CCNL Servizi Assistenziali (Confail - Unimpresa)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/02/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 febbraio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 31/01/2026 - Decorrenza: 01/02/2026 - Scadenza: 31/01/2029
Ultimo aggiornamento
24 febbraio 2026
Panoramica del Contratto
Personale dipendente del comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo, delle imprese sociali nel settore pubblico e privato e di tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza
Parti Stipulanti
Unimpresa
Federazione Nazionale Sanità e Welfare
Confail
Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro
Ciu
Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali
Unimpresa
Federambulanze Servizi Assistenza
Uniap
Unione Nazionale Aziende
Pensionati e Professionisti
Unimpresa
Unione Nazionale di Imprese
Assidal
Associazione Italiana Datoriale Attività Lavorative
Ciu Unionquadri
Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali
Uniap
Unione Nazionale Imprenditori Artigiani Professionisti Piccola e Media Impresa
Aifecs
Associazione Italiana Formatori e Consulenti Sicurezza
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A | 1571,25 € | 1571,25 € |
| B | 1692,94 € | 1692,94 € |
| C | 1894,19 € | 1894,19 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
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Orario di lavoro
Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore, da articolare di norma su sei giorni, e laddove la programmazione operativa dell'Organizzazione del lavoro lo consenta, anche su cinque giorni.
Lavoro straordinario
E' considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario ordinario settimanale fino alle 40 ore settimanali.
Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali.
Il lavoro supplementare e quello straordinario saranno compensati da una quota oraria della retribuzione in atto maggiorata del 20%.
Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno (tra le ore 22 e le ore 6) o nei giorni considerati festivi per legge la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%.
Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione è del 50%.
Per le ore che confluiscono nella banca delle ore, le rispettive maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario sono comunque retribuite con la busta paga del mese successivo a quello di riferimento.
Ferie
I dipendenti hanno diritto ad un periodo di ferie di 190 ore lavorative retribuite per anno solare.
In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione.
Al dipendente che non abbia compiuto un anno intero di servizio, spetta per ogni mese di servizio prestato 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante.
Mensilità Aggiuntive
A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi non oltre il 20 dicembre di ogni anno, composta di uno stipendio base.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.
La frazione di mese superiore a quindici giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
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