimento ad altra sede, di ricorrere a forme di flessibilità oraria o di maggiori giornate di smart working, di usufruire di ferie e/o riposi "solidali".

La SIAE favorisce l'operatività del Comitato, mette a disposizione locali per la sua attività e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento, ivi compresa la partecipazione in stato di servizio dei suoi componenti. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso.

 

 

Art. 6 - Informazione e consultazione

 

1. L'informazione riguarda le materie individuate ai commi successivi.

2. Annualmente, la SIAE fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto adeguata informativa sulle seguenti materie:

- piani e programmazione in materia di igiene e per lo sviluppo della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- andamento dell'occupazione e politiche occupazionali;

- dati sul Bilancio e sull'andamento economico societario;

- risultati concernenti i servizi prestati;

- politiche di miglioramento dei servizi sociali;

- piani e progetti volti a garantire le pari opportunità;

- politiche in materia di assunzioni, a tempo parziale e a termine, e di utilizzo delle altre tipologie di rapporto di lavoro, nonché programmi di ricorso allo straordinario, alle tipologie di orario ed alle turnazioni;

- processi di mobilità interna;

- piano ferie collettive che, ove possibile, saranno differenziate per Direzione Generale e Rete Territoriale;

- programmi societari relativi a modifiche organizzative e territoriali, innovazioni tecnologiche;

- formazione e aggiornamento del personale.

3. In caso di successive modifiche dei programmi riferiti alle materie oggetto dell'informativa, sarà fornito, anche su richiesta delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, entro 15 giorni dalla richiesta, un ulteriore aggiornamento integrativo dell'informativa.

4. La consultazione, intesa quale richiesta di parere non vincolante, è attivata prima dell'adozione dei conseguenti atti sulle seguenti materie:

- introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione aventi rilevanti effetti generali sull'organizzazione del lavoro;

- innovazioni e sperimentazioni gestionali aventi rilevanti riflessi di carattere generale che coinvolgono la Direzione Generale, le Sedi e le Filiali;

- outsourcing e di esternalizzazione dei servizi.

5. Resta ferma la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

 

 

Art. 7 - Procedure di raffreddamento dei conflitti, clausole di raffreddamento e interpretazione autentica del CCNL

 

1. Il sistema delle relazioni industriali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. In tal senso e con i medesimi principi le Parti si impegnano a cercare con spirito collaborativo la corretta interpretazione delle norme del presente CCNL si rivelassero di non univoca interpretazione, sempre avendo riguardo alla ratio sottostante l'articolo esaminato.

2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione le Parti non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.

3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono l'informazione e la consultazione, le Parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.

4. Al fine di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali, prevenendo e riducendo quanto più possibile le situazioni conflittuali ed i conseguenti effetti negativi nei confronti degli utenti, la Società e le OO.SS. osserveranno le procedure di raffreddamento e di conciliazione in seguito specificate.

 

 

Art. 8 - Controversie collettive

 

1. Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro o l'esercizio dei diritti sindacali che riguardano una pluralità di dipendenti ovvero più unità produttive dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione da effettuarsi tra la Società e le OO.SS. stipulanti, escludendosi durante la fase di confronto il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e legale.

2. È esclusa dalla predetta procedura la materia attinente i licenziamenti collettivi, per la quale si applica la L. n. 223 del 1991 e s.m.i.

3. Al realizzarsi della fattispecie di cui al primo comma del presente articolo, le OO.SS. nazionali di categoria stipulanti interessate daranno in tal senso motivata comunicazione scritta, con effetto nei confronti di tutte le OO.SS. stipulanti, all'Ufficio Human Resources.

4. Entro i tre giorni lavorativi successivi alla ricezione della predetta comunicazione, la Società darà corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.

Dopo dieci giorni lavorativi successivi alla data del primo incontro tra le Parti, la procedura si intenderà comunque esaurita e conclusa ad ogni conseguente effetto.

5. Ai fini esclusivi del presente articolo si considerano come unità produttive:

a) la Direzione Generale;

b) le Sedi (comprendenti ciascuna le rispettive Filiali).

 

 

Art. 9 - Conflitti di lavoro a livello di Unità Produttiva

 

1. Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso una Unità Produttiva, la RSA/RSU interessata o, almeno una delle Organizzazioni Sindacali di Società, apriranno la procedura di seguito indicata dando in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura societaria dell'Unità Produttiva.

2. Entro i tre giorni lavorativi successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'Azienda avvierà con la Delegazione Sindacale di cui all'art. 11 comma 1 lett. b del vigente CCNL, incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.

3. Dopo tre giorni lavorativi successivi alla data del primo incontro, la procedura si intenderà comunque esaurita tra le Parti ad ogni conseguente effetto.

4. Ove la predetta procedura non si concluda con una conciliazione tra le Parti, si darà luogo ad un ulteriore tentativo di composizione tra le Parti a livello nazionale.

5. In tal senso la Società, entro i 3 giorni lavorativi successivi alla chiusura della procedura di cui al comma che precede, avvierà con la Delegazione di cui all'art. 11 comma 1 lett. a del vigente CCNL, incontri finalizzati alla ricerca di possibili soluzioni conciliative.

6. La procedura di cui ai commi che precedono, in tutte le sue fasi, si intende comunque esaurita e conclusa tra le Parti decorsi 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro

7. Ai fini del presente articolo si considerano come unità produttive:

a) la Direzione Generale;

b) le Sedi (comprendenti ciascuna le rispettive Filiali).

 

 

Art. 10 - Contrattazione

 

1. La contrattazione si articola su due livelli:

a) a livello nazionale;

b) a livello territoriale.

2. La contrattazione a livello nazionale ha il compito di definire, oltre le materie espressamente indicate e disciplinate negli articoli relativi ai singoli istituti, le seguenti materie:

a) i criteri per la corresponsione del premio SIAE di risultato;

b) l'eventuale rideterminazione delle risorse per l'attribuzione dei premi;

c) i criteri generali per la corresponsione di indennità o compensi collegati all'esecuzione di progetti, incarichi o funzioni particolari, ovvero relativi a condizioni di lavoro disagiate e/o comportanti esposizione a rischio;

d) le linee di indirizzo, i tempi, le modalità ed i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro e della sua relativa igiene, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alle misure necessarie ad agevolare il lavoro dei disabili, tutto secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

e) la copertura assicurativa del personale, l'assistenza integrativa di carattere sanitario, compresa quella relativa all'uso delle attrezzature utilizzate nel telelavoro;

f) le iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di inclusione, ivi comprese le proposte di azioni positive;

g) i criteri per la ripartizione dei permessi per il diritto allo studio;

h) i criteri per la individuazione dei congedi per la formazione;

i) i criteri che regolano la partecipazione dei lavoratori ai piani ed ai progetti varati a livello nazionale e/o territoriale al fine di incrementare la produttività e la qualità dei servizi erogati;

j) i criteri per la ripartizione delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di cui al punto precedente;

k) le condizioni per la fruizione dei buoni pasto e l'importo degli stessi;

l) le linee di indirizzo e di programmazione generale delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, nonché l'individuazione di particolari fabbisogni formativi e la previsione dei corrispondenti interventi di aggiornamento e riqualificazione;

m) l'individuazione di ulteriori aree e/o settori ove è possibile ricorrere all'utilizzo di diverse tipologie di orario e turni, nonché le modalità di recupero delle prestazioni non rese nel caso di contrazione dell'orario rispetto alle 36 ore settimanali;

n) criteri generali per la determinazione dei carichi di lavoro;

o) lo Smart Working/Lavoro Agile e il telelavoro;

p) la previdenza complementare.

3. In sede di contrattazione territoriale sono regolate le seguenti materie:

a) i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché delle misure localmente necessarie per agevolare il lavoro dei disabili;

b) la individuazione di particolari fabbisogni formativi e la previsione dei corrispondenti interventi di aggiornamento e riqualificazione;

c) i criteri che regolano la partecipazione dei lavoratori ai piani ed ai progetti varati su indicazione nazionale a livello territoriale al fine di incrementare la produttività e la qualità dei servizi e la relativa ripartizione delle risorse destinate al finanziamento di tali progetti;

4. Ai fini esclusivi del presente articolo si considerano come unità produttive ove svolgere la contrattazione territoriale:

a) la Direzione Generale;

b) le Sedi (comprendenti ciascuna le rispettive Filiali).

 

 

Art. 11 - Soggetti e Composizione delle delegazioni nella contrattazione

 

1. Ai fini del presente CCNL i soggetti sindacali sono:

a) le Organizzazioni Sindacali nazionali di categoria stipulanti il presente CCNL;

b) le Organizzazioni Sindacali nazionali di SIAE aderenti alle Organizzazioni Sindacali nazionali di categoria di cui al punto a) stipulanti il presente CCNL (Organizzazioni Sindacali della Società);

c) le Rappresentanze Sindacali Aziendali od Unitarie, nonché i rispettivi Organismi di coordinamento, laddove costituite.

2. La delegazione trattante per la contrattazione è costituita secondo la disciplina contenuta nei paragrafi che seguono.

a) A livello Nazionale:

- per la SIAE da una delegazione presieduta dal Direttore Generale o suo delegato e dal Direttore della Divisione Human Resources;

- per la parte sindacale dalle Organizzazioni Sindacali di categoria e della Società di cui al punto a).