CCNL Penne, Matite, Spazzole, Pennelli - Industria
Categoria Retributiva: Penne, Spazzole e Pennelli - Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/06/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 giugno 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 27/09/2023 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2025
Ultimo aggiornamento
05 giugno 2025
Panoramica del Contratto
Aziende produttrici di: penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini; e aziende produttrici di spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime
Parti Stipulanti
Assospazzole
Associazione nazionale produttori spazzole
pennelli
scope e preparatori relative materie prime
Assoscrittura
Associazione Nazionale Produttori Articoli per Scrittura e Affini
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Uilta Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1559,00 € | 1569,33 € |
| 2 | 1766,97 € | 1777,30 € |
| 3 | 1869,62 € | 1879,95 € |
Registrati gratis per consultare la tabella completa
Sblocca tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito richiestaPerché scegliere ilCCNL.it
Tabelle sempre aggiornate
Accedi alle tabelle retributive aggiornate ad ogni rinnovo contrattuale.
Notifiche sugli aggiornamenti
Ricevi avvisi quando il tuo CCNL viene rinnovato o aggiornato.
Ricerca intelligente
Cerca per CCNL, livello, istituto contrattuale. Trova ciò che ti serve.
Aggiornamenti Contrattuali
Penne, Matite, Spazzole, Pennelli - Industria: Accordo Previdenza Integrativa 13/12/2024
In data 13 dicembre 2024 Assospazzole e pennelli e Assoscrittura con Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil hanno sottoscritto un accordo disciplinante il Fondo di previdenza comple...
Penne, Matite, Spazzole, Pennelli - Industria: Elemento perequativo
In assenza di contrattazione collettiva aziendale, o nel caso in cui la contrattazione si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, verrà erogat...
Orario di lavoro
La durata dell' orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali.
L' orario settimanale di lavoro verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana.
Per i lavoratori non addetti a turni l'orario di lavoro settimanale, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, potrà essere fissato a 39 ore assorbendo il monte-ore di riduzione annua di 48 ore.
Turni 6 x 6
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggior utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
Lavoro straordinario
E' considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, la prestazione eccedente l' orario giornaliero e settimanale contrattuale, ad eccezione di quella connessa ai regimi di flessibilità dell' orario di lavoro.
Per il lavoro straordinario sono corrisposte le maggiorazioni percentuali di seguito indicate da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione normale mensile (retribuzione di fatto e contingenza); per i cottimisti le percentuali di maggiorazione saranno calcolate sulla quota oraria del minimo tabellare maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo e sulla contingenza:
- lavoro straordinario diurno: 30%
- lavoro straordinario festivo: 50%
- lavoro straordinario notturno: 45%
- lavoro straordinario notturno festivo: 70%
Ferie (Operai)
L' operaio ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, della durata di quattro settimane di cui tre avranno normalmente carattere continuativo: la quarta settimana potrà essere goduta in altro periodo dell' anno.
Nel caso di godimento frazionato delle ferie, qualora l' orario di lavoro sia distribuito in cinque giorni, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana.
Mensilità Aggiuntive
L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda, computando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Inizia a consultare il CCNL Penne, Matite, Spazzole, Pennelli - Industria
7 giorni di accesso gratuito. Nessuna carta di credito.
Registrati gratis