S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 29/04/2022
OUTSOURCING - INSOURCING (Ugl / Federterziario)
Testo consolidato del CCNL 29/04/2022
per i dipendenti delle aziende operanti nel settore outsourcing - insourcing, attività intra processo, supply chain industria e servizi
Decorrenza: 01/05/2022
Scadenza: 31/12/2025
CCNL 29/04/2022 come modificato da:
- Accordo 14/12/2023
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2022 il giorno 29 del mese di aprile in Roma
TRA LE PARTI SOCIALI DATORIALI
FEDERTERZIARIO - Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro Professionale, delle Libere Professioni e del Lavoro Autonomo in generale;
FEDERTERZIARIO LOGISTICA e TRASPORTI, Federazione di categoria di Federterziario;
E
SLSM - UGL;
Con l'assistenza tecnica di:
ANCL - Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro.
si è stipulato quanto segue:
Preambolo Politico
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nel prendere atto del processo evolutivo delle politiche del lavoro e delle misure necessarie a sostegno dell'intero sistema produttivo, rappresenta il lavoro e il risultato delle parti sociali stipulanti, capaci di aver realizzato uno strumento di regole unitario, coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori e altresì in grado di contribuire al rilancio dell'economia e dell'occupazione, soprattutto dopo le enormi difficoltà che, a causa della pandemia da Covid19, gli operatori del settore hanno dovuto affrontare.
Lo scenario economico nel quale le aziende di settore, cui si rivolge il CCNL qui declinato, oggi più che mai, impone di poter disporre di strumenti e determinazioni normative che, nel rispetto delle leggi esistenti, consentano un utilizzo aggiornato e contestuale di tutti gli strumenti di flessibilità che determinino l'efficienza delle aziende e preservino la tutela della sicurezza del lavoro e dei lavoratori. Dal 2001, con gli interventi derivanti dalla L. 30/2001 e le successive modifiche, fino al Jobs Act, non sono stati aggiornati gli strumenti contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro, adeguandone formule e distinzioni all'effettivo sviluppo che l'organizzazione del lavoro e delle competenze professionali impone. Pertanto, una visione che consenta di formulare strumenti contrattuali in grado di preservare le professionalità, per non disperdere patrimoni aziendali, e contestualmente promuovere l'accrescimento delle competenze, diventa strategica per affrontare il profondo cambiamento che il settore dell'insourcing e dell'outsourcing, nei vari ambiti trasversali, ha avuto negli anni. Le Parti stipulanti ritengono, quindi, che particolare attenzione e supporto devono essere date a quelle iniziative che consentano un miglioramento del clima aziendale, delle HR e della sicurezza, anche utilizzando quelle formule di gratificazione individuale che, tramite opportuni ed efficaci strumenti di welfare, è possibile definire. Il presente Contratto Collettivo Nazionale non intende frapporsi a strumenti contrattuali disomogenei e che concorrono tra loro entro stessi ambiti industriali, bensì diventare strumento di confluenza specialistica, capace di gestire le esigenze di flessibilità generale e organizzativa delle aziende, senza ridurre la scala dei valori delle professionalità per i lavoratori e il vantaggio competitivo delle aziende.
Le parti ritengono dunque che il presente contratto disciplini i rapporti di lavoro di un segmento relativamente recente del sistema produttivo, esistente ma non riconosciuto da nessun altro contratto, nella convinzione che un contratto collettivo più aderente alla realtà offra contestualmente ai lavoratori maggiori tutele e riconoscimento delle professionalità e alle aziende offra una migliore capacità competitiva e certezza nella gestione delle risorse umane.
Le parti ritengono altresì di individuare il comune obiettivo di aumentare la stabilità occupazionale nell'interesse dei lavoratori e delle imprese che investono nelle competenze del personale.
Le parti, in qualità di Organizzazioni datoriali e sindacali, intendono ribadire che il presente contratto rappresenta uno strumento unitario ed inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. A tal fine, le parti si impegnano a sostenere la corretta e completa applicazione del presente contratto collettivo nazionale del lavoro.
Il presente CCNL rappresenta per le Parti l'epilogo di un complesso lavoro di ricerca e di dialogo con le aziende e i lavoratori rappresentati, costituendo un ulteriore elemento delle molteplici espressioni rivolte ad associati, aziende e lavoratori, che partecipano e contribuiscono alla vita delle Organizzazioni firmatarie.
Le parti, consapevoli della piena autonomia imprenditoriale e nel rispetto dei distinti ruoli rappresentati dalle Organizzazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali, in un quadro sociale ed economico in profonda crisi, intendono continuare nelle attività di sviluppo di un sistema di relazioni sindacali e di informazioni per l'individuazione e la valorizzazione delle peculiarità del settore ponendo sempre più attenzione all'organizzazione del lavoro e al miglioramento della tutela della salute sui luoghi di lavoro.
Le parti ritengono di fondamentale importanza un ambiente di lavoro consono ed adeguato, di primario interesse la sicurezza sul luogo di lavoro e in tutte le aree nel quale esso viene svolto, la qualità di vita ed il benessere del lavoratore, in virtù anche delle disposizioni espresse dal D.lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e dalla Direttiva europea 89/391/CEE (direttiva quadro sulla SSL).
Riconoscono, alla luce dei predetti valori, di promuovere un'attenzione ed un impegno costante verso la tutela della salute e l'integrità fisica del lavoratore, attraverso una prevenzione, formazione ed informazione adeguate a tale scopo.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta, infatti, un modello tendente ad aiutare lo sviluppo, a migliorare le condizioni dei lavoratori, ad aumentare la competitività delle aziende, con l'innovazione e la formazione di qualità, nonché in grado di fornire risposte adeguate alle questioni salariali ed ai principi di solidarietà.
Le parti hanno inteso, con il presente contratto, dare importanti segnali della volontà di dare spazio effettivo a nuove linee di contrattazione collettiva di secondo livello, al fine d'ottenere uno strumento più agile e rispondente ai reali bisogni del comparto produttivo e attento a garantire condizioni conformi di concorrenza per tutte le aziende del settore.
Le parti confermano l'importanza e il ruolo degli Enti Bilaterali nazionali e territoriali come regolatori e gestori degli istituti contrattuali previdenziali pattizi che, per la loro natura, non possono essere esaustivamente compresi nel CCNL.
Il presente CCNL, per le cooperative e per i soci di cooperativa di cui alla L. 142/2001, deve essere preso a riferimento esclusivamente come indicatore economico da cui deriva l'indice contributivo. Le aziende cooperative in osservanza alla sovranità per la parte normativa, che spetta all'assemblea, potranno intervenire tramite i regolamenti interni regolando la disciplina che ne aggiorna ed incrementa la portabilità.
Le parti, nel confermare la validità e l'efficacia di un modello di assetti contrattuali adottato su un duplice livello di contrattazione, livello nazionale e livello aziendale o territoriale, avendo a riferimento l'esperienza dei maggiori Paesi europei, intendono ribadire la convinzione che unicamente un sistema strutturato di relazioni sindacali attraverso regole certe e condivise, è in grado di determinare un circolo virtuoso utile per lo sviluppo del Paese.
Le parti, quindi, ribadiscono la validità di un modello di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, a vari livelli, ispirate ai principi di sussidiarietà territoriale e della solidarietà, rilevando che il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale, rappresentando uno strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso inderogabile di norme e regole necessarie.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta, infatti, un modello tendente ad aiutare lo sviluppo, a migliorare le condizioni dei lavoratori, ad aumentare la competitività delle aziende, con l'innovazione e la formazione di qualità, nonché in grado di fornire risposte adeguate alle questioni salariali ed ai principi di solidarietà.
Con il presente "Preambolo politico", le Parti hanno inteso evidenziare la volontà comune di consolidare la pratica attuazione del metodo concertativo in una più generale visione partecipativa delle relazioni industriali, e di migliorare il sistema delle relazioni sindacali, anche attraverso strumenti bilaterali, ai quali è assegnato il compito di favorire corretti e proficui rapporti tra le parti, contribuendo prioritariamente allo sviluppo del settore con particolare attenzione agli aspetti economico-produttivi ed occupazionali.
Le Parti si prefiggono, oltre gli obiettivi economici, anche obiettivi sociali tra i quali la promozione dell'occupazione e lo sviluppo professionale dei lavoratori e delle lavoratrici.
Dichiarazione Congiunta
Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente CCNL, intervengano norme di Legge o modifiche alla vigente legislazione, che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa contrattuale ovvero che rinviino alle parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative per i necessari adeguamenti e/o modifiche.
Verbale di stipula
Il giorno 14 del mese di dicembre 2023 in Roma si sono incontrate le Parti Sociali
FEDERTERZIARIO;
e
FEDERTERZIARIO LOGISTICA E TRASPORTI, Federazione di categoria di FEDERTERZIARIO;
e
SLSM-UGL;
Con l'assistenza tecnica di ANCL - Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro,
Firmatarie del
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende operanti nel settore outsourcing - insourcing, attività intra processo, supply chain industria e servizi.
[___]
Per tutto quanto non esplicitamente indicato o derogato dal presente addendum verranno applicate le norme di cui al CCNL.
TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto intende regolare, per specializzazione e distinzione, i rapporti di lavoro per i lavoratori dell'ambito circoscritto alle aziende che producono servizi global e integrati destinati intra processo per il settore industriale e dei servizi.
Sono escluse le aziende del trasporto e spedizioni delle merci, sia legate alla filiera che nell'area intermodale e funzionale di ambito specialistico, che hanno alla data di sottoscrizione del presente contratto, come riferimento CC.CC.NN.LL. specifici del trasporto merci o della logistica. Sono altresì escluse dalla sfera di applicazione del presente CCNL, le aziende iscritte all'albo degli autotrasportatori e che gestiscano, anche indirettamente, a monte e/o valle il processo industriale che deriva da attività di filiera che coinvolga esclusivamente attività di ricevimento e spedizione.
Il presente contratto, quindi, si applica a tutte le attività intra processo della filiera industriale e dei servizi che intercorrono tra monte e valle di un processo produttivo, compreso quello industriale e di somministrazione di servizi. Può essere utilizzato in perimetro sanitario e di ristorazione o della viabilità ove riferibili all'ambito intra processo e di completamento dei servizi, che si riconoscano nell'innovazione della struttura dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle flessibilità concorrenti contribuendo alla stabilità occupazione e alla crescita delle competenze.
Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro sia del personale dipendente subordinato, sia di quello inquadrato ai sensi della L. 142/2001 (socio di cooperativa a prevalente mutualità) quale supporto aggiunto per la parte normativa e disciplinare al regolamento interno approvato e depositato dall'assemblea dei soci presso il Ministero del Lavoro. I regolamenti che assumano come riferimento normativo il presente CCNL devono essere depositati annualmente presso l'ente bilaterale individuato nel presente contratto e trasmessi alle parti stipulanti, oltre che pubblicati e messi a disposizione delle piattaforme di consulenza del lavoro e software gestionali.
Osmosi - Processi di armonizzazione
Il presente CCNL può essere adottato come strumento di armonizzazione nei processi che prevedono esternalizzazioni e/o terziarizzazione intra-processo delle attività anche in ambito industriale, attraverso accordi di secondo livello. Le parti concorderanno in sede di accordo di secondo livello gli strumenti di armonizzazione dei differenti CCNL dell'ambito industriale, nei processi di terziarizzazione e/o esternalizzazioni in relazione a inquadramento, orario di lavoro e tabellari. (Cfr. art. 152 - Appalto)
Sfera di applicazione - Declaratoria
Il presente CCNL, pertanto, diviene riferimento per: aziende a supporto dell'e-commerce; della filiera industriale e della produzione, aziende terminali magazzini generali, depositi, sedi e aree intermodali, aziende intra processo limitatamente al confezionamento che preveda per fine processo la movimentazioni fine linea dei prodotti; magazzini della catena del freddo e della surgelazione; aziende global Service, servizi ed attività complementari anche accessorie, alla produzione industriale tessile, chimicofarmaceutica; aziende di servizi connessi alla portualità turistica e diporto e supporto alla cantieristica navale diportistica; aziende rifornimento delivery store; aziende presa consegna postale; aziende lettura e rilevamento dati utenze anche eco-meteorologiche, aziende rilevamento dati viabilità e ZTL, aziende di gestione parcheggi, aziende che si occupano della gestione aree sosta intermodale e turistica; aziende gestione impianti di risalita; aziende automatic telematic payment, nonché temporary Storage; aziende di raccolta, cernita e trattamento materia prima secondaria, aziende di sanificazione impianti industriali, aziende di imballaggio e confezionamento specialistiche; aziende capi appesi, aziende food - no food e delivery Storage; esercenti attività prevalentemente all'interno di stabilimenti alimentari che esternalizzino le attività di magazzinaggio, confezionamento e intraprocesso.
PREMESSO
- Che, in data 24/09/2022, è stato sottoscritto dalla parti firmatarie del presente addendum il "CCNL di lavoro per i dipendenti delle aziende operanti nel settore outsourcing - insourcing, attività intra processo, supply chain industria e servizi" disciplinante i rapporti di lavoro di un segmento relativamente recente del sistema produttivo, esistente ma non riconosciuto da nessun altro contratto, nella convinzione che un contratto collettivo più aderente alla realtà offra contestualmente ai lavoratori maggiori tutele e riconoscimento delle professionalità e alle aziende una migliore capacità competitiva e certezza nella gestione delle risorse umane;
- che il predetto CCNL è stato depositato presso il CNEL e il Ministero del Lavoro come previsto dalla normativa vigente;
- che il CCNL rappresenta uno strumento di confluenza specialistica, capace di gestire le esigenze di flessibilità generale e organizzativa delie aziende, senza ridurre la scala dei valori delle professionalità per i lavoratori e il vantaggio competitivo delle aziende;
- che anche dal presente addendum, così come dal contratto surrichiamato, devono ritenersi escluse le aziende e le attività del trasporto e spedizioni delle merci, sia legate alla filiera che nell'area intermodale e funzionale di ambito specialistico, che hanno alla data di sottoscrizione del presente contratto, come riferimento CC.CC.NN.LL. specifici del trasporto merci o della logistica. Valutato che sono altresì escluse le aziende iscritte all'albo degli autotrasportatori che gestiscano, anche indirettamente, a monte e/o valle il processo industriale che deriva da attività di filiera che coinvolga esclusivamente attività di ricevimento e spedizione,
CONSIDERATO
- che le parti intendono accogliere le istanze delle imprese operanti nel settore servizi di montaggio, smontaggio di attrezzature accessorie di filiera o reparto, stigliature, mobili manufatti, tensostrutture, cucine, bagni e merci varie che ritengono le norme di cui al CCNL outsourcing - insourcing particolarmente affini e congeniali alle esigenze del proprio settore e capaci di conciliare le particolarità e necessità delle imprese con quelle dei lavoratori;
- che con il presente addendum intendono regolamentare i settori di cui al precedente punto, sia attraverso l'ampliamento della sfera di applicazione del contratto sottoscritto in data 24/09/2022, che tramite l'introduzione di norme specifiche e l'individuazione di figure e livelli professionali ad hoc.
Tanto premesso e considerato, le Parti così come indicate in premessa
con il presente Addendum stabiliscono di implementare la Sfera di applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende operanti nel settore outsourcing - insourcing, attività intra processo, supply chain industria e servizi, (art. 1) inserendo nella stessa il settore "le aziende operanti nei servizi di montaggio, smontaggio di attrezzature accessorie di filiera o reparto stigliature, mobili manufatti, tensostrutture, cucine, bagni e merci varie".
Pertanto a far data dalla firma del presente addendum l'art. 1 del CCNL per i dipendenti delle aziende operanti nel settore outsourcing - insourcing, attività intra processo, supply chain industria e servizi è il seguente:
"Il presente contratto intende regolare, per specializzazione e distinzione, i rapporti di lavoro per i lavoratori dell'ambito circoscritto alle aziende che producono servizi global e integrati destinati intra processo per il settore industriale e dei servizi.
Sono escluse le aziende del trasporto e spedizioni delle merci, sia legate alla filiera che nell'area intermodale e funzionale di ambito specialistico, che hanno alla data di sottoscrizione del presente contratto, come riferimento CC.CC.NN.LL specifici del trasporto merci o della logistica. Sono altresì escluse dalla sfera di applicazione del presente CCNL, le aziende iscritte all'albo degli autotrasportatori e che gestiscano, anche indirettamente, a monte e/o valle il processo industriale che deriva da attività di filiera che coinvolga esclusivamente attività di ricevimento e spedizione.
Il presente contratto, quindi, si applica a tutte le attività intra processo della filiera industriale e dei servizi che intercorrono tra monte e valle di un processo produttivo, compreso quello industriale e di somministrazione di servizi. Può essere utilizzato in perimetro sanitario e di ristorazione o della viabilità ove riferibili all'ambito intra processo e di completamento dei servizi, che si riconoscano nell'innovazione della struttura dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle flessibilità concorrenti contribuendo alla stabilità occupazione e alla crescita delle competenze.
Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro sia del personale dipendente subordinato, sia di quello inquadrato ai sensi della L. 142/2001 (socio di cooperativa a prevalente mutualità) quale supporto aggiunto per la parte normativa e disciplinare al regolamento interno approvato e depositato dall'assemblea dei soci presso il Ministero del Lavoro. I regolamenti che assumano come riferimento normativo il presente CCNL devono essere depositati annualmente presso l'ente bilaterale individuato nel presente contratto e trasmessi alle parti stipulanti, oltre che pubblicati e messi a disposizione delle piattaforme di consulenza del lavoro e software gestionali.
Osmosi - Processi di armonizzazione
Il presente CCNL può essere adottato come strumento di armonizzazione nei processi che prevedono esternalizzazioni e/o terziarizzazione intra-processo delle attività anche in ambito industriale, attraverso accordi di secondo livello. Le parti concorderanno in sede di accordo di secondo livello gli strumenti di armonizzazione dei differenti CCNL dell'ambito industriale, nei processi di terziarizzazione e/o esternalizzazioni in relazione a inquadramento, orario di lavoro e tabellari. (Cfr. art. 152 - Appalto)
Sfera di applicazione - Declaratoria
Il presente CCNL, pertanto, diviene riferimento per: aziende a supporto dell'e-commerce: della filiera industriale e della produzione, aziende terminali magazzini generali, depositi, sedi e aree intermodali, aziende intra processo limitatamente al confezionamento che preveda per fine processo la movimentazioni fine linea dei prodotti; magazzini della catena del freddo e della surgelazione; aziende global Service, servizi ed attività complementari anche accessorie, alla produzione industriale tessile, chimico- farmaceutica; aziende di servizi connessi alla portualità turistica e diporto e supporto alla cantieristica navale diportistica; aziende rifornimento delivery store; aziende presa consegna postale; aziende lettura e rilevamento dati utenze anche eco-meteorologiche, aziende rilevamento dati viabilità e ZTL, aziende di gestione parcheggi, aziende che si occupano della gestione aree sosta intermodale e turistica; aziende gestione impianti di risalita; aziende automatic telematic payment, nonché temporary Storage; aziende di raccolta, cernita e trattamento materia prima secondaria, aziende di sanificazione impianti industriali, aziende di imballaggio e confezionamento specialistiche; aziende capi appesi, aziende food - no food e delivery Storage; esercenti attività prevalentemente all'interno di stabilimenti alimentari che esternalizzino le attività di magazzinaggio, confezionamento e intraprocesso, nonché alle le aziende operanti nei servizi di montaggio, smontaggio attrezzature accessorie di filiera o reparto, di stigliature, mobili manufatti, tensostrutture, cucine, bagni e merci varie.
Il presente CCNL decorre dall'1 maggio 2022 al 31 dicembre 2025.
La sua durata è triennale per ciò che attiene le disposizioni normative e biennale per quelle economiche.
Il presente Addendum al CCNL per i dipendenti delle aziende operanti nel settore outsourcing - insourcing, attività intra processo, supply chain industria e servizi sarà depositato presso gli uffici competenti del Ministero del Lavoro e la durata dello stesso deve ritenersi pari a quella prevista dall'art. 2 del CCNL e, pertanto, scadrà il 31-12-2025.
Art. 3 - Livelli di contrattazione
Le Parti stipulanti concordano di disciplinare con la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro:
la contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore;
la contrattazione di II livello: contratto regionale, provinciale e aziendale.
Contratto collettivo nazionale di lavoro
Il presente contratto collettivo nazionale ha durata triennale tanto per la parte economica che per quella normativa; esso disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione degli aspetti normativi.
Definisce il trattamento retributivo base con una specifica funzione di garanzia volta alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni contrattuali e individua, per la contrattazione di secondo livello, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.
Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 60 gg. decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, anche al fine di concordare un incontro.
Durante i 6 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a 12 mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette, rispetto alla vertenza contrattuale. In caso di mancato rispetto della tregua sindacale, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto; qualora la revoca o la sospensione non siano attuate, la decorrenza del CCNL e degli eventuali accordi di secondo livello slitterà di 3 mesi.
Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata, con le modalità definite nell'accordo di rinnovo, l'applicazione del meccanismo che riconosce una copertura economica dalla data di scadenza del contratto precedente a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo di rinnovo.
Contrattazione di secondo livello
La contrattazione collettiva di I livello riconosce alle aziende il diritto di poter impostare la propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, che si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente contratto, garantendo ai dipendenti i trattamenti economici conformi all'art. 36 della Costituzione. Le Parti firmatarie del presente CCNL intendono sostenere lo sviluppo della contrattazione di secondo livello, quale strumento efficace e diretto, per il sostegno, la promozione dei diritti e doveri dei lavoratori, inquadramenti e mansioni. Detto strumento consente, infatti, una contrattazione più coerente con le specifiche contingenze aziendali nonché con il contesto socio-economico territoriale in cui l'azienda opera. La contrattazione collettiva sarà svolta in sede territoriale (regionale o provinciale) o aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
La contrattazione collettiva territoriale o aziendale può derogare a quanto stabilito dal C. C.N.L. anche mediante la sottoscrizione dei cosiddetti "contratti di prossimità"; gli stessi potranno essere sottoscritti a livello regionale, provinciale o aziendale secondo quanto previsto dal concordato disposto dall'art. 8 della Legge n. 148/2011 di conversione del D. L. n. 138/2011, dagli Accordi Interconfederali in materia e dal presente CCNL; detti "contratti di prossimità" potranno essere adottati dalle aziende tramite sottoscrizione di un verbale di recepimento aziendale siglato dalle Associazioni Datoriali Territoriali, dall'Organizzazione Sindacale Territoriale, dall'Azienda e dalla Rappresentanza Sindacale, ove esistente. Detti accordi potranno essere sottoscritti al fine di raggiungere una delle seguenti finalità, e comunque in tutti quei casi specificati dal concordato disposto dall'art. 8 della Legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011:
- maggiore occupazione;
- qualità dei contratti di lavoro;
- emersione del lavoro irregolare;
- incrementi di competitività e salari;
- gestione di crisi occupazionali;
- investimenti anche finalizzati ai programmi dell'Industria 4.0;
- avvio di nuove attività.
- progetti di formazione professionale e per la sicurezza anche per l'acquisizione di nuove competenze nonché inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro
Le intese potranno riguardare anche l'organizzazione del lavoro e della produzione ed in particolare:
- azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE 635/1984 e della l. 125/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
- gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie;
- le mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
- i contratti a termine, i contratti a lavoro ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
- la disciplina dell'orario di lavoro;
- azioni positive per la flessibilità;
- accordi in materia di sviluppo della bilateralità, in coerenza ed entro il quadro convenuto a livello nazionale;
- differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti;
- rimborsi spese, ticket restaurant e indennità simili;
- determinazione degli importi economici del personale inviato in trasferta, superiori a quelli stabiliti dal CCNL;
- formazione 4.0;
- casistiche che, nel contratto part time, possano prevedere un numero di ore lavorative inferiore a quelle previste dal CCNL;
- gestione dello stato di crisi aziendale;
- modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro, comprese la trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
Procedure di rinnovo e gestione degli accordi di secondo livello
Gli accordi di secondo livello hanno durata massima triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Le richieste di rinnovo degli accordi di secondo livello dovranno essere sottoscritte congiuntamente dai soggetti individuati nel presente articolo e presentate all'Associazione territorialmente competente che ha sottoscritto il CCNL o che ne ha definito la sfera di applicazione a livello regionale in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa 3 mesi prima della scadenza degli accordi stessi.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse anche al fine di concordare un incontro. Per un periodo pari a 3 mesi dalla presentazione delle richieste stesse, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette, rispetto alla vertenza contrattuale.
Premio di risultato
La contrattazione di secondo livello con contenuti economici è in ogni caso sempre consentita per l'istituzione di un premio di risultato calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti e aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento, produttività, efficienza, efficacia, competitività e qualità.
Il premio di risultato deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di Legge ed avrà a oggetto erogazioni salariali strettamente correlate a obiettivi e risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati.
Gli importi sono variabili, non predeterminabili e non sono utili ai fini dì alcun istituto legale e contrattuale.
La contrattazione di secondo livello stabilirà condizioni, tempi e modalità di applicazione del premio di risultato.
L'erogazione del premio sarà proporzionata dall'azienda con riferimento alle giornate di effettivo lavoro prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori nell'anno precedente.
Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'orario di lavoro individuale.
Coerentemente con quanto previsto ai precedenti commi, nelle realtà in cui alla data di entrata in vigore del presente CCNL risultino vigenti accordi economici di secondo livello, saranno estese le condizioni di cui al presente articolo.
Ai fini dell'individuazione di parametri obiettivi utilizzabili ai sensi del presente articolo, le parti, considerando come il settore delle imprese dei servizi strategici integrati sia caratterizzato sicuramente da «alta intensità di manodopera» e come la principale risorsa sia costituita dal lavoro, convengono di valorizzare quale principale indicatore l'effettiva presenza al lavoro.
A tal fine, l'erogazione del premio di risultato sarà proporzionata in rapporto alla effettiva presenza del lavoratore, salvo periodi di assenza dovuti a maternità, infortuni e attività sindacali, in concorrenza con la qualità del lavoro prestato necessaria al fine di mantenere i contratti di appalto, nonché di acquisirne di nuovi.
Incrementi e indicatori di produttività
Fermo quanto previsto dalle normative di Legge e dalle relative circolari esplicative in materia, le Parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell'ambito della contrattazione territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative variazioni, anche combinati tra loro:
a) determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile correlati ad incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e di innovazione nonché ai risultati legati all'andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività;
b) impossibilità di definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi;
c) obbligatoria applicazione dei trattamenti contributivo-previdenziali e fiscali previsti dalle normative applicabili;
d) previsione convertibilità del premio in servizi di welfare aziendale, ai sensi e nei limiti della normativa applicabile;
e) previsione di erogazioni economiche di secondo livello che, data la natura variabile e non predeterminabile, non saranno utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
I risultati riguarderanno il raggiungimento di obiettivi predefiniti negli accordi, quali ad esempio:
- diminuzione delle giornate di assenza in prossimità dei fine settimana o delle festività;
- aumenti di produttività, miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività, redditività, innovazione anche risultanti dalla combinazione di diversi fattori, purché, ai sensi di quanto chiarito dell'Agenzia delle Entrate, tali criteri siano misurabili e verificabili.
Le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla contrattazione aziendale avranno caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione, proprio in ragione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento nell'accordo e della variabilità dei risultati e, pertanto, non saranno utile ai fini del calcolo di alcun istituto di Legge o contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Dichiarazione a verbale
Nell'ottica dello sviluppo dei settori individuati all'art. 1 del presente CCNL, è fondamentale fattore di rilancio l'efficienza dei progetti organizzativi e centrale l'applicazione di strumenti contrattuali che individuino il rapporto tra tempo lavoro e prodotto-servizio, tenendo conto delle disponibilità, sia orizzontale che verticale, di organico adeguatamente formato e che abbia la professionalità e i mezzi che il "prodotto servizio" impone, ai fine di determinare un'adeguata autonomia di gestione. Le parti firmatarie il presente CCNL si incontreranno periodicamente per stabilire i criteri di apprezzamento degli indicatori della produttività.
TITOLO II - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Premessa
Con l'obiettivo di incentivare e promuovere relazioni industriali sempre più partecipative e costruttive le Parti condividono l'opportunità di definire, a livello di impresa, strumenti e modalità utili a realizzare:
- un processo di interlocuzione sindacale positivo e costruttivo in modo particolare nelle fasi più importanti di cambiamento che coinvolgono l'azienda e i lavoratori interessati;
-