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CCNL Sacristi e Dipendenti da Parrocchie

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2025
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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 30/06/2026 - Decorrenza: 01/01/2026 - Scadenza: 31/12/2029

Ultimo aggiornamento

07 luglio 2026

Panoramica del Contratto

Sacristi addetti al culto dipendenti da chiese ed Enti ecclesiastici.

Parti Stipulanti

Fiudacs

Federazione italiana unioni diocesane addetti al culto sacristi

Faci

Federazione nazionale del clero italiano

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2025
LivelloPaga BaseTotale
1° livello1350,00 €1350,00 €
2° livello1310,00 €1310,00 €
3° livello1150,00 €1150,00 €

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Orario di lavoro

L'orario di lavoro ordinario è di 44 ore settimanali, distribuite in 6 giornate.

Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario è retribuito maggiorando la retribuzione oraria (=1/190 della retribuzione minima mensile), secondo le seguenti percentuali:

- feriale diurno: 20%;

- feriale notturno (dalle 22 alle 6): 30%.

- festivo diurno: 30%;

- festivo notturno (dalle 22 alle ore 6): 50 %.

Ferie

Al Sacrista, dopo un anno di ininterrotto lavoro, spetta un periodo di ferie pari a 26 giorni lavorativi.

Per chi non avesse raggiunto i 12 mesi di anzianità verranno riconosciuti tanti dodicesimi di ferie annuali quanti sono i mesi di anzianità di servizio.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: alla data del 15 dicembre di ciascun anno, al Sacrista sarà corrisposta una mensilità (tredicesima) il cui importo lordo è pari a una mensilità della normale retribuzione di fatto.

Quattordicesima: al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità).

In caso di prestazione di lavoro inferiore a un anno, le mensilità di cui ai punti precedenti del presente articolo saranno calcolate in dodicesimi, corrispondendo un dodicesimo di retribuzione per ogni mese di prestazione o frazione di mese superiore ai quindici giorni.

 

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