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TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti ed Istituzioni Private

CCNL: Servizi Assistenziali (Confail - Unimpresa)

Servizi Assistenziali (Confail - Unimpresa)

CODICE CNEL: T144

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 31/01/2023

SERVIZI ASSISTENZIALI (Confail - Unimpresa)

 

Testo consolidato del CCNL 31/01/2023

per il personale dipendente del comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo, delle imprese sociali nel settore pubblico e privato e di tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza

Decorrenza: 01/02/2023

Scadenza: 31/01/2026

 

Verbale di stipula

 

Roma, 31 Gennaio 2023

Il giorno 31 Gennaio 2023 in Roma presso la sede di Unimpresa, Via Pietro Cavallini, 24 -Roma- a conclusione delle trattative avviate il 18 Ottobre 2022 e dei successivi incontri, si sono riunite le sottoindicate Organizzazioni:

Le Organizzazioni Sindacali Datoriali:

UNIMPRESA, Unione Nazionale di Imprese, rappresentata dal Direttore Generale e dal Consigliere Nazionale, con sede legale e direzione generale in Roma alla via Pietro Cavallini n. 24 codice fiscale 90024240633,

UNIMPRESA, Federazione Nazionale Sanità e Welfare - con sede legale in Roma alla via Pietro Cavallini n. 24, rappresentata dal Vicepresidente Nazionale codice fiscale 97887350581;

UNIMPRESA FEDERAMBULANZE SERVIZI ASSISTENZA - con sede legale in Roma alla via Pietro Cavallini n. 24, rappresentata dal Presidente Nazionale codice fiscale 96538090588;

UNIAP, con sede legale in Roma alla via Nomentana n. 873, rappresentata dal Presidente Nazionale codice fiscale 95036160638;

E

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori:

CONF.A.I.L. - Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro, con sede legale in Milano in Viale Abruzzi, 38 - C.F. 97008220150, rappresentata dal Segretario Confederale;

CIU - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali, con sede legale in Roma alla Via A. Gramsci, 34 - CF. 97357550587 rappresentata dal Presidente;

 

è stato stipulato il presente CCNL di lavoro per il personale dipendente, quadri, dirigenti e ricercatori, delle aziende e delle organizzazioni operanti nel comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo e delle imprese sociali nel settore pubblico e privato, sotto qualsiasi forma giuridica costituite compresa la forma cooperativa, nonché di tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza. L'allegato testo è stato inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al CNEL.

 

Le Parti, firmatarie del presente CCNL, in riferimento a quanto previsto dall'accordo Stato - Regioni del 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera I) - "Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento" dell'Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell'R.L.S. anche in modalità E-Learning.

 

 

TITOLO I - VALIDITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Ambito di applicazione

 

1. Il presente CCNL, regola i rapporti di lavoro del personale dipendente delle diverse realtà operanti nell'ambito del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e delle imprese sociali.

2. Inoltre, il presente contratto si applica a tutti i dipendenti di associazioni organizzate, fondazioni e a tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza sempre operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo. Per iniziative operanti nel settore socio-sanitario le parti intendono riferirsi a quelli rientranti nell'area del DPCM 29 novembre 2001 allegato C e successive modificazioni e integrazioni. Per associazioni ed enti organizzati si intendono i seguenti soggetti:

- Enti e congregazioni religiose, Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, organismi diocesani, fondazioni, associazioni con o senza personalità giuridica;

- Cooperative, Privati;

- Federazioni o consorzi tra i soggetti sopra descritti.

3. La parte normativa e la parte economica del presente CCNL sono inscindibili e si applicano indistintamente a tutto il personale dipendente.

 

 

Art. 2 - Disposizioni generali

 

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di Legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili.

2. I lavoratori debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dal datore di lavoro da cui dipendono, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di Legge.

 

 

Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali

 

1. Le norme del presente contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti.

 

 

Art. 4 - Condizioni di miglior favore

 

1. Per il personale dipendente, in forza alla data di decorrenza del presente CCNL sono fatte salve ad esaurimento e ad personam le condizioni normo-economiche di miglior favore in atto già in essere.

2. A tal fine in sede di confronto fra le parti, a livello di singola Organizzazione, di cui all'articolo 7, verranno definite le necessarie modalità di raccordo tra il trattamento preesistente e quello previsto dal presente CCNL

3. I contratti territoriali e/o aziendali non possono derogare in pejus alle norme del presente contratto.

 

 

Art. 5 - Decorrenza e durata del Contratto nazionale.

 

1. Il presente contratto, scaduto il 31 Gennaio 2023 è RINNOVATO con decorrenza: 01-02-2023 e scadenza il 31-01-2026, e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga fatta disdetta da alcuna delle parti stipulanti con lettera raccomandata A.R., tre mesi prima della scadenza.

2. Il presente CCNL, di durata triennale, tanto per la parte economica che per la parte normativa, avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale. Per la dinamica degli effetti economici, si è individuato un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio di cui al punto 1. in sostituzione del tasso di inflazione programmata, l'indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA.

3. Le Organizzazioni firmatarie intendono dare con il presente contratto una risposta alle esigenze per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per un'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile.

4. Esse ritengono che, in un ordinamento pluralista e democratico, la contrattazione collettiva costituisca la paritaria funzione sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'imprese aderenti, in un contesto di riconosciute libertà associative.

Il presente CCNL, inoltre, si muove nelle logiche dettate dall'Unione Europea e finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere, formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.

Con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la partecipazione alla vita sociale dell'impresa, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro.

Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario nonché un'essenziale funzione negoziate nell'ambito del dialogo sociale.

Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.

Le Parti, firmatarie del presente CCNL e nello specifico al successivo articolo 39, in riferimento a quanto previsto dall'accordo Stato - Regioni del 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera I) - "Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento" dell'Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell'R.L.S. anche in modalità E-Learning.

 

 

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI

Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti

 

1. Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.

2. A tal fine le parti firmatarie il presente contratto collettivo nazionale di lavoro istituiscono e promuovono l'Ente bilaterale EBIN.PMI.

3. Le sedi di informazione e confronto sono:

A) Livello nazionale

Quella che si esplica all'interno dell'Ente bilaterale EBIN.PMI.

Annualmente, di norma entro l'autunno, la parti si incontreranno in particolare per:

- analizzare l'andamento del settore in relazione all'evoluzione legislativa ed ai bisogni dei cittadini;

- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;

- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;

- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;

- promuovere iniziative volte anche alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle rappresentate dal volontariato.

 

B) Livello territoriale

Nella sede bilaterale qualora istituita apposita sezione provinciale e/o regionale.

Entro l'anno solare, le parti a livello regionale e/o provinciale si incontreranno in particolare per:

- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;

- assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione, dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;

- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;

- assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di valorizzazione dell'attività di volontariato.

 

C) Livello di Organizzazione

Ferme restando le competenze proprie delle Organizzazioni, queste garantiranno, ove richiesta, una tempestiva informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione con gli Enti Pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.

 

 

Art. 7 - Contrattazione

 

Premessa

Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le varie ed ulteriori soluzioni introdotte, ha esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione, nazionale e teritoriale e/o aziendale.

Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà certamente positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare innanzitutto la disciplina del rapporto di lavoro. Le Parti ribadiscono, infine, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali, affinché una parte non trascurabile degli utili d'impresa venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro. Le parti, perciò, si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.

1. Le Parti ritengono anche che, per il rilancio dell'occupazione, in un'ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale il secondo livello di contrattazione, soprattutto aziendale. In essa si individua la necessità di incrementare e rendere strutturale quelle misure volte ad incentivare, in termini di riduzione delle tasse e dei contributi, collegandoli agli aumenti salariali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di produttività, redditività qualità, efficienza ed efficacia per migliorare la competitività dell'impresa. La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:

- 1º livello nazionale;

- 2º livello decentrata: Regionale, Provinciale, Aziendale o di Organizzazione in alternativa tra loro.

2. Sono titolari della contrattazione di secondo livello le R.S.U. o laddove non presenti, le R.S.A. e comunque le rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali sottoscritti tra le Parti. Le R.S.U. sono elette con riferimento al regolamento definito in base all'accordo interconfederale. Le parti stabiliscono che per le elezioni delle RSU si costituisca in tutte le realtà lavorative uno specifico "collegio per i Quadri" con elettorato attivo e passivo degli appartenenti alle categorie dei quadri dei ricercatori e dei professionisti dipendenti.

3. Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:

- validità ed ambito di applicazione del contratto;

- relazioni sindacali;

- Commissione di Garanzia e Conciliazione (CGC);

- diritti sindacali;

- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;

- norme comportamentali e disciplinari;

- ordinamento professionale;

- orario di lavoro;

- permessi, aspettative e congedi;

- formazione professionale;

- trattamento economico nazionale.

 

Contrattazione di 2ºLivello

Livello aziendale

La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza delle strutture sindacali provinciali di concerto con le RSA, e della dirigenza aziendale e del Protocollo d'intesa per la costituzione delle RSU dei dipendenti allegato e parte integrante al presente CCNL. In caso di aziende che impieghino meno di 15 dipendenti, la RSA/RSU potrà, comunque, essere costituita nella stessa unità produttiva o per più unità produttive o in ambito territoriale previo accordo tra le parti stipulanti il presente CCNL.

La contrattazione aziendale riguarderà materie ed istituti diversi da quelli stabiliti dalla contrattazione nazionale.

Alla contrattazione aziendale sono, pertanto, demandate le seguenti materie:

- definizione turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;

- eventuali forme di flessibilità;

- part time;

- contratti a termine;

- gestione delle crisi aziendali;

- organizzazione delle ferie;

- innovazione e/o ristrutturazione organizzativa dell'impresa;

- individuazione delle figure professionali oggetto di stipula di rapporti di collaborazione coordinate e continuativa e relativo compenso cosi come previsto del presente contratto;

- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- determinazione annuale dell'entità economica del "premio di produzione", comunque denominato, che sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le Parti e aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai