CCNL Pelli e cuoio - Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 dicembre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 04/02/2014
Panoramica del Contratto
Addetti alle industrie manifutteriere delle pelli e succedanei
Parti Stipulanti
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Assopellettieri
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 2 | 1814,00 € | 1814,00 € |
| 3 | 1911,70 € | 1911,70 € |
| 4 | 2000,26 € | 2000,26 € |
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Orario di lavoro
La durata dell'orario contrattuale è normalmente di 8 ore giornaliere e normalmente di 40 ore settimanali.
L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana.
Lavoro straordinario
E' considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, la prestazione di lavoro eccedente l'orario settimanale contrattuale ad eccezione di quella connessa ai regimi di flessibilità.
Limiti : La prestazione di lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuata nel limite massimo individuale di 180 ore annue.
Base di computo: Per ogni ora straordinaria sarà corrisposta al lavoratore una quota oraria della retribuzione di fatto da calcolare dividendo la retribuzione normale di fatto mensile per 173 , con l' aggiunta della relativa percentuale.
Maggiorazioni :
|
Tipologie |
Maggiorazione |
| Diurno |
27% |
| Notturno |
40% |
| Festivo |
50% |
| Festivo notturno |
70% |
Dette percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Ferie (Operai)
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione di fatto, pari a 4 settimane.
Mensilità Aggiuntive (Operai)
La liquidazione della tredicesima mensilità sarà effettuata non oltre la vigilia di Natale, nella misura annua di una mensilità della retribuzione di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro o di sospensione dell' attività lavorativa nel corso dell' anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nell' azienda. La frazione di mese pari o superiore a due settimane sarà computata come mese intero.
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