Immagine contratto Restauro Beni Culturali (Ugl - Federterziario)

CCNL Restauro Beni Culturali (Ugl - Federterziario)

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Tabella in vigore dal

01 maggio 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 06/03/2024 - Decorrenza: 06/03/2024 - Scadenza: 05/03/2027

Ultimo aggiornamento

18 marzo 2024

Panoramica del Contratto

Dipendenti delle imprese di restauro beni culturali

Parti Stipulanti

Ari

Associazione Restauratori d'Italia

Federterziario

Federazione Italiana del Terziario

dei Servizi

del Lavoro Autonomo Professionale

della Piccola Impresa Industriale

Commerciale

Turistica ed Artigiana

Ugl Costruzioni

Federazione nazionale costruzioni

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/05/2025
LivelloPaga BaseTotale
AS2777,84 €2777,84 €
A2500,70 €2500,70 €
B2171,38 €2171,38 €

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Orario di lavoro

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

Lavoro straordinario

È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti previsti dall'orario di lavoro.

Le percentuali per lavoro straordinario sono le seguenti:

Tipologia della prestazione

Percentuale di maggiorazione

Lavoro straordinario diurno

25%

Lavoro straordinario notturno

35%

Lavoro straordinario festivo

50%

Lavoro straordinario festivo notturno

60%

Le suddette percentuali vengono calcolate sulla retribuzione oraria di fatto.

Ferie

Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di 160 ore retribuito pari a 4 settimane.

Se l’orario normale di lavoro è su cinque giorni, cinque giorni lavorativi usufruiti come ferie equivalgono ad una settimana; se l’orario normale di lavoro è su sei giorni, sei giorni lavorativi usufruiti come ferie equivalgono ad una settimana.

In caso di ferie usufruite ad ora il divisore giornaliero è 8 su orario settimanale di cinque giorni e 6,40 su orario settimanale di sei giorni.

Al lavoratore che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero.

La malattia intervenuta durante le ferie, ne sospende il godimento in caso di ricovero ospedaliero superiore a tre giorni o di prognosi superiore a dieci giorni.

Mensilità Aggiuntive

I lavoratori hanno diritto ad un compenso, la cui misura è di 173 ore di retribuzione di fatto, da corrispondere entro il 24 dicembre.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi prestati presso l'impresa. Per mesi interi si considerano anche i periodi di oltre 15 giorni lavorati in un mese solare.

Si può convenire il pagamento della gratifica natalizia in dodicesimi unitamente al trattamento economico mensile.

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