CCNL Servizi ausiliari (Cisal - Anpit)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/02/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 febbraio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 29/10/2021 - Decorrenza: 01/11/2021 - Scadenza: 31/12/2024
Ultimo aggiornamento
30 gennaio 2026
Panoramica del Contratto
Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai Dipendenti dei Servizi Ausiliari Integrati alle Persone, alle Collettività e alle Aziende
Parti Stipulanti
Cisal Terziario
Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio
Servizi
Terziario e Turismo
Anpit
Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario
Ateca
Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani
Unica
Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio
Servizi e Artigianato
Cidec
Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti
Confimprenditori
Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| B1 | 1815,82 € | 1815,82 € |
| B2 | 1643,72 € | 1643,72 € |
| C2 | 1358,61 € | 1358,61 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Servizi ausiliari (Cisal - Anpit): Accordo di rinnovo 29/01/2026
Il 21 gennaio 2026 Anpit, Unica, Ateca e Cisal Terziario con l'assistenza della Cisal, hanno rinnovato il ccnl per i dipendenti dei Servizi Ausiliari Integrati alle Persone, alle C...
Servizi ausiliari (Cisal - Anpit): erogazione una tantum
A compensazione/risarcimento del periodo di scadenza del CCNL e della mancata previsione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale, le Parti hanno previsto per i Lavoratori provenient...
Orario di lavoro
Il normale orario di lavoro è stabilito in 40 ore ordinarie settimanali.
Personale non soggetto a limitazione d'orario
Poiché il Personale Direttivo, rispondendo del risultato, in via diretta o indiretta, determina autonomamente il proprio orario di lavoro, non vi sarà specifica retribuzione per l'eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi e nei limiti della normalità, nel tempo pieno: al massimo 22 ore mensili.
Il lavoro straordinario mediamente eccedente i predetti limiti o svolto nei giorni di riposo o di festività settimanale, dovrà essere distintamente retribuito con le maggiorazioni contrattuali, salvo che nel Contratto Individuale di Assunzione sia stata prevista una sua specifica voce di forfetizzazione (v. infra "lavoro straordnario").
Per i turnisti v. infra "Lavoro a turni"
Per i discontinui v. infra "Lavoro discontinuo"
Lavoro straordinario
E' il lavoro prestato oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato.
Maggiorazioni sulla RON (Retribuzione Oraria Normale): La retribuzione dello straordinario sarà ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite, nonché del T.F.R.:
|
Descrizione dello straordinario |
Maggiorazione oraria |
|
|
Se "in prolungato" * |
Se "in spezzato" * |
|
|
Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali |
25% |
28% |
|
Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali |
28% |
31% |
|
In regime diurno in giorno di riposo |
- |
36% |
|
In regime diurno in giorno festivo |
- |
41% |
|
In regime notturno in giorno feriale |
36% |
39% |
|
In regime notturno in giorno di riposo |
- |
41% |
|
In regime notturno in giorno festivo |
- |
46% |
|
Straordinario (dalla 46° ora settimanale). |
Maggiorazione oraria |
|
| Se "in prolungato" * | Se "spezzato" * | |
|
Entro le 8 ore settimanali di straordinario |
14% |
20% |
|
Oltre le 8 ore settimanali di straordinario |
17% |
23% |
|
In regime diurno in giorno di riposo |
- |
23% |
|
In regime diurno in giorno festivo |
- |
25% |
|
In regime notturno in giorno feriale |
22% |
25% |
|
In regime notturno in giorno di riposo |
- |
28% |
|
In regime notturno in giorno festivo |
- |
30% |
|
Straordinario con permesso/riposo compensativo** |
Maggiorazione oraria |
|
| Se "inprolungato" * | Se "in spezzato " * | |
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Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, entro il 25% dell'orario di lavoro normale |
3% |
6% |
|
Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, oltre il 25% dell'orario di lavoro normale |
6% |
9% |
|
In regime diurno in giorno di riposo |
- |
14% |
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In regime diurno in giorno festivo |
- |
19% |
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In regime notturno in giorno feriale |
14% |
17% |
|
In regime notturno in giorno di riposo |
- |
19% |
|
In regime notturno in giorno festivo |
- |
24% |
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In caso di liquidazione dei riposi compensativi eccedenti le 160 ore (per una volta nell'arco di ciascun anno di calendario) |
Riconoscimento dell'ulteriore maggiorazione del 15% |
|
*Definizioni:
"prolungato": prestazione lavorativa straordinaria richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro.
"spezzato": prestazione lavorativa straordinaria richiesta in modo non adiacente all'inizio o alla fine dell'orario ordinario di lavoro, con un distacco superiore a 30 minuti (la retribuzione minima del lavoro straordinario spezzato deve essere di un'ora).
**Straordinario con permesso/riposo compensativo:
In caso di richiesta di lavoro straordinario eccedente le complessive 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, esso dovrà essere mensilmente retribuito solo con le maggiorazioni della R.O.N. previste nella tabella, accreditando al Lavoratore la maturazione dei Riposi individuali compensativi alle ore di "straordinario con riposo compensativo" effettuato nel mese di competenza.
La gestione dei riposi individuali conseguenti allo straordinario con riposo compensativo sarà continua e, pertanto, il saldo dei permessi a debito o maturati al 31 dicembre di ogni anno, sarà riportato al successivo 1 ° gennaio.
Il Lavoratore, per una volta nell'arco di ciascun anno di calendario, potrà richiedere la liquidazione dei riposi per la parte eccedente il saldo di 160 ore. In tal caso, le ore eccedenti le 160 dovranno essere retribuite con la retribuzione ordinaria maggiorata del 15%.
Lo straordinario effettuato senza l'effettivo godimento del previsto riposo compensativo, eccedente il saldo di 160 ore, concorrerà ai limiti contrattuali e legali del normale lavoro straordinario.
Forfettizzazione "fissa" dello straordinario:
Quadro A1, Impiegato A2 e Impiegato A3 (Quadro, A1 e A2 dal 01.11.2021) (Personale direttivo addetto alla direzione tecnica o amministrativa): La Paga Base Nazionale Mensile già comprende la retribuzione di eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, nei limiti della normalità (massimo 22 ore mensili).
Il lavoro straordinario mediamente eccedente i predetti limiti o svolto nei giorni di riposo o di festività settimanale, dovrà essere distintamente retribuito con le maggiorazioni contrattuali, salvo che nel Contratto Individuale di Assunzione sia stata prevista una sua specifica voce di forfetizzazione.
In alternativa al pagamento dovuto, l’Azienda potrà concordarne la compensazione con riposo compensativo o con il suo accredito nella Banca delle Ore.
I Lavoratori di livello B1 e B2 non sono soggetti alla disciplina legale e contrattuale sull’orario di lavoro ogniqualvolta gestiscono e coordinano altri Lavoratori, con responsabilità diretta della disciplina del loro lavoro e dei risultati conseguiti, ordinariamente senza partecipare direttamente ai servizi. Per tali ragioni, in alternativa alla retribuzione analitica del lavoro straordinario, sarà possibile prevedere un’indennità di forfetizzazione quale integrazione della R.M.N.
Nei casi di forfettizzazione dello straordinario, la stessa dovrà considerarsi parte stabile della R.M.N. del Lavoratore e sarà, quindi, utile per il calcolo delle retribuzioni indirette, differite e per il T.F.R.
Forfetizzazione "temporanea e variabile" dello straordinario/supplementare: Per i Lavoratori di qualsiasi livello, per il tempo che operano fuori sede e per i quali non sia di fatto documentabile in modo obiettivo lo straordinario prestato, è possibile, prevedere un’indennità mensile di forfetizzazione del lavoro straordinario, ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite (tredicesima mensilità, festività e ferie) e del T.F.R.
La forfetizzazione del lavoro straordinario sarà sostitutiva solo della retribuzione dello straordinario effettuato nei primi 5 giorni della settimana, entro il limite massimo di 10 ore settimanali e sempre nel rispetto del limite contrattuale di 300 ore annue.
Ferie
Il Lavoratore dipendente con orario ordinario medio di lavoro pari a 40 ore settimanali matura, per ciascun mese a tempo pieno lavorato, un rateo di 13,33 ore di ferie, corrispondenti a:
- 160 ore di ferie annuali,
- 28 giornate di calendario
- 4 settimane di calendario.
Turnisti "6+1+1" (con orario medio di lavoro ordinario di 48 ore ogni 8 giorni): saranno concesse 192 ore di ferie annuali, con contestuale assorbimento dei permessi retribuiti. Pertanto, il rateo mensile di ferie maturato sarà di 16 ore.
Idennità sostitutiva per ferie: i saldi di ferie non godute che siano state maturate dal dipendente dal terzo anno solare precedente, in via eccezionale, potranno essere liquidati con l'indennità sostitutiva corrente maggiorata del 30% quale risarcimento per mancato godimento delle ferie.
Mensilità Aggiuntive
In occasione della ricorrenza natalizia l'Azienda corrisponderà al Lavoratore una gratifica natalizia o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Mensile Normale.
Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno od in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato presso l'Azienda; le frazioni di mese che superano i 14 giorni saranno considerate mese intero.
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