CCNL Servizi ausiliari (Confsal - Confimprenditori)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/08/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 agosto 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 23/07/2026 - Decorrenza: 01/08/2026 - Scadenza: 31/07/2029
Panoramica del Contratto
Lavoratori dipendenti delle aziende operanti nel settore dei Servizi Ausiliari
Parti Stipulanti
Filcom Fismic Confsal
Federazione Italiana Lavoratori del Commercio
Sul
Sindacato Unitario Lavoratori
Usil
Unione Sindacato Lavoratori
Confimprenditori
Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Dirigente | 4325,00 € | 4325,00 € |
| Quadro | 2615,00 € | 2615,00 € |
| A1 | 2112,50 € | 2112,50 € |
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Orario di lavoro
La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore.
Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale sono considerate lavoro straordinario.
|
|
Operai, Intermedi e Impiegati |
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Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno |
25% |
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Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) |
45% |
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Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno |
40% |
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Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 |
30% |
Le maggiorazioni sono comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge e non sono computabili ai fini di tali istituti, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dai singoli articoli del presente contratto. Inoltre, tali maggiorazioni non sono cumulabili fra di loro, per cui quella maggiore assorbe la minore.
Ferie
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite nella misura di 4 settimane.
Le ferie sono interrotte in caso di sopraggiunta malattia o infortunio non sul lavoro, di durata superiore a 7 giorni, in presenza di comunicazione tempestiva al datore di lavoro.
Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione di fatto.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto, considerando i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di servizio prestati e le giornate di ferie godute.
Mensilità Aggiuntive
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto spettante all’atto della corresponsione.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di calendario prestati.
Previo specifico accordo con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, può essere prevista la possibilità di erogare la 13° mensilità in busta paga mensilmente.
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