CCNL Outsourcing - Insourcing (Ugl - Federterziario)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 29/04/2022 - Decorrenza: 01/05/2022 - Scadenza: 31/12/2025
Panoramica del Contratto
Dipendenti delle aziende di attività intra processo della filiera industriale e dei servizi che intercorrono tra monte e valle di un processo produttivo, compreso quello industriale e di somministrazione di servizi.
Parti Stipulanti
Federterziario Logistica e Servizi
Federterziario
Federazione Italiana del Terziario
dei Servizi
del Lavoro Autonomo Professionale
della Piccola Impresa Industriale
Commerciale
Turistica ed Artigiana
Slsm Ugl
Unione Generale del Lavoro
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q | 2338,00 € | 2338,00 € |
| D | 1736,00 € | 1736,00 € |
| C | 1650,00 € | 1650,00 € |
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Orario di lavoro
L’orario di lavoro, pari a 39 ore/settimana, è distribuito dal lunedì alla domenica con un nastro lavorativo massimo di 48 ore settimanali (comprensive di straordinario) e con un massimo di 8 ore giornaliere (ovvero 10 comprensive di straordinario).
Lavoro straordinario
L’impresa non potrà richiedere un prolungamento della prestazione eccedente le 250 ore annue.
È considerato lavoro straordinario, e dà luogo a un compenso, quello disposto dall’impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro, pari a 39 ore settimanali.
Il lavoro straordinario dev’essere retribuito con le seguenti percentuali di maggiorazione:
1) lavoro straordinario diurno feriale: 25%;
2) lavoro straordinario notturno: 50%;
3) lavoro straordinario festivo: 60%;
4) lavoro straordinario notturno festivo: 70%.
Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda non è dovuta alcuna maggiorazione, salvo per i servizi svolti nelle ore notturne o nei giorni festivi per i quali saranno riconosciuti i seguenti trattamenti:
- lavoro straordinario festivo: 60 %
- lavoro straordinario notturno, non in regolari turni di servizio: 50 %
Ferie
Il lavoratore con un’anzianità di 12 mesi presso l’impresa ha diritto ogni anno a un periodo di ferie retribuite:
- pari a 22 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale articolata su 5 giornate (settimana corta);
- pari a 26 giorni nell’ipotesi di prestazione settimanale articolata su 6 giornate.
Mensilità Aggiuntive
L'impresa corrisponderà una tredicesima mensilità, pari alla retribuzione mensile globale percepita dal lavoratore, entro il 20 dicembre di ogni anno.
Quattordicesima: l'impresa corrisponderà, entro il 27 luglio di ciascun anno, una mensilità aggiuntiva composta per il 60% dall'importo mensile della normale retribuzione (escluse voci ad personam e indennità legate alla presenza o area) e per il 45% da un premio di risultato, a sua volta composto per il 10% dal premio generale azienda, per il 25% dal premio parziale del reparto legato a parametri di efficienza e qualità e per un ulteriore 10% dal premio individuale.
Per la parte relativa al 45% ovvero 40% + 5% le OO.SS. e l'azienda dovranno incontrarsi entro il mese di ottobre dell'anno precedente per concordare e definire i criteri sulla base del piano budget industriale programmabile ed entro il 31 maggio dell'anno di erogazione per determinarne importo.
Il 5% del MAR potrà su scelta individuale essere percepito dal lavoratore utilizzando l'offerta welfare disponibile in ambito aziendale.
Ove non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, quest'ultima dovrà comunicare all'Ente Bilaterale del presente CCNL i criteri adottati al fine di determinare gli obiettivi per la corresponsione del 45% della quattordicesima. L'Ente Bilaterale dovrà valutare la richiesta e dare il proprio assenso entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Il silenzio dell'Ente Bilaterale protrattosi oltre i 15 giorni dalla ricezione della comunicazione varrà come silenzio-assenso. L'azienda che non attivi la procedura di condivisione sindacale o di comunicazione all'Ente Bilaterale, è tenuta a corrispondere la quattordicesima nella misura del 105%.
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