S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 09/11/2013
OCCHIALI - INDUSTRIA
Testo consolidato del CCNL 09/11/2013
Per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria
Decorrenza: 01/01/2013
Scadenza: 31/12/2025
CCNL 09/11/2013 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 19/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
- Accordo classificazione 17/05/2017 (Decorrenza 01/07/2017)
- Accordo assistenza integrativa 05/07/2017
- Accordo sindacale 12/07/2017
- Accordo assistenza integrativa 02/03/2018
- Accordo assistenza integrativa 17/12/2018
- Accordo assistenza integrativa 13/01/2020
- Accordo assistenza e previdenza integrativa 10/04/2020
- Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
- Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Addì, 9 novembre 2013 in Belluno
tra
L'associazione nazionale fabbricanti articoli ottici (A.N.F.A.O.) rappresentata dal Presidente, assistito dal Direttore Generale, dal Responsabile dell'Ufficio Sindacale, con la partecipazione della Delegazione Industriale guidata dal Presidente per i Rapporti Sindacali
e
la Federazione energia moda chimica e affini (F.E.M.C.A.), rappresentata dal Segretario Generale e dal Segretario Generale Aggiunto, dai Segretari Nazionali e dai Segretari ed Operatori Nazionali del Comparto Moda con la partecipazione della Delegazione trattante e del Direttivo Nazionale del Comparto Moda, con l'assistenza della Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.)
la Federazione italiana lavoratori chimici tessili energia manifatturieri (F.I.L.C.T.E.M.), rappresentata dal Segretario Generale e dal Segretario Nazionale, congiuntamente ai Dirigenti Nazionali e con l'assistenza della Segreteria Confederale della CGIL nella persona del Segretario Generale e dalla Delegazione trattante FILCTEM-CGIL
la UILTEC (Unione Italiana Lavoratori Tessile Energia Chimica) rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dal Funzionario, dalla Delegazione trattante di Comparto, con l'assistenza della UIL (Unione Italiana Lavoratori)
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende che producono, in prevalenza, occhiali od articoli inerenti l'occhialeria (montature, lenti di qualsiasi materiale, astucci, galvanica, minuterie, ecc.) e per i lavoratori da esse dipendenti.
Ipotesi di accordo 19/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Verbale di stipula
Belluno, addì 19 luglio 2016
tra
- ANFAO - Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici
e
- FEMCA-CISL
- FILCTEM-CGIL
- UILTEC-UIL
è stata firmata la presente ipotesi di rinnovo del CCNL 9 novembre 2013
Accordo classificazione 17/05/2017 (Decorrenza 01/07/2017)
Verbale di stipula
Belluno, 17 maggio 2017
tra
ANFAO
e
FEMCA-CISL
FILCTEM-CGIL
UILTEC-UIL
è stato firmato il presente accordo di nuova normativa sulla classificazione del personale con decorrenza 01/07/2017.
Accordo assistenza integrativa 05/07/2017
Verbale di stipula
Oggi, 5 luglio 2017
Tra
SMI Sistema Moda Italia - Federazione tessile e moda
ASSOCALZATURIFICI ITALIANI
AIMPES - Associazione italiana manifatturieri pelli-cuoio e succedanei
ANFAO - Associazione nazionale fabbricanti articoli ottici
ASSOSPAZZOLE - Associazione nazionale produttori spazzole, pennelli, scope e preparatori relative materie prime
ASSOSCRITTURA - Associazione nazionale produttori articoli per scrittura e affini
ASSOGIOCATTOLI - Associazione italiana imprese addobbi e ornamenti natalizi, giocattoli, giochi e modellismo, articoli di puericoltura e prodotti affini
- da una parte -
e
le Organizzazioni sindacali
Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini (FEMCA-CISL)
Federazione Italiana lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture (FILCTEM-CGIL)
Unione Italiana Lavoratori Tessile Energia Chimica (UILTEC-UIL)
- dall'altra parte -
di seguito congiuntamente definite le ''Parti Istitutive"
Premesso che:
- in attuazione dei cc.cc.nn.l. dei rispettivi comparti, le parti si sono impegnate a costituire un nuovo Fondo bilaterale per l'assistenza sanitaria integrativa in favore di tutti gli addetti delle imprese che applicano gli stessi cc.cc.nn.l.;
le parti concordano
- di istituire, per i lavoratori dell'industria della moda un Fondo di assistenza sanitaria integrativa, denominato SANIMODA (di seguito Fondo), con i contenuti e secondo le modalità previsti dal presente accordo.
Verbale di stipula
In data 12 luglio 2017 a Milano
tra
ANFAO
e
FEMCA-CISL,
FILCTEM-CGIL,
UILTEC-UIL
Accordo assistenza integrativa 02/03/2018
Verbale di stipula
Addì, 2 marzo 2018
Tra
ANFAO
e
FEMCA-CISL
FILCTEM-CGIL
UILTEC-UIL
Premesso:
- che il vigente CCNL all'art. 48 prevede la realizzazione di forme di welfare sanitario;
- di essere Parti costituenti di SANIMODA (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'industria della Moda);
- che SANIMODA è operativo a partire dal 1º gennaio 2018 e sta predisponendo quanto necessario per garantire le prestazioni sanitarie ai lavoratori dal 1º aprile 2018;
- che SANIMODA ha già iniziato la raccolta della contribuzione aziendale da gennaio 2018;
convengono
[___]
Accordo assistenza integrativa 17/12/2018
Verbale di stipula
Addì, 17 dicembre 2018
Tra
ANFAO
e
FEMCA-CISL
FILCTEM-CGIL
UILTEC-UIL
Premesso che:
- Nel corso del 2018, in applicazione del Verbale di Accordo del 2 marzo 2018 che ha parzialmente modificato quanto previsto dall'art. 48 del CCNL, le imprese che applicano il CCNL occhialeria hanno versato a Sanimoda il contributo mensile di euro 12,00 per ogni lavoratore dipendente;
- sulla base di tale contribuzione, dal 1º aprile 2018 i suddetti lavoratori iscritti a Sanimoda fruiscono della relativa copertura sanitaria assicurata dal programma denominato "Piano Sanitario Base Plus";
- il suddetto Accordo 2 marzo 2018 scade il 31 dicembre 2018, con la conseguenza che dal 1º gennaio 2019 l'importo del contributo a Sanimoda a carico delle aziende tornerebbe agli 8 euro mensili previsti dal citato art. 48 del CCNL;
- le parti, in attesa del rinnovo del CCNL stesso e per evitare una riduzione delle coperture sanitarie attualmente previste in favore dei lavoratori iscritti a Sanimoda, convengono sull'opportunità di prorogare per l'anno 2019 l'attuale contribuzione al Fondo sanitario.
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente Verbale, le Parti concordano quanto segue:
[___]
Accordo assistenza integrativa 13/01/2020
Verbale di stipula
Oggi, 13 gennaio 2020, presso la sede di Confindustria Moda, si sono incontrati
Anfao, assistita da Confindustria Moda
e
Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil
Premesso che:
- Nel corso del 2019, in applicazione del Verbale di Accordo del 2 marzo 2018 e del 17 dicembre 2018 che hanno parzialmente modificato quanto previsto dall'art.48 del CCNL, le imprese che applicano il CCNL occhialeria hanno versato a Sanimoda il contributo mensile di euro 12,00 per ogni lavoratore dipendente;
- sulla base di tale contribuzione, i suddetti lavoratori iscritti a Sanimoda fruiscono della relativa copertura sanitaria assicurata dal programma denominato "Piano Sanitario Base Plus";
- tali accordi sono scaduti il 31/12/2019, con la conseguenza che dal 1º gennaio 2020 l'importo del contributo a Sanimoda a carico delle aziende tornerebbe agli 8 euro mensili previsti dal citato art.48 del CCNL;
- le parti, in attesa del rinnovo del CCNL stesso e per evitare una riduzione delle coperture sanitarie attualmente previste in favore dei lavoratori iscritti a Sanimoda, convengono sull'opportunità di prorogare per l'anno 2020 l'attuale contribuzione al Fondo sanitario.
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente Verbale, le Parti concordano quanto segue:
[___]
Accordo previdenza integrativa 10/04/2020
Verbale di stipula
Addì 10 aprile 2020, in Milano
- SMI,
- ANFAO,
- ASSOCALZATURIFICI,
- ASSOPELLETTIERI,
- ASSOSCRITTURA,
- ASSOSPAZZOLE-PENNELLI,
- UNIC,
con
- FEMCA-CISL
- FILCTEM-CGIL
-UILTEC-UIL
Oggi 10 aprile 2020, le sottoscritte Parti si sono incontrate (in videoconferenza) per esaminare congiuntamente la situazione conseguente all'emergenza sanitaria Covid-19 con riferimento alle imprese ed ai lavoratori di tutti i comparti del settore moda.
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Verbale di stipula
4 dicembre 2020
ANFAO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI ARTICOLI OTTICI, assistita da CONFINDUSTRIA MODA
e
FEMCA/CISL, FILCTEM/CGIL, UILTEC/UIL
hanno sottoscritto la presente
IPOTESI DI RINNOVO del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE di LAVORO per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti rocchialeria - 2019 - 2022
PREMESSA
In occasione dell'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria, le Parti hanno confermato la volontà di rilanciare relazioni industriali settoriali improntate ad uno spirito costruttivo di cooperazione e collaborazione, dando seguito effettivo a quanto già concordato e definito, in particolare, nei capitoli II e III del Contratto Nazionale stesso.
In particolare, con lo scopo di dare concretezza ed evidenza a tale obiettivo, le Parti assumono i seguenti impegni:
1. L'effettiva costituzione dell'Osservatorio Nazionale di Categoria, previsto e disciplinato nell'art.7 del Contratto Nazionale, con la designazione dei rispettivi rappresentanti e la convocazione della prima riunione e della "Sessione annuale sulla politica industriale".
2. Una iniziativa congiunta, nei confronti di aziende e lavoratori, affinché le relazioni sindacali tra Direzioni aziendali ed RSU, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative di ciascuna parte come previste e disciplinate dai Cap. II e III del Contratto Nazionale, siano sempre più caratterizzate da collaborazione, trasparenza di informazione e lealtà di comportamenti.
In particolare, alle aziende sarà raccomandata una maggiore attenzione nel riconoscimento di un ruolo effettivo della RSU sui seguenti aspetti:
- Informazione e consultazione a livello aziendale (art.7 del CCNL);
- I programmi di formazione continua e di crescita professionale per la generalità dei lavoratori (art.8, Punto 4);
- L'applicazione delle leggi vigenti e del Contratto nazionale in materia di contratti di assunzione a tempo indeterminato, a termine, in somministrazione, in apprendistato, ecc.;
- L'applicazione di tutti gli istituti contrattuali in materia di organizzazione del lavoro e orari di lavoro;
- L'applicazione delle leggi vigenti e degli istituti del Contratto nazionale ed eventuali specifiche iniziative aziendali in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in particolare con riferimento al rientro in azienda dopo la fruizione dei congedi di maternità/paternità e parentali e per la gestione dei figli minori.
Per sostenere tali attività, le Parti dichiarano la disponibilità a partecipare attivamente alla realizzazione di iniziative anche di carattere intersettoriale di formazione congiunta, tra operatori aziendali e operatori o delegati sindacali, con lo scopo di contribuire a costruire una moderna e condivisa cultura delle relazioni industriali e sindacali.
3. La disponibilità ad approfondire e valutare, sia sotto il profilo normativo che per quello organizzativo, la promozione nelle aziende di iniziative di "staffetta generazionale", con lo scopo di incentivare le assunzioni di giovani lavoratori sia agevolando l'uscita anticipata dei lavoratori più anziani che valorizzando, laddove possibile, il loro apporto di conoscenze ed esperienze professionali a beneficio dei più giovani.
4. La diffusione e l'attuazione dell'" Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro" sottoscritto nel gennaio 2016 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil e allegato al presente Contratto (all____). In particolare, con riferimento al punto 4 di tale accordo, le parti confermano l'impegno per il sostegno alle vittime di molestie e di violenza, nonché l'assistenza alle stesse nel processo di reinserimento sul mercato del lavoro.
[___]
Prot. 02/04/2021 n.194 - Scioglimento riserva CCNL per gli addetti alle aziendr che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria 2019 - 2022
Roma, 2 aprile 2021
Spett.le ANFAO
Via Alberto Riva Villasanta 3
21145 – Milano
e p.c.: Confindustria Moda
Oggetto: Scioglimento riserva CCNL per gli addetti alle aziendr che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria 2019 - 2022
Le scriventi Federazioni, sulla base della consultazione effettuata sull'Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria 2019 - 2022, sono a sciogliere la riserva e pertanto l'intesa raggiunta il 4 dicembre 2020, è da ritenersi pienamente vigente.
Cordiali saluti
I Segretari Generali
FILCTEM CGIL
FEMCA CISL
UILTEC UIL
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Verbale di stipula
Belluno, 28 aprile 2023
ANFAO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI ARTICOLI OTTICI
assistita da CONFINDUSTRIA MODA
e
FEMCA/CISL, FILCTEM/CGIL, UILTEC/UIL
hanno sottoscritto la presente IPOTESI DI RINNOVO del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE di LAVORO per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria 2023 - 2025
[___]
Prot. 16/06/2023 n.197 - Scioglimento riserva CCNL per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria 2023 - 2025
Roma, 16 giugno 2023
Spett.le ANFAO
Via Alberto Riva Villasanta 3
e p.c.: Confindustria Moda
Oggetto: SCIOGLIMENTO RISERVA CCNL PER GLI ADDETTI ALLE AZIENDE CHE PRODUCONO OCCHIALI E ARTICOLI INERENTI L'OCCHIALERIA 2023 - 2025
Le scriventi Federazioni, sulla base della consultazione effettuata sull'Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria 2023 - 2025, sono a sciogliere la riserva e pertanto l'intesa raggiunta il 28 aprile 2023, è da ritenersi pienamente vigente.
Cordiali saluti.
I Segretari Generali
FILCTEM CGIL
FEMCA CISL
UILTEC UIL
CAPITOLO I - CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, il contratto Collettivo nazionale preesistente per la categoria dei lavoratori cui si riferisce la regolamentazione del Contratto stesso; restano immutate le condizioni individuali di miglior favore godute dai lavoratori in servizio precedentemente all'entrata in vigore del presente contratto.
Le disposizioni del presente Contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Per quanto non regolato dal presente Contratto, si applicano le norme di Legge e gli accordi interconfederali.
Le Associazioni Industriali sono impegnate ad adoperarsi per la osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere o a intervenire perché siano evitate azioni e rivendicazioni a qualsiasi livello comunque intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto del presente accordo.
Le Parti, inoltre, si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite nel presente contratto o in altri livelli di contrattazione.
Le Parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività e che la contrattazione aziendale farà riferimento a tale obiettivo.
A) Controversie individuali
I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro, con l'intervento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie o del Delegato di Impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro 15 giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola; entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima. Le due Organizzazioni costituiranno - entro 10 giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di 5 membri, composto rispettivamente da 1 o 2 membri designati dall'Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da 1 o 2 membri designati dall'Organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta dovrà essere richiesta la designazione al competente Ufficio del Lavoro.
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
B) Controversie interpretative e collettive
Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali.
Per le controversie relative ai provvedimenti disciplinari si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 66 nonché alle norme di Legge vigenti in materia.
Le aziende industriali sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo dipendente in servizio una copia del presente contratto di lavoro.
Per l'applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti il presente contratto.
In relazione all'entrata in vigore del presente CCNL, le aziende effettueranno una ritenuta sulla retribuzione dei lavoratori con le modalità stabilite dalle Parti, a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale, che verrà devoluta alle Organizzazioni sindacali nazionali.
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 3 - Distribuzione del contratto - Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Le aziende industriali sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo dipendente in servizio una copia del presente contratto di lavoro. Per i dipendenti delle Aziende associate ad Anfao ciò potrà avvenire tramite la messa a disposizione del testo del CCNL su strumenti informatici.
Per l'applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti il presente contratto.
In relazione all'entrata in vigore del presente CCNL, le aziende effettueranno una ritenuta sulla retribuzione dei lavoratori con le modalità stabilite dalle Parti, a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale, che verrà devoluta alle Organizzazioni sindacali nazionali.
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 3 - Distribuzione del contratto - Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale - Esclusiva di stampa
Le aziende industriali sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo dipendente in servizio una copia del presente contratto di lavoro. Per i dipendenti delle Aziende associate ad Anfao ciò potrà avvenire tramite la messa a disposizione del testo del CCNL su strumenti informatici.
Per l'applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti il presente contratto.
In relazione all'entrata in vigore del presente CCNL, le aziende effettueranno una ritenuta sulla retribuzione dei lavoratori con le modalità stabilite dalle Parti, a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale, che verrà devoluta alle Organizzazioni sindacali nazionali.
Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusiva a tutti gli effetti ivi compresi quelli di cui all'art. 3 Parte Generale.
È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.
Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusiva a tutti gli effetti ivi compresi quelli di cui all'art. 3 Parte Generale.
È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.
Art. 5 - Decorrenza, durata e procedure di rinnovo
Il presente contratto ha validità triennale e decorre dall'1-1-2013 e avrà scadenza il 31-12-2015 sia per la parte normativa che per la parte economica.
Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte retributiva. I singoli istituti, modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dal giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso, ove non sia specificatamente indicata una diversa decorrenza.
Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 6 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della sua scadenza. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di ritardato rinnovo del CCNL, per il periodo intercorrente tra la scadenza del previgente CCNL stesso e la sottoscrizione del nuovo contratto, le aziende erogheranno ai lavoratori in forza alla data del rinnovo un importo economico convenuto tra le Parti.
Ipotesi di accordo 19/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. ___ (5) - Decorrenza, durata e procedure di rinnovo
Il presente contratto ha validità triennale e decorre dall'1-1-2016 e avrà scadenza il 31-12-2018 sia per la parte normativa che per la parte economica.
Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte retributiva. I singoli istituti, modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dal giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso, ove non sia specificatamente indicata una diversa decorrenza.
Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 6 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della sua scadenza. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di ritardato rinnovo del CCNL, per il periodo intercorrente tra la scadenza del previgente CCNL stesso e la sottoscrizione del nuovo contratto, le aziende erogheranno ai lavoratori in forza alla data del rinnovo un importo economico convenuto tra le Parti.Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 5 - Decorrenza, durata e procedure di rinnovo del CCNL
Il presente contratto ha validità dal 4 dicembre 2020, decorre dall'1º gennaio 2019 e, ai soli fini della presente vigenza contrattuale, avrà scadenza il 31 dicembre 2022 sia per la parte normativa che per la parte economica.
Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte retributiva. I singoli istituti, modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dal giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso, ove non sia specificatamente indicata una diversa decorrenza.
Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 6 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della sua scadenza. La Parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 5 - Decorrenza, durata e procedure di rinnovo
Il presente contratto ha validità dal 28 aprile 2023, decorre dall'1º gennaio 2023 e avrà scadenza il 31 dicembre 2025 sia per la parte normativa che per la parte economica.
Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte retributiva. I singoli istituti, modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dal giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso, ove non sia specificatamente indicata una diversa decorrenza.
Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 6 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della sua scadenza. La Parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Art. 6 - Regolamentazione della contrattazione aziendale
1) Soggetti
La contrattazione aziendale viene delegata dalle Parti stipulanti da un lato alle Aziende ed alle Associazioni imprenditoriali e dall'altro alle Rappresentanze sindacali unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all'intervento delle organizzazioni nazionali di categoria.
2) Requisiti
La contrattazione aziendale si attua sulla base della valutazione delle comuni opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.
Le Parti affermano che la buona occupazione e il miglior livello organizzativo/produttivo aziendale sono obiettivi da perseguire congiuntamente, attraverso l'utilizzo condiviso degli strumenti offerti dal mercato del lavoro; ciò anche nell'ottica di favorire, ove ve ne siano le condizioni, percorsi di stabilizzazione occupazionale.
Le Parti ritengono che gli strumenti offerti dal CCNL siano adeguati - con gli opportuni adattamenti, in sede di contrattazione di secondo livello, che tengano conto delle specificità delle singole aziende - al raggiungimento di tale obiettivo.
Con questo spirito pertanto hanno provveduto a redigere i "requisiti" propri della contrattazione aziendale.
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà riguardare, ma non in via esclusiva, le materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro e perseguirà le finalità ed assumerà i contenuti di cui al successivo punto 3. La contrattazione è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.
La contrattazione aziendale potrà intervenire, nel pieno rispetto dell'Accordo Interconfederale del 28-6-2011, ratificato il 21 settembre 2011 in via esemplificativa nelle seguenti materie:
- il sistema informativo
- la responsabilità sociale
- il mercato del lavoro (lavoro a tempo parziale, contratto a tempo determinato, contratto di somministrazione, ecc.)
- ogni articolazione e tipologia degli orari di lavoro
- la flessibilità
- l'organizzazione del lavoro
- gli aspetti della disciplina dell'inquadramento demandati dall'art. 28 del CCNL
- le iniziative a sostegno della formazione continua
- le misure di conciliazione tra famiglia e lavoro
- l'utilizzo del monte ore di permessi retribuiti, per la parte eventualmente residuale dopo l'attuazione delle norme di cui agli artt. 58 e 59 del presente contratto
- le pari opportunità
- gli aspetti economici, come previsto dal successivo punto 3
- le forme di welfare aziendale
- la programmazione annuale delle ferie e dei permessi retribuiti
3) Finalità e contenuti
Le Parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire - anche attraverso un adeguato ed effettivo utilizzo degli strumenti offerti dal contratto nazionale di lavoro in materia di svolgimento della prestazione lavorativa - il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
Pertanto, nel rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, la contrattazione aziendale con contenuto economico sarà direttamente e sistematicamente correlata ai risultati conseguiti, compresi i margini di produttività di cui le imprese dispongano, eccedente queIla eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di contratto nazionale.
Tenuto conto dell'andamento economico dell'impresa, tali risultati riguarderanno il raggiungimento degli obiettivi definiti nei parametri concordati, quali ad esempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla combinazione di diversi fattori.
Conseguentemente le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione aziendale avranno caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione, in funzione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento ed in diretta connessione alla variabilità dei risultati conseguiti o in relazione al raggiungimento dei traguardi convenuti. Esse avranno i requisiti per beneficiare dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla vigente normativa di Legge.
L'accordo economico aziendale ha durata triennale e la contrattazione avverrà nel rispetto dei cicli negoziali per evitare sovrapposizioni.
Il periodo di non sovrapponibilità decorre da sei mesi prima della scadenza del contratto nazionale sino a tre mesi dopo la scadenza del contratto stesso.
4) Procedure di consultazione e di verifica
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le Parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità per favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e la effettuazione delle verifiche.
5) Procedure
Le proposte di rinnovo dell'accordo di secondo livello, sottoscritte congiuntamente dalle rsu costituite in azienda e dalle strutture territoriali delle oo.ss. stipulanti il contratto nazionale, devono essere presentate all'azienda e contestualmente all'Associazione industriale territoriale cui l'azienda è iscritta o ha conferito mandato, in tempo utile al fine di consentire l'apertura della trattativa due mesi prima della scadenza dell'accordo.
L'azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Per le ipotesi in cui dopo cinque mesi dalla scadenza il contratto di secondo livello non sia stato ancora rinnovato, a richiesta di una delle due Parti, si svolgerà un confronto a livello territoriale tra l'Associazione industriale e le strutture delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo e formulare proposte finalizzate al raggiungimento dell'intesa aziendale.
Le Parti, consapevoli delle caratteristiche della presente regolamentazione e delle conseguenze che avranno sui comportamenti e sulla prassi della contrattazione aziendale, potranno in sede nazionale, anche attraverso apposita commissione, effettuare l'analisi delle coerenze della presente regolamentazione, delle richieste presentate, dell'andamento della contrattazione e dei relativi risultati. In tale sede, potrà altresì essere indirizzata, con le iniziative più opportune, la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito dal presente articolo.
* * * * *
Al fine di facilitare ed estendere la contrattazione e sulla base delle esperienze già acquisite nel settore, le Parti stipulanti il presente CCNL definiranno apposite linee guida sulle modalità e sui contenuti degli accordi aziendali.
* * * * *
Il premio derivante dall'accordo di secondo livello è una componente della retribuzione del CCNL. Esso è definito alternativamente secondo una delle seguenti modalità:
- contratto aziendale
- contratto di una pluralità di aziende
- elemento perequativo definito dall'allegato 3
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art_____- Assetti contrattuali - Il Contratto nazionale di lavoro
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro dà attuazione all'Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018.
In coerenza con la richiamata disciplina interconfederale, il presente contratto regola per il settore lo svolgimento della contrattazione collettiva ai suoi differenti livelli, con particolare riferimento a quello nazionale ed a quello aziendale.
A livello territoriale, con l'obiettivo di cogliere le reciproche opportunità, le Associazioni territoriali aderenti a Confindustria e le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente contratto potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo e per il miglioramento della competitività, al funzionamento del mercato del lavoro, con particolare riferimento alle qualifiche ed alle professionalità critiche per il settore, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza del lavoro e degli orari.
CAPITOLO II - RELAZIONI INDUSTRIALI E SISTEMA DI INFORMAZIONI
Art. 7 - Relazioni Industriali e sistema di informazioni - Ente Bilaterale Occhialeria
Partecipazione
Le Parti riconoscono che le trasformazioni dei mercati, dei sistemi produttivi e la sempre maggiore internazionalizzazione dell'economia impongono di affrontare in tempi rapidi i problemi organizzativi e di adattare il sistema produttivo ai cambiamenti in corso.
Tutto questo per contribuire allo sviluppo della competitività, alla tutela e alla qualificazione dell'occupazione e alla crescita del dialogo continuo tra le Parti.
L'esame congiunto dello scenario economico e industriale è un elemento qualificante delle relazioni e di un loro ordinato ed efficace sviluppo.
Le Parti riconoscono nella partecipazione un elemento che può contribuire a rinnovare consapevolmente e responsabilmente i processi, per adeguare i sistemi produttivi, rispondere alle esigenze di mercato e migliorare la produttività.
A questo proposito le Parti condividono l'opportunità di:
1. arricchire il sistema di informazioni secondo quanto previsto dalla normativa europea in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
2. valutare l'opportunità di definire apposite linee guida sulla partecipazione.
3. qualificare l'Osservatorio nazionale di categoria.
4. definire orientamenti comuni sulla responsabilità sociale dell'impresa.
Le Parti potranno richiedere una valutazione da parte dei firmatari del presente accordo al fine di favorire e sviluppare modalità che contribuiscano a rafforzare la cultura della partecipazione.
Responsabilità sociale
Le Parti sostengono lo sviluppo di un'azienda socialmente responsabile attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni, operando responsabilmente con la consapevolezza dei propri diritti e doveri.
Ad ogni livello si opererà in modo coerente per sviluppare e dare attuazione alle norme contenute nel presente CCNL riconducibili ad un impegno sociale dell'azienda, complessivamente considerata e dei singoli che operano in essa.
Le Parti potranno impegnarsi in tal senso, definendo comportamenti coerenti con quanto sopra e promuovendo e/o aderendo ad iniziative congiunte di Responsabile sociale.
Le Parti si impegnano a redigere entro il 30 giugno 2014 le linee guida sulla responsabilità sociale che potranno essere adottate con apposito accordo aziendale.
Produttività - Occupabilità
Le aziende possono crescere e conseguire una redditività soddisfacente e tutelare quindi il lavoro, il benessere dei lavoratori, la crescita e lo sviluppo dell'occupazione anche attraverso il miglioramento complessivo della loro competitività.
Le Parti ritengono che l'incremento della produttività sia strettamente correlato con la ricerca, gli investimenti tecnologici, l'innovazione, la professionalità e con le necessarie reciproche flessibilità che richiedono un atteggiamento partecipativo e di apertura al cambiamento.
La produttività e la buona occupazione sono temi centrali per il lavoro, per il sostegno e il rilancio della competitività delle aziende.
Le Parti condividono che il miglioramento della produttività del lavoro si possa realizzare intervenendo nell'ambito della formazione ed etica del lavoro, ed attraverso la qualità delle relazioni industriali basata sulla valorizzazione delle RSU e nel pieno rispetto delle reciproche esigibilità e fruibilità del CCNL.
In tale ambito le Parti ritengono che, a livello aziendale e con modalità da convenire a tale livello, possa compiersi un esame periodico del fabbisogno occupazionale e formativo , anche al fine di verificare - in conformità alle prerogative aziendali - se sussistono presupposti tali da consentire un percorso di stabilizzazione di alcuni rapporti di lavoro flessibili (contratti a termine, somministrazione), in tal caso esaminandone gli aspetti qualitativi e quantitativi.
Inoltre tale approfondimento potrà consentire alle Parti di verificare, sulla base delle esigenze produttive, il corretto rapporto tra occupazione, professionalità e organizzazione del lavoro.
Sistema informativo - Osservatorio nazionale di categoria
Le Parti ritengono che l'approfondita conoscenza del settore e il confronto delle rispettive valutazioni costituiscono un utile presupposto per favorire il dialogo sociale settoriale e rafforzare le relazioni industriali partecipate nel settore.
La pratica della comunicazione e condivisione delle informazioni ha lo scopo - attraverso la ricerca di convergenze nell'analisi dei problemi e la individuazione delle possibili soluzioni - di migliorare la competitività delle aziende, difendendo l'occupazione e valorizzando le risorse umane quale fattore strategico di sviluppo.
Per perseguire queste finalità le Parti, ferme restando la rispettiva autonomia di iniziativa e le distinte responsabilità, concordano di aggiornare il sistema informativo contrattuale attribuendo un ruolo centrale all'Osservatorio Nazionale.
L'Osservatorio, è costituito da tre rappresentanti designati da Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil e da altrettanti dell'Associazione imprenditoriale che costituiscono il comitato di indirizzo strategico. Il comitato ha il compito di orientare, all'unanimità, l'attività dell'Osservatorio definendo le priorità di azione, indicando i temi delle ricerche , approvando i programmi di lavoro.
L'Osservatorio:
- acquisisce in via diretta i dati, le informazioni e ogni altro elemento conoscitivo riguardanti il settore e i suoi comparti;
- analizza le informazioni;
- produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati dalle Parti;
- suggerisce alle Parti l'adozione congiunta di orientamenti su tematiche di rilevanza strategica, da sottoporre ai competenti Organi istituzionali.
Sulla base delle conoscenze comuni acquisite, inoltre, l'Osservatorio analizza, valuta e fa sintesi delle proposte che le Organizzazioni sindacali di settore e l'Associazione nazionale di categoria possono congiuntamente avanzare in ambito di Dialogo Sociale nelle sedi istituzionali nazionali, internazionali e comunitarie, in materia di politica industriale settoriale, politica del lavoro, politica commerciale, rispetto dei diritti umani fondamentali, impegno contro contraffazione, frodi commerciali, evasioni, elusioni e lavoro irregolare.
La ricerca di convergenze e l'individuazione delle possibili soluzioni a cura dell'Osservatorio sono volte alla valorizzazione del sistema produttivo e delle risorse umane che operano al suo interno, e saranno utilizzate per orientare allo sviluppo sostenibile i processi di riposizionamento competitivo delle imprese.
* * * * *
Le materie oggetto di analisi da parte dell'Osservatorio sono le seguenti:
a) l'attività produttiva, l'andamento congiunturale e quello dei consumi;
b) la competitività del settore e dei comparti, anche con riferimento al quadro economico internazionale;
c) le politiche e le modalità di internazionalizzazione e di decentramento produttivo all'estero, con particolare riferimento all'analisi dei paesi destinatari, alle tipologie produttive delocalizzate, alle stime dei volumi complessivi di produzione, alle ricadute occupazionali in Italia;
d) le politiche di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità di aziende;
e) la struttura dell'occupazione e la sua dinamica, anche con riferimento alle varie tipologie di contratto di lavoro;
f) la dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;
g) le politiche di commercializzazione in Italia e all'estero;
h) i costi dell'energia e delle materie prime;
i) l'andamento della contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento alle tipologie e caratteristiche dei premi di risultato;
j) l'andamento delle importazioni e delle esportazioni;
k) il commercio internazionale;
l) gli investimenti, con particolare riguardo a quelli per ricerca e formazione;
m) l'evoluzione della tecnologia e dell'organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle conseguenze sull'occupazione;
n) i temi legati al rapporto tra industria e ambiente (con particolare riferimento ai problemi derivanti dall'applicazione di leggi nazionali e di provvedimenti comunitari) e all'igiene e sicurezza del lavoro;
o) le iniziative più rilevanti in materia di azioni positive, anche al fine di diffondere le migliori pratiche;
p) l'analisi comparativa (benchmarking) delle migliori pratiche in materia di responsabilità sociale;
q) i supporti organizzativi e di servizio a disposizione delle piccole e medie aziende nei distretti industriali;
r) il monitoraggio e il coordinamento delle informazioni sulla sicurezza dei prodotti, anche in relazione alla normativa della U.E. sul REACH;
s) monitoraggio dell'evoluzione della normativa di Legge in materia di lavoro.
L'Osservatorio produce un rapporto annuale sullo stato e sulla struttura dei settori, con riferimento ai fattori più significativi per delineare l'andamento del settore e le sue tendenze evolutive, anche al fine di proporre eventuali aggiornamenti del testo del CCNL.
L'Osservatorio può individuare esperti provenienti dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali, ai quali affidare lo svolgimento degli studi, delle ricerche e delle analisi. Ciascuna delle Parti assume a proprio carico le eventuali spese di utilizzo di tale personale.
Gli studi e le analisi condotte all'interno dell'Osservatorio potranno essere preparatori anche alla attività negoziale delle Parti.
L'Osservatorio può decidere di approfondire analisi relative a singole realtà di comparto o territoriali.
L'Osservatorio si riunisce ordinariamente con cadenza quadrimestrale e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni imprenditoriali ne facciano motivata richiesta.
I documenti e le analisi dell'Osservatorio vengono approvati all'unanimità.
L'attività di segreteria operativa dell'Osservatorio è presso l'Associazione degli imprenditori.
Sono demandati inoltre all'Osservatorio i seguenti compiti:
- costituire la Commissione di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 25 in materia di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite in sede di informativa aziendale;
- approfondire le tematiche al fine di consentire l'adozione del Codice etico di comportamento e il suo monitoraggio;
- approfondire le tematiche relative alla fattibilità di forme integrative di assistenza sanitaria.
- agevolare l'accesso alla formazione professionale di cui all'art. 59 individuando un elenco di materie oggetto dei corsi professionali, nell'ottica di favorire la crescita professionale del lavoratore. Tale elenco sarà oggetto di monitoraggio ed aggiornamento periodico.
Al fine di promuovere una concreta partecipazione dei lavoratori alla vita d'impresa, le Parti ritengono opportuno che in sede di Osservatorio vengano discusse e individuate forme di governance bilaterali condivise (osservatori aziendali, comitati strategici aziendali, ecc.), onde facilitarne la sperimentazione/adozione da parte di Gruppi o Aziende interessate.
Sessione annuale sulla politica industriale
Le Parti si impegnano a svolgere una sessione annuale di confronto sui temi della politica industriale al fine di:
- esaminare le linee strategiche di evoluzione del settore;
- analizzare congiuntamente, in coerenza con tali linee, le proposte di politica industriale utili e prioritarie per il consolidamento e lo sviluppo del sistema delle imprese del settore occhialeria;
- definire le proposte comuni e le iniziative congiunte nei confronti del Governo e delle altre istituzioni ai vari livelli competenti in materia di politica industriale.
Attività al livello regionale
Al livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, per prendere in esame le valutazioni effettuate e le comuni conclusioni raggiunte sia in sede di Osservatorio Nazionale che in sede territoriale e di distretto industriale, per fornire all'Ente Regione le indicazioni necessarie per le sue attività istituzionali a sostegno del settore e per la regolamentazione dei profili formativi.
Le conclusioni cui le Parti saranno pervenute in tale sede saranno ricondotte, per competenza, agli organismi bilaterali regionali previsti dagli accordi interconfederali vigenti.
Informazioni al livello territoriale e/o di distretto industriale
Al livello territoriale (normalmente coincidente con quello delle strutture organizzative imprenditoriali) e nelle aree caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende del settore, da identificare in incontri nazionali tra le Parti e previa verifica operativa con le competenti associazioni territoriali, verranno attivati annualmente - su richiesta delle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti - momenti di analisi e confronto congiunto sull'andamento produttivo e occupazionale delle imprese del settore del territorio.
A questo fine si utilizzeranno sia le conoscenze acquisite tramite l'Osservatorio Nazionale, che le informazioni messe a disposizione da parte delle associazioni datoriali territoriali.
Tale attività di individuazione ha consentito di riscontrare una significativa concentrazione di aziende del settore nella provincia di Belluno; in questa area, anche ai sensi di quanto stabilito dall'Accordo Nazionale del 3 marzo 1994, le Parti a livello locale daranno vita, con carattere sperimentale, ad iniziative tra cui la realizzazione di un Osservatorio che operi nell'ambito di quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro. Le modalità operative del costituendo Osservatorio saranno definite in sede territoriale, dall'Associazione industriale e dalle Organizzazioni sindacali competenti a tale livello, in relazione alle specificità del territorio interessato, anche con riferimento alle iniziative inerenti il distretto dell'occhiale.
Le aziende forniranno in forma aggregata alle OO.SS. Territoriali, per il tramite delle Associazioni Territoriali, informazioni circa l'applicazione, a livello aziendale, delle innovazioni previste dai documenti congiunti definiti dalle Parti a livello nazionale in materia di politiche industriali, politiche ambientali, di tutela della salute e per la sicurezza sul lavoro, le politiche di contenimento dei consumi energetici e per il miglioramento qualitativo del servizio e del prodotto finito.
Le materie di analisi e confronto sono le seguenti:
a) l'andamento dell'attività produttiva e la competitività settoriale;
b) la struttura ed evoluzione dell'occupazione;
c) le tendenze del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali;
d) i riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali dell'organizzazione dei tempi di lavoro;
e) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;
f) tendenze del decentramento produttivo sia in Italia che all'estero;
g) le iniziative di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità di aziende;
h) condizioni e problemi legati al rispetto dell'ambiente;
i) costo dell'energia e iniziative finalizzate al risparmio energetico;
j) valorizzazione del lavoro femminile e iniziative di pari opportunità locali;
k) problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione continua;
l) la verifica dell'andamento della contrattazione di secondo livello - anche in raccordo con
l'Osservatorio nazionale di categoria - e l'individuazione di iniziative atte a favorire il suo
sviluppo aziendale/filiera, nel territorio/distretto.
Le analisi e gli approfondimenti su tali materie, in quanto si concretizzino in proposte comuni delle Parti, saranno sottoposti agli enti pubblici territoriali competenti, nonché agli organismi paritetici territoriali intercategoriali affinché nella programmazione dei rispettivi interventi tengano conto delle esigenze del settore.
Informazioni e consultazioni al livello aziendale
Premessa
Il livello aziendale di informazione individua tre tipicità:
a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico - sociali dell'azienda (come specificato nel presente paragrafo);
b) informazioni correlate alla contrattazione aziendale per obiettivi (si veda al paragrafo 4 dell'art. 6 del presente contratto);
c) informazioni delle imprese a livello europeo (si veda il relativo paragrafo nel presente articolo);
d) informazioni sulle imprese collegate a livello internazionale.
Il sistema informativo aziendale, pur nella distinzione delle tre diverse finalità, tende a sviluppare un migliore livello di comprensione della realtà dell'impresa con il coinvolgimento partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa per le singole aziende. Tale informativa potrà essere fornita anche nel corso delle assemblee previste dall'art. 14 del presente CCNL, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal CCNL stesso.
Pur con le finalità proprie di ciascuna regolamentazione, i tre diversi momenti informativi possono coincidere.
Su tutte le informazioni fornite dall'azienda potrà essere svolta una valutazione congiunta.
Informazioni e consultazioni
In applicazione della Direttiva 2002/14/CE e del D.Lgs. 6-2-2007 n. 25, a livello aziendale -di norma annualmente - le aziende che occupano più di 50 dipendenti, tramite le associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
a) l'andamento dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);
c) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
d) le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;
e) le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;
f) le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali;
g) il superamento delle barriere architettoniche.
Le aziende forniranno alle RSU informazioni circa l'applicazione, a livello aziendale, delle innovazioni previste dai documenti congiunti definiti dalle Parti a livello nazionale in materia di politiche industriali, politiche ambientali, di tutela della salute e per la sicurezza sul lavoro, le politiche di contenimento dei consumi energetici e per il miglioramento qualitativo del servizio e del prodotto finito.
Su tali problemi, a richiesta di una delle Parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto in ordine:
- all'occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonché alle iniziative formative da realizzare con il concorso di fondi pubblici;
- alle eventuali politiche di commercializzazione diretta in Italia e all'estero.
- allo stato di applicazione della legislazione di parità con le relative azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984 ed in correlazione con le iniziative assunte a livello nazionale e territoriale, per valorizzare l'impiego del lavoro femminile;
- allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione e sull'inserimento e reinserimento dei lavoratori svantaggiati;
- all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto anche formativo.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle Parti, quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Le aziende di cui al primo comma del presente paragrafo daranno inoltre - a richiesta della RSU - informazioni con cadenza annuale in merito alle iniziative realizzate di decentramento produttivo, con particolare riferimento alla delocalizzazione all'estero. L'informazione riguarderà il paese di destinazione e la tipologia di produzione nonché altre eventuali informazioni che l'azienda ritenga di poter fornire nel rispetto dei principi di riservatezza industriale e commerciale.
Durante il corso dell'informativa annuale le società di capitale con obbligo di deposito, per Legge, del bilancio consegneranno, a richiesta, copia dello stesso e della relazione di accompagnamento, già approvate dall'assemblea dei soci.
Per le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse, o per i complessi industriali del settore aventi un'unica gestione pur riunendo aziende con ragioni sociali diverse, si provvederà a concentrare l'informazione presso l'associazione imprenditoriale con riferimento all'ubicazione della sede centrale o dell'unità avente il maggior numero di addetti. Le informazioni di cui al primo comma saranno estese ad eventuali piani pluriennali. Alla sessione informativa, parteciperà la Direzione Aziendale e il Coordinamento sindacale nazionale composto dalle OO.SS. nazionali e territoriali coinvolte e dalla RSU dei diversi siti in cui si articola l'azienda. L'effettuazione dell'incontro darà luogo ad un permesso retribuito giornaliero per la RSU coinvolta aggiuntivo rispetto alle ore di permesso retribuito attribuite alla RSU di cui all'art. 12, con assorbimento di quanto già eventualmente previsto in sede aziendale.
Ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, i rappresentanti dei lavoratori, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti.
Imprese a dimensione europea
In relazione alla direttiva U.E. 94/45 le Parti concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro paese.
A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a dimensione europea in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa e dell'Accordo interconfederale vigente, demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema informativo contrattuale adottato per il settore nel suo complesso, anche alle Organizzazioni sindacali nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui alla direttiva 94/45 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.
Ente Bilaterale Occhialeria (EBO)
Al fine di favorire il consolidamento delle relazioni in funzione di un sistema partecipativo più avanzato che consenta di cogliere ogni opportunità volta a migliorare le condizioni del settore dell'occhialeria, nella fattispecie delle aziende e dei lavoratori ivi operanti, le Parti pertanto, hanno costituito l'Ente Bilaterale Occhialeria (EBO) i cui compiti sono previsti dallo Statuto.
Il Fondo è finanziato attraverso un contributo di € 1,00 mensili per dipendente a tempo indeterminato non in prova, a carico delle imprese, secondo le modalità definite dal Regolamento dell'EBO.
Le Parti affidano all'Ente Bilaterale Occhialeria (EBO) le seguenti attività:
- la preparazione della sessione annuale di politica industriale;
- l'analisi sull'andamento dell'applicazione del nuovo inquadramento;
nonché il seguente compito:
- promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese fra le Parti sociali.
All'Ente Bilaterale, le parti affideranno compiti e attività tra quelle attribuite all'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 7 e all'Organismo Nazionale per la Formazione di cui all'art. 8 del CCNL.
L'Ente Bilaterale Nazionale collaborerà con il livello territoriale per realizzare quanto previsto dall'art. 8 punto 3 in materia di formazione.
Ipotesi di accordo 19/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 7 - Relazioni industriali
PREMESSA
Le Parti ritengono che buone e costruttive relazioni industriali e sindacali rappresentino un elemento che favorisce lo sviluppo del settore, il miglioramento delle imprese nonché la buona occupazione.
Riconoscono che in una fase di profonde ed imprevedibili trasformazioni economiche, organizzative e commerciali il coinvolgimento dei lavoratori può rappresentare utile elemento di competitività.
Condividendo tali elementi le Parti convengono di demandare all'Osservatorio Nazionale il compito di proporre una serie di iniziative per una sempre maggiore ed efficace azione che aumenti la consapevolezza dei processi e permetta una più lineare gestione dei problemi.
A - Relazioni Industriali
Le Parti convengono sull'opportunità di implementare l'ambito delle relazioni industriali a livello nazionale, valorizzando il ruolo e l'attività dell'Osservatorio nazionale.
L'Osservatorio, adeguatamente supportato dall'Ente Bilaterale Occhialeria (EBO), approfondirà alcune tematiche di comune interesse condivise.L'Osservatorio procederà pertanto a dare attuazione a quanto previsto dal CCNL con particolare riferimento alla sessione annuale di politica industriale.
Le Parti valuteranno l'opportunità di realizzare linee guida sulla contrattazione di 2º livello, di realizzare un "testo unico" sui diritti in materia di maternità/paternità, di congedi per gravi motivi familiari, di aggiornare ove necessario la normativa contrattuale in tema di ambiente e sicurezza, di approfondire le tematiche della formazione professionale e del diritto allo studio, di redigere linee guida sulla partecipazione e la responsabilità sociale.
B - Formazione congiunta
le Parti si impegnano a studiare e definire processi di formazione congiunta fra RSU e Direzione aziendale su temi di comune interesse.
Al capitolo informazioni e consultazioni il 1º comma è sostituito dal seguente:
In applicazione della Direttiva 2002/14/CE e del D.Lgs. 6-2-2007 n. 25, a livello aziendale - di norma annualmente - le aziende che occupano più di SQ 40 dipendenti, tramite le associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:____ omissis____
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 7 - Relazioni Industriali e sistema di informazioni - Ente Bilaterale Occhialeria
PREMESSA
___omissis___
Partecipazione
___omissis___
Responsabilità sociale
Le Parti sostengono lo sviluppo di un'azienda socialmente responsabile attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti; ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni, operando responsabilmente con la consapevolezza dei propri diritti e doveri.
Ad ogni livello si opererà in modo coerente per sviluppare e dare attuazione alle norme contenute nel presente CCNL riconducibili ad un impegno sociale dell'azienda, complessivamente considerata e dei singoli che operano in essa.
Le Parti potranno impegnarsi in tal senso, definendo comportamenti coerenti con quanto sopra e promuovendo e/o aderendo ad iniziative congiunte di Responsabile sociale.
Le Parti, al fine di agevolare la diffusione nelle aziende della cultura della responsabilità sociale d'impresa, hanno redatto linee guida condivise che potranno essere adottate con apposito accordo aziendale (Allegato____).
___omissis___
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 7 - Relazioni Industriali e sistema di informazioni - Ente Bilaterale Occhialeria
In sede di stesura definitiva del presente contratto i compiti dell'Osservatorio saranno integrati con la definizione delle materie di formazione ai sensi dell'art.59, comma 1 del presente CCNL
La formazione è un tema trasversale, funzionale sia alla produttività sia all'occupabilità, e deve essere considerato uno strumento essenziale per la qualità delle risorse umane, per la qualità delle relazioni industriali, per sviluppare ed incentivare una cultura di relazioni partecipative utile anche a garantire la esigibilità reciproca delle norme del CCNL.
È necessario diffondere la consapevolezza che la formazione è essenziale e risponde alle esigenze di entrambe le Parti: aziendali e dei lavoratori.
1 . Organismo bilaterale nazionale di categoria
Nell'attuale contesto industriale, caratterizzato dalla necessità di più elevati livelli di competitività, dalla capacità di valorizzare le risorse umane e di migliorarne l'occupabilità, da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, assume un rilievo strategico per il sostegno e lo sviluppo del settore l'esigenza:
- di una efficace esplicitazione dei fabbisogni professionali;
- di disporre di azioni formative adeguate;
- di promuovere un positivo rapporto fra sistema produttivo e sistema formativo (inteso come insieme di Istruzione scolastica, Università, Formazione Professionale);
In tale contesto, le Parti:
- convengono sulla positività e l'importanza di esperienze congiunte di dialogo sociale sui temi della formazione;
- si riconoscono nella comune valutazione che le Parti sociali debbano essere titolari dell'azione di esplicitazione dei fabbisogni professionali del settore;
- sanciscono la necessità di attivarsi congiuntamente al fine di dotarsi di strumenti condivisi, praticabili ed efficaci allo scopo di fornire - alla collettività, alle istituzioni, al settore - elementi utili per l'individuazione e l'indirizzo di azioni ed iniziative, attinenti l'istruzione e la formazione, a sostegno del settore e del suo sviluppo.
Le Parti, ferme restando le rispettive autonomie di iniziativa e le distinte responsabilità, decidono di costituire l'Organismo bilaterale nazionale del settore (OBN).
Obiettivo dell'OBN è fornire stabilmente indicazioni utili per massimizzare e promuovere qualità e efficacia della formazione e dell'orientamento, al fine di valorizzare le risorse umane ed incrementare la competitività dell'apparato produttivo.
L'OBN è costituito da 3 rappresentanti designati da Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil e da altrettanti dell'Associazione imprenditoriale.
L'OBN si riunisce ordinariamente con cadenza almeno semestrale e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni imprenditoriali ne facciano motivata richiesta.
L'OBN può sollecitare e/o indicare iniziative relative a singole realtà di comparto o riferite all'ambito locale, anche raccordandosi e recependo istanze dai livelli distrettuali e territoriali.
L'OBN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni individuati di comune accordo al fine di perseguire compiti ed obiettivi specifici concordati. In tal caso, ciascuna delle Parti ne assume a proprio carico le eventuali spese, fermo restando che l'OBN potrà favorire - per le attività istituzionali sopra elencate - l'utilizzo di fondi e finanziamenti pubblici e privati, nazionali ed europei, da parte delle rispettive Associazioni e Organizzazioni sindacali.
Le Parti si impegnano a mettere a disposizione dell'OBN, direttamente o tramite l'Osservatorio, dati statistici ed informazioni di cui dispongano inerenti l'obiettivo dell'OBN e a promuovere, ciascuno per propria parte, Fondimpresa-Fondo interprofessionale di cui all'art. 118 della Legge 388/2000.
Gli studi e le analisi condotti all'interno dell'OBN, in relazione alle funzioni e compiti ed alle attività svolte, potranno essere preparatori e propedeutici anche all'attività negoziale delle Parti e di supporto allo svolgimento della contrattazione di secondo livello.
Ogni decisione dell'OBN relativa alla propria attività è assunta all'unanimità.
L'attività di Segreteria operativa dell'OBN è presso l'Associazione degli imprenditori.
Attribuzioni dell'OBN
L'OBN è preposto all'attuazione delle seguenti funzioni:
- completare e mantenere aggiornata e di libera accessibilità l'anagrafe delle figure di riferimento necessarie al funzionamento e allo sviluppo del settore (a partire dai risultati conseguiti con la partecipazione all'OBNF);
- completare e mantenere aggiornate e di libera accessibilità le descrizioni delle prestazioni ideali attese da ciascuna figura professionale (anche a partire dai risultati conseguiti con la partecipazione all'OBNF);
- completare/monitorare/aggiornare, mantenendoli di libera accessibilità, gli standard minimi di competenze relativi alle figure professionali (anche a partire dai risultati conseguiti con la partecipazione all'OBNF);
- partecipare ad iniziative di coordinamento tra i settori in materia di metodologie, lessici, identificazione/verifica/descrizione nella rilevazione dei fabbisogni di professionalità e nella promozione della formazione permanente;
- attivare e mantenere rapporti con istituzioni preposte alla formazione in senso lato, (fra cui il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Conferenza Stato-Regioni, gli enti ed Organismi Bilaterali Regionali e di categoria, Fondimpresa-Fondo interprofessionale di cui all'art. 118 della Legge 388/2000);
- promuovere, progettare, proporre moduli formativi sulle tematiche del settore finalizzati alla formazione di formatori e tutors;
- proporre linee guida e promuovere le migliori pratiche formative, in particolare per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e per la riqualificazione nei processi di mobilità;
- promuovere moduli di formazione, anche a distanza, su temi di specifico interesse per il settore;
- individuare, implementare e diffondere linee guida e moduli formativi, anche a distanza, in materia di ambiente salute e sicurezza, finalizzati a un utilizzo efficace da parte degli OBR, delle imprese e dei lavoratori, nonché di materiale di formazione di base da fornire ai neoassunti;
- individuare opportunità formative e definire progetti quadro per la formazione permanente nel settore (non sostitutivi delle iniziative autonomamente proponibili a livelli distrettuali, territoriali e aziendali) fornendo alle associazioni imprenditoriali e alle Organizzazioni sindacali indicazioni utili (queste ultime correlate a Fondimpresa - Fondo interprofessionale di cui all'art. 118 della Legge 388/2000);
- promuovere e diffondere le esperienze più significative di formazione di primo inserimento, di formazione continua e di alternanza realizzate nell'ambito del settore;
- promuovere e organizzare iniziative di riflessione relative alla qualità e all'efficacia di azioni formative realizzate;
- collaborare con le istituzioni che concorrono alla definizione dei profili formativi dell'apprendistato;
- individuare e diffondere linee guida a garanzia della qualità degli stages da effettuare nelle imprese del settore (di libera adozione da parte delle imprese e da proporsi anche a livello distrettuale e territoriale);
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2) Azioni positive per le pari opportunità
L'OBN, nell'ambito dello svolgimento delle attività sopra specificate, potrà promuovere specifiche iniziative formative nonché programmi di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile, mediante la costituzione di un apposito gruppo di studio.
A tal fine potranno essere utilizzati i risultati delle conoscenze acquisite di comune accordo a livello nazionale.
In parallelo sarà condotta un'analisi sull'adeguatezza delle strutture formative, scolastiche e di orientamento, nell'assicurare pari condizioni e pari opportunità sul mercato del lavoro.
Tali approfondimenti serviranno per predisporre e mettere a punto, anche in relazione alle raccomandazioni dell'U.E. ed alla legislazione nazionale, schemi di progetti di azioni positive e di formazione professionale i quali, ove concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati "progetti convenuti con le organizzazioni sindacali"; l'eventuale loro utilizzo da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.
Le Parti promuoveranno presso le proprie strutture associative la conoscenza dei progetti di formazione concordati e verificheranno l'efficacia dei programmi applicati.
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3) Progetti formativi
Le Parti convengono sulla opportunità di confrontarsi su specifiche iniziative di cui le stesse siano propositrici o titolari, nonché di fare conoscere tali iniziative alle aziende associate e ai lavoratori, anche ai fini di quanto previsto all'art. 58, lett. b) del presente CCNL.
Ferme restando le rispettive autonomie operative le Parti potranno inoltre promuovere specifiche iniziative formative, non riconducibili a Fondimpresa, da progettare e realizzare congiuntamente.
Raccordo con il livello territoriale
A) L'OBN mette a disposizione delle rispettive Parti al livello territoriale le conoscenze e quant'altro ritenuto necessario.
B) Il materiale proveniente dall'OBN e gli approfondimenti specifici condotti dalle Parti al livello locale concernenti le possibili iniziative tendenti a:
- migliorare l'integrazione tra scuola e lavoro per favorire l'inserimento dei giovani studenti attraverso strumenti appropriati quali il contratto a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, e i tirocini formativi, per i quali andranno ricercate soluzioni che ne favoriscano la realizzazione anche nel corso dell'anno scolastico.
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o di riqualificazione professionale;
- verificare, in termini quantitativi e qualitativi, le iniziative formative rivolte ai giovani in contratto di formazione lavoro;
- elaborare progetti formativi e/o promuoverne la predisposizione in funzione dei programmi definiti a livello nazionale;
- promuovere la realizzazione di iniziative formative in materia di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche, utilizzando le risorse rese disponibili dalle Regioni;
- studiare le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne la utile collocazione, anche tramite convenzioni, in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
Saranno sottoposti alla attenzione degli enti pubblici competenti ed agli organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai sensi dell'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese, affinché nella programmazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore.
C) L'OBN deve attivarsi e creare presupposti perché si instauri un'efficace circolarità del flusso delle informazioni dalla periferia (territori, distretti, OBR, strutture formative periferiche) al centro (OBN) e viceversa.
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4) Azioni a livello aziendale
La Direzione aziendale interesserà la RSU, con riferimento a ciascuna unità produttiva, in merito ad eventuali esigenze indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo e fornirà indicazione sulle conseguenti iniziative formative, anche al fine di una valutazione congiunta.
Oltre a quanto sopra, direzione aziendale e RSU si confronteranno sulle iniziative formative congiunte, al fine di condividere i relativi progetti da realizzare e le modalità del loro finanziamento.
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 8 - Formazione
___omissis___
4. Azioni a livello aziendale
La Direzione aziendale interesserà la RSU, con riferimento a ciascuna unità produttiva, in merito ad eventuali esigenze indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo e fornirà indicazione sulle conseguenti iniziative formative, anche al fine di una valutazione congiunta.
Oltre a quanto sopra, direzione aziendale e RSU si confronteranno sulle iniziative formative congiunte, al fine di condividere i relativi progetti da realizzare e le modalità del loro finanziamento. Tra tali progetti, saranno in particolare esaminati percorsi di crescita professionali, individuali e /o di gruppo, con il coinvolgimento della Rsu, che siano coerenti con la struttura e le finalità del nuovo inquadramento unico dei lavoratori.
Per favorire la formazione continua e una proficua collaborazione tra Direzione aziendale e Rsu nell'implementazione dei piani formativi di cui sopra, la Rsu stessa può nominare tra i suoi membri un "delegato alla formazione" con l'incarico di curare i rapporti con le figure aziendali responsabili dell'organizzazione e della realizzazione operativa dei progetti di formazione continua aziendali o interaziendali.
Le attività formative e le competenze acquisite da ciascun lavoratore a seguito dello svolgimento delle iniziative di formazione aziendali sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett i) del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i..
Le Parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore a lavorazioni presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le Parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato.
2) Le aziende sistematicamente committenti lavoro a terzi, aventi oltre 70 dipendenti, e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno a richiesta, di norma annualmente, le Rappresentanze Sindacali Unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati.
3) Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti costituiranno, entro 3 mesi dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due Parti con i seguenti compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l'Associazione industriale territoriale metterà a disposizione della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente avente oltre 70 dipendenti l'Associazione territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale, durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all'art. 5 della Legge 20 maggio 1975, n. 164 e dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso al lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le Parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree del Mezzogiorno quelle individuate dalla Legge n. 64/86) l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l'indicazione dei contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno dichiarato di applicare. Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con la annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti, per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale, stipulato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore.
Chiarimento a verbale
Con la informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le Parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale.
Le Parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono una attività funzionale al processo produttivo, sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di leggi e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.
Le Parti concordano il presente Codice di Condotta per le imprese che operano a livello internazionale finalizzato a rispettare ed a far rispettare alle aziende che per loro producono in forma diretta, o tramite società controllate o consociate, ovvero tramite terzi integrati nel proprio ciclo produttivo, o infine servendosi di contesti produttivi e distributivi non sottoposti al proprio diretto controllo, le seguenti sette Convenzioni OIL :
1. Divieto di lavoro forzato (Convenzioni 29 e 105) - È proibito il lavoro forzato, in schiavitù o fornito da reclusi.
2. Libertà di associazione e diritto di negoziazione (Convenzioni 87 e 98) - Sono riconosciuti il diritto dei lavoratori di costituire Sindacati e di aderire ad un Sindacato ed il diritto dei datori di lavoro di organizzarsi. I lavoratori ed i datori di lavoro possono trattare liberamente ed in modo indipendente.
3. Divieto del lavoro dei bambini (Convenzione 138) - È proibito il lavoro dei bambini. Non sono ammessi al lavoro i bambini di età inferiore ai 15 anni o più giovani dell'età di obbligo scolare in vigore nei Paesi interessati.
4. Non discriminazione nell'occupazione (Convenzioni 100 e 111) - I lavoratori sono occupati sulla base della propria capacità lavorativa e non in relazione alla propria razza, sesso, caratteristica individuale, credo religioso, opinione politica o origine sociale.
L'adesione al codice di condotta rappresenta per l'impresa italiana un sistema trasparente ed efficace di gestione della responsabilità sociale, che le Parti stipulanti propongono quale risultato della concertazione.
Le Parti stipulanti si impegnano a promuovere la più ampia diffusione ed applicazione del Codice di Condotta.
L'impresa italiana che adotterà tale Codice di Condotta informerà e definirà congiuntamente con le RSU i sistemi di monitoraggio bilaterale, i provvedimenti nei confron