ilccnl logo
Banca DatiQuotidianoCCNL
Approfondimenti
  • Account
  • Preferiti
  • Contrattazione Collettiva
  • Contrattazione Interconfederale
  • Dati tabellari
  • enti bilateraliBilateralità e Previdenza
  • App e software
  • Assistenza
  • sia logo

    S.I.A. S.r.l.

    P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662

    Cookie PolicyPrivacy Policy
TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti ed Istituzioni Private

CCNL: Residenze Sanitarie Assistenziali - Aiop

Residenze Sanitarie Assistenziali - AIOP

CODICE CNEL: T091

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 22/03/2012

RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - AIOP

 

Testo consolidato del CCNL 22/03/2012

per il personale dipendente delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali associate AIOP

Decorrenza: 01/04/2012

Scadenza: 30/06/2024

CCNL 22/03/2012 come modificato da:

- Accordo 13/05/2013

- Accordo integrativo 11/06/2012 (Decorrenza 01/07/2012)

- Accordo 27/12/2012

- Accordo apprendistato 27/12/2012

- Accordo integrativo 22/10/2013 (Decorrenza 01/01/2014)

- Accordo di rinnovo 03/10/2023 (Decorrenza 01/10/2023)

- Comunicato di ratifica 24/10/2023

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

 

Verbale di stipula

 

Addì 22 marzo 2012

tra 

Associazione italiana ospedalità privata (AIOP)

e

Federazione italiana sindacati metalmeccanici e industrie collegate (FISMIC Sezione sanità)

Sindacato italiano Confederazione europea del lavoro (SI-CEL )

Unione generale del lavoro (UGL Sezione sanità)

Federazione italiana autonomie locali e sanità (FIALS)

Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL)

Federazione sanità europea (FSE)

Unione sindacati autonomi europei (USAE)

Federazione sindacati indipendenti (FSI)

 

 

Premesso che

il Consiglio Nazionale AIOP riunito a Bologna il 20 marzo 2012 ha autorizzato con delibera la firma del CCNL nel testo come di seguito disciplinato,

 

si è siglato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali associate AIOP.

 

RINNOVI

Accordo integrativo 11/06/2012 (Decorrenza 01/07/2012)

Verbale di stipula

 

L'AIOP Nazionale, rappresentata dal Capo Delegazione

e le OO.SS.:

UGL Sanità

SI-CEL

CONF.S.A.L.

FIALS

FSE

 

riuniti in Roma l'11/6/2012, presso la Sede regionale AIOP Lazio

[___]

CCNL AIOP RSA

 

Nella applicazione del CCNL AIOP RSA sono apportate le seguenti modifiche rispetto a quanto concordato nel suddetto CCNL

[___]

Accordo 27/12/2012

Verbale di stipula

 

Tra

L'AIOP Nazionale, rappresentata dal Capo Delegazione

e le OO.SS.:

UGL Sanità rappresentata dal Segretario Nazionale e dai dirigenti Nazionali

 

riuniti in Roma il 27/12/2012, presso la Sede nazionale AIOP

[___]

Accordo integrativo 22/10/2013 (Decorrenza 01/01/2014)

Verbale di stipula

tra

L'AIOP Nazionale, rappresentata dal capo delegazione, dai Coordinatori della Commissione RSA Aiop

e le OO.SS:

- UGL Sanità rappresentata dal Segretario Nazionale e dai dirigenti Nazionali;

- SI-CEL, rappresentata dal Segretario Nazionale Sanità;

- FSI - Federazione Sindacati Indipendenti;

- USAE - Unione Sindacati Autonomi Europei;

- FIALS - Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità,

 

riuniti in Roma il 22/10/2013, presso la Sede nazionale AIOP,

 

Visto il grave momento di crisi economica in cui versa il Paese ed in particolare il settore produttivo legato all'area socio-assistenziale, le Parti convengono sulla necessità di dotare il CCNL Aiop Rsa di strumenti finalizzati al miglioramento della produttività attraverso l'istituzione di un premio di incentivazione e la rimodulazione dell'istituto del trattamento economico della malattia.

Inoltre, sanciscono la necessità di istituire un Ente bilaterale che consentirà di dotare le Parti di uno strumento che concretamente spinga ad una qualificazione verso l'eccellenza di tutti i dipendenti delle strutture associate.

Valutata, infine, la prima fase di applicazione del CCNL RSA siglato il 22 marzo 2012 e dando seguito a quanto stabilito nell'intesa di armonizzazione sottoscritta l'11 giugno 2012, le parti nel corso del presente incontro, dopo ampio e dibattuto esame delle tematiche affrontate, sono addivenute alla definizione dei seguenti punti ad integrazione o parziale modifica del richiamato CCNL quali

[___]

Accordo di rinnovo 03/10/2023 (Decorrenza 01/10/2023)

Verbale di stipula

 

L'AIOP. rappresentata dal Coordinatore nazionale AIOP RSA, su delega del Comitato Esecutivo, con il supporto della Commissione tecnica Aiop RSA;

e le OO.SS.:

FP CGIL;

CISL FP;

UIL FPL;

riuniti in Roma il 3 ottobre 2023, presso la Sede Nazionale Aiop in Via Lucrezio Caro,

 

Premesso che

a) in data 22 marzo 2012, l'AIOP sottoscriveva CCNL applicabile a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da Residenze sanitarie assistenziali o altre strutture residenziali o socio-assistenziali con integrazioni dell'11 giugno 2012 e 22 ottobre 2013 (da ora AIOP-RSA);

b) in vigenza di contratto, il settore residenziale e socio-assistenziale ha visto esponenzialmente aggravarsi la propria situazione economico-finanziaria, già minata dal mancato adeguamento da parte delle Regioni delle tariffe di degenza, oramai obsolete rispetto ai costi effettivi in crescente aumento;

c) Orbene, pur nella reciproca consapevolezza delle enormi criticità anzidette e con l'impegno di addivenire alla stipula di un contratto unico di settore con le OO.SS. comparativamente e maggiormente rappresentative, è volontà delle parti stipulare il presente accordo ponte economico che adegui le retribuzioni dei lavoratori alla media dei CCNL di settore attraverso un importo tabellare incrementato rispetto a quello attualmente vigente oltre all'aggiornamento di taluni istituti alla luce della normativa vigente, nelle more della stipula di un contratto unico di settore. Le parti si impegnano all'apertura inderogabile del tavolo di negoziazione a far data da gennaio 2024, in cui rivedere anche l'istituto della malattia.

Per le su citate premesse che fanno parte integrale dell'accordo, le parti convengono di pervenire ad un accordo ponte valevole fino al 30/06/2024, per il triennio 2021-2023, salvo omogeneizzazione in caso di diversa determinazione in sede di contratto unico di settore, e, pertanto, concordano che i nuovi valori tabellari da applicarsi sull'intero territorio nazionale sono indicati nella tabella Allegato A.

La decorrenza di detti importi viene convenuta a partire dalla retribuzione del mese di competenza ottobre 2023.

[___]

AIOP e OO.SS. si danno atto che il presente documento avrà Efficacia solo ed esclusivamente a seguito della ratifica da parte degli organi deliberanti di AIOP.

All uopo, AIOP si impegna a riunire entro e non oltre il 30 ottobre 2023 i propri organi deliberanti per l'adempimento di cui sopra e di dare tempestiva comunicazione dell'esito per la sottoscrizione finale dell'Accordo ponte.

Comunicato di ratifica 24/10/2023

CONSIGLIO NAZIONALE AIOP

 Martedì 24 ottobre 2023

 La seduta, convocata con circolare n. 165 del 11/10/2023, si svolge a Roma, presso la sala meeting Civinini dell'Hotel Radisson Blu GHR Rome (Via D.Chelini, 41), alle ore 15:00, anche in modalità telematica, per discutere e deliberare, in base all'art. 16 del vigente Statuto, sul seguente ordine del giorno:

(omissis)

 2. Proposta di ratifica Accordo ponte CCNL RSA 3/10/2023;

 (omissis)

 Sono presenti:

(omissis)

Il Consiglio Nazionale AIOP, nella seduta del 24 ottobre 2023,

 VISTO

l'Accordo ponte del CCNL AIOP RSA sottoscritto, su mandato del Comitato Esecutivo, dalla Commissione trattante coordinata da [___] il 3 ottobre u.s.;

 TENUTO CONTO

del parere favorevole espresso dalla Commissione nazionale AIOP RSA nell'incontro del 20 ottobre 2023;

in base ai poteri conferiti dall'art.16 dello Statuto Sociale vigente

 DELIBERA

di approvare integralmente il contenuto del suddetto Accordo ponte CCNL AIOP RSA, firmato dalla Commissione AIOP Rsa trattante il 3 ottobre 2023 con le OO.SS. FPCgil-CislFP-UilFPL e UGL Salute-Fials e dà mandato al Presidente nazionale AIOP di dar loro comunicazione della ratifica da parte del Consiglio Nazionale AIOP.

 Presidente Nazionale AIOP.

Non essendoci nessuno che vota contrario, con 5 astensioni, dichiaro approvata la delibera proposta, che approva e ratifica l'Accordo ponte RSA firmato dalla Commissione AIOP Rsa trattante il 3 ottobre 2023 con le OO.SS. FPCgil-CislFP-UilFPL e UGL Salute-Fials .

 Non essendoci nessun altro punto all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta alle ore 17:30.

 

 

Condizioni economiche di miglior favore

 

Nel caso in cui il lavoratore, al 1º aprile 2012 goda di condizioni economiche di miglior favore rispetto al presente CCNL, viene fatto salvo il mantenimento, sui singoli istituti, a titolo integrativo collettivo, delle condizioni di fatto esistenti a livello territoriale e di Istituzione.

Per le Istituzioni che applicano per la prima volta il presente contratto, si procederà ad una valutazione complessiva dei rispettivi trattamenti, secondo i criteri e le modalità che saranno definite nell'ambito del rapporto tra le parti in sede locale.

In ogni caso, eventuali eccedenze economiche saranno mantenute a titolo di superminimo assorbibile da futuri aumenti contrattuali.

In ogni caso, dal 1º aprile 2012 sarà applicato l'orario di lavoro di cui al successivo art. 11.

 

 

RINNOVI

Accordo integrativo 11/06/2012 (Decorrenza 01/07/2012)

[___]

premesso

a) che il CCNL per il personale dipendente delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali AIOP siglato da AIOP e dalle OO.SS. in data 22 marzo 2012 (di seguito denominato "CCNL AIOP-RSA") prevede espressamente che "nel caso in cui il lavoratore, al 1/4/2012 goda di condizioni economiche di miglior favore rispetto al presente CCNL, viene fatto salvo il mantenimento, sui singoli istituti, a titolo integrativo collettivo, delle condizioni di fatto esistenti a livello territoriale e di Istituzione";

b) che in virtù del citato CCNL "per le Istituzioni che applicano per la prima volta il presente contratto, si procederà ad una valutazione complessiva dei rispettivi trattamenti, secondo i criteri e le modalità che saranno definite nell'ambito del rapporto tra le parti in sede locale. In ogni caso, eventuali eccedenze economiche saranno mantenute a titolo di superminimo assorbibile da futuri aumenti contrattuali";

[___]

 

Superminimo collettivo

Le voci retributive che ai sensi del CCNL AIOP RSA saranno mantenute a titolo di superminimo assorbibile da futuri aumenti contrattuali, al momento della prima applicazione del suddetto CCNL, sono esclusivamente le voci fisse.

Le voci retributive e la struttura della retribuzione sono quelle di cui al CCNL AIOP RSA.

Per il personale già in forza presso le strutture associate alla data di prima applicazione del CCNL AIOP RSA le eventuali eccedenze economiche percepite ai sensi del CCNL precedentemente applicato sono mantenute, nei termini di seguito specificati, a titolo di superminimo collettivo assorbibile in caso di futuri aumenti contrattuali a qualsiasi titolo riconosciuti.

L'ammontare complessivo del superminimo collettivo, da dividere e corrispondere in 13 mensilità (12 mensilità più tredicesima), sarà pari alla differenza tra la maggiore RAL individualmente percepita in applicazione del CCNL precedentemente applicato alla data del 30 giugno 2012, avuto riguardo alla anzianità ed alle mansioni svolte al momento di applicazione del nuovo CCNL, e la RAL annua dovuta in applicazione del CCNL AIOP RSA. Per la quantificazione del superminimo collettivo si prenderanno a riferimento esclusivamente le seguenti voci retributive, ove corrisposte:

 

CCNL precedentemente applicato

- retribuzione come da posizione economica

- retribuzione individuale di anzianità ad personam

- EADR

- indennità specifiche di cui agli art. 63 e 64 del CCNL AIOP

- tredicesima mensilità

 

CCNL AIOP RSA

- retribuzione come da posizione economica/tabellare

- indennità di posizione

- tredicesima mensilità

 

Il superminimo collettivo non concorre alla quantificazione della paga giornaliera ed oraria ma è utile ai fini del calcolo del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Resta inteso che i lavoratori continueranno a percepire gli eventuali superminimi individualmente riconosciuti. In caso di preesistenti superminimi individuali assorbibili l'assorbimento degli stessi avverrà previo completo e totale assorbimento del superminimo collettivo di cui al presente accordo.

Accordo di rinnovo 03/10/2023 (Decorrenza 01/10/2023)

SUPERMINIMO

 

A decorrere dal mese successivo alla data di efficacia del presente accordo ponte, ai soli lavoratori che risultino in forza alla suddetta data di efficacia e che in pari data risultino titolari di un importo a titolo di superminimo collettivo di cui all'art. 49 secondo periodo (inserito nell'accordo integrativo dell'11 giugno 2012) verrà riconosciuto un nuovo superminimo collettivo determinato in misura tale da garantire che, per effetto del presente accordo ponte derivi, in ogni caso, a favore dei suddetti lavoratori un incremento della somma tra paga tabellare e superminimo collettivo non inferiore ad euro 40,00 (quaranta/00) mensili. La presente disposizione non si applica ai lavoratori il cui superminimo collettivo è stato determinato successivamente al rinnovo del CCNL Aiop Strutture sanitarie stipulato in data 8/10/2020.

Il superminimo collettivo non concorre alla quantificazione della paga giornaliera ed oraria ma è utile ai fini del calcolo del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso e sarà non assorbibile in caso di futuri aumenti contrattuali a qualsiasi titolo riconosciuti.

Resta inteso che il presente articolo non incide sui superminimi individuali dei lavoratori interessati, che continueranno a mantenere lo stesso regime di assorbibilità o non assorbibilità già individualmente pattuito.

 

 

Parte I - Sfera di applicazione del contratto

 

Disposizioni generali

 

Art. 1 - Sfera di applicazione

 

 

Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da una Residenza sanitaria assistenziale (RSA) e da altra struttura residenziale e socio-assistenziale associata AIOP, così come normativamente individuate e regolamentate, venendo articolata l'opera di ciascuna in autonoma e distinta unità operativa e gestionale, pur facendo parte e rispondendo tutte queste attività allo stesso soggetto giuridico.

 

RINNOVI

Accordo integrativo 11/06/2012 (Decorrenza 01/07/2012)

[___]

c) che per le attività RSA in regime residenziale o semiresidenziale, ex art. 26 in regime residenziale o semiresidenziale, hospice, neuropsichiatriche per la tipologia socio sanitaria, comunità terapeutiche e attività domiciliare, siano esse svolte in modo esclusivo o concorrente con ulteriori tipologie di attività nell'ambito della medesima struttura, è volontà delle parti addivenire ad un accordo sui criteri e sulle modalità di prima applicazione del nuovo contratto CCNL AIOP-RSA 2012;

 

Le parti convengono quanto segue.

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Con decorrenza dal 1 luglio 2012 il rapporto di lavoro del personale dipendente delle strutture associate adibito alle attività indicate in premessa alla lettera c) è regolamentato in via esclusiva dal CCNL AIOP RSA sia per quanto riguarda gli aspetti normativi che economici, nel rispetto di quanto qui di seguito concordato.

Per le strutture associate che svolgono attività miste, in parte rientranti tra quelle indicate nella lettera c) delle premesse ed in parte no, il CCNL AIOP RSA è applicato al personale che opera nell'ambito delle attività di cui alla lettera c) delle premesse. In caso di prestazioni di lavoro rese in modo promiscuo su diverse attività, la regolamentazione collettiva applicabile è definita da accordi collettivi da sottoscrivere in sede aziendale ferma restando, in mancanza di diverse previsioni, l'applicazione del criterio dell'attività quantitativamente prevalente del lavoratore.

Per tutti i nuovi assunti addetti alle attività di cui alla lettera c) delle premesse verrà esclusivamente applicato il CCNL AIOP RSA, essendo il presente accordo finalizzato ad individuare le modalità di applicazione del CCNL per coloro che sono già occupati al momento della sua prima applicazione.

 

 

Art. 2 - Rimandi

 

Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di Legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato nonché allo Statuto dei lavoratori, in quanto applicabili.

I dipendenti devono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalle singole Strutture di cui al precedente art. 1, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di Legge. Si intende per Struttura ogni singola unità produttiva che sia funzionalmente autonoma.

 

 

Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali

 

Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti.

Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma.

 

 

Art. 4 - Decorrenza e durata

 

Il presente contratto ha validità dal 1º aprile 2012 al 31 marzo 2015.

In ogni caso, il presente contratto conserva la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL

 

RINNOVI

Accordo integrativo 22/10/2013 (Decorrenza 01/01/2014)

[___]

Il suddetto accordo, siglato in data odierna, verrà ratificato dal Consiglio Nazionale AIOP, già fissato per il 10 dicembre p.v., e decorrerà a far data dal 1º gennaio 2014 fatto salvo l'erogazione del premio di produttività relativo all'anno 2013 di cui al punto 4.

Accordo di rinnovo 03/10/2023 (Decorrenza 01/10/2023)

Il presente accordo ponte ha validità dal 01/10/2023 al 30/06/2024.

Il presente accordo potrà essere disdettato da ciascuna parte contraente almeno sei mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata A/R o PEC. In caso di disdetta, il presente accordo rimane in vigore fino alla stipula del nuovo. Ove non sia data disdetta ai sensi del presente articolo, il presente accordo deve intendersi rinnovato, alla scadenza, per un anno sia per la parte retributiva che normativa, e così di anno in anno.

 

 

 

Parte II - Gestione del rapporto di lavoro

 

Sezione I - Costituzione del rapporto di lavoro

 

Art. 5 - Assunzione

 

Indice analitico

Verbale di stipula
Condizioni economiche di miglior favore
Parte I - Sfera di applicazione del contratto
Parte II - Gestione del rapporto di lavoro
RINNOVI
Accordo di rinnovo 03/10/2023
Art. 21 - Somministrazione di lavoro
Art. 23 - Apprendistato
Art. 24 - Assegnazione e trasferimento del lavoratore
Sezione III - Assenze
Parte III - Norme e comportamenti disciplinari
Parte IV - Assenze tutelate
Parte V - Organizzazione del lavoro
Parte VI - Trattamenti economici
Parte VII - Estinzione del rapporto di lavoro
Parte VIII - Clausole obbligatorie del contratto relazioni sindacali
Allegato 1 - Regolamento per l'assistenza domiciliare
INTEGRAZIONI