CCNL Occhiali - Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/03/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 marzo 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 04/12/2023 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2025
Ultimo aggiornamento
02 febbraio 2026
Panoramica del Contratto
Addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria
Parti Stipulanti
Confindustria Moda
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Anfao
Associazione Nazionale Fabbricanti articoli Ottici
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1598,56 € | 1598,56 € |
| 2 | 1837,41 € | 1837,41 € |
| 3 | 1945,65 € | 1945,65 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Occhiali - Industria: Ipotesi di accordo 30/01/2026
In data 30 gennaio 2026, ANFAO, Confindustria Moda e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti alle azie...
Occhiali - Industria: Aggiornamenti minimi contrattuali
OCCHIALI - INDUSTRIA Occhiali - Industria Minimi in vigore dal 01/03/2026 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma 1 € 1598,56 € 0 € 0 € 1598,56 2 € 1837,41 € 0...
Orario di lavoro
La durata dell' orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 ore settimanali. L' orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito su 5 giorni.
Per i lavoratori non addetti a turni, l'orario di lavoro settimanale, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, potrà essere fissato a 39 ore assorbendo il monte-ore di riduzione annua di 48 ore.
Turni 6 x 6
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggior utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
Lavoro straordinario
E' considerato straordinario contrattuale il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale settimanale, ad eccezione di quello connesso ai regimi di flessibilità dell'orario di lavoro.
Il lavoro straordinario potrà essere effettuato entro il limite individuale massimo di 180 ore sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente.
Le ore di straordinario prestate tra le 130 e le 180 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dal lavoratore;
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dall'azienda.
Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti (non cumulabili):
| lavoro straordinario diurno |
25% |
| lavoro straordinario nel giorno di sabato |
35% |
| lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore e 48 settimanali) |
50% |
| lavoro straordinario notturno |
45% |
| lavoro straordinario notturno festivo |
70% |
Ferie (Operai)
Nel corso di ogni anno l' operaio ha diritto ad un periodo di riposo di 4 settimane.
Mensilità Aggiuntive
L' azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore nell' occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell' anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l' azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero.
Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
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