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CCNL Residenze Sanitarie Assistenziali - Aiop

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 ottobre 2023

Riferimento CCNL

CCNL del 22/03/2012 - Decorrenza: 01/04/2012 - Scadenza: 31/03/2015

Ultimo aggiornamento

05 ottobre 2023

Panoramica del Contratto

Personale dipendente delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali associate AIOP

Parti Stipulanti

Aiop

Associazione Italiana Ospedalità Privata

Fismic Confsal

Federazione italiana sindacati metalmeccanici e industrie collegate

Fsi

Federazione sindacati indipendenti

Usae

Unione sindacati autonomi europei

Ugl Sanità

Fse

Federazione sanità europea

Sicel

Sindacato italiano Confederazione europea del lavoro

Confsal

Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori

Fials

Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità

Fpl Uil

Federazione Poteri Locali - Unione Italiana del Lavoro

Fp Cisl

Federazione dei lavoratori pubblici e dei servizi - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

Fp Cgil

Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/10/2023
LivelloPaga BaseTotale
A1223,57 €1223,57 €
B1311,68 €1311,68 €
C1419,80 €1419,80 €

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Orario di lavoro

L'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.

Orario plurisettimenale: L'orario di lavoro può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario.

La durata media dell'orario di lavoro, riferita ad un periodo di dodici mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario.

Lavoro straordinario

Lavoro supplementare: È considerato tale quello effettuato oltre le 38 ore settimanali; viene retribuito con la stessa paga oraria delle ore ordinarie.

Lavoro straordinario:  È considerato tale quello effettuato oltre le 40 ore settimanali.

Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo; senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno.

Maggiorazioni: Il lavoro straordinario sarà compensato da una quota oraria della retribuzione in atto, con le maggiorazioni seguenti:

Lavoro straordinario diurno: 15%.

Lavoro straordinario notturno: 30%.

Lavoro straordinario nei giorni considerati festivi (diurno): 30%.

Lavoro straordinario notturno nei giorni considerati festivi: 50%.

Ferie

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni.

Qualora i turni prevedano orari giornalieri di differente grandezza il calcolo delle ferie sarà effettuato trasformando i giorni in ore e pertanto il monte ore di ferie corrisponderà a 173 ore (26x6,66) (a decorrere dal 01/07/2012 sono ridotte a 165 ex accordo 11/06/2012).

Al lavoratore che non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale  spettante.

Ferie godute: in ogni caso il godimento delle ferie avverrà per giorni interi e non potrà essere frazionato ad ore; in tale periodo decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio.

Mensilità Aggiuntive

A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno.

La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza retribuzione per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione della retribuzione.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.

La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata, a questi effetti, come mese intero.

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