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CCNL Pesca - Personale non imbarcato - Cooperative

Categoria Retributiva: Pesca Personale non imbarcato - Cooperative

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 05/02/2003 - Decorrenza: 01/01/2003 - Scadenza: 31/12/2006

Ultimo aggiornamento

05 luglio 2024

Panoramica del Contratto

Personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima attività di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura

Parti Stipulanti

Confcooperative Fedagripesca

Agci Agrital

Associazione Generale Cooperative Italiane Settore Agro Ittico Alimentare

Legacoop Agroalimentare

Uila Pesca

Unione Italiana Lavoratori Pesca e Acquacoltura.

Flai Cgil

Federazione Lavoratori Agroindustria

Fai Cisl

Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale

Legacoop Lega Pesca

Associazione Nazionale delle Cooperative di Pesca

Agci Pesca

Associazione Generale Cooperative Italiane Dipartimento Pesca

Confcooperative Federcoopesca

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2025
LivelloPaga BaseTotale
12361,57 €2361,57 €
22175,13 €2175,13 €
32004,22 €2004,22 €

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Orario di lavoro

- 40 ore settimanali, con la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale e di un'ulteriore mezza giornata a turno (nelle aziende non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali prima dell'entrata in vigore del c.c.n.l. l'orario era distribuito su 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti);

- 40 ore settimanali, con utilizzo del regime di flessibilità (in tal caso i permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro sono pari a 64 ore);

- 38,5 ore settimanali, che si realizzano mediante assorbimento di 56 ore di permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro;

- 38 ore settimanali, che si realizzano mediante assorbimento di 72 ore di permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro ed ex festività.

Lavoro straordinario

E' considerato straordinario il lavoro prestato oltre i limiti dell'orario contrattuale.

Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali (non cumulabili tra loro), da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione.

Tipologia

%

straordinario

20

straordinario festivo

30

straordinario notturno

50

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie; vanno dunque escluse dal computo di tale periodo di ferie le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti in detto periodo che sarà prolungato di tanti giorni per quante sono le domeniche e le festività ricomprese in esso.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: va corrisposta in occasione della ricorrenza natalizia, nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto.

Quattordicesima: va corrisposta entro il 1º luglio ed è commisurata alla retribuzione mensile di fatto in atto al precedente 30 giugno.

Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità i lavoratori che già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima; nel caso in cui la parte di retribuzione oltre la tredicesima non raggiunga l'importo di una mensilità, andrà erogata la differenza fino a concorrenza della quattordicesima. Non possono essere assorbite nella quattordicesima mensilità le gratifiche, le indennità o i premi erogati a titolo di merito.

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