CCNL in vigore
SACRISTI E DIPENDENTI DA PARROCCHIE
Testo consolidato del CCNL 18/07/2018
per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici
Decorrenza: 01/01/2018
Scadenza: 31/12/2021
CCNL 18//07/2018 come modificato da:
- Comunicato ENBIFF 06/ 06-04-2020
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 18 luglio 2018 a Roma, presso la sede della F.A.C.I. (Federazione tra le Associazione del Clero in Italia) è stato siglato il nuovo contratto nazionale di lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici.
Sono presenti:
per la F.A.C.I., il Presidente;
per la F.I.U.D.A.C/S. il Presidente.
Il Contratto, in vigore dal 1º gennaio 2018, avrà scadenza il 31 dicembre 2021.
Verbale di stipula
Addì, 6 aprile 2020,
I provvedimenti governativi per fronteggiare l'emergenza COVID-19 e le conseguenti indicazioni pastorali e liturgiche emanate dalla CEI e dalle singole Diocesi hanno riflessi sull'attività delle Parrocchie e delle Comunità Pastorali.
L'ENBIFF, quale ente bilaterale, rappresentando sia i legali rappresentanti di Enti Ecclesiastici che dei sacristi e altri addetti al culto, per dare il proprio contributo in questo momento delicato, fornisce i seguenti chiarimenti in merito a taluni profili applicativi:
Ai fini della presente normativa si definisce sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa, che presta la sua opera nei luoghi sacri occupandosi principalmente di preparare le sacre funzioni liturgiche e gli altri incontri della comunità cristiana che si tengono nella chiesa, allestendo diligentemente i libri liturgici, le vesti liturgiche e le altre cose che sono necessarie per la celebrazione della Messa, e che svolge contestualmente anche le seguenti mansioni:
- Provvedere alla custodia della chiesa, degli arredi e delle suppellettili sacre;
- Attendere alle attività che si svolgono all'interno della chiesa;
- Provvedere alla pulizia ordinaria e, in misura proporzionata ai mezzi di cui dispone, anche straordinaria, della Chiesa, della Sacrestia, del sagrato e delle altre pertinenze;
- Adempiere altre mansioni compatibili con il suo profilo professionale, indicate nella lettera di assunzione.
Art. 2 - Inquadramento e classificazione
I sacristi sono inquadrati in due categorie, secondo il tempo di lavoro prestato, e classificati su due livelli, in funzione dell'esperienza e del profilo professionale:
Categorie:
- Gruppo A: Sacristi occupati a tempo pieno a servizio di una chiesa o eventualmente di più chiese dipendenti da un unico datore di lavoro, che non potranno svolgere altro impiego.
- Gruppo B: Sacristi occupati a tempo parziale da uno o più datori di lavoro, senza vincolo di esclusiva.
Classificazione:
Primo livello:
A questo livello appartengono i lavoratori dipendenti qualificati che possiedono conoscenze avanzate ed elevate capacità tecniche e professionali, conseguite a seguito sia a specifica esperienza e a idonea formazione.
Secondo livello:
A questo livello appartengono i lavoratori dipendenti che applicano semplici conoscenze pratiche. Saranno inquadrati nel secondo livello tutti i neoassunti.
NOTE A VERBALE
Le parti si danno reciprocamente atto che è volontà condivisa favorire la emersione del lavoro sommerso e la conseguente agevolazione delle assunzioni e che anche a tal fine è concepita la esistenza del secondo livello.
Art. 3 - Assunzione e periodo di prova
1. L'assunzione del sacrista è effettuata dal legale rappresentante dell'ente ecclesiastico titolare dell'officiatura del culto della chiesa, nel rispetto delle norme di Legge sia civili che canoniche.
2. Fermi restando gli obblighi di Legge circa l'assunzione, il periodo di prova non può avere durata superiore a mesi tre.
3. Terminato il periodo di prova, il sacrista si intende confermato a tempo indeterminato e detto periodo viene considerato a tutti gli effetti contrattuali.
4. Nel caso di mancata conferma, al sacrista sarà corrisposto il compenso per il periodo di lavoro prestato e quanto dovuto per norma di Legge e tenendo anche conto della disciplina canonica.
Per il periodo di applicazione del presente contratto, la retribuzione lorda minima mensile del