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TUTTI I CCNL

SETTORE: Agricoltura ed Allevamento

CCNL: Pesca - Personale non imbarcato - Cooperative

Pesca Personale non imbarcato - Cooperative

CODICE CNEL: E076

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 05/02/2003

PESCA: PERSONALE NON IMBARCATO - COOPERATIVE

 

Testo consolidato del CCNL 05/02/2003

per il per il personale dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, maricoltura, acquacoltura e vallicoltura

Decorrenza: 01/01/2003

Scadenza: 31/12/2025

CCNL 05/02/2003 come modificato da:

- Accordo di rinnovo 26/10/2005 (Decorrenza 01/01/2005)

- Ipotesi di accordo 10/01/2008

- Accordo di rinnovo 09/03/2011

- Accordo di rinnovo 26/07/2017

- Accordo di rinnovo 03/05/2021

- Accordo di rinnovo 30/11/2022 (Decorrenza 01/01/2022)

- Accordo di rinnovo 28/06/2024

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Il 5 febbraio 2003

tra

 

- la FEDERCOOPESCA C.C.I, rappresentata dal Presidente, dal Direttore ed assistita dalla responsabile del Servizio Relazioni Sindacali di Confcooperative;

- la LEGA-PESCA, rappresentata dal Presidente, dal Vice presidente e dal responsabile relazioni industriali LEGACOOP;

- l'A.G.C.I.-PESCA, rappresentata dal Presidente e dal responsabile relazioni industriali dell'AGCI;

e

- la FAI-CISL, rappresentata dal Segretario Generale, dal segretario responsabile contrattazione, dal coordinatore settore Pesca, dai segretari nazionali, dai componenti coordinamento nazionale pesca;

- la FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale, dai segretari e dal Coordinatore Nazionale;

- la UILA-UIL, rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dal responsabile del settore, dal responsabile della contrattazione e dai componenti del coordinamento nazionale della UILA PESCA;

è stato stipulato il presente contratto nazionale per il personale dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, maricoltura, acquacoltura e vallicoltura.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 26/10/2005 (Decorrenza 01/01/2005)

Verbale di stipula

 

Il 26 ottobre 2005, in Roma

tra

AGCI-SISTEMA AGRO ITTICO ALIMENTARE

LEGA-PESCA

FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE

e

FAI-CISL

FLAI-CGIL

UILA-UIL

 

è stato concluso l'accordo per il rinnovo della parte economica del CCNL 5 febbraio 2003

Ipotesi di accordo 10/01/2008

Verbale di stipula

 

Il 10 gennaio 2008, in Roma

tra

AGCI-AGRITAL

FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE

LEGA PESCA-LEGACOOP

e

FAI-CISL

FLAI-CGIL

UILA-PESCA

 

è stato concluso l'accordo per il rinnovo del CCNL 5 febbraio 2003.

Accordo di rinnovo 09/03/2011

Verbale di stipula

 

Il 9 marzo 2011, in Roma

tra

- AGCI AGRITAL

- LEGA PESCA

- FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE

e

- FAI-CISL

- FLAI-CGIL

- UILAPESCA

 

è stato concluso l'accordo per il rinnovo del biennio economico del CCNL rinnovato in data 10 gennaio 2008

Accordo di rinnovo 26/07/2017

Verbale di stipula

 

In data 26 luglio 2017 in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione - Via Torino 146

tra

AGCI AGRITAL

FEDERCOOPESCA - CONFCOOPERATIVE

LEGACOOP Agroalimentare - Dipartimento Pesca

e

FAI-CISL

FLAI-CGIL

UILAPESCA

 

è stato concluso l'accordo per il rinnovo del CCNL, scaduto il 31 dicembre 2013, per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, maricoltura acquacoltura e vallicoltura.

Il presente accordo avrà scadenza il 31 dicembre 2017.

Esso riguarda le voci "Incrementi retributivi" e "Una tantum" e riproduce le nuove tabelle retributive a decorrere dal 1 agosto 2017.

Le parti si impegnano altresì a fissare un calendario di incontri a partire dal mese di settembre 2017 per procedere al rinnovo del presente CCNL.

Accordo di rinnovo 03/05/2021

Verbale di stipula

 

In data 3 maggio 2021 in videoconferenza

tra

AGCI-AGRITAL

CONFCOOPERATIVE-FEDAGRIPESCA

LEGACOOP Agroalimentare

e

FAI-CISL

FLAI-CGIL

UILAPESCA

 

è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima attività di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura, scaduto il 31 dicembre 2017.

Il presente accordo avrà scadenza il 31 dicembre 2021.

Esso riguarda la riformulazione degli articoli 1 e 5 (il cui testo è riportato di seguito) e le voci "Incrementi retributivi" e "Una tantum" e riproduce le nuove tabelle retributive a decorrere dal 1º gennaio 2021.

 

Articoli riformulati 1 e 5

Accordo di rinnovo 30/11/2022 (Decorrenza 01/01/2022)

Verbale di stipula

 

In data 30 novembre 2022

tra

AGCI-AGRITAL

CONFCOOPERATIVE-FEDAGRIPESCA

LEGACOOP Agroalimentare

e

FAI-CISL

FLAI-CGIL

UILAPESCA

 

è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura, scaduto il 31 dicembre 2021.

Il presente accordo avrà scadenza il 31 dicembre 2025.

Esso contiene la riformulazione delle parti (dichiarazioni ed articoli) di seguito riportate, l'inserimento degli artt. 30 bis e 32 bis, nonché le nuove tabelle retributive valide a decorrere dal 1º gennaio 2023.

Le parti concordano altresì di proseguire il confronto per individuare una nuova e diversa formulazione dell'articolo 1 relativo alla sfera di applicazione al fine di dare il giusto rilievo alle fattispecie attualmente non previste dal citato art. 1, con particolare rifermento alle ipotesi di attività lavorativa svolta a terra da parte di un lavoratore imbarcato presso il medesimo datore di lavoro in maniera complementare rispetto alle primarie mansioni di marittimo.

Per ciò che attiene invece alla parte retributiva le parti concordano di riconoscere un incremento economico nella misura del 3% che verrà corrisposto a decorrere dal 1º dicembre 2022 ed un altro 3% a decorrere dal 1º marzo 2023.

Entro 60 (sessanta giorni) dalla firma del presente accordo le parti si ritroveranno per la sottoscrizione dell'intero contratto, rinnovato secondo le presenti intese, le cui parti saranno aggiornate e formalmente coordinate con i contenuti dell'intesa odierna.

Di seguito si riporta il contenuto di detto accordo che sancisce l'accordo per il rinnovo del CCNL citato.

Accordo di rinnovo 28/06/2024

Verbale di stipula

 

In data 28 giugno 2024

tra

AGCI-AGRITAL

CONFCOOPERATIVE-FEDAGRIPESCA

LEGACOOP Agroalimentare

e

FAI-CISL

FLAI-CGIL

UILAPESCA

In occasione dell'accordo raggiunto in data 30 novembre 2022 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura, scaduto il 31 dicembre 2021, le Parti firmatarie dello stesso hanno convenuto di riconvocarsi per effettuare la comparazione tra l'inflazione reale nel biennio di riferimento 2022-2023 e le dinamiche retributive definite con l'accordo citato nonché per analizzare le dinamiche inflazionistiche del quadriennio 2022-2025 e l'andamento generale dell'economia.

L'accordo del 30 novembre era stato motivato con la particolare situazione economica in corso, caratterizzata dagli effetti straordinari prodotti dalla pandemia Covid-19, cessata ufficialmente il 5 maggio 2023. In quella data, infatti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dichiarò la fine dell'emergenza sanitaria scoppiata poco più di tre anni prima, l'11 marzo 2020, con la dichiarazione di inizio pandemia.

La finalità dell'accordo del 30 novembre 2022 era quella di individuare soluzioni contrattuali condivise al fine di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni in coerenza sia con gli indicatori di riferimento sia con quanto previsto dagli attuali assetti contrattuali.

Tenuto conto, dunque, di quanto previsto nell'accordo interconfederale di riforma degli assetti contrattuali cooperativi del 12 dicembre 2018 ed in coerenza quindi con quanto previsto dal più volte citato accordo di novembre 2022, le parti concordano di riconoscere un incremento retributivo, sugli attuali minimi tabellari, nella misura dell'8% che verrà corrisposto con le seguenti modalità:

1. 6%, con efficacia retroattiva, a decorrere dal 1º gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024;

2. ulteriore 2% dal 1º gennaio 2025 alla scadenza del CCNL prevista per il 31 dicembre 2025.

In allegato sono riportate le due tabelle relative ai nuovi livelli retributivi, frutto del presente accordo, rispettivamente in vigore, la prima, dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (punto 1 dell'intesa) e la seconda dal 1º gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (punto 2 dell'Intesa).

 

 

 

Premessa

 

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli aspetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, confermato per gli assetti contrattuali del Patto sociale intervenuto tra Governo, OO.SS. e OO.DD. del 22 dicembre 1998, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.

A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente contratto.

Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo regole fissate.

In tale ottica le Associazioni cooperative della pesca e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, in virtù dei loro tradizionali e nuovi compiti istituendi ed in ragione della loro radicata presenza nella realtà economica e sociale del Paese, assoggettano alla reciproca volontaria regolamentazione i propri autonomi poteri di comportamento, al fine di garantire lo sviluppo di valide imprese sul piano economico ed una efficace politica di tutela dei lavoratori su quello sociale.

 

 

Relazioni sindacali

 

Al fine di promuovere una sempre più efficace e proficua gestione dei rapporti tra movimento cooperativo e Organizzazioni sindacali, le parti convengono di stabilire procedure di relazioni sindacali basate su un adeguato sistema di reciproca informazione e consultazione.

Ferme restando le rispettive autonomie e responsabilità le parti intendono, nell'ambito di quanto sopra espresso, sperimentare e sviluppare un sistema di confronto-consultazione sulle strategie settoriali nonché sulle politiche d'impresa, al fine di favorire lo sviluppo di un modello di relazioni sindacali all'altezza dei problemi posti dalla trasformazione ed innovazione tecnologica-organizzativa e dal compimento del Mercato unico europeo.

In particolare, le Associazioni cooperative stipulanti si impegnano a fornire alle Organizzazioni sindacali informazioni preventive sui programmi e sugli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'innovazione tecnologica e/o organizzativa del sistema delle imprese cooperative, sull'andamento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, sulle modifiche dell'organizzazione del lavoro, sulle misure per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'ambiente.

In questo ambito e nei termini più generali l'informazione riguarderà anche, in quanto azioni di rilevanza nazionale, gli impegni relativi alla programmazione negoziata laddove intervengano costituzioni di nuove aziende, concentrazioni, fusioni, processi di sviluppo, ristrutturazioni, con particolare riferimento a programmi che comportano nuovi insediamenti e processi di mobilità dei lavoratori.

Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività, ai fini dell'utilità del confronto stesso.

Tali informazioni saranno comunque fornite periodicamente, ed almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre, a livello nazionale nelle dimensioni di comparto o di grandi settori, a livello regionale o subregionale per gli aspetti riguardanti tale dimensione territoriale.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 10/01/2008

Protocollo d'intesa

 

Al fine di promuovere una sempre più efficace e proficua gestione dei rapporti tra Movimento cooperativo e Organizzazioni sindacali, le parti convengono di stabilire procedure relazionali basate su un adeguato sistema di reciproca informazione e consultazione.

Ferme restando le rispettive autonomie e responsabilità, le parti intendono, nell'ambito di quanto sopra espresso, sperimentare e sviluppare un sistema di confronto-consultazione sulle strategie settoriali nonché sulle politiche della filiera ittica, al fine di favorire lo sviluppo di un modello di relazioni sindacali all'altezza dei problemi posti dalla trasformazione ed innovazione tecnologica-organizzativa delle imprese cooperative di pesca ed acquacoltura e dall'impiego dei nuovi strumenti comunitari e nazionali utili a ridisegnare le strategie di intervento finalizzate al consolidamento ed allo sviluppo del settore.

In tal senso vengono richiamati i contenuti del protocollo d'intesa firmato da FAI, FLAI, UILA e la Cooperazione Agroalimentare il 28 novembre 2007 che troveranno perfetta coerenza anche nella filiera ittica oggetto del presente documento.

In particolare le parti si impegnano a sviluppare un contratto che sia applicabile e che dia certezza retributiva a tutti i lavoratori della filiera, e mantenga trasparente la corresponsione di tutte le competenze. Le parti riconoscono, infatti, il ruolo centrale del lavoro nella filiera ittica nelle sue articolazioni, come punto di forza e di distintività della cooperazione nell'affrontare le evoluzioni e trasformazioni a cui il settore della pesca, in senso lato, sarà sottoposto negli anni a venire e che pertanto deve essere valorizzato, tutelato ed adeguatamente remunerato. Sarà quindi impegno delle parti articolare il futuro contratto in modo che tutto il personale delle cooperative (a titolo esemplificativo: in mare, a terra, nel settore della pesca marittima, della maricoltura, dell'acquacoltura e delle attività connesse quali tutte quelle riconducibili alla multifunzionalità dell'impresa che alla lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti) vi sia compreso.

Le parti firmatarie del presente protocollo concordano di pervenire al rinnovo del CCNL del personale non imbarcato già scaduto.

Accordo di rinnovo 30/11/2022 (Decorrenza 01/01/2022)

Relazioni sindacali

 

Aggiungere alla fine del periodo il seguente:

"Le parti firmatarie del presente CCNL riconoscono reciprocamente di essere i soggetti comparativamente più rappresentativi nell'ambito di applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Qualora altre organizzazioni, diverse da quelle che sottoscrivono il presente contratto siano interessate a regolare i rapporti di lavoro dei propri lavoratori e soci uniformandosi alla disciplina stabilita dallo stesso, esse lo potranno recepire nella sua interezza impegnandosi a garantire presso i rispettivi associati la piena e completa applicazione dei contenuti normativi ed economici del contratto medesimo.

A fronte di un'eventuale richiesta di adesione al presente CCNL da parte di altre organizzazioni, tutte le parti stipulanti sono tenute a darne preventiva e formale autorizzazione, secondo le modalità previste dall'accordo Interconfederale del 28 luglio 2015."

 

 

Osservatorio

 

Al fine di raccogliere, elaborare ed utilizzare gli elementi di conoscenza necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco, le parti si impegnano a realizzare nel quadriennio di vigenza del presente accordo un Osservatorio nazionale sulla cooperazione di pesca. Tale Osservatorio avrà lo scopo preciso di promuovere ed organizzare analisi, informazioni e ricerche, anche articolate per sottosettori e territori, sui problemi dello sviluppo della cooperazione di pesca, in coerenza con le attività inerenti il presente contratto, in una visione integrata con i problemi della trasformazione e commercializzazione dei prodotti, degli investimenti e della spesa pubblica, del mercato del lavoro e dell'andamento dell'occupazione.

 

 

Dichiarazione a verbale piccola pesca

 

Le parti, pur riconfermando l'impegno di concordare un unico contratto nazionale per tutti i lavoratori dipendenti del settore pesca, nella situazione attuale considerano, per le attività produttive della piccola pesca (per le particolari condizioni operative, numero degli addetti per ogni imbarcazione, tonnellaggio al di sotto delle 10 tsl, giornate lavorative nell'arco dell'anno, reddito prodotto) essere problematica l'omogeneizzazione dei trattamenti economico-normativi, con gli addetti alle imbarcazioni di stazza lorda superiore.

L'eventuale ed auspicabile modifica della Legge n. 250/1958 è tuttavia il presupposto indispensabile per la definizione nel contratto collettivo di lavoro, di condizioni economico-normative differenziate.

Pertanto, le OO.SS. si impegnano alla ripresa del confronto al verificarsi delle condizioni esposte al capoverso che precede.

I lavoratori dipendenti della piccola pesca sono retribuiti a termini e condizioni previste dall'art. 18 (CCNL per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, del giugno 2001 sottoscritto da OO.SS. e Organizzazioni datoriali) per la generalità dei lavoratori; gli stessi sono assicurati a norma di Legge, per l'invalidità, la vecchiaia, gli infortuni sul lavoro, le malattie ed il Servizio sanitario nazionale.

In caso di interventi di natura sociale, da parte della pubblica amministrazione, quanto sopra si applica anche ai lavoratori associati in cooperative o compagnie ai sensi della Legge n. 250/1958.

 

 

Art. 1 - Campo di applicazione

 

Il presente contratto di lavoro si applica al personale dipendente che presta la propria opera negli uffici, negli impianti a terra, negli impianti di allevamento ittico o molluschicolo in acque marittime, lagunari e valli da pesca, non imbarcato sulle navi soggette alla Legge n. 413/1994.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 03/05/2021

Art. 1 - Campo di applicazione

 

Il presente CCNL si applica al personale dipendente non imbarcato che presta la propria opera negli uffici, negli ittiturismo, negli impianti a terra, negli impianti di allevamento ittico o molluschicolo in acque marittime, lagunari e valli da pesca. 

 

 

Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto

 

La struttura della contrattazione è articolata su livello nazionale, aziendale e/o territoriale.

 

a) Il contratto nazionale

Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative che sono vincolate alla sua applicazione, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.

Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo comune nell'ambito della concertazione per la politica dei redditi.

Nel determinare tali effetti, si tiene conto dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.

In sede di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene inoltre conto della comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, fermi restando i riferimenti di cui al precedente comma.

 

b) Contrattazione decentrata di secondo livello

Le parti si danno reciprocamente atto che il secondo livello di contrattazione nel rispetto di quanto previsto al punto 3 del Capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, verrà realizzato in conformità con le modalità stabilite dalle parti.

Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale.

Nel corso della sua vigenza le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, svolgeranno procedure di informazione, consultazione, verifica e contrattazione prevista dalle leggi, dai cc.cc.nn.l., dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, organizzative ed i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione anche in relazione alla Legge sulle pari opportunità.

Le erogazioni di secondo livello, devono aver caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo - previdenziale previsto dalla normativa di Legge emanata in attuazione del Protocollo del 23 luglio.

In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione particolare del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.

Potranno essere concordate tra le parti, particolari norme riguardanti:

- tutti e nastri orari, distribuzione di lavoro attraverso uno o più regimi di orario turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;

- forme di flessibilità;

- diritto allo studio e formazione professionale;

- mobilità;

- trasporti;

- part-time;

- contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel CCNL;

- occupazione;

- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori; ambiente, sicurezza nei luoghi di lavoro;

- modalità di svolgimento dell'attività di patronato sindacale;

- la contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa;

- laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata;

- altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL;

- in materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano presenti nel presente CCNL, le eventuali qualifiche specifiche presenti all'interno dell'azienda.

Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale o territoriale, in riferimento a programmi di innovazione.

Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.

La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL e, per i datori di lavoro, delle rispettive Associazioni rappresentative.

Le relative piattaforme non potranno essere presentate prima del 1º luglio 2004, fermo restando che gli effetti economici degli accordi non potranno avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2005.

 

c) Dotazione vestiario da lavoro

Nella contrattazione di secondo livello verranno concordate tra le parti le quote di massa-vestiario da destinare ai dipendenti in base alla tipologia di lavoro svolto.

 

 

Art. 3 - Classificazione del personale

 

La classificazione unica del personale delle aziende è strutturata in conformità dei livelli di cui al successivo art. 5. Anche in relazione a quanto stabilito dalla Legge n. 190/1985, infatti, la distinzione fra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuto agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.

I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell'ambito di ciascun istituto e delle singole norme, che nell'ambito dell'intero contratto.

La classificazione unica non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie quali il trattamento per richiamo alle armi, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra normativa in vigore od emanata.

 

 

Quadri

Art. 4 - Declaratoria

 

Appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'a