Testo Consolidato CCNL del 09/11/2013
OCCHIALI - INDUSTRIA
Testo consolidato del CCNL 09/11/2013
Per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria
Decorrenza: 01/01/2013
Scadenza: 31/12/2025
CCNL 09/11/2013 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 19/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
- Accordo classificazione 17/05/2017 (Decorrenza 01/07/2017)
- Accordo assistenza integrativa 05/07/2017
- Accordo sindacale 12/07/2017
- Accordo assistenza integrativa 02/03/2018
- Accordo assistenza integrativa 17/12/2018
- Accordo assistenza integrativa 13/01/2020
- Accordo assistenza e previdenza integrativa 10/04/2020
- Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
- Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Addì, 9 novembre 2013 in Belluno
tra
L'associazione nazionale fabbricanti articoli ottici (A.N.F.A.O.) rappresentata dal Presidente, assistito dal Direttore Generale, dal Responsabile dell'Ufficio Sindacale, con la partecipazione della Delegazione Industriale guidata dal Presidente per i Rapporti Sindacali
e
la Federazione energia moda chimica e affini (F.E.M.C.A.), rappresentata dal Segretario Generale e dal Segretario Generale Aggiunto, dai Segretari Nazionali e dai Segretari ed Operatori Nazionali del Comparto Moda con la partecipazione della Delegazione trattante e del Direttivo Nazionale del Comparto Moda, con l'assistenza della Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.)
la Federazione italiana lavoratori chimici tessili energia manifatturieri (F.I.L.C.T.E.M.), rappresentata dal Segretario Generale e dal Segretario Nazionale, congiuntamente ai Dirigenti Nazionali e con l'assistenza della Segreteria Confederale della CGIL nella persona del Segretario Generale e dalla Delegazione trattante FILCTEM-CGIL
la UILTEC (Unione Italiana Lavoratori Tessile Energia Chimica) rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dal Funzionario, dalla Delegazione trattante di Comparto, con l'assistenza della UIL (Unione Italiana Lavoratori)
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende che producono, in prevalenza, occhiali od articoli inerenti l'occhialeria (montature, lenti di qualsiasi materiale, astucci, galvanica, minuterie, ecc.) e per i lavoratori da esse dipendenti.
Ipotesi di accordo 19/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Verbale di stipula
Belluno, addì 19 luglio 2016
tra
- ANFAO - Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici
e
- FEMCA-CISL
- FILCTEM-CGIL
- UILTEC-UIL
è stata firmata la presente ipotesi di rinnovo del CCNL 9 novembre 2013
Accordo classificazione 17/05/2017 (Decorrenza 01/07/2017)
Verbale di stipula
Belluno, 17 maggio 2017
tra
ANFAO
e
FEMCA-CISL
FILCTEM-CGIL
UILTEC-UIL
è stato firmato il presente accordo di nuova normativa sulla classificazione del personale con decorrenza 01/07/2017.
Accordo assistenza integrativa 05/07/2017
Verbale di stipula
Oggi, 5 luglio 2017
Tra
SMI Sistema Moda Italia - Federazione tessile e moda
ASSOCALZATURIFICI ITALIANI
AIMPES - Associazione italiana manifatturieri pelli-cuoio e succedanei
ANFAO - Associazione nazionale fabbricanti articoli ottici
ASSOSPAZZOLE - Associazione nazionale produttori spazzole, pennelli, scope e preparatori relative materie prime
ASSOSCRITTURA - Associazione nazionale produttori articoli per scrittura e affini
ASSOGIOCATTOLI - Associazione italiana imprese addobbi e ornamenti natalizi, giocattoli, giochi e modellismo, articoli di puericoltura e prodotti affini
- da una parte -
e
le Organizzazioni sindacali
Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini (FEMCA-CISL)
Federazione Italiana lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture (FILCTEM-CGIL)
Unione Italiana Lavoratori Tessile Energia Chimica (UILTEC-UIL)
- dall'altra parte -
di seguito congiuntamente definite le ''Parti Istitutive"
Premesso che:
- in attuazione dei cc.cc.nn.l. dei rispettivi comparti, le parti si sono impegnate a costituire un nuovo Fondo bilaterale per l'assistenza sanitaria integrativa in favore di tutti gli addetti delle imprese che applicano gli stessi cc.cc.nn.l.;
le parti concordano
- di istituire, per i lavoratori dell'industria della moda un Fondo di assistenza sanitaria integrativa, denominato SANIMODA (di seguito Fondo), con i contenuti e secondo le modalità previsti dal presente accordo.
Verbale di stipula
In data 12 luglio 2017 a Milano
tra
ANFAO
e
FEMCA-CISL,
FILCTEM-CGIL,
UILTEC-UIL
Accordo assistenza integrativa 02/03/2018
Verbale di stipula
Addì, 2 marzo 2018
Tra
ANFAO
e
FEMCA-CISL
FILCTEM-CGIL
UILTEC-UIL
Premesso:
- che il vigente CCNL all'art. 48 prevede la realizzazione di forme di welfare sanitario;
- di essere Parti costituenti di SANIMODA (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'industria della Moda);
- che SANIMODA è operativo a partire dal 1º gennaio 2018 e sta predisponendo quanto necessario per garantire le prestazioni sanitarie ai lavoratori dal 1º aprile 2018;
- che SANIMODA ha già iniziato la raccolta della contribuzione aziendale da gennaio 2018;
convengono
[___]
Accordo assistenza integrativa 17/12/2018
Verbale di stipula
Addì, 17 dicembre 2018
Tra
ANFAO
e
FEMCA-CISL
FILCTEM-CGIL
UILTEC-UIL
Premesso che:
- Nel corso del 2018, in applicazione del Verbale di Accordo del 2 marzo 2018 che ha parzialmente modificato quanto previsto dall'art. 48 del CCNL, le imprese che applicano il CCNL occhialeria hanno versato a Sanimoda il contributo mensile di euro 12,00 per ogni lavoratore dipendente;
- sulla base di tale contribuzione, dal 1º aprile 2018 i suddetti lavoratori iscritti a Sanimoda fruiscono della relativa copertura sanitaria assicurata dal programma denominato "Piano Sanitario Base Plus";
- il suddetto Accordo 2 marzo 2018 scade il 31 dicembre 2018, con la conseguenza che dal 1º gennaio 2019 l'importo del contributo a Sanimoda a carico delle aziende tornerebbe agli 8 euro mensili previsti dal citato art. 48 del CCNL;
- le parti, in attesa del rinnovo del CCNL stesso e per evitare una riduzione delle coperture sanitarie attualmente previste in favore dei lavoratori iscritti a Sanimoda, convengono sull'opportunità di prorogare per l'anno 2019 l'attuale contribuzione al Fondo sanitario.
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente Verbale, le Parti concordano quanto segue:
[___]
Accordo assistenza integrativa 13/01/2020
Verbale di stipula
Oggi, 13 gennaio 2020, presso la sede di Confindustria Moda, si sono incontrati
Anfao, assistita da Confindustria Moda
e
Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil
Premesso che:
- Nel corso del 2019, in applicazione del Verbale di Accordo del 2 marzo 2018 e del 17 dicembre 2018 che hanno parzialmente modificato quanto previsto dall'art.48 del CCNL, le imprese che applicano il CCNL occhialeria hanno versato a Sanimoda il contributo mensile di euro 12,00 per ogni lavoratore dipendente;
- sulla base di tale contribuzione, i suddetti lavoratori iscritti a Sanimoda fruiscono della relativa copertura sanitaria assicurata dal programma denominato "Piano Sanitario Base Plus";
- tali accordi sono scaduti il 31/12/2019, con la conseguenza che dal 1º gennaio 2020 l'importo del contributo a Sanimoda a carico delle aziende tornerebbe agli 8 euro mensili previsti dal citato art.48 del CCNL;
- le parti, in attesa del rinnovo del CCNL stesso e per evitare una riduzione delle coperture sanitarie attualmente previste in favore dei lavoratori iscritti a Sanimoda, convengono sull'opportunità di prorogare per l'anno 2020 l'attuale contribuzione al Fondo sanitario.
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente Verbale, le Parti concordano quanto segue:
[___]
Accordo previdenza integrativa 10/04/2020
Verbale di stipula
Addì 10 aprile 2020, in Milano
- SMI,
- ANFAO,
- ASSOCALZATURIFICI,
- ASSOPELLETTIERI,
- ASSOSCRITTURA,
- ASSOSPAZZOLE-PENNELLI,
- UNIC,
con
- FEMCA-CISL
- FILCTEM-CGIL
-UILTEC-UIL
Oggi 10 aprile 2020, le sottoscritte Parti si sono incontrate (in videoconferenza) per esaminare congiuntamente la situazione conseguente all'emergenza sanitaria Covid-19 con riferimento alle imprese ed ai lavoratori di tutti i comparti del settore moda.
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Verbale di stipula
4 dicembre 2020
ANFAO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI ARTICOLI OTTICI, assistita da CONFINDUSTRIA MODA
e
FEMCA/CISL, FILCTEM/CGIL, UILTEC/UIL
hanno sottoscritto la presente
IPOTESI DI RINNOVO del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE di LAVORO per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti rocchialeria - 2019 - 2022
PREMESSA
In occasione dell'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria, le Parti hanno confermato la volontà di rilanciare relazioni industriali settoriali improntate ad uno spirito costruttivo di cooperazione e collaborazione, dando seguito effettivo a quanto già concordato e definito, in particolare, nei capitoli II e III del Contratto Nazionale stesso.
In particolare, con lo scopo di dare concretezza ed evidenza a tale obiettivo, le Parti assumono i seguenti impegni:
1. L'effettiva costituzione dell'Osservatorio Nazionale di Categoria, previsto e disciplinato nell'art.7 del Contratto Nazionale, con la designazione dei rispettivi rappresentanti e la convocazione della prima riunione e della "Sessione annuale sulla politica industriale".
2. Una iniziativa congiunta, nei confronti di aziende e lavoratori, affinché le relazioni sindacali tra Direzioni aziendali ed RSU, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative di ciascuna parte come previste e disciplinate dai Cap. II e III del Contratto Nazionale, siano sempre più caratterizzate da collaborazione, trasparenza di informazione e lealtà di comportamenti.
In particolare, alle aziende sarà raccomandata una maggiore attenzione nel riconoscimento di un ruolo effettivo della RSU sui seguenti aspetti:
- Informazione e consultazione a livello aziendale (art.7 del CCNL);
- I programmi di formazione continua e di crescita professionale per la generalità dei lavoratori (art.8, Punto 4);
- L'applicazione delle leggi vigenti e del Contratto nazionale in materia di contratti di assunzione a tempo indeterminato, a termine, in somministrazione, in apprendistato, ecc.;
- L'applicazione di tutti gli istituti contrattuali in materia di organizzazione del lavoro e orari di lavoro;
- L'applicazione delle leggi vigenti e degli istituti del Contratto nazionale ed eventuali specifiche iniziative aziendali in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in particolare con riferimento al rientro in azienda dopo la fruizione dei congedi di maternità/paternità e parentali e per la gestione dei figli minori.
Per sostenere tali attività, le Parti dichiarano la disponibilità a partecipare attivamente alla realizzazione di iniziative anche di carattere intersettoriale di formazione congiunta, tra operatori aziendali e operatori o delegati sindacali, con lo scopo di contribuire a costruire una moderna e condivisa cultura delle relazioni industriali e sindacali.
3. La disponibilità ad approfondire e valutare, sia sotto il profilo normativo che per quello organizzativo, la promozione nelle aziende di iniziative di "staffetta generazionale", con lo scopo di incentivare le assunzioni di giovani lavoratori sia agevolando l'uscita anticipata dei lavoratori più anziani che valorizzando, laddove possibile, il loro apporto di conoscenze ed esperienze professionali a beneficio dei più giovani.
4. La diffusione e l'attuazione dell'" Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro" sottoscritto nel gennaio 2016 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil e allegato al presente Contratto (all____). In particolare, con riferimento al punto 4 di tale accordo, le parti confermano l'impegno per il sostegno alle vittime di molestie e di violenza, nonché l'assistenza alle stesse nel processo di reinserimento sul mercato del lavoro.
[___]
Prot. 02/04/2021 n.194 - Scioglimento riserva CCNL per gli addetti alle aziendr che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria 2019 - 2022
Roma, 2 aprile 2021
Spett.le ANFAO
Via Alberto Riva Villasanta 3
21145 – Milano
e p.c.: Confindustria Moda
Oggetto: Scioglimento riserva CCNL per gli addetti alle aziendr che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria 2019 - 2022
Le scriventi Federazioni, sulla base della consultazione effettuata sull'Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria 2019 - 2022, sono a sciogliere la riserva e pertanto l'intesa raggiunta il 4 dicembre 2020, è da ritenersi pienamente vigente.
Cordiali saluti
I Segretari Generali
FILCTEM CGIL
FEMCA CISL
UILTEC UIL
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Verbale di stipula
Belluno, 28 aprile 2023
ANFAO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI ARTICOLI OTTICI
assistita da CONFINDUSTRIA MODA
e
FEMCA/CISL, FILCTEM/CGIL, UILTEC/UIL
hanno sottoscritto la presente IPOTESI DI RINNOVO del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE di LAVORO per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria 2023 - 2025
[___]
Prot. 16/06/2023 n.197 - Scioglimento riserva CCNL per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria 2023 - 2025
Roma, 16 giugno 2023
Spett.le ANFAO
Via Alberto Riva Villasanta 3
e p.c.: Confindustria Moda
Oggetto: SCIOGLIMENTO RISERVA CCNL PER GLI ADDETTI ALLE AZIENDE CHE PRODUCONO OCCHIALI E ARTICOLI INERENTI L'OCCHIALERIA 2023 - 2025
Le scriventi Federazioni, sulla base della consultazione effettuata sull'Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria 2023 - 2025, sono a sciogliere la riserva e pertanto l'intesa raggiunta il 28 aprile 2023, è da ritenersi pienamente vigente.
Cordiali saluti.
I Segretari Generali
FILCTEM CGIL
FEMCA CISL
UILTEC UIL
CAPITOLO I - CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, il contratto Collettivo nazionale preesistente per la categoria dei lavoratori cui si riferisce la regolamentazione del Contratto stesso; restano immutate le condizioni individuali di miglior favore godute dai lavoratori in servizio precedentemente all'entrata in vigore del presente contratto.
Le disposizioni del presente Contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Per quanto non regolato dal presente Contratto, si applicano le norme di Legge e gli accordi interconfederali.
Le Associazioni Industriali sono impegnate ad adoperarsi per la osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere o a intervenire perché siano evitate azioni e rivendicazioni a qualsiasi livello comunque intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto del presente accordo.
Le Parti, inoltre, si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite nel presente contratto o in altri livelli di contrattazione.
Le Parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività e che la contrattazione aziendale farà riferimento a tale obiettivo.
A) Controversie individuali
I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro, con l'intervento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie o del Delegato di Impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro 15 giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola; entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima. Le due Organizzazioni costituiranno - entro 10 giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di 5 membri, composto rispettivamente da 1 o 2 membri designati dall'Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da 1 o 2 membri designati dall'Organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta dovrà essere richiesta la designazione al competente Ufficio del Lavoro.
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
B) Controversie interpretative e collettive
Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali.
Per le controversie relative ai provvedimenti disciplinari si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 66 nonché alle norme di Legge vigenti in materia.
Le aziende industriali sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo dipendente in servizio una copia del presente contratto di lavoro.
Per l'applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti il presente contratto.
In relazione all'entrata in vigore del presente CCNL, le aziende effettueranno una ritenuta sulla retribuzione dei lavoratori con le modalità stabilite dalle Parti, a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale, che verrà devoluta alle Organizzazioni sindacali nazionali.
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 3 - Distribuzione del contratto - Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Le aziende industriali sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo dipendente in servizio una copia del presente contratto di lavoro. Per i dipendenti delle Aziende associate ad Anfao ciò potrà avvenire tramite la messa a disposizione del testo del CCNL su strumenti informatici.
Per l'applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti il presente contratto.
In relazione all'entrata in vigore del presente CCNL, le aziende effettueranno una ritenuta sulla retribuzione dei lavoratori con le modalità stabilite dalle Parti, a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale, che verrà devoluta alle Organizzazioni sindacali nazionali.
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 3 - Distribuzione del contratto - Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale - Esclusiva di stampa
Le aziende industriali sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo dipendente in servizio una copia del presente contratto di lavoro. Per i dipendenti delle Aziende associate ad Anfao ciò potrà avvenire tramite la messa a disposizione del testo del CCNL su strumenti informatici.
Per l'applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti il presente contratto.
In relazione all'entrata in vigore del presente CCNL, le aziende effettueranno una ritenuta sulla retribuzione dei lavoratori con le modalità stabilite dalle Parti, a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale, che verrà devoluta alle Organizzazioni sindacali nazionali.
Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusiva a tutti gli effetti ivi compresi quelli di cui all'art. 3 Parte Generale.
È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.
Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusiva a tutti gli effetti ivi compresi quelli di cui all'art. 3 Parte Generale.
È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.
Art. 5 - Decorrenza, durata e procedure di rinnovo
Il presente contratto ha validità triennale e decorre dall'1-1-2013 e avrà scadenza il 31-12-2015 sia per la parte normativa che per la parte economica.
Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte retributiva. I singoli istituti, modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dal giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso, ove non sia specificatamente indicata una diversa decorrenza.
Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 6 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della sua scadenza. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di ritardato rinnovo del CCNL, per il periodo intercorrente tra la scadenza del previgente CCNL stesso e la sottoscrizione del nuovo contratto, le aziende erogheranno ai lavoratori in forza alla data del rinnovo un importo economico convenuto tra le Parti.
Ipotesi di accordo 19/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. ___ (5) - Decorrenza, durata e procedure di rinnovo
Il presente contratto ha validità triennale e decorre dall'1-1-2016 e avrà scadenza il 31-12-2018 sia per la parte normativa che per la parte economica.
Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte retributiva. I singoli istituti, modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dal giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso, ove non sia specificatamente indicata una diversa decorrenza.
Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 6 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della sua scadenza. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di ritardato rinnovo del CCNL, per il periodo intercorrente tra la scadenza del previgente CCNL stesso e la sottoscrizione del nuovo contratto, le aziende erogheranno ai lavoratori in forza alla data del rinnovo un importo economico convenuto tra le Parti.Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 5 - Decorrenza, durata e procedure di rinnovo del CCNL
Il presente contratto ha validità dal 4 dicembre 2020, decorre dall'1º gennaio 2019 e, ai soli fini della presente vigenza contrattuale, avrà scadenza il 31 dicembre 2022 sia per la parte normativa che per la parte economica.
Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte retributiva. I singoli istituti, modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dal giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso, ove non sia specificatamente indicata una diversa decorrenza.
Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 6 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della sua scadenza. La Parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 5 - Decorrenza, durata e procedure di rinnovo
Il presente contratto ha validità dal 28 aprile 2023, decorre dall'1º gennaio 2023 e avrà scadenza il 31 dicembre 2025 sia per la parte normativa che per la parte economica.
Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte retributiva. I singoli istituti, modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dal giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso, ove non sia specificatamente indicata una diversa decorrenza.
Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 6 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della sua scadenza. La Parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Art. 6 - Regolamentazione della contrattazione aziendale
1) Soggetti
La contrattazione aziendale viene delegata dalle Parti stipulanti da un lato alle Aziende ed alle Associazioni imprenditoriali e dall'altro alle Rappresentanze sindacali unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all'intervento delle organizzazioni nazionali di categoria.
2) Requisiti
La contrattazione aziendale si attua sulla base della valutazione delle comuni opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.
Le Parti affermano che la buona occupazione e il miglior livello organizzativo/produttivo aziendale sono obiettivi da perseguire congiuntamente, attraverso l'utilizzo condiviso degli strumenti offerti dal mercato del lavoro; ciò anche nell'ottica di favorire, ove ve ne siano le condizioni, percorsi di stabilizzazione occupazionale.
Le Parti ritengono che gli strumenti offerti dal CCNL siano adeguati - con gli opportuni adattamenti, in sede di contrattazione di secondo livello, che tengano conto delle specificità delle singole aziende - al raggiungimento di tale obiettivo.
Con questo spirito pertanto hanno provveduto a redigere i "requisiti" propri della contrattazione aziendale.
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà riguardare, ma non in via esclusiva, le materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro e perseguirà le finalità ed assumerà i contenuti di cui al successivo punto 3. La contrattazione è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.
La contrattazione aziendale potrà intervenire, nel pieno rispetto dell'Accordo Interconfederale del 28-6-2011, ratificato il 21 settembre 2011 in via esemplificativa nelle seguenti materie:
- il sistema informativo
- la responsabilità sociale
- il mercato del lavoro (lavoro a tempo parziale, contratto a tempo determinato, contratto di somministrazione, ecc.)
- ogni articolazione e tipologia degli orari di lavoro
- la flessibilità
- l'organizzazione del lavoro
- gli aspetti della disciplina dell'inquadramento demandati dall'art. 28 del CCNL
- le iniziative a sostegno della formazione continua
- le misure di conciliazione tra famiglia e lavoro
- l'utilizzo del monte ore di permessi retribuiti, per la parte eventualmente residuale dopo l'attuazione delle norme di cui agli artt. 58 e 59 del presente contratto
- le pari opportunità
- gli aspetti economici, come previsto dal successivo punto 3
- le forme di welfare aziendale
- la programmazione annuale delle ferie e dei permessi retribuiti
3) Finalità e contenuti
Le Parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire - anche attraverso un adeguato ed effettivo utilizzo degli strumenti offerti dal contratto nazionale di lavoro in materia di svolgimento della prestazione lavorativa - il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
Pertanto, nel rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, la contrattazione aziendale con contenuto economico sarà direttamente e sistematicamente correlata ai risultati conseguiti, compresi i margini di produttività di cui le imprese dispongano, eccedente queIla eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di contratto nazionale.
Tenuto conto dell'andamento economico dell'impresa, tali risultati riguarderanno il raggiungimento degli obiettivi definiti nei parametri concordati, quali ad esempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla combinazione di diversi fattori.
Conseguentemente le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione aziendale avranno caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione, in funzione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento ed in diretta connessione alla variabilità dei risultati conseguiti o in relazione al raggiungimento dei traguardi convenuti. Esse avranno i requisiti per beneficiare dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla vigente normativa di Legge.
L'accordo economico aziendale ha durata triennale e la contrattazione avverrà nel rispetto dei cicli negoziali per evitare sovrapposizioni.
Il periodo di non sovrapponibilità decorre da sei mesi prima della scadenza del contratto nazionale sino a tre mesi dopo la scadenza del contratto stesso.
4) Procedure di consultazione e di verifica
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le Parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità per favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e la effettuazione delle verifiche.
5) Procedure
Le proposte di rinnovo dell'accordo di secondo livello, sottoscritte congiuntamente dalle rsu costituite in azienda e dalle strutture territoriali delle oo.ss. stipulanti il contratto nazionale, devono essere presentate all'azienda e contestualmente all'Associazione industriale territoriale cui l'azienda è iscritta o ha conferito mandato, in tempo utile al fine di consentire l'apertura della trattativa due mesi prima della scadenza dell'accordo.
L'azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Per le ipotesi in cui dopo cinque mesi dalla scadenza il contratto di secondo livello non sia stato ancora rinnovato, a richiesta di una delle due Parti, si svolgerà un confronto a livello territoriale tra l'Associazione industriale e le strutture delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo e formulare proposte finalizzate al raggiungimento dell'intesa aziendale.
Le Parti, consapevoli delle caratteristiche della presente regolamentazione e delle conseguenze che avranno sui comportamenti e sulla prassi della contrattazione aziendale, potranno in sede nazionale, anche attraverso apposita commissione, effettuare l'analisi delle coerenze della presente regolamentazione, delle richieste presentate, dell'andamento della contrattazione e dei relativi risultati. In tale sede, potrà altresì essere indirizzata, con le iniziative più opportune, la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito dal presente articolo.
* * * * *
Al fine di facilitare ed estendere la contrattazione e sulla base delle esperienze già acquisite nel settore, le Parti stipulanti il presente CCNL definiranno apposite linee guida sulle modalità e sui contenuti degli accordi aziendali.
* * * * *
Il premio derivante dall'accordo di secondo livello è una componente della retribuzione del CCNL. Esso è definito alternativamente secondo una delle seguenti modalità:
- contratto aziendale
- contratto di una pluralità di aziende
- elemento perequativo definito dall'allegato 3
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art_____- Assetti contrattuali - Il Contratto nazionale di lavoro
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro dà attuazione all'Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018.
In coerenza con la richiamata disciplina interconfederale, il presente contratto regola per il settore lo svolgimento della contrattazione collettiva ai suoi differenti livelli, con particolare riferimento a quello nazionale ed a quello aziendale.
A livello territoriale, con l'obiettivo di cogliere le reciproche opportunità, le Associazioni territoriali aderenti a Confindustria e le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente contratto potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo e per il miglioramento della competitività, al funzionamento del mercato del lavoro, con particolare riferimento alle qualifiche ed alle professionalità critiche per il settore, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza del lavoro e degli orari.
CAPITOLO II - RELAZIONI INDUSTRIALI E SISTEMA DI INFORMAZIONI
Art. 7 - Relazioni Industriali e sistema di informazioni - Ente Bilaterale Occhialeria
Partecipazione
Le Parti riconoscono che le trasformazioni dei mercati, dei sistemi produttivi e la sempre maggiore internazionalizzazione dell'economia impongono di affrontare in tempi rapidi i problemi organizzativi e di adattare il sistema produttivo ai cambiamenti in corso.
Tutto questo per contribuire allo sviluppo della competitività, alla tutela e alla qualificazione dell'occupazione e alla crescita del dialogo continuo tra le Parti.
L'esame congiunto dello scenario economico e industriale è un elemento qualificante delle relazioni e di un loro ordinato ed efficace sviluppo.
Le Parti riconoscono nella partecipazione un elemento che può contribuire a rinnovare consapevolmente e responsabilmente i processi, per adeguare i sistemi produttivi, rispondere alle esigenze di mercato e migliorare la produttività.
A questo proposito le Parti condividono l'opportunità di:
1. arricchire il sistema di informazioni secondo quanto previsto dalla normativa europea in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
2. valutare l'opportunità di definire apposite linee guida sulla partecipazione.
3. qualificare l'Osservatorio nazionale di categoria.
4. definire orientamenti comuni sulla responsabilità sociale dell'impresa.
Le Parti potranno richiedere una valutazione da parte dei firmatari del presente accordo al fine di favorire e sviluppare modalità che contribuiscano a rafforzare la cultura della partecipazione.
Responsabilità sociale
Le Parti sostengono lo sviluppo di un'azienda socialmente responsabile attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni, operando responsabilmente con la consapevolezza dei propri diritti e doveri.
Ad ogni livello si opererà in modo coerente per sviluppare e dare attuazione alle norme contenute nel presente CCNL riconducibili ad un impegno sociale dell'azienda, complessivamente considerata e dei singoli che operano in essa.
Le Parti potranno impegnarsi in tal senso, definendo comportamenti coerenti con quanto sopra e promuovendo e/o aderendo ad iniziative congiunte di Responsabile sociale.
Le Parti si impegnano a redigere entro il 30 giugno 2014 le linee guida sulla responsabilità sociale che potranno essere adottate con apposito accordo aziendale.
Produttività - Occupabilità
Le aziende possono crescere e conseguire una redditività soddisfacente e tutelare quindi il lavoro, il benessere dei lavoratori, la crescita e lo sviluppo dell'occupazione anche attraverso il miglioramento complessivo della loro competitività.
Le Parti ritengono che l'incremento della produttività sia strettamente correlato con la ricerca, gli investimenti tecnologici, l'innovazione, la professionalità e con le necessarie reciproche flessibilità che richiedono un atteggiamento partecipativo e di apertura al cambiamento.
La produttività e la buona occupazione sono temi centrali per il lavoro, per il sostegno e il rilancio della competitività delle aziende.
Le Parti condividono che il miglioramento della produttività del lavoro si possa realizzare intervenendo nell'ambito della formazione ed etica del lavoro, ed attraverso la qualità delle relazioni industriali basata sulla valorizzazione delle RSU e nel pieno rispetto delle reciproche esigibilità e fruibilità del CCNL.
In tale ambito le Parti ritengono che, a livello aziendale e con modalità da convenire a tale livello, possa compiersi un esame periodico del fabbisogno occupazionale e formativo , anche al fine di verificare - in conformità alle prerogative aziendali - se sussistono presupposti tali da consentire un percorso di stabilizzazione di alcuni rapporti di lavoro flessibili (contratti a termine, somministrazione), in tal caso esaminandone gli aspetti qualitativi e quantitativi.
Inoltre tale approfondimento potrà consentire alle Parti di verificare, sulla base delle esigenze produttive, il corretto rapporto tra occupazione, professionalità e organizzazione del lavoro.
Sistema informativo - Osservatorio nazionale di categoria
Le Parti ritengono che l'approfondita conoscenza del settore e il confronto delle rispettive valutazioni costituiscono un utile presupposto per favorire il dialogo sociale settoriale e rafforzare le relazioni industriali partecipate nel settore.
La pratica della comunicazione e condivisione delle informazioni ha lo scopo - attraverso la ricerca di convergenze nell'analisi dei problemi e la individuazione delle possibili soluzioni - di migliorare la competitività delle aziende, difendendo l'occupazione e valorizzando le risorse umane quale fattore strategico di sviluppo.
Per perseguire queste finalità le Parti, ferme restando la rispettiva autonomia di iniziativa e le distinte responsabilità, concordano di aggiornare il sistema informativo contrattuale attribuendo un ruolo centrale all'Osservatorio Nazionale.
L'Osservatorio, è costituito da tre rappresentanti designati da Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil e da altrettanti dell'Associazione imprenditoriale che costituiscono il comitato di indirizzo strategico. Il comitato ha il compito di orientare, all'unanimità, l'attività dell'Osservatorio definendo le priorità di azione, indicando i temi delle ricerche , approvando i programmi di lavoro.
L'Osservatorio:
- acquisisce in via diretta i dati, le informazioni e ogni altro elemento conoscitivo riguardanti il settore e i suoi comparti;
- analizza le informazioni;
- produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati dalle Parti;
- suggerisce alle Parti l'adozione congiunta di orientamenti su tematiche di rilevanza strategica, da sottoporre ai competenti Organi istituzionali.
Sulla base delle conoscenze comuni acquisite, inoltre, l'Osservatorio analizza, valuta e fa sintesi delle proposte che le Organizzazioni sindacali di settore e l'Associazione nazionale di categoria possono congiuntamente avanzare in ambito di Dialogo Sociale nelle sedi istituzionali nazionali, internazionali e comunitarie, in materia di politica industriale settoriale, politica del lavoro, politica commerciale, rispetto dei diritti umani fondamentali, impegno contro contraffazione, frodi commerciali, evasioni, elusioni e lavoro irregolare.
La ricerca di convergenze e l'individuazione delle possibili soluzioni a cura dell'Osservatorio sono volte alla valorizzazione del sistema produttivo e delle risorse umane che operano al suo interno, e saranno utilizzate per orientare allo sviluppo sostenibile i processi di riposizionamento competitivo delle imprese.
* * * * *
Le materie oggetto di analisi da parte dell'Osservatorio sono le seguenti:
a) l'attività produttiva, l'andamento congiunturale e quello dei consumi;
b) la competitività del settore e dei comparti, anche con riferimento al quadro economico internazionale;
c) le politiche e le modalità di internazionalizzazione e di decentramento produttivo all'estero, con particolare riferimento all'analisi dei paesi destinatari, alle tipologie produttive delocalizzate, alle stime dei volumi complessivi di produzione, alle ricadute occupazionali in Italia;
d) le politiche di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità di aziende;
e) la struttura dell'occupazione e la sua dinamica, anche con riferimento alle varie tipologie di contratto di lavoro;
f) la dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;
g) le politiche di commercializzazione in Italia e all'estero;
h) i costi dell'energia e delle materie prime;
i) l'andamento della contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento alle tipologie e caratteristiche dei premi di risultato;
j) l'andamento delle importazioni e delle esportazioni;
k) il commercio internazionale;
l) gli investimenti, con particolare riguardo a quelli per ricerca e formazione;
m) l'evoluzione della tecnologia e dell'organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle conseguenze sull'occupazione;
n) i temi legati al rapporto tra industria e ambiente (con particolare riferimento ai problemi derivanti dall'applicazione di leggi nazionali e di provvedimenti comunitari) e all'igiene e sicurezza del lavoro;
o) le iniziative più rilevanti in materia di azioni positive, anche al fine di diffondere le migliori pratiche;
p) l'analisi comparativa (benchmarking) delle migliori pratiche in materia di responsabilità sociale;
q) i supporti organizzativi e di servizio a disposizione delle piccole e medie aziende nei distretti industriali;
r) il monitoraggio e il coordinamento delle informazioni sulla sicurezza dei prodotti, anche in relazione alla normativa della U.E. sul REACH;
s) monitoraggio dell'evoluzione della normativa di Legge in materia di lavoro.
L'Osservatorio produce un rapporto annuale sullo stato e sulla struttura dei settori, con riferimento ai fattori più significativi per delineare l'andamento del settore e le sue tendenze evolutive, anche al fine di proporre eventuali aggiornamenti del testo del CCNL.
L'Osservatorio può individuare esperti provenienti dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali, ai quali affidare lo svolgimento degli studi, delle ricerche e delle analisi. Ciascuna delle Parti assume a proprio carico le eventuali spese di utilizzo di tale personale.
Gli studi e le analisi condotte all'interno dell'Osservatorio potranno essere preparatori anche alla attività negoziale delle Parti.
L'Osservatorio può decidere di approfondire analisi relative a singole realtà di comparto o territoriali.
L'Osservatorio si riunisce ordinariamente con cadenza quadrimestrale e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni imprenditoriali ne facciano motivata richiesta.
I documenti e le analisi dell'Osservatorio vengono approvati all'unanimità.
L'attività di segreteria operativa dell'Osservatorio è presso l'Associazione degli imprenditori.
Sono demandati inoltre all'Osservatorio i seguenti compiti:
- costituire la Commissione di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 25 in materia di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite in sede di informativa aziendale;
- approfondire le tematiche al fine di consentire l'adozione del Codice etico di comportamento e il suo monitoraggio;
- approfondire le tematiche relative alla fattibilità di forme integrative di assistenza sanitaria.
- agevolare l'accesso alla formazione professionale di cui all'art. 59 individuando un elenco di materie oggetto dei corsi professionali, nell'ottica di favorire la crescita professionale del lavoratore. Tale elenco sarà oggetto di monitoraggio ed aggiornamento periodico.
Al fine di promuovere una concreta partecipazione dei lavoratori alla vita d'impresa, le Parti ritengono opportuno che in sede di Osservatorio vengano discusse e individuate forme di governance bilaterali condivise (osservatori aziendali, comitati strategici aziendali, ecc.), onde facilitarne la sperimentazione/adozione da parte di Gruppi o Aziende interessate.
Sessione annuale sulla politica industriale
Le Parti si impegnano a svolgere una sessione annuale di confronto sui temi della politica industriale al fine di:
- esaminare le linee strategiche di evoluzione del settore;
- analizzare congiuntamente, in coerenza con tali linee, le proposte di politica industriale utili e prioritarie per il consolidamento e lo sviluppo del sistema delle imprese del settore occhialeria;
- definire le proposte comuni e le iniziative congiunte nei confronti del Governo e delle altre istituzioni ai vari livelli competenti in materia di politica industriale.
Attività al livello regionale
Al livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, per prendere in esame le valutazioni effettuate e le comuni conclusioni raggiunte sia in sede di Osservatorio Nazionale che in sede territoriale e di distretto industriale, per fornire all'Ente Regione le indicazioni necessarie per le sue attività istituzionali a sostegno del settore e per la regolamentazione dei profili formativi.
Le conclusioni cui le Parti saranno pervenute in tale sede saranno ricondotte, per competenza, agli organismi bilaterali regionali previsti dagli accordi interconfederali vigenti.
Informazioni al livello territoriale e/o di distretto industriale
Al livello territoriale (normalmente coincidente con quello delle strutture organizzative imprenditoriali) e nelle aree caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende del settore, da identificare in incontri nazionali tra le Parti e previa verifica operativa con le competenti associazioni territoriali, verranno attivati annualmente - su richiesta delle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti - momenti di analisi e confronto congiunto sull'andamento produttivo e occupazionale delle imprese del settore del territorio.
A questo fine si utilizzeranno sia le conoscenze acquisite tramite l'Osservatorio Nazionale, che le informazioni messe a disposizione da parte delle associazioni datoriali territoriali.
Tale attività di individuazione ha consentito di riscontrare una significativa concentrazione di aziende del settore nella provincia di Belluno; in questa area, anche ai sensi di quanto stabilito dall'Accordo Nazionale del 3 marzo 1994, le Parti a livello locale daranno vita, con carattere sperimentale, ad iniziative tra cui la realizzazione di un Osservatorio che operi nell'ambito di quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro. Le modalità operative del costituendo Osservatorio saranno definite in sede territoriale, dall'Associazione industriale e dalle Organizzazioni sindacali competenti a tale livello, in relazione alle specificità del territorio interessato, anche con riferimento alle iniziative inerenti il distretto dell'occhiale.
Le aziende forniranno in forma aggregata alle OO.SS. Territoriali, per il tramite delle Associazioni Territoriali, informazioni circa l'applicazione, a livello aziendale, delle innovazioni previste dai documenti congiunti definiti dalle Parti a livello nazionale in materia di politiche industriali, politiche ambientali, di tutela della salute e per la sicurezza sul lavoro, le politiche di contenimento dei consumi energetici e per il miglioramento qualitativo del servizio e del prodotto finito.
Le materie di analisi e confronto sono le seguenti:
a) l'andamento dell'attività produttiva e la competitività settoriale;
b) la struttura ed evoluzione dell'occupazione;
c) le tendenze del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali;
d) i riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali dell'organizzazione dei tempi di lavoro;
e) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;
f) tendenze del decentramento produttivo sia in Italia che all'estero;
g) le iniziative di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità di aziende;
h) condizioni e problemi legati al rispetto dell'ambiente;
i) costo dell'energia e iniziative finalizzate al risparmio energetico;
j) valorizzazione del lavoro femminile e iniziative di pari opportunità locali;
k) problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione continua;
l) la verifica dell'andamento della contrattazione di secondo livello - anche in raccordo con
l'Osservatorio nazionale di categoria - e l'individuazione di iniziative atte a favorire il suo
sviluppo aziendale/filiera, nel territorio/distretto.
Le analisi e gli approfondimenti su tali materie, in quanto si concretizzino in proposte comuni delle Parti, saranno sottoposti agli enti pubblici territoriali competenti, nonché agli organismi paritetici territoriali intercategoriali affinché nella programmazione dei rispettivi interventi tengano conto delle esigenze del settore.
Informazioni e consultazioni al livello aziendale
Premessa
Il livello aziendale di informazione individua tre tipicità:
a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico - sociali dell'azienda (come specificato nel presente paragrafo);
b) informazioni correlate alla contrattazione aziendale per obiettivi (si veda al paragrafo 4 dell'art. 6 del presente contratto);
c) informazioni delle imprese a livello europeo (si veda il relativo paragrafo nel presente articolo);
d) informazioni sulle imprese collegate a livello internazionale.
Il sistema informativo aziendale, pur nella distinzione delle tre diverse finalità, tende a sviluppare un migliore livello di comprensione della realtà dell'impresa con il coinvolgimento partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa per le singole aziende. Tale informativa potrà essere fornita anche nel corso delle assemblee previste dall'art. 14 del presente CCNL, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal CCNL stesso.
Pur con le finalità proprie di ciascuna regolamentazione, i tre diversi momenti informativi possono coincidere.
Su tutte le informazioni fornite dall'azienda potrà essere svolta una valutazione congiunta.
Informazioni e consultazioni
In applicazione della Direttiva 2002/14/CE e del D.Lgs. 6-2-2007 n. 25, a livello aziendale -di norma annualmente - le aziende che occupano più di 50 dipendenti, tramite le associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
a) l'andamento dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);
c) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
d) le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;
e) le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;
f) le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali;
g) il superamento delle barriere architettoniche.
Le aziende forniranno alle RSU informazioni circa l'applicazione, a livello aziendale, delle innovazioni previste dai documenti congiunti definiti dalle Parti a livello nazionale in materia di politiche industriali, politiche ambientali, di tutela della salute e per la sicurezza sul lavoro, le politiche di contenimento dei consumi energetici e per il miglioramento qualitativo del servizio e del prodotto finito.
Su tali problemi, a richiesta di una delle Parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto in ordine:
- all'occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonché alle iniziative formative da realizzare con il concorso di fondi pubblici;
- alle eventuali politiche di commercializzazione diretta in Italia e all'estero.
- allo stato di applicazione della legislazione di parità con le relative azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984 ed in correlazione con le iniziative assunte a livello nazionale e territoriale, per valorizzare l'impiego del lavoro femminile;
- allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione e sull'inserimento e reinserimento dei lavoratori svantaggiati;
- all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto anche formativo.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle Parti, quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Le aziende di cui al primo comma del presente paragrafo daranno inoltre - a richiesta della RSU - informazioni con cadenza annuale in merito alle iniziative realizzate di decentramento produttivo, con particolare riferimento alla delocalizzazione all'estero. L'informazione riguarderà il paese di destinazione e la tipologia di produzione nonché altre eventuali informazioni che l'azienda ritenga di poter fornire nel rispetto dei principi di riservatezza industriale e commerciale.
Durante il corso dell'informativa annuale le società di capitale con obbligo di deposito, per Legge, del bilancio consegneranno, a richiesta, copia dello stesso e della relazione di accompagnamento, già approvate dall'assemblea dei soci.
Per le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse, o per i complessi industriali del settore aventi un'unica gestione pur riunendo aziende con ragioni sociali diverse, si provvederà a concentrare l'informazione presso l'associazione imprenditoriale con riferimento all'ubicazione della sede centrale o dell'unità avente il maggior numero di addetti. Le informazioni di cui al primo comma saranno estese ad eventuali piani pluriennali. Alla sessione informativa, parteciperà la Direzione Aziendale e il Coordinamento sindacale nazionale composto dalle OO.SS. nazionali e territoriali coinvolte e dalla RSU dei diversi siti in cui si articola l'azienda. L'effettuazione dell'incontro darà luogo ad un permesso retribuito giornaliero per la RSU coinvolta aggiuntivo rispetto alle ore di permesso retribuito attribuite alla RSU di cui all'art. 12, con assorbimento di quanto già eventualmente previsto in sede aziendale.
Ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, i rappresentanti dei lavoratori, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti.
Imprese a dimensione europea
In relazione alla direttiva U.E. 94/45 le Parti concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro paese.
A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a dimensione europea in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa e dell'Accordo interconfederale vigente, demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema informativo contrattuale adottato per il settore nel suo complesso, anche alle Organizzazioni sindacali nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui alla direttiva 94/45 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.
Ente Bilaterale Occhialeria (EBO)
Al fine di favorire il consolidamento delle relazioni in funzione di un sistema partecipativo più avanzato che consenta di cogliere ogni opportunità volta a migliorare le condizioni del settore dell'occhialeria, nella fattispecie delle aziende e dei lavoratori ivi operanti, le Parti pertanto, hanno costituito l'Ente Bilaterale Occhialeria (EBO) i cui compiti sono previsti dallo Statuto.
Il Fondo è finanziato attraverso un contributo di € 1,00 mensili per dipendente a tempo indeterminato non in prova, a carico delle imprese, secondo le modalità definite dal Regolamento dell'EBO.
Le Parti affidano all'Ente Bilaterale Occhialeria (EBO) le seguenti attività:
- la preparazione della sessione annuale di politica industriale;
- l'analisi sull'andamento dell'applicazione del nuovo inquadramento;
nonché il seguente compito:
- promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese fra le Parti sociali.
All'Ente Bilaterale, le parti affideranno compiti e attività tra quelle attribuite all'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 7 e all'Organismo Nazionale per la Formazione di cui all'art. 8 del CCNL.
L'Ente Bilaterale Nazionale collaborerà con il livello territoriale per realizzare quanto previsto dall'art. 8 punto 3 in materia di formazione.
Ipotesi di accordo 19/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 7 - Relazioni industriali
PREMESSA
Le Parti ritengono che buone e costruttive relazioni industriali e sindacali rappresentino un elemento che favorisce lo sviluppo del settore, il miglioramento delle imprese nonché la buona occupazione.
Riconoscono che in una fase di profonde ed imprevedibili trasformazioni economiche, organizzative e commerciali il coinvolgimento dei lavoratori può rappresentare utile elemento di competitività.
Condividendo tali elementi le Parti convengono di demandare all'Osservatorio Nazionale il compito di proporre una serie di iniziative per una sempre maggiore ed efficace azione che aumenti la consapevolezza dei processi e permetta una più lineare gestione dei problemi.
A - Relazioni Industriali
Le Parti convengono sull'opportunità di implementare l'ambito delle relazioni industriali a livello nazionale, valorizzando il ruolo e l'attività dell'Osservatorio nazionale.
L'Osservatorio, adeguatamente supportato dall'Ente Bilaterale Occhialeria (EBO), approfondirà alcune tematiche di comune interesse condivise.L'Osservatorio procederà pertanto a dare attuazione a quanto previsto dal CCNL con particolare riferimento alla sessione annuale di politica industriale.
Le Parti valuteranno l'opportunità di realizzare linee guida sulla contrattazione di 2º livello, di realizzare un "testo unico" sui diritti in materia di maternità/paternità, di congedi per gravi motivi familiari, di aggiornare ove necessario la normativa contrattuale in tema di ambiente e sicurezza, di approfondire le tematiche della formazione professionale e del diritto allo studio, di redigere linee guida sulla partecipazione e la responsabilità sociale.
B - Formazione congiunta
le Parti si impegnano a studiare e definire processi di formazione congiunta fra RSU e Direzione aziendale su temi di comune interesse.
Al capitolo informazioni e consultazioni il 1º comma è sostituito dal seguente:
In applicazione della Direttiva 2002/14/CE e del D.Lgs. 6-2-2007 n. 25, a livello aziendale - di norma annualmente - le aziende che occupano più di SQ 40 dipendenti, tramite le associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:____ omissis____
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 7 - Relazioni Industriali e sistema di informazioni - Ente Bilaterale Occhialeria
PREMESSA
___omissis___
Partecipazione
___omissis___
Responsabilità sociale
Le Parti sostengono lo sviluppo di un'azienda socialmente responsabile attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti; ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni, operando responsabilmente con la consapevolezza dei propri diritti e doveri.
Ad ogni livello si opererà in modo coerente per sviluppare e dare attuazione alle norme contenute nel presente CCNL riconducibili ad un impegno sociale dell'azienda, complessivamente considerata e dei singoli che operano in essa.
Le Parti potranno impegnarsi in tal senso, definendo comportamenti coerenti con quanto sopra e promuovendo e/o aderendo ad iniziative congiunte di Responsabile sociale.
Le Parti, al fine di agevolare la diffusione nelle aziende della cultura della responsabilità sociale d'impresa, hanno redatto linee guida condivise che potranno essere adottate con apposito accordo aziendale (Allegato____).
___omissis___
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 7 - Relazioni Industriali e sistema di informazioni - Ente Bilaterale Occhialeria
In sede di stesura definitiva del presente contratto i compiti dell'Osservatorio saranno integrati con la definizione delle materie di formazione ai sensi dell'art.59, comma 1 del presente CCNL
La formazione è un tema trasversale, funzionale sia alla produttività sia all'occupabilità, e deve essere considerato uno strumento essenziale per la qualità delle risorse umane, per la qualità delle relazioni industriali, per sviluppare ed incentivare una cultura di relazioni partecipative utile anche a garantire la esigibilità reciproca delle norme del CCNL.
È necessario diffondere la consapevolezza che la formazione è essenziale e risponde alle esigenze di entrambe le Parti: aziendali e dei lavoratori.
1 . Organismo bilaterale nazionale di categoria
Nell'attuale contesto industriale, caratterizzato dalla necessità di più elevati livelli di competitività, dalla capacità di valorizzare le risorse umane e di migliorarne l'occupabilità, da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, assume un rilievo strategico per il sostegno e lo sviluppo del settore l'esigenza:
- di una efficace esplicitazione dei fabbisogni professionali;
- di disporre di azioni formative adeguate;
- di promuovere un positivo rapporto fra sistema produttivo e sistema formativo (inteso come insieme di Istruzione scolastica, Università, Formazione Professionale);
In tale contesto, le Parti:
- convengono sulla positività e l'importanza di esperienze congiunte di dialogo sociale sui temi della formazione;
- si riconoscono nella comune valutazione che le Parti sociali debbano essere titolari dell'azione di esplicitazione dei fabbisogni professionali del settore;
- sanciscono la necessità di attivarsi congiuntamente al fine di dotarsi di strumenti condivisi, praticabili ed efficaci allo scopo di fornire - alla collettività, alle istituzioni, al settore - elementi utili per l'individuazione e l'indirizzo di azioni ed iniziative, attinenti l'istruzione e la formazione, a sostegno del settore e del suo sviluppo.
Le Parti, ferme restando le rispettive autonomie di iniziativa e le distinte responsabilità, decidono di costituire l'Organismo bilaterale nazionale del settore (OBN).
Obiettivo dell'OBN è fornire stabilmente indicazioni utili per massimizzare e promuovere qualità e efficacia della formazione e dell'orientamento, al fine di valorizzare le risorse umane ed incrementare la competitività dell'apparato produttivo.
L'OBN è costituito da 3 rappresentanti designati da Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil e da altrettanti dell'Associazione imprenditoriale.
L'OBN si riunisce ordinariamente con cadenza almeno semestrale e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni imprenditoriali ne facciano motivata richiesta.
L'OBN può sollecitare e/o indicare iniziative relative a singole realtà di comparto o riferite all'ambito locale, anche raccordandosi e recependo istanze dai livelli distrettuali e territoriali.
L'OBN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni individuati di comune accordo al fine di perseguire compiti ed obiettivi specifici concordati. In tal caso, ciascuna delle Parti ne assume a proprio carico le eventuali spese, fermo restando che l'OBN potrà favorire - per le attività istituzionali sopra elencate - l'utilizzo di fondi e finanziamenti pubblici e privati, nazionali ed europei, da parte delle rispettive Associazioni e Organizzazioni sindacali.
Le Parti si impegnano a mettere a disposizione dell'OBN, direttamente o tramite l'Osservatorio, dati statistici ed informazioni di cui dispongano inerenti l'obiettivo dell'OBN e a promuovere, ciascuno per propria parte, Fondimpresa-Fondo interprofessionale di cui all'art. 118 della Legge 388/2000.
Gli studi e le analisi condotti all'interno dell'OBN, in relazione alle funzioni e compiti ed alle attività svolte, potranno essere preparatori e propedeutici anche all'attività negoziale delle Parti e di supporto allo svolgimento della contrattazione di secondo livello.
Ogni decisione dell'OBN relativa alla propria attività è assunta all'unanimità.
L'attività di Segreteria operativa dell'OBN è presso l'Associazione degli imprenditori.
Attribuzioni dell'OBN
L'OBN è preposto all'attuazione delle seguenti funzioni:
- completare e mantenere aggiornata e di libera accessibilità l'anagrafe delle figure di riferimento necessarie al funzionamento e allo sviluppo del settore (a partire dai risultati conseguiti con la partecipazione all'OBNF);
- completare e mantenere aggiornate e di libera accessibilità le descrizioni delle prestazioni ideali attese da ciascuna figura professionale (anche a partire dai risultati conseguiti con la partecipazione all'OBNF);
- completare/monitorare/aggiornare, mantenendoli di libera accessibilità, gli standard minimi di competenze relativi alle figure professionali (anche a partire dai risultati conseguiti con la partecipazione all'OBNF);
- partecipare ad iniziative di coordinamento tra i settori in materia di metodologie, lessici, identificazione/verifica/descrizione nella rilevazione dei fabbisogni di professionalità e nella promozione della formazione permanente;
- attivare e mantenere rapporti con istituzioni preposte alla formazione in senso lato, (fra cui il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Conferenza Stato-Regioni, gli enti ed Organismi Bilaterali Regionali e di categoria, Fondimpresa-Fondo interprofessionale di cui all'art. 118 della Legge 388/2000);
- promuovere, progettare, proporre moduli formativi sulle tematiche del settore finalizzati alla formazione di formatori e tutors;
- proporre linee guida e promuovere le migliori pratiche formative, in particolare per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e per la riqualificazione nei processi di mobilità;
- promuovere moduli di formazione, anche a distanza, su temi di specifico interesse per il settore;
- individuare, implementare e diffondere linee guida e moduli formativi, anche a distanza, in materia di ambiente salute e sicurezza, finalizzati a un utilizzo efficace da parte degli OBR, delle imprese e dei lavoratori, nonché di materiale di formazione di base da fornire ai neoassunti;
- individuare opportunità formative e definire progetti quadro per la formazione permanente nel settore (non sostitutivi delle iniziative autonomamente proponibili a livelli distrettuali, territoriali e aziendali) fornendo alle associazioni imprenditoriali e alle Organizzazioni sindacali indicazioni utili (queste ultime correlate a Fondimpresa - Fondo interprofessionale di cui all'art. 118 della Legge 388/2000);
- promuovere e diffondere le esperienze più significative di formazione di primo inserimento, di formazione continua e di alternanza realizzate nell'ambito del settore;
- promuovere e organizzare iniziative di riflessione relative alla qualità e all'efficacia di azioni formative realizzate;
- collaborare con le istituzioni che concorrono alla definizione dei profili formativi dell'apprendistato;
- individuare e diffondere linee guida a garanzia della qualità degli stages da effettuare nelle imprese del settore (di libera adozione da parte delle imprese e da proporsi anche a livello distrettuale e territoriale);
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2) Azioni positive per le pari opportunità
L'OBN, nell'ambito dello svolgimento delle attività sopra specificate, potrà promuovere specifiche iniziative formative nonché programmi di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile, mediante la costituzione di un apposito gruppo di studio.
A tal fine potranno essere utilizzati i risultati delle conoscenze acquisite di comune accordo a livello nazionale.
In parallelo sarà condotta un'analisi sull'adeguatezza delle strutture formative, scolastiche e di orientamento, nell'assicurare pari condizioni e pari opportunità sul mercato del lavoro.
Tali approfondimenti serviranno per predisporre e mettere a punto, anche in relazione alle raccomandazioni dell'U.E. ed alla legislazione nazionale, schemi di progetti di azioni positive e di formazione professionale i quali, ove concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati "progetti convenuti con le organizzazioni sindacali"; l'eventuale loro utilizzo da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.
Le Parti promuoveranno presso le proprie strutture associative la conoscenza dei progetti di formazione concordati e verificheranno l'efficacia dei programmi applicati.
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3) Progetti formativi
Le Parti convengono sulla opportunità di confrontarsi su specifiche iniziative di cui le stesse siano propositrici o titolari, nonché di fare conoscere tali iniziative alle aziende associate e ai lavoratori, anche ai fini di quanto previsto all'art. 58, lett. b) del presente CCNL.
Ferme restando le rispettive autonomie operative le Parti potranno inoltre promuovere specifiche iniziative formative, non riconducibili a Fondimpresa, da progettare e realizzare congiuntamente.
Raccordo con il livello territoriale
A) L'OBN mette a disposizione delle rispettive Parti al livello territoriale le conoscenze e quant'altro ritenuto necessario.
B) Il materiale proveniente dall'OBN e gli approfondimenti specifici condotti dalle Parti al livello locale concernenti le possibili iniziative tendenti a:
- migliorare l'integrazione tra scuola e lavoro per favorire l'inserimento dei giovani studenti attraverso strumenti appropriati quali il contratto a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, e i tirocini formativi, per i quali andranno ricercate soluzioni che ne favoriscano la realizzazione anche nel corso dell'anno scolastico.
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o di riqualificazione professionale;
- verificare, in termini quantitativi e qualitativi, le iniziative formative rivolte ai giovani in contratto di formazione lavoro;
- elaborare progetti formativi e/o promuoverne la predisposizione in funzione dei programmi definiti a livello nazionale;
- promuovere la realizzazione di iniziative formative in materia di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche, utilizzando le risorse rese disponibili dalle Regioni;
- studiare le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne la utile collocazione, anche tramite convenzioni, in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
Saranno sottoposti alla attenzione degli enti pubblici competenti ed agli organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai sensi dell'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese, affinché nella programmazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore.
C) L'OBN deve attivarsi e creare presupposti perché si instauri un'efficace circolarità del flusso delle informazioni dalla periferia (territori, distretti, OBR, strutture formative periferiche) al centro (OBN) e viceversa.
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4) Azioni a livello aziendale
La Direzione aziendale interesserà la RSU, con riferimento a ciascuna unità produttiva, in merito ad eventuali esigenze indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo e fornirà indicazione sulle conseguenti iniziative formative, anche al fine di una valutazione congiunta.
Oltre a quanto sopra, direzione aziendale e RSU si confronteranno sulle iniziative formative congiunte, al fine di condividere i relativi progetti da realizzare e le modalità del loro finanziamento.
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 8 - Formazione
___omissis___
4. Azioni a livello aziendale
La Direzione aziendale interesserà la RSU, con riferimento a ciascuna unità produttiva, in merito ad eventuali esigenze indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo e fornirà indicazione sulle conseguenti iniziative formative, anche al fine di una valutazione congiunta.
Oltre a quanto sopra, direzione aziendale e RSU si confronteranno sulle iniziative formative congiunte, al fine di condividere i relativi progetti da realizzare e le modalità del loro finanziamento. Tra tali progetti, saranno in particolare esaminati percorsi di crescita professionali, individuali e /o di gruppo, con il coinvolgimento della Rsu, che siano coerenti con la struttura e le finalità del nuovo inquadramento unico dei lavoratori.
Per favorire la formazione continua e una proficua collaborazione tra Direzione aziendale e Rsu nell'implementazione dei piani formativi di cui sopra, la Rsu stessa può nominare tra i suoi membri un "delegato alla formazione" con l'incarico di curare i rapporti con le figure aziendali responsabili dell'organizzazione e della realizzazione operativa dei progetti di formazione continua aziendali o interaziendali.
Le attività formative e le competenze acquisite da ciascun lavoratore a seguito dello svolgimento delle iniziative di formazione aziendali sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett i) del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i..
Le Parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore a lavorazioni presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le Parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato.
2) Le aziende sistematicamente committenti lavoro a terzi, aventi oltre 70 dipendenti, e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno a richiesta, di norma annualmente, le Rappresentanze Sindacali Unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati.
3) Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti costituiranno, entro 3 mesi dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due Parti con i seguenti compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l'Associazione industriale territoriale metterà a disposizione della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente avente oltre 70 dipendenti l'Associazione territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale, durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all'art. 5 della Legge 20 maggio 1975, n. 164 e dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso al lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le Parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree del Mezzogiorno quelle individuate dalla Legge n. 64/86) l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l'indicazione dei contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno dichiarato di applicare. Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con la annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti, per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale, stipulato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore.
Chiarimento a verbale
Con la informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le Parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale.
Le Parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono una attività funzionale al processo produttivo, sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di leggi e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.
Le Parti concordano il presente Codice di Condotta per le imprese che operano a livello internazionale finalizzato a rispettare ed a far rispettare alle aziende che per loro producono in forma diretta, o tramite società controllate o consociate, ovvero tramite terzi integrati nel proprio ciclo produttivo, o infine servendosi di contesti produttivi e distributivi non sottoposti al proprio diretto controllo, le seguenti sette Convenzioni OIL :
1. Divieto di lavoro forzato (Convenzioni 29 e 105) - È proibito il lavoro forzato, in schiavitù o fornito da reclusi.
2. Libertà di associazione e diritto di negoziazione (Convenzioni 87 e 98) - Sono riconosciuti il diritto dei lavoratori di costituire Sindacati e di aderire ad un Sindacato ed il diritto dei datori di lavoro di organizzarsi. I lavoratori ed i datori di lavoro possono trattare liberamente ed in modo indipendente.
3. Divieto del lavoro dei bambini (Convenzione 138) - È proibito il lavoro dei bambini. Non sono ammessi al lavoro i bambini di età inferiore ai 15 anni o più giovani dell'età di obbligo scolare in vigore nei Paesi interessati.
4. Non discriminazione nell'occupazione (Convenzioni 100 e 111) - I lavoratori sono occupati sulla base della propria capacità lavorativa e non in relazione alla propria razza, sesso, caratteristica individuale, credo religioso, opinione politica o origine sociale.
L'adesione al codice di condotta rappresenta per l'impresa italiana un sistema trasparente ed efficace di gestione della responsabilità sociale, che le Parti stipulanti propongono quale risultato della concertazione.
Le Parti stipulanti si impegnano a promuovere la più ampia diffusione ed applicazione del Codice di Condotta.
L'impresa italiana che adotterà tale Codice di Condotta informerà e definirà congiuntamente con le RSU i sistemi di monitoraggio bilaterale, i provvedimenti nei confronti dei fornitori - partners commerciali in caso di comportamenti non conformi o di violazioni del Codice da parte degli stessi, l'impegno a inserire nei contratti di commessa all'estero il rispetto delle Convenzioni contenute nel Codice, la consegna periodica dell'elenco dei siti produttivi del decentramento nazionale e internazionale dell'impresa, l'eventuale responsabile di gestione e applicazione del Codice, secondo le procedure concordate a livello nazionale tra le Parti secondo quanto previsto al capitolo "Disposizioni finali e verifiche".
Diritti di Informazione
L'impresa italiana, applicando il Codice di Condotta, fornirà specifiche informazioni alle Rappresentanze Sindacali Unitarie interessate, in occasione delle ordinarie procedure per l'esercizio del Sistema Informativo a livello aziendale, in ordine ai contenuti e alle modalità di applicazione con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
1. le attività, i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del codice;
2. lo stato di applicazione del codice e le fasi di sperimentazione eventualmente previste;
3. i programmi aziendali per diffondere e controllare l'applicazione del codice e le relative azioni di sensibilizzazione nei confronti delle società estere controllate e/o consociate, nonché dei fornitori/partners commerciali;
4. le eventuali iniziative di cooperazione con Organismi internazionali, Autorità pubbliche locali competenti in materia di lavoro.
In questa sede l'impresa comunicherà, di volta in volta, se l'informativa ha carattere riservato e riguarda aspetti coperti da segreto industriale o che siano di natura tale da provocare, in caso di diffusione esterna, difficoltà o danni alle imprese interessate, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela della «privacy» vigenti nella legislazione italiana.
Eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile
Le Parti riconoscono che il codice di condotta costituisce uno strumento per contribuire principalmente alla eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile.
L'impresa italiana operante in contesti produttivi o distributivi sottoposti al proprio diretto controllo, provvederà perché in tali contesti non siano realizzati beni, in qualsiasi stadio della loro fabbricazione, realizzazione o trasformazione, in violazione delle Convenzioni OIL che vietano il lavoro minorile prestato:
1. sotto forma di schiavitù o pratiche analoghe, quali la tratta, il lavoro forzato o coatto, la servitù per debiti e l'asservimento di minori;
2. in condizioni ambientali o secondo modalità che possano oggettivamente compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei minori, secondo le normative o gli usi locali;
3. da parte di soggetti di età inferiore a quella stabilita per l'avviamento al lavoro dalle normative del luogo nel quale la prestazione è eseguita o, in ogni caso, di età inferiore a 15 anni, fatte salve le eccezioni espressamente previste in materia dalle Convenzioni OIL ed eventualmente dalla legislazione locale.
Qualora in tali contesti si verifichino violazioni delle disposizioni indicate al precedente comma, l'impresa stessa provvederà a far cessare immediatamente lo sfruttamento dei minori ovvero a rimuovere le situazioni di non conformità con il lavoro minorile.
L'impresa italiana si riserva di regolare i rapporti con i propri fornitori-partners diretti, prevedendo la possibilità di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni qualora tali fornitori-partners si rendessero responsabili, direttamente o indirettamente, dell'inosservanza della garanzia dagli stessi fornita riguardo al non utilizzo di lavoro minorile vietato dalle Convenzioni OIL e dalle normative nazionali.
Nell'ambito di progetti per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile, promossi o sostenuti da competenti autorità a livello locale e/o da organismi internazionali, l'impresa italiana valuterà le modalità per contribuire a realizzare specifiche «azioni positive» atte a favorire l'istruzione e la formazione professionale dei minori avviati al lavoro.
Eliminazione del lavoro forzato o obbligatorio e di ogni forma di discriminazione nel lavoro
L'impresa italiana si attiverà per assicurare il rispetto dei principi dell'OlL che vietano lo sfruttamento del lavoro, con riguardo:
1. al divieto del lavoro forzato o obbligatorio;
2. al divieto di ogni forma di discriminazione nel lavoro e nella professione per motivi di razza, colore, sesso, religione, opinione politica, discendenza nazionale, origine sociale, ovvero per ogni altro eventuale motivo stabilito dalle leggi nazionali che abbiano ratificato le Convenzioni dell'OIL in materia.
Nei casi di violazione dei divieti in questione, l'impresa italiana si attiverà per rimuovere le situazioni di non conformità alle presenti disposizioni.
Rispetto della libertà di associazione sindacale e del diritto alla contrattazione collettiva
L'applicazione del codice di condotta comporta per l'impresa italiana il rispetto, nei termini di seguito precisati, dei principi di libertà di associazione sindacale e di contrattazione collettiva secondo le norme fondamentali dell'OlL, richiamate nella «Dichiarazione tripartita» adottata dalla Conferenza internazionale dell'OlL nel 1998.
Nei contesti produttivi o distributivi sottoposti al diretto controllo delle aziende italiane secondo quanto indicato sopra e riferiti a Paesi che hanno ratificato le Convenzioni fondamentali dell'OIL concernenti i principi e i diritti di libertà di associazione sindacale e di contrattazione collettiva, l'impresa italiana rispetterà le legislazioni nazionali vigenti nei Paesi stessi in materia di diritto dei lavoratori dipendenti di costituire Organizzazioni Sindacali liberamente scelte, nonché di aderire a tali Organizzazioni e di partecipare alla contrattazione collettiva.
Applicazione ed efficacia del codice di condotta
L'impresa italiana applicherà il Codice di Condotta attraverso gli strumenti e le modalità definiti a livello aziendale fermo restando l'obbligo dell'impresa italiana al rispetto delle leggi esistenti nei diversi contesti nazionali in cui essa operi.
Vengono di seguito indicate, in via esemplificativa e senza che le stesse debbano considerarsi tutte correlate, le azioni che l'impresa può porre in atto:
1. portare il Codice a conoscenza delle Rappresentanze Sindacali nelle proprie società estere controllate e/o consociate, nonché dei propri fornitori-partners commerciali diretti e richiedere il rispetto delle disposizioni relative alla tutela dei «diritti fondamentali nel lavoro» (eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile, del lavoro forzato o obbligatorio degli adulti e delle forme di discriminazione del lavoro, libertà sindacale e diritto di contrattazione collettiva) quale condizione necessaria per l'instaurazione e/o il mantenimento dei rapporti commerciali. A tal fine le garanzie potranno consistere in specifiche autocertificazioni rilasciate dai suddetti fornitori-partners commerciali diretti, sotto la loro responsabilità, ovvero in attestazioni rilasciate agli stessi da competenti autorità pubbliche a livello locale;
2. diffondere il testo del Codice di Condotta in lingua locale e curare che esso venga affisso nelle unità produttive locali poste sotto il proprio diretto controllo;
3. provvedere per il rispetto del Codice di Condotta principalmente con il ricorso a propri strumenti di verifica definiti congiuntamente con riguardo alle lavorazioni poste sotto il proprio controllo e nei confronti dei fornitori-partners commerciali;
4. attivare ogni possibile forma di cooperazione con le autorità pubbliche locali competenti in materia di lavoro, intervenire tempestivamente per rimuovere eventuali situazioni di non conformità rilevate attraverso sistemi di controllo e monitoraggio o comunque accertate dalla impresa italiana;
5. adottare, negli eventuali accertati casi di inosservanza del Codice di Condotta, gli opportuni provvedimenti sanzionatori nei confronti dei fornitori-partners commerciali.
Disposizioni finali e verifiche
Le Parti si attiveranno tempestivamente in caso di notizie di violazione dello stesso, per verificare le fonti e gli eventuali elementi di fondatezza di tali notizie, onde evitare ogni possibile danno derivante dalla diffusione di notizie prive di fondamento.
Le Parti definiranno un sistema di procedure di controllo e di verifiche indipendenti al fine di garantire il rispetto dei contenuti del Codice, avvalendosi anche dell'esito dei confronti in corso tra le Parti sociali nelle sedi istituzionali di Governo.
Le Parti studieranno altresì l'introduzione di un sistema di certificazione della responsabilità sociale per le imprese che applicano il Codice di Condotta.
Tale sistema potrà permettere alle imprese di poter apporre ai propri prodotti il marchio sociale.
Nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio congiunturale tessile-abbigliamento, le Parti:
1. effettuano studi, ricerche, iniziative di assistenza tecnica relativamente al codice di condotta;
2. propongono al Governo, ai Ministeri competenti ed alle Autorità dell'Unione Europea, gli interventi incentivanti il rispetto della dimensione sociale nel commercio internazionale.
Art. 11 - Mobilità interna della manodopera
Le Direzioni delle unità produttive con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento di gruppi di lavoratori nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'attività aziendale.
Le R.S.U. potranno richiedere alla Direzione un esame congiunto che avrà luogo entro 3 giorni dall'avvenuta informazione.
Chiarimento a verbale
Fermo restando che gli spostamenti del personale saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, le Parti riconoscono che il migliore utilizzo delle prestazioni di lavoro, attraverso la mobilità interna, è funzionale al comune obiettivo del raggiungimento di più elevati livelli di produttività, di efficienza aziendale e di professionalità.
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
PREMESSA
In occasione dell'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria, le Parti hanno confermato la volontà di rilanciare relazioni industriali settoriali improntate ad uno spirito costruttivo di cooperazione e collaborazione, dando seguito effettivo a quanto già concordato e definito, in particolare, nei capitoli II e III del Contratto Nazionale stesso.
In particolare, con lo scopo di dare concretezza ed evidenza a tale obiettivo, le Parti assumono i seguenti impegni:
1. L'effettiva costituzione dell'Osservatorio Nazionale di Categoria, previsto e disciplinato nell'art.7 del Contratto Nazionale, con la designazione dei rispettivi rappresentanti e la convocazione della prima riunione e della "Sessione annuale sulla politica industriale".
2. Una iniziativa congiunta, nei confronti di aziende e lavoratori, affinché le relazioni sindacali tra Direzioni aziendali ed RSU, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative di ciascuna parte come previste e disciplinate dai Cap. II e III del Contratto Nazionale, siano sempre più caratterizzate da collaborazione, trasparenza di informazione e lealtà di comportamenti.
In particolare, alle aziende sarà raccomandata una maggiore attenzione nel riconoscimento di un ruolo effettivo della RSU sui seguenti aspetti:
- Informazione e consultazione a livello aziendale (art.7 del CCNL);
- I programmi di formazione continua e di crescita professionale per la generalità dei lavoratori (art.8, Punto 4);
- l'applicazione delle leggi vigenti e del Contratto nazionale in materia di contratti di assunzione a tempo indeterminato, a termine, in somministrazione, in apprendistato, ecc.;
- l'applicazione di tutti gli istituti contrattuali in materia di organizzazione del lavoro e orari di lavoro;
- l'applicazione delle leggi vigenti e degli istituti del Contratto nazionale ed eventuali specifiche iniziative aziendali in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in particolare con riferimento al rientro in azienda dopo la fruizione dei congedi di maternità/paternità e parentali e per la gestione dei figli minori.
Per sostenere tali attività, le Parti dichiarano la disponibilità a partecipare attivamente alla realizzazione di iniziative anche di carattere intersettoriale di formazione congiunta, tra operatori aziendali e operatori o delegati sindacali, con lo scopo di contribuire a costruire una moderna e condivisa cultura delle relazioni industriali e sindacali.
3. La disponibilità ad approfondire e valutare, sia sotto il profilo normativo che per quello organizzativo, la promozione nelle aziende di iniziative di "staffetta generazionale", con lo scopo di incentivare le assunzioni di giovani lavoratori sia agevolando l'uscita anticipata dei lavoratori più anziani che valorizzando, laddove possibile, il loro apporto di conoscenze ed esperienze professionali a beneficio dei più giovani.
4. La diffusione e l'attuazione dell"'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro" sottoscritto nel gennaio 2016 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil e allegato al presente Contratto (all. 13). In particolare, con riferimento al punto 4 di tale accordo, le parti confermano l'impegno per il sostegno alle vittime di molestie e di violenza, nonché l'assistenza alle stesse nel processo di reinserimento sul mercato del lavoro.
5. La definizione di Linee Guida strutturate sulla partecipazione dei lavoratori nelle aziende.
In particolare, con l'ausilio dell'Osservatorio Nazionale e di EBO, verranno raccolte e messe a disposizione di organizzazioni sindacali e aziende le migliori pratiche adottate sulla materia, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto. Potranno essere oggetto di approfondimento il sistema di informazione e consultazione, l'organizzione del lavoro, le modalità di partecipazione organizzativa e, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dimensionali ed organizzative di ogni realtà aziendale, le forme di coinvolgimento sulle scelte strategiche.
Le attività di cui sopra, se necessario, si potranno valere del supporto dell'Ente Bilaterale dell'Occhialeria e saranno comunque svolte in sinergia con il programma di attività di EBO
CAPITOLO III - ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE
Art. 12 - Rappresentanze sindacali unitarie
1. Costituzione e funzionamento della R.S.U.
Per la costituzione ed il funzionamento della RSU si applica l'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, ed eventuali sue future modifiche, con le specificazioni ed integrazioni di seguito riportate.
L'iniziativa per la elezione della RSU nelle unità produttive con più di 15 dipendenti potrà essere assunta:
- dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo nazionale;
- dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che, pur non avendo sottoscritto il presente accordo, siano formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:
1 - accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2 - la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'Unità produttiva pari ai 5% degli aventi diritto al voto.
I componenti della RSU restano in carica per tre anni dalla data di effettuazione delle elezioni; alla scadenza di tale termine decadono automaticamente.
2. Componenti e permessi
Il numero complessivo dei componenti della RSU, fatte salve le condizioni di miglior favore definite da accordi territoriali o aziendali, è il seguente:
Numero dei componenti delle R.S.U.
Numero dipendenti dell'unità produttiva | Numero componenti della R.S.U. |
da 16 a 120 | 3 |
da 121 a 360 | 6 |
da 361 a 600 | 9 |
da 601 a 840 | 12 |
da 841 a 1.080 | 15 |
da 1.081 a 1.320 | 18 |
da 1.321 a 1.560 | 21 |
da 1.561 a 1.800 | 24 |
da 1.801 a 2.040 | 27 |
da 2.041 a 2.280 | 30 |
da 2.281 a 2.520 | 33 |
da 2.521 a 2.760 | 36 |
da 2.761 a 3.000 | 39 |
da 3.001 a 3.500 | 42 |
ecc. per scaglioni di 500 dip. per gruppi di 3 componenti.
Ai singoli componenti la R.S.U. sono attribuite le seguenti ore di permesso retribuito:
- nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti: 2 ore all'anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti i componenti la RSU;
- nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti: 8 ore mensili per ciascun componente della RSU con automatico trasferimento delle ore di permesso di cui all'art. 23 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Le ore eccedenti definite contrattualmente ai vari livelli nazionale, territoriale, aziendale saranno attribuite alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, con le modalità di cui all'allegato verbale di ricognizione. Tali ore saranno comunque fruite dai componenti delle RSU, con attribuzione individuale del 55% del loro ammontare, e tramite le Organizzazioni di appartenenza alle quali è attribuito pariteticamente il restante 45%. La RSU provvederà a nominare al proprio interno un responsabile per la gestione amministrativa delle ore di permesso, il cui nominativo sarà comunicato all'azienda.
Le ore di permesso mensili non usufruite, potranno essere utilizzate durante il corso dell'anno solare. Detti permessi saranno computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali.
Ai componenti della RSU è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall'Accordo Interconfederale per le Commissioni interne.
I suddetti componenti non possono essere trasferiti ad iniziativa dell'azienda da una unità produttiva all'altra senza nulla-osta delle Associazioni sindacali di appartenenza.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto ai permessi di cui al presente paragrafo, ivi compresi quelli attribuiti alle Organizzazioni sindacali, dovrà darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima.
Dichiarazione a verbale
Si intendono salvaguardate, fino ad eventuale patto contrario, le condizioni di miglior favore, intervenute per accordo a livello aziendale o territoriale ed oggetto della ricognizione effettuata nell'arco di vigenza del CCNL 18 giugno 1991.
3. Elezioni
I componenti della RSU, eletti con le modalità previste dall'Accordo Interconfederale 20-12-1993, saranno designati con votazioni a scrutinio segreto e con preferenza unica. Resta ferma la notifica di 1/3 dei componenti di nomina delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.
Per le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto è ammessa la presentazione di liste distinte o di liste tra loro collegate.
In questo ultimo caso il numero massimo dei candidati risulterà dalla somma di quelli ammessi per ciascuna lista, senza l'aumento di 1/3.
Nell'ipotesi in cui si debba scegliere tra due candidati che abbiano conseguito gli stessi voti si procederà al ballottaggio da svolgersi fuori dell'orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea.
4. Elettorato passivo
Ferma restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni, possono essere candidati anche i lavoratori con contratto non a tempo indeterminato, il cui contratto di assunzione consenta, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro di almeno sei mesi.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il mandato conferito scade automaticamente.
I membri decaduti saranno sostituiti secondo le regole stabilite al punto 6, Parte Prima, dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993.
5. Compiti e funzioni
La RSU subentra alle RSA di cui alla Legge 20 maggio 1970 n. 300 ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di Legge.
La RSU è riconosciuta quale soggetto negoziale a livello aziendale per le materie e con le modalità previste dal presente contratto.
6. Modalità delle votazioni e designazioni
Secondo quanto stabilito al punto 12 - Parte seconda - dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, il luogo ed il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale previo accordo con la Direzione Aziendale, in modo tale da assicurare un ordinato svolgimento delle elezioni e da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro, utilizzando le ore di assemblea.
7. Comunicazione della nomina
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della locale Organizzazione Imprenditoriale di appartenenza a cura delle rispettive Organizzazioni sindacali dei componenti della RSU. In caso di lista collegata la comunicazione sarà effettuata congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista.
Analoga comunicazione sarà effettuata anche per le variazioni dei componenti della RSU.
8. Disposizioni varie
I membri della Commissione elettorale, il Presidente del seggio elettorale e gli scrutatori dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell'orario o durante l'orario di lavoro utilizzando eccezionalmente in via anticipata, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui al paragrafo 2) del presente articolo.
Gli Organismi territoriali imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive Organizzazioni nazionali i risultati elettorali.
Quanto riconosciuto in tema di Rappresentanza Sindacale Unitaria con la presente regolamentazione non è cumulabile con quanto potrà derivare da eventuali successive disposizioni di accordo Interconfederale o di Legge.
Per le imprese da 5 a 15 dipendenti sono confermate le norme previste dall'Accordo Interconfederale del 18-4-1966 sulle commissioni interne inerenti il delegato d'impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, oppure su convocazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita nell'unità produttiva.
La convocazione sarà comunicata alla Direzione dell'azienda con preavviso di 2 giorni, riducibili ad un giorno in caso di comprovata urgenza, con indicazione specifica dell'ordine del giorno e dell'ora di svolgimento della riunione.
Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro. Qualora la convocazione dell'Assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, come pure qualora avvenga ad opera della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita nell'unità produttiva, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell'anno solare, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso le riunioni si potranno svolgere durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Le modalità di cui ai due precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno in idonei luoghi o locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva; in caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva stessa.
Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i Segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all'azienda.
Il diritto all'assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno dieci dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti si danno atto che, in situazioni particolari, a livello aziendale potranno essere anticipate ore di pertinenza dell'anno successivo, nel limite di due.
Art. 15 - Permessi per cariche sindacali.
Ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali tessili, saranno concessi permessi retribuiti, fino ad una giornata lavorativa al mese, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette alle aziende interessate e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori delle aziende stesse.
Le ore di permesso sono cumulabili quadrimestralmente.
Le qualifiche sopra menzionate, il numero dei componenti, e le variazioni relative dovranno essere comunicate, contestualmente alla deliberazione congressuale, entro il termine di 2 settimane dalla avvenuta elezione; ulteriori comunicazioni riguarderanno esclusivamente casi di sostituzione di componenti degli organismi predetti. Le comunicazioni saranno effettuate per iscritto dalle Organizzazioni competenti alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.
Qualora l'entità delle richieste di permesso sia ritenuta eccessiva, la questione sarà demandata all'esame delle Organizzazioni nazionali stipulanti.
Chiarimento a verbale
Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.
Art. 16 - Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a notizie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 17 - Versamento dei contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta. Tale richiesta avrà validità fino ad eventuale revoca che può intervenire in qualsiasi momento e che decorrerà dal mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla direzione aziendale mediante lettera regolarmente sottoscritta dal lavoratore.
La richiesta scritta dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- la data;
- le generalità del lavoratore;
- l'ammontare del contributo sindacale è espresso in percentuale, nellla misura dell'1%, e sarà calcolato sulla retribuzione globale mensile;
- l'Organizzazione sindacale a favore della quale la quota dovrà essere versata mensilmente ed il numero del conto corrente bancario ad essa intestato;
- la richiesta dovrà essere conforme al modulo riportato in calce;
- le trattenute verranno effettuate sulle competenze nette del lavoratore.
Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, ivi compresi quelli relativi alla risoluzione del rapporto, già concordati e in atto in sede aziendale, restano invariati.
Nome ________________________ Cognome ____________________________ Reparto ________________________________ Abitante a __________________________ via ________________________________ n°________
Spett.le
Direzione della ditta _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ___________________________________________ Operaio - cartellino n. _______________ Intermedio - matricola n. __________________ Impiegato - matricola n. __________
con la presente lettera autorizza codesta Direzione e l'Inps - nel caso di erogazione diretta del trattamento di CIG - ad effettuare, sull'ammontare netto delle competenze, la trattenuta relativa al suo contributo associativo sindacale in ragione dell'1% da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile per 13 mensilità, a favore del sindacato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la trattenuta delle quote mensili residue ivi compresa quella della 13ma mensilità fino al termine dell'anno saranno operate sulle spettanze complessive di fine rapporto.
Tale autorizzazione avrà validità fino alla eventuale revoca.
L'importo di tale trattenuta dovrà essere versato mensilmente dall'azienda sul c/c bancario n. _______________________________________________________________________ presso la banca _____________________________________ intestato al sindacato territoriale.
Distinti saluti.
Data __________________________________ Firma ______________________________
- N.B. - Da inviare al Sindacato territoriale prescelto.
Chiarimento a verbale - Le Parti chiariscono che la trattenuta e il versamento delle quote sindacali non determinano una cessione di credito, poiché si tratta di un mero servizio che l'azienda effettua su richiesta del lavoratore, fermo restando il rapporto tra quest'ultimo e la propria organizzazione sindacale, destinataria delle quote trattenute a titolo di contributo associativo.
Ipotesi di accordo 19/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Trattenuta della quota di sottoscrizione contrattuale
Si è convenuta la quota di sottoscrizione contrattuale di € ______________________a carico dei lavoratori non iscritti a Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil, con le modalità di cui al precedente rinnovo contrattuale e tempi da definire in sede di stesura.
In relazione all'accordo 19 luglio 2016 raggiunto con FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL per il rinnovo del CCNL 9 novembre 2013, sono state convenute le seguenti modalità di esecuzione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale di € 40,00 a carico dei lavoratori non iscritti a FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL.
La materia in oggetto è di competenza esclusiva delle Organizzazioni sindacali nazionali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL e dei singoli lavoratori. Essa non comporta responsabilità ed iniziative per le aziende, che si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento.
1. le Organizzazioni sindacali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL informeranno i lavoratori sulle modalità della sottoscrizione, affiggendo in bacheca il comunicato inerente la procedura di attuazione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta dalle Organizzazioni sindacali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL ai lavoratori non iscritti (Allegato A);
2. unitamente alla busta paga del mese di settembre 2017, l'azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore dipendente l'avviso di cui al presente protocollo (Allegato B);
3. entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della busta paga del mese di settembre 2017 i lavoratori che non vogliono aderire alla sottoscrizione lo comunicheranno per iscritto alla Direzione aziendale;
4. l'azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di € 40,00 sul saldo della retribuzione del mese di ottobre 2017;
5. i lavoratori assenti dal luogo di lavoro per ferie, malattia, infortunio, congedo matrimoniale, missione o qualunque altro motivo nel periodo intercorrente tra la distribuzione della busta paga del mese di settembre 2017 ed i cinque giorni lavorativi successivi potranno comunicare la loro non adesione nel termine dei cinque giorni lavorativi successivi al rientro in azienda. Fino ad allora la trattenuta resta sospesa;
6. entro il 30 novembre 2017, l'azienda dovrà versare le trattenute sul c/c intestato a FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL, IBAN: IT67 N 01005 03200 000000045437 presso Banca Nazionale del Lavoro - Roma-Bissolati, a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell'azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività;
7. entro il 10 dicembre 2017 le Direzioni aziendali comunicheranno alle R.S.U. o in mancanza alle Organizzazioni sindacali territoriali di FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL esclusivamente l'ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario) unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione;
8. i dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall'azienda fino al 31 marzo 2018 e successivamente potranno essere distrutti.
Le parti si impegnano a diffondere, con gli strumenti normalmente in uso, presso i propri associati e le strutture periferiche, gli allegati al presente Protocollo.
Allegato "A" - Comunicato ai lavoratori
In relazione alla sottoscrizione dell'accordo 19 luglio 2016 di rinnovo del CCNL 9 novembre 2013, è stata convenuta la seguente procedura esecutiva in ordine alla trattenuta e al versamento delle quote di sottoscrizione contrattuale di € 40,00 a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL.
La procedura concordata tra le parti è la seguente:
1. le Organizzazioni sindacali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL informeranno lavoratori sulle modalità della sottoscrizione, affiggendo in bacheca il presente comunicato inerente la procedura di attuazione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta dalle Organizzazioni sindacali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL ai lavoratori non iscritti;
2. unitamente alla busta paga del mese di settembre 2017, l'azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore dipendente l'apposito avviso relativo alla sottoscrizione;
3. entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della busta paga del mese di settembre 2017, i lavoratori che non vogliono aderire alla sottoscrizione lo comunicheranno per iscritto alla Direzione aziendale;
4. l'azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di € 40,00 sul saldo della retribuzione del mese di ottobre 2017;
5. i lavoratori assenti dal luogo di lavoro per ferie, malattia, infortunio, congedo matrimoniale, missione o qualunque altro motivo nel periodo intercorrente tra la distribuzione della busta paga del mese di settembre 2017 ed i cinque giorni lavorativi successivi, potranno comunicare la loro non adesione nel termine dei cinque giorni lavorativi successivi al rientro in azienda. Fino ad allora la trattenuta resta sospesa;
6. entro il 30 novembre 2017, l'azienda dovrà versare le trattenute sul c/c intestato a FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL, IBAN: IT67 N 01005 03200 000000045437 presso la Banca Nazionale del Lavoro, Roma-Bissolati, a mezzo bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell'azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività;
7. entro il 10 dicembre 2017, le Direzioni aziendali comunicheranno alle R.S.U., o in mancanza alle Organizzazioni sindacali territoriali di FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL, esclusivamente l'ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario), unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione;
8. i dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall'azienda fino al 31 marzo 2018 e successivamente potranno essere distrutti.
Allegato "B" - Avviso ai lavoratori: Quota di partecipazione alle spese contrattuali
Per i lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali
FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL
La informiamo che, in relazione all'accordo del 19 luglio 2016 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 9 novembre 2013, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL hanno chiesto una contribuzione straordinaria pari a € 40,00 a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL da trattenere sulle competenze a saldo relative alla retribuzione del mese di ottobre 2017 a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro.
La ritenuta verrà versata dall'azienda sul c/c intestato a FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL, IBAN: IT67 N 01005 03200 000000045437 presso la Banca Nazionale del Lavoro, Roma-Bissolati.
Qualora Lei non sia d'accordo dovrà darne comunicazione scritta alla Direzione aziendale entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla distribuzione della presente busta paga.
CAPITOLO IV - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 18 - Assunzione - Visite mediche
L'assunzione al lavoro deve essere fatta in conformità alle disposizioni di Legge.
All'atto dell'assunzione l'Azienda è tenuta a comunicare al lavoratore, per iscritto, quanto segue:
- la data di decorrenza dell'assunzione;
- la qualifica e la categoria a cui viene assegnato in relazione alle mansioni a lui attribuite;
- il trattamento economico (voce per voce);
- la durata dell'eventuale periodo di prova;
- la sede di lavoro.
Nella lettera di assunzione verrà fatto riferimento al presente contratto.
Il lavoratore è tenuto per la sua assunzione a presentare i seguenti documenti:
1) i prescritti documenti INPS (in quanto il lavoratore ne sia in possesso);
2) titolo di studio e di preparazione professionale ove l'Azienda ne faccia espressamente richiesta;
3) tesserino del codice fiscale;
4) documento di identità.
Qualora il lavoratore sia sprovvisto dei documenti di cui al punto 2) l'Azienda è tenuta a richiedere il rilascio dei documenti stessi all'INPS.
Qualora i documenti presentino irregolarità, il lavoratore è tenuto a richiederne direttamente la regolarizzazione tramite gli Enti interessati.
L'Azienda rilascerà ricevuta al nuovo assunto dei documenti da essa trattenuti.
Il lavoratore è tenuto, all'atto dell'assunzione, a dichiarare all'Azienda la sua residenza e il suo domicilio ed è tenuto a notificare all'Azienda stessa i successivi eventuali mutamenti nonché a consegnare, dopo l'assunzione, se capo famiglia o avente diritto, lo stato di famiglia e gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni per il nucleo familiare.
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
L'assunzione può essere fatta, d'accordo fra le Parti, con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore a:
Classificazione |
| Periodo di prova |
6º livello |
| 6 mesi |
5º livello |
| 5 mesi |
4º S e 4º livello |
| 3 mesi |
3º livello | Impiegati | 2 mesi e mezzo |
3º livello | Operai | 2 mesi |
2º livello | Impiegati | 2 mesi e mezzo |
2º livello | Operai | 2 mesi |
1º livello | Operai | 3 settimane di lavoro effettivo |
Il periodo di prova, la sua durata e l'eventuale proroga dovranno risultare comunque da atto scritto debitamente controfirmato dalle parti interessate, copia del quale dovrà essere consegnata al lavoratore.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere richiesta, da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità sostitutiva.
La malattia, l'infortunio non sul lavoro, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di prova, sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell'evento morboso nell'ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui agli artt. 51 e 52 - Parte Generale; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza del periodo di prova per la parte residua.
Il periodo di prova è altresì sospeso durante i periodi di assenza per gravidanza e puerperio (astensione obbligatoria e facoltativa, aspettativa post partum) e riprenderà a decorrere, per la parte residua, al rientro del soggetto che ne abbia usufruito.
In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione di fatto pattuita, che comunque non potrà essere inferiore a quella contrattualmente prevista, per il solo periodo di prestazioni, nonché gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, ferie, T.F.R..
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore s'intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso.
Accordo classificazione 17/05/2017 (Decorrenza 01/07/2017)
Art____ (19) - Periodo di prova
___omissis___
Area
Step
Periodo di prova
Area Specialistica/Gestionale
consolidato (Quadro)
centrato ( 6ºliv.)
6 mesi
Area Tecnica/Gestionale
consolidato (N.L -5ºS liv.)
centrato (5º liv.)
5 mesi
Area Qualificata
consolidato ( 4ºS liv.)
centrato (4º liv.)
3 mesi
Area Qualificata
base (N.L -3º S liv.)
Impiegati
Operai
2 mesi e mezzo
2 mesi
Area Operativa
consolidato (3º liv.)
Impiegati
Operai
2 mesi e mezzo
2 mesi
Area Operativa
centrato (2º liv.)
Impiegati
Operai
2 mesi e mezzo
2 mesi
Area Operativa
base (1º liv.)
Operai
3 settimane di lavoro effettivo
___omissis___
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 19 - Periodo di prova
L'assunzione può essere fatta, d'accordo fra le Parti, con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore a:
Tabella in vigore dall'1-7-2017
Area
Step
Periodo di prova
Area
Specialistica/Gestionale
consolidato
centrato
(Quadro)
( 6ºliv.)
6 mesi
Area Tecnica/Gestionale
consolidato
centrato
(5ºS liv.)
(5º liv.)
5 mesi
Area Qualificata
consolidato
centrato
(4ºS liv.)
(4º liv.)
3 mesi
Area Qualificata
base
(3º S liv.)
Impiegati
Operai
2 mesi e mezzo
2 mesi
Area Operativa
consolidato
(3º liv.)
Impiegati
Operai
2 mesi e mezzo
2 mesi
Area Operativa
centrato
(2º liv.)
Impiegati
Operai
2 mesi e mezzo
2 mesi
Area Operativa
base
(1º liv.)
Operai
3 settimane di lavoro effettivo
La tabella dei periodi di prova in vigore fino al 30-6-2017 è inserita in allegato 12 del presente CCNL.
Per le assunzioni a termine di durata fino a sei mesi, la durata del periodo di prova di cui sopra è ridotta della metà.
Il periodo di prova, la sua durata e l'eventuale proroga dovranno risultare comunque da atto scritto debitamente controfirmato dalle parti interessate, copia del quale dovrà essere consegnata al lavoratore.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere richiesta, da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità sostitutiva.
La malattia, l'infortunio non sul lavoro, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di prova, sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell'evento morboso nell'ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui agli artt. 51 e 52 - Parte Generale; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza del periodo di prova per la parte residua.
Il periodo di prova è altresì sospeso durante i periodi di assenza per gravidanza e puerperio (astensione obbligatoria e facoltativa, aspettativa post partum) e riprenderà a decorrere, per la residua, al rientro del soggetto che ne abbia usufruito.
In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione di fatto pattuita, che comunque non potrà essere inferiore a quella contrattualmente prevista, per il solo periodo di prestazioni, nonché gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, ferie, T.F.R.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore s'intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso.
Art. 20 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
Per l'assunzione delle donne e dei fanciulli valgono le norme di Legge.
Art. 21 - Azioni positive per le pari opportunità
Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
In relazione a quanto sopra le Parti costituiranno uno specifico gruppo di lavoro, che opererà nell'ambito del nuovo sistema classificatorio previsto dal vigente CCNL, per rimuovere gli ostacoli che impediscono la reale valorizzazione del personale femminile con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego, anche attraverso appositi strumenti formativi.
Gli schemi di progetto di azioni positive, qualora concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le Organizzazioni Sindacali e l'eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni della Legge in materia.
Le Parti promuoveranno la conoscenza dei progetti di azioni positive concordati alle proprie strutture associative.
Il gruppo di lavoro verificherà l'efficacia dei programmi applicati.
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 21 - Azioni positive per le pari opportunità
Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile anche in conformità con quanto previsto in materia dalla normativa vigente .
In relazione a quanto sopra le Parti costituiranno uno specifico gruppo di lavoro, che opererà nell'ambito del nuovo sistema classificatorio previsto dal vigente CCNL, per rimuovere gli ostacoli che impediscono la reale valorizzazione del personale femminile con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego, anche attraverso appositi strumenti formativi.
Gli schemi di progetto di azioni positive, qualora concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le Organizzazioni Sindacali e l'eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni della Legge in materia.
Le Parti promuoveranno la conoscenza dei progetti di azioni positive concordati alle proprie strutture associative.
Il gruppo di lavoro verificherà l'efficacia dei programmi applicati.
In particolare, nel corso della vigenza del presente contratto, le Parti seguiranno lo sviluppo del progetto di "Osservatorio su pari opportunità, diversità e inclusione" in corso di definizione da parte di EBO e si impegnano ad agevolarne la realizzazione presso le aziende ed i lavoratori e a diffonderne a tutto il settore le conclusioni e le eventuali buone pratiche, coinvolgendo le commissioni aziendali in materia costituite o in via di costituzione.
Art. 22 - Regime di orario a tempo parziale
A) Disposizioni generali
Le Parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale - intendendosi per tale il rapporto ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto - può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle esigenze delle aziende e del lavoratore.
Le Parti intendono promuovere la valorizzazione e la diffusione del rapporto di lavoro a tempo parziale nell'ambito di un corretto utilizzo di questo istituto e nell'intento di agevolare la soluzione di problemi di carattere sociale per i lavoratori ed organizzativi per le aziende.
Con cadenza annuale il datore di lavoro informerà la R.S.U. sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale e la relativa tipologia ed esaminerà il ricorso al lavoro supplementare.
Pertanto, ove non osti l'infungibilità delle mansioni svolte, le aziende valuteranno positivamente, anche con modalità definite a livello aziendale, l'accoglimento di richieste per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, entro il limite complessivo dell'8% del personale in forza a tempo indeterminato.
A fronte di oggettivi ostacoli di carattere organizzativo che impediscano l'accoglimento di tali richieste di lavoro a tempo parziale, sarà condotto a livello aziendale un esame congiunto tra le parti interessate per individuare la possibilità di idonee soluzioni. Tra tali possibilità può rientrare il ricorso a particolari strumenti del mercato del lavoro, anche al fine di superare l'ostacolo dell'infungibilità delle mansioni.
In particolare le aziende, entro il limite complessivo dell'8%, accoglieranno le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1º grado per malattia che richieda assistenza continua, adeguatamente comprovata, nonché, ove non osti l'infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua, correlati all'attività aziendale e per la durata degli stessi.
Analogamente al comma precedente, le aziende accoglieranno, nel limite di un ulteriore 2%, le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con scadenza predefinita dei lavoratori che rientrano dal congedo di maternità/paternità o per documentate esigenze di cura del bambino fino a 10 anni dello stesso.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Per tali lavoratori il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso.
Le trasformazioni effettuate per tale causale non sono considerate ai fini del raggiungimento del limite dell'8% di cui al comma 6 del presente articolo.
B) Instaurazione e trasformazione del rapporto
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno.
La trasformazione può anche essere pattuita per una durata determinata.
Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale da parte dell'azienda, quest'ultima comunicherà al personale in forza, nella unità produttiva sita nello stesso ambito comunale in cui dovrà operare la nuova assunzione, la sua intenzione di procedere all'assunzione di personale a tempo parziale, dando priorità alle eventuali candidature da parte di personale in forza a tempo pieno in azienda. La comunicazione potrà avvenire anche mediante affissione nei reparti interessati.
Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo orizzontale (quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro), verticale (quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno) o misto (quando si realizza secondo una combinazione di tali modalità, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro, specificamente indicati nella lettera d'assunzione ovvero nell'atto di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o di modifica della precedente determinazione della durata o della collocazione temporale della prestazione).
Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto ai fini probatori. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno, nonché gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno.
Per il personale assunto con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto, la durata del periodo di prova, di cui al primo comma dell'art. 19 del presente contratto collettivo, dovrà essere computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 22 giornate lavorative ovvero 26 giornate lavorative per cicli di 6 ore su 6 giorni e per ogni settimana 5 giornate lavorative, ovvero 6 giornate lavorative per i cicli di 6 ore su 6 giorni.
La retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno, o a quello superiore effettuato nell'ambito dell'orario ordinario contrattuale, ai sensi del precedente comma.
In caso di part-time verticale il periodo di comporto, con riferimento sia al periodo di 13 o 15 mesi di assenza del lavoratore sia al periodo di 30 mesi durante il quale esso è computato, verrà proporzionalmente ridotto in relazione al minor orario pattuito.
C) Lavoro supplementare e lavoro straordinario
In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno settimanale di 40 ore, di cui all'art. 31 del presente contratto collettivo.
La prestazione di lavoro supplementare è ammessa con il consenso del lavoratore interessato.
Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 24% per comprendervi l'incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 61/2000, come modificato dalla Legge n. 247/2007 e successive modificazioni, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all'accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o per i rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche).
Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alla compensazione di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte.
Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell'orario contrattuale.
Le clausole elastiche o flessibili non trovano applicazione nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale regolati dai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, per tutto il periodo durante il quale persistano le causali ivi contemplate.
Nel caso di clausole flessibili o elastiche, il lavoratore otterrà, previa richiesta scritta presentata con un preavviso di una settimana, la sospensione temporanea o la modifica concordata di esse, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di:
- sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero di necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di primo grado che richieda assistenza continua, adeguatamente documentata;
- iscrizione e frequenza a corsi di formazione, a corsi regolari di studio di cui agli artt. 58 e 59 del presente contratto, in orari non compatibili con le variazioni pattuite;
- documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale.
Chiarimento a verbale
La frazione di unità derivante dall'applicazione delle percentuali di cui alla lettera A) del presente articolo, si arrotonda all'unità superiore.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che la percentuale di cui al quarto comma del presente articolo potrà essere superata con il consenso dell'azienda e del lavoratore.
Ipotesi di accordo 19/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. ___ (22) - Regime di orario a tempo parziale
è sostituito dal seguente:
Le Parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale - intendendosi per tale il rapporto ad orano ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto - può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle esigenze delle aziende e del lavoratore.
Le Parti intendono promuovere la valorizzazione e la diffusione del rapporto di lavoro a tempo parziale nell'ambito di un corretto utilizzo di questo istituto e nell'intento di agevolare la soluzione di problemi di carattere sociale per i lavoratori ed organizzativi per le aziende.
Con cadenza annuale il datore di lavoro informerà la R.S.U. sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale e la relativa tipologia ed esaminerà il ricorso al lavoro supplementare.
Pertanto, ove non osti l'infungibilità delle mansioni svolte, le aziende valuteranno positivamente, anche con modalità definite a livello aziendale, l'accoglimento di richieste per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, entro il limite complessivo dell''8% del personale in forza a tempo indeterminato.
A fronte di oggettivi ostacoli di carattere organizzativo che impediscano l'accoglimento di tali richieste di lavoro a tempo parziale, sarà condotto a livello aziendale un esame congiunto tra le parti interessate per individuare la possibilità di idonee soluzioni. Tra tali possibilità può rientrare il ricorso a particolari strumenti del mercato del lavoro, anche al fine di superare l'ostacolo dell'infungibilità delle mansioni.
In particolare le aziende, entro il limite complessivo dell'8% accoglieranno le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, nei casi di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore/lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/1992 che abbia necessità di assistenza continua, nonché, ove non osti l'infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua, correlati all'attività aziendale e per la durata degli stessi.
Analogamente al comma precedente, le aziende accoglieranno, nel limite di un ulteriore 2%, le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con scadenza predefinita dei lavoratori che rientrano dal congedo di maternità/paternità o per documentate esigenze di cura del bambino fino a 13 anni dello stesso.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Per tali lavoratori il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso.
Le trasformazioni effettuate per tale causale non sono considerate ai fini del raggiungimento del limite dell'8% di cui al comma_____(6) del presente articolo.
B - INSTAURAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno.
La trasformazione può anche essere pattuita per una durata determinata.
Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale da parte dell'azienda, quest'ultima comunicherà al personale in forza, nella unità produttiva sita nello stesso ambito comunale in cui dovrà operare la nuova assunzione, la sua intenzione di procedere all'assunzione di personale a tempo parziale, dando priorità alle eventuali candidature da parte di personale in forza a tempo pieno in azienda. La comunicazione potrà avvenire anche mediante affissione nei reparti interessati.
Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo orizzontale (quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro), verticale (quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno) o misto (quando si realizza secondo una combinazione di tali modalità, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro, specificamente indicati nella lettera d'assunzione ovvero nell'atto di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o di modifica della precedente determinazione della durata o della collocazione temporale della prestazione).
Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto ai fini probatori. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno, nonché gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno.
Per il personale assunto con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto, la durata del periodo di prova, di cui al primo comma dell'art. 19 del presente contratto collettivo, dovrà essere computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 22 giornate lavorative ovvero 26 giornate lavorative per cicli di 6 ore su 6 giorni e per ogni settimana 5 giornate lavorative, ovvero 6 giornate lavorative per i cicli di 6 ore su 6 giorni
La retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno, o a quello superiore effettuato nell'ambito dell'orario ordinario contrattuale, ai sensi del precedente comma.
In caso di part-time verticale il periodo di comporto, con riferimento sia al periodo di 13 o 15 mesi di assenza del lavoratore sia al periodo di 30 mesi durante il quale esso è computato, verrà proporzionalmente ridotto in relazione al minor orario pattuito.
C - SUPPLEMENTARE E LAVORO STRAORDINARIO
In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno settimanale di 40 ore, di cui all'art. 31 del presente contratto collettivo.
La prestazione di lavoro supplementare è ammessa con il consenso del lavoratore interessato.
Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 24% per comprendervi l'incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti.
È facoltà delle Parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all'accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alla compensazione di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte.
Il limite di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell'orario contrattuale.
Le clausole elastiche non trovano applicazione nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale regolati dal commi _____________ (6, 7 e 8) del presente articolo, per tutto il periodo durante il quale persistano le causali ivi contemplate.
Nel caso di clausole elastiche, il lavoratore otterrà, previa richiesta scritta presentata con un preavviso di una settimana, la sospensione temporanea o In modifica concordata di esse, qualora In variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di:
- sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero di necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di primo grado che richieda assistenza continua, adeguatamente documentata;
- iscrizione e frequenza n corsi di formazione, a corsi regolari di studio di cui agli artt. 58 e 59 del presente contratto, in orari non compatibili con le variazioni pattuite;
- documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale.
Chiarimento a verbale
La frazione di unità derivante dall'applicazione delle percentuali di cui alla lettera A) del presente articolo, si arrotonda all'unità superiore.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che la percentuale di cui al 4º comma del presente articolo potrà essere superata con il consenso dell'azienda e del lavoratore.
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 22 - Regime di orario a tempo parziale
A - Disposizioni generali
Le Parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale - intendendosi per tale il rapporto ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto - può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle esigenze delle aziende e del lavoratore.
Le Parti intendono promuovere la valorizzazione e la diffusione del rapporto di lavoro a tempo parziale nell'ambito di un corretto utilizzo di questo istituto e nell'intento di agevolare la soluzione di problemi di carattere sociale per i lavoratori ed organizzativi per le aziende.
Con cadenza annuale il datore di lavoro informerà la R.S.U. sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale e la relativa tipologia ed esaminerà il ricorso al lavoro supplementare.
Pertanto, ove non osti l'infungibilità delle mansioni svolte, le aziende valuteranno positivamente, anche con modalità definite a livello aziendale, l'accoglimento di richieste per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, entro il limite complessivo dell'8% del personale in forza a tempo indeterminato.
A fronte di oggettivi ostacoli di carattere organizzativo che impediscano l'accoglimento di tali richieste di lavoro a tempo parziale, sarà condotto a livello aziendale un esame congiunto tra le parti interessate per individuare la possibilità di idonee soluzioni. Tra tali possibilità può rientrare il ricorso a particolari strumenti del mercato del lavoro, anche al fine di superare l'ostacolo dell'infungibilità delle mansioni.
In particolare le aziende, entro il limite complessivo dell'8% accoglieranno le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, nei casi di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore/lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/1992 che abbia necessità di assistenza continua, nonché, ove non osti l'infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua, correlati all'attività aziendale e per la durata degli stessi.
Analogamente al comma precedente, le aziende accoglieranno, nel limite di un ulteriore
2%3%, le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con scadenza predefinita dei lavoratori che rientrano dal congedo di maternità/paternità o per documentate esigenze di cura del bambino fino a 13 anni dello stesso.I lavoratori affetti da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Per tali lavoratori il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso.
Le trasformazioni effettuate per tale causale non sono considerate ai fini del raggiungimento del limite dell'8% di cui al comma 6 del presente articolo.
___omissis___
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 22 - Regime di orario a tempo parziale
A - DISPOSIZIONI GENERALI
Le Parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale - intendendosi per tale il rapporto ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto - può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato rapporto alle esigenze delle aziende e del lavoratore.
Le Parti intendono promuovere la valorizzazione e la diffusione del rapporto di lavoro a tempo parziale nell'ambito di un corretto utilizzo di questo istituto e nell'intento di agevolare la soluzione di problemi di carattere sociale per i lavoratori ed organizzativi per le aziende.
Con cadenza annuale il datore di lavoro informerà la R.S.U. sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale e la relativa tipologia ed esaminerà il ricorso al lavoro supplementare.
Pertanto, ove non osti l'infungibilità delle mansioni svolte, le aziende valuteranno positivamente, anche con modalità definite a livello aziendale, l'accoglimento di richieste per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, entro il limite complessivo dell'8% del personale in forza a tempo indeterminato.
A fronte di oggettivi ostacoli di carattere organizzativo che impediscano l'accoglimento di tali richieste di lavoro a tempo parziale, sarà condotto a livello aziendale un esame congiunto tra le parti interessate per individuare la possibilità di idonee soluzioni. Tra tali possibilità può rientrare il ricorso a particolari strumenti del mercato del lavoro, anche al fine di superare l'ostacolo dell'infungibilità delle mansioni.
In particolare le aziende, entro il limite complessivo dell'
810% accoglieranno le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, nei casi di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore/lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/1992 che abbia necessità di assistenza continua, nonché, ove non osti l'infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua, correlati all'attività aziendale e per la durata degli stessi.Analogamente al comma precedente, le aziende accoglieranno, nel limite di un ulteriore
34%, le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con scadenza predefìnita dei lavoratori che rientrano dal congedo di maternità/paternità o per documentate esigenze di cura del bambino fino a 13 anni dello stesso.I lavoratori affetti da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Per tali lavoratori il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso.
Le trasformazioni effettuate per tale causale non sono considerate ai fini del raggiungimento del limite dell'
810% di cui al comma 6 del presente articolo.
Art. 23 - Contratto a tempo determinato
Le Parti si richiamano all'accordo quadro europeo UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999 e alle disposizioni di Legge vigenti in cui si prevede che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati.
L'assunzione del lavoratore con contratto a tempo determinato avviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali di durata fino a 12 giorni, l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione) in cui sono specificate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
L'azienda informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a tempo determinato e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati.
Su richiesta, l'azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell'unità produttiva di appartenenza.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.
Come previsto dall'art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001, per i contratti a tempo determinato esclusivamente riferiti alle seguenti ipotesi specifiche:
1. lavorazioni connesse all'aggiudicazione di commesse pubbliche che rappresentino caratteri di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva;
2. particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all'acquisizione del normale portafoglio ordini;
3. sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni;
4. attività non programmabili e non riconducibili nell'attività ordinaria dell'impresa.
Il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato in forza presso l'azienda non può superare il:
- 10% per aziende fino a 70 dipendenti;
- 5% per aziende con oltre 70 dipendenti; è comunque consentita la stipulazione di almeno 7 contratti.
Le frazioni saranno arrotondate all'unità superiore.
Le percentuali sopra indicate sono elevabili con accordo aziendale.
La fase di avvio di nuove attività di cui alla lettera a), comma 7 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 368/2001 è di 12 mesi, ed è riferita all'inizio di attività produttiva, o di servizio, o all'entrata in funzione di una nuova linea o modulo di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio, o al lancio di un nuovo marchio.
Tali periodi potranno essere incrementati mediante accordo aziendale.
Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi.
Le Parti nazionali stipulanti il presente contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici.
In applicazione di quanto previsto dal comma 3, art. 5, D. Lgs 368/2001, come novellato dal D.L. 76/2013 e successive modifiche e integrazioni, le Parti convengono che, in relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività svolta dalle aziende che applicano il presente CCNL, caratterizzate dalla estrema fluttuazione del mercato, indipendentemente dalla causale del primo contratto a termine, le disposizioni in materia di intervallo fra contratti, non trovano applicazione nella ipotesi di sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Ulteriori casi potranno essere individuati dalla contrattazione aziendale.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1 -bis, lett. b), del D. Lgs. 368/2001, come novellato dal D.L. 76/2013 e successive modifiche e integrazioni, le ragioni che giustificano l'apposizione del termine non sono richieste nelle seguenti ipotesi:
- assunzione di soggetti percettori dell'A.s.p.i. con requisiti normali e/o ridotti e/o dell'indennità di mobilità;
- assunzione di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga;
- assunzione di soggetti con un'invalidità permanente certificata di almeno il 20%;
- assunzione di soggetti inoccupati con più di 50 anni di età;
- assunzione di soggetti iscritti alle liste di cui alla Legge n. 68/1999.
I requisiti di cui sopra, è sufficiente sussistano all'atto dell'assunzione, anche nel caso di proroga del rapporto purché la proroga abbia ad oggetto, in via prevalente, la stessa attività lavorativa oggetto del rapporto iniziale.
Ulteriori ipotesi potranno essere individuate dalla contrattazione aziendale.
Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a tempo determinato con un minimo di 30 giorni; a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell'azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto.
L'obbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso, alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro.
In tutti i casi di contratto a tempo determinato stipulato per esigenze sostitutive è possibile un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sostituto, sia prima dell'assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne.
Nel contratto a tempo determinato è applicabile il periodo di prova.
Non è assoggettabile al periodo di prova il lavoratore assunto nuovamente dalla medesima impresa e per le medesime mansioni qualora egli abbia prestato la propria attività con contratto di lavoro subordinato per un periodo complessivo di almeno 9 mesi nell'arco dei 2 anni antecedenti la data della nuova assunzione.
In caso di risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato - rispetto alla scadenza prevista - ad opera del lavoratore, trovano applicazione gli artt. 82 - 89 - 99 del vigente contratto in materia di preavviso. Le durate ivi indicate, anche ai fini della determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, sono ridotte alla metà; fanno eccezione le durate previste per i lavoratori con qualifica di operaio dall'art. 82, che sono confermate per i lavoratori di primo, secondo e terzo livello in 6 giorni (48 ore), per i lavoratori di quarto e quarto super livello in 12 giorni (96 ore).
Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 368 del 6-9-2001 e successive modificazioni.
Nota a verbale
In via esemplificativa, tenuto conto della specificità della produzione dell'Occhialeria, fortemente legata al settore della moda e alle sue strutturali fluttuazioni, caratterizzata quindi da una instabilità della domanda e dall'oscillazione della produzione ad essa connessa, le Parti ritengono che gli incrementi della produzione che abbiano carattere temporaneo o dei quali non sia prevedibile l'eventuale stabilizzazione nel tempo, costituiscono "ragione produttiva" ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 368/2001 e successive modificazioni che giustifica l'apposizione del termine al contratto individuale di lavoro.
Ipotesi di accordo 19/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. ___ (23) - Contratto a tempo determinato
è sostituito dal seguente:
Le Parti si richiamano all'accordo quadro europeo UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999 e alle disposizioni di Legge vigenti in cui si prevede che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le Parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati.
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali di durata fino a 12 giorni, l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione)
in cui sono specificato lo ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.L'azienda informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a tempo determinato e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati.
Su richiesta, L'azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell'unità produttiva di appartenenza.
Per il diritto di precedenza valgono le norme di Legge vigenti.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una informazione e formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.
Salve le fattispecie in ogni caso esenti da limiti quantitativi, il numero complessivo massimo dei contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro (compresi i contratti di somministrazione a tempo determinato) è del 25% medio su base annua del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,50. Ai fini del raggiungimento della percentuale del 25% si computa la percentuale di contratti di somministrazione a tempo determinato.
La percentuale di cui sopra è elevabile con accordo aziendale.
Sono inoltre esenti dal limite quantitativo di cui sopra i contratti a termine stipulati nelle fasi di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi; per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, il periodo è esteso a 18 mesi.
Tali periodi potranno essere incrementati mediante accordo aziendale.
Le fasi di avvio di nuove attività sono riferite all'inizio di attività produttiva, o di servizio, o all'entrata in funzione di una nuova linea o modulo di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio, o al lancio di un nuovo marchio.
Le Parti nazionali stipulanti il presente contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici.
Le Parti convengono che, in relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività svolta dalle aziende che applicano il presente CCNL, caratterizzate dalla estrema fluttuazione del mercato, le disposizioni in materia di intervallo fra contratti non trovano applicazione nella ipotesi di sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Ulteriori casi potranno essere individuati dalla contrattazione aziendale.
Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari a . un terzo della durata del contratto a tempo determinato con un minimo di 30 giorni; a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell'azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto.
L'obbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso, alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro.
In tutti i casi di contratto a tempo determinato stipulato per esigenze sostitutive è possibile un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sostituto, sia prima dell'assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne.
Nel contratto a tempo determinato è applicabile il periodo di prova.
Non è assoggettabile al periodo di prova il lavoratore assunto nuovamente dalla medesima impresa e per le medesime mansioni qualora egli abbia prestato la propria attività con contratto di lavoro subordinato per un periodo complessivo di almeno 9 mesi nell'arco dei 2 anni antecedenti la data della nuova assunzione.
In caso di risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato - rispetto alla scadenza prevista - ad opera del lavoratore, trovano applicazione gli artt. 82 - 89 - 99 del vigente contratto in materia di preavviso. Le durate ivi indicate, anche ai fini della determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, sono ridotte alla metà; fanno eccezione le durate previste per i lavoratori con qualifica di operaio dall'art. 82, che sono confermate per i lavoratori di primo, secondo e terzo livello in 6 giorni (48 ore), per i lavoratori di quarto e quarto super livello in 12 giorni (96 ore).
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 23 - Contratto a tempo determinato
Le Parti si richiamano all'accordo quadro europeo UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999 e alle disposizioni di Legge vigenti in cui si prevede che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le Parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati.
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali di durata fino a 12 giorni, l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione). Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
L'azienda informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a tempo determinato e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati.
Su richiesta, L'azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell'unità produttiva di appartenenza.
Per il diritto di precedenza valgono le norme di Legge vigenti.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una informazione e formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.
Salve le fattispecie in ogni caso esenti da limiti quantitativi, il numero complessivo massimo dei contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro (compresi i contratti di somministrazione a tempo determinato) è del
25%30% medio su base annua del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,50. Ai fini del raggiungimento della percentuale del25%30% si computa la percentuale di contratti di somministrazione a tempo determinato. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti sarà sempre possibile stipulare fino a due contratti a termine, purché non risulti superato il numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato.La percentuale di cui sopra è elevabile con accordo aziendale.
Sono inoltre esenti dal limite quantitativo di cui sopra i contratti a termine stipulati nelle fasi di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi; per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, il periodo è esteso a 18 mesi.
Tali periodi potranno essere incrementati mediante accordo aziendale.
Le fasi di avvio di nuove attività sono riferite all'inizio di attività produttiva, o di servizio, o all'entrata in funzione di una nuova linea o modulo di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio, o al lancio di un nuovo marchio.
Le Parti nazionali stipulanti il presente contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici.
Le Parti convengono che, in relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività svolta dalle aziende che applicano il presente CCNL, caratterizzate dalla estrema fluttuazione del mercato, le disposizioni in materia di intervallo fra contratti non trovano applicazione nella ipotesi di sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Ulteriori casi potranno essere individuati dalla contrattazione aziendale.
Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a tempo determinato con un minimo di 30 giorni; a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell'azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto.
L'obbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso, alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro.
In tutti i casi di contratto a tempo determinato stipulato per esigenze sostitutive è possibile definire prima dell'inizio dell'assenza un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sostituto,
siaprima dell'assenzasia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire-un-adeguato passaggio di consegne.Nel contratto a tempo determinato è applicabile il periodo di prova.
Non è assoggettabile al periodo di prova il lavoratore assunto nuovamente dalla medesima impresa e per le medesime mansioni qualora egli abbia prestato la propria attività con contratto di lavoro subordinato per un periodo complessivo di almeno 9 mesi nell'arco dei 2 anni antecedenti la data della nuova assunzione.
In caso di risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato - rispetto alla scadenza prevista -ad opera del lavoratore, trovano applicazione gli artt. 82 - 89 - 99 del vigente contratto in materia di preavviso. Le durate ivi indicate, anche ai fini della determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, sono ridotte alla metà; fanno eccezione le durate previste per i lavoratori con qualifica di operaio dall'art. 82, che sono confermate per i lavoratori di l° livello/Area Operativa-Base, 2º livello/Area Operativa-Centrato, 3º livello/Area Operativa Consolidato e 3ºS livello/Area Qualificata-Base in 6 giorni (48 ore), per i lavoratori di 4º livello/Area Qualificata-Centrato e 4ºS livello/Area Qualificata-Consolidato in 12 giorni (96 ore).
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 23 - Contratto a tempo determinato
(___omissis___)
Nel caso in cui, nella fase di stesura definitiva del presente contratto nazionale o in corso di vigenza dello stesso, vengano introdotte modifiche normative alla disciplina del contratto a tempo determinato (come annunciato dal Governo), le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare congiuntamente il nuovo contesto di Legge e concordare ogni opportuno adeguamento, aggiornamento o integrazione della presente disciplina contrattuale dell'istituto.
Art. 24 - Apprendistato professionalizzante
L'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, disciplinato dalle vigenti norme di Legge e dalle disposizioni del presente CCNL.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico - professionali.
È possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità, senza limiti di età. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'art. 2 c.1 lett. m) del Dlgs. 167/2011, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla L. 604/1966 nonché il regime contributivo agevolato di cui all'art. 25 c.9 della L. 223/1991 e l'incentivo di cui all'art. 8 c. 4 della medesima Legge.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, con destinazione finale ai livelli dal 2º al 6º e per tutte le relative mansioni.
L'apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo.
Il periodo di prova per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante è il seguente:
- contratto di durata fino 24 mesi: 2 mesi
- contratto di durata oltre i 24 e fino a 36 mesi: 3 mesi
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate:
livelli | durata complessiva | primo periodo | secondo periodo | terzo periodo |
6º | 36 | 10 | 10 | 16 |
5º | 36 | 10 | 10 | 16 |
4ºS - 4º | 36 | 10 | 10 | 16 |
3º | 36 | 10 | 10 | 16 |
2º | 24 | 6 | 6 | 12 |
In caso di sospensione del rapporto di apprendistato per periodi superiori ai 30 giorni per malattia, infortunio sul lavoro o altre cause di sospensione involontaria, il periodo di apprendistato potrà essere prorogato con il consenso di entrambe le parti per un periodo pari alla sospensione stessa.
L'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:
- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
- nel terzo e ultimo periodo: livello di destinazione finale.
Gli apprendisti con destinazione finale al secondo livello saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato.
L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza.
È demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell'eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei premi di risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale.
In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro, all'apprendista non in prova, nei limiti del periodo di conservazione del posto, saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell'indennità di malattia riconosciuta dall'Istituto assicuratore fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi:
- dal 1º al 3º giorno di malattia, il 50% della retribuzione normale dell'apprendista;
- dal 4º al 180º giorno di malattia, il 100% della retribuzione netta normale dell'apprendista.
In aggiunta a quanto sopra, ove venisse a cessare il trattamento mutualistico dell'Istituto assicuratore, l'azienda riconoscerà all'apprendista ammalato una integrazione pari al 70% della retribuzione normale dell'apprendista per il periodo di malattia eccedente il 6º mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto.
In caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo sullo stato di malattia, al lavoratore con contratto di apprendistato si applica quanto previsto all'art. 52 - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di Legge.
Stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato. Le Parti stipulanti il contratto individuale potranno recedere dal contratto stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del Cod. Civ., di 15 giorni.
In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui agli articoli 82 - 89 - 99 del presente CCNL.
Ferma restando la possibilità di individuare ipotesi diverse a livello aziendale, le Parti convengono che il ricorso al contratto di apprendistato potrà avvenire solo se l'azienda abbia confermato almeno il 70 % degli apprendisti il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti.
Ai fini del calcolo della percentuale non si computano i rapporti risolti durante il periodo di prova, per licenziamento per giusta causa e per dimissioni.
È comunque consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei limiti percentuali definiti o di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
Per le imprese che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 10 addetti non trovano applicazione limiti percentuali di trasformazione dei contratti di apprendistato per poter ricorrere a tale tipologia contrattuale.
Formazione
L'azienda è tenuta a erogare a ciascun apprendista la formazione per il conseguimento della qualifica professionale prevista.
La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue retribuite (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato-Regioni del 21-12-2011), e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 del Dlgs. 167/2011 fino ad un massimo di 120 ore medie annue.
Il tutore aziendale, inserito nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l'apprendista, deve essere in possesso di adeguata professionalità.
I profili formativi e le modalità dell'erogazione della formazione nell'apprendistato professionalizzante sono disciplinate dall'allegato 7 del presente contratto.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all'azienda.
Il piano formativo individuale viene redatto tenendo conto del format allegato 7.
Per quanto non contemplato dalle disposizioni di Legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
Dichiarazione a verbale n. 1
In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le Parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all'azienda.
Dichiarazione a verbale n. 2
Le Parti si danno atto che l'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.
Dichiarazione a verbale n. 3
Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.
Dichiarazione a verbale n. 4
Le Parti si danno atto che, in relazione all'entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio, la presente normativa sarà oggetto di adeguamento.
Accordo classificazione 17/05/2017 (Decorrenza 01/07/2017)
Art___(24) - Apprendistato professionalizzante
___omissis___
Area
Step
livello
durata complessiv a mesi
primo periodo mesi
secondo periodo mesi
terzo periodo mesi
Specialistica/Gestionale
Consolidato
Centrato
Quadro
6º
36
10
10
16
Tecnica/Gestionale
Consolidato
Centrato
5ºS (N.L. )
5º
36
10
10
16
Qualificata
Consolidato
Centrato
4ºS
4º
36
10
10
16
Qualificata
Base
3ºS-(N.L)
36
10
10
16
Operativa
Consolidato
3º
36
10
10
16
Operativa
Centrata
2º
24
6
6
12
___omissis___
Art. 25 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo.
In particolare, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare nell'arco di 12 mesi la media dell'8% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sino a 5 prestatori di lavoro, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali come sopra considerate sono sempre arrotondate all'unità superiore.
Nei casi di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne.
L'azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto di somministrazione di lavoro, procederà all'inserimento dei lavoratori previa informazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria relativamente a: numero dei contratti, cause, lavorazioni e/o reparti interessati e relativa durata. Analoga informativa riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione inizialmente stabiliti.
Le Parti convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva.
Le Parti convengono che è ammessa la somministrazione a tempo determinato senza causale, come previsto dal D.Lgs. n. 24/2012, nelle seguenti ulteriori ipotesi di:
- assunzione di soggetti percettori dell'A.s.p.i. con requisiti normali e/o ridotti e/o dell'indennità di mobilità;
- assunzione di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga;
- assunzione di soggetti con un'invalidità permanente certificata di almeno il 20%;
- assunzione di soggetti inoccupati con più di 50 anni di età;
- assunzione di soggetti iscritti alle liste di cui alla Legge n. 68/1999.
I requisiti soggettivi è sufficiente sussistano all'atto dell'assunzione, anche nel caso di proroga del rapporto.
Le Parti convengono che l'esenzione dalle motivazioni potrà essere mantenuta anche per la prima eventuale proroga del rapporto, purché la proroga abbia ad oggetto in via prevalente la stessa attività lavorativa oggetto del rapporto iniziale con il lavoratore somministrato.
Ulteriori ipotesi potranno essere individuate alla contrattazione aziendale.
Ipotesi di accordo 19/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 25 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
è sostituito dal seguente:
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo.
Salvo le fattispecie in ogni caso esenti da limiti quantitativi, la percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare nell'arco di 12 mesi la media del 10% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sino a 10 prestatori di lavoro, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali come sopra considerate sono sempre arrotondate all'unità superiore.
La percentuale di cui sopra è elevabile con accordo aziendale.
Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di Legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'art. 3 della L. 68/1999.
Nei casi di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne.
Ogni dodici mesi, l'azienda comunica alla RSA ovvero alla RSU o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Le Parti convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva.
Per tutta la durata della missione presso l'azienda, i lavoratori somministrati hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei lavoratori di pari livello dell'impresa utilizzatrice.
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 25 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo.
Salvo le fattispecie in ogni caso esenti da limiti quantitativi, la percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare
nell'arco di 12 mesi la media delil 15% medio su base annua del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,50.dei lavoratori occupati dall'-impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sino a 10 prestatori di lavoro, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali come sopra considerate sono sempre arrotondate all'unità superiore.
La percentuale di cui sopra è elevabile con accordo aziendale.
Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di Legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'art. 3 della L. 68/1999.
Nei casi di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne.
Ogni dodici mesi, l'azienda comunica alla RSA ovvero alla RSU o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Le Parti convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva.
Per tutta la durata della missione presso l'azienda, i lavoratori somministrati hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei lavoratori di pari livello/area-step dell'impresa utilizzatrice.
Con il contratto di lavoro ripartito, di cui le Parti riconoscono il ruolo nella ricerca di flessibilità e opportunità lavorative, due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa restando singolarmente responsabili per l'adempimento dell'intero obbligo contrattuale.
Il contratto di lavoro ripartito si stipula per iscritto e deve recare espressamente il nominativo dei lavoratori interessati, nonché il consenso di ciascuno a questa particolare tipologia contrattuale.
Nel contratto di lavoro ripartito sono indicati la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolta da ciascuno dei lavoratori coobligati, ferma restando la possibilità per gli stessi di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro, previa comunicazione al datore di lavoro di norma con almeno una settimana di preavviso. Le sostituzioni o variazioni che non comportano modifiche durature all'orario concordato devono essere comunicate al datore di lavoro con un giorno di preavviso.
In ogni caso di assenza di uno dei lavoratori coobligati, fatta eccezione per le ferie collettive, l'obbligo della prestazione si trasferisce sull'altro lavoratore coobligato, che è pertanto tenuto a sostituire l'assente. L'avvicendamento tra i lavoratori coobligati dovrà avvenire senza interruzioni dell'attività condivisa. Solo in caso di oggettivo impedimento connesso a malattia o infortunio non sul lavoro per i quali uno dei lavoratori coobligati non sia in grado di avvisare tempestivamente l'altro lavoratore coobligato, la sostituzione è consentita entro il giorno successivo a quello in cui si è manifestata l'assenza.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, le assenze dovute al godimento di ferie, permessi (ivi compresi quelli di cui all'art. 39 - Banca delle ore, permessi per riduzione di orario, ex festività e aspettative dovranno essere comunicate anche all'azienda con almeno due giorni di preavviso. L'assenza per malattia o infortunio non sul lavoro deve altresì essere comunicata all'azienda con le stesse modalità previste per la generalità dei lavoratori dall'art. 52 del presente contratto.
La retribuzione mensile verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato, con eventuale conguaglio annuale per gli scostamenti riferiti agli istituti indiretti e differiti. La retribuzione delle ore di assenza per il godimento dei vari istituti contrattuali e di Legge viene calcolata sulla base della prestazione lavorativa concordata nel contratto di lavoro ripartito.
Viene considerato lavoro straordinario la prestazione lavorativa protrattasi oltre l'orario complessivo settimanale di 40 ore per il quale sono coobligati i lavoratori. È applicabile anche al lavoro ripartito la disciplina della flessibilità di orario di cui agli artt. 33 - 34 del presente contratto.
Le maggiorazioni per lavoro straordinario e per flessibilità spettano al lavoratore che ha prolungato la propria prestazione oltre la durata dell'orario complessivo settimanale.
In caso di applicazione di sanzioni disciplinari concretantesi nella sospensione di uno dei lavoratori coobligati, l'altro è tenuto a sostituire il lavoratore sospeso durante tutto il tempo di applicazione della sanzione.
In caso di risoluzione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro di uno dei lavoratori coobligati, l'altro è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa fino a concorrenza dell'orario per il quale i lavoratori erano coobligati. In tal caso, le parti possono concordare la trasformazione del rapporto condiviso in rapporto di lavoro a tempo pieno. Il lavoratore residuo e il datore di lavoro possono altresì accordarsi per cooptare un altro lavoratore coobligato, che sarà scelto di comune accordo. Il nuovo contratto, che non comporterà la risoluzione del rapporto col lavoratore residuo, dovrà rivestire i medesimi requisiti di cui al terzo comma del presente articolo.
In caso di assenza di lunga durata di uno dei lavoratori coobligati, ad esempio per malattia, maternità o infortunio, fermo restando che il lavoratore residuo è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa fino a concorrenza dell'intero orario complessivamente pattuito, azienda e lavoratore potranno valutare la situazione venutasi a creare e potranno concordare il subentro temporaneo di un nuovo lavoratore nel contratto di lavoro ripartito.
In deroga a quanto specificamente previsto dal presente contratto, la maturazione dei ratei mensili di tredicesima mensilità, di ferie, di permessi per ex festività e per riduzione di orario avverrà in misura direttamente proporzionale al lavoro svolto da ogni lavoratore coobligato in ciascun mese.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che, qualora dovessero intervenire specifiche disposizioni inerenti il trattamento economico di malattia, si incontreranno per opportuni adattamenti della norma contrattuale.
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 26 - Job sharing
Abrogato
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 26 - Job sharing
Abrogato
Art. 26 - Lavoro agile - Smart working
Le parti individuano nel lavoro agile un importante strumento per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, per l'impiego di risorse rispettoso della sostenibilità ambientale e del benessere collettivo, attraverso la riduzione degli spostamenti casa-lavoro e conseguentemente, dell'utilizzo dei mezzi pubblici e di quelli personali, anche per ridurre le emissioni di agenti inquinanti e migliorare, nel contempo, la vivibilità dei centri urbani.
Tale strumento, in generale, comporta la necessità di procedere a un più ampio rinnovamento di prospettiva, ridefinendo il lavoro in un quadro di fiducia, autonomia e responsabilità condivise.
Questi bisogni si sono resi ancor più evidenti con l'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha innescato l'accelerazione dei percorsi di innovazione.
Il processo di diffusione del lavoro agile dà impulso al cambiamento organizzativo e di processo, con l'utilizzo di strumenti tecnologici idonei e comporta anche la promozione di specifici percorsi formativi utili a consentire ai lavoratori lo svolgimento del lavoro secondo tali modalità.
La disciplina del lavoro agile, nel quadro regolatorio previsto dalla Legge, potrà essere modulata a livello aziendale tenuto conto dei principi contenuti nel "Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile" del 7 dicembre 2021 (Allegato n___).
Le Parti riconoscono nel telelavoro uno strumento finalizzato alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro, che permette anche ai lavoratori di conciliare l'attività lavorativa con la vita sociale attraverso una maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti affidati.
Pertanto, con il presente articolo le parti, recependo l'accordo interconfederale, intendono regolamentare la disciplina del telelavoro nell'ambito del CCNL come segue.
1. Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il presente articolo regolamenta esclusivamente la prestazione di lavoro dipendente svolta in regime di telelavoro.
Il telelavoro costituisce una differente fattispecie rispetto al lavoro a domicilio e ad esso si applica la disciplina qui di seguito prevista.
Per i dipendenti che operano in regime di telelavoro, le clausole normative ed economiche del presente contratto si intendono sostituite da quelle speciali riportate in questo articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate; per tutte le altre, si applicano le disposizioni contenute nel presente CCNL.
2. Per telelavoro si intende la prestazione dell'attività lavorativa effettuata con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti telematici e tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale.
Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta, anche in via telematica, all'interno dei locali aziendali e quella che, sebbene svolta a distanza, non implichi l'impiego della strumentazione informatica come mezzo propedeutico allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato.
La modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in regime di telelavoro può essere: a) prevista all'atto dell'assunzione; b) conseguente alla trasformazione di un normale rapporto di lavoro in essere.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) sopra indicata, il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può accettare o respingere tale offerta.
Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest'ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta.
Nel caso di prestazione lavorativa in regime di telelavoro, dovranno essere indicati al lavoratore, in forma scritta: l'unità produttiva di appartenenza, la sua collocazione all'interno dell'organico aziendale ed il responsabile di riferimento, la descrizione dell'attività lavorativa da svolgere e le clausole contrattuali applicabili (tale ultimo obbligo si intende assolto tramite la consegna al lavoratore che opera in regime di telelavoro di una copia del CCNL in vigore).
Inoltre, nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell'attività lavorativa in regime di Telelavoro, la decisione di passare al Telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo, indicando eventualmente le relative modalità.
4. Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal CCNL di categoria spettanti al lavoratore comparabile che svolge l'attività all'interno dei locali dell'impresa.
Analogamente, il carico di lavoro e i livelli di prestazione sono equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono l'attività nel locali dell'impresa.
Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell'azienda e può disporre rientri periodici di quest'ultimo nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento, per svolgimento di specifiche attività considerate non telelavorabili e per l'esercizio dei diritti di cui al successivo punto 10, e per altre motivazioni definite a livello aziendale.
I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l'attività all'interno dei locali dell'impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
5. La postazione di telelavoro ed i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'impresa.
Il telelavoratore è tenuto a segnalare l'eventuale guasto al datore di lavoro con la massima tempestività.
Nel caso di perdita degli strumenti di lavoro ovvero di interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente e tempestivamente segnalati, l'impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto o per ripristinare la situazione originaria.
Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, l'impresa avrà facoltà di disporre il rientro del telelavoratore presso l'impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
Gli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di proprietà dell'impresa, la quale ha diritto a rientrare immediatamente in possesso dei medesimi in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque motivo ovvero di reversione dell'attività lavorativa.
6. Al lavoratore in regime di telelavoro, si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di Legge e dal presente CCNL in materia di orario di lavoro, relativamente alla durata della prestazione complessivamente prevista.
Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro in regime di telelavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, in quanto per la particolare natura del tipo di rapporto, al lavoratore è concessa una maggiore autonomia e libertà di gestione sia con riferimento alla collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata sia alla durata giornaliera della stessa.
Tuttavia, potrà essere concordata, a livello aziendale ovvero a livello individuale tra impresa e telelavoratore, una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nell'impresa.
Ai lavoratori in regime di telelavoro, la cui prestazione non è misurata o predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a straordinario, rol, lavoro festivo e notturno. In caso contrario, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali riferite a tali istituti.
7. Ai lavoratori che prestano la loro attività in regime di telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i lavoratori che svolgono analoga attività lavorativa in azienda.
Pertanto, l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro e la sua conformità alla legislazione in materia.
Il datore di lavoro informa il lavoratore delle politiche e direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi derivanti dall'utilizzo dei videoterminali, alle quali il lavoratore è tenuto ad attenersi.
Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di prevenzione e protezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale accesso avverrà con un adeguato preavviso e con il suo consenso.
Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla direzione aziendale, per iscritto, che siano eseguite ispezioni presso la propria postazione di lavoro, specificandone i motivi.
In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute.
8. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore nell'ambito dello svolgimento della propria attività e si impegna ad informare quest'ultimo sulle norme di Legge e sulle regole aziendali applicabili e relative alla protezione dei dati e all'utilizzo dei mezzi informatici.
Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati di cui dovesse venire a conoscenza nonché ad attenersi alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro. Inoltre, il lavoratore deve attenersi alle direttive allo stesso impartite relativamente alle modalità e condizioni di utilizzo dei mezzi informatici forniti nonché attenersi alle regole previste all'interno di eventuali codici di condotta presenti in azienda, con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti informatici.
In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per conto o a favore di soggetti terzi ovvero utilizzare i sistemi informatici concessi in uso per svolgere attività diverse da quelle connesse al rapporto di lavoro.
9. Le parti convengono che l'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche che ha recepito tra l'altro la direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
10. Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso alle cariche ed all'attività sindacale che si svolge nell'impresa.
11. Nel caso di ricorso al telelavoro, il datore di lavoro informerà e consulterà i rappresentanti dei lavoratori in merito all'introduzione del telelavoro in azienda.
12. È possibile adottare il regime di telelavoro, secondo le disposizioni e le indicazioni sopra specificate, anche per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto a tempo parziale.
Art. 28 - Inquadramento unico dei lavoratori
Ferma restando la ripartizione del personale nelle qualifiche operai, intermedi, impiegati e quadri - a tutti gli effetti legislativi, regolamentari e contrattuali - i lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta da 6 livelli.
Ai fini suddetti il collegamento tra l'inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente:
Livelli | Qualifiche |
6º livello | quadri |
5º livello | impiegati |
4º livello super | impiegati |
4º livello | impiegati |
3º livello | impiegati |
2º livello | impiegati |
1º livello | operai |
L'inquadramento dei lavoratori nei diversi livelli è determinato dalle declaratorie e dalle relative esemplificazioni riportate nell'allegato 4, nelle quali sono comprese anche le valutazioni di ampiezza di contenuto del complesso delle mansioni effettivamente svolte, fermo restando che le mansioni non esemplificate nel testo saranno inquadrate per analogia nei vari livelli sulla base dei requisiti e delle caratteristiche professionali indicate nelle declaratorie.
Analogo criterio viene adottato per l'inquadramento di mansioni non esemplificate od obbiettivamente nuove, derivanti da innovazioni tecnologiche o da nuove forme di organizzazione del lavoro.
Le eventuali controversie derivanti dalla attribuzione del livello formeranno oggetto di esame tra la Direzione aziendale e le RSU.
In caso di mancato accordo la controversia sarà in prima istanza esaminata a livello territoriale e in seconda istanza a livello nazionale.
Tale procedura si esaurirà entro 3 mesi dalla data di inizio e, qualora abbia esito positivo, al lavoratore interessato verranno riconosciuti i benefici derivanti dall'attribuzione del nuovo livello dalla data di inizio della procedura stessa.
In presenza di profonde innovazioni tecnologiche o di mutamenti strutturali nei processi produttivi ed organizzativi tali da evidenziare una sostanziale e complessiva inadeguatezza dell'inquadramento nazionale rispetto alla nuova realtà, la Direzione Aziendale comunicherà alla RSU le caratteristiche della nuova situazione per una verifica congiunta della eventuale necessità di ricorso a nuove figure professionali e/o dell'esistenza di mutamenti tali da determinare un diverso e nuovo contenuto professionale.
Tale nuova specifica situazione sarà valutata con l'intervento, a richiesta di una delle parti, delle rispettive organizzazioni nazionali, allo scopo di definire, anche nell'ambito della contrattazione aziendale per obiettivi, ove ritenuto consensualmente opportuno, la collocazione delle nuove posizioni nell'assetto dell'inquadramento aziendalmente in atto, tenuto conto dei criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei possibili riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione.
In tale definizione verranno tenute presenti, ove oggettivamente compatibili, le possibilità di arricchire il contenuto professionale, avuto anche riguardo a quei requisiti professionali individuali utili, insieme al criterio delle pari opportunità, a concorrere agli obiettivi sopra richiamati.
Le Parti contraenti dichiarano che sia da favorire, ove possibile e se funzionale al miglioramento della produttività e della efficienza delle imprese, l'introduzione di modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti a ridurre la parcellizzazione, a consentire una intercambiabilità nelle prestazioni, a ricomporre le Operazioni, ad ampliare le mansioni e ad arricchirne il contenuto professionale per adeguare le modalità di svolgimento del lavoro alle accertate sostanziali innovazioni tecnologiche/di processo/organizzative.
A tal fine la Direzione Aziendale comunicherà alla R.S.U., preventivamente alla loro introduzione, le nuove modalità di organizzazione del lavoro per verificare le conseguenze di tali mutamenti, che di per sé non implicano riconoscimenti di passaggio di livello, sui contenuti professionali.
Eventuali problematiche relative ai contenuti professionali saranno affrontate con riferimento ai criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione.
In ogni caso saranno verificate le necessità di supporti formativi e di addestramento del personale interessato.
Le imprese dichiarano la loro disponibilità a favorire, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di efficienza e produttività, l'introduzione di nuove modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti a ridurre la parcellizzazione, ricomporre le operazioni, ampliare le mansioni arricchendone il contenuto professionale.
Dichiarano inoltre la loro disponibilità a sperimentare forme di lavoro che consentano la responsabilità collettiva di gruppi di lavoratori, maggiore partecipazione ed autonomia nello svolgimento del lavoro.
* * *
Nel confermare i motivi e gli obiettivi contenuti nella lettera B) dell'art. 29 dei CCNL 2008 e 2010, le Parti assumono le elaborazioni prodotte dalla Commissione Politica e da quella Tecnica, specificatamente:
- Descrittivi occhialeria
- Nuova classificazione occhialeria
- Report su nuova classificazione e concordano:
- di iniziare una sperimentazione del nuovo sistema classificatorio del personale su alcune aziende che saranno concordemente individuate;
- che per l'avvio della fase di sperimentazione saranno redatte entro il 30-6-2010 regole attuative del nuovo sistema classificatorio;
- che tale sperimentazione dovrà concludersi entro il 31-5-2011;
- che a conclusione della fase di sperimentazione le Parti stabiliranno le regole contrattuali necessarie per l'avvio della fase applicativa e la definizione dei costi del nuovo inquadramento che entrerà in vigore entro il 31-12-2011;
- che nella definizione delle regole contrattuali sarà stabilita la data di decadenza dell'attuale sistema classificatorio del personale;
- che qualora in sede di attuazione del nuovo inquadramento dovessero emergere divergenze interpretative e/o applicative non risolte a livello aziendale, su richiesta di una delle parti, esse saranno portate all'attenzione della Commissione Paritetica Nazionale;
- di predisporre iniziative formative destinate ai soggetti che sperimenteranno il nuovo sistema classificatorio (responsabili aziendali e responsabili sindacali, nel rispetto dei ruoli di ciascuno);
- di definire le modalità e organizzare l'effettuazione delle iniziative di formazione e/o informazione necessarie per l'applicazione del nuovo sistema classificatorio, reperendo le necessarie risorse.
Per la riforma dell'inquadramento unico dei lavoratori è stanziato l'importo di € 14,00 medi mensili lordi, comprensivi di € 4,00 medi mensili lordi previsti dal CCNL 9-4-2008, che le Parti si impegnano ad utilizzare a copertura dei costi necessari.
Qualora, nel corso dei lavori di cui sopra, si verifichino condizioni che impediscono la realizzazione della riforma del sistema classificatorio, le Parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente per verificare e concordare una soluzione alternativa per l'impiego dei fondi stanziati a favore dei lavoratori.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti condividono l'opportunità di procedere celermente nell'attuazione del nuovo inquadramento professionale, completando la fase di applicazione sperimentale per le figure produttive e della logistica e predisponendo analogo progetto per le figure impiegatizie.
Le Parti verificheranno i tempi di conclusione della fase di applicazione sperimentale in atto e definiscono che il nuovo inquadramento entrerà in vigore l'1-1-2015.
Le Parti convengono sull'opportunità di attivare una Commissione Tecnica Paritetica che approfondisca il tema del conglobamento dei minimi tabellari, ex contingenza ed edr (senza oneri né vantaggi) nonché quello dell'eventuale revisione della scala parametrale. I lavori della Commissione saranno avviati entro quattro mesi dalla firma del presente verbale di accordo di rinnovo CCNL.
Nota a verbale
Eventuali situazioni aziendali in essere saranno armonizzate in base alla nuova classificazione.
Norma transitoria
Per gli anni 2012, 2013 e 2014 è corrisposto l'Elemento provvisorio classificazione del personale" di cui all'allegato 5.
Ipotesi di accordo 19/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art____ (28) - Classificazione del personale
Entro il 30 settembre 2016 verrà approvata la scrittura definitiva delle mappe professionali che definiscono le competenze dell'impiegato generico, del tecnico professionale e del gestionale manager.
Verrà inoltre fatta la stesura dei descrittivi con le modifiche emerse nell'ultima sperimentazione dei produttivi e della logistica e verrà aggiornato il percorso professionale previsto dai nuovi descrittivi.
Tale fase verrà attivata con le modalità dall'ali. 1 con l'obiettivo di mettere a disposizione di imprese e lavoratori tutta la documentazione con almento due mesi di anticipo rispetto alla data di entrata in vigore della nuova classificazione.
La nuova classificazione entrerà in vigore il 1º gennaio 2017 attraverso l'applicazione dei seguenti punti previsti dall'accordo 17-10-201:
a - l'applicazione dei livelli retributivi - tab. B
b - la definizione del premio di professionalità a valore aggiunto (PPVA) - all. 2
c - avvio nuova classificazione con riferimento al cosiddetto "3º pallino", in base al criterio per il quale ai lavoratori privi di requisiti per l'assegnazione allo step professionale corrispondente al livello già conseguito sarà comunque riconosciuto tale step.
Le Parti convengono che il penunltimo comma dell'art. 43 (stanziamento di € 14,00 medi mensili lordi) non abbia applicazione con riferimento agli anni 2015 e 2016.
Le Parti sono impegnate a risolvere eventuali problemi che dovessero insorgere a livello di applicazione del nuovo inquadramento.
[___]
Allegato 2 - TABELLA PREMIO DI PROFESSIONALITÀ VALORE AGGIUNTO (COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI)
livelli attuali
C.O.
nuova classificazioneaddens. 2016 con spostam.
Nuova classificazione% addens CO.
peso % CO.
£
importo stanziato CO.
costo
quadri
ASG-consolidato
3,93
6º
ASG-centrato
4,72
==
ATG-consolidato
1,56
5º
ATG-centrato
7,59
4ºs
AQ-consolidato
9,52
4º
AQ-centrato
trasferim. competenze
21,49
4,94
70%18,00
62,24leadership
1,07
30%
5,78
==
AQ-base
trasferim. competenze7,73
1,24
70%16,00
13,89leadership
0,15
30%
0,72
3º
AO-consolidato
flessibilità prof.40,28
32,63
70%14,00
319,77trasferim. competenze
6,85
15%
14,39
lavoro di gruppo
6,04
15%
12,68
2º
AO-centrato
flessibilità prof.
3,05
0,58
100%
12,00
6,96—
---
1º
AO-base
0,05
totali
100
44,36
Questa tabella rende evidente la situazione dei costi (€ 14,00) per il rinnovo del sistema di inquadramento professionale. I costi per la realizzazione dei comportamenti organizzativi risultano pari a € 4,36 mensili lordi per lavoratore.
Accordo classificazione 17/05/2017 (Decorrenza 01/07/2017)
Art____(28) - Inquadramento unico del lavoratori
Il nuovo inquadramento si applica a decorrere al 01-07-2017.
1. Classificazione unica per Aree Professionali
Il nuovo sistema classificatorio del personale si basa su una struttura articolata per Aree Professionali e Step di sviluppo professionale.
L'Area Professionale identifica l'insieme di competenze omogenee nei processi dell'occhialeria che permettono di realizzare un semilavorato/prodotto finito attraverso la trasformazione di materie prime/semilavorati o di stilare/elaborare un documento/report (cartaceo o elettronico) attraverso il trattamento di dati/informazioni, secondo procedure, tecniche operative, pratiche specifiche e l'ausilio di appropriate tecnologie.
Per competenza si intende la capacità, la preparazione e l'esperienza di compiere una data attività lavorativa basata sulle conoscenze e sulle abilità.
Le aree individuate per I lavoratori sono quattro: Operativa, Qualificata, Tecnica/Gestionale, Specialistica/Gestionale.
- L'Area Professionale "Operativa" è l'area caratterizzata da attività lavorative semplici che richiedono competenze professionali generiche;
- L'Area Professionale "Qualificata" è caratterizzata da attività lavorative moderatamente complesse, che richiedono competenze professionali specifiche;
- L'Area Professionale "Tecnica/Gestionale" è caratterizzata da attività lavorative complesse che richiedono competenze professionali specifiche e trasversali;
- L'Area Professionale "Specialistica/Gestionale" è caratterizzata da attività lavorative complesse ad alto contenuto professionale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi con autonomia gestionale.
Per ogni Area Professionale vengono individuati gli Step di sviluppo professionale che corrispondono a gradi di competenza crescente per lo svolgimento delle attività previste per quell'area.
Gli Step di sviluppo professionale previsti sono:
- Base
- Centrato
- Consolidato
Definiti come segue:
- Allo Step "Base" corrisponde un livello di competenza ritenuto indispensabile per poter realizzare ciò che è necessario per svolgere le attività ordinarie previste a standard e/o dalle procedure operative relative alle aree di riferimento;
- Allo Step "Centrato" corrisponde un livello di competenza adeguato a svolgere le attività relative alle aree di riferimento, in modo autonomo anche in presenza di situazioni non a standard e/o per le quali non sono previste specifiche procedure;
- Allo Step "Consolidato" corrisponde un livello di competenza adeguato a svolgere tutte le attività relative alle aree di riferimento, in modo autonomo anche in presenza di situazioni non a standard e/o per le quali non sono previste specifiche procedure ed, inoltre, ad identificarne le specifiche cause ed adoperarsi per eliminarle, in accordo con il responsabile.
Gli Step previsti per le Aree Professionali sono:
- Area Operativa: Base (1º liv.) - Centrato (2º liv.) - Consolidato (3º liv.)
- Area Qualificata: Base (N.L - 3º S liv. ) - Centrato (4º liv.) - Consolidato (4ºS Hv.)
- Area Tecnica/Gestionale: Centrato (5º liv.) - Consolidato (N.L. - 5º S liv. )
- Area Specialistica/Gestionale: Centrato (6º liv.) - Consolidato (Quadro)
- Quadri : Area Specialistica/Gestionale Consolidato
- Impiegati : da Area Operativa Centrato a Area Specialistica/Gestionale Centrato
- Intermedi: da Area Qualificata Centrato a Area Tecnica/Gestionale Centrato
- Operai: da Area Operativa Base a Area Qualificata Consolidato
La struttura del sistema professionale è la seguente:
Area Operativa
Area Qualificata
Area Tecnica/Gestionale
Area Specialistica/Gestionale
base (1º liv.)
base (N.L - 3ºS liv.)
centrato (5º liv.)
centrato (6º liv.)
centrato (2º liv.)
centrato (4º liv.)
consolidato (N.L - 5º S liv.)
consolidato (Quadro)
consolidato (3º liv.)
consolidato (4ºS liv.)
A seconda della professionalità è prevista una progressione specifica caratterizzata da una serie definita di Step.
Il collocamento delle professionalità (descrittivi) all'interno del sistema professionale avverrà tenendo conto della complessità dell'attività lavorativa e del diverso grado di competenze richieste per svolgerla.
I descrittivi e le mappe delle attività e professionalità sono riportati negli allegati.
2. Professionalità
Le Parti hanno creato un sistema nuovo di inquadramento con l'obiettivo di favorire l'aggiornamento e la semplificazione delle declaratorie e relative esemplificazioni contenute nell'allegato ___ (4) dell'art. ..(28) del CCNL del 09-11-2013.
Il nuovo sistema di inquadramento prevede le seguenti professionalità relative al contesto produttivo:
A. Operatore manifatturiero occhialeria, lenti e astucci: professionalità unica per l'area operativa base e centrato (vedi descrittivo) che si può specializzare negli step successivi a seconda delle caratteristiche dell'attività svolta in:
A 1. Operatore tecnologico occhialeria, lenti e astucci: comprende le competenze riferite alla realizzazione di semilavorati o prodotti finiti per la produzione di occhiali, lenti o astucci, che prevedono lavorazioni caratterizzate prevalentemente dall'utilizzo/gestione di macchine o impianti automatici/semiautomatici, che si sviluppano nelle aree e step professionali come da relativo descrittivo (vedi descrittivo).
A 2. Operatore artigianale occhialeria, lenti e astucci: comprende le competenze riferite alla realizzazione di semilavorati o prodotti finiti per la produzione di occhiali, lenti o astucci, che prevedono lavorazioni caratterizzate prevalentemente da attività che richiedono particolari abilità manuali dell'operatore, eventualmente anche con l'ausilio di attrezzature e utensili, che si sviluppano nelle aree e step professionali come da relativo descrittivo (vedi descrittivo).
B. Operatore alla logistica occhialeria, tenti e astucci: professionalità che comprende le competenze relative alle attività di ricevimento, movimentazione, stoccaggio, spedizione merci oltre a quelle di ricondizionamento resi ed immagazzinamento tradizionale merci, che si sviluppano nelle aree e step professionali come da relativo descrittivo (vedi descrittivo).
Per quanto riguarda le professionalità relative alle altre funzioni aziendali il nuovo sistema di inquadramento prevede:
C. Addetto d'ufficio generico occhialeria, lenti e astucci: professionalità unica per l'area operativa centrata e consolidata (vedi descrittivo) che si può specializzare negli Step successivi a seconda delle caratteristiche dell'attività svolta in:
C 1. Tecnico, Specialista - Professional occhialeria, lenti e astucci: comprende competenze tecniche e specialistiche riferite alle varie funzioni aziendali che si sviluppano nelle aree e step professionali come da relativo descrittivo (vedi descrittivo).
C 2. Gestionale - Manageriale occhialeria, lenti e astucci: comprende competenze gestionali riferite alle varie funzioni aziendali che si sviluppano nelle aree e step professionali come da relativo descrittivo (vedi descrittivo).
3. Comportamenti Organizzativi
I comportamenti organizzativi sono comportamenti tipizzati che il dipendente, su richiesta espressa dall'azienda, pone in essere nell'ambito della situazione professionale/organizzativa per dare un valore aggiunto alla prestazione ed al processo lavorativo.
I comportamenti organizzativi valorizzano le competenze relative alle professionalità del lavoratori, rispondono alle esigenze organizzativo/produttive dell'azienda e vengono effettivamente posti in essere dal lavoratore in modo costante e continuativo, a seguito di espressa richiesta aziendale e per tutto il periodo richiesto dal datore di lavoro.
Sono definiti tre tipi di comportamenti organizzativi.
Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti le Parti a livello aziendale potranno inoltre aggiungere un quarto comportamento organizzativo, con contestuale riproporzionamento delle percentuali del PPVA di cui al punto 4.
Le Parti concordano che, a parità di condizioni economiche e di comune accordo con la rsu, o in mancanza, con le oo.ss. territoriali, l'azienda può sostituire uno o più del comportamenti individuati con altrettanti comportamenti organizzativi, se ritenuti più idonei.
Premesso che a tutti i lavoratori può essere richiesto di porre in essere uno o più comportamenti organizzativi, l'azienda procederà, ove necessario, a richiedere che i comportamenti organizzativi siano posti in essere dal singolo lavoratore.
È lasciata inoltre facoltà, a livello di contrattazione aziendale, di modificare i comportamenti organizzativi con altri, prevedendo la strutturazione di un eventuale "dizionario del comportamenti organizzativi", più rispondente alle specificità di ciascuna realtà aziendale. Le Parti, a livello aziendale, potranno definire forme di integrazione economica rispetto al CCNL.
I comportamenti organizzativi individuati sono:
1. Flessibilità professionale
Essere in grado di ricoprire in modo continuativo e costante, a seguito di espressa richiesta aziendale e per tutto il periodo richiesto dal datore di lavoro, attività differenti, posizionate nell'Area Professionale operativa, garantendo gli standard quali-quantitativi previsti.
Esemplificazione: Polivalenza/Adattabilità in diverse attività produttive o di servizi o di uffici per far fronte a differenti esigenze produttive (sono espressamente esclusi tutti gli spostamenti strutturali collettivi ed individuali causati dalle riorganizzazioni aziendali o logistiche, dalle oscillazioni del mercato, dai trasferimenti, ecc.).
2. Trasferimento delle competenze
Favorire l'apprendimento professionale delle persone: dare istruzioni dettagliate e dimostrare come fare nella pratica, indicare come svolgere un lavoro, dare specifici e utili suggerimenti, certificare l'idoneità della persona a svolgere le attività per cui è stato formata.
Esemplificazione: gestire affiancamenti formativi o di addestramento professionale, inserire i neoassunti, fare da supporto nei progetti di riqualificazione professionale, ecc.
3. Leadership
Coordinare un gruppo di lavoro al raggiungimento degli obiettivi previsti. È un comportamento non associato a posizioni gerarchiche formali.
Esemplificazioni: gestire la distribuzione del lavoro, gli approvvigionamenti, assicurare tutte le informazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti, ecc.
È istituito un Premio di professionalità volto a compensare i comportamenti organizzativi effettivamente richiesti dall'azienda e correttamente posti in essere dai dipendenti inquadrati in determinati step della aree operativa e qualificata secondo la seguente tabella riassuntiva (R = richiesto; P = posto in essere).
Area Operativa
Area Qualificata
Centrato (2º liv.)
Consolidato (3º liv.)
Base (3ºS liv.)
Centrato (4º liv.)
Flessibilità Professionale
R/P
R/P
Trasferimento Competenze
R/P
R/P
R/P
Leadership
R/P
R/P
4. Premio di professionalità a Valore Aggiunto (PPVA)
Il comportamento organizzativo, laddove richiesto sulla base delle esigenze aziendali, verrà individualmente posto in essere per tutta la durata della richiesta datoriale e registrato dall'azienda.
Salvo diversa previsione a livello aziendale, l'importo lordo mensile relativo, ove dovuto, verrà consuntivato e corrisposto su base annua ai lavoratori che siano stati in forza almeno sei mesi nel corso dell'anno di riferimento, con la retribuzione del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento (1-01-31.12).
A titolo di esempio: qualora in un'Area in seguito all'inserimento di neo-assunti per 6 mesi venga individualmente richiesto e posto in essere il Comportamento Organizzativo del trasferimento delle competenze, nella consuntivazione annuale l'importo corrisposto a titolo di Premio di Professionalità a Valore Aggiunto sarà pari a_____€ lordi mensili x 6 mesi =______€ lordi anno per ciascun lavoratore incaricato dell'affiancamento e della validazione delle competenze e delle attività del neo assunti.
Il Premio di Professionalità a Valore Aggiunto viene riconosciuto per un massimo di 12 mensilità. L'importo lordo mensile di cui alla tabella sopraindicata non incide sugli istituti contrattuali e di Legge diretti ed indiretti, ivi compreso il TFR. L'importo del Premio di professionalità a Valore Aggiunto per Step professionale è da ripartirsi sulla base delle percentuali riportate nella tabella seguente ad esempio:
Area Operativa
Area Qualificata
Centrato (2º liv.)
Consolidato (3º liv.)
Base (3º S liv.)
Centrato (4º liv.)
Flessibilità Professionale
100%
70%
Trasferimento Competenze
30%
70%
70%
Leadership
30%
30%
Totale PPVA
€ 12,00
€ 14,00
€ 16,00
€ 18,00
5. Sistema di classificazione
Il sistema di classificazione è finalizzato a descrivere e valutare con criteri semplici, oggettivi e convenzionali, le professionalità ed i gradi di competenza associati.
La classificazione degli operatori nelle Aree Professionali e negli Step di sviluppo professionale viene effettuata sulla base delle professionalità e delle competenze professionali possedute secondo quanto previsto nei descrittivi. Le competenze relative all'inquadramento del lavoratore sono registrate nella Scheda Professionale Individuale.
Tutti i lavoratori saranno inquadrati secondo le professionalità e competenze previste dal nuovo inquadramento e riportate nella scheda professionale individuale.
I lavoratori che avevano un inquadramento superiore manterranno tale inquadramento.
Scheda Professionale individuale - Scheda Comportamenti Organizzativi
In sede di applicazione della nuova normativa, per ogni lavoratore in forza verranno predisposte una Scheda Professionale individuate descrittiva delle attività svolte e una scheda del comportamenti organizzativi posti in essere, che riporteranno i seguenti dati:
- Identificativo del lavoratore, azienda, reparto, ultimo inquadramento rilevato, qualifica, professionalità, competenze, area e step professionale;
- L'eventuale indicazione del comportamenti organizzativi posti in essere dal lavoratore sulla base di quelli richiesti dall'azienda nel periodo di riferimento;
Verrà inoltre predisposta una scheda del comportamenti organizzativi.
La scheda professionale individuale e la scheda del comportamenti organizzativi verranno conservate a cura dell'azienda e gli eventuali aggiornamenti delle schede per variazione di step o annotazione del comportamenti organizzativi saranno comunicati al lavoratore interessato che firma per presa visione.
Eventuali contestazioni sul contenuto della Scheda Professionale, da parte del lavoratore o, su suo mandato, da un rappresentante della RSU o in mancanza delle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie, dovranno essere comunicate alla Direzione aziendale entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della Scheda Professionale. In tale caso, si avvierà una procedura di verifica congiunta. Al termine della verifica, che in ogni caso non potrà durare più di 3 mesi, la Direzione Aziendale informerà il lavoratore del suo esito.
La scheda professionale individuale e la scheda del comportamenti organizzativi andranno predisposte sulla base del modelli esemplificativi allegati al presente testo.
6. Livelli Retributivi
Gli elementi retributivi nazionali (ERN) (composto da minimo+contingenza+edr) associati ai nuovi livelli/Step di inquadramento nelle diverse aree sono i seguenti:
Livelli
Area
Step Professionali
elemento retributivo nazionale 01-07-2017
Q
6º
Specialistica/Gestionale
Specialistica/Gestionale
Consolidato
Centrato
2.158,11
2.156,10
N.L. 5ºS
5º
Tecnica/Gestionale
Tecnica/Gestionale
Consolidato
Centrato
2.043,34
1.971,17
4ºS
4º
N.L. 3ºS
Qualificata
Qualificata
Qualificata
Consolidato
Centrato
Base
1.822,75
1.749,24
1.699,41
3º
2º
1º
Operativa
Operativa
Operativa
Consolidato
Centrato
Base
1.666,86
1.574,52
1.248,81
7. Formazione
All'interno del nuovo sistema di inquadramento professionale, caratterizzato dalla centralità delle competenze professionali del lavoratori e dalla capacità di valorizzarle all'interno di un contesto industriale in continua evoluzione, assume un rilievo strategico per il sostegno e lo sviluppo del settore l'esigenza:
- di una efficace esplicitazione del fabbisogni professionali;
- di disporre di azioni formative adeguate;
- di promuovere un positivo rapporto tra sistema produttivo e sistema formativo (inteso come insieme di istruzione scolastica, università, formazione professionale).
A fronte di tale esigenza le Parti si avvalgono dell'Organismo Bilaterale Nazionale del settore (OBN), di cui all'art. ___(8) del CCNL.
Progetti formativi
Le Parti convengono sulla opportunità di confrontarsi su specifiche iniziative di cui esse stesse siano propositrici o titolari, nonché di far conoscere tali iniziative alle aziende associate e ai lavoratori, anche ai fini di quanto previsto all'art. 58, lett. b) del presente CCNL.
Alla luce del nuovo sistema di inquadramento, inoltre, l'OBN si impegna ad identificare le adeguate misure formative volte ad agevolare i principali attori del processo di applicazione nell'affrontare la fase di transizione dall'attuale sistema di inquadramento al nuovo sistema.
Le Parti concordano soprattutto sul ruolo centrale che la formazione può svolgere nella riuscita del progetto della nuova classificazione professionale. Sia come motore del cambiamento, andando ad incidere sulla gestione e sulla comunicazione del nuovo sistema a tutti i livelli, sia come strumento fondamentale per supportare la crescita professionale dell'intero settore dell'occhialeria, per essere in grado di fronteggiare la sfida generata dalla continua crescita della competitività internazionale, dall'evoluzione del processi e dall'implementazione di tecnologiche all'avanguardia.
Sviluppo Professionale
In presenza di esigenze tecnico/organizzative che richiedano la necessità di uno sviluppo professionale all'interno dell'organizzazione, l'Azienda potrà proporre al/i lavoratore/i da essa individuato/i un adeguato percorso formativo/di addestramento diretto ad acquisire le capacità professionali richieste dalla nuova posizione di inquadramento. Tale percorso comporterà un monitoraggio diretto a verificare i progressi di apprendimento ed il permanere delle condizioni per il prosieguo dell'azione formativa.
Al termine del periodo previsto dal percorso formativo, l'Azienda, verificato l'avvenuto raggiungimento da parte del lavoratore del livello di competenze richieste dal profilo professionale e l'effettivo svolgimento dell'attività dallo stesso prevista, procederà, a norma di contratto, all'adeguamento dell'inquadramento.
Eventuali contestazioni dell'esito negativo di quanto sopra da parte del lavoratore o, su suo mandato, da un rappresentante della RSU o in mancanza delle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie, dovranno essere comunicate alla Direzione aziendale entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della Scheda Professionale Individuale. In tale caso, si avvierà una procedura di verifica congiunta. Al termine della verifica, che in ogni caso non potrà durare più di 3 mesi, la Direzione Aziendale informerà il lavoratore del suo esito.
La contrattazione aziendale potrà definire piani formativi per lo sviluppo professionale del lavoratori.
Le verifiche congiunte
Una volta l'anno si svolgerà un incontro tra Direzione Aziendale e RSU o, in assenza, con le OO.SS. territoriali per una valutazione comune sullo stato di applicazione del nuovo sistema classificatorio e sugli esiti delle eventuali azioni formative.
Sulla base delle valutazioni espresse e condivise, le Parti definiranno nuovi obiettivi e proposte formative.
8. Fase di applicazione
Al fine di garantire un passaggio graduale, condiviso e corrispondente agli obiettivi per cui era stato concordato un nuovo sistema di inquadramento professionale, le Parti ritengono di avviare una fase preliminare di "Informazione, comunicazione e coinvolgimento" delle Aziende, della RSU ed del lavoratori.
Tale fase prevederà incontri interni ed esterni alle aziende, la predisposizione di apposito materiale divulgativo, attività di formazione destinata ai principali attori del processo di applicazione (Responsabili e RSU).
Dichiarazione delle Parti
Le Parti convengono sull'opportunità che, a richiesta di una di esse, si svolga in sede tecnica una fase di verifica del descrittivi professionali, anche ai fini dell'eventuale recepimento in sede di rinnovo del CCNL. Ciò con particolare riferimento alle nuove attività e competenze derivanti da innovazioni tecnologiche e digitali o da nuove forme di organizzazione del lavoro.
Adeguamento articoli CCNL- (ved. all.)
• Art___ (19) - Periodo di prova
• Art____ (24) - Apprendistato professionalizzante
• Art____ (43) - Aumenti periodici di anzianità
• Art____ (82-89-99) - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
• All. ___ (7) - Apprendistato professionalizzante - profili formativi e modalità di erogazione della formazione
SCHEDA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI
Cognome
Nome
matricola n°
sede operativa
reparto
Comportamenti Organizzativi previsti da step
richiesti
posti in essere
dal______al______
si no
dal______al______
si no
dal______al______
si no
dal______al______
si no
dal______al______
si no
Copyright S.I.A. s.r.l.
dal______al______
si no
dal______al______
si no
dal______al______
si no
L'azienda ) Data
______________
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 28 - Inquadramento unico dei lavoratori
Premessa
In sede di rinnovo del Contratto nazionale di lavoro del 19 luglio 2016, le Parti hanno preso atto che l'attuazione del nuovo inquadramento unico dei lavoratori di cui al presente art. 28, punti 1 e 2, è regolarmente avvenuta nei tempi previsti (1º luglio 2017). Rispetto a questa prima esperienza applicativa, condividendo un giudizio complessivamente positivo, le parti hanno riscontrato solo alcune limitate esigenze di modifica, integrazione o chiarimento delle mappe riassuntive dei descrittivi professionali allegate al Contratto.
Si sono, invece, registrati maggiori ritardi e difficoltà nell'applicazione nelle aziende dei punti 3 e 4 dello stesso art. 28, relativi al riconoscimento dei comportamenti organizzativi con i relativi premi di professionalità.
Pertanto, con il fine di completare, consolidare ed aggiornare il nuovo inquadramento unico dei lavoratori dell'occhialeria, le Parti concordano di:
- costituire una apposita commissione paritetica, eventualmente coadiuvata dall'EBO, con l'incarico di individuare le necessità di modifica, integrazione o chiarimento delle mappe riassuntive dei descrittivi professionali, da sottoporre alle Parti per la loro definitiva adozione.
- Definire nel 30 giugno 2021 la data ultima entro la quale le aziende si impegnano ad implementare, secondo la propria specifica organizzazione, e ad attuare i punti 3 e 4 dell'art. 28.
___ omissis___
4. Premio di Professionalità a Valore Aggiuntivo (PPVA)
Dopo il comma 1:
Salvo diversa previsione a livello aziendale, il Premio di Professionalità a Valore Aggiunto sarà corrisposto ai lavoratori aventi diritto dal mese in cui il relativo comportamento organizzativo viene richiesto dall'azienda al mese in cui viene formalmente comunicata la cessazione della richiesta.
___omissis___
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 28 - Inquadramento unico dei lavoratori
Premessa
In sede di rinnovo del Contratto nazionale di lavoro del 19 luglio 2016, le Parti hanno preso atto che l'attuazione del nuovo inquadramento unico dei lavoratori di cui al presente art. 28, punti 1 e 2, è regolarmente avvenuta nei tempi previsti (1º luglio 2017). Rispetto a questa prima esperienza applicativa, condividendo un giudizio complessivamente positivo, le parti hanno riscontrato solo alcune limitate esigenze di modifica, integrazione o chiarimento delle mappe riassuntive dei descrittivi professionali allegate al Contratto.
Si sono, invece, registrati maggiori ritardi e difficoltà nell'applicazione nelle aziende dei punti 3 e 4 dello stesso art. 28, relativi al riconoscimento dei comportamenti organizzativi con i relativi premi di professionalità.
Pertanto, con il fine di completare, consolidare ed aggiornare il nuovo inquadramento unico dei lavoratori dell'occhialeria, le Parti concordano di:
- costituire una apposita commissione paritetica, eventualmente coadiuvata dall'EBO, con l'incarico di individuare le necessità di modifica, integrazione o chiarimento delle mappe riassuntive dei descrittivi professionali, da sottoporre alle Parti per la loro definitiva adozione.
- Definire nel 30 giugno 2021 la data ultima entro la quale le aziende si impegnano ad implementare, secondo la propria specifica organizzazione, e ad attuare i punti 3 e 4 dell'art. 28.
PREMESSA
In sede di stesura definitiva del presente contratto, le Parti definiranno la costituzione di Commissione paritetica nazionale con il compito di aggiornamento periodico delle mappe dei descrittivi professionali e come sede di interpretazione della disciplina dell'inquadramento professionale e di esame delle eventuali controversie.
Sempre in sede di stesura definitiva del presente contratto, le Parti procederanno all'inserimento nelle mappe dei descrittivi professionali del nuovo inquadramento delle modifiche definite dalla commissione paritetica istituita dal precedente accordo di rinnovo contrattuale.
La medesima commissione paritetica di cui sopra continuerà la propria attività di studio ed approfondimento anche nel corso di vigenza del presente contratto con lo scopo di:
- verificare lo stato di applicazione del nuovo inquadramento nelle aziende a partire dagli esiti dell'"Indagine nelle aziende del settore, relativamente alla implementazione del sistema professionale definito con il contratto nazionale del 2016", commissionata da EBO;
- approfondire le conclusioni e le proposte inserite nel rapporto finale della suddetta indagine per definire eventuali proposte di modifica al nuovo inquadramento professionale da sottoporre alle Parti.
Il nuovo inquadramento si applica a decorrere dall'1-7-2017.
(___ omissis ___)
4. Premio di professionalità a Valore Aggiunto (PPVA)
Il comportamento organizzativo, laddove richiesto sulla base delle esigenze aziendali, verrà individualmente posto in essere per tutta la durata della richiesta datoriale e registrato dall'azienda.
Salvo diversa previsione a livello aziendale, il Premio di Professionalità a Valore Aggiunto sarà corrisposto ai lavoratori aventi diritto dal mese in cui il relativo comportamento organizzativo viene richiesto dall'azienda al mese in cui viene formalmente comunicata la cessazione della richiesta.
Salvo diversa previsione a livello aziendale, l'importo lordo mensile relativo, ove dovuto, verrà consuntivato e corrisposto su base annua ai lavoratori che siano stati in forza almeno sei mesi nel corso dell'anno di riferimento, con la retribuzione del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento (1.1-31.12).
A titolo di esempio: qualora in un'Area in seguito all'inserimento di neo-assunti per 6 mesi venga individualmente richiesto e posto in essere il Comportamento Organizzativo del trasferimento delle competenze, nella consuntivazione annuale l'importo corrisposto a titolo di Premio di Professionalità a Valore Aggiunto sarà pari a_____€ lordi mensili x 6 mesi =______ € lordi anno per ciascun lavoratore incaricato dell'affiancamento e della validazione delle competenze e delle attività dei neo assunti.
Il Premio di Professionalità a Valore Aggiunto viene riconosciuto per un massimo di 12 mensilità. L'importo lordo mensile di cui alla tabella sopraindicata non incide sugli istituti contrattuali e di Legge diretti ed indiretti, ivi compreso il TFR. L'importo del Premio di professionalità a Valore Aggiunto per Step professionale è da ripartirsi sulla base delle percentuali riportate nella tabella seguente ad esempio:
Area Operativa
Area Qualificata
Centrato (2º liv.)
Consolidato (3º liv.)
Base (3º S liv.)
Centrato (4º liv.)
Flessibilità
Professionale
100%
70%
Trasferimento
Competenze
30%
70%
70%
Leadership
30%
30%
Totale PPVA
1214 euro
1416 euro
1618 euro
1820 euro
Nel caso in cui in un determinato periodo venga richiesto al lavoratore, e venga posto in essere dallo stesso, un solo comportamento organizzativo, il PPVA verrà riconosciuto al 100%. Il PPVA stesso non potrà comunque superare il valore del 100% nel caso di attivazione di più comportamenti organizzativi.
Art. 29 - Passaggio di qualifica
Salvo il caso di intervenuta effettiva risoluzione dei rapporto di lavoro in conseguenza di novazione del rapporto di lavoro stesso, nel passaggio di qualifica da operaio a intermedio, da operaio a impiegato, da intermedio a impiegato, da impiegato a quadro, l'anzianità trascorsa come operaio, come intermedio, come impiegato, deve valere agli effetti del preavviso e delle ferie.
Chiarimento a verbale
Per i passaggi di qualifica avvenuti in data anteriore a quella di stipulazione del CCNL del 24-7-1983 si richiamano le disposizioni contrattuali vigenti al momento dei passaggi stessi.
Art. 30 - Cambiamento di mansioni
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
Al lavoratore destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale nel predetto livello.
Trascorso un periodo di 3 mesi continuativi nel disimpegno di mansioni inerenti al livello superiore, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 98 per il conseguimento della qualifica di quadro.
Tuttavia agli effetti del passaggio di livello previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni nel livello superiore e presso la medesima azienda può essere effettuato anche non continuativamente. In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio al livello superiore, deve raggiungere, entro un periodo di tre anni, rispettivamente 6 mesi nel disimpegno di mansioni del 6º livello e 4 mesi nel disimpegno di mansioni di altri livelli.
La esplicazione di mansioni di livello superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, aspettativa, ecc. non dà luogo al passaggio di livello, salvo il caso di mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Ipotesi di accordo 19/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 30 - Cambiamento di mansioni
è sostituito dal seguente:
Art____ (30) - Passaggio di mansioni
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
Al lavoratore destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale nel predetto livello.
Trascorso un periodo di 3 mesi continuativi nel disimpegno di mansioni inerenti al livello superiore, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 100 per il conseguimento della qualifica di quadro.
Tuttavia agli effetti del passaggio di livello previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni nel livello superiore e presso la medesima azienda può essere effettuato anche non continuativamente. In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio al livello superiore, deve raggiungere, entro un periodo di tre anni, rispettivamente 6 mesi nel disimpegno di mansioni del 6º livello e 4 mesi nel disimpegno di mansioni di altri livelli.
La esplicazione di mansioni di livello superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, aspettativa, ecc. non dà luogo al passaggio di livello, salvo il caso di mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.In relazione alle esigenze organizzative aziendali il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti il suo livello purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale del suo inquadramento. In detta ipotesi, al lavoratore sarà riconosciuta la retribuzione relativa alle nuove mansioni per il periodo relativo alla loro effettuazione, se queste offeriscono al livello superiore.
L'esplicazione di mansioni di livello superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per motivi che danno luogo alla conservazione del posto non dà luogo al passaggio di livello, salvo il caso di conferma nelle mansioni a seguito di mancato rientro del lavoratore sostituito.
Il lavoratore che disimpegni continuativamente mansioni superiori al proprio livello, sempreché non si tratti di sostituzione temporanea di cui al comma precedente, passa definitivamente nel livello superiore dopo 6 mesi.
Agli effetti del passaggio di livello previsto dal presente articolo il disimpegno delle mansioni di livello superiore può essere effettuato anche non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di mesi 18.
Per l'orario di lavoro valgono le norme di Legge con le eccezioni e le deroghe relative. La durata dell'orario contrattuale è normalmente di 40 ore settimanali e normalmente di 8 ore giornaliere, normalmente distribuite su 5 giorni.
Le parti riconoscono che la qualità della risposta organizzativa, nella ricerca di un efficiente posizionamento competitivo del sistema delle imprese, si realizza anche attraverso l'individuazione di adeguate e specifiche articolazioni dell'orario lavorativo.
Pertanto: per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali; per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto; per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le Parti riconoscono idonea l'adozione - per stabilimenti o per singoli reparti o uffici, o per gruppi di lavoratori - di:
- altre distribuzioni di orario nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane;
- un'articolazione plurisettimanale multiperiodale dell'orario contrattuale, in base alla quale l'orario viene realizzato in regime ordinario come media in un periodo non superiore a dodici mesi, alternando periodi con orario diverso.
Tali specifici schemi di orario o diverse distribuzioni o articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate dalle parti a livello aziendale.
Fermo restando l'orario di 40 ore settimanali la riduzione di orario annua complessiva sarà pari, a decorrere dall'1-1-1990, a:
- 56 ore in ragione d'anno per i lavoratori giornalieri;
- 48 ore in ragione d'anno per i lavoratori turnisti.
In tale trattamento viene corrispondentemente assorbito quello relativo alla ex festività nazionale del 4 novembre, in sostituzione di quello previsto per la ex festività nazionale del 2 giugno.
I lavoratori impegnati in lavoro a turni di 8 ore, se operanti su turno notturno, matureranno, al raggiungimento di n. 50 notti l'anno di prestazione effettiva, una ulteriore riduzione di orario pari ad 8 ore con decorrenza dall'1-10-1994. Ai fini del riferimento alla acquisizione del diritto si tiene conto della prestazione effettuata nell'anno solare precedente.
Il pacchetto di ore di cui sopra sarà utilizzato prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva previo esame congiunto tra la Direzione aziendale e le RSU, tenuto conto delle esigenze produttive e tecnico-organizzative, nonché delle esigenze dei lavoratori.
Il lavoratore potrà utilizzare, compatibilmente con le esigenze di lavoro, tale pacchetto di ore, o parte di esso, con permessi individuali, facendone richiesta con 48 ore di preavviso.
Per i lavoratori non addetti a turni, l'orario di lavoro settimanale, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, potrà essere fissato a 39 ore assorbendo il monte-ore di riduzione annua di 48 ore.
In tal caso la distribuzione dell'orario settimanale suddetto sarà definita tempestivamente tra Direzione e RSU.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di Legge.
Turni 6x6
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggior utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
In tal caso non compete la riduzione di orario prevista dal presente articolo. Tuttavia i lavoratori interessati fruiranno di una riduzione annua dell'orario di lavoro di complessive 12 ore. I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente contratto per la coincidenza della festività del 15 agosto (Assunzione) con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale e per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposti nei periodi di paga di agosto e di novembre saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette riduzioni di orario. Nei casi di adozione di calendari aziendali che prevedano l'attività lavorativa nella settimana in cui cade la festività del 15 agosto e di conseguenza non rendano possibile l'assorbimento di cui al comma precedente, nella retribuzione della riduzione di orario sarà trasferito 1/26 di retribuzione lorda mensile relativo a un'altra festività dello stesso anno cadente in sabato o in domenica. Tali lavoratori inoltre fruiranno di un'ulteriore riduzione annua di complessive 12 ore, di cui 6 dall'1-1-1995 e 6 dall'1-7-1995.
La riduzione di orario di cui al comma precedente dovrà essere fruita con modalità che salvaguardino comunque la continuità produttiva e il pieno utilizzo degli impianti (pari a 144 ore settimanali nel caso di 4 turni giornalieri).
Chiarimenti a verbale
1) Le riduzioni di orario non matureranno nei periodi di assenza per maternità e servizio militare; matureranno per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
2) Le riduzioni dell'orario di lavoro di cui al presente articolo saranno assorbite, fino a concorrenza, da eventuali riduzioni in atto aziendalmente, nonché da quelle che dovessero essere disposte da provvedimenti legislativi nazionali o comunitari.
3) Si dà atto che per l'anno 1991 la riduzione di orario per i lavoratori addetti ai turni 6x6 sarà pari a 6 ore (6/12 di 12 ore), con assorbimento di una ex festività nazionale. Analogamente, l'ulteriore riduzione di orario prevista a partire dal 1995 sarà pari, per quell'anno, a complessive 9 ore (12/12 di 6 ore più 6/12 di 6 ore).
Art. 32 - Inizio e fine del lavoro
Al segnale di inizio del lavoro il lavoratore dovrà trovarsi al proprio posto pronto a svolgere la sua attività.
Il lavoratore che si presenti successivamente con un ritardo non superiore a mezz'ora, sarà considerato presente agli effetti del computo delle ore, a partire dalla mezz'ora successiva a quella in cui ha avuto inizio il lavoro.
Nessun lavoratore potrà cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto prima del segnale di cessazione.
Art. 33 - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro
L'orario settimanale di lavoro di cui al primo comma dell'art. 31 potrà essere realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l'intera azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40 settimanali e non oltre le 48 settimanali saranno contenute nel limite di 96 per ciascun anno.
Il suddetto regime di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale comporterà prestazioni lavorative superiori all'orario medesimo, cui corrisponderà, nei periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di ore di riduzione o viceversa.
Le ore in tal modo lavorate oltre le 8 giornaliere e le 40 settimanali saranno compensate con le seguenti maggiorazioni:
- 13% per le ore prestate dal lunedì al venerdì;
- 18% per le ore prestate nella giornata del sabato.
Tali maggiorazioni saranno corrisposte con la retribuzione del periodo di paga nel quale le ore suddette sono prestate.
La maggiore e la minore durata della prestazione lavorativa rispetto all'orario contrattuale settimanale non comporteranno modifiche né del divisore di cui all'art. 44 né della retribuzione normale mensile.
La direzione aziendale procederà, di norma annualmente, alla comunicazione alla RSU del programma d'orario, con l'indicazione dei periodi previsti di superamento e di riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell'orario contrattuale e all'utilizzo delle corrispondenti riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra direzione e RSU.
Gli eventuali scostamenti dal programma saranno tempestivamente portati a conoscenza della RSU.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettera d), del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo.
In sede aziendale potranno essere definite le modalità per l'eventuale confluenza in banca ore, totale o parziale e comunque su base volontaria, delle ore di flessibilità a recupero non utilizzate nel periodo previsto.
Dichiarazione a verbale n. 1
Con l'articolo di cui sopra le Parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.
Dichiarazione a verbale n. 2
In caso di mancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell'azienda lo consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della medesima mancata prestazione.
In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuati compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili, ore di riduzione dell'orario di lavoro, ore di ferie, ecc..
Dichiarazione a verbale n. 3
Le Parti si danno atto che l'istituto della flessibilità di cui al presente articolo attua una delle fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30-8-1999 (G. U. n. 186, Serie Generale, del 10-8-1999): "Termini e modalità dell'informazione alle Direzioni provinciali del lavoro in ordine alle prestazioni di lavoro straordinario per le imprese industriali nel caso di orario articolato su base plurisettimanale".
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 33 - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro
L'orario settimanale di lavoro di cui al primo comma dell'art. 31 potrà essere realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l'intera azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40 settimanali e non oltre le 48 settimanali saranno contenute nel limite di 96 per ciascun anno.
Il suddetto regime di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale comporterà prestazioni lavorative superiori all'orario medesimo, cui corrisponderà, nei periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di ore di riduzione o viceversa.
Le ore in tal modo lavorate oltre le 8 giornaliere e le 40 settimanali saranno compensate con le seguenti maggiorazioni:
13% per le ore prestate dal lunedì al venerdì;
18% per le ore prestate nella giornata del sabato.
Tali maggiorazioni saranno corrisposte con la retribuzione del periodo di paga nel quale le ore suddette sono prestate.
La maggiore e la minore durata della prestazione lavorativa rispetto all'orario contrattuale settimanale non comporteranno modifiche né del divisore di cui all'art. 44 né della retribuzione normale mensile.
La direzione aziendale procederà, di norma annualmente, alla comunicazione alla RSU del programma d'orario, con l'indicazione dei periodi previsti di superamento e di riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di superamento o di riduzione dell'orario contrattuale
e all'utilizzo delle corrispondenti riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra direzione e RSU.Gli eventuali scostamenti dal programma saranno tempestivamente portati a conoscenza della RSU.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Analoga procedura verrà utilizzata in un momento successivo per individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze aziendali entro 12 mesi dall'inizio del programma di flessibilità.
Le ore prestate in regime di flessibilità saranno in via ordinaria recuperate collettivamente. Tuttavia, potrà essere concordato in sede aziendale con la RSU e/o le organizzazioni sindacali il recupero a livello individuale.
Ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettera d), del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo.
In sede aziendale potranno essere definite le modalità per l'eventuale confluenza in banca ore, totale o parziale e comunque su base volontaria, delle ore di flessibilità a recupero non utilizzate nel periodo previsto.
Dichiarazione a verbale n. 1
Con l'articolo di cui sopra le Parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.
Dichiarazione a verbale n. 2
In caso di mancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell'azienda lo consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della medesima mancata prestazione.
In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuati compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili, ore di riduzione dell'orario di lavoro, ore di ferie, ecc..
Dichiarazione a verbale n. 3
Le Parti si danno atto che l'istituto della flessibilità di cui al presente articolo attua una delle fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30-8-1999 (G. U. n. 186, Serie Generale, del 10-8-1999): "Termini e modalità dell'informazione alle Direzioni provinciali del lavoro in ordine alle prestazioni di lavoro straordinario per le imprese industriali nel caso di orario articolato su base plurisettimanale".
Art. 34 - Flessibilità tempestiva
In considerazione delle variazioni imprevedibili ed urgenti della domanda le aziende che manifesteranno, in qualsiasi momento dell'anno, l'intenzione di avvalersi della regolamentazione di cui al presente articolo per rispondere alla necessità di assecondare variazioni di intensità dell'attività dell'azienda, di parti di essa, o di gruppi di lavoratori, potranno superare, in determinati periodi dell'anno, il normale orario contrattuale settimanale.
Al verificarsi della necessità, la Direzione aziendale comunicherà alla RSU, illustrandone le ragioni, con un preavviso non inferiore a 5 giorni, il ricorso alla flessibilità, i reparti e i lavoratori interessati con l'indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell'orario contrattuale, delle ore necessarie e della loro collocazione temporale.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero o all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente in sede di esame tra Direzione e RSU.
Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione tempestiva della domanda anche attraverso l'esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità.
Allo scadere del quinto giorno, esaurita la procedura di cui sopra, la flessibilità diventa operativa.
Analoga procedura verrà utilizzata in un momento successivo per individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e tecnico produttive aziendali.
La flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
A fronte del superamento del normale orario contrattuale corrisponderà, nei periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. La compensazione tra ore in supero ed ore in riduzione dovrà avvenire nell'arco di dodici mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità. Il programma di flessibilità può iniziare indifferentemente con un periodo di supero o con un periodo di riduzione. I lavoratori interessati alla flessibilità percepiranno la retribuzione relativa al normale orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione di orario.
Per le ore prestate oltre il normale orario contrattuale settimanale verrà corrisposta la maggiorazione del 22%. Tale maggiorazione è da liquidare con la retribuzione relativa al periodo di superamento.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali salvo accordi tra le Parti.
Ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettera d), del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo.
Chiarimento a verbale
Nel caso di utilizzo di ore di flessibilità tempestiva queste verranno sottratte dal monte ore delle 96 di flessibilità di cui all'art. 33.
Dichiarazione a verbale n. 1
In caso di mancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell'azienda lo consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della mancata attività lavorativa.
In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuate compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili, ore di riduzione dell'orario di lavoro, ore di ferie, ecc..
Dichiarazione a verbale n. 2
Le aziende che non manifestino l'intenzione di avvalersi della regolamentazione relativa alla flessibilità tempestiva potranno non applicare la procedura avendo già concordato a livello aziendale tale materia.
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 34 - Flessibilità tempestiva
In considerazione delle variazioni imprevedibili ed urgenti della domanda le aziende che manifesteranno, in qualsiasi momento dell'anno, l'intenzione di avvalersi della regolamentazione cui al presente articolo per rispondere alla necessità di assecondare variazioni di intensità dell'attività dell'azienda, di parti di essa, o di gruppi di lavoratori, potranno superare, in determinati periodi dell'anno, il normale orario contrattuale settimanale.
Al verificarsi della necessità, la Direzione aziendale comunicherà alla RSU, illustrandone le ragioni, con un preavviso non inferiore a 5 giorni, il ricorso alla flessibilità, i reparti e i lavoratori interessati con l'indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell'orario contrattuale, delle ore necessarie e della loro collocazione temporale.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero o all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente in sede di esame tra Direzione e RSU.
Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione tempestiva della domanda anche attraverso l'esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità.
Allo scadere del quinto giorno, esaurita la procedura di cui sopra, la flessibilità diventa operativa.
Analoga procedura verrà utilizzata in un momento successivo per individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e tecnico produttive aziendali.
Le ore prestate in regime di flessibilità saranno in via ordinaria recuperate collettivamente. Tuttavia, potrà essere concordato in sede aziendale con la RSU e/o OO.SS. il recupero a livello individuale.
La flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
A fronte del superamento del normale orario contrattuale corrisponderà, nei periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. La compensazione tra ore in supero ed ore in riduzione dovrà avvenire nell'arco di dodici mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità. Il programma di flessibilità può iniziare indifferentemente con un periodo di supero o con un periodo di riduzione. I lavoratori interessati alla flessibilità percepiranno la retribuzione relativa al normale orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione di orario.
Per le ore prestate oltre il normale orario contrattuale settimanale verrà corrisposta la maggiorazione del 22%. Tale maggiorazione è da liquidare con la retribuzione relativa al periodo di superamento.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali salvo accordi tra le Parti.
Ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettera d), del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo.
Chiarimento a verbale 1
Nel caso di utilizzo di ore di flessibilità tempestiva queste verranno sottratte dal monte ore delle 96 di flessibilità di cui all'art. 33.
Dichiarazione a verbale n. 1
In caso di mancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell'azienda lo consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della mancata attività lavorativa.
In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuate compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili, ore di riduzione dell'orario di lavoro, ore di ferie, ecc.
Dichiarazione a verbale n. 2
Le aziende che non manifestino l'intenzione di avvalersi della regolamentazione relativa alla flessibilità tempestiva potranno non applicare la procedura avendo già concordato a livello aziendale tale materia.
Art. 35 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato straordinario contrattuale il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale settimanale, ad eccezione di quello connesso ai regimi di flessibilità dell'orario di lavoro di cui agli artt. 33 - 34.
È considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l'orario di Legge.
Il periodo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 è fissato in dodici mesi, a fronte della molteplicità delle produzioni settorialmente effettuate e della complessità delle soluzioni tecnico organizzative adottate nel settore.
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale massimo di 180 ore sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente; quando riguardi gruppi di lavoratori formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e RSU.
Le ore di straordinario prestate tra le 130 e le 180 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dal lavoratore;
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dall'azienda.
Fatto salvo il limite di cui sopra l'esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante dei limiti di cui al presente articolo, si procederà, su richiesta di una delle parti, presso la competente sede territoriale, all'esame della situazione e delle eventuali misure opportune per la cessazione dello straordinario strutturale, mediante diversa organizzazione del lavoro o aumento della occupazione.
Da dette regolamentazioni sono escluse le prestazioni per manutenzioni, nonché per adempimenti amministrativi e/o di Legge concentrati in determinati periodi dell'anno; sono fatti comunque salvi i comprovati motivi individuali di impedimento.
Su richiesta delle RSU le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore aziendale di cui al terzo comma.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del decreto legislativo n. 66/2003, in caso di adozione di un orario variabile articolato su più settimane e di assenza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, il limite di 8 ore di lavoro notturno nelle 24 ore è calcolato come media su un arco di tempo di 12 mesi.
Ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, considerata la particolare esigenza del settore di garantire lo svolgimento continuativo di talune attività nel fine settimana per mezzo di lavoratori specificamente addetti ad esse con orari di lavoro particolari, anche a tempo parziale, distribuiti su una parte dei giorni settimanali, si prevede che per tali fattispecie le parti al livello aziendale possano concordare che la durata massima dell'orario lavorativo di 8 ore di cui all'art. 13 comma 1 del decreto legislativo n. 66/2003 sia calcolata come media su un periodo settimanale o plurisettimanale.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo e nelle festività elencate nell'art. 38. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di Legge.
Il lavoro notturno e festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo, sono corrisposte le maggiorazioni percentuali di cui al comma successivo da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione normale (retribuzione di fatto e contingenza), comprensiva, per i cottimisti, della percentuale contrattuale di cottimo di cui all'art. 73 - Parte Operai.
Le percentuali di maggiorazione per le prestazioni anzidette sono le seguenti:
- lavoro straordinario diurno____________________________________________________________________________________ 25%
- lavoro festivo________________________________________________________________________________________________________ 40%
- lavoro festivo straordinario (oltre le 8 ore e 48 settimanali)____________________________________ 50%
- lavoro notturno_____________________________________________________________________________________________________ 30%
- lavoro straordinario notturno_________________________________________________________________________________ 45%
- lavoro festivo notturno__________________________________________________________________________________________ 50%
- lavoro notturno festivo straordinario______________________________________________________________________ 70%
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Nel caso di lavoro straordinario e festivo, al lavoratore competono per le ore di lavoro prestate, oltre alle maggiorazioni di cui sopra, le corrispondenti quote di retribuzione oraria.
Il lavoro straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione aziendale.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali ed infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario ordinario contrattuale.
Ai guardiani notturni, in quanto prestino servizio esclusivamente notturno, viene riconosciuta una maggiore paga di € 0,05 giornaliere.
Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale. Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazioni in corso, allestimento dei campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche, sostituzione di lavoratori frequentanti corsi di formazione continua correlati all'attività dell'azienda), a fronte di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inadeguate, si seguirà la seguente procedura: la direzione ne darà notizia in tempo utile alla RSU. Le Parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la disponibilità delle prestazioni straordinarie necessarie.
Dichiarazioni a verbale comuni agli artt. 31 - 33 - 34 - 35
1) Le Parti riconoscono che le disposizioni introdotte con il presente contratto in materia sia di procedure per il ricorso al lavoro straordinario che di flessibilità dell'orario normale di lavoro sono state concordate al fine di migliorare il livello di competitività delle imprese, anche a sostegno dell'occupazione.
Le Parti si danno inoltre atto che l'attuazione della flessibilità dell'orario normale di lavoro potrà favorire il contenimento, nei periodi di superamento dell'orario settimanale, del ricorso al lavoro straordinario o al decentramento anomalo per le fasi di lavorazione interessate.
2) Allo scopo di favorire una corretta applicazione della normativa inerente l'orario di lavoro (riduzione orario, flessibilità, straordinario) le Parti convengono di verificarne la attuazione in occasione dell'incontro previsto nel capitolo Sistema di informazioni del presente contratto.
Chiarimento a verbale
Non sono considerate straordinarie le ore di lavoro prestate tra la 37ma e la 40ma ora settimanale nei regimi di orario basati su turni di 6 ore (6x6), tali ore sono retribuite con quote orarie supplementari, determinate con il divisore orario previsto dal 2º comma dell'art.75.
Ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore esistenti alla data di stipulazione del presente contratto, diverse applicazioni e regole pattuite in sede aziendale, anche in considerazione del divisore fisso applicato, potranno essere armonizzate con quanto stabilito dal presente chiarimento a verbale.
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 35 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
___omissis___
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo, sono corrisposte le maggiorazioni percentuali di cui al comma successivo da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione normale (retribuzione di fatto), comprensiva, per i cottimisti, della percentuale contrattuale di cottimo di cui all'art. 73 - Parte Operai.
Le percentuali di maggiorazione per le prestazioni anzidette sono le seguenti:
lavoro straordinario diurno____________________________________________________________________________________ 25%
lavoro straordinario nel giorno di sabato___________________________________________________________ 35%
lavoro festivo________________________________________________________________________________________________________ 40%
lavoro festivo straordinario (oltre le 8 ore e 48 settimanali)_________________________________ 50%
lavoro notturno_____________________________________________________________________________________________________ 30%
lavoro straordinario notturno_________________________________________________________________________________ 45%
lavoro festivo notturno__________________________________________________________________________________________ 50%
lavoro notturno festivo straordinario______________________________________________________________________70%
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 31 l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliero fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo. La mezz'ora di riposo goduta non concorre al superamento delle sei ore di lavoro richieste. Ai soli fini del diritto alla maturazione della mezz'ora di riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze per permessi retribuiti.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo, il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
Per prestazioni che eccedono le ore 7,30 giornaliere di lavoro effettivo dovrà essere corrisposta la percentuale di maggiorazione di straordinario.
La predetta maggiorazione non è dovuta nelle riduzioni di orario fino ad undici ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre (ore 5 e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a tredici ore e mezza se si tratta di tre squadre (ore 4 e mezza giornaliere per ciascuna squadra). In deroga a quanto sopra, nel caso che, per effetto della distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro prevista dall'art. 31 e dal comma primo del presente articolo, sia effettuato in un solo giorno della settimana un orario inferiore alle 6 ore, verrà egualmente corrisposta la maggiorazione.
Le modifiche dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, l'operaio dovrà comunque fruire all'atto del passaggio a diverso turno di un adeguato periodo di riposo.
Ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire, all'atto del passaggio a diverso turno, di un adeguato periodo di riposo che può essere inferiore a 11 ore.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio ed il suo termine coincidano con l'inizio e col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque il limite di uno spostamento massimo di trenta minuti.
Nel caso di orario settimanale di 40 ore di lavoro, il lavoro a squadre verrà effettuato possibilmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui all'art. 31.
Come previsto dalla relativa Legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far cadere in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla Legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di Legge permettendo, il riposo settimanale non sia concesso nei giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) l'anniversario della liberazione: 25 aprile;
la festa del lavoro: 1º maggio;
fondazione della Repubblica: 2 giugno;
c) Capodanno: 1º gennaio;
Epifania: 6 gennaio;
lunedì di Pasqua: mobile;
Assunzione: 15 agosto;
Ognissanti: 1º novembre;
Immacolata Concezione: 8 dicembre;
Natale: 25 dicembre;
S. Stefano: 26 dicembre;
d) il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un altro giorno da concordarsi all'inizio di ogni anno tra la Direzione e la R.S.U., in sostituzione di quello del Santo Patrono.
Per i giorni festivi anzidetti verrà applicato il seguente trattamento economico:
a) quando non vi sia prestazione lavorativa il trattamento è compreso nella retribuzione di fatto mensile;
b) in caso di prestazione di lavoro saranno corrisposte oltre la retribuzione mensile tante quote orarie di retribuzione di fatto quante sono le ore prestate, con la maggiorazione prevista dall'art. 35;
c) in caso di festività coincidente con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale, verrà corrisposto un trattamento economico corrispondente ad 1/26 della retribuzione di fatto mensile ivi compresa, per coloro che nella settimana in cui cadono le suddette festività abbiano prestato lavoro a squadre, la relativa percentuale dell'1,05%;
d) la festività del Santo Patrono coincidente con altra festività sarà retribuita in aggiunta alla retribuzione mensile sulla base di 1/26. Qualora tali due festività oltre che tra loro coincidano anche con il sabato o con la domenica, verranno aggiunti alla retribuzione mensile
2/26.
Il regime retributivo aggiuntivo previsto dall'Accordo Interconfederale 26-1-1977, per le 4 festività di cui all'art. 3, punto b) dell'Accordo stesso, viene trasformato in corrispondenti giornate di riposo compensativo.
Dette giornate confluiranno nella banca delle ore individuale di cui all'art. 39 del presente contratto.
Il godimento dei suddetti giorni di riposo compensativo verrà concordato tra la Direzione aziendale e la RSU, tenuto conto delle esigenze produttive e tecnico-organizzative, nonché delle esigenze dei lavoratori.
Restano ferme le modalità retributive previste dall'Accordo Interconfederale del 26-1-1977, punto a), per la festività nazionale abolita del 4 novembre, salvi gli spostamenti di erogazione previsti dall'art. 31 del presente CCNL.
Chiarimento a verbale.
La maturazione delle giornate di riposo compensativo di cui al 3º comma avverrà con i criteri previsti dal presente contratto per la maturazione delle ferie.
Chiarimento a verbale.
Per le unità produttive aventi sede nel Comune di Roma, secondo quanto disposto dal D.P.R 28 dicembre 1985 n. 792, la festività del Santo Patrono coincide con la ricorrenza dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno).
Art. 39 - Banca delle ore individuale
A decorrere dal 1º gennaio 2001 confluiranno nella banca delle ore individuale le giornate di permesso per le quattro ex festività del presente contratto. Sono escluse da tale disposizione le aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex festività o nelle quali le stesse vengano impiegate per l'attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti.
L'utilizzo dei permessi di cui sopra è consentito, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte.
A decorrere dal 1º gennaio 2009, ciascun lavoratore potrà far confluire nella banca individuale delle ore le prime 16 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.
A decorrere dal 1º gennaio 2010 ciascun lavoratore con contratto a part-time potrà far confluire nella banca delle ore individuale le prime 8 ore annue di lavoro supplementare con le forme di recupero di cui sopra.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero.
Salvo diversa pattuizione, non danno luogo all'accumulo di ore di cui ai commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestato per manutenzione ed inventario.
Nota a verbale
Sono fatte salve le condizioni aziendali di miglior favore già in essere.
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 39 - Banca delle ore individuale
A decorrere dal 1º gennaio 2001 confluiranno nella banca delle ore individuale le giornate di permesso per le quattro ex festività del presente contratto. Sono escluse da tale disposizione le aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex festività o nelle quali le stesse vengano impiegate per l'attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti.
L'utilizzo dei permessi di cui sopra è consentito, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte.
A decorrere dal 1º gennaio 2009, ciascun lavoratore potrà far confluire nella banca individuale delle ore le prime
1624 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.A decorrere dal 1º gennaio 2010 ciascun lavoratore con contratto a part-time potrà far confluire nella banca delle ore individuale le prime
812 ore annue di lavoro supplementare con le forme di recupero di cui sopra.Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero.
In tal caso, i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l'anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria.
I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati.
Salvo diversa pattuizione, non danno luogo all'accumulo di ore di cui ai commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestato per manutenzione ed inventario.
a verbale
Sono fatte salve le condizioni aziendali di miglior favore già in essere.
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 39 - Banca delle ore individuale
A decorrere dal 1º gennaio 2001 confluiranno nella banca delle ore individuale le giornate di permesso per le quattro ex festività del presente contratto. Sono escluse da tale disposizione le aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex festività o nelle quali le stesse vengano impiegate per l'attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti.
L'utilizzo dei permessi di cui sopra è consentito, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte.
A decorrere dal 1º gennaio 2009, ciascun lavoratore potrà far confluire nella banca individuale delle ore le prime 24 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Dal 1º gennaio 2024, potranno confluire nella banca ore individuale il 50% delle ore straordinarie successive alle prime 24 ore di cui al comma precedente.
A decorrere dal 1º gennaio 2010 ciascun lavoratore con contratto a part-time potrà far confluire nella banca delle ore individuale le prime 12 ore annue di lavoro supplementare con le forme di recupero di cui sopra.
Dal 1º gennaio 2024, potranno confluire nella banca ore individuale il 50% delle ore di lavoro supplementare successive alle prime 12 ore di cui al comma precedente.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero.
In tal caso, i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l'anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria.
I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati.
Salvo diversa pattuizione, non danno luogo all'accumulo di ore di cui ai commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestato per manutenzione ed inventario.
Nota a verbale
Sono fatte salve le condizioni aziendali di miglior favore già in essere.
Art. 40 - Recupero delle ore perdute
Le ore perdute per cause indipendenti dalla volontà delle Parti possono essere recuperate, ove l'azienda ne ravvisi la necessità, a regime normale, previa definizione congiunta, con le seguenti modalità: qualora il recupero sia effettuato oltre il normale orario contrattuale, deve essere contenuto nel limite massimo di un'ora giornaliera, o in caso di orario ridotto, sino a concorrenza di 8 ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Qualora il recupero riguardi gruppi di lavoratori e sia previsto per gruppi di ore formerà oggetto di esame preventivo fra direzione aziendale e r.s.u..
Il recupero potrà essere effettuato entro i 60 giorni utili successivi al momento in cui si è verificata la causa che ha determinato la perdita di ore di lavoro.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le Parti, le ore di lavoro perdute possono essere recuperate a regime normale con modalità preventivamente stabilite d'intesa con la rappresentanza sindacale unitaria.
Dichiarazione a verbale
Le Parti riconoscono che è opportuno che nelle circostanze contemplate dal presente articolo il recupero venga effettuato anche al fine di evitare eventuali contenziosi con l'Istituto assicuratore nel caso di richiesta di integrazione salariale.
Art. 41 - Andamento attività produttiva
Le Direzioni Aziendali comunicheranno alle RSU annualmente e/o semestralmente, in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e quantità delle ore necessarie;
- godimento delle ferie collettive e relative modalità;
- collocazione degli eventuali permessi collettivi per ex festività e per riduzione di orario.
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la Direzione e la RSU.
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure concordate con il presente contratto (permessi per riduzione di orario, modalità applicative della flessibilità, ex festività, ferie).
In caso di necessità di contrazione temporanea dell'orario di lavoro le parti faranno riferimento alle norme di Legge vigenti in materia.
I minimi contrattuali afferenti a ciascun livello di classificazione di cui all'art. 28 sono riportati nella tabella allegata che è parte integrante del presente contratto (Allegato 1).
Art. 43 - Aumenti periodici di anzianità
A partire dall'1-7-1979 i lavoratori, per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), avranno diritto ad un aumento della retribuzione di fatto stabilita nella misura sotto indicata, fino a raggiungere l'importo complessivo corrispondente a cinque aumenti periodici riferiti all'ultimo livello di inquadramento:
Livelli | Impoti (euro) |
6º | € 11,65 |
5º | € 9,76 |
4º e 4º S | € 8,26 |
3º | € 7,80 |
2º | € 7,36 |
1º | € 6,84 |
Ai lavoratori in forza al 30 giugno 1979, gli aumenti periodici di cui al comma precedente verranno corrisposti secondo i criteri stabiliti nelle disposizioni particolari riportate nell'allegato 6.
Gli aumenti periodici di anzianità non debbono essere considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla retribuzione globale di fatto.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In caso di passaggio di livello il lavoratore manterrà l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati; la frazione di biennio in corso al momento del passaggio sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare ulteriori aumenti periodici fino a raggiungere l'importo complessivo corrispondente a cinque aumenti periodici riferiti all'ultimo livello di inquadramento.
Chiarimento a verbale
Il vigente regime normativo degli aumenti periodici di anzianità è sostitutivo di quello stabilito, per ogni singola qualifica di lavoratori, dal CCNL 23-6-1977; la disciplina normativa del passaggio dal vecchio al nuovo regime è stabilita dalle norme transitorie di cui all'art. 33 del CCNL 21-7-1979, riportate in allegato al presente contratto (all. 6).
Accordo classificazione 17/05/2017 (Decorrenza 01/07/2017)
Art. ___(43) - Aumenti periodici di anzianità
___ omissis____
Area
Step
livello
Area Specialistica/Gestionale
consolidato
centrato
Quadro 6º
€ 11,65
Area Tecnica/Gestionale
consolidato
centrato
5ºS-(N.L.)
5º
€ 9,76
Area Qualificata
consolidato
centrato
4ºS
4º
€ 8,26
Area Qualificata
base
3ºS-(N.L)
€ 7,80
Area Operativa
consolidato
3º
€ 7,80
Area Operativa
centrato
2º
€ 7,36
Area Operativa
base
1º
€ 6,84
___ omissis___
Art. 44 - Determinazione della retribuzione oraria.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173, fermo restando quanto stabilito all'art. 75 della Parte operai.
Art. 45 - Corresponsione della retribuzione
La retribuzione sarà corrisposta nei termini e con le modalità in atto nelle singole aziende.
Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, il lavoratore ha facoltà di risolvere il contratto col diritto alla corresponsione della indennità di mancato preavviso.
In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per il risarcimento di danni non potrà mai superare il 10% della retribuzione salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata una apposita busta od altro stampato su cui saranno specificati, oltre la ragione sociale dell'azienda, i singoli elementi di competenza della retribuzione e le trattenute che la gravano.
In tale documento dovranno inoltre essere indicati: il nome, la qualifica e il livello di inquadramento dei lavoratore ed il periodo di paga a cui la retribuzione si riferisce.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza tra la somma pagata e quella indicata sulla busta paga, nonché sulla qualità della moneta dovrà essere fatto all'atto del pagamento.
Cessione di quote della retribuzione
L'eventuale cessione a terzi di quote della retribuzione potrà avvenire alle seguenti modalità, previa notifica del credito al datore di lavoro:
a) la trattenuta non potrà essere superiore ad un quinto della retribuzione e sarà calcolata mensilmente sulle competenze spettanti al netto, escludendo dal computo le somme corrisposte a titolo di assegno per il nucleo familiare e indennità di infortunio;
b) l'onere di acquisizione delle trattenute grava sul soggetto creditore;
c) il prelievo sarà interrotto in qualsiasi caso di sospensione, anche parziale durante il mese, del rapporto di lavoro;
d) in caso di risoluzione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro, il prelievo del debito residuo verrà effettuato e messo a disposizione del creditore entro il limite massimo del quinto del trattamento di fine rapporto spettante in quel momento;
e) in caso di decesso del lavoratore il datore di lavoro sospenderà qualsiasi trattenuta e ne darà comunicazione al soggetto creditore.
Art. 46 - Tredicesima mensilità
A norma di quanto stabilito dall'Accordo Interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13ma mensilità di importo pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.
La corresponsione deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ma mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Art. 47 - Previdenza Complementare
Le Parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, hanno convenuto la seguente regolamentazione contrattuale.
1 - Normativa
- in materia di previdenza complementare si richiamano gli Accordi Nazionali sottoscritti nonché lo Statuto di Previmoda e le relative disposizioni regolamentari.
- fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali aziendali, i diritti e gli obblighi previsti dal presente CCNL e dagli Accordi Nazionali richiamati costituiscono condizioni minime inderogabili per le aziende e i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL.
- all'atto dell'assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore documentazione sulla previdenza complementare: scheda informativa di Previmoda, modulo di iscrizione e copia dello Statuto.
- fermi restando gli adempimenti informativi inerenti il Fondo all'atto dell'assunzione, il lavoratore dichiara espressamente la propria volontà di aderire o di non aderire a Previmoda, mediante compilazione e sottoscrizione della specifica modulistica predisposta dal Fondo, che dovrà essere consegnata e ritirata a cura dell'azienda. La manifestazione di volontà di cui sopra dovrà essere confermata nei termini e con le modalità previste dalle norme di Legge e statutarie.
- le aziende forniranno annualmente alla RSU o, in mancanza, al livello territoriale delle OO.SS. nazionali stipulanti il CCNL il numero degli iscritti.
- nelle unità con più di 100 addetti le aziende metteranno a disposizione della RSU adeguata strumentazione informatica che consenta alla RSU di conoscere le disposizioni e le novità contenute nel sito internet di Previmoda e permetta al singolo lavoratore, con modalità da regolamentare a livello aziendale, di acquisire informazioni sulla propria posizione individuale.
- le aziende sono impegnate a distribuire adeguata informativa predisposta dal Fondo a tutti i lavoratori non iscritti a Previmoda.
2 - Contribuzioni e aliquote contributive
(estratto da verbale accordo 17 settembre 1997)
c) quota TFR da versare al Fondo - 27% del TFR maturando annuo calcolato su minimo contrattuale, ex contingenza, edr.
d) contributo - 1% di minimo contrattuale, ex contingenza, edr a carico azienda e 1% a carico lavoratore.
(estratto da verbale accordo 9 aprile 2008)
A decorrere dal 1º gennaio 2009 il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 17 settembre 1997 nella misura dell'1%, è elevato all'1,50%.
3 - Norme per calcolare la contribuzione
In relazione al punto "Previdenza Complementare" dell'Accordo di rinnovo economico biennale 1997 del CCNL del settore, le parti concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue:
- il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto su minimo contrattuale, ex contingenza, edr afferenti i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;
- per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superire all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore;
- la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 sarà effettuata sull'intero ammontare del trattamento di fine rapporto annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla Legge n. 297/1982;
- la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione fino al 28 aprile 1993, sarà calcolata in misura pari al 2% del minimo contrattuale, ex contingenza, edr annui (13 mensilità), da detrarre dal TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla Legge n. 297/1982.
4 - Permessi ed assemblee
(estratto da verbale accordo 5-3-2002)
- I lavoratori eletti nell'Assemblea del Fondo PREVIMODA hanno diritto - per la durata del relativo mandato - a una giornata di permesso retribuito in relazione alla partecipazione alle riunioni dell'Assemblea del Fondo.
La decorrenza del presente trattamento è stabilita dal 1º marzo 2002.
- L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi del Fondo.
- In ogni unità lavorativa la RSU potrà convocare annualmente una assemblea retribuita della durata di un'ora, per informare i lavoratori dell'andamento di Previmoda.
Tale ora sarà aggiuntiva alle ore previste dall'art. 14 del CCNL, qualora le stesse, al momento dell'assemblea, risultassero esaurite.
Dichiarazione a verbale
Le Parti esamineranno eventuali nuove iniziative di Previmoda, al fine di valutarne l'attuazione.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti, a conferma di quanto stabilito il 17 settembre 1997, si danno atto che gli oneri previsti per la previdenza complementare da eventuali Fondi a livello territoriale non sono cumulabili con gli oneri derivanti allo stesso titolo dal livello nazionale.
Quanto eventualmente già concordato a livello aziendale in materia di quota del T.F.R., costituente condizione di miglior favore, non potrà essere cumulato con quanto stabilito dagli accordi di rinnovo 17 settembre 1997 e 31 maggio 2000, per evitare duplicazione di oneri.
Milano, 31 maggio 2000
Ipotesi di accordo 19/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art____ (47) - Previdenza Complementare
è aggiunto:
Assicurazione per decesso o invalidità permanente
Le Parti con il presente rinnovo intendono rafforzare il sistema di welfare concordando un contributo a carico dell'azienda pari allo 0,20% del minimo contrattuale conglobato con decorrenza dal 1º luglio 2017, aggiuntivo a quello destinato alla previdenza complementare, da destinare integralmente al Fondo per il finanziamento di una assicurazione sulla premorienza e invalidità permanente a beneficio dei lavoratori iscritti al Fondo previdenziale stesso.
Sono esentate dal versamento del contributo di cui al precedente punto le aziende che, sulla base di un accordo o regolamento aziendale, abbiano già stipulato analoga ed equivalente assicurazione a beneficio dei propri lavoratori dipendenti iscritti al Fondo.
Accordo assistenza e previdenza integrativa 10/04/2020
In particolare, considerato:
- la preoccupante crisi di liquidità che sta investendo le aziende del settore a seguito del blocco di quasi tutte le attività economiche disposte dai provvedimenti emergenziali del Governo;
- la necessità, condivisa da tutte le Parti, di preservare la piena operatività degli enti bilaterali di settore Previmoda e Sanimoda per garantire, anche in questa fase di straordinaria emergenza, ai lavoratori di tutti i comparti della moda la continuità della previdenza complementare, dell'assicurazione vita e invalidità e dell'assicurazione sanitaria integrativa;
- Sanimoda, su indicazione e con il consenso delle Parti stesse, a seguito della dichiarazione di "pandemia" da parte dell'OMS (che avrebbe escluso dalla copertura assicurativa i lavoratori soggetti al contagio da Covid-19) ha recentemente esteso la polizza anche al rischio da Covid-19 per tutto l'anno 2020, sostenendone in proprio i relativi costi;
- il 20 aprile 2020 è fissata la scadenza ordinaria per il versamento da parte delle aziende
1. a Previmoda dei contributi previdenziali e del premio assicurativo vita e invalidità relativi al 1º trimestre 2020,
2. a Sanimoda dei contributo/premio assicurativo relativo al 2º trimestre 2020,
le Parti hanno concordato quanto segue
1. SANIMODA
Al fine di consentire il mantenimento della continuità della copertura assicurativa in questo momento di straordinaria emergenza sanitaria, si richiede al Fondo di confermare la scadenza del 20 aprile 2020 per il versamento del contributo relativo al 2º trimestre 2020 e le scadenze relative ai trimestri successivi del 2020. Si chiede inoltre di verificare con il fornitore assicurativo ogni possibilità tecnica per applicare equi margini di tolleranza nei casi di eventuale morosità contributiva, soprattutto se preventivamente comunicati dalle aziende.
2. PREVIMODA
Al fine di contribuire ad alleviare la crisi di liquidità in cui si trovano molte aziende, si richiede al Fondo di offrire alle aziende stesse la facoltà di sospendere il versamento dei contributi previdenziali (a carico dell'azienda più la quota TFR) relativi al 1º trimestre 2020. Lo stesso versamento potrà essere successivamente corrisposto al Fondo nel 3º e 4º trimestre 2020, secondo le modalità che saranno definite dal Fondo stesso, e comunque entro il 31 dicembre 2020.
Le aziende che intendono avvalersi della suddetta facoltà lo comunicano ai lavoratori entro il mese di aprile 2020.
Le aziende dovranno comunque versare al Fondo la quota a carico del lavoratore e il contributo assicurativo dello 0,20% e presentare nei termini ordinari la dichiarazione contributiva, secondo le modalità che saranno indicate dal Fondo stesso.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro le aziende verseranno al Fondo tutte le spettanze nelle scadenze ordinarie.
3. Le parti si impegnano a monitorare congiuntamente l'evoluzione della situazione, anche in vista delle prossime scadenze contributive del 20 luglio 2020.
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 47 - Previdenza Complementare - Assicurazione per decesso e invalidità permanente
___omissis___
2 - Contribuzioni e aliquote contributive
(estratto da verbale accordo 17 settembre 1997)
c) quota TFR da versare al Fondo - 27% del TFR maturando annuo calcolato su minimo contrattuale, ex contingenza, edr (ERN dall'l.1.2017)
d) contributo - 1% di minimo contrattuale, ex contingenza, edr a carico azienda e 1% a carico lavoratore (ERN dall'1-1-2017)
(estratto da verbale accordo 9 aprile 2008)
A decorrere dal 1º gennaio 2009 il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 17 settembre 1997 nella misura dell'1%, è elevato all'1,50%.
___omissis___
A decorrere dal 1º luglio 2021 il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto dal verbale di accordo 9 aprile 2008 nella misura dell'1,50%, è elevato all'1,70%.
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 47 - Previdenza Complementare - Assicurazione per decesso e invalidità permanente
(___ omissis___)
2 - Contribuzioni e aliquote contributive (estratto da verbale accordo 17 settembre 1997)
c) quota TFR da versare al Fondo - 27% del TFR maturando annuo calcolato su minimo contrattuale, ex contingenza, edr (ERN da'1-1-2017)
d) contributo - 1% di minimo contrattuale, ex contingenza, edr a carico azienda e 1% a carico lavoratore (ERN dall'1-1-2017)
(estratto da verbale accordo 9 aprile 2008)
A decorrere dal 1º gennaio 2009 il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 17 settembre 1997 nella misura dell'1%, è elevato all'1,50%.
A decorrere dal 1º luglio 2021 il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto dal verbale di accordo 9 aprile 2008 nella misura dell'1,50%, è elevato all'1,70%.
A decorrere dal 1º luglio 2024 il contributo a carico dell'azienda, previsto dal comma precedente nella misura dell'1,70%, è elevato al 2%.
(___omissis___)
Le Parti convengono di attivarsi - tramite la costituzione di apposita Commissione Paritetica Nazionale - al fine della definizione, entro il 31-12-2010, di una o più iniziative di Welfare a favore dei lavoratori, con particolare attenzione a forme che consentano l'applicazione dei benefici contributivi e fiscali previsti dalla normativa di Legge.
La Commissione esaminerà soluzioni quali l'assistenza sanitaria integrativa, il sostegno ai lavoratori gravemente ammalati, ecc., attraverso l'adesione a Fondi o Casse Sanitarie a livello nazionale.
Nel corso dei lavori saranno esaminate le esperienze in atto, che siano state nel frattempo individuate a livello aziendale.
Le iniziative saranno realizzate mediante un finanziamento a carico delle imprese, a partire dal 1-1-2012, pari ad un costo di € 3,00 mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo indeterminato non in prova.
La Commissione esaminerà anche la possibilità di forme aggiuntive, con contribuzione volontaria a carico del lavoratore.
L'importo di cui sopra sarà integrato negli eventuali trattamenti di miglior favore che dovessero essere stabiliti dalla contrattazione aziendale.
In sede di contrattazione aziendale le Parti possono prevedere un inizio anticipato del Welfare, purché finalizzato ai temi individuati nel presente articolo.
Dichiarazione delle Parti n. 1
Le Parti si danno atto che, per ragioni oggettive indipendenti dalla loro volontà, non è stato possibile, nella vigenza del CCNL 2010-2012, dar corso alla realizzazione del Welfare Sanitario.
Le Parti confermano l'interesse e la volontà di perseguire tale obiettivo e a tal fine confermano la necessità di costituire apposita Commissione Paritetica Nazionale che approfondisca la materia e riferisca alle Parti stesse entro il 31-12-2014, formulando ipotesi operative, anche con l'eventuale previsione di un contributo da parte del lavoratore.
Dichiarazione delle Parti n. 2
Qualora, nel corso dei lavori, si verifichino condizioni che impediscono l'attuazione delle iniziative di Welfare, le Parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente per verificare e concordare una soluzione alternativa per l'impiego dei fondi stanziati.
Ipotesi di accordo 19/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. (48) - Welfare
Le Parti firmatarie del presente CCNL intendono garantire a tutti i dipendenti del settore un fondo di assistenza sanitaria integrativa, a decorrere dall'01-07-2017.
A tal fine concordano:
a - di finanziare tale fondo con un contributo mensile, a carico delle imprese, di € 8,00 per 12 mensilità per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi con decorrenza dal 13mo mese.
b - di avviare entro il 30-9-2016 i lavori per l'adesione ad un fondo intersettoriale sanitario del settore Moda qualora venga costituito o, in sua assenza, ad altro analogo Fondo di natura contrattuale.
c - abrogazione con effetto dall'1-1-2012 del 4º comma dell'art. 48 del CCNL.
d - il finanziamento non riguarda le imprese che già prevedono analoghe forme di intervento sanitario complementare con costi pari o superiori a quello di cui sopra. In caso di costi inferiori, le imprese provvederanno all'integrazione o alla confluenza nel Fondo, con la stessa decorrenza, previa verifica con la RSU.
Accordo assistenza integrativa 05/07/2017
Premesso che:
- in attuazione dei cc.cc.nn.l. dei rispettivi comparti, le parti si sono impegnate a costituire un nuovo Fondo bilaterale per l'assistenza sanitaria integrativa in favore di tutti gli addetti delle imprese che applicano gli stessi cc.cc.nn.l.;
le parti concordano
- di istituire, per i lavoratori dell'industria della moda un Fondo di assistenza sanitaria integrativa, denominato SANIMODA (di seguito Fondo), con i contenuti e secondo le modalità previsti dal presente accordo.
Parte I
1. Natura e scopo
Il Fondo è istituito come Associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile ed il suo funzionamento sarà regolato dall'emanando Statuto redatto in conformità alle disposizioni vigenti, tra cui l'art. 10 del D.P.R. n. 917/1986, il D.M. 31 marzo 2008 e il D.M. 27 ottobre 2009.
Il Fondo ha lo scopo esclusivo di garantire trattamenti integrativi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria ai propri iscritti e al loro nucleo familiare, se iscritto, in linea con quanto disposto dalla normativa in materia di assistenza sanitaria integrativa e secondo le modalità, i requisiti, le condizioni ed entro i limiti previsti dal regolamento del Fondo.
2. Associati, destinatari e beneficiari
Sono iscritti al Fondo in qualità di associati,
- i lavoratori dipendenti, non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (apprendisti compresi) e a tempo determinato secondo quanto previsto dai rispettivi cc.cc.nn.l.;
- le imprese che applicano i cc.cc.nn.l. vigenti per gli addetti all'industria della moda;
- i dipendenti delle Organizzazioni firmatarie dei cc.cc.nn.l. di cui al comma precedente.
Possono inoltre essere destinatari e beneficiari delle prestazioni del Fondo, i componenti del nucleo familiare dei lavoratori associati ed eventualmente i conviventi di fatto, secondo le modalità e i termini specificati dal regolamento del Fondo.
3. Contributi
Il Fondo provvederà ai propri scopi e alle spese di gestione attraverso:
1) la contribuzione versata dalle imprese, secondo quanto previsto dai rispettivi cc.cc.nn.l. e da eventuali integrazioni derivanti da accordi di secondo livello;
2) la contribuzione volontaria versata da ciascun lavoratore per sé stesso ed eventualmente per il proprio nucleo familiare.
Saranno fatti salvi, inoltre, eventuali accordi o regolamenti aziendali, già operativi alla data dell'atto costitutivo stesso, con i quali viene assicurata a tutti i lavoratori dell'azienda o solo ad alcune categorie di essi, una copertura sanitaria comportante una contribuzione pari o superiore ai contributi base previsti dai singoli cc.cc.nn.l.
I Piani sanitari predisposti dal Fondo potranno anche essere plurimi e distinti per livelli di prestazioni, proporzionalmente alla contribuzione definita.
4. Prestazioni
II Fondo eroga prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime rimborsuale o in regime di convenzionamento diretto con gli erogatori sanitari, per lo più integrative a quelle garantite dal SSN secondo i termini e le modalità previste dai Piani sanitari, dal regolamento del Fondo e dal nomenclatore.
Il diritto all'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo presuppone che le contribuzioni dovute siano in regola, secondo quanto stabilito dalle procedure del regolamento del Fondo.
Parte II
5. Organi del Fondo
Con l'atto costitutivo del Fondo sono previsti i seguenti Organi sociali:
1. l'Assemblea dei delegati;
2. il Consiglio di amministrazione;
3. il Presidente e il Vicepresidente;
4. il Collegio sindacale.
La composizione degli Organi del Fondo dovrà rispettare il principio della pariteticità tra i rappresentanti dei lavoratori e quelli delle imprese.
Assemblea dei delegati
L'Assemblea dei delegati sarà formata da trenta associati delegati, di cui quindici eletti in rappresentanza dei lavoratori aderenti al Fondo e quindici in rappresentanza delle imprese associate.
La rappresentanza nell'Assemblea dei delegati dei lavoratori e delle imprese aderenti sarà determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento elettorale.
L'Assemblea dei delegati eLeggerà i componenti del Consiglio dì amministrazione e i membri del Collegio sindacale.
Le modalità di convocazione dell'Assemblea dei delegati, i quorum necessari per la validità delle decisioni e le materie di competenza saranno stabilite dallo Statuto del Fondo.
Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione sarà costituito da sei membri, di cui tre eletti in rappresentanza delle imprese e tre in rappresentanza dei lavoratori.
I componenti del Consiglio di amministrazione saranno eletti dall'Assemblea dei delegati secondo i meccanismi di voto previsti dal regolamento elettorale.
Lo Statuto del Fondo stabilirà le modalità di convocazione del Consiglio di amministrazione, i compiti ed i quorum necessari per le sue deliberazioni.
Presidente e Vicepresidente
Il Presidente e il Vicepresidente del Fondo saranno eletti dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente ed a turno, tra i propri componenti rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori.
Collegio sindacale
Il Collegio sindacale sarà costituito da due membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei delegati di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
I componenti dei Collegio sindacale saranno eletti dall'Assemblea dei delegati secondo i meccanismi di voto previsti dal regolamento elettorale.
Nel casa di svolgimento da parte del Collegio sindacale dell'attività di revisione legale dei conti, i relativi componenti dovranno essere iscritti nel registro dei Revisori legali dei conti.
Lo Statuto del Fondo stabilirà le modalità di convocazione del Collegio sindacale, i compiti ed i quorum necessari per le sue deliberazioni.
Comitato paritetico
Viene costituito un Comitato paritetico composto da almeno un rappresentante per ogni parte istitutiva, con un numero di componenti paritario tra Associazioni datoriali e Organizzazioni sindacali.
Il Comitato svolgerà compiti consultivi e dovrà essere periodicamente informato di ogni elemento utile concernente l'andamento gestionale del Fondo.
Al Comitato è attribuita, in particolare, la funzione di segnalare e proporre agli organi del Fondo le modifiche statutarie ritenute opportune.
La carica di membro dei Comitato è incompatibile con quella di membro degli Organi del Fondo.
Parte III
7. Fase iniziale
All'atto della costituzione del Fondo, le parti istitutive provvederanno alla nomina dei componenti dell'Assemblea dei delegati provvisoria, composta in via paritetica da trenta membri, del Consiglio di amministrazione provvisorio, composto in via paritetica da sei membri, e del Collegio sindacale provvisorio, composto in via paritetica da due membri effettivi e due supplenti, i quali resteranno in carica sino all'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2018.
Le parti istitutive si riservano la possibilità di stabilire condizioni diverse.
8. Fase transitoria
Gli Organi sociali provvisori porranno in essere tutti gli atti necessari a promuovere e a gestire la piena operatività del Fondo, ad elaborare ed approvare il regolamento del Fondo, i Piani sanitari e il nomenclatore, ad indire le elezioni dei componenti dell'Assemblea dei delegati secondo le procedure e le modalità previste dal regolamento elettorale, definito in prima istanza dalle parti istitutive.
Il Consiglio di amministrazione, valorizzando tutte le possibili sinergie con il Fondo pensione PREVIMODA, definirà, di concerto con le parti istitutive, il modello di gestione del Fondo, per poi organizzare conseguentemente tutte le misure operative necessarie per assolvere gli adempimenti e le attività necessarie utili all'avvio ed alla piena funzionalità del Fondo.
9. Programma operativo per l'avvio del Fondo
Le parti istitutive individuano il seguente programma necessario e funzionale a realizzare la piena operatività:
- redazione dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- designazione dei componenti del CdA, del Collegio sindacale e dell'Assemblea dei delegati provvisori e del Comitato paritetico. Tali Organismi dovranno redigere il regolamento del Fondo, il nomenclatore e i Piani sanitari;
- definizione del regolamento elettorale;
- comunicazione alle imprese ed ai lavoratori della stipula del presente accordo e dei suoi contenuti e dei riferimenti bancari sui quali far confluire i contributi;
- definizione del modello gestionale ai sensi del precedente punto 8.
10. Oneri e spese per la fase di costituzione
Le eventuali spese sostenute per l'avvio del Fondo prima della sua costituzione ed operatività saranno anticipate dalle Associazioni datoriali stipulanti e saranno rimborsate dal Fondo dietro presentazione di idonea documentazione amministrativa.
Allegato all'accordo istituto del Fondo SANIMODA del 5 luglio 2017
Le parti istitutive del Fondo SANIMODA precisano che potranno aderire all'accordo istitutivo del Fondo stesso, non assumendo comunque la qualità di "parte istitutiva", le Organizzazioni sindacali che abbiano sottoscritto i cc.cc.nn.l. dei comparti della moda. Ciò al fine della partecipazione alla elezione degli Organi del Fondo ed al Comitato paritetico del Fondo.
Accordo assistenza integrativa 02/03/2018
Premesso:
- che il vigente CCNL all'art. 48 prevede la realizzazione di forme di welfare sanitario;
- di essere Parti costituenti di SANIMODA (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'industria della Moda);
- che SANIMODA è operativo a partire dal 1º gennaio 2018 e sta predisponendo quanto necessario per garantire le prestazioni sanitarie ai lavoratori dal 1º aprile 2018;
- che SANIMODA ha già iniziato la raccolta della contribuzione aziendale da gennaio 2018;
convengono
- di spostare la decorrenza della contribuzione a SANIMODA dal 1º luglio 2017 al 1º gennaio 2018;
- di confermare il contributo mensile di € 8,00, fermo restando l'ambito di applicazione definito dall'art. 48 del CCNL;
- di incrementare in via transitoria il contributo di cui sopra dell'importo mensile di € 4,00 limitatamente al periodo 1º grnnaio - 31 dicembre 2018, a tal fine utilizzando le risorse relative al 2º semestre del 2017;
- di inconrarsi - qualora per ragioni tecniche il fondo non dovesse essere operativo nei tempi previsti - al fine di adottare, d'intesa con il Fondo stesso, le iniziative ritenute opportune;
- di confermare quanto previsto alla lettera d) dell'art. 48 del CCNL 2016 per le imprese che già prevedono forme di intercento complementare.
Per ogni altro aspetto qui non modificato, resta in vigore quanto previsto dall'art. 48 del CCNL.
Accordo assistenza integrativa 17/12/2018
Premesso che:
- Nel corso del 2018, in applicazione del Verbale di Accordo del 2 marzo 2018 che ha parzialmente modificato quanto previsto dall'art. 48 del CCNL, le imprese che applicano il CCNL occhialeria hanno versato a Sanimoda il contributo mensile di euro 12,00 per ogni lavoratore dipendente;
- sulla base di tale contribuzione, dal 1º aprile 2018 i suddetti lavoratori iscritti a Sanimoda fruiscono della relativa copertura sanitaria assicurata dal programma denominato "Piano Sanitario Base Plus";
- il suddetto Accordo 2 marzo 2018 scade il 31 dicembre 2018, con la conseguenza che dal 1º gennaio 2019 l'importo del contributo a Sanimoda a carico delle aziende tornerebbe agli 8 euro mensili previsti dal citato art. 48 del CCNL;
- le parti, in attesa del rinnovo del CCNL stesso e per evitare una riduzione delle coperture sanitarie attualmente previste in favore dei lavoratori iscritti a Sanimoda, convengono sull'opportunità di prorogare per l'anno 2019 l'attuale contribuzione al Fondo sanitario.
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente Verbale, le Parti concordano quanto segue:
1. il contributo mensile a Sanimoda di 8 euro previsto dall'art. 48 del CCNL occhialeria viene incrementato di 4 euro, per complessivi 12 euro mensili, per il periodo 1º gennaio - 31 dicembre 2019.
2. È confermato quanto previsto alla lettera d) dell'art. 48 citato.
Accordo assistenza integrativa 13/01/2020
Premesso che:
- Nel corso del 2019, in applicazione del Verbale di Accordo del 2 marzo 2018 e del 17 dicembre 2018 che hanno parzialmente modificato quanto previsto dall'art.48 del CCNL, le imprese che applicano il CCNL occhialeria hanno versato a Sanimoda il contributo mensile di euro 12,00 per ogni lavoratore dipendente;
- sulla base di tale contribuzione, i suddetti lavoratori iscritti a Sanimoda fruiscono della relativa copertura sanitaria assicurata dal programma denominato "Piano Sanitario Base Plus";
- tali accordi sono scaduti il 31/12/2019, con la conseguenza che dal 1º gennaio 2020 l'importo del contributo a Sanimoda a carico delle aziende tornerebbe agli 8 euro mensili previsti dal citato art.48 del CCNL;
- le parti, in attesa del rinnovo del CCNL stesso e per evitare una riduzione delle coperture sanitarie attualmente previste in favore dei lavoratori iscritti a Sanimoda, convengono sull'opportunità di prorogare per l'anno 2020 l'attuale contribuzione al Fondo sanitario.
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente Verbale, le Parti concordano quanto segue:
1. il contributo mensile a Sanimoda di 8 euro previsto dall'art. 48 del CCNL occhialeria viene incrementato di 4 euro, per complessivi 12 euro mensili, per il periodo 1º gennaio - 31 dicembre 2020.
2. È confermato quanto previsto alla lettera d) dell'art.48 citato.
Accordo assistenza e previdenza integrativa 10/04/2020
In particolare, considerato:
- la preoccupante crisi di liquidità che sta investendo le aziende del settore a seguito del blocco di quasi tutte le attività economiche disposte dai provvedimenti emergenziali del Governo;
- la necessità, condivisa da tutte le Parti, di preservare la piena operatività degli enti bilaterali di settore Previmoda e Sanimoda per garantire, anche in questa fase di straordinaria emergenza, ai lavoratori di tutti i comparti della moda la continuità della previdenza complementare, dell'assicurazione vita e invalidità e dell'assicurazione sanitaria integrativa;
- Sanimoda, su indicazione e con il consenso delle Parti stesse, a seguito della dichiarazione di "pandemia" da parte dell'OMS (che avrebbe escluso dalla copertura assicurativa i lavoratori soggetti al contagio da Covid-19) ha recentemente esteso la polizza anche al rischio da Covid-19 per tutto l'anno 2020, sostenendone in proprio i relativi costi;
- il 20 aprile 2020 è fissata la scadenza ordinaria per il versamento da parte delle aziende
1. a Previmoda dei contributi previdenziali e del premio assicurativo vita e invalidità relativi al 1º trimestre 2020,
2. a Sanimoda dei contributo/premio assicurativo relativo al 2º trimestre 2020,
le Parti hanno concordato quanto segue
1. SANIMODA
Al fine di consentire il mantenimento della continuità della copertura assicurativa in questo momento di straordinaria emergenza sanitaria, si richiede al Fondo di confermare la scadenza del 20 aprile 2020 per il versamento del contributo relativo al 2º trimestre 2020 e le scadenze relative ai trimestri successivi del 2020. Si chiede inoltre di verificare con il fornitore assicurativo ogni possibilità tecnica per applicare equi margini di tolleranza nei casi di eventuale morosità contributiva, soprattutto se preventivamente comunicati dalle aziende.
2. PREVIMODA
Al fine di contribuire ad alleviare la crisi di liquidità in cui si trovano molte aziende, si richiede al Fondo di offrire alle aziende stesse la facoltà di sospendere il versamento dei contributi previdenziali (a carico dell'azienda più la quota TFR) relativi al 1º trimestre 2020. Lo stesso versamento potrà essere successivamente corrisposto al Fondo nel 3º e 4º trimestre 2020, secondo le modalità che saranno definite dal Fondo stesso, e comunque entro il 31 dicembre 2020.
Le aziende che intendono avvalersi della suddetta facoltà lo comunicano ai lavoratori entro il mese di aprile 2020.
Le aziende dovranno comunque versare al Fondo la quota a carico del lavoratore e il contributo assicurativo dello 0,20% e presentare nei termini ordinari la dichiarazione contributiva, secondo le modalità che saranno indicate dal Fondo stesso.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro le aziende verseranno al Fondo tutte le spettanze nelle scadenze ordinarie.
3. Le parti si impegnano a monitorare congiuntamente l'evoluzione della situazione, anche in vista delle prossime scadenze contributive del 20 luglio 2020.
4. Il presente Accordo viene subito trasmesso ai CdA di Previmoda e Sanimoda affinché ne predispongano tempestivamente le modalità applicative e ne diano ampia comunicazione a tutte le aziende ed ai lavoratori.
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 48 - Assistenza Sanitaria Integrativa
In applicazione del CCNL 19 luglio 2016, 1e parti hanno contribuito all'attivazione del fondo di assistenza sanitaria integrativa intersettoriale della Moda Sanimoda, che è attivo dal 1º gennaio 2018 e, a seguito degli accordi attuativi intervenuti tra le Parti, eroga prestazioni sanitarie ai lavoratori del settore occhialeria dal 1º aprile 2018.
Le Parti firmatarie del presente CCNL intendono confermare la garanzia per tutti i dipendenti del settore dell'assistenza sanitaria integrativa offerta da Sanimoda e tal fine concordano:
a - di finanziare l'adesione al fondo Sanimoda con un contributo mensile a carico delle imprese che, con decorrenza 1º gennaio 2020, viene fissato in 12,00 euro per 12 mensilità per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi con decorrenza dal 13mo mese.
b - di confermare che il finanziamento non riguarda le imprese che già prevedono analoghe forme di intervento sanitario complementare con costi pari o superiori a quello di cui sopra. In caso di costi inferiori, le imprese provvederanno all'integrazione o alla confluenza nel Fondo, con la stessa decorrenza, previa verifica con la RSU.
Fino al 31 dicembre 2019 è confermato quanto previsto dall'art. 48 del CCNL 19 luglio 2016, come modificato dall'Accordo del 17 dicembre 2018.
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 48 - Assistenza Sanitaria Integrativa
In applicazione del CCNL 19 luglio 2016, le parti hanno contribuito all'attivazione del fondo di assistenza sanitaria integrativa intersettoriale della Moda Sanimoda, che è attivo dal 1º gennaio 2018 e, a seguito degli accordi attuativi intervenuti tra le Parti, eroga prestazioni sanitarie ai lavoratori del settore occhialeria dal 1º aprile 2018.
Le Parti firmatarie del presente CCNL intendono confermare la garanzia per tutti i dipendenti del settore dell'assistenza sanitaria integrativa offerta da Sanimoda e tal fine concordano:
a)di finanziare l'adesione al fondo Sanimoda con un contributo mensile a carico delle imprese che, con decorrenza 1º gennaio 2020, viene fissato in 12,00 euro per 12 mensilità per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinatopari o superiore a 12 mesi con decorrenza dal 13mo mese di durata non inferiore a nove mesi.Con decorrenza dal 1º gennaio 2024, al fine di elevare il livello delle prestazioni di sanità integrativa con il passaggio al Piano Sanitario Premium, il suddetto contributo mensile viene fissato in 15 euro.
b) di confermare che il finanziamento non riguarda le imprese che già prevedono analoghe forme di intervento sanitario complementare con costi pari o superiori a quello di cui sopra. In caso di costi inferiori, le imprese provvederanno all'integrazione o alla confluenza nel Fondo, con la stessa decorrenza, previa verifica con la RSU.
Fino al 31 dicembre 2019 è confermato quanto previsto dall'art.48 del CCNL 19 luglio 201 come modificato dall'Accordo del 17 dicembre 2018tCon decorrenza dal 1º gennaio 2024, tramite Sanimoda sarà attivata a beneficio di tutti i lavoratori del settore una assicurazione contro la non autosufficienza (cd. LTC). Saranno iscritti a tale assicurazione i lavoratori, individuati ai sensi del presente articolo, in forza alla suddetta data. Tale assicurazione sarà finanziata con un contributo a carico delle aziende pari a 2,00 euro mensili per addetto, per 12 mensilità, che sarà corrisposto a Sanimoda unitamente e nei medesimi tempi e modalità del contributo sanitario di cui al presente articolo.
Sono fatti salvi eventuali accordi o regolamenti aziendali con i quali viene assicurata a tutti i lavoratori dell'azienda o ad alcune categorie di lavoratori una copertura assicurativa comportante un livello di prestazioni (rendita vitalizia) pari o superiore a quello garantito da Sanimoda.
Art. 49 - Permessi, assenze ed aspettativa
Tutte le assenze devono essere comunicate all'azienda nella giornata in cui si verificano, al più presto possibile e comunque entro la prima metà dell'orario individualmente previsto, e devono essere giustificate entro i due giorni successivi, salvo i casi di comprovato impedimento. Nel caso di lavoro a turni, solo per consentire l'adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell'inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento, e sempreché l'azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni.
Per le assenze dovute a malattia od infortunio trovano applicazione le norme di cui agli artt. 52 - Parte Generale; 77 - Parte Operai; 84 - Parte intermedi; 93 - Parte impiegati.
Al lavoratore verrà concesso un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi nell'arco di un anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2º grado nonché del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica. Al lavoratore che ne faccia richiesta sarà inoltre concesso, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Nell'ambito del periodo di cui sopra, potrà altresì essere concessa un'aspettativa da un minimo di 15 giorni ad un massimo di tre mesi, per gravi e comprovate necessità personali di carattere oggettivamente straordinario.
Il lavoratore, al termine del periodo di aspettativa di cui al comma precedente, potrà partecipare a corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale al di fuori dell'orario di lavoro. L'azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, inserirà il lavoratore in turni di lavoro che ne agevolino la frequenza ai corsi.
A fronte di esigenze personali o familiari il lavoratore potrà usufruire di periodi di permessi retribuiti contrattualmente spettanti, sino a un massimo di 15 giorni di calendario, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e con gli accordi aziendali.
Alla lavoratrice madre adibita a lavoro che comprenda turni anche notturni può essere concessa, a richiesta, una aspettativa per necessità di assistenza al proprio bambino di età non superiore a 18 mesi. In alternativa all'aspettativa, e per il medesimo periodo, la predetta lavoratrice può essere assegnata a prestazioni che non comportino il lavoro notturno, a condizione che venga definita la soluzione compatibile per la sua sostituzione per l'intero periodo, e non ostino impedimenti di ordine legale o contrattuale.
Nella determinazione del periodo di aspettativa, anche in relazione alla posizione professionale del richiedente, qualora insorgessero comprovate difficoltà di ordine tecnico produttivo o di sostituzione si darà luogo ad un esame congiunto tra le parti interessate. Potrà essere richiesto l'intervento della RSU.
Per quanto riguarda le aspettative per i lavoratori tossicodipendenti e per i loro familiari, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 51 - Parte Generale del presente contratto.
I periodi di aspettativa sopra individuati non sono retribuiti e non devono comportare alcun onere per l'azienda, incluso il trattamento di fine rapporto.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi dovranno essere richiesti, salvo casi oggettivamente urgenti ed indifferibili, con un preavviso minimo di 15 giorni di calendario. Per sostituire i lavoratori assenti per aspettativa possono essere assunti altrettanti lavoratori a tempo determinato, come disposto dall'art. 23 del presente contratto.
Tutti i periodi di aspettativa di cui al presente articolo, nonché i periodi di astensione dei genitori nei primi otto anni di vita del bambino, previsti dalle norme di Legge vigenti, dovranno essere comunicati all'azienda, salvo i casi di oggettiva impossibilità, con un preavviso non inferiore a 15 giorni di calendario.
I lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, possono ottenere brevi permessi per assentarsi dall'azienda durante l'orario di lavoro.
La richiesta di cui al comma precedente sarà avanzata con preavviso di 48 ore, salvo i casi di comprovata urgenza.
Le aspettative di qualsiasi genere non debbono comportare l'assenza contemporanea di oltre il 2% dei lavoratori. La determinazione dei lavoratori aventi titolo verrà fatta con arrotondamento all'unità superiore.
Ai lavoratori sarà concesso un permesso retribuito annuo pari a una giornata lavorativa, aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, fruibile anche a ore, in concomitanza di ricovero ospedaliero o di day hospital, certificati, di ciascun figlio fino a 10 anni di età.
Al lavoratore padre, in occasione della nascita, adozione o affidamento di ciascun figlio, debitamente certificata, saranno concessi 2 giorni di permesso retribuito, da usufruire entro due settimane dall'evento (nascita, adozione, affidamento), in aggiunta a quanto previsto dalle norme di Legge.
Al lavoratore donatore di midollo osseo è riconosciuto il trattamento di cui alle vigenti disposizioni di Legge (L. 107/1990 e L. 52/2001).
Nota a verbale
Agli effetti del quinto comma del presente articolo, in caso di turnazione 6x6, per lavoro notturno si intende quello effettuato nel turno tra mezzanotte e le sei del mattino.
Ipotesi di accordo 19/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. (49) - Permessi, assenze ed aspettativa
Con decorrenza dall'1-1-2017 il 15ºcomma è sostituito dal seguente:
Ai lavoratori saranno concessi un permessi retribuiti annui pari a
unadue giornate lavorative, aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, fruibili anche a ore, in concomitanza di ricovero ospedaliero o di day hospital, certificati, di ciascun figlio fino a 10 anni di età.Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 49 - Permessi, assenze ed aspettativa
___omissis___
A fronte di esigenze personali o familiari il lavoratore potrà usufruire di periodi di permessi retribuiti contrattualmente spettanti,
sino a un -massimo-di 15 giorni di calendario, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e con gli accordi aziendali.___omissis___
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 49 - Permessi, assenze ed aspettativa
Tutte le assenze devono essere comunicate all'azienda nella giornata in cui si verificano, al più presto possibile e comunque entro la prima metà dell'orario individualmente previsto, e devono essere giustificate entro i due giorni successivi, salvo i casi di comprovato impedimento. Nel caso di lavoro a turni, solo per consentire l'adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell'inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento, e sempreché l'azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni.
Per le assenze dovute a malattia od infortunio trovano applicazione le norme di cui agli artt. 52 - Parte Generale; 77 - Parte Operai; 84 - Parte intermedi; 93 - Parte impiegati.
Al lavoratore verrà concesso un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi nell'arco di un anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2º grado nonché del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica. Al lavoratore che ne faccia richiesta sarà inoltre concesso, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Nell'ambito del periodo di cui sopra, potrà altresì essere concessa un'aspettativa da un minimo di 15 giorni ad un massimo di tre mesi, per gravi e comprovate necessità personali di carattere oggettivamente straordinario.
Il lavoratore, al termine del periodo di aspettativa di cui al comma precedente, potrà partecipare a corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale al di fuori dell'orario di lavoro. L'azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, inserirà il lavoratore in turni di lavoro che ne agevolino la frequenza ai corsi.
A fronte di esigenze personali o familiari il lavoratore potrà usufruire di periodi di permessi retribuiti contrattualmente spettanti, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e con gli accordi aziendali.
Alla lavoratrice madre adibita a lavoro che comprenda turni anche notturni può essere concessa, a richiesta, una aspettativa per necessità di assistenza al proprio bambino di età non superiore a 18 mesi. In alternativa all'aspettativa, e per il medesimo periodo, la predetta lavoratrice può essere assegnata a prestazioni che non comportino il lavoro notturno, a condizione che venga definita la soluzione compatibile per la sua sostituzione per l'intero periodo, e non ostino impedimenti di ordine legale o contrattuale.
Nella determinazione del periodo di aspettativa, anche in relazione alla posizione professionale del richiedente, qualora insorgessero comprovate difficoltà di ordine tecnico produttivo o di sostituzione si darà luogo ad un esame congiunto tra le parti interessate. Potrà essere richiesto l'intervento della RSU.
Per quanto riguarda le aspettative per i lavoratori tossicodipendenti e per i loro familiari, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 51 - Parte Generale del presente contratto.
I periodi di aspettativa sopra individuati, i quali sospendono a qualsiasi fine, di Legge e di contratto, il rapporto di lavoro, non sono retribuiti e non devono comportare alcun onere per l'azienda, incluso il trattamento di fine rapporto.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi dovranno essere richiesti, salvo casi oggettivamente urgenti ed indifferibili, con un preavviso minimo di
155 giorni di calendario. Per sostituire i lavoratori assenti per aspettativa possono essere assunti altrettanti lavoratori a tempo determinato, come disposto dall'art. 23 del presente contratto.Tutti i periodi di aspettativa di cui al presente articolo, nonché i periodi di astensione dei genitori nei primi
otto12 anni di vita del bambino, previsti dalle norme di Legge vigenti, dovranno essere comunicati all'azienda, salvo i casi di oggettiva impossibilità, con un preavviso non inferiore a155 giorni di calendario.I lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, possono ottenere brevi permessi per assentarsi dall'azienda durante l'orario di lavoro.
La richiesta di cui al comma precedente sarà avanzata con preavviso di 48 ore, salvo i casi di comprovata urgenza.
Le aspettative di qualsiasi genere non debbono comportare l'assenza contemporanea di oltre il 2% dei lavoratori. La determinazione dei lavoratori aventi titolo verrà fatta con arrotondamento all'unità superiore.
Ai lavoratori sarà concesso un permesso retribuito annuo pari a una giornata lavorativa, aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, fruìbile anche a ore, in concomitanza di ricovero ospedaliero o di day hospital, certificati, di ciascun figlio fino a 10 anni di età.
Con decorrenza 1-1-2017 i giorni di permesso retribuito di cui al comma precedente saranno pari a 2.
Al lavoratore padre, in occasione della nascita, adozione o affidamento di ciascun figlio, debitamente certificata, saranno concessi 2 giorni di permesso retribuito, da usufruire entro due settimane dall'evento(nascita, adozione, affidamento), in aggiunta a quanto previsto dalle norme di Legge.Secondo quanto previsto dalla Legge, al lavoratore padre, in occasione della nascita, adozione o affidamento di ciascun figlio, debitamente certificati, saranno concessi 10 giorni di permesso retribuito (anche non continuativi), da usufruire nei due mesi precedenti il parto o nei cinque mesi successivi, anche contestualmente al congedo di maternità della madre.
Le lavoratrici che intraprendono terapie di fecondazione assistita, debitamente documentate dalle strutture sanitarie, potranno richiedere un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di 1 mese, fruibile anche a giorni (21 giorni complessivi). Tale aspettativa sospende a qualsiasi fine, di Legge e di contratto, il rapporto di lavoro.
Al lavoratore donatore di midollo osseo è riconosciuto il trattamento di cui alle vigenti disposizioni di Legge vigenti.
In applicazione dell'art. 6 della Legge n.170/2010, i genitori di studenti del primo ciclo dell'Istruzione con DSA che, in base a progetti didattici definiti in raccordo con la scuola, siano impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa, saranno immessi in turnazioni/regimi di orario che agevolino le suddette attività, ove esistenti, e saranno comunque loro concessi i permessi necessari per l'assolvimento dei suddetti compiti genitoriali.
Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n.80/2015, la lavoratrice dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio ai sensi di Legge, ha diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi, percependo una indennità corrispondente all'ultima retribuzione a carico dell'INPS. In caso di necessità di prolungamento dei suddetti percorsi di protezione, debitamente certificata nelle medesime forme di cui sopra, l'astensione dal lavoro potrà essere prolungata fino ad un massimo di ulteriori 2 mesi, con retribuzione a carico dell'azienda.
Nota a verbale 1
Agli effetti del quinto comma del presente articolo, in caso di turnazione 6x6, per lavoro notturno si intende quello effettuato nel turno tra mezzanotte e le sei del mattino.
Nota a verbale2
Le Parti, in applicazione di quanto disposto dalla Legge 20 maggio 2016, n.76, art.1, comma 20, confermano che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrano nel presente CCNL, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e ai conviventi di fatto ai sensi dell'art.1, commi 36 e seg. della stessa Legge.
Art. 50 - Lavoratori diversamente abili
Le Parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema delle persone disabili e diversamente abili, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli strumenti agevolativi previsti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68, anche nell'ambito delle convenzioni per l'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico organizzative delle aziende.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia, a livello aziendale, tra la Direzione aziendale e la R.S.U., saranno verificate le opportunità per attivi inserimenti, al fine di agevolarne la migliore integrazione, anche mediante la frequenza ai corsi di formazione o di riqualificazione professionale promossi o autorizzati dalla Regione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di portatori di handicap ed i permessi fruiti direttamente dai lavoratori portatori di handicap, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dalle norme di Legge vigenti.
Al fine di rendere effettivamente praticabile quanto sopra, le Parti, in sede nazionale, provvederanno a definire le linee guida di comportamento del tutor delegato dall'azienda.
Dichiarazioni a verbale
1) Le Parti convengono di intervenire presso gli organi di governo per l'emanazione di appositi provvedimenti in materia, che equiparino in toto ai collocati obbligatoriamente il personale già assunto, rimasto invalido e mantenuto in servizio, ai fini della computabilità nella quota d'obbligo; le Parti concordano inoltre di intervenire anche per ottenere il riconoscimento della fiscalizzazione in capo ai medesimi soggetti.
Le Parti riconoscono altresì opportuna la partecipazione ai corsi che gli Enti pubblici preposti alla formazione professionale organizzano, intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o handicappati allo scopo di favorirne la utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative.
2) Qualora per i lavoratori tutori di portatori di handicap ed invalidi sorgessero comprovate esigenze di assistenza ai soggetti sopra indicati, le parti valuteranno in sede aziendale la possibilità di individuare idonee soluzioni.
In attuazione del DPR 9 ottobre 1990 n. 309, il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, del quale sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza e che si sottoponga ad un trattamento di terapia e riabilitazione, ha diritto alla conservazione del posto per il tempo necessario all'esecuzione del trattamento riabilitativo.
La durata massima della conservazione del posto è di tre anni.
Lo stato di tossicodipendenza dovrà essere accertato dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti.
Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro apposita richiesta corredata dalla documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza e dal programma di terapia e riabilitazione da svolgere presso i servizi sanitari delle Unità Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali.
Mensilmente, inoltre, il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione rilasciata dalla struttura di cura e riabilitazione attestante l'effettivo svolgimento e la prosecuzione del programma terapeutico.
Il lavoratore è tenuto a riprendere il servizio entro sette giorni dal termine del programma di riabilitazione.
I lavoratori, assunti a tempo indeterminato, che siano genitori o tutori di tossicodipendenti, per i quali il servizio pubblico per le tossicodipendenze attesti la necessità di concorrere al programma di riabilitazione, hanno diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa, compatibilmente alle esigenze organizzative e produttive aziendali.
Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro le attestazioni dello stato di tossicodipendenza del soggetto e della necessità di concorrere al programma di cura e riabilitazione.
Entrambe le attestazioni saranno rilasciate dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti.
La durata massima dell'aspettativa per i lavoratori genitori o tutori di tossicodipendenti è di tre mesi e può essere concessa per una sola volta per ogni soggetto assistito.
I periodi di aspettativa di cui al presente articolo non comportano alcun trattamento retributivo e non sono utili ai fini di alcun trattamento contrattuale e di Legge.
Art. 52 - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro
L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'azienda nella giornata in cui si verifica, al più presto possibile e comunque entro la prima metà dell'orario individualmente previsto, salvo il caso di accertato impedimento. Nel caso di lavoro a turni, solo per consentire l'adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell'inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento e sempreché l'azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni.
Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il numero di protocollo del certificato medico attestante la malattia o l'infortunio non sul lavoro previsto dalle disposizioni di Legge in materia.
L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'azienda, al più presto possibile e comunque entro la prima metà dell'orario individualmente previsto, del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici; il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda i relativi numeri di protocollo entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro indicata nel certificato medico precedente.
Nel rispetto delle prassi in atto e di quanto definito a livello aziendale, la comunicazione del numero di protocollo identificativo dovrà avvenire prediligendo strumenti tecnologici che assicurino sia riduzioni in termini di costi e ulteriori oneri per azienda e lavoratori sia certezza e tempestività della comunicazione medesima.
In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia, il lavoratore, previo tempestivo avviso all'azienda, provvederà consegnando o facendo pervenire la certificazione medica in luogo del numero di protocollo, nei termini di cui sopra.
In mancanza delle comunicazioni di cui al 1º e 3º comma o in caso di ritardo oltre i termini indicati al 2º e 3º comma, salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza si considera ingiustificata.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e contrattuali in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza.
Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno di malattia, durante le fasce orarie stabilite dalla Legge (attualmente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00), per consentire il controllo della incapacità lavorativa, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate, su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali.
Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda, salvo casi di forza maggiore.
Qualora il lavoratore risulti assente, senza giustificata ragione sanitaria, all'accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia deve essere tempestivamente comunicato all'azienda.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro.
Al lavoratore ammalato, non in prova, sarà conservato il posto di lavoro con decorrenza dall'anzianità a tutti gli effetti contrattuali per 13 mesi. Per quanto concerne il lavoratore in prova si rinvia a quanto previsto all'art. 19.
Il limite di cui al comma precedente è elevato a 15 mesi per le gravi ed invalidanti patologie, debitamente accertate e certificate, di cui all'allegato n. 8 al presente CCNL.
Qualora a seguito di grave evento morboso o di infortunio non sul lavoro o di sottoposizione a terapia salvavita (intesa come ciclo terapeutico determinato nel tempo, sotto il controllo e la direzione del medico specialista, di assunzione di farmaci o di sottoposizione ad altre cure definite "salvavita"), l'assenza si prolunghi oltre il detto termine di conservazione del posto, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata massima di 6 mesi, durante il quale non decorreranno retribuzioni od oneri a carico dell'azienda, né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto contrattuale.
L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si superino i predetti limiti di 13 e 15 mesi, anche con più malattie, con esclusione, per entrambi i limiti, dei periodi di ricovero ospedaliero e di ricovero in day hospital, debitamente certificati dalle strutture competenti.
Superato il termine di conservazione del posto, ove la azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta di riprendere il servizio il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti.
L'assenza per malattia, nei limiti fissati per la conservazione del posto, è considerata utile per il trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali; la maturazione del trattamento di fine rapporto e dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali opera nei limiti rispettivamente di 13 mesi e 15 mesi.
Per la conservazione del posto in caso di TBC si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
Il trattamento economico dovuto al lavoratore in caso di malattia sarà corrisposto per un massimo di 13 e 15 mesi secondo la disciplina di cui agli artt. 77, 84 e 93 ai quali si rinvia.
Chiarimento a verbale
Le disposizioni di cui al comma si interpretano nel senso che in caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si considera nell'ambito di un periodo mobile da determinare con riferimento ai 912 giorni di calendario immediatamente precedenti.
Nota a verbale
Il trattamento assistenziale integrativo della indennità di malattia, posto a carico dell'azienda, di cui al primo comma del presente articolo, non è comprensivo delle quote afferenti la tredicesima mensilità e le eventuali retribuzioni differite ad essa equiparate, che sono invece a carico dell'Inps.
Le Parti si danno atto che quanto previsto al precedente comma non ha carattere innovativo.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti convengono sulla necessità di contenere il più possibile le forme anomale di assenza dal lavoro. In tale ottica, a livello aziendale, procederanno ad un esame congiunto per identificare e rimuovere le cause che hanno determinato le situazioni più evidenti e di particolare gravità.
Ipotesi di accordo 19/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. (52) - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro
Con decorrenza 1-10-2016
Dopo l'attuale comma 15 è aggiunto il seguente:
Inoltre in caso di patologie di carattere oncologico, ai fini dei suddetti limiti di conservazione del posto di lavoro non saranno tenuti in considerazione i giorni di assenza per malattia, anche non continuativi, richiesti per terapie salvavita, certificati dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata, fino ad un ulteriore periodo massimo pari a 2 mesi.
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 52 - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro
(___omissis___)
Al lavoratore ammalato, non in prova, sarà conservato il posto di lavoro con decorrenza dall'anzianità a tutti gli effetti contrattuali per 13 mesi. Per quanto concerne il lavoratore in prova si rinvia a quanto previsto all'art. 19.
Il limite di cui al comma precedente è elevato a
1518 mesi per le gravi patologie invalidanti, comprese quelle oncologiche e degenerative, debitamente accertate e certificate dall'autorità sanitaria,di cui all'allegato n. 9 al presente CCNL;Inoltre in caso di patologie di carattere oncologico, ai fini dei suddetti limiti di conservazione del posto di lavoro non saranno tenuti in considerazione i giorni di assenza per malattia, anche non continuativi, richiesti per terapie salvavita, certificati dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata, fino ad un ulteriore periodo massimo pari a 2 mesi.
Qualora a seguito di grave evento morboso o di infortunio non sul lavoro o di sottoposizione a terapia salvavita (intesa come ciclo terapeutico determinato nel tempo, sotto il controllo e la direzione del medico specialista, di assunzione di farmaci o di sottoposizione ad altre cure definite "salvavita"), l'assenza si prolunghi oltre il detto termine di conservazione del posto, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata massima di 6 mesi, durante il quale non decorreranno retribuzioni od oneri a carico dell'azienda, né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto contrattuale.
L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si superino i predetti limiti di 13 e
1518 mesi, anche con più malattie, con esclusione, per entrambi i limiti, dei periodi di ricovero ospedaliero e di ricovero in day hospital, debitamente certificati dalle strutture competenti. Nel suddetto periodo di 30 mesi non rientrano i periodi di aspettativa di cui al comma precedente, nonché i periodi di aspettativa a vario titolo disciplinati dal presente contratto.Superato il termine di conservazione del posto, ove la azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta di riprendere il servizio il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti.
L'assenza per malattia, nei limiti fissati per la conservazione del posto, è considerata utile per il trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali; la maturazione del trattamento di fine rapporto e dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali opera nei limiti rispettivamente di 13 mesi e
1518 mesi.Per la conservazione del posto in caso di TBC si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
Il trattamento economico dovuto al lavoratore in caso di malattia sarà corrisposto per un massimo di 13 e
1518 mesi secondo la disciplina di cui agli artt. 77, 84 e 93 ai quali si rinvia.(___omissis___)
Dichiarazione delle parti
In sede di stesura del testo definitivo del presente Contratto nazionale, le Parti si impegno a valutare il recepimento nella disciplina del presente articolo del contenuto della sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro del 31 marzo 2023 in materia di periodo di conservazione del posto per i lavoratori con disabilità.
Art. 53 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore saranno conservati il posto e l'anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall'apposito certificato definitivo rilasciato dall'istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere al precedente lavoro, sarà adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell'azienda.
L'assenza deve essere comunicata alla ditta nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, e il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro 3 giorni dall'inizio dell'assenza stessa.
Il lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale non può essere considerato in ferie né in preavviso di licenziamento né in congedo matrimoniale.
Al lavoratore sarà riconosciuto inoltre, a partire dal primo giorno di assenza e fino a guarigione clinica, un trattamento assistenziale a integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL, fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta normale di fatto.
Il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell'infortunio o della malattia professionale da parte dell'istituto assicuratore, nonché alla denuncia degli stessi nei termini e con le modalità previste dalia normativa vigente in materia.
In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall'åmministrazione ospedaliera, o l'attestato del medico che ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione. Il conguaglio finale della integrazione sarà effettuato in base ai certificati definitivi rilasciati dall'Istituto assicuratore.
Il trattamento economico predetto assorbe fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto e non sarà cumulabile con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
L'azienda corrisponderà alle normali scadenze retributive l'indennità economica a carico dell'INAIL a condizione che tali anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito il loro sollecito rimborso entro 3 mesi da parte dell'Istituto interessato attraverso conguaglio o analogo sistema.
L'anticipazione di cui sopra e la parte a carico dell'azienda è da considerarsi al netto.
Art. 54 - Tutela della maternità
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di Legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda, con decorrenza 1º gennaio 2005 integrerà il trattamento economico erogato dall'Istituto assicuratore per il periodo di astensione fino a concorrenza dell'intera retribuzione netta per i primi 5 mesi.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento dei pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'art. 5 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto del Dlgs. n. 151 del 26-3-2001 art. 7 sulla tutela delle lavoratrici madri.
Nota a verbale n. 1
Il trattamento integrativo, di cui ai primo comma del presente articolo, non è comprensivo delle quote afferenti la tredicesima mensilità e le eventuali retribuzioni differite ad essa equiparate, che sono invece a carico dell'Inps.
Nota a verbale n. 2
Ai fini di dare attuazione alle disposizioni di Legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici, le Parti raccomandano che la lavoratrice interessata segnali all'azienda lo stato di gravidanza.
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art____ - Congedi parentali
I congedi parentali, riconosciuti secondo i criteri e nella misura previsti dalla Legge, possono essere fruiti su base oraria, giornaliera o continuativa.
Ai fini dell'esercizio del diritto ai congedi parentali, il genitore è tenuto a presentare richiesta scritta al datore di lavoro di norma con un preavviso di almeno 10 giorni, indicando l'inizio e la fine del congedo richiesto, le modalità di utilizzo e allegando la certificazione di nascita.
Ai sensi dell'art. 32, comma 1-ter, del D.lgs n.151/2001, l'utilizzo su base giornaliera e oraria dei periodi di congedo parentale è disciplinato come segue:
- i permessi sono frazionabili per gruppi di 4 ore giornaliere (riproporzionabili per i contratti a tempo parziale), per un periodo complessivo non inferiore ad una giornata lavorativa nel mese di utilizzo;
- il genitore è tenuto a presentare un programma almeno mensile, da aggiornare ogni mese con un preavviso di almeno una settimana, indicando i giorni o le ore di congedo richieste (con il numero di giornate equivalenti) e il calendario dei giorni in cui sono collocati i permessi;
- in caso di oggettivi impedimenti, debitamente certificati, le modifiche al programma dei permessi dovranno essere presentate entro la fine del turno/orario di lavoro della giornata che precede l'inizio della fruizione del congedo.
Per l'equiparazione dei periodi di congedo utilizzati in modo continuativo con quelli su base giornaliera o oraria, si fa riferimento ai divisori fissi contrattuali, pari a:
- 173 ore/mese per l'orario a 40 ore;
- 156 ore/mese per l'orario 6x6.
Pertanto, la suddetta equiparazione avviene secondo i seguenti parametri:
6 mesi = 1038 ore (936 ore per 6x6);
7 mesi = 1.211 ore (1.092 ore per 6x6);
10 mesi = 1730 ore (1560 ore per 6x6).
I periodi di congedo parentale, comunque fruiti su base oraria, giornaliera o continuativa, non sono utili ai fini della maturazione di tutti gli istituti legali e contrattuali, ad eccezione del TFR.
Art. 55 - Congedo matrimoniale
Ai lavoratori che contraggano matrimonio sarà concesso un permesso di 15 giorni consecutivi con decorrenza della normale retribuzione.
Nei confronti degli appartenenti alla qualifica operaia e speciale, verrà dedotto quanto corrisposto per tale titolo dall'Istituto di previdenza sociale o quanto potranno disporre eventuali accordi interconfederali.
Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio, fermo restando l'obbligo di presentare il documento comprovante l'avvenuto matrimonio.
Tale permesso non sarà computato quale periodo di ferie annuali né potrà essere considerato come periodo di preavviso.
Resta inteso che la celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i 30 giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.
Per il caso di chiamata alle armi per servizio di leva e di richiamo alle armi si rinvia alle norme di Legge che regolano la materia.
La chiamata alle armi per obblighi di leva ed il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
Il periodo di servizio militare per leva vale quale anzianità a tutti gli effetti contrattuali ad essi connessi, ad eccezione del trattamento di fine rapporto; il periodo del richiamo alle armi vale solo quale anzianità di servizio.
Terminato il servizio di leva, il lavoratore dovrà presentarsi a riprendere servizio entro 30 giorni dal congedamento, o dall'invio in licenza illimitata, salvo il caso di comprovato impedimento. Alla fine del richiamo il lavoratore deve presentarsi in azienda, sempre salvo il caso di comprovato impedimento, entro il termine di otto giorni se il richiamo ha avuto durata sino ad un mese, di quindici giorni se ha avuto durata superiore ad un mese, ma non a sei, di trenta se ha avuto durata superiore a sei mesi. Non presentandosi nei termini suddetti il lavoratore sarà considerato dimissionario.
Il lavoratore richiamato alle armi non potrà essere licenziato, sempreché non si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa dell'occupazione.
Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei lavoratori che anziché il servizio militare compiano un servizio sostitutivo previsto dalla Legge.
I lavoratori cui sia attribuita la qualifica di volontario in servizio civile, che beneficiano del rinvio del servizio militare, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro secondo le norme di Legge previste per la chiamata alle armi per il servizio di leva.
Sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni i quali, in possesso dei requisiti richiesti e prescindendo da fini di lucro, assumano un impegno di lavoro nei paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione internazionale.
Per quanto concerne il volontariato civile si fa riferimento alla normativa di Legge.
Compatibilmente con l'organizzazione e con le esigenze tecnico produttive, le imprese, nell'ambito di programmi certificati e verificabili, valuteranno le richieste di aspettativa non retribuita per periodi prolungati di volontariato nazionale e/o internazionale.
Tali aspettative non potranno comunque essere superiori ai 6 mesi.
Art. 58 - Iniziative a sostegno della formazione continua
Hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore annuo aziendale, messo a disposizione di tutti i dipendenti:
a) i lavoratori che, al fine di migliorare la loro preparazione professionale specifica, intendono frequentare corsi di formazione continua correlati all'attività generale dell'azienda o inerenti ad altre funzioni presenti nella stessa, organizzati da enti pubblici o legalmente riconosciuti, o da enti direttamente gestiti dalle regioni, nonché da istituti scelti di comune accordo a livello territoriale.
b) i lavoratori che siano inviati dall'azienda a frequentare corsi di formazione continua aventi i medesimi requisiti di quelli di cui al punto precedente, previsti da piani formativi aziendali o territoriali - anche nell'ambito di Fondimpresa - concordati tra le Parti sociali anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 17 della Legge n. 196 del 1997 e successive modificazioni.
Il monte ore complessivo a disposizione dei lavoratori sarà determinato all'inizio di ogni anno moltiplicando 6 ore per il numero di dipendenti occupati nell'azienda; il calcolo del monte ore e il suo utilizzo possono essere fatti anche su base biennale moltiplicando 6 ore per 2 per il numero dei dipendenti. Nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo del monte ore nonché il suo utilizzo avvengono su base biennale. Sempre all'inizio dell'anno, a richiesta della direzione o della RSU, saranno esaminate tra le Parti le modalità di utilizzo del monte ore aziendale disponibile, tenendo conto delle richieste e del tipo di corso che i lavoratori intendono frequentare.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite ogni anno.
Il lavoratore che intende usufruire dei permessi retribuiti ai sensi del precedente punto a) deve farne domanda scritta all'azienda, fornendo documentazione idonea a comprovare: i requisiti dell'istituto che eroga la formazione, le caratteristiche e finalità del corso, l'avvenuta iscrizione.
Tutti i lavoratori che usufruiscono dei permessi retribuiti devono fornire all'azienda un certificato di frequenza con l'indicazione delle ore relative.
Per la frequenza ai corsi di cui alle precedenti lettere a) e b) non potranno assentarsi contemporaneamente più del 2% dei dipendenti occupati, con un minimo di una unità.
Le ore di permesso retribuito si intendono coincidenti con l'orario di lavoro. In caso di necessità è consentito computare nei permessi anche il tempo di viaggio per raggiungere la sede del corso, purché coincidente con l'orario di lavoro.
Le ore non utilizzate del monte annuo aziendale potranno essere destinate a programmi di formazione continua concordati tra le Parti a livello aziendale o territoriale.
I trattamenti previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 59 (Facilitazioni ai lavoratori studenti), a motivo della diversa destinazione delle due norme.
Con il presente articolo le Parti hanno dato attuazione all'art. 6, comma 2º, della Legge 8 marzo 2000 n. 53.
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 58 - Iniziative a sostegno della formazione continua
Hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore annuo aziendale, messo a disposizione di tutti i dipendenti:
a) i lavoratori che, al fine di migliorare la loro preparazione professionale specifica, intendono frequentare corsi di formazione continua correlati all'attività generale dell'azienda o inerenti ad altre funzioni presenti nella stessa, in particolare se connessi alle conoscenze e alle competenze richieste dall'innovazione tecnologica ed organizzativa inerenti a " industria 4.0", organizzati da enti pubblici o legalmente riconosciuti, o da enti direttamente gestiti dalle regioni, nonché da istituti scelti di comune accordo a livello territoriale.
___omissis___
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 58 - Iniziative a sostegno della formazione continua
Hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore annuo aziendale, messo a disposizione di tutti i dipendenti:
a) i lavoratori che, al fine di migliorare la loro preparazione professionale specifica, intendono frequentare corsi di formazione continua correlati all'attività generale dell'azienda o inerenti ad altre funzioni presenti nella stessa, in particolare se connessi alle conoscenze e alle competenze richieste dall'innovazione tecnologica ed organizzativa inerenti a " industria 4.0", organizzati da enti pubblici o legalmente riconosciuti, o da enti direttamente gestiti dalle regioni, nonché da istituti scelti di comune accordo a livello territoriale.
b) i lavoratori che s1ano inviati dall'azienda a frequentare corsi di formazione continua aventi i medesimi requisiti di quelli di cui al punto precedente, previsti da piani formativi aziendali o territoriali - anche nell'ambito di Fondimpresa - concordati tra le Parti sociali anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 17 della Legge n. 196 del 1997 e successive modificazioni.
Il monte ore complessivo a disposizione dei lavoratori sarà determinato all'inizio di ogni anno moltiplicando 6 ore per il numero di dipendenti occupati nell'azienda; il calcolo del monte ore e il suo utilizzo possono essere fatti anche su base biennale moltiplicando 6 ore per 2 per il numero dei dipendenti. Nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo del monte ore nonché il suo utilizzo avvengono su base biennale. Sempre all'inizio dell'anno, a richiesta della direzione o della RSU, saranno esaminate tra le Parti le modalità di utilizzo del monte ore aziendale disponibile, tenendo conto delle richieste e del tipo di corso che i lavoratori intendono frequentare.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite ogni anno.
Il lavoratore che intende usufruire dei permessi retribuiti ai sensi del precedente punto a) deve farne domanda scritta all'azienda, fornendo documentazione idonea a comprovare: i requisiti dell'istituto che eroga la formazione, le caratteristiche e finalità del corso, l'avvenuta iscrizione.
Tutti i lavoratori che usufruiscono dei permessi retribuiti devono fornire all'azienda un certificato di frequenza con l'indicazione delle ore relative.
Per la frequenza ai corsi di cui alle precedenti lettere a) e b) non potranno assentarsi contemporaneamente più del 2% dei dipendenti occupati, con un minimo di una unità.
Le ore di permesso retribuito si intendono coincidenti con l'orario di lavoro. In caso di necessità è consentito computare nei permessi anche il tempo di viaggio per raggiungere la sede del corso, purché coincidente con l'orario di lavoro.
Le ore non utilizzate del monte annuo aziendale potranno essere destinate a programmi di formazione continua concordati tra le Parti a livello aziendale o territoriale.
I trattamenti previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 59 (Facilitazioni ai lavoratori studenti), a motivo della diversa destinazione delle due norme.
Con il presente articolo le Parti hanno dato attuazione all'art. 6, comma 2º, della Legge 8 marzo 2000 n. 53.
Le parti, nel confermare che la formazione continua dei lavoratori è uno strumento strategico per affrontare i forti cambiamenti tecnologici e organizzativi in atto, soprattutto nei campi della digitalizzazione dei processi produttivi e della sostenibilità di prodotti e processi, nell'arco di vigenza del presente contratto intendono sviluppare iniziative che agevolino l'effettivo coinvolgimento di tutti gli addetti del settore in programmi di aggiornamento professionale tesi all'innalzamento delle competenze, sia tecnico-professionali che di natura trasversale.
A tale scopo, nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera b) del presente articolo, le aziende che applicano il presente contratto sono impegnate ad offrire ad ogni lavoratore (in aggiunta agli obblighi di Legge) 8 ore di formazione nell'anno 2024 e 8 ore di formazione nell'anno 2025, fruibili anche nell'ambito di un unico programma biennale di 16 (ore complessive, di norma da svolgersi durante l'orario di lavoro.
La valutazione dei fabbisogni formativi, in relazione alle strategie di sviluppo aziendali e delle esigenze proposte dai lavoratori, saranno oggetto di esame congiunto tra direzione aziendale e RSU.
I contenuti, i tempi e le modalità di erogazione (comprensive di aula, formazione a distanza e training on the job) della suddetta formazione saranno proposti dall'azienda in relazione alle proprie strategie di sviluppo ed alle esigenze di aggiornamento professionale dei propri collaboratori, previo esame con la RSU.
Per agevolare l'erogazione della formazione, le parti si impegnano a definire a livello nazionale e/o territoriale un pacchetto di programmi formativi standard, suddivisi per grandi categorie di lavoratori e/o di professionalità, fruibili sia in strutture territoriali che direttamente presso le aziende, individuando anche le possibili fonti di finanziamento (fondi interprofessionali, fondi regionali o locali).
Nella definizione del piano di formazione continua nazionale di cui sopra, saranno sviluppate tutte le possibili sinergie con le iniziative già in atto, sia a livello territoriale che nella programmazione di attività dell'Ente Bilaterale dell'Occhialeria EBO.
Art. 59 - Facilitazioni ai lavoratori studenti
I lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio - in scuole di istruzione dell'obbligo e superiori statali, paritarie o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, i lavoratori iscritti e frequentanti corsi di formazione e di aggiornamento professionale - diversi da quelli legati a percorsi aziendali - in scuole o centri abilitati dalle istituzioni pubbliche, per le materie previste e definite in sede di Osservatorio, possono usufruire su loro richiesta dei seguenti benefici:
a) saranno immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza scolastica e la preparazione degli esami;
b) saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali;
c) usufruiranno di permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove di esame e per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame. Un eventuale terzo giorno precedente la sessione di esame potrà essere richiesto ed usufruito, a carico del monte ore individuale di 100 ore di cui alla successiva lettera d).
d) usufruiranno di permessi retribuiti a carico di un monte ore annuale aziendale fissato all'inizio di ogni anno nella misura di 4 ore per ogni dipendente occupato nell'azienda. Tali permessi competono nella misura massima individuale di 100 ore annue pro - capite. Nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo del monte ore nonché il suo utilizzo avvengono su base biennale, moltiplicando 4 ore per 2 per il numero di dipendenti.
All'inizio di ogni anno tra azienda e RSU saranno esaminate le modalità di utilizzo del monte ore, tenendo conto delle richieste e del tipo di scuola che i lavoratori intendono frequentare.
I permessi retribuiti a carico del monte ore di cui alla precedente lettera d) possono essere accordati - con le stesse modalità - anche ai lavoratori che si iscrivano a corsi di alfabetizzazione e ai lavoratori stranieri che intendano frequentare corsi per l'apprendimento o l'approfondimento della lingua italiana. In tal caso le ore annue di permesso individuale retribuito sono elevate a 200.
I permessi di cui alla lettera d) del presente articolo sono subordinati alla frequenza e spettano solo per le ore di lavoro che si sovrappongono a quelle delle lezioni. In caso di necessità è consentito computare nei permessi anche il tempo di viaggio per raggiungere la sede del corso, purché coincidente con l'orario di lavoro.
I permessi retribuiti di cui alla lettera c) del presente articolo per sostenere prove di esame saranno concessi, dietro loro richiesta, anche agli studenti universitari; essi competono per i giorni dell'esame e per i due giorni lavorativi precedenti, nonché per il giorno di discussione della tesi di laurea. Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. A tali lavoratori spetta altresì il beneficio di cui alla lettera a) del presente articolo.
I permessi retribuiti previsti alla lettera c) e al comma precedente non vengono detratti dal monte ore stabilito al punto d).
I lavoratori, inoltre, potranno usufruire delle aspettative ai fini formativi previste dall'art. 5 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 con le modalità e nei limiti fissati dalla Legge. Tali aspettative non retribuite non comporteranno alcun onere per l'azienda, non saranno computabili nell'anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne domanda alla direzione con 30 giorni di anticipo fornendo la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche della scuola e dei corsi da frequentare, ai fini della rispondenza ai requisiti di Legge. Dovrà inoltre essere fornita una idonea certificazione comprovante la frequenza.
L'accoglimento dell'aspettativa potrà essere rimandato dal datore di lavoro in caso di oggettive esigenze tecnico organizzative.
I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i permessi e le aspettative previsti o richiamati dal presente articolo non possono superare il 2% dei dipendenti occupati, con un minimo di una unità. Non sono compresi nel computo i lavoratori assenti per gli esami di cui alla lettera c) del presente articolo.
I trattamenti previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'art. 58 (Iniziative a sostegno della formazione continua), a motivo della diversa destinazione delle due norme.
Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 59 - Facilitazioni ai lavoratori studenti
____ Omissis ___
Comma 5:
I permessi retribuiti di cui alle lettere A), B), C), e D) del presente articolo saranno concessi, dietro loro richiesta, anche agli studenti universitari non fuori corso. I permessi di cui al punto C) competono per i giorni dell'esame e per i due giorni lavorativi precedenti nonché per il giorno di discussione della tesi di laurea. Nel caso di esami universitari_____
___ omissis ___
Per le mense aziendali o l'indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.
1 - Premessa - Doveri delle aziende e dei lavoratori
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di Legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori, così come previsto dagli artt. 17-18-19 del D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali di igiene e sicurezza.
In particolare:
- Il datore di lavoro é tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche; in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
- Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare, i lavoratori sono tenuti agli obblighi previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
- Nella valutazione del rischio si terrà conto della documentazione raccolta dalle aziende nel "Registro dei dati ambientali per unità con caratteristiche omogenee" e del "Registro dei dati biostatistici per unità con caratteristiche omogenee".
- I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
2 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente subentra nella titolarità dei diritti, del ruolo e delle attribuzioni previsti dal D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche e dalla precedente regolamentazione contrattuale per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riconoscendogli la competenza alle materie di carattere ambientale.
In applicazione dell'art. 47 del D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche e dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 rappresentante;
b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 rappresentante;
c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 rappresentanti;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti;
e) unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti: 6 rappresentanti.
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), limitatamente a quelle che occupano da 5 a 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente vengono assunti dal delegato di impresa, di cui all'art. 13 del vigente contratto nazionale di lavoro, ove tale carica sindacale risulti attivata.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente sono individuati tra i soggetti eletti nella rappresentanza sindacale unitaria.
3 - Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), fatta eccezione per il caso di assunzione della carica da parte del delegato di impresa, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
L'elezione avviene nel corso dell'assemblea prevista dall'art. 14 del vigente CCNL.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggiore numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
La durata dell'incarico é di tre anni.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente vengono eletti in occasione della elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria con le modalità previste dal vigente CCNL.
All'atto della costituzione della RSU i candidati a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente vengono indicati specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU.
Nei casi in cui si è già costituita la RSU, per la designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente si applica la procedura che segue.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente sono designati dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente é eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza, all'organismo paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente restano in carica per la durata prevista dall'accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 sulla costituzione delle RSU.
4 - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche, permessi retribuiti pari a dodici ore annue per anno solare limitatamente alle unità che occupano fino a 5 dipendenti, nonché pari a 30 ore annue nelle rimanenti.
Nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nel caso in cui, in relazione ad avvenute o progettate modificazioni, tali da variare significativamente le condizioni del rischio, qualora l'entità dei permessi risulti insufficiente, potrà essere anticipato l'utilizzo di ore di competenza dell'anno solare susseguente, fatti salvi i successivi conguagli.
Nelle unità produttive di cui alla lettera c), per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente eletti o designati ai sensi della presente normativa, oltre i permessi già previsti per le RSU, utilizzano un monte ore specifico pari a 70 ore annue complessive.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), d) ed e), per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente eletti o designati ai sensi della presente normativa, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
I permessi di cui ai commi precedenti, potranno essere assorbiti fino a concorrenza delle ore di permesso riconosciute al medesimo titolo.
In tutte le unità produttive di cui al paragrafo 2, per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche, non vengono utilizzate le ore sopra specificate.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello aziendale in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio ambientale.
5 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni.
A) Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla Legge.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
B) Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di Legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
C) Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 50 D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 T.U.e successive modifiche.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla Legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
In caso di divergenza con il responsabile dei lavoratori della sicurezza e l'ambiente in merito alle misure di prevenzione e protezione dei rischi, i rappresentanti per la sicurezza segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro ed in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e deduzioni all'Organismo paritetico territoriale competente art. 51 del D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche.
6 - Formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente ha diritto alla formazione prevista all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche.
La formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Nelle aziende superiori a 100 dipendenti, in aggiunta a quanto sopra previsto, si effettueranno ulteriori 8 ore annue finalizzate alla formazione dei RLSA.
Nelle aziende fino a 100 dipendenti tali 8 ore si effettueranno mediante formazione da realizzare sul territorio/distretto, avvalendosi delle strutture e delle risorse esistenti.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio di cui al vigente CCNL. Per tale utilizzo è escluso il requisito della durata del corso per un numero di ore doppio rispetto a quello prelevato dal monte ore per il diritto allo studio.
7 - Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche, le riunioni periodiche sono convocate con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
8 - Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a 1 giorno, compreso quello dell'evento.
Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all'art. 27 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modifiche ed integrazioni. La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'azienda.
9 - Lavoratori addetti ai videoterminali
S'intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati dall'art. 173 del D.Lgs. 81/2008 T.U.e successive modifiche.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua attività per almeno 4 ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a lavoro a turni come previsto dal presente CCNL, l'effettivo godimento della mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all'inizio ed al termine del l'orario di lavoro.
10 - Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.Lgs.81/2008 T.U. e successive modifiche ed all'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 61 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente (RLSA)
___omissis___
6 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E L'AMBIENTE
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente ha diritto alla formazione prevista all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche.
La formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Nelle aziende superiori a 100 dipendenti, in aggiunta a quanto sopra previsto, si effettueranno ulteriori 8 ore annue finalizzate alla formazione dei RLSA.
Nelle aziende fino a 100 dipendenti tali 8 ore si effettueranno mediante formazione da realizzare sul territorio/distretto, avvalendosi delle strutture e delle risorse esistenti.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio di cui al vigente CCNL. Per tale utilizzo è escluso il requisito della durata del corso per un numero di ore doppio rispetto a quello prelevato dal monte ore per il diritto allo studio.
Ai sensi dell'art. 37, comma 14, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. I) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
Art. 62 - Disciplina aziendale
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
1) osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle mansioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto di lavoro, in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.
A sua volta l'azienda non può esigere che il lavoratore convenga a restrizioni della sua attività, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui al comma precedente e comunque previsti dall'art. 2125 del Codice Civile.
Art. 63 - Regolamento interno di azienda
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.
Art. 64 - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del materiale
Quanto affidato al lavoratore per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili, parti ricambio, modelli, disegni, ecc.) dovrà essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture o deterioramenti. Per garantire la conservazione del predetto materiale il lavoratore dovrà disporre di mezzi adatti, in difetto dei quali egli potrà declinare la propria responsabilità, mediante tempestiva dichiarazione alla Direzione dell'Azienda.
Di rotture, guasti o deterioramenti dovuti a colpa o a negligenza il lavoratore potrà essere chiamato a rispondere nei limiti del danno accertato. Parimenti egli risponderà dello smarrimento degli oggetti e del materiale avuti in consegna, sia che lo smarrimento degli oggetti venga constatato durante il rapporto di lavoro oppure nel momento della riconsegna, in caso di dimissioni o di licenziamento.
Gli utensili da impiegare nella lavorazione all'interno della fabbrica dovranno essere forniti dal datore di lavoro.
Nel caso che, avendone ottenuta l'autorizzazione, il lavoratore impieghi all'interno della fabbrica strumenti di sua proprietà avrà diritto ad una indennità da concordarsi fra le parti e dovrà interessarsi di far elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà, onde poterli asportare dallo stabilimento.
Delle macchine utensili, strumenti, materiali che gli sono affidati per il suo lavoro, il lavoratore non potrà fare uso diverso da quello che gli è indicato per l'esecuzione del lavoro stesso.
A maggior ragione egli non potrà asportarli dallo stabilimento, né assoggettarli a modifiche ed a trasformazione se non esplicitamente autorizzato.
Espressamente vietati, salve le più gravi sanzioni previste dalla Legge, l'asportazione o l'uso per scopi diversi da quelli insiti nel rapporto di lavoro, di modelli e disegni anche in copia, ed anche se i diritti dell'Azienda non siano specialmente salvaguardati da brevetti o depositi.
Art. 65 - Provvedimenti disciplinari
Quando la condotta del lavoratore nell'interno della fabbrica risulti censurabile dal punto di vista disciplinare, saranno in diversa misura, a seconda della gravità delle infrazioni, adottati nei suoi confronti provvedimenti che avranno, in un primo tempo, lo scopo di richiamarlo al compimento dei doveri, e, successivamente, ove l'ammonizione risultasse inefficace, lo scopo essenziale di ripristinare con la sanzione punitiva e con l'esempio che da essa deriva, l'ordine disciplinare nella sua sostanza e nella sua forma.
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza. In tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, le eventuali sanzioni dell'organo di vigilanza competente comminate ai lavoratori ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche non escludono la possibilità di irrogare provvedimenti disciplinari; l'applicazione di provvedimenti disciplinari, motivati da trasgressioni agli obblighi di rispetto delle norme e prescrizioni in tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, è correlata alla corretta applicazione, da parte del datore di lavoro, delle norme riguardanti la sorveglianza sanitaria, l'informazione e la formazione dei lavoratori.
1) L'ammonizione verbale che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori e i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare, in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da fare ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore una multa, fino ad un importo equivalente a due ore di paga compresa l'indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggior gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni. A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro o non giustifichi l'assenza;
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro, non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che, per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
d) che, nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso, e del materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
g) che per negligenza effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scrittura o timbratura di schede di presenza;
h) che contravvenga alle disposizioni in tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, previste dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche.
L'importo delle multe dovrà essere devoluto all'I.N.P.S.
3) Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso né indennità sostitutiva, può essere adottato nei confronti del lavoratore che commetta infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose connesse col rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento:
a) assenze ingiustificate per oltre tre giorni consecutivi, oppure assenze ripetute tre volte in un anno, nei giorni susseguenti a quelli festivi od alle ferie;
b) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini, che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
c) litigi di particolare gravità o seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
d) in generale la recidività ostinata nelle mancanze che abbiano già dato luogo alle sanzioni previste dal capitolo precedente (multe o sospensioni) o, comunque, abbiano arrecato un danno rilevante all'azienda;
e) quando il lavoratore contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento allorché detto divieto sia chiaramente espresso mediante affissione di apposito cartello (ciò in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria cui si riferisce il presente contratto, rilevato che il materiale usato per la produzione è di particolare infiammabilità);
f) in caso di furto, di trafugamento di materiale, di modelli, di disegni, purché il fatto sia provato, anche se non esiste danno rilevante e non sia intervenuta l'Autorità giudiziaria;
g) quando il lavoratore accetti di produrre o contribuisca a produrre per conto di terze persone fuori dallo stabilimento articoli o parti di essi, analoghi a quelli prodotti dall'azienda;
h) quando lavorando solo o in comunione con altri lavoratori nell'interno dello stabilimento, per proprio tornaconto, ed introducendo od asportando materiali anche di sua proprietà, abbia, per il carattere continuativo di questa attività e per la estensione della stessa, recato rilevante nocumento al l'azienda;
i) in caso di grave insubordinazione nei confronti dei propri superiori;
l) in generale, quando la gravità della mancanza o delle mancanze, l'esistenza del dolo o del danno rilevante rendano impossibile, per colpa esclusiva del lavoratore, la prosecuzione del rapporto.
La procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari è stabilita dal successivo art. 66 al quale si rinvia.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti si impegnano a rendere immediatamente operativa la Commissione tecnico-giuridica con l'obiettivo di giungere ad una valutazione unanimemente condivisa dell'eventuale modifica del testo del presente articolo entro tre mesi dalla data della sottoscrizione dell'accordo di rinnovo 9-11-2013.
Art. 66 - Procedura per i provvedimenti disciplinari
L'azienda non può adottare i provvedimenti disciplinari senza aver contestato preventivamente l'addebito al lavoratore e averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Qualora l'infrazione contestata sia di gravità tale da comportare l'adozione del licenziamento di cui al punto 3) del precedente art. 65 l'azienda potrà disporre, con effetto immediato, la sospensione cautelare del lavoratore.
In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Non si tiene conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Art. 67 - Trattenute per risarcimento danni
L'azienda che sia venuta a conoscenza di danni che comportino trattenute per risarcimento a carico del lavoratore, deve contestarli a quest'ultimo con tempestività; la quantificazione del danno ai fini del risarcimento verrà effettuata contestualmente o entro i tempi tecnici necessari.
Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione percepita non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.
L'ammontare del risarcimento sarà determinato in relazione alla entità del danno arrecato e alle circostanze in cui si è verificato.
Qualora vi sia contestazione da parte del lavoratore, si seguirà la procedura prevista dall'art. 66.
Art. 68 - Cessione o trasformazione dell'azienda
La cessione o la trasformazione dell'azienda, in qualsiasi momento avvenga, non risolve di per sé il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti dei nuovo titolare.
Restano salve le norme di cui all'art. 2112 del Codice Civile.
Art. 69 - Cessazione di azienda
Per il contratto a tempo indeterminato, la cessazione di azienda comporta la risoluzione del rapporto di lavoro, ed al lavoratore non in prova dovranno essere corrisposte le indennità dovute per il caso di licenziamento.
Art. 70 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore le indennità di preavviso e di anzianità saranno corrisposte in base alle disposizioni dell'art. 2122 C.C.
Art. 71 - Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della Legge 29-5-1982 n. 297. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge sopracitata il trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori con qualifica operaia è commisurato sino al 31-12-1989 alle seguenti aliquote:
- 18/30 per anzianità da 1 a 6 anni compiuti;
- 21/30 per anzianità da 7 a 13 anni compiuti;
- 26/30 per anzianità da 14 a 18 anni compiuti;
- 30/30 per anzianità oltre 18 anni.
Dal 1º gennaio 1990 gli scaglioni del trattamento di fine rapporto per la qualifica operaia saranno equiparati allo scaglione della qualifica impiegatizia (30/30).
Chiarimento a verbale
Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 297/1982 l'indennità di anzianità maturata dai lavoratori in forza al 31-5-1982 è determinata in relazione alla qualifica di appartenenza, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 18 P.O., 11 P.Q.S., 9 P.I. del CCNL 21-7-1979.
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art______-Trattamento economico contrattuale
Ai sensi del punto 5 dell'accordo interconfederale del 9 marzo 2018, il trattamento economico contrattuale è costituito dal Trattamento Economico Minimo (T.E.M.) e dal Trattamento Economico Complessivo (T.E.C.).
Il T.E.M. è composto dall'Elemento Retributivo Nazionale definito nell'art.42 e determinato per ogni livello dell'inquadramento contrattuale nelle tabelle di cui all'Allegato 1 al CCNL e dagli aumenti periodici di anzianità (art. 43)
Il T.E.C. è costituito da:
1) Il T.E.M.
2) L'Elemento perequativo (Allegato 2)
3) Il Premio di Professionalità a Valore Aggiunto (art.28)
4) La Previdenza complementare e l'assicurazione per decesso e invalidità permanente (art.47)
5) L'assistenza sanitaria integrativa (art.48)
6) Le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo (art.51)
7) Tutte le indennità, maggiorazioni e trattamenti economici, ulteriori o integrativi rispetto a quelli di Legge, espressamente previsti nel presente Contratto nazionale.
Art. 72 - Sospensioni ed interruzioni del lavoro
In caso di interruzioni del lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nella giornata, non superino i 60 minuti.
In caso di interruzioni del lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene i lavoratori nello stabilimento, questi hanno diritto alla corresponsione della retribuzione globale per tutte le ore di presenza con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori. Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le Organizzazioni Sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, il lavoratore può richiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennità compreso il preavviso.
Sospensioni, interruzioni, permessi, assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, non interrompono l'anzianità dell'operaio in ordine ai diritti che dall'anzianità derivano per Legge o contrattualmente.
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo. Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi che potranno intercorrere fra le parti direttamente interessate.
b) Ogni tariffa di cottimo deve garantire all'operaio di normale capacità ed operosità il conseguimento di un guadagno non inferiore al minimo di paga base di categoria maggiorato della percentuale dell'8 %. Tale condizione si presume adempiuta quando - qualora vi siano più operai lavoranti con la medesima tariffa di cottimo - detti operai abbiano realizzato un utile medio di cottimo non inferiore all'8%. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del detto minimo.
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto, o per affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Dovrà poi essere comunicata agli operai, per i diversi cottimi, la quantità del lavoro eseguito ed il tempo impiegato. Tali comunicazioni dovranno essere in possesso degli operai perché essi possano sempre computare con facilità ed esattezza la propria retribuzione. Le tariffe così stabilite, una volta superato il periodo di assestamento, non potranno essere variate. Solo quando siano attuate modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro si potrà procedere alla variazione delle tariffe di cottimo in proporzione delle variazioni di tempo che le modifiche stesse avranno determinato. Le variazioni di tariffe in tal caso dovranno intervenire entro un periodo di assestamento uguale a quelIo stabilito dal seguente capoverso.
d) Il periodo di assestamento di cui sopra è per i cottimi di lavorazione in serie, di un mese. Nei casi di nuove lavorazioni speciali il periodo di assestamento da concordarsi fra le parti potrà avere la durata massima di 4 mesi, alla condizione che per il periodo oltre il secondo mese venga garantita agli operai una retribuzione non inferiore all'80% del guadagno medio di cottimo realizzato nel trimestre precedente all'entrata in vigore delle tariffe provvisorie. Per i cottimi di breve durata dovrà intendersi per periodo di assestamento quel lasso di tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi. Per i cottimi ricorrenti s'intende che il periodo di assestamento è solo quello iniziale della prima introduzione.
e) Qualora gli operai interessati nell'ambito di una tariffa di cottimo subiscano nel complesso del guadagno medio orario di due quindicine - determinato in base a quanto fissato dal comma 1) del paragrafo b) - una diminuzione in confronto del guadagno medio orario realizzato nel quadrimestre precedente, le parti interessate ne accerteranno le cause. Se risulterà che la discesa del guadagno sia stata determinata in tutto o in parte da cause non imputabili agli operai, si determinerà la quota di guadagno che dovrà venire reintegrata e la ditta dovrà attuare gli opportuni provvedimenti per eliminare successivamente la discesa verificatasi. Non daranno luogo ai provvedimenti di cui sopra le variazioni di guadagno che derivassero dall'applicazione di nuove tariffe durante il periodo di assestamento, ai sensi del paragrafo precedente.
f) Per guadagno medio orario complessivo di cottimo si intende il totale delle somme pagate per lavoro a cottimo nel periodo preso in esame, diviso per il totale delle ore di lavoro a cottimo compiuto nello stesso periodo.
g) Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto al l'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
h) L'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello ad economia, non dovrà, rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di retribuzione.
i) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
l) Qualunque contestazione non risolvibile nell'ambito aziendale in materia di cottimo riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo è rimessa all'esame di un organo tecnico paritetico composto dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un funzionario dell'Ispettorato del Lavoro. Tale organo ha facoltà di eseguire i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia. Contro le decisioni del predetto organo tecnico è ammesso ricorso entro 15 giorni alle superiori organizzazioni.
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R.D. 6-12-1923 n. 2657, non può superare le 48 ore medie settimanali.
In funzione della peculiare tipologia e delle caratteristiche delle mansioni svolte, tale durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un periodo di dodici mesi; tale periodo è di sei mesi con riferimento ai lavoratori mobili ai quali si applica il D.Lgs. 234/2007.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti addetti al trasporto di persone.
Agli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni a esso pertinenti, chiamati a prestare servizio in giorni di domenica con riposo compensativo, verrà corrisposta la percentuale di maggiorazione del 40%.
Per i lavoratori discontinui le ore prestate oltre il normale orario contrattuale di 40 ore settimanali della generalità degli altri lavoratori e nell'ambito del loro orario normale contrattuale saranno compensate con quote orarie di retribuzione ordinaria fino alla 50ma ora settimanale compresa, ovvero 72ma ora settimanale per i custodi e portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni a esso pertinenti, e con quote orarie di retribuzione maggiorate delle percentuali di straordinario di cui all'art. 35 del presente contratto, per le ulteriori ore prestate. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento ai criteri indicati allo stesso articolo.
Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e tredicesima mensilità sarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo in relazione al proprio orario.
Ai lavoratori discontinui è estesa la medesima riduzione di orario prevista dall'art. 31 del presente contratto per gli altri lavoratori dell'azienda.
Art. 75 - Modalità di corresponsione della retribuzione
La retribuzione normale sarà corrisposta agli operai in misura mensile, fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.
Nei sistemi di orario basati su turni di 6 ore (6x6) la retribuzione oraria per le ore fino alla 40ma settimanale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 156.
Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:
a) Agli operai che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, per festività, per congedo matrimoniale o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l'intera retribuzione mensile. In tal modo si intenderanno compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, il congedo matrimoniale, le altre assenze retribuibili e le festività di cui all'art. 38 - Parte Generale - escluse solo quelle coincidenti con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale.
b) Agli operai che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore ad un mese, o comunque per parte dell'orario contrattuale, verrà detratta una quota di retribuzione proporzionale alle ore non lavorate. Le quote relative alle ore normali non lavorate, o comunque non retribuibili, nell'ambito dell'orario contrattuale, saranno calcolate applicando il seguente rapporto (riferito al singolo lavoratore):
retribuzione di fatto mensile / ore lavorative del mese
Per ore lavorative si intendono quelle che si sarebbero prestate secondo l'intero orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun genere (malattia, ferie, festività, ecc.).
160;
Nel corso di ogni anno l'operaio ha diritto ad un periodo di riposo di 4 settimane.
Ogni periodo settimanale sarà compensato con la retribuzione di fatto corrispondente all'orario settimanale contrattuale.
Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio orario delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane di lavoro.
Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. Eventuale diversa distribuzione della terza settimana, anche se motivata da esigenze tecnico-produttive, dovrà essere concordata fra Direzione e Rappresentanza Sindacale Unitaria. La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra Direzione e Rappresentanza Sindacale Unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate.
Per le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo senza prolungamento del periodo di riposo.
L'epoca sarà stabilita tenendo conto delle esigenze dell'azienda e delle necessità degli operai. A chi ne facesse richiesta e qualora l'azienda non disponga per tutti in tal senso, l'importo della retribuzione per il periodo di ferie dovrà essere anticipato; non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.
In caso di dimissioni o licenziamento il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie; lo stesso periodo di preavviso si computa, però, agli effetti della maturazione delle ferie.
Quando l'orario di lavoro sia distribuito su cinque giorni, in caso di godimento delle ferie, ogni periodo settimanale equivarrà a cinque giorni lavorativi, ciascuno dei quali compensato in misura pari a 1/5 dell'orario contrattuale settimanale.
Il diritto alle ferie si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità, agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione.
All'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà un dodicesimo delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a 15 giorni.
Quando l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'azienda è tenuta ad usargli il trattamento previsto dall'art. 80 - Parte Operai - sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località dove trascorrerà le ferie.
Qualora durante il periodo feriale sopravvenga una malattia che comporti il ricovero ospedaliero, regolarmente documentato, le ferie si considereranno interrotte per la durata del ricovero medesimo.
Dichiarazione comune
Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d'origine dei lavoratori extracomunitari, nonché di far fronte a gravi e comprovate esigenze di carattere familiare, le aziende si rendono disponibili a valutare, salve diverse esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tale senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo delle ferie (nel limite di una settimana), dei permessi per riduzione di orario e delle ex festività previsti dal contratto.
Art. 77 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro
In caso di malattia, all'operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell'indennità di malattia riconosciuta dall'Istituto assicuratore fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi:
- dal 1º al 3º giorno di malattia, il 50% della retribuzione normale di fatto;
- dal 4º al 180º giorno di malattia, il 100% della retribuzione netta normale di fatto.
In aggiunta a quanto sopra, ove venisse a cessare il trattamento mutualistico dell'Istituto assicuratore, l'azienda riconoscerà all'operaio ammalato una integrazione pari al 70% della retribuzione normale di fatto per il periodo di malattia eccedente il 6º mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto.
Tale trattamento assorbe fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto e non sarà cumulabile con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti dalle aziende.
Il trattamento economico di cui sopra sarà corrisposto al lavoratore sempreché la malattia sia riconosciuta dall'Inps e vengano presentate entro i termini stabiliti le prescritte certificazioni mediche. L'azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli, a norma del presente articolo, nel caso in cui il riconoscimento dell'indennità da parte dell'INPS non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore stesso.
Nell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte (retribuzione diretta, indiretta, differita e contributi) per il trattamento come sopra regolato, restando a essa ceduta la corrispondente azione nei limiti del detto importo; il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente all'azienda ogni informazione utile al riguardo.
Il lavoratore che sia stato risarcito da un terzo responsabile di un sinistro per il quale sia rimasto assente dal lavoro ed abbia ricevuto l'integrazione del trattamento INPS da parte dell'azienda è tenuto a rimborsare all'azienda stessa l'importo della integrazione percepita.
Trattamento economico di malattia/cassa integrazione
Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro con intervento della cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, il trattamento economico a carico del datore di lavoro sarà commisurato a quanto di volta in volta riconosciuto da parte dell'INPS.
Pertanto se l'Inps corrisponde al lavoratore l'indennità di malattia il datore di lavoro erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia. Tale integrazione sarà effettuata fino al limite del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe percepito dall'Inps per cassa integrazione, se non fosse stato malato. L'integrazione sarà quindi effettuata entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di Legge relative alla CIG.
Se l'Inps, al contrario, corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento di integrazione salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento integrativo di malattia.
Ai lavoratori per i quali non è prevista l'indennità di malattia INPS, il datore di lavoro erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto che sarebbe spettata ad un dipendente con la qualifica di operaio nelle medesime condizioni. L'intero trattamento di malattia, entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di Legge in materia di integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro.
Art. 78 - Permessi di entrata e di uscita
Durante l'orario di lavoro l'operaio non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dallo stabilimento senza esserne stato autorizzato.
Brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi a coloro che ne dimostrino la inderogabile necessità.
Non è consentito ad alcuno di entrare e trattenersi nello stabilimento nelle ore non destinate al lavoro, ove non ne sia autorizzato da speciale permesso. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati nelle more del licenziamento.
L'operaio deve presentarsi provvisto del proprio indumento o abito da lavoro. Se il carattere delle lavorazioni accelera l'usura dell'abito di lavoro o di parti di esso, l'azienda concorrerà in ragione del 40% della spesa necessaria per il rinnovamento dell'abito stesso o delle parti logorate.
Ove la Direzione dell'Azienda prescrivesse l'adozione uniforme di un abito da lavoro dovrà fornirlo gratuitamente.
L'abito da lavoro fornito dall'azienda rimane di proprietà di essa e non potrà essere usato fuori dallo stabilimento se non nei casi previsti dal regolamento eventuale o dalle consuetudini.
Gli operai che, per ragioni di lavoro, siano inviati fuori dei limiti del Comune in cui ha sede lo stabilimento avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, in base a nota documentata e comunque nei limiti della normalità, oppure in misura da convenirsi preventivamente fra le parti.
Il lavoratore può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive.
L'operaio che, per disposizioni dell'Azienda, sia trasferito ad un altro stabilimento della stessa ditta, situato in diversa località, ove tale trasferimento renda necessario il mutamento di residenza avrà diritto al rimborso delle spese di trasloco (mobili, bagagli, ecc.) per sé e per i familiari a carico. Oltre al rimborso dianzi indicato, l'operaio avrà diritto ad una indennità di trasferimento pari ad una mensilità di normale retribuzione se capo famiglia e V mensilità di normale retribuzione se non debbono seguirlo nel trasferimento congiunti a carico.
Le predette indennità saranno ridotte alla metà quando l'Azienda metta a disposizione dell'operaio, nella nuova località, un alloggio in condizioni di abitabilità.
Quando per causa di trasferimento l'operaio debba risolvere anticipatamente il contratto d'affitto (purché' quest'ultimo risulti registrato prima della comunicazione del trasferimento) o altri contratti di fornitura di gas, luce, ecc., e per questa risoluzione anticipata debbano essere corrisposti indennizzi, questi saranno a carico dell'azienda.
Nella ipotesi che l'operaio ritenga di non poter accettare il trasferimento ha diritto, se il trasferimento viene mantenuto, di risolvere il rapporto di lavoro con l'eventuale indennità sostitutiva del preavviso, se il datore di lavoro esenta l'operaio stesso dal compiere il periodo di preavviso.
Art. 82 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il licenziamento dell'operaio non in prova attuato non ai sensi dell'art. 65 (licenziamento per mancanze) - parte comune - e le dimissioni dell'operaio stesso, possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di 6 giorni (48 ore) per il 1º, 2º e 3º livello, di 12 giorni (96 ore) per il 4º e il 4º S Livello.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Per i permessi che venissero richiesti dall'operaio preavvisato per la ricerca di nuova occupazione interverranno accordi tra l'operaio e l'azienda in base ai criteri normalmente seguiti nell'azienda stessa.
Il periodo di preavviso retribuito spetta in ogni caso all'operaio che all'atto del licenziamento si trovi in sospensione.
Il periodo di preavviso si comprende nel computo inteso a stabilire, a tutti gli effetti, la anzianità dell'operaio.
Accordo classificazione 17/05/2017 (Decorrenza 01/07/2017)
Art____ (82) - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il licenziamento dell'operaio non in prova attuato non ai sensi dell'art____ (65- licenziamento per mancanze) - parte comune - e le dimissioni dell'operaio stesso, possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
- 6 giorni (48 ore) per Area Qualificata Base (3º S livello - N.L.),
per l'Area Operativa - Consolidato,Centrato e Base (3º, 2º, 1º livello)- 12 giorni (96 ore) per l'Area Qualificata - Consolidato e Centrato (4º S, 4º livello)
___ omissis___
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 82 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il licenziamento dell'operaio non in prova attuato non ai sensi dell'art. 65 - (licenziamento per mancanze) - parte comune - e le dimissioni dell'operaio stesso, possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
in vigore dall'1-7-2017-
612 giorni (48 ore)> per Area Qualificata Base (3º S livello)
> per l'Area Operativa - Consolidato, Centrato e Base (3º, 2º, 1º livello)
-
1218 giorni (96 ore)> per l'Area Qualificata - Consolidato e Centrato (4ºS, 4º livello)
PARTE QUALIFICHE SPECIALI O INTERMEDIE
Art. 83 - Criteri di appartenenza
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del precedente comma, i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreché non partecipino con ininterrotta continuità al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di semplice o ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili già regolate dalle classificazioni operaie.
Art. 84 - Trattamento di malattia e di infortunio non sul lavoro
In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia od infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto all'intera retribuzione netta normale di fatto per i primi 6 mesi ed al 70% della retribuzione normale di fatto per il periodo eccedente il 6º mese e sino al termine della conservazione del posto.
Nell'ipotesi in cui l'infortunio, non sul lavoro, sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte (retribuzione diretta, indiretta, differita e contributi) per il trattamento come sopra regolato, restando a essa ceduta la corrispondente azione nei limiti del detto importo; il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente all'azienda ogni informazione utile al riguardo.
Il lavoratore che sia stato risarcito dal terzo responsabile ed abbia ricevuto l'integrazione del trattamento INPS da parte dell'azienda è tenuto a rimborsare all'azienda stessa l'importo dell'integrazione percepita.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
L'assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Trattamento economico di malattia/cassa integrazione
Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro con intervento della cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, il trattamento economico a carico del datore di lavoro sarà commisurato a quanto di volta in volta riconosciuto da parte dell'INPS.
Pertanto se l'Inps corrisponde al lavoratore l'indennità di malattia il datore di lavoro erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia. Tale integrazione sarà effettuata fino al limite del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe percepito dall'Inps per cassa integrazione, se non fosse stato malato. L'integrazione sarà quindi effettuata entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di Legge relative alla CIG.
Se l'Inps, al contrario, corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento di integrazione salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento integrativo di malattia.
Ai lavoratori per i quali non è prevista l'indennità di malattia INPS, il datore di lavoro erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto che sarebbe spettata ad un dipendente con la qualifica di operaio nelle medesime condizioni. L'intero trattamento di malattia, entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di Legge in materia di integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro.
Art. 85 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di Cassa Integrazione Guadagni, in caso di diversa sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, disposte dall'azienda, la retribuzione mensile di fatto non subirà riduzioni.
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi percepiti in servizio, della durata di quattro settimane.
Nel caso di godimento frazionato delle ferie, qualora l'orario di lavoro sia distribuito in 5 giorni, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana.
L'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo, secondo l'esigenza di lavoro dello stabilimento. Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. Eventuale diversa distribuzione della terza settimana, anche se motivata da esigenze tecnico-produttive, dovrà essere concordata fra Direzione e Rappresentanza Sindacale Unitaria. La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra Direzione e Rappresentanza Sindacale Unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate. Il relativo pagamento dovrà essere fatto in via anticipata a chi ne farà richiesta.
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie. Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come periodo di ferie.
Il lavoratore assunto nel corso dell'anno, in caso di ferie collettive avrà diritto alle ferie per l'anno stesso in rapporto ai mesi interi di servizio prestati.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore, non in prova, avrà diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestati, sempreché non abbia usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei dodicesimi maturati.
Qualora durante il periodo feriale sopravvenga una malattia che comporti il ricovero ospedaliero, regolarmente documentato, le ferie si considerano interrotte per la durata del ricovero medesimo.
Dichiarazione comune
Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d'origine dei lavoratori extracomunitari, nonché di far fronte a gravi e comprovate esigenze di carattere familiare, le aziende si rendono disponibili a valutare, salve diverse esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tale senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo delle ferie (nel limite di una settimana), dei permessi per riduzione di orario e delle ex festività previsti dal contratto.
Al lavoratore inviato in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive per l'espletamento della missione.
Spetterà inoltre il rimborso - nei limiti della normalità - delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese.
L'importo approssimativo delle spese deve essere anticipato dall'azienda.
Il lavoratore può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Al lavoratore trasferito da uno stabilimento ad un altro della stessa azienda, situato in diversa località, sempreché tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per sé e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonché le spese per il trasporto delle masserizie.
Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, per sé e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, l'indennità di trasferta di cui all'art. 87.
In aggiunta gli deve essere corrisposta, se celibe, una indennità di trasferimento commisurata a mezza mensilità dell'intera retribuzione che andrà a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, una mensilità della stessa retribuzione.
Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per l'abitazione lasciata.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennità di liquidazione previste dalla presente regolamentazione.
Il provvedimento di trasferimento deve essere comunicato tempestivamente e per iscritto al lavoratore interessato.
Art. 89 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta, che decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto.
Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento:
Anni di servizio | 5º livello | 4º e 4º livello S |
fino a 5 anni compiuti | 1 mese | mezzo mese |
oltre i 5 anni e fino a 10 anni compiuti | 1 mese e mezzo | 1 mese |
oltre i 10 anni | 2 mesi | 1 mese e mezzo |
Il lavoratore dimissionario è tenuto a dare un preavviso di dimissioni nei termini ridotti del 50% rispetto a quelli previsti per le varie anzianità nel caso di licenziamento.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli, a norma di quanto sopra detto, sulle competenze dovute al lavoratore.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Accordo classificazione 17/05/2017 (Decorrenza 01/07/2017)
Art. ___(89) - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
___ omissis___
anni di servizio
Area Tecnica/Gestionale centrato (5ºliv.)
Area Qualificata consolidato (4ºS liv.) centrato (4ºliv.)
fino a 5 anni compiuti______________________________________
1 mese
mezzo mese
oltre i 5 anni e fino a 10 anni compiuti__________
1 mese e mezzo
1 mese
oltre i 10 anni______________________________
2 mesi
1 mese e mezzo
___omissis____
Art. 90 - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative all'art.73.
Art. 91 - Lavoratori con funzioni direttive
Ai lavoratori che svolgono funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali aziendali, si conviene di riconoscere la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Art. 92 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
L'impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per riscossioni o pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 7% del minimo contrattuale di stipendio del livello di appartenenza e della indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Art. 93 - Trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro
In caso di malattia l'impiegato non in prova, nell'ambito della conservazione del posto prevista dall'art. 52, avrà diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione di fatto per i primi sei mesi e al 70% per il periodo eccedente il 6º mese e sino al termine della conservazione del posto.
Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica nell'ambito del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 52 anche in caso di TBC. In tal caso, il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'Inps.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
Nell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte (retribuzione diretta, indiretta, differita e contributi) restando ad essa ceduta la corrispondente azione; il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente all'azienda ogni informazione utile al riguardo.
Il lavoratore che sia stato risarcito dal terzo responsabile è tenuto a restituire all'azienda l'importo del trattamento economico di cui sopra da essa ricevuto.
Trattamento economico di malattia/cassa integrazione
Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro con intervento della cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, il trattamento economico a carico del datore di lavoro sarà commisurato a quanto di volta in volta riconosciuto da parte dell'INPS.
Pertanto se l'Inps corrisponde al lavoratore l'indennità di malattia il datore di lavoro erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia. Tale integrazione sarà effettuata fino al limite del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe percepito dall'Inps per cassa integrazione, se non fosse stato malato. L'integrazione sarà quindi effettuata entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di Legge relative alla CIG.
Se l'Inps, al contrario, corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento di integrazione salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento integrativo di malattia.
Ai lavoratori per i quali non è prevista l'indennità di malattia INPS, il datore di lavoro erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto che sarebbe spettata ad un dipendente con la qualifica di operaio nelle medesime condizioni. L'intero trattamento di malattia, entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di Legge in materia di integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro.
Art. 94 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di Cassa Integrazione Guadagni, in caso di diversa sospensione di lavoro o riduzione della durata dell'orario di lavoro, disposte dall'azienda, la retribuzione mensile di fatto non subirà riduzioni.
L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione pari a:
- 4 settimane in caso di anzianità da 1 a 10 anni compiuti;
- 4 settimane più 1 giorno in caso di anzianità oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti;
- 5 settimane in caso di anzianità oltre i 18 anni.
Nel caso di godimento frazionato delle ferie, qualora l'orario di lavoro sia distribuito in 5 giorni, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana.
Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. Eventuale diversa distribuzione della terza settimana, anche se motivata da esigenze tecnico-produttive, dovrà essere concordata fra Direzione e Rappresentanza Sindacale Unitaria. La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra Direzione e Rappresentanza Sindacale Unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate.
Nel fissare l'epoca delle ferie sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.
La risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell'anno, all'impiegato non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie, per quanti sono i mesi interi o frazione di mese non inferiore a 15 giorni di servizio prestato presso l'azienda.
L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso.
Nel caso che l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l'eventuale ritorno nelle località dove godeva le ferie stesse. A tale effetto, l'impiegato sarà tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella località dichiarata.
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del Dlgs. 66/2003, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.
Qualora durante il periodo feriale sopravvenga una malattia che comporti il ricovero ospedaliero, regolarmente documentato, le ferie si considerano interrotte per la durata del ricovero medesimo.
Dichiarazione comune
Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d'origine dei lavoratori extracomunitari, nonché di far fronte a gravi e comprovate esigenze di carattere familiare, le aziende si rendono disponibili a valutare, salve diverse esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tale senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo delle ferie (nel limite di una settimana), dei permessi per riduzione di orario e delle ex festività previsti dal contratto.
All'impiegato inviato in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderà, oltre alla normale retribuzione mensile:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità, quando la durata della missione obblighi l'impiegato ad incontrare spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione sempreché siano autorizzate e comprovate;
d) una indennità di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto e contingenza).
L'indennità di cui al punto d) non sarà dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore.
Quando la missione abbia durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa.
Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla sua normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennità di cui alla lettera d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 20%.
Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e prevalente dell'impiegato, l'eventuale indennità di missione potrà essere concordata direttamente con l'azienda.
L'indennità di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulerà con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'impiegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
Il lavoratore può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive.
All'impiegato che venga trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa ditta, sempreché tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per sé e per i familiari o per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.).
Inoltre quale indennità di trasferimento gli verrà corrisposta, se capo famiglia, una somma pari ad una mensilità di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza); se senza congiunti a carico una somma pari a mezza mensilità di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza).
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione dell'impiegato nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilità, dette indennità saranno ridotte a metà.
Qualora in relazione al trasferimento l'impiegato, per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di affitto, sempreché questo sia denunciato all'atto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi saranno a carico dell'azienda.
All'impiegato che chieda il trasferimento per sue necessità non competono le indennità di cui sopra.
L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva, diversamente il trasferimento si intende revocato, salvo che per gli impiegati di 6º e 5º livello sia stato espressamente stabilito all'atto dell'assunzione il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso l'impiegato che non accetta il trasferimento sarà considerato dimissionario.
Qualora nella località ove l'impiegato è comandato a prestare la sua attività non esistano possibilità di alloggio né mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati ed il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.
Art. 99 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il rapporto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue per l'impiegato che abbia superato il periodo di prova:
Anzianità di servizio | 6º livello | 5º livello | Altri livelli |
fino a 5 anni | 2 mesi | 1 mese e mezzo | 1 mese |
oltre 5 e fino a 10 anni | 3 mesi | 2 mesi | 1 mese e mezzo |
oltre 10 anni | 4 mesi | 2 mesi e mezzo | 2 mesi |
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato, un importo corrispondente alla retribuzione, per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso compiuto in servizio sarà computato a tutti gli effetti contrattuali.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Accordo classificazione 17/05/2017 (Decorrenza 01/07/2017)
Art. ___(99) - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
___ omissis___
Anzianità di servizio
Area Specialistica/ Gestionale
Consolidato- (Quadro) Centrato- (6º liv.)
Area Tecnica/ Gestionale
Consolidato - (5ºS liv. - N.L.) Centrato - (5º liv.)
Area Qualificata e Operativa
altri livelli
- fino a 5 anni
2 mesi
1 mese e mezzo
1 mese
- oltre 5 e fino a 10 anni
3 mesi
2 mesi
1 mese e mezzo
- oltre 10 anni
4 mesi
2 mesi e mezzo
2 mesi
___ omissis___
Art. 100 - Norme particolari per i quadri
Ai sensi della Legge 13 maggio 1985 n. 190, ha qualifica di quadro il personale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.
Ai lavoratori con la qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
L'azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle capacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte.
Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti di autore, è riconosciuta al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle specifiche attività svolte. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 13 maggio 1985 n. 190, in materia di riconoscimento economico delle innovazioni ed invenzioni, si richiamano le disposizioni dell'art. 2590 C.C. e del R.D. 29 giugno 1932.
In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
Al personale con qualifica di Quadro è riconosciuta una indennità di funzione di € 30,99, che sarà elevata a € 61,98 mensili a far data dal 1º marzo 1994, con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo; l'indennità di funzione stessa sarà aumentata di € 20,66 mensili a far data dal 1º settembre 1995.
Per il lavoro straordinario o supplementare, si farà riferimento al generale trattamento economico riconosciuto al quadro a livello aziendale.
Per l'inquadramento dei Quadri si fa riferimento a quanto contenuto nell'allegato 4, 6º livello.
Ipotesi di accordo 19/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Allegato 1 - Progetto Brustia 15-07-2016
- incontri con esperti di quattro grandi aziende e due-tre piccole
- confronto e stesura definitiva delle competenze
- confronto con le parti sociali
- scrittura in termini di descrittivo dei tre profili professionali
Allegato 1 - Tabelle retributive
Tabella A
Aumento dei minimi contrattuali
Livelli | Aumento 1-11-2013 | Aumento 1-6-2014 | Aumento 1-5-2015 | Totale aumento | Importo forfetario una tantum (*) |
Q - 6º | 54,88 | 61,34 | 45,20 | 161,42 | 551,75 |
5º | 51,05 | 57,06 | 42,04 | 150,15 | 513,25 |
4ºS | 45,96 | 51,36 | 37,85 | 135,17 | 462,00 |
4º | 43,83 | 48,98 | 36,09 | 128,90 | 440,58 |
3º | 41,48 | 46,36 | 34,16 | 122,00 | 417,00 |
2º | 38,30 | 42,80 | 31,54 | 112,64 | 385,00 |
1º | 23,94 | 26,75 | 19,71 | 70,40 | 240,62 |
(*) Importo forfetario una tantum
L'importo forfetario una tantum lordo verrà erogato con la retribuzione del mese di novembre 2013 e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente accordo. Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1 gennaio 2013 - 31 ottobre 2013, con riduzione proporzionale per i casi di volontariato civile, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, assunzione nel corso del periodo 1 gennaio 2013 - 31 ottobre 2013, cassa integrazione guadagni a zero ore e sarà altresì proporzionato in caso di attività part-time.
L'importo forfetario una tantum non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale e legale e del trattamento di fine rapporto.
Tabella B
Conseguentemente alle date sottoindicate troveranno applicazione i seguenti nuovi minimi tabellari
Livelli | Minimo tabellare 1-11-2013 | Minimo tabellare 1-6-2014 | Minimo tabellare 1-5-2015 |
Q - 6º | 1.431,05 | 1.492,39 | 1.537,59 |
5º | 1.263,06 | 1.320,12 | 1.362,16 |
4º S | 1.131,27 | 1.182,63 | 1.220,48 |
4º | 1.065,19 | 1.114,17 | 1.150,26 |
3º | 993,36 | 1.039,72 | 1.073,88 |
2º | 913,01 | 955,81 | 987,35 |
1º | 642,09 | 668,84 | 688,55 |
Entro i primi 6 mesi del terzo anno di vigenza del CCNL, le Parti si incontreranno sugli eventuali scostamenti significativi fra il tasso di inflazione previsto e quello effettivo registrati dagli Organismi competenti.
Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro il triennio di vigenza del CCNL mediante la variazione dei minimi contrattuali.
Ipotesi di accordo 19/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Tabelle retributive (all____ 1)
Tab. A - Aumento dei minimi contrattuali
livelli
Area
Step Professionali
aumento 1-1-2017
aumento 1-5-2017
aumento 1-2-2018
Totale aumento
€
€
€
€
Q
Specialistica/Gestionale
Consolidato
69,13
15,21
7,84
92,18
6
Specialistica/Gestionale
Centrato
67,48
14,85
7,65
89,98
5S
Tecnica/Gestionale
Consolidato
65,83
14,49
7,47
87,79
5
Tecnica/Gestionale
Centrato
64,19
14,13
7,28
85,60
4S
Qualificata
Consolidato
60,90
13,40
6,91
81,21
4
Qualificata
Centrato
59,25
13,04
6,72
79,00
3S
Qualificata
Base
57,60
12,68
6,53
76,81
3
Operativa
Consolidato
55,96
12,32
6,35
74,63
2
Operativa
Centrato
52,67
11,59
5,97
70,23
1
Operativa
Base
32,92
7,24
3,73
43,89
Tab. B - con decorrenza 1-1-2017 - Conglobamento minimo, indennità di contingenza, edr
livelli attuali
nuova classificazione
MINIMO 1-5-2015
indennità CONTINGENZA
EDR
totale elemento retributivo nazionale 1-1-2017 CI
quadri
ASG-consolidato
1.537,59
525,85
10,33
2.073,77
6º
ASG-centrato
1.537,59
525,85
10.33
2.073,77
NL
ATG-consolidato
1.432,33
520,36
10,33
1.963,02
5º
ATG-centrato
1.362,16
520,36
10,33
1.892,85
4ºs
AQ-consolidato
1.220,48
517,64
10.33
1.748,45
4º
AQ-centrato
1.150,26
516,36
10,33
1.676,95
NL
AQ-base
1.104,43
514,37
10,33
1.629,13
3º
AO-consolidato
1.073,88
514,37
10,33
1.598,58
2º
AO-centrato
987,35
512,58
10,33
1.510,26
1º
AO-base
688,55
509,77
10,33
1.208,65
(*) ai minimi contrattuali conglobati vanno aggiunti gli incrementi salariali mensili, alle rispettive date di decorrenza, di cui alla tabella A
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Allegato 1 - Minimi contrattuali
Tabella A - Aumento dei minimi contrattuali:
Tabella incrementi salariali
LIVELLI
1a Tranche
luglio 20212a Tranche
gennaio 2022TOTALE
Q
35,01 €
46,67 €
81,68 €
6
34,17 €
45,56 €
79,73 €
5S
33,34 €
44,45 €
77,79 €
5
32,51 €
43,34 €
75,85 €
4S
30,84 €
41,12 €
71,96 €
4
30,00 €
40,00 €
70,00 €
3S
29,17 €
38,89 €
68,06 €
3
28,34 €
37,79 €
66,13 €
2
26,67 €
35,56 €
62,23 €
1
16,67 €
22,22 €
38,89 €
Elemento retributivo nazionale ERN
LIVELLI
ERN al 07/2021
ERN al 01/2022
Q
2.200,96 €
2.247,63 €
6
2.197,92 €
2.243,48 €
5S
2.084,15 €
2.128,60 €
5
2.010,96 €
2.054,30 €
4S
1.860,50 €
1.901,62 €
4
1.785,96 €
1.825,96 €
3S
1.735,11 €
1.774,00 €
3
1.701,55 €
1.739,34 €
2
1.607,16 €
1.642,72 €
1
1.269,21 €
1.291,43 €
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Allegato 1 - TABELLE RETRIBUTIVE
tab. A - Aumento dei minimi contrattuali:
Tabella incrementi salariali sottoscritta nel verbale di accordo 28-04-2023:
livelli
Area
Step
Professionali
aumento
1-5-2023
aumento
1-3-2024
aumento
1-02-2025
Totale
aumento
Q
Specialistica/Gestionale
Consolidato
76,32 €
59,08 €
70,16 €
205,57 €
6º
Specialistica/Gestionale
Centrato
76,18 €
58,98 €
70,03 €
205,19 €
5º S
Tecnica/Gestionale
Consolidato
72,28 €
55,96 €
66,45 €
194,68 €
5º
Tecnica/Gestionale
Centrato
69,75 €
54,00 €
64,13 €
187,88 €
4º S
Qualificata
Consolidato
64,57 €
49,99 €
59,36 €
173,92 €
4º
Qualificata
Centrato
62,00 €
48,00 €
57,00 €
167,00 €
3º S
Qualificata
Base
60,24 €
46,63 €
55,38 €
162,25 €
3º
Operativa
Consolidato
59,06 €
45,72 €
54,30 €
159,08 €
2º
Operativa
Centrato
55,78 €
43,18 €
51,28 €
150,24 €
1º
Operativa
Base
89,00 €
89,00 €
90,00 €
268,00 €
Tabella Elemento Retributivo Nazionale da applicare alle decorrenze sotto indicate:
livelli
Area
Step
Professionali
elemento
retributivo
nazionale
1-05-2023
elemento
retributivo
nazionale
1-03-2024
elemento
retributivo
nazionale
1-02-2025
Q
Specialistica/Gestionale
Consolidato
2.323,95 €
2.383,03 €
2.453,19 €
6º
Specialistica/Gestionale
Centrato
2.319,66 €
2.378,63 €
2.448,66 €
5º S
Tecnica/Gestionale
Consolidato
2.200,87 €
2.256,83 €
2.323,28 €
5º
Tecnica/Gestionale
Centrato
2.124,05 €
2.178,05 €
2.242,18 €
4º S
Qualificata
Consolidato
1.966,19 €
2.014,69 €
2.074,05 €
4º
Qualificata
Centrato
1.887,96 €
1.935,96 €
1.992,96 €
3º S
Qualificata
Base
1.834,24 €
1.880,87 €
1.936,25 €
3º
Operativa
Consolidato
1.798,40 €
1.844,12 €
1.898,42 €
2º
Operativa
Centrato
1.698,50 €
1.741,68 €
1.792,96 €
1º
Operativa
Base
1.380,43 €
1.469,43 €
1.559,43 €
Allegato 2 - Indennità di contingenza
Livello | Indennità di contingenza |
Q - 6º | 525,85 |
5º | 520,36 |
4º S | 517,64 |
4º | 516,36 |
3º | 514,37 |
2º | 512,58 |
1º | 509,77 |
Allegato 3 - Elemento perequativo
Al fine di favorire e semplificare la contrattazione di II livello le Parti condividono l'opportunità di esami congiunti, che possano definire un contratto aziendale con contenuti economici.
In assenza di contrattazione collettiva aziendale, o nel caso in cui la contrattazione si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, verrà erogata con la retribuzione del mese di dicembre una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non incidente sul TFR.
Tali importi lordi saranno pari a € 290,00 per l'anno 2013, € 290,00 per l'anno 2014 e € 310,00 per l'anno 2015. Tali importi saranno erogati rispettivamente con la retribuzione di dicembre di ciascun anno.
In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento, la cifra sarà riproporzionata, pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestato dal lavoratore, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e sarà altresì riproporzionata in caso di attività a part-time.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro intervenisse antecedentemente al momento della corresponsione dell'elemento perequativo, in assenza di contratto aziendale, l'importo proporzionalmente maturato, verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.
Ipotesi di accordo 19/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Elemento perequativo
Al fine di favorire e semplificare la contrattazione di II livello le Parti condividono l'opportunità di esami congiunti, che possano definire un contratto aziendale con contenuti economici. In assenza di contrattazione collettiva aziendale, o nel caso in cui la contrattazione si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, verrà erogata con la retribuzione del mese di dicembre una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non incidente sul TFR.
Tali importi lordi saranno pari a € 310,00 per l'anno 2016, € 310,00 per l'anno 2017 e € 320,00 per l'anno 2018. Tali importi saranno erogati rispettivamente con la retribuzione di dicembre di ciascun anno.
In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento, la cifra sarà riproporzionata, prò quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestato dal lavoratore, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e sarà altresì riproporzionata in caso di attività a part-time.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro intervenisse antecedentemente al momento della corresponsione dell'elemento perequativo, in assenza di contratto aziendale, l'importo proporzionalmente maturato, verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.
Ipotesi di accordo 04/12/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Allegato 2 - Elemento perequativo
Al fine di favorire e semplificare la contrattazione di II livello le Parti condividono l'opportunità di esami congiunti, che possano definire un contratto aziendale con contenuti economici.
In assenza di contrattazione collettiva aziendale, o nel caso in cui la contrattazione si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, verrà erogata con la retribuzione del mese di dicembre una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non incidente sul TFR.
Tale importo lordo, con decorrenza dall'anno 2020, sarà pari a € 330,00 annui e sarà erogato con la retribuzione di dicembre di ciascun anno. Solo per l'anno 2020 l'erogazione di tale importo potrà avvenire con la retribuzione di gennaio 2021.
In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento, la cifra sarà riproporzionata, pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestato dal lavoratore, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e sarà altresì riproporzionata in caso di attività a part-time.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro intervenisse antecedentemente al momento della corresponsione dell'elemento perequativo, in assenza di contratto aziendale, l'importo proporzionalmente maturato, verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Allegato 2 - ELEMENTO PEREQUATIVO
Al fine di favorire e semplificare la contrattazione di II livello le Parti condividono l'opportunità di esami congiunti, che possano definire un contratto aziendale con contenuti economici.
In assenza di contrattazione collettiva aziendale, o nel caso in cui la contrattazione si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, verrà erogata con la retribuzione del mese di dicembre una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non incidente sul TFR.
Tale importo lordo,
con decorrenza dall'anno 2020, sarà pari a € 330,00 annui e sarà erogato con la retribuzione di dicembre di ciascun anno.Solo per l'anno 2020 l'erogazione di tale importo potrà avvenire con la retribuzione di gennaio 2021.Con decorrenza dall'anno 2023 (pagamento con la retribuzione del mese di dicembre 2023), l'importo dell'elemento perequativo sarà elevato a 360 euro lordi annui.
In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento, la cifra sarà riproporzionata, prò quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestato dal lavoratore, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e sarà altresì riproporzionata in caso di attività a part-time.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro intervenisse antecedentemente al momento della corresponsione dell'elemento perequativo, in assenza di contratto aziendale; l'importo proporzionalmente maturato, verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.
Allegato 4 - Classificazione del personale
in vigore dal 1º settembre 2004
Declaratorie ed esemplificazioni
6º livello
Vi appartengono i lavoratori sia tecnici che amministrativi con funzioni direttive che, nell'attuazione dei programmi generali stabiliti dalla Direzione dell'azienda, operano con ampia discrezionalità di poteri, facoltà decisionale, autonomia di iniziativa e responsabilità per il coordinamento di uno specifico settore, servizio, reparto di produzione con più gruppi di lavorazioni.
Esemplificazioni:
- responsabile amministrativo finanza e controllo
- responsabile tecnico
- responsabile commerciale
- responsabile sviluppo software, capocentro
- responsabile assicurazione qualità (quality assurance)
- responsabile amministrazione personale
- senior product manager
- area manager estero/Italia
- responsabile logistica (pianificazione acquisti, distribuzione e magazzino)
- responsabile ufficio acquisti (acquisitore senior)
- responsabile di produzione
- responsabile industrializzazione
- responsabile controllo qualità dell'intero ciclo produttivo
Quadri
La categoria si colloca in una posizione intermedia tra la struttura dirigenziale e il restante personale dell'azienda.
In applicazione della Legge 13-5-1985 n. 190, così come modificata dalla Legge 2-4-1986 n. 106 ed agli effetti classificatori, tale categoria viene individuata all'interno del livello 6º con reciproca presa d'atto tra le Parti che caratteristiche indispensabili della categoria nell'ambito del settore occhialeria sono costituite, oltre che dai requisiti indicati nel livello 6º, dallo svolgimento, con carattere continuativo sulla base di notevole esperienza, di mansioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, con responsabilità ed ampi poteri di coordinamento, guida e controllo di più unità organizzative di fondamentale rilevanza o che svolgono attività di alta specializzazione di analoga fondamentale rilevanza ai fini della realizzazione e sviluppo degli obiettivi dell'impresa.
5º livello
Vi appartengono i lavoratori, sia tecnici che amministrativi, con mansioni di concetto, che svolgono e coordinano attività caratterizzate da adeguata autonomia e facoltà di iniziativa per ciò che concerne l'organizzazione, nei limiti dei propri compiti.
Vi appartengono inoltre i lavoratori che svolgono mansioni richiedenti una particolare preparazione professionale e/o guidano e controllano in condizioni di autonomia decisionale gruppi di lavoratori.
Esemplificazioni:
- capo manutenzione di stabilimento ed impianti
- capo costruzione e manutenzione macchinario di produzione ed attrezzature
- responsabile tempi e metodi
- esperto in procedure import/export
- responsabile controllo qualità
- capo reparto di produzione
- responsabile magazzino materie prime
- responsabile magazzino finiti
- responsabile di settore amministrativo con compiti di coordinamento e controllo
- area manager junior
- responsabile di programmazione della produzione di stabilimento
- acquisitore/buyer
- responsabile paghe e contributi
- responsabile selezione e formazione del personale
- analista programmatore
- assicuratore qualità area
- responsabile disegnatori progettisti
- responsabile per la sicurezza, prevenzione e protezione
- responsabile laboratorio e uffici analisi
4º livello Super
Vi appartengono i lavoratori che svolgono attività amministrative e tecniche con adeguata autonomia operativa nei limiti delle procedure e norme previste per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuola media superiore o corrispondente conoscenza ed esperienza.
Vi appartengono inoltre i lavoratori che guidano e controllano con un apporto di adeguate competenze tecnico-pratiche più gruppi di altri lavoratori esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati della lavorazione e che comunque siano a conoscenza dell'intero ciclo produttivo.
I lavoratori che compiono con autonomia esecutiva e con l'apporto di conoscenze acquisite anche tramite la frequenza di corsi teorico-pratici operazioni che richiedono una approfondita conoscenza delle nuove tecnologie.
Esemplificazioni:
- esperto disegnatore progettista cad/cam 2-3 D
- analista cicli, tempi e metodi
- caposquadra/capoturno
- prototipista e/o stampista esperto
- addetto alla costruzione, montaggio e riparazione di gruppi o impianti, che interpreta con autonomia schemi costruttivi complessi e i relativi schemi funzionali
- manutentori e tecnici di macchine a controllo numerico, sistemi computerizzati ed automatismi di manipolazione, in grado di intervenire anche sulla parte elettronica e software, con autonomia e corrispondente responsabilità di risultato
- esperto progettista e disegnatore per sistemi laser
4º livello
Vi appartengono i lavoratori, sia tecnici che amministrativi, che svolgono mansioni per le quali sono richieste particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio, con sufficiente autonomia operativa.
Vi appartengono i lavoratori che con sufficiente autonomia operativa e responsabilità del ciclo produttivo, svolgono lavori richiedenti una adeguata conoscenza delle macchine e/o dei materiali in lavorazione.
Vi appartengono inoltre i lavoratori che compiono con autonomia operazioni su apparati e attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza delle tecnologie specifiche.
Esemplificazioni:
- impiegato amministrativo e commerciale con conoscenza ed utilizzo di lingua/e estere
- magazziniere con responsabilità dello smistamento della produzione interna ed esterna
- addetto al laboratorio ed uffici analisi
- addetto ufficio personale con pluralità di mansioni
- responsabile controllo qualitativo di una o più fasi lavorative
- addetto alla costruzione, montaggio e riparazione di gruppi o impianti che interpreta schemi costruttivi complessi e i relativi schemi funzionali (es. attrezzista, elettricista, impiantista, tornitore, operatore a rettifiche controllo numerico, fresa c.n., elettroerosione c.n., torni c.n., affilatore di utensili complessi).
- addetto all'esecuzione di campioni e modelli
- lavoratori che svolgono con la specifica professionalità, pluralità di mansioni inquadrate nel 3º livello, garantendone il regolare svolgimento
- addetto a riparazioni concernenti l'articolo finito prodotto in azienda, che conosca e utilizzi tutte le relative fasi di lavorazione.
- addetto a tutti i tipi di saldatura in grado di approntare personalmente la macchina.
- addetto alla preparazione e controllo buratti con autonomia operativa e decisionalità sulla scelta dei materiali
- addetto al collaudo lenti (nelle aziende produttrici di lenti).
- addetto alla composizione e controllo degli ordini di spedizione con autonoma determinazione delle relative priorità.
- verniciatore con particolari funzioni e competenze tecniche.
- addetto ad attrezzaggi di media complessità con affilature utensili
- addetto agli acquisti
- conduttore di macchine a controllo numerico
- conduttore di impianti di decapaggio e/o impianti automatici di galvanica
- disegnatore tecnico Cad/Cam
- conduttore macchine automatizzate di applicazioni vernici con gestione prodotti e attrezzaggio macchine
- addetto alla programmazione della produzione
- programmatore software
- addetto a servizi amministrativi complessi
- addetto all'attrezzaggio di macchine automatiche per assemblaggio
- addetto a serigrafia e stampa su montature con attrezzaggio macchine
- addetto a fabbricazione punzoni per astucci
- esperto tranciatore della pelle con ottimizzazione dei consumi
3º livello
Vi appartengono i lavoratori, sia tecnici che amministrativi, che svolgono mansioni per le quali sono richieste generiche conoscenze professionali.
Vi appartengono inoltre i lavoratori che, su direttive superiori, svolgono con definita autonomia operativa lavori che richiedono un addestramento acquisibile con un medio periodo di pratica lavorativa o con corsi professionali.
Esemplificazioni:
- addetto a mansioni di segreteria e/o a lavori di ufficio con conoscenza e utilizzo di strumenti informatici e dei programmi
- addetto a servizi contabili e amministrativi semplici (es.: export, fatturazione, personale, ecc.)
- addetto a centralino reception con utilizzo di lingue straniere
- autista, mulettista, addetto ai servizi generali anche con utilizzo di autoveicoli per trasporto merci con operazioni di carico e scarico
- sbozzatore, lappatore, lucidatore
- meccanico generico, tornitore, falegname
- addetto alle operazioni di saldatura automatica e/o manuale
- addetto alle operazioni di pulitura, satinatura, lucidatura, sabbiatura
- addetto a collaudo e registrazione occhiali
- addetto al controllo lenti (visivo, tecnico/misurazione)
- addetto alle operazioni di taglio lenti, sole e demo e relativo montaggio con regolazione delle taglialenti senza attrezzaggio
- addetto a preparazione e controllo buratti con autonomia operativa
- operatore alle macchine che esegue anche la messa a punto
- addetto alla cernita e tranciatura della plastica, metallo, pelle e altri materiali
- addetto a tutte le operazioni di accoppiamento asta al frontale con regolazione macchine
- addetto a tranciatura astucci con autonomia operativa
- addetto a confezionatura astucci con comparazione qualitativa
- addetto a risvoltatura automatica e/o a risvoltatura manuale astucci con autonoma gestione operativa
- addetto ad animatura aste su lastra
- addetto a riparazioni varie occhiali
- addetto ad incollaggi complessi delle varie parti dell'occhiale
- addetto alle presse ad iniezione per produzione montature e/o parti per dette (frontali, aste, naselli, terminali)
- addetto ad applicazione di vernici su occhiali ed accessori
- applicatore di smalti con siringa su occhiali e accessori, transfert e tampografia
- addetto alla saldobrasatura, saldatura ad induzione
- addetto a serigrafia e stampa astucci con attrezzaggio macchine
- addetto alla foratura e applicazione bottoni con attrezzaggio macchine
- addetto al prelievo di materiali e semilavorati con funzione di carico/scarico e di registrazione
- addetto incisione laser con regolazione semplice di macchina definita
- addetto a registratura astucci in alluminio
- addetto al trattamento superficiale lenti
- addetto ad inserimento cerniere per astucci e/o occhiali con attrezzaggio e controllo
- addetto timbratura/serigrafia aste
- addetto a siglatura laser (lenti)
- addetto a timbratura lenti
- addetto a camera bianca lenti
- addetto a carico/scarico macchine o attrezzature con controllo qualità
- addetto a lavori di lavaggio con controlli di qualità
- addetto ai bagni galvanici con limitata autonomia di conduzione
- addetto a confezione ed inscatolamento con gestione completa di documentazione del prodotto
2º livello
Vi appartengono i lavoratori che eseguono lavori per abilitarsi ai quali occorre un breve periodo di pratica e conoscenze professionali elementari.
Esemplificazioni:
- addetto a lavori semplici di fresatura, limatura, lavaggio, assemblaggio, meniscatura, piegatura, taglio tubetti e martellatura
- addetto a presse trance e lavorazioni varie cerniere e minuterie
- addetto a lavori vari per montaggio aste e frontali (sede viti, passaggio punto, avvitatura)
- addetto a limature semplici di raccordo
- addetto ad incollaggio alette, tasselli, fodere ed altri componenti
- addetto ad inserimento cerniere
- addetto a confezione ed inscatolamento astucci
- addetto a macchine per le quali occorra l'intervento di altro personale per la messa a punto
- addetto a carico e/o scarico macchine e attrezzatura
- addetto a lavori semplici di cernita e selezione di minuterie
- addetto a saldatura automatica e automatizzata senza autonomia operativa
- addetto a spostamento merce con mezzi a conduzione manuale
- addetto foratura e applicazione bottoni e semplici assemblaggi per astucci
- addetto cucitura con macchina automatica per astucci
- addetto risvoltatura manuale astucci senza gestione operativa
- tagliarotoli, bordini, fili, velcri, cartoni per astucci e teline
- addetto stampa a caldo hf, serigrafia, transfer e altre stampe senza attrezzaggio delle macchine per astucci
- addetto alle operazioni di sabbiatura e satinatura semplici
- addetto a mansioni semplici ausiliarie alla lavorazione lenti: preparazione attrezzatura per lappatura lenti, siglatura asse lenti, verniciatura lenti con pennello (schellac), sagomatura lenti, addetto al blunting (smussaggio apice lenti), tempera e lavaggio lenti, lavaggio lenti in camera bianca, sabbiatura lenti e stampaggio lenti
- addetto ad animatura aste su iniettato
1º livello
Vi appartengono i lavoratori che svolgono lavori di pulizia e manovalanza non legati direttamente alla produzione ed i lavoratori di prima assunzione senza esperienza professionale di settore (per un periodo di sei mesi).
Dichiarazione a verbale
Le Parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla Legge 13-5-1985 n. 190.
Chiarimento a verbale
Al lavoratore con la qualifica di quadro si applicano le norme contrattuali e di Legge disposte per gli impiegati.
Accordo classificazione 17/05/2017 (Decorrenza 01/07/2017)
Allegato - Descrittivi professionali
Descrittivo: Gestionale - Manageriale occhialeria, lenti e astucci
Finalità
Coordinare e/o gestire unità organizzative a diversi livelli di complessità al fine di raggiungere gii obiettivi previsti attraverso il coordinamento di persone e/o competenze manageriali.
Competenze
Quarto livello o Area Qualificata - Centrato
Coordinare una unità organizzativa aziendale con risorse inquadrate nell'area operativa e/o qualificata con la supervisione del responsabile
Competenze previste:
- Controllare che il programma di produzione, di servizio o di ufficio sia rispettato e che gli obiettivi giornalieri stabiliti siano raggiunti
- Verificare che gli operatori siano dotati del mezzi, del materiali, degli strumenti e della documentazione necessari per la loro attività
- Verificare l'efficienza degli impianti/macchinari o delle procedure presidiando le fasi di avvio e monitorandone il funzionamento
- Fornire assistenza agli operatori, individuando azioni correttive e/o migliorative del processi di produzione, di servizio o di ufficio
- Controllare il rispetto e l'applicazione delle normative di sicurezza
- Redigere report di monitoraggio attività
- Garantire gli obiettivi di produzione, di servizio o di ufficio
Quarto livello S o Area Qualificata - Consolidato
Gestire una unità organizzativa aziendale con risorse inquadrate nell'area operativa e/o qualificata al fine di raggiungere gli obiettivi previsti
Competenze previste:
- Avere iniziativa ed autonomia nella gestione dell'unità organizzativa in coerenza con i piani e gli obiettivi assegnati dal superiore gerarchico
- Distribuire e sovraintendere i piani di lavoro definiti dal superiore gerarchico per il raggiungimento degli obiettivi assegnati
- Contribuire alla definizione del programma operativo, segnalando eventuali scostamenti
- Analizzare, comunicare dati ed informazioni in modo appropriato secondo prassi e procedure in essere sulla base delle necessità
- Comunicare le informazioni e le conoscenza promuovendo l'efficacia e l'efficienza della squadra
Quinto livello o Area Tecnica/Gestionale - Centrato
Gestire unità organizzative aziendale di media complessità al fine di raggiungere gli obiettivi previsti
Competenze previste
- Avere iniziativa ed autonomia nella gestione dell'unità organizzativa in coerenza con i piani e gli obiettivi assegnati dal superiore gerarchico
- Gestire i piani e gli standard funzionali definiti e partecipare alla definizione di nuovi standard, procedure e processi
- Contribuisce a modificare metodi, procedure di lavoro nel proprio ambito di competenza
- Analizzare, risolvere e monitorare i problemi insorgenti al fine di migliorare il programma operativo
- Comunicare con efficacia e persuasione nell'esercizio della leadership dell'unità organizzativa
- Avere attenzione ai costi nella applicazione del budget in base alle direttive assegnate
Quinto livello S o Area Tecnica/Gestionale - Consolidato
Gestire unità organizzative aziendale di media complessità al fine di raggiungere gli obiettivi previsti innovando standard, metodi e procedure
Competenze previste:
- Avere iniziativa ed ampia autonomia gestionale nell'unità organizzativa in coerenza con le strategie aziendali e gli obiettivi assegnati
- Specificare in coerenza con la strategia definita l'avvio di nuovi prodotti, i processi e i relativi standard e impostare piani di gestione a breve-medio termine
- Innovare in modo significativo processi, sistemi, metodi di lavoro in base ad analisi di problemi complessi e multidimensionali
- Affrontare e risolvere problemi multidimensionali e non sempre evidenti nei programmi operativi di competenza
- Comunicare con efficacia e persuasione nell'esercizio della leadership dell'unità organizzativa
- Attivare specifici programmi di sviluppo delle persone
- Creare squadra nell'unità organizzativa ai fine del raggiungimento concorde degli obiettivi
- Avere attenzione ai costi nella applicazione del budget
Sesto livello o Area Specialistica/Gestionale - Centrato
Gestire unità organizzative complesse al fine di raggiungere gli obiettivi previsti con la gestione di risorse finanziarie assegnate, sviluppando e innovando piani e metodologie
Competenze previste:
- Avere iniziativa ed ampia autonomia gestionale nell'unità organizzativa in coerenza con le strategie aziendali e gli obiettivi assegnati
- Essere coinvolto attivamente nella definizione degli obiettivi di business e del piani a medio - lungo termine in relazione all'unità organizzativa
- Proporre e implementare piani di sviluppo relativi all'unità organizzativa
- Innovare e sviluppare in modo significativo processi, sistemi, metodi di lavoro in base ad analisi di problemi complessi e multidimensionali
- Gestire le comunicazioni interne ed esterne all'area negoziando soluzioni di natura gestionale relative ai piani di medio - lungo termine
- Elabora e attivare specifici programmi di sviluppo delle persone
- Creare squadra con persone esterne e interne all'unità organizzativa al fine del raggiungimento concorde degli obiettivi
- Amministrare il budget assegnato o parte di esso dell'area di competenza e contribuire alla definizione del budget per l'anno successivo
Quadro o Area Specialistica/Gestionale - Consolidato
Competenze previste
La qualifica si colloca in una posizione intermedia tra la struttura dirigenziale e il restante personale dell'azienda.
In applicazione della Legge 13-5-1985 n.190, cosi come modificata dalla Legge 2-4-1986 n. 106 ed agli effetti classificatori, le caratteristiche indispensabili della qualifica di quadro nell'ambito del settore dell'occhialeria sono costituite, oltre che dai requisiti indicati nel livello 6º o area specialistica/gestionale - centrato, dallo svolgimento, con carattere continuativo sulla base di notevole esperienza, di mansioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa con responsabilità ed ampi poteri di coordinamento, guida e controllo di più unità organizzative di fondamentale rilevanza o che svolgono attività di alta specializzazione di analoga fondamentale rilevanza ai fini della realizzazione e sviluppo degli obiettivi dell'impresa, avendo responsabilità economiche di impatto per l'impresa e che comportano l'assunzione di decisioni integrate con più aree funzionali.
Descrittivo: Tecnico, Specialista - Professional occhialeria, lenti e astucci
Finalità
Applicare e/o gestire piani operativi a diversi livelli di complessità al fine di raggiungere gli obiettivi previsti attraverso know-how e competenze tecniche e/o specialistiche.
Competenze
Terzo livello S o Area Qualificata - Base
Applicare piani e/o istruzioni operativi semplici, focalizzate e a breve termine definiti attraverso know-how e competenze tecniche specifiche con la supervisione del diretto responsabile.
Competenze previste:
- Avere iniziativa ed autonomia tecnica limitata nell'applicazione di piani e/o istruzioni operativi focalizzati e a breve termine secondo procedure/prassi definite
- Eseguire l'attuazione del piani e/o istruzioni definite dal superiore gerarchico secondo le direttive ricevute
- Analizzare ed evidenziare i problemi insorgenti nel rispetto delle procedure e prassi definite
- Comunicare dati ed informazioni in modo appropriato secondo prassi e procedure in essere
- Applicare le conoscenze acquisite in specifiche pratiche operative
Quarto livello o Area Qualificata - Centrato
Applicare piani operativi e/o istruzioni semplici, focalizzate e a breve termine definiti attraverso know-how e competenze tecniche specifiche in autonomia
Competenze previste:
- Avere iniziativa ed autonomia tecnica limitata nell'applicazione di piani e/o istruzioni operativi focalizzati e a breve termine secondo procedure/prassi definite
- Eseguire l'attuazione del piani e/o istruzioni definite dal superiore gerarchico secondo le direttive ricevute
- Verificare l'efficienza di sistemi e di procedure presidiando tutte le fasi del processo
- Fornire supporto alle persone coinvolte nel processo, individuando azioni correttive e/o migliorative delle prassi e procedure
- Analizzare e risolvere i problemi insorgenti nel rispetto delle procedure e prassi definite
- Comunicare dati ed informazioni in modo appropriato secondo prassi e procedure in essere sulla base delle necessità
- Applicare le conoscenze acquisite in specifiche pratiche operative in modo propositivo
Quarto livello S o Area Qualificata - Consolidato
Gestire piani operativi semplici definiti attraverso know-how e competenze tecniche specifiche
Competenze previste:
- Avere iniziativa ed autonomia tecnica nell'area di competenza in coerenza con i piani e gli obiettivi assegnati dal superiore gerarchico
- Eseguire l'attuazione del piani e/o istruzioni definite dal superiore gerarchico secondo le direttive ricevute in modo propositivo
- Verificare l'efficienza di sistemi e di procedure presidiando tutte le fasi del processo, proponendo soluzioni
- Attivare e fornire supporto alle persone coinvolte nel processo, individuando azioni correttive e/o migliorative delle prassi e procedure
- Analizzare, risolvere e monitorare i problemi insorgenti nel rispetto delle procedure e prassi definite
- Analizzare, comunicare dati ed informazioni in modo appropriato secondo prassi e procedure in essere sulla base delle necessità
- Applicare le conoscenze acquisite in specifiche pratiche operative in modo propositivo e continuativo
Quinto livello o Area Tecnica/Gestionale - Centrato
Gestire piani operativi articolati definiti attraverso know-how e competenzetecniche specifiche
Competenze previste:
- Avere iniziativa ed autonomia tecnica nell'area di competenza in coerenza con i piani e gli obiettivi assegnati dal superiore gerarchico
- Gestire l'attuazione del piani e/o istruzioni definite dal superiore gerarchico secondo le direttive ricevute in modo propositivo
- Verificare l'efficienza di sistemi e di procedure presidiando tutte le fasi del processo, proponendo soluzioni
- Attivare e fornire supporto alle persone coinvolte nel processo, individuando azioni correttive e/o migliorative delle prassi e procedure
- Analizzare, risolvere e monitorare i problemi insorgenti nel rispetto delle procedure e prassi definite
- Interpretare, utilizzare e veicolare dati ed informazioni per il raggiungimento degli obiettivi assegnati
- Trasferire e condividere le conoscenze acquisite in specifiche pratiche operative nell'area di competenza
- Lavorare con gli altri in modo responsabile, propositivo e partecipativo nell'area di appartenenza
- Avere attenzione ai costi nella applicazione del budget in base alle direttive assegnate
Quinto livello S o Area Tecnica/Gestionale - Consolidato
Gestire piani operativi articolati, proponendo soluzioni migliorative al fine di raggiungere gli obiettivi previsti attraverso know-how e competenze tecniche specifiche
Competenze previste:
- Avere iniziativa ed ampia autonomia tecnica nell'area di competenza in coerenza con le strategie aziendali e gli obiettivi assegnati
- Contribuire a fissare obiettivi e a tradurre in programmi lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, metodi e piani operativi con un impatto di medio - lungo termine per l'area di competenza
Sviluppare nuovi concetti per metodi che aprono nuove strade nell'area di competenza
- Analizzare, evidenziare e proporre soluzioni a problemi multidimensionali e non evidenti nei sistemi e processi di competenza
- Riorganizzare le risorse e i mezzi all'insorgere di imprevisti, consultandosi, se necessario, con il diretto responsabile
- Interpretare, utilizzare e veicolare dati ed informazioni per il raggiungimento degli obiettivi assegnati a livello multidimensionali
- Trasferire e condividere le conoscenze acquisite in specifiche pratiche operative anche a livello multidimensionale
- Lavorare con gli altri in modo responsabile, propositivo e partecipativo nell'area di appartenenza e a livello multidimensionale
- Avere attenzione ai costi nella applicazione del budget
Sesto livello o Area Specialistica/Gestionale - Centrato
Elaborare, indirizzare, gestire e controllare piani operativi articolati al fine di raggiungere gli obiettivi previsti attraverso know-how e competenze specialistiche
Competenze previste:
- Avere iniziativa ed ampia autonomia tecnica nell'area di competenza in coerenza con le strategie aziendali e gli obiettivi assegnati
- Definire e sviluppare nuovi prodotti, processi, metodi e piani operativi con un impatto di medio - lungo termine per l'area di competenza
- Realizzare progressi innovativi nella conoscenza e nel know-how nell'area di competenza
- Analizzare, evidenziare e proporre soluzioni a qualsiasi situazione ipotetica prevedendone difficoltà e problemi, impatto degli stessi sui risultati e la deviazione del risultati da uno standard di riferimento nei sistemi e processi di competenza
- Gestire le comunicazioni interne ed esterne all'area negoziando soluzioni di natura tecnica-specialistica relative ai piani di medio - lungo termine
- Gestire la comunicazione al fine di influenzare gli interlocutori per il raggiungimento degli obiettivi assegnati
- Fungere ed agire da punto di riferimento tecnico-specialistico nella disciplina di appartenenza ed in grado di trasferire know-how in modo appropriato
- Lavorare con gli altri in modo responsabile, propositivo e partecipativo nell'area di appartenenza e a livello multidimensionale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati
- Amministrare il budget assegnato o parte di esso dell'area di competenza e contribuire alla definizione del budget per l'anno successivo
Quadro o Area Specialistica/Gestionale - Consolidato
La qualifica si colloca in una posizione intermedia tra la struttura dirigenziale e il restante personale dell'azienda.
In applicazione della Legge 13-05-1985 n. 190, cosi come modificata dalia Legge 02-04-1986 n. 106 ed agli effetti classificatori, le caratteristiche indispensabili della qualifica di quadro nell'ambito del settore dell'occhialeria sono costituite, oltre che dai requisiti indicati nel livello 6º o area specialistica/gestionale - centrato, dallo svolgimento, con carattere continuativo sulla base di notevole esperienza, di mansioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa con responsabilità ed ampi poteri di coordinamento, guida e controllo di più unità organizzative di fondamentale rilevanza o che svolgono attività di alta specializzazione di analoga fondamentale rilevanza ai fini della realizzazione e sviluppo degli obiettivi dell'impresa, avendo responsabilità economiche di impatto per l'impresa e che comportano l'assunzione di decisioni integrate con più aree funzionali.
Descrittivo: Addetto d'ufficio occhialeria, lenti astucci
Finalità
Assicurare le attività più semplici d'ufficio utilizzando le prassi e/o procedure definite.
Competenze
Secondo livello o Area Operativa - Centrato
eseguire le attività semplici d'ufficio secondo le relative procedure con la supervisione del responsabile
Attività previste:
- Leggere ed interpretare i dati ricevuti da enti o funzioni aziendali
- Verificarli (correggere errori, completare anagrafica o altro, ecc.) e trattarli utilizzando la procedura adeguata
-- Inserirli e rilasciarli a sistema
- Gestire le comunicazioni in entrata ed in uscita dall'ufficio
- Eseguire la registrazione, protocollazione ed archiviazione di documenti
- Redigere testi o report in formato cartaceo o elettronico su format definiti
Terzo livello o Area Operativa - Consolidato
eseguire le attività semplici d'ufficio secondo le relative procedure in autonomia
Attività previste:
- Leggere ed interpretare i dati ricevuti da enti o funzioni aziendali
- Verificarli (correggere errori, completare anagrafica o altro, ecc.) e trattarli utilizzando la procedura adeguata
- Inserirli e rilasciarli a sistema
- Gestire le comunicazioni in entrata ed in uscita dall'ufficio
- Eseguire la registrazione, protocollazione ed archiviazione di documenti
- Redigere testi o report in formato cartaceo o elettronico su format definiti
Descrittivo: Operatore artigianale occhialeria, lenti e astucci
Il descrittivo dell'Operatore artigianale occhialeria, lenti e astucci include le mansioni riferite nel CCNL in vigore alle seguenti attività:
a. Operatore occhialeria, lenti e astucci
I. assemblaggi/montaggi
II. montaggio Strass
III. montaggio lenti
IV. registrazione
V. riparazioni a ruota
VI. riparazioni finali
VII. confezionamento
b. Operatore ai trattamenti galvanici
I. Con immersione manuale
c. Operatore alla verniciatura
I. Con applicazione manuale del colore
II. Con applicazione manuale di smalti e/o asporti
Finalità
Realizzare semilavorati o prodotti finiti in base alle specifiche contenute nella documentazione tecnica predisposta e secondo gli standard definiti, utilizzando le opportune attrezzature e svolgendo operazioni che richiedono abilità manuale.
Competenze
Terzo livello o Area Operativa - Consolidato
* per galvanica
Eseguire l'elettrodeposizione con immersione nel bagno galvanico manualmente regolando i parametri
Attività previste:
- Preparare la soluzione galvanica in base alle specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- Eseguire il processo di galvanizzazione per immersione manuale
- Regolare i parametri di erogazione corrente da tabella
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati se previsto
* per sbavatura
Effettuare le operazioni di pulizia e sbavatura previste dalla lavorazione
Attività previste:
- Effettuare il controllo visivo del pezzo per individuarne eventuali anomalie
- In caso di anomalie effettuare manualmente la pulizia e la sbavatura utilizzando gli idonei strumenti per riportare il pezzo negli standard
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per nastratura
Asportare la materozza, la bava da stampo o il materiale in eccesso del sottoresina utilizzando un nastro abrasivo
Attività previste:
- Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- Predispone la nastratrice con i parametri macchina adeguati al semilavorato e alla tipologia di prodotto
- Effettuare la nastratura utilizzando un nastro abrasivo
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per resinatura
Inserire guarnizioni con l'applicazione di resina/smalto per una tipologia di modello di semilavorati/occhiali
Attività previste:
- Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- Preparare la resina/smalto, inserire nell'apposita sede la guarnizione utilizzando l'attrezzatura prevista e completare l'operazione con una cottura in forno per una tipologia di modello di semilavorati/occhiali
- Verificare la tenuta della resina/smalto come da procedura
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per sabbiatura
Sabbiare il pezzo secondo gli standard previsti regolando la macchina e utilizzando specifica attrezzatura
Attività previste:
- Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- Sabbiare il pezzo regolando la pressione e la densità della sabbia, applicando specifica attrezzatura
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto
* per verniciatura con aerografo
Applicare manualmente una tipologia di colore per particolari semplici con l'utilizzo dell'areografo
Attività previste:
- Preparare l'aerografo col formulato di colore definito dalle specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche per una tipologia di colore per particolari semplici
- Effettuare prove di colore sui primi pezzi e confrontarli con il campione per avvicinarsi allo zero
- Raggiungere la tonalità voluta di colore su tutti i pezzi in lavorazione
- Distribuire nel modo richiesto il colore senza colature sull'intera superficie dell'articolo ed evitando mancanze di colore
- Effettuare la manutenzione ordinario dell'aerografo
- Avviare il forno cottura dopo aver controllato che ogni pezzo non abbia difetti altrimenti recuperarlo con altra/e passata/e o stripparlo, cioè lavare la vernice fresca e riverniciarlo
*per verniciatura con impianto elettrostatico
Applicare manualmente una tipologia di colore con l'utilizzo di un impianto elettrostatico
Attività previste:
- Settare l'impianto, caricando il colore e regolando i parametri (pressioni e aperture ventaglio degli spruzzi) per una tipologia di colore
- Confrontare il pezzo con il campione per avvicinarsi allo zero
- Verificare che la tonalità sia raggiunta e non ci siano parti senza coloritura
- Raggiungere la tonalità voluta di colore su tutti i pezzi in lavorazione
- Distribuire in modo richiesto il colore senza colature sull'intera superficie dell'articolo ed evitando mancanze di colore
- Effettuare la manutenzione ordinario della cabina di coloritura
- Inserire i carrelli nei forni impostando la cottura in base ai programmi previsti su foglio d'ordine dopo aver controllato che ogni pezzo non abbia difetti altrimenti recuperarlo con altra/e passata/e o stripparlo, cioè lavare la vernice fresca e riverniciarlo
* per verniciatura smalti/asporti
Applicare smalti o effettuare asportazioni di colore
Attività previste:
- Preparare ii formulato Leggendo l'ordine
- Preparare la strumentazione necessaria alla lavorazione
- Effettuare prove e confrontarle con il campione
- Effettuare l'applicazione dello smalto o asportare il colore in base alla tonalità e/o agli effetti stabiliti ed effettuare la cottura in forno
* per saldatura manuale
Effettuare le operazioni complesse di saldatura manuale in autonomia rispettando gli standard quali-quantitativi
Attività previste:
- Effettuare le lavorazioni di saldatura che richiedono una elevata abilità manuale negli accoppiamenti del semilavorati rispettando gli standard quali-quantitativi
- Controllare la qualità della lavorazione
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
*per montaggio Strass o particolari
Montare Strass o particolari o guaine/pelle con l'applicazione di colle
Attività previste:
- Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- Regolare il dosatore e dosare la quantità necessaria per fissare Strass o particolari o guaine/pelle utilizzando l'attrezzatura prevista
- Verificare la tenuta dell'incollaggio
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati ove richiesto
* per montaggio e finitura
Effettuare l'assemblaggio/montaggio dell'occhiale o astucci o operazioni manuali su semilavorati
Attività previste:
- Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- Effettuare gli assemblaggi/montaggi previsti dal modello o altre lavorazioni manuali su semilavorati che richiedono una idonea abilità manuale
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per montaggio e finitura
Effettuare il montaggio di una sola tipologia di lenti
Attività previste:
- Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- Montare la lente richiesta sul relativa tipologia di modello di occhiale
- Trasmettere informazioni sui difetti riscontrati in fase di lavorazione ai diretti responsabili
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per montaggio e finitura
Effettuare la registratura dell'occhiale o astucci
Attività previste:
- confrontare i piani del frontale, la meniscatura del frontale, l'angolo pantoscopico, gli incroci delle aste, la piega del terminale e registrare le placchette in base al disegno e intervenire manualmente per correggere e registrare l'occhiale
- "per le imprese di astucci" registrare l'astuccio e verificare con il contro campione
- registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto
* per montaggio e finitura
Spazzolare, riparare e lucidare con l'utilizzo di una pulitrice a ruota i pezzi difettosi e non, portandoli entro gli standard
Attività previste:
- Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- Controllare il pezzo in entrata
- Spazzolare, riparare e lucidare il pezzo correggendone i difetti per portarlo entro i parametri standard
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto
*per confezionamento
Effettuare il confezionamento completo del lotto in autonomia e rispettando gli standard previsti
Attività previste:
- Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- Effettuare tutte le lavorazioni previste dal confezionamento del lotto e verificare che siano inseriti tutti gli accessori previsti
- Verificare la completezza del lotto e inserire a sistema i dati relativi al lotto al fine di avanzarlo per la spedizione
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto
* per controllo qualità
effettuare il controllo qualità del pezzo
Attività previste:
- Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
- svolgere, in base al piano di campionamento, prove dimensionali, funzionali ed estetiche con l'ausilio della strumentazione adeguata per verificare la qualità del pezzo secondo gli standard previsti
- rilevare difettosità e valutarne i limiti di massima accettabilità, confrontandoli con il campione e con il disegno o a video
- registrare l'esito del controllo avvenuto
Terzo livello S o Area Qualificata - Base
* per galvanica
Eseguire l'elettrodeposizione con immersione nel bagno galvanico manualmente regolando i parametri
Attività previste:
- Preparare la soluzione galvanica in base alle specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- Eseguire il processo di galvanizzazione per immersione manuale a rotobarile/trattamento bicolore/nichel-free
- Eseguire il processo di galvanizzazione per immersione manuale
- Regolare i parametri di erogazione corrente da tabella
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati se previsto
* per nastratura
Asportare la materozza, la bava da stampo o il materiale in eccesso del sottoresina utilizzando un nastro abrasivo con l'ausilio dell'acqua oppure matarozze centrali oppure nastro di finitura superficiale
Attività previste:
- Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- Predisporre la nastratrice con i parametri macchina adeguati al semilavorato e alla tipologia di prodotto
- Effettuare la nastratura utilizzando un nastro abrasivo con l'ausilio dell'acqua oppure matarozze centrali oppure nastro di finitura superficiale
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
*per resinatura
Inserire guarnizioni con l'applicazione di resina/smalto per tutte le tipologie di modello di semilavorati/occhiali
Attività previste:
- Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- Preparare la resina/smalto, inserire nell'apposita sede la guarnizione utilizzando l'attrezzatura prevista e completare l'operazione con una cottura in forno per tutte le tipologie di modello di semilavorati/occhiali
- Verificare la tenuta della resina/smalto come da procedura
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per verniciatura con aerografo
Applicare manualmente tutte le tipologie di colore e di modello con l'utilizzo dell'areografo
Attività previste:
- Preparare l'aerografo col formulato di colore definito dalle specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche per tutte le tipologia di colore e di modello
- Effettuare prove di colore sui primi pezzi e confrontarli con il campione per avvicinarsi allo zero
- Raggiungere la tonalità voluta di colore su tutti i pezzi in lavorazione
- Distribuire nel modo richiesto il colore senza colature sull'intera superficie dell'articolo ed evitando mancanze di colore
- Effettuare la manutenzione ordinano dell'aerografo
- Avviare il forno cottura dopo aver controllato che ogni pezzo non abbia difetti altrimenti recuperarlo con altra/e passata/e o stripparlo, cioè lavare la vernice fresca e riverniciarlo
* per verniciatura con impianto elettrostatico
Applicare manualmente tutte le tipologie di colore con l'utilizzo di un impianto elettrostatico
Attività previste:
- Settare l'impianto, caricando il colore e regolando i parametri (pressioni e aperture ventaglio degli spruzzi) per tutte le tipologia di colore
- Confrontare il pezzo con il campione per avvicinarsi allo zero
- Verificare che la tonalità sia raggiunta e non ci siano parti senza coloritura
- Raggiungere la tonalità voluta di colore su tutti i pezzi in lavorazione
- Distribuire in modo richiesto il colore senza colature sull'intera superficie dell'articolo ed evitando mancanze di colore
- Effettuare la manutenzione ordinario della cabina di coloritura
- Inserire i carrelli nei forni impostando la cottura in base ai programmi previsti su foglio d'ordine dopo aver controllato che ogni pezzo non abbia difetti altrimenti recuperarlo con altra/e passata/e o stripparlo, cioè lavare la vernice fresca e riverniciarlo
* per verniciatura smalti /asporti
Applicare smalti o effettuare asportazioni di colore su ogni tipologia di modello di occhiale
Attività previste:
- Valutare la stesura del formulato in fase di realizzazione del pezzi di prova ed eventualmente apportare modifiche che migliorino la prestazione
- Effettuare l'applicazione dello smalto o l'asportazione del colore su ogni tipologia di superficie o modello di occhiale
- Trasmettere informazioni per eventuali modifiche al formulato o suggerimenti per migliorare la fase di lavorazione
* per saldatura manuale
Mantenere lo standard di lavorazione richiesto attraverso regolazioni semplici delle attrezzature di saldatura
Attività previste:
- Localizzare e diagnosticare le principali anomalie e difettosità nelle attrezzature di saldatura
- In caso di anomalie regolare i parametri delle attrezzature di saldatura in modo da riportare la produzione agli standard richiesti
- Effettuare la manutenzione ordinaria della saldatrice
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per saldatura a fiamma
Effettuare saldature a fiamma con supervisione del responsabile
Attività previste:
- Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- Effettuare le lavorazioni di saldatura a fiamma con la supervisione del responsabile
* per montaggio strass o particolari
Montare strass con l'applicazione di colle e inserimento decori sotto resina o guaine/pelle per tutti i modelli di occhiali Attività previste:
- Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- Preparare la colla, regolare il dosatore e dosare la quantità necessaria per fissare gli strass o i particolari o guaine/pelle seguendo la sequenza per garantire il posizionamento corretto per forma e colore per modelli complessi, utilizzando l'attrezzatura prevista
- Verificare la tenuta dello strass e in caso di errore correggere il dosaggio della colla/resina o eventuale posizionamento errato dello strass
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati ove richiesto
* per montaggio e finitura
Effettuare l'assemblaggio//montaggio dell'occhiale o astucci o operazioni manuali su semilavorati
Attività previste:
- Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- Effettuare gli assemblaggi/montaggi previsti dal modello che richiedono una elevata abilità manuale per assemblaggi/montaggi complessi o altre operazioni manuali su semilavorati
- Trasmettere informazioni su possibili difetti ai diretti responsabili ed eventualmente intervenire per risolvere i problemi riscontrati
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per montaggio e finitura
Effettuare il montaggio di tutte le tipologia di lenti
Attività previste:
- Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- Montare tutte le tipologie di lente richieste sui relativi modelli di occhiale
- Trasmettere informazioni sui difetti riscontrati in fase di lavorazione ai diretti responsabili
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per montaggio e finitura
Effettuare la registratura dell'occhiale
Attività previste:
- Confrontare i piani del frontale, la meniscatura del frontale, l'angolo pantoscopico, gli incroci delle aste, la piega del terminale e registrare le placchette in base al disegno e intervenire manualmente per correggere e registrare tutte le tipologia di modello di occhiale
- Recuperare le deformazione più complesse derivate da lavorazioni precedenti
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto
* per montaggio e finitura
Spazzolare, riparare e lucidare con l'utilizzo di una pulitrice a ruota qualsiasi pezzo difettoso e non, portandolo entro gli standard
Attività previste:
- Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- Controllare qualsiasi pezzo, valutarne ii grado e il livello di miglioramento per portarlo entro i parametri standard
- Spazzolare, riparare e lucidare qualsiasi pezzo correggendone i difetti
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto
*per montaggio e finitura
Riparare i pezzi difettosi riportandoli entro gli standard con supervisione del responsabile
Attività previste:
- Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- Controllare il pezzo in entrata e valutarne il grado e il livello di difettosità per riportarlo entro i parametri standard con la supervisione del responsabile
- Riparare l'occhiale correggendone i difetti con la supervisione del responsabile
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto
* per controlio qualità
effettuare il controllo qualità del pezzo
Attività previste:
- Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
- svolgere, in base al piano di campionamento, prove dimensionali, funzionali ed estetiche con l'ausilio della strumentazione adeguata per verificare la qualità del pezzo secondo gli standard previsti
- rilevare difettosità e valutarne i limiti di massima accettabilità, confrontandoli con il campione e con il disegno o a video
- registrare l'esito del controllo avvenuto
- Effettuare una diagnosi su possibili cause di difetti registrati in fase di controllo qualità, trasmette le informazioni ai diretti responsabili
Quarto livello o Area Qualificata - Centrato
* per galvanica
Eseguire l'elettrodeposizione con immersione nel bagno galvanico manualmente regolando i parametri
Attività previste:
- verificare che il bagno galvanico sia mantenuto limpido controllando i parametri (acqua demineralizzata od osmotizzata, sali del metallo impiegato per il ricoprimento, additivi che migliorano le caratteristiche dello strato depositato, sostanze per tamponare la soluzione intorno ad un pH predeterminato, tensioattivi per diminuire le quantità di vapori emessi dalle soluzioni)
- monitorare i valori degli agenti chimici in corso di lavorazione
- verificare che la ricopertura e la distribuzione del materiale sia raggiunta secondo gli standard previsti
- modificare i parametri di immersione per mantenere la brillantezza e la ricopertura voluta in caso di difettosità
- registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati se previsto
* per verniciatura con aerografo
Applicare manualmente tutte le tipologie di colore con l'utilizzo dell'areografo valutando il formulato
Attività previste:
- valutare se il formulato consegnato permette di raggiungere la tonalità voluta, se c'è una disomogeneità o scostamento dallo standard dare un feedback immediato per la sua correzione
* per verniciatura con impianto elettrostatico
Applicare manualmente tutte le tipologie di colore con l'utilizzo di un impianto elettrostatico valutando il formulato Attività previste:
- valutare se il formulato consegnato permette di raggiungere la tonalità voluta, se c'è una disomogeneità o scostamento dallo standard dare un feedback immediato per la sua correzione
- valutare la fattibilità di un articolo in coloritura elettrostatica
* per verniciatura smalti/asporti
Applicare smalti e effettuare asportazioni di colore su ogni tipologia di modello di occhiale
Attività previste:
- effettuare sia l'applicazione dello smalto che l'asportazione del colore su ogni modello di occhiale e tipologia di superficie
- comprendere dal primo pezzo come è possibile migliorare la prestazione
* per saldatura manuale
Settare l'attrazzatura per saldatrici manuali effettuandone, la messa a punto e la realizzazione del pezzi di prova
Attività previste:
- Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
- Settare le attrezzature di saldatura mediante l'impostazione di alcuni parametri standard in autonomia e rispettando le norme di sicurezza
- Preparare e verificare la conformità del materiali da utilizzare
- Predisporre gli strumenti per l'attrezzaggio e programmarsi la sequenza delle operazioni
- Attrezzare secondo le prescrizioni e le specifiche tempistiche e tecniche previste
- Impostare i parametri della saldatrice
- Eseguire la messa a punto della saldatrice
- Avviare la saldatrice per le prove di lavorazione
- Verificare la qualità del primo pezzo prodotto attraverso misurazioni e controlli, correggendo eventuali difetti di funzionamento della saldatrice
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per saldatura a fiamma
Effettuare saldature a fiamma in autonomia
Attività previste:
- Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- Effettuare le lavorazioni di saldatura a fiamma in autonomia
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
*per montaggio e finitura
Riparare i pezzi difettosi riportandoli entro gii standard in autonomia
Attività previste:
- Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- controllare il pezzo in entrata e valutarne il grado e il livello di difettosità per riportarlo entro i parametri standard in autonomia
- riparare l'occhiale correggendone i difetti in autonomia
- registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto
*per controllo qualità
effettuare il controllo qualità del pezzo
Attività previste:
- Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
- svolgere, in base al piano di campionamento, prove dimensionali, funzionali ed estetiche con l'ausilio della strumentazione adeguata per verificare la qualità del pezzo secondo gli standard previsti
- rilevare difettosità e valutarne i limiti di massima accettabilità, confrontandoli con il campione e con il disegno o a video
- registrare l'esito del controllo avvenuto
- Analizzare il difetto identificandone le cause, segnalare e registrare l'eventuale non conformità, decidere se mandare avanti la non conformità collaborando alla comprensione e definizione delle possibili azioni correttive in base alle conoscenze del processi a valle o eventualmente fermare il lotto
Descrittivo: Operatore tecnologico occhialeria, lenti e astucci
Il descrittivo dell'Operatore tecnologico occhialeria, lenti e astucci include le mansioni riferite nel CCNL in vigore alle seguenti attività:
a. Operatore macchina/impianto nel comparto occhialeria
I. Taglio metallo + altre lavorazioni
II. Stampaggio metallo + altre lavorazioni
III. Fresatura pezzo burattato + altre lavorazioni
IV. Saldature
V. Preparazione cerchi
VI. Lavorazioni meccaniche di corredo
VII. Montaggio aste e corredi
VIII. Finiture superficiali
IX. Taglio lenti
X. Tamponatu ra/Timbratura/Punzonatura
XI. Taglio aste e frontali in acetato
XII. Spessoratura
XIII. Animatura
XIV. Pantografatura
XV. Lavorazioni su asta in acetato
XVI. Stampaggio iniettato
XVII. Lavorazioni lenti da vista: pellicolatura, bloccaggio lente, generatura lente, lucidatura
XVIII. Lavorazioni lenti da sole in vetro: smussatura, sagomatura, laser, timbratura, controllo
XIX. Trattamento superficiale lenti
XX. Lavorazioni astucci: stampaggio astucci rigidi, tranciatura, timbratura
XXI. Pulitura a ruota con macchina automatica a CN
XXII. Carico-scarico macchina e controllo intermedio semilavorati per tutti i processi
XXIII. Lavorazioni lenti da sole in vetro: generatura, raffinatura, lucidatura
XXIV. Tempratura lenti in vetro
XXV. Stampaggio lenti in plastica
XXVI. Laccatura lenti
XXVII. Verniciatura con impianto automatico a CN
b. Operatore al buratto
c. Operatore ai trattamenti galvanici
I. Impianto automatico
II. Lavaggio e Decapaggio
d. Operatore alla verniciatura
I. Trasparente con impianto elettrostatico
II. Coloritura lenti con impianto automatico
Finalità
Realizzare semilavorati o prodotti finiti in base aile specifiche contenute nella documentazione tecnica predisposta e secondo gli standard definiti, utilizzando gli opportuni macchinari e/o impianti, svolgendo attività che richiedono abilità operative e qualificate.
Competenze
Terzo livello o Area Operativa - Consolidato
* per lavorazioni meccaniche, montaggi meccanici e saldature
Mantenere lo standard di lavorazione richiesto attraverso regolazioni semplici del macchinario/impianto
Attività previste:
- Eseguire la lavorazione verificando il corretto funzionamento della macchina/impianto
- Monitorare le fasi di lavorazione secondo procedure definite
- In caso di anomalie e/o cambio modello/articolo regolare i parametri semplici della macchina/impianto in modo da riportare la produzione agli standard richiesti
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati se previsto
* per burattatura
Mantenere Io standard di lavorazione richiesto attraverso l'applicazione delle procedure di burattatura secco/acqua
Attività previste:
- Preparare il buratto per la fase di lavorazione in base alle procedure
- Eseguire la lavorazione verificando il corretto funzionamento del buratto
- Monitorare le fasi di lavorazione secondo procedure definite
- Segnalare eventuali anomalie al diretto responsabile
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per galvanica
Mantenere lo standard di lavorazione richiesto attraverso regolazioni semplici dell'impianto automatico di galvanica
Attività previste:
- Eseguire la lavorazione verificando il corretto funzionamento dell'impianto
- Monitorare le fasi di lavorazione secondo procedure definite
- In caso di anomalie regolare i parametri dell'impianto in modo da riportare la produzione agli standard richiesti
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per verniciatura
Attività previste:
Mantenere lo standard di lavorazione richiesto attraverso regolazioni semplici dell'impianto automatico di verniciatura
- Eseguire la lavorazione verificando il corretto funzionamento dell'impianto
- Monitorare le fasi di lavorazione secondo procedure definite
- In caso di anomalie rilevate dal sistema intervenire regolando i parametri semplici (resettaggio allarmi e velocità del'aria) in modo da riportare la produzione agli standard richiesti
- Effettuare il cambio colore e il rifornimento dello stesso
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per pulitura automatica
Attività previste:
Mantenere lo standard di lavorazione richiesto nella pulitura automatica del pezzo
- Eseguire la lavorazione verificando il corretto funzionamento della macchina/impianto
- Monitorare le fasi di lavorazione secondo procedure definite
- Localizzare e diagnosticare le principali anomalie e difettosità nel funzionamento della macchina/impianto, eseguire le regolazioni meccaniche per riportare la produzione negli standard richiesti. In caso di mancato raggiungimento degli standard richiede l'intervento del tecnico
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per laser
Attività previste:
Mantenere lo standard di lavorazione richiesto attraverso regolazioni semplici del macchinario/impianto
- Eseguire la lavorazione verificando il corretto funzionamento della macchina/impianto
- Monitorare le fasi di lavorazione secondo procedure definite
- In caso di anomalie regolare i parametri macchina/impianto in modo da riportare la produzione agli standard richiesti
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per controllo qualità
effettuare il controllo qualità del pezzo
Attività previste:
- Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
- svolgere, in base al piano di campionamento, prove dimensionali, funzionali ed estetiche con l'ausilio della strumentazione adeguata per verificare la qualità del pezzo secondo gli standard previsti
- rilevare difettosità e valutarne i limiti di massima accettabilità, confrontandoli con il campione e con il disegno o a video
- registrare l'esito del controllo avvenuto
Terzo livello S o Area Qualificata - Base
* per lavorazioni meccaniche, montaggi meccanici e saldature
Mantenere lo standard di lavorazione richiesto attraverso regolazioni complesse e l'attrezzaggio con la sostituzione di utensili ed attrezzature sul macchinario/impianto
Attività previste:
- Localizzare e diagnosticare le principali anomalie e difettosità nel funzionamento della macchina/impianto
- In casi di anomalie e/o cambio di modello/articolo regolare i parametri complessi della macchina/impianto in modo da riportare la produzione agli standard richiesti
- In casi di anomalie e/o cambio di modello/articolo sostituire utensili/attrezzature in modo da riportare la produzione agli standard richiesti
- Effettuare eventuali lubrificazioni, sostituzioni di materiali di consumo e piccoli interventi di manutenzione ordinaria
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per burattatura
Mantenere lo standard di lavorazione richiesto attraverso regolazioni del buratto secco/acqua
Attività previste:
- Localizzare e diagnosticare le principali anomalie e difettosità nel funzionamento del processo di burattatura
- In casi di anomalie intervenire sul buratto per riportare la produzione agli standard richiesti intervenendo sulla qualità e quantità del materiale per burattatura secco/acqua
- Effettuare eventuali lubrificazioni, sostituzioni di materiali di consumo e piccoli interventi di manutenzione ordinaria
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per galvanica
Mantenere lo standard di lavorazione richiesto attraverso regolazioni complesse dell'impianto automatico di galvanica
Attività previste:
- Localizzare e diagnosticare le principali anomalie e difettosità nel funzionamento dell'impianto
- In casi di anomalie meccaniche intervenire sull'impianto per riportare la produzione agli standard richiesti
- Effettuare la manutenzione ordinaria dell'impianto
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
*per verniciatura
Mantenere lo standard di lavorazione richiesto attraverso regolazioni complesse dell'impianto automatico di verniciatura
Attività previste:
- Localizzare e diagnosticare le principali anomalie e difettosità nel funzionamento dell'impianto e avvertire il responsabile
- Effettuare la preparazione del colore in base alle schede tecniche previste
- Effettuare la manutenzione programmata dell'impianto
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per laser
Avviare un nuovo lotto di lavorazione regolando i parametri macchina
Attività previste:
- Sostituire il posizionamento dell'attrezzatura in base alle specifiche di lavorazione
- Adeguare la numerazione in base al brand
- Regolare il fuoco del laser
- Verificare la conformità della lavorazione in base agli standard ed effettuare eventuale modifica del parametri macchina
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per controllo qualità
effettuare il controllo qualità del pezzo
Attività previste:
- Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
- svolgere, in base al piano di campionamento, prove dimensionali, funzionali ed estetiche con l'ausilio della strumentazione adeguata per verificare la qualità del pezzo secondo gli standard previsti
- rilevare difettosità e valutarne i limiti di massima accettabilità, confrontandoli con il campione e con il disegno o a video
- registrare l'esito del controllo avvenuto
- Effettuare una diagnosi su possibili cause di difetti registrati in fase di controllo qualità, trasmette le informazioni ai diretti responsabili
Quarto livello o Area Qualificata - Centrato
*per lavorazioni meccaniche, montaggi meccanici e saldature
Settare macchine/impianti effettuandone l'attrezzaggio, la messa a punto e la realizzazione del pezzi di prova su
Attività previste:
- Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
- Settare macchine/impianti in autonomia e rispettando le norme di sicurezza
- sia tradizionali sia a controllo numerico mediante l'impostazione dei parametri standard e, per impianti automatici robotizzati e/o CNC, intervenire nel software di gestione modificando i parametri essenziali della sequenza operativa
- Preparare e verificare la conformità del materiali da utilizzare
- Predisporre gli strumenti per l'attrezzaggio e programmarsi la sequenza delle operazioni
- Attrezzare la macchina/impianto secondo le prescrizioni e le specifiche tempistiche e tecniche previste
- Impostare la sequenza operativa ed i parametri della macchina
- Eseguire la messa a punto della macchina
- Avviare la macchina per le prove di lavorazione
- Verificare la qualità del primo pezzo prodotto attraverso misurazioni e controlli, correggendo eventuali difetti di funzionamento della macchina
- In fase di lavorazione essere in grado di correggere eventuali scostamenti per rientrare nei parametri standard in autonomia
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per burattatura
Gestire il processo di burattatura secco/acqua in base al pezzo e agli standard quali-quantitativi richiesti
Attività previste:
- Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
- Impostare la sequenza di burattatura regolando i parametri del buratto in base alle specifiche di lavorazione
- Avviare l'impianto per la lavorazione
- Valutare la qualità del pezzo burattato e decidere eventuali azioni correttive
- Controllare l'usura del materiale, prevederne in fase di avvio lavorazione il comportamento e adattarne di conseguenza parametri e tempi di lavorazione.
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per galvanica
Settare un impianto automatico di galvanica
Attività previste:
- Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
- Impostare il codice di trattamento galvanico in base alle specifiche di lavorazione
- Avviare l'impianto per le prove di lavorazione
- verificare che la ricopertura e la distribuzione del materiale sia raggiunta secondo gli standard previsti
- Monitorare nel corso del processo i parametri d'esercizio e i valori di esercizio in corso di lavorazione
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per verniciatura
Settare un impianto automatico di verniciatura
Attività previste:
- Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
- Impostare il ciclo di lavorazione regolando i parametri standard in base alle specifiche definite
- Avviare l'impianto per le prove di lavorazione
- Confrontare il pezzo con il campione per avvicinarsi allo zero
- Verificare che la tonalità sia raggiunta e non ci siano parti senza coloritura
- Verificare che la distribuzione del colore sia effettuata in modo omogeneo
- In caso di scostamenti mettere a punto l'impianto in modo da raggiungere lo standard richiesto
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per controllo qualità
effettuare il controllo qualità del pezzo
Attività previste:
- Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
- svolgere, in base al piano di campionamento, prove dimensionali, funzionali ed estetiche con l'ausilio della strumentazione adeguata per verificare la qualità del pezzo secondo gli standard previsti
- rilevare difettosità e valutarne i limiti di massima accettabilità, confrontandoli con il campione e con il disegno o a video
- registrare l'esito del controllo avvenuto
- Analizzare il difetto identificandone le cause, segnalare e registrare l'eventuale non conformità, decidere se mandare avanti la non conformità collaborando alla comprensione e definizione delle possibili azioni correttive in base alle conoscenze del processi a valle o eventualmente fermare il lotto
Quarto livello S o Area Qualificata - Consolidato
*per lavorazioni meccaniche, montaggi meccanici e saldature
Settare macchine/impianti effettuandone l'attrezzaggio, la messa a punto e la realizzazione del pezzi di prova svolgendo attività/interventi complessi
Attività previste:
- Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
- Settare macchine/impianti sia di tipo tradizionale che a controllo numerico mediante l'impostazione di una serie di parametri complessi in autonomia e rispettando le norme di sicurezza
- Effettuare la messa a punto prevedendo il comportamento della macchina/impianto in fase di lavorazione e regolandoli di conseguenza, al fine di mantenere il rispetto degli standard di qualità per tutto il ciclo della lavorazione, conoscere gli accorgimenti che permettono di ottenere questo risultato effettuando una messa a punto più dettagliata
- Prevedere e risolvere i problemi complessi ed ottimizzarne la regolazione in base alla conoscenza delle caratteristiche della macchina e al tipo di lavorazione da eseguire
- Diagnosticare e risolvere le cause di eventuali anomalie in fase di lavorazione
- Effettuare il settaggio su varie tipologie di macchinari/impianti
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per galvanica
Settare un impianto automatico di galvanica
Attività previste:
- Individuare la formulazione del bagno galvanico in base alle caratteristiche del metallo base e quelle richieste per il rivestimento (velocità di deposito, uniformità, compattezza, aspetto, struttura del metallo di rivestimento)
- Verificare che il bagno galvanico sia mantenuto limpido controllando i parametri (acqua demineralizzata od osmotizzata, sali del metallo impiegato per il ricoprimento, additivi che migliorano le caratteristiche dello strato depositato, sostanze per tamponare la soluzione intorno ad un pH predeterminato, tensioattivi per diminuire le quantità di vapori emessi dalle soluzioni)
- Individuare azioni correttive per il mantenimento degli standard qualitativi in caso di anomalie e manutenzione del bagni galvanici
- Diagnosticare e risolvere le cause di eventuali anomalie in fase di lavorazione
- Agire sui parametri di regolazione dell'impianto per mantenere la brillantezza e la ricopertura voluta in caso di scostamento dagli standard
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
*per verniciatura
Gestire in maniera ottimale il bilanciamento dell'impianto automatico di verniciatura
Attività previste:
- Leggere e interpretare i dati di programmazione e relativi obiettivi di produzione
- Gestire le giacenze di colore per ottimizzare il ciclo di lavorazione dell'impianto per raggiungere gli obiettivi previsti
Comprendere le varie anomalie relative al gruppo spruzzatura, essere in grado di resettare l'impianto ed effettuare un intervento di pulizia e manutenzione straordinaria
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Quinto livello o Area Tecnico/Gestionale - Centrato
* per lavorazioni meccaniche, montaggi meccanici e saldature
Settare macchine/impianti automatici, robotizzati e/o CNC effettuandone l'attrezzaggio, la messa a punto e la realizzazione del pezzi di prova
Attività previste:
- Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
- Settare una macchina/impianto complesso a controllo numerico con capacità di intervento, modifica ed implementazione del programma di gestione della macchina/impianto in autonomia
- Effettuare la messa a punto prevedendo il comportamento della macchina/impianto complesso a controllo numerico in fase di lavorazione e regolandoli di conseguenza, al fine di mantenere il rispetto degli standard di qualità per tutto il ciclo della lavorazione, conoscere gli accorgimenti che permettono di ottenere questo risultato effettuando una messa a punto più dettagliata
- Prevedere e risolvere i problemi più complessi ed ottimizzarne la regolazione in base alla conoscenza delle caratteristiche della macchina e al tipo di lavorazione da eseguire
- Diagnosticare e risolvere le cause di eventuali anomalie in fase di lavorazione
- Proporre e sviluppare in autonomia soluzioni innovative per il settaggio della macchina/impianto relativo ad un nuovo semilavorato
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Descrittivo: Operatore manifatturiero occhialeria, lenti e astucci
II descrittivo dell'Operatore manifatturiero occhialeria. lenti e astucci include le mansioni riferite nel CCNL in vigore alle seguenti attività:
a. Operatore macchina/impianto nel comparto occhialeria
I. Taglio metallo + altre lavorazioni
II. Stampaggio metallo + altre lavorazioni
III. Fresatura pezzo burattato + altre lavorazioni
IV. Saldature
V. Preparazione cerchi
VI. Lavorazioni meccaniche di corredo
VII. Montaggio aste e corredi
VIII. Finiture superficiali
IX. Taglio lenti
X. Tamponatura/Timbratura/Punzonatura
XI. Taglio aste e frontali in acetato
XII. Spessoratura
XIII. Animatura
XIV. Pantografatura
XV. Lavorazioni su asta in acetato
XVI. Stampaggio iniettato
XVII. Lavorazioni lenti da vista: pellicolatura, bloccaggio lente, generatura lente, lucidatura
XVIII. Lavorazioni lenti da sole in vetro: smussatura, sagomatura, laser, timbratura, controllo
XIX. Trattamento superficiale lenti
XX. Lavorazioni astucci: stampaggio astucci rigidi, tranciatura, timbratura
XXI. Pulitura a ruota con macchina automatica a CN
XXII. Carico-scarico macchina e controllo intermedio semilavorati per tutti i processi
XXIII. Lavorazioni lenti da sole in vetro: generatura, raffinatura, lucidatura
XXIV. Tempratura lenti in vetro
XXV. Stampaggio lenti in plastica
XXVI. Laccatura lenti
XXVII. Verniciatura con impianto automatico a CN
b. Operatore al buratto
I. Carico e scarico telai
c. Operatore ai trattamenti galvanici
I. Carico e scarico telai
d. Operatore alla verniciatura
I. Carico e scarico telai
e. Operatore occhialeria, lenti e astucci
I. Assemblaggio/montaggio semplice
II. Confezionamento
Finalità
Movimentare e realizzare semilavorati o prodotti finiti in base alle specifiche contenute nella documentazione tecnica predisposta e secondo gii standard definiti, utilizzando gli opportuni macchinari, impianti e attrezzature, svolgendo operazioni semplici.
Competenze
Primo livello o Area Operativa - Base
Effettuare le operazioni semplici previste dalia lavorazione con supervisione del responsabile
Attività previste:
- Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- verificare la disponibilità delle materie prime o dei semilavorati in entrata e della strumentazione necessaria per la lavorazione
- effettuare le attività previste di: carico telai/postazione/macchina/impianto, avvio lavorazione, scarico telai/postazione/macchina/impianto; oppure una attività di assemblaggio/montaggio; oppure di una attività di confezionamento, in base alle direttive e con la supervisione del responsabile
- in caso di anomalie richiedere l'intervento del responsabile
* per saldatura manuale
Effettuare le operazioni semplici di saldatura manuale con supervisione del responsabile
Attività previste:
- Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- verificare la disponibilità delle materie prime o del semilavorati in entrata e della strumentazione necessaria per la lavorazione
- effettuare le attività previste di: carico saldatrici manuali, lavorazione manuali semplici di saldatura, scarico saldatrici manuali, in base alle direttive e con la supervisione del responsabile
Il 1º livello/Area Operativa-base è attribuito per un periodo transitorio di 6 mesi ai lavoratori di prima assunzione senza esperienza professionale di settore.
Al 1º livello/Area Operaiiva-base appartengono inoltre i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia e manovalanza non legati direttamente alla produzione.
Secondo livello o Area Operativa - Centrato
Effettuare le operazioni semplici previste dalla lavorazione realizzando in autonomia gli standard quali-quantitativi
Attività previste:
- Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- verificare la disponibilità delle materie prime o del semilavorati in entrala e della strumentazione necessaria per la lavorazione
- effettuare le attività previste di: carico telai/postazione/macchina/impianto, avvio lavorazione, scarico telai/postazione/macchina/impianto; oppure una attività di assemblaggio/montaggio; oppure di una attività di confezionamento, realizzando in autonomia gli standard quali-quantitativi previsti
- controllare la qualità dei pezzi prodotti (autocontrollo)
- registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati se previsto
* per saldatura manuale
Effettuare le operazioni semplici di saldatura manuale in autonomia rispettando gli standard quali-quantitativi
Attività previste:
- Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- verificare la disponibilità delle materie prime o dei semilavorati in entrata e della strumentazione necessaria per la lavorazione
- effettuare le attività previste di: carico saldatrici manuali, lavorazione manuali semplici di saldatura, scarico saldatrici manuali, realizzando in autonomia gli standard quali-quantitativi previsti
- controllare la qualità della lavorazione (autocontrollo)
- registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
* per pulitura
Riprendere e lucidare con l'utilizzo di una pulitrice a ruota o riprendere e lucidare con una telatrice i pezzi, portandoli entro gii standard
Attività previste:
- Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
- Riprendere o raccordare e lucidare il pezzo per portarlo entro i parametri standard
- Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Descrittivo: Operatore alla logistica occhialeria, lenti e astucci
Finalità
Assicurare le attività di ricevimento, movimentazione, stoccaggio, ricondizionamento resi e spedizione delle merci in base a procedure e standard definiti con l'utilizzo di impianti e attrezzature automatici o tramite prassi di immagazzinamento tradizionale delle merci.
Competenze
Primo livello o Area Operativa - Base
Effettuare le operazioni semplici di prelievo o di movimentazione o di imballo di un ordine con utilizzo di un sistema automatico di logistica e/o con dispositivi di lettura o di movimentazione manuale e non, con la supervisone del responsabile
Attività previste:
- utilizzare i dispositivi per l'evasione dell'ordine: dispositivi visivi per il prelevamento, oppure terminali a radiofrequenza, ecc.
- individuare il prodotto o materiale di consumo da collocare
- collocare il prodotto negli appositi contenitori o sui dispositivi previsti oppure imballarlo seguendo le procedure standard
- associare i codici identificativi all'ordine quando previsto oppure posizionare correttamente la bolla e le etichette di destinazione oppure movimentarlo secondo la procedura e la destinazione prevista
*per ricondizionamento resi
Ricontrollare e riconfezionare i prodotti standard resi dai clienti con supervisione del responsabile
Attività previste:
- Aprire il collo ricevuto dal cliente
- Controllare la documentazione di accompagnamento
- Gestire il materiale di packaging
- Confezionare il prodotto
- Allestire prodotto per la consegna a magazzino
Il 1º livello/Area Operativa-base è attribuito per un periodo transitorio di 6 mesi ai lavoratori di prima assunzione senza esperienza professionale di settore.
Al 1º livello/Area Operativa-base appartengono inoltre i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia e manovalanza non legati direttamente alla produzione.
Secondo livello o Area Operativa - Centrato
Effettuare le operazioni semplici di prelievo o di movimentazione o di imballo di un ordine con utilizzo di un sistema automatico di logistica e/o con dispositivi di lettura o di movimentazione manuale e non, realizzando in autonomia gli standard quali-quantitativi
Attività previste:
- utilizzare i dispositivi per l'evasione dell'ordine: dispositivi visivi per il prelevamento, oppure terminali a radiofrequenza, ecc.
- individuare il prodotto o materiale di consumo da collocare
- collocare il prodotto negli appositi contenitori o sui dispositivi previsti oppure imballarlo seguendo le procedure standard
- associare i codici identificativi all'ordine quando previsto oppure posizionare correttamente la bolla e le etichette di destinazione oppure movimentarlo secondo la procedura e la destinazione prevista
* per ricondizionamento resi
Ricontrollare e riconfezionare i prodotti standard resi dai clienti in autonomia
Attività previste:
- Aprire il collo ricevuto dal cliente
- Controllare la documentazione di accompagnamento
- Gestire il materiale di packaging
- Confezionare il prodotto
- Allestire prodotto per la consegna a magazzino
Terzo livello o Area Operativa - Consolidato
* per prelievo
Effettuare il prelievo del prodotto su un sistema automatico di immagazzinamento con controllo dell'ordine
Attività previste:
- Leggere i dispositivi visivi per evasione dell'ordine
- individuare il prodotto da collocare a allocarlo negli appositi contenitori
- associare i codici identificativi all'ordine quando previsto
- controllare puntualmente la completezza dell'ordine
*per accettazione
Effettuare l'accettazione della merce/prodotto
Attività previste:
- verificare l'esattezza dei documenti di trasporto e la rispondenza con gli ordini
- valutare l'integrità degli imballi in entrata
- accettare con riserva il prodotto in caso di non conformità
- verificare quantità e caratteristiche del prodotto in entrata
- riconoscere eventuali anomalie di imballaggio, etichettatura, ecc. sullo stato delle merci
* per movimentazione
Effettuare la movimentazione del prodotto in ricevimento, prelievo o reintegro utilizzando sistemi in radiofrequenza
Attività previste:
- Leggere l'ordine di trasferimento su un terminale in radiofrequenza
- riconoscere a sistema il prodotto e la sua allocazione nel magazzino automatizzato
- prelevare o depositare il prodotto richiesto
- riconoscere e segnalare eventuali errori di giacenza
- collocare il prodotto in base alle indicazioni lette a sistema
- rispettare i tempi di consegna o di chiusura
* per carico/scarico con carrello elevatore
Effettuare carico e scarico delle merci mediante carrello elevatore con uomo a bordo
Attività previste:
- valutare congruità tra peso, dimensioni e baricentro del carico da trasportare e specifiche del mezzi di sollevamento in dotazione per garantire stabilità nel trasporto
- caricare e scaricare i materiali sul mezzo
* per spedizione
Allestire una spedizione con utilizzo di procedure informatiche e movimentazione automatica e non, della merce
Attività previste:
- Leggere il codice prodotto da sistema per eseguire il prelievo
- stampare in automatico i documenti necessari alla spedizione
- personalizzare l'ordine, quando previsto
- collocare il prodotto negli appositi imballi
- realizzare il bancale per singola destinazione
- rispettare i tempi di consegna o di chiusura
* per immagazzinamento tradizionale
effettuare il carico/scarico merci in entrata/uscita con la supervisione del responsabile
Attività previste:
- verificare l'esattezza dei documenti di trasporto e la rispondenza con gli ordini
- valutare qualità e funzionalità delle strutture di stoccaggio e stato delle merci da immagazzinare
- condurre muletto o sistemi automatizzati per scarico e carico merci
- usare software per carico/scarico merci di magazzino
* per ricondizionamento resi
Ricontrollare e ri confeziona re ogni tipologia di prodotti resi dai clienti in autonomia.
Attività previste:
- Aprire il collo ricevuto dal cliente
- Controllare la documentazione di accompagnamento
- Gestire il materiale di packaging
- Confezionare il prodotto
- Allestire prodotto per la consegna a magazzino
Terzo livello S o Area Qualificata - Base
* per accettazione
Effettuare l'accettazione della merce/prodotto e gestirne la movimentazione/immagazzinamento
Attività previste;
- verificare l'esattezza del documenti di trasporto e la rispondenza con gli ordini
- valutare l'integrità degli imballi in entrata
- accettare con riserva il prodotto in caso di non conformità
- verificare quantità e caratteristiche del prodotto in entrata
- riconoscere eventuali anomalie di imballaggio, etichettatura, ecc. sullo stato delle merci
- prefigurarsi l'utilizzo e l'organizzazione degli spazi di magazzino funzionali al corretto espletamento delle operazioni di stoccaggio e spedizione
* per movimentazione
Effettuare la movimentazione del prodotto con dispositivi manuali od elettrici senza uomo a bordo collaborando alle chiusure delle spedizioni
Attività previste:
- collocare il prodotto sul carrello
- movimentare il prodotto o il materiale di consumo con relativi ordini secondo la procedura nella/e postazione/i di arrivo
- collaborare alle chiusure delle spedizioni, raccogliendo i colli prodotti e applicando gli indirizzi conformi
- trasmettere le informazioni correlate alle spedizioni e alle movimentazioni di materiale agli enti interni coinvolti
* per carico/scarico con carrello elevatore
Effettuare carico e scarico delle merci mediante carrello elevatore con uomo a bordo
Attività previste:
- effettuare oltre al deposito della merce, anche il prelievo e le predisposizione della spedizione
- intervenire in caso di imprevisti sulla procedura standard, decidendo sulla sequenza delle operazioni
* per spedizione
Effettuare la spedizione del prodotto
Attività previste:
- Leggere documentazione di accompagnamento
- valutare l'integrità degli imballi in uscita
- verificare la corrispondenza tra etichette degli imballi, destinazione e quantità del prodotto
- riconoscere eventuali anomalie di imballaggio, etichettatura, ecc. sullo stato delle merci
- collaborare alle chiusure delle spedizioni, raccogliendo i colli prodotti e applicando gli indirizzi conformi
- trasmettere le informazioni relative agli operatori in entrata
* per immagazzinamento tradizionale
effettuare il carico/scarico merci in entrata/uscita in autonomia
Attività previste:
- verificare l'esattezza del documenti di trasporto e la rispondenza con gli ordini
- valutare qualità e funzionalità delle strutture di stoccaggio e stato delle merci da immagazzinare
- valutare funzionalità ed efficienza di attrezzature e macchinari utilizzati per la movimentazione (carrelli elevatori, muletti, palletts, ecc.)
- condurre muletto o sistemi automatizzati per scarico e carico merci
- usare software per carico/scarico merci di magazzino
- aggiornare la lista d'attesa di merci in arrivo al magazzino
* per ricondizionamento resi
Registrare e certificare la qualità del prodotti resi dai clienti per qualsiasi modello
Attività previste:
- Controllare la qualità del prodotto
- Confrontare l'asse e la curvatura dell'occhiale in base al disegno e manualmente intervenire per correggerla e registrarla
- Effettuare il controllo estetico dell'occhiale o dell'astuccio
Quarto livello o Area Qualificata - Centrato
Quarto livello o Area Qualificata - Centrato
* per accettazione
Effettuare l'accettazione della merce/prodotto e gestirne la movimentazione/immagazzinamento
Attività previste:
- verificare l'esattezza del documenti di trasporto e la rispondenza con gli ordini
- valutare l'integrità degli imballi in entrata
- accettare con riserva il prodotto in caso di non conformità
- verificare quantità e caratteristiche del prodotto in entrata
- riconoscere eventuali anomalie di imballaggio, etichettatura, ecc. sullo stato delle merci
- prefigurarsi l'utilizzo e l'organizzazione degli spazi di magazzino funzionali al corretto espletamento delle operazioni di stoccaggio e spedizione
- gestire l'ordine di carico delle merci e organizzare la sequenza delle attività di carico/scarico
* per carico/scarico con carrello elevatore
Effettuare carico e scarico delle merci mediante carrello elevatore con uomo a bordo, attrezzando il carrello in base al tipo di carico
Attività previste:
- regolare il carrello in base al tipo di carico da trasportare per ottenere un corretto accoppiamento carrello-accessorio ed un uso sicuro dello stesso
- predisporre il dispositivo di sollevamento del carrello elevatore (distanza forche, ecc)
- caricare e scaricare i materiali sul mezzo
- condurre il carrello elevatore fino alla posizione indicata; avvalendosi eventualmente di un computer inserito nel quadro di comando del veicolo
* per spedizione
Effettuare la spedizione del prodotto e gestirne la movimentazione/immagazzinamento
Attività previste:
- Leggere documentazione di accompagnamento
- valutare l'integrità degli imballi in uscita
- verificare la corrispondenza tra etichette degli imballi, destinazione e quantità del prodotto
- riconoscere eventuali anomalie di imballaggio, etichettatura, ecc. sullo stato delle merci
organizzare correttamente le consegne, predisporre la documentazione accompagnatoria nel rispetto delle tempistiche
- prefigurarsi l'utilizzo e l'organizzazione degli spazi di magazzino funzionali al corretto espletamento delle operazioni di stoccaggio e spedizione
- gestire l'ordine di carico delle merci e organizzare la sequenza delle attività di carico/scarico
* per immagazzinamento tradizionale
gestire la corretta collocazione delle merci in magazzino
Attività previste:
- individuare gli spazi e le modalità di disposizione delle merci nei diversi locali del magazzino
- distinguere grandezze fisiche e tipologie delle merci movimentate per il loro corretto stoccaggio negli spazi assegnati in area magazzino
- individuare gli elementi identificativi delle merci ed i dispositivi di sicurezza previsti
- collocare la merce in magazzino utilizzando il muletto o sistemi automatizzati
- valutare disponibilità, rintracciabilità e stato delle merci (localizzazione, livello giacenze e scorte, ecc.) in risposta a richieste di informazioni di clienti interni ed esterni
- consegnare la merce ad altri reparti dell'impresa sulla base di appositi ordini di consegna
- verificare le giacenze di magazzino per l'inventario, valutando la consistenza degli scostamenti e segnalandoli al diretto responsabile
SCHEDA PROFESSIONALE INDIVIDUALE
COGNOME NOME DATA DI NASCITA MATRICOLA DATA DI ASSUNZIONE QUALIFICA SEDE OPERATIVA REPARTO LIVELLO AL Professionalità in essere al
Professionalità
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Competenze
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Inquadramento
_____________________________________________________________________________________
Area Professionale step livello secondo CCNL livello effettivo (xxx)
_____________________________________________________________________________________
xxx. il lavoratore mantiene il livello maturato in precedenza
Data per l'azienda Lavoratore per presa visione
_______ _______________ ______________________
Legenda:
- Professionalità in essere al ___: data di applicazione del nuovo inquadramento
- Professionalità e competenze: ved. descrittivi
- Area professionale: operativa, qualificata_____
- Step: base - centrato - consolidato
- xxx. dicitura da inserire nella scheda solo se il lavoratore aeva maturato un livello superiore a quello previsto dal nuovo inquadramento
COGNOME NOME DATA DI NASCITA MATRICOLA DATA DI ASSUNZIONE QUALIFICA SEDE OPERATIVA REPARTO LIVELLO/AREA PROFESSIONALE/STEP Eventuali note del lavoratore
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
firma lavoratore_______________________ data ___________________
Allegato - Mappa Classificazione
CLASSIFICAZIONE: Gestionale - Manageriale
Area Qualificata
3º S liv. Base
4º liv. Centrato
4º S liv. Consolidato
5º liv. Centrato
5º S liv. Consolidato
6º liv. Centrato
Q. Consolidato
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
Coordinare una unità organizzativa aziendale con risorse inquadrate nell'area operativa e/o qualificata con la supervisione del responsabile
Gestire una unità organizzativa aziendale con risorse inquadrate nell'area operativa e/o qualificata al fine di raggiungere gli obiettivi previsti
Gestire unità organizzativa aziendale di media complessità al fine di raggiungere gli obiettivi previsti
Gestire unità organizzativa aziendale di media complessità al fine di raggiungere gli obiettivi previsti innovando standard, metodi e procedure
Gestire unità organizzative complesse al fine di raggiungere gli obiettivi previsti con la gestione di risorse finanziarie assegnate, sviluppando e innovando piani e metodologie
La qualifica si colloca in una posizione intermedia tra la struttura dirigenziale e il restante personale dell'azienda. In applicazione della Legge 13-05-1985 n. 190, così come modificata dalla Legge 02-04-1986 n. 106 ed agli effetti classificatori, le caratteristiche indispensabili della qualifica di quadro nell'ambito del settore dell'occhialeria sono costituite, oltre che dai requisiti indicati nel livello 6º o area specialistica/gestionale-centrato dallo svolgimento, con carattere continuativo sulla base di notevole esperienza di mansioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa con responsabilità ed ampi poteri di coordinamento, guida e controllo di più unità organizzative di fondamentale rilevanza o che svolgono attività di alta specializzazione di analoga fondamentale rilevanza ai fini della realizzazione e sviluppo degli obiettivi dell'impresa, avendo responsabilità economiche di impatto per l'impresa e che comportano l'assunzione di decisioni integrate con più aree funzionali.
Competenze previste
Competenze previste
Competenze previste
Competenze previste
Competenze previste
Competenze previste
Competenze previste
Controllare che il programma di produzione, di servizio o di ufficio sia rispettato e che gli obiettivi giornalieri stabiliti siano raggiunti
Avere iniziativa ed autonomia nella gestione dell'attività organizzativa in coerenza con i piani e gli obiettivi assegati dal superiore gerarchico
Avere iniziativa ed autonomia nella gestione dell'attività organizzativa in coerenza con i piani e gli obiettivi assegati dal superiore gerarchico
Avere iniziativa e ampia autonomia gestionale nell'unità organizzativa in coerenza con la strategia aziendale e gli obiettivi assegnati
Avere iniziativa e ampia autonomia gestionale nell'unità organizzativa in coerenza con la strategia aziendale e gli obiettivi assegnati
Verificare che gli operatori siano dotati dei mezzi, dei materiali, degli strumenti e della documentazione necessari per la loro attività
Distribuire e sovraintendere i piani di lavoro definiti dal superiore gerarchico per il raggiungimento degli obiettivi assegnati
Gestire i piani e gli standard funzionali definiti e partecipare alla definizione di nuovi standard, procedure e processi
Specificare in coerenza con la strategia definita all'avvio di nuovi prodotti, i processi e i relativi standard e impostare piani di gestione a breve-medio termine
Essere coinvolto attivamente nella definizione degli obiettivi di business e dai piani a medio-lungo termine in relazione all'unità organizzativa
Verificare l'efficienza degli impianti/macchinari e della procedura presidiando le fasi di avvio monitorandone il funzionamento
Contribuire alla definizione del programma operativo, segnalando eventuali scostamenti
Contribuisce a modificare metodi, procedura di lavoro nel proprio ambito di competenza
Innovare in modo significativo processi, sistemi, metodi di lavoro in base ad analisi di problemi complessi e multifunzionali
Proporre e implementare piani di sviluppo relativi all'unità organizzativa
Fornire assistenza agli operatori, individuando azioni correttive e/o migliorative dei processi di produzione, di servizio o di ufficio
Analizzare, comunicare dati ed informazioni in modo appropriato secondo prassi e procedure in essere sulla base delle necessità
Analizzare, risolvere e monitorare i problemi insorgenti al fine di migliorare il programma operativo
Affrontare e risolvere problemi multidimensionali e non sempre evidenti nei programmi operativi di competenza
Innovare e sviluppare in modo significativo processi, sistemi, metodi di lavoro in base ad analisi di problemi complessi e multidimensionali
Controllare il rispetto e l'applicazione delle normative di sicurezza
Comunicare le informazioni e le conoscenze promuovendo l'efficacia e l'efficienza della squadra
Comunicare con efficacia e persuasione nell'esercizio della leadership dell'unità organizzativa
Comunicare con efficacia e persuasione nell'esercizio della leadership dell'unità organizzativa
Gestire le comunicazioni interne ed esterne all'area negoziando soluzioni di natura gestionale relativa ai piani di medio-lungo termine
Redigere report di monitoraggio attività
Attivare specifici programmi di sviluppo delle persone
Elaborare e attivare specifici programmi di sviluppo delle persone
Garantire gli obiettivi di produzione, di servizio o di ufficio
Creare squadra nell'unità organizzativa al fine del raggiungimento concorde degli obiettivi
Creare squadra con persone esterne e interne all'unità organizzativa al fine del raggiungimento concorde degli obiettivi
Avere attenzione ai costi nella applicazione del budget in base alle direttive assegnate
Avere attenzione ai costi nella applicazione del budget
Amministrare il budget assegnato o parte di esso nell'area di competenza e contribuire alla definizione del budget per l'anno successivo
Avere responsabilità economiche di impatto per l'impresa e che comportano l'assunzione di decisioni integrate con più aree funzionali
CLASSIFICAZIONE: Tecnico - Specialista - Professional
Area Qualificata
3º S liv. Base
4º liv. Centrato
4º S liv. Consolidato
5º liv. Centrato
5º S liv. Consolidato
6º liv. Centrato
Q. Consolidato
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
Applicare piani e/o istruzioni operativi semplici, focalizzate e a breve termine definiti attraverso know-how e competenze tecniche specifiche con la supervisione del diretto responsabile
Applicare piani operativi e/o istruzioni semplici, focalizzate e a breve termine definiti attraverso know-how e competenze tecniche specifiche in autonomia
Gestire piani operativi semplici definiti attraverso know-how e competenze tecniche specifiche
Gestire piani operativi articolati definiti attraverso know-how e competenze tecniche specifiche
Gestire piani operativi articolati, proponendo soluzioni migliorative al fine di raggiungere gli obiettivi previsti attraverso know-how e competenze tecniche specifiche
Elaborare, indirizzare, gestire e controllare piani operativi articolati al fine di raggiungere gli obiettivi previsti attraverso know-how e competenze specialistiche
La qualifica si colloca in una posizione intermedia tra la struttura dirigenziale e il restante personale dell'azienda. In applicazione della Legge 13-05-1985 n. 190. così come modificata dalla Legge 02-04-1986 n. 106 ed agli effetti classificatori, le caratteristiche indispensabili della qualifica di quadro nell'ambito del settore dell'occhialeria sono costituite, oltre che dai requisiti indicati nel livello 6º o area specialistica/gestionale-centrato dallo svolgimento, con carattere continuativo sulla base di notevole esperienza di mansioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa con responsabilità ed ampi poteri di coordinamento, guida e controllo di più unità organizzative di fondamentale rilevanza ai fini della realizzazione e sviluppo degli obiettivi dell'impresa, avendo responsabilità economiche di impatto per l'impresa e che comportano l'assunzione di decisioni integrate con più aree funzionali.
Competenze previste
Competenze previste
Competenze previste
Competenze previste
Competenze previste
Competenze previste
Competenze previste
Avere iniziativa ed autonomia tecnica limitata nell'applicazione di piani e/o istruzioni operative focalizzate a breve termine secondo procedure/prassi definite
Avere iniziativa ed autonomia tecnica limitata nell'applicazione di piani e/o istruzioni operative focalizzate a breve termine secondo procedure/prassi definite
Avere iniziativa ed autonomia tecnica nell'area di competenza in coerenza con i piani e gli obiettivi assegnati dal superiore gerarchico
Avere iniziativa ed autonomia tecnica nell'area di competenza in coerenza con i piani e gli obiettivi assegnati dal superiore gerarchico
Avere iniziativa ed autonomia tecnica nell'area di competenza in coerenza con le strategie aziendali e gli obiettivi assegnati
Avere iniziativa ed autonomia tecnica nell'area di competenza in coerenza con le strategie aziendali e gli obiettivi assegnati
Eseguire l'attuazione dei piani e/o istruzioni definite dal superiore gerarchico secondo le direttive ricevute
Eseguire l'attuazione dei piani e/o istruzioni definite dal superiore gerarchico secondo le direttive ricevute
Eseguire l'attuazione dei piani e/o istruzioni definite dal superiore gerarchico secondo le direttive ricevute in modo propositivo
Gestire l'attuazione dei piani e/o istruzioni definite dal superiore gerarchico secondo le direttive ricevute in modo propositivo
Contribuire a fissare obiettivi e a tradurre in programmi lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, metodi e piani operativi con un impatto di medio-lungo termine per l'area di competenza
Definire e sviluppare nuovi prodotti, processi, metodi e piani operativi con un impatto di medio-lungo termine per l'area di competenza
Analizzare ed evidenziare i problemi insorgenti nel rispetto delle procedure e prassi definite
Verificare l'efficienza di sistemi e di procedure presidiando tutte le fasi del processo
Verificare l'efficienza di sistemi e di procedure presidiando tutte le fasi del processo, proponendo soluzioni
Verificare l'efficienza di sistemi e di procedure presidiando tutte le fasi del processo, proponendo soluzioni
Sviluppare nuovi concetti per metodi che aprono nuove strade nell'area di competenza
Realizzare progressi innovativi nella conoscenza e nel know-how nell'area di competenza
Comunicare dati ed informazioni in modo appropriato secondo prassi e procedure in essere
Fornire supporto alle persone coinvolte nel processo, individuando azioni correttive e/o migliorative delle prassi e procedure
Attivare e fornire supporto alle persone coinvolte nel processo, individuando azioni correttive e/o migliorative delle prassi e procedure
Attivare e fornire supporto alle persone coinvolte nel processo, individuando azioni correttive e/o migliorative delle prassi e procedure
Analizzare, evidenziare e proporre soluzioni a problemi multidimensionali e non evidenti nei sistemi e processi di competenza
Analizzare, evidenziare e proporre soluzioni a qualsiasi situazione ipotetica prevedendone difficoltà e problemi, impatto degli stessi sui risultati e la deviazione dei risultati da uno standard di riferimento nei sistemi e processi di competenza
Applicare le conoscenze acquisite in specifiche pratiche operative
Analizzare e risolvere i problemi insorgenti nel rispetto delle procedure e prassi definite
Analizzare, risolvere e monitorare i problemi insorgenti nel rispetto delle procedure e prassi definite
Analizzare, risolvere e monitorare i problemi insorgenti nel rispetto delle procedure e prassi definite
Riorganizzare le risorse e i mezzi all'insorgere di imprevisti, consultandosi, se necessario, con il diretto responsabile
Gestire le comunicazioni interne ed esterne all'area negoziando soluzioni di natura tecnica-specialistica relative ai piani di medio-lungo termine
Comunicare dati ed informazioni in modo appropriato secondo prassi e procedure in essere sulla base delle necessità
Analizzare, comunicare dati ed informazioni in modo appropriato secondo prassi e procedure in essere sulla base delle necessità
Interpretare, utilizzare e veicolare dati ed informazioni per il raggiungimento degli obiettivi assegnati
Interpretare, utilizzare e veicolare dati ed informazioni per il raggiungimento degli obiettivi assegnati a livello multidimensionale
Gestire la comunicazione al fine di influenzare gli interlocutori per il raggiungimento degli obiettivi assegnati
Applicare le conoscenze acquisite in specifiche pratiche operative in modo propositivo
Applicare le conoscenze acquisite in specifiche pratiche operative in modo propositivo e continuativo
Trasferire e condividere le conoscenze acquisite in specifiche pratiche operative nell'area di competenza
Trasferire e condividere le conoscenze acquisite in specifiche pratiche operative anche a livello multidimensionale
Fungere ed agire da punto di riferimento tecnico-specialistico nella disciplina di appartenenza ed in grado di trasferire know-how in modo appropriato
Lavorare con gli altri in modo responsabile, propositivo e partecipativo nell'area di appartenenza
Lavorare con gli altri in modo responsabile, propositivo e partecipativo nell'area di appartenenza e a livello multidimensionale
Lavorare con gli altri in modo responsabile, propositivo e partecipativo nell'area di appartenenza e a livello multidimensionale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati
Avere attenzione ai costi nella applicazione del budget in base alle direttive assegnate
Avere attenzione ai costi nella applicazione del budget
Amministrare il budget assegnato o parte di esso dell'area di competenza e contribuire alla definizione del budget per l'anno successivo
Avere responsabilità economiche di impatto per l'impresa e che comportano l'assunzione di decisioni integrate con più aree funzionali
CLASSIFICAZIONE: Addetto d'ufficio generico
Area Operativa
2º liv. / Centrato
3º liv. / Consolidato
competenza
competenza
eseguire le attività semplici d'ufficio secondo le relative procedure con la supervisione del responsabile
eseguire le attività semplici d'ufficio secondo le relative procedure In autonomia
Attività previste
Attività previste
Leggere ed interpretare i dafi ricevuti da enti o funzioni aziendali
Leggere ed interpretare i dati ricevuti da enti o funzioni aziendali
Verificarli (correggere errori, completare anagrafica o altro, ecc.) e trattarli utilizzando la procedura adeguata
Verificarli (correggere errori, completare anagrafica o altro, ecc.) e trattarli utilizzando la procedura adeguata
Inserirli e rilasciarli a sistema
Inserirli e rilasciarli a sistema
Gestire le comunicazioni in entrata ed in uscita dall'ufficio
Gestire le comunicazioni in entrata ed in uscita dall'ufficio
Eseguire la registrazione, protocollazione ed archiviazione di documenti
Eseguire la registrazione, protocollazione ed archiviazione di documenti
Redigere testi o report in formato cartaceo o elettronico su format definiti
Redigere testi o report in formato cartaceo o elettronico su format definiti
MAPPA COMPETENZE - Operatore artigianale
Classificazione
Area Operativa
Area Qualificata
3º liv. / Consolidato
3 S liv. Base
4º liv. / Centrato
Lavorazioni
Competenza
Competenza
Competenza
Galvanica
Eseguire l'elettrodeposizione con immersione nel bagno galvanico manualmente regolando i parametri
Eseguire l'elettrodeposizione con immersione nel bagno galvanico manualmente regolando i parametri
Eseguire l'elettrodeposizione con immersione nel bagno galvanico manualmente regolando i parametri
Attività previste
Attività previste
Attività previste
preparare la soluzione galvanica in base alle specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
preparare la soluzione galvanica in base alle specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
verificare che il bagno galvanico sia mantenuto limpido controllando i parametri (acqua demineralizzata od osmosizzata, sali del metallo impiegato per il ricoprimento, additivi che migliorano le caratteristiche dello strato depositato, sostanze per tamponare la soluzione intorno ad un pH predeterminato, tensioattivi per diminuire le qualità di vapori emessi dalle soluzioni)
eseguire il processo di galvanizzazione per immersione manuale
eseguire il processo di galvanizzazione per immersione manuale a rotobarile/trattamento bicolore/nichel-free
monitorare i valori degli agenti chimici in corso di lavorazione
Regolare i parametri di erogazione corrente da tabella
eseguire il processo di galvanizzazione per immersione manuale
verificare che la ricopertura e la distribuzione del materiale sia raggiunta secondo gli standard previsti
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati se previsto
Regolare i parametri di erogazione corrente da tabella
modificare i parametri di immersione per mantenere la brillantezza e la ricopertura voluta in caso di difettosità
registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati se previsto
registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati se previsto
Lavorazioni
Competenza
Sbavatura
Effettuare le operazioni di pulizia e sbavatura previste dalla lavorazione
Attività previste:
Effettuare il controllo visivo del pezzo per individuarne eventuali anomalie
In caso di anomalie effettuare manualmente la pulizia e la sbavatura utilizzando gli idonei strumenti per riportare il pezzo negli standard
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Lavorazioni
Competenza
Competenza
Nastratura
Asportare la materozza, la bava da stampo o il materiale in eccesso del sottoresina utilizzando un nastro abrasivo
Asportare la materozza, la bava da stampo o il materiale in eccesso del sottoresina utilizzando un nastro abrasivo con l'ausilio dell'acqua oppure matarozze centrali oppure nastro di finitura superficiale
Attività previste
Attività previste
Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
Predisporre la nastratrice con i parametri macchina adeguati al semilavorato e alla tipologia di prodotto
Predisporre la nastratrice con i parametri macchina adeguati al semilavorato e alla tipologia di prodotto
Effettuare la nastratura utilizzando un nastro abrasivo
Effettuare la nastratura utilizzando un nastro abrasivo con l'ausilio dell'acqua oppure matarozze centrali oppure nastro di finitura superficiale
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Classificazione
Area Operativa
Area Qualificata
3º liv. / Consolidato
3º S liv. Base
4º liv. / Centrato
Lavorazioni
Competenza
Competenza
Resinatura
Inserire guarnizioni con l'applicazione di resina/smalto per una tipologia di modello di semilavorati/occhiali
Inserire guarnizioni con l'applicazione di resina/smalto per tutte le tipologie di modello di semilavorati/occhiali
Attività previste
Attività previste
Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
Preparare la resina/smalto, inserire nell'apposita sede la guarnizione utilizzando l'attrezzatura prevista e completare l'operazione con una cottura in forno per una tipologia di modello di semilavorati/ochiali
Preparare la resina/smalto, inserire nell'apposita sede la guarnizione utilizzando l'attrezzatura prevista e completare l'operazione con una cottura in forno per una tipologia di modello di semilavorati/ochiali
Verificare la tenuta della resina/smalto come da procedura
Verificare la tenuta della resina/smalto come da procedura
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Lavorazioni
Competenza
Sabbiatura
Sabbiare il pezzo secondo gli standard previsti regolando la macchina e utilizzando specifiche attrezzature
Attività previste
Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
Sabbiare il pezzo regolando la prestazione e la densità della sabbia, applicando specifica attrezzatura
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto
Lavorazioni
Competenza
Competenza
Competenza
Verniciatura
Applicare manualmente una tipologia di colore per particolari semplici con l'utilizzo dell'areografo
Applicare manualmente tutte le tipologie di colore e di modello con l'utilizzo dell'areografo
Applicare manualmente tutte le tipologie di colore e di modello con l'utilizzo dell'areografo valutando il formulato
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Preparare l'aerografo col formato di colore definito dalle specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche per una tipologia di colore per particolari semplici
Preparare l'aerografo col formato di colore definito dalle specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche per tutte le tipologie di colore e di modello
Valutare se il formulato consegnato permette di raggiungere la tonalità voluta, se c'è una disomogeneità o scolamento dello standard, dare un feedback immediato per la sua correzione
Effettuare prove di colore sui primi pezzi e controllare con il campione per avvicinarsi allo zero
Effettuare prove di colore sui primi pezzi e controllare con il campione per avvicinarsi allo zero
Raggiungere la tonalità voluta di colore su tutti i pezzi in lavorazione
Raggiungere la tonalità voluta di colore su tutti i pezzi in lavorazione
Distribuire nel modo richiesto il colore senza colature sull'intera superficie dell'articolo ed evitando mancanze di colore
Distribuire nel modo richiesto il colore senza colature sull'intera superficie dell'articolo ed evitando mancanze di colore
Effettuare la manutenzione ordinaria dell'aerografo
Effettuare la manutenzione ordinaria dell'aerografo
Avviare il forno cottura dopo aver controllato che ogni pezzo non abbia difetti altrimenti lavare la vernice fresca riverniciarlo
Avviare il forno cottura dopo aver controllato che ogni pezzo non abbia difetti altrimenti lavare la vernice fresca riverniciarlo
Competenza
Competenza
Applicare manualmente una tipologia di colore con l'utilizzo di un impianto elettrostatico
Applicare manualmente una tipologia di colore con l'utilizzo di un impianto elettrostatico
Applicare manualmente una tipologia di colore con l'utilizzo di un impianto elettrostatico valutando il formulato
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Settare l'impianto, caricando il colore, regolando i parametri (pressioni e aperture ventaglio degli spruzzi) per una tipologia di colore
Settare l'impianto, caricando il colore, regolando i parametri (pressioni e aperture ventaglio degli spruzzi) per tutte le tipologie di colore
Valutare se il formulato consegnato permette di raggiungere le tonalità volute, se c'è una disomogeneità o scostamento dallo standard dare un feedback immediato per la sua correzione
Confrontare il pezzo con il campione per avvicinarsi allo zero
Confrontare il pezzo con il campione per avvicinarsi allo zero
Valutare la lavorazione di un articolo in coloritura elettrostatica
Verificare che la tonalità sia raggiunta e non ci siano parti senza coloritura
Verificare che la tonalità sia raggiunta e non ci siano parti senza coloritura
Raggiungere la tonalità voluta di colore su tutti i pezzi in lavorazione
Raggiungere la tonalità voluta di colore su tutti i pezzi in lavorazione
Distribuire in modo richiesto il colore senza colature sull'intera superficie dell'articolo evitando mancanze di colore
Distribuire in modo richiesto il colore senza colature sull'intera superficie dell'articolo evitando mancanze di colore
Effettuare la manutenzione ordinaria della cabina di coloritura
Effettuare la manutenzione ordinaria della cabina di coloritura
Inserire i carrelli nei forni impostando la colatura in base ai programmi previsti su foglio d'ordine dopo aver controllato che ogni pezzo non abbia difetti altrimenti lavare la vernice fresca e riverniciarlo
erire i carrelli nei forni impostando la colatura in base ai programmi previsti su foglio d'ordine dopo aver controllato che ogni pezzo non abbia difetti altrimenti lavare la vernice fresca e riverniciarlo
Competenza
Competenza
Competenza
Applicare smalti o effettuare asportazioni di colore
Applicare smalti o effettuare asportazioni di colore su ogni tipologia di modello di occhiale
Applicare smalti o effettuare asportazioni di colore su ogni tipologia di modello di occhiale
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Preparare il formulato Leggendo l'ordine
Valutare la stesura del formulato in fase di realizzazione dei pezzi di prova ed eventualmente apportare modifiche che migliorano la prestazione
Effettuare sia l'applicazione dello smalto che l'asportazione del colore su ogni modello di occhiale e tipologia di superficie
Preparare la strumentazione necessaria alla lavorazione
Effettuare l'applicazione dello smalto o l'asportazione del colore su ogni tipologia di superficie o modello di occhiale
Comprendere dal primo passo come è possibile migliorare la prestazione
Effettuare prove e controllare con il campione
Trasmettere informazioni per eventuali modifiche al formato o suggerimenti per migliorare la fase di lavorazione
Effettuale l'applicazione dello smalto o asportare il colore in base alla tonalità e/o agli effetti stabiliti ed effettuare la cottura in forno
Classificazione
Area Operativa
Area Qualificata
3º liv. / Consolidato
3º S liv. Base
4º liv. / Centrato
Lavorazioni
Competenza
Competenza
Competenza
Saldature manuali
Effettuare le operazioni complesse di saldatura manuale in autonomia rispettando gli standard quali-quantitativi
Mantenere lo standard di lavorazione richiesto attraverso regolazioni semplici delle attrezzature di saldatura
Settare l'attrezzatura per saldatrici manuali effettuandone la messa a punto e la realizzazione dei pezzi di prova
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Effettuare le lavorazioni di saldatura che richiedono una abilità manuale negli accoppiamenti dei semilavorati rispettando gli standard quali-quantitativi
Localizzare e diagnosticare le principali anomalie e difettosità nelle attrezzature di saldatura
Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
Controllare la qualità della lavorazione
In caso di anomalie regolare i parametri delle attrezzature di saldatura in modo da riportare la produzione agli standard richiesti
Settare le attrezzature di saldatura mediante l'impostazione di alcuni parametri standard in autonomia e rispettando le norme di sicurezza
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Effettuare la manutenzione ordinaria della saldatrice
Preparare e verificare la conformità dei materiali da utilizzare
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Predisporre gli strumenti per l'attrezzaggio e programmarsi la sequenza delle operazioni
Attrezzare secondo le prescrizioni e le specifiche tempistiche e tecniche previste
Impostare i parametri della saldatrice
Eseguire la messa a punto della saldatrice
Avviare la saldatrice per le prove di lavorazione
Verificare la qualità del primo pezzo prodotto attraverso misurazioni e controlli, correggendo eventuali difetti di funzionamento della saldatrice
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Lavorazioni
Competenza
Competenza
Saldatura a fiamma
Effettuare saldature a fiamma con supervisione del responsabile
Effettuare saldature a fiamma in autonomia
Attività previste
Attività previste
Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
Effettuare le lavorazioni di saldatura a fiamma con la supervisione del responsabile
Effettuare le lavorazioni di saldatura a fiamma in autonomia
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Lavorazioni
Competenza
Competenza
Competenza
Montaggio strass o particolari
Montare strass o particolari o guaine/pelle con l'applicazione di colla
Montare strass con l'applicazione di colle e inserimento decori sotto resina o guaine/pelle per tutti i modelli di occhiali
Attività previste
Attività previste
Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
Regolare il dosatore e dosare la quantità necessaria per fissare strass o particolari o guaine/pelle utilizzando l'attrezzatura prevista
Preparare la colla, regolare il dosatore e dosare la quantità necessaria per fissare gli strass o i particolari o guaine/pelle seguendo la sequenza per garantire il posizionamento corretto per forma e colore per modelli complessi, utilizzando l'attrezzatura prevista
Verificare la tenuta dell'incollaggio
Verificare la tenuta dello strass e in caso di errore correggere il dosaggio della colla/resina o eventuale posizionamento errato dello strass
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati ove richiesto
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed al risultato richiesto
Classificazione
Area Operativa
Area Qualificata
3º liv. / Consolidato
3º S liv. Base
4º liv. / Centrato
Lavorazioni
Competenza
Competenza
Montaggio e Finitura o Altri Reparti
Effettuare l'assemblaggio dell'occhiale o portaocchiale o operazioni manuali su semilavorati
Effettuare l'assemblaggio dell'occhiale o portaocchiale o operazioni manuali su semilavorati
Attività previste
Attività previste
Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
Effettuare gli assemblaggi/montaggi previsti dal modello o altre operazioni manuali su semilavorati che richiedono abilità manuale
Effettuare gli assemblaggi/montaggi previsti dal modello che richiedono una elevata abilità manuale per assemblaggi/montaggi complessi o altre operazioni manuali su semilavorati
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Trasmettere informazioni su possibili difetti ai diretti responsabili ed eventualmente intervenire per risolvere i problemi riscontrati
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Competenza
Competenza
Effettuare il montaggio lenti di una sola tipologia di lenti
Effettuare il montaggio di tutte le tipologie di lenti
Attività previste
Attività previste
Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
Montare la lente richiesta sulla relativa tipologia di modello di occhiale
Montare tutte le tipologie di lente richieste sui relativi modelli di occhiale
Trasmettere informazioni sui difetti riscontrati in fase di lavorazione ai diretti responsabili
Trasmettere informazioni sui difetti riscontrati in fase di lavorazione ai diretti responsabili
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Competenza
Competenza
Effettuare la registrazione dell'occhiale o portaocchiale
Effettuare la registrazione dell'occhiale
Attività previste
Attività previste
Confrontare i piani del frontale, la meniscatura del frontale, l'angolo pantoscopico, gli incroci delle aste, la piega del terminale e registrare le placchette in base al disegno e intervenire manualmente per correggere e registrare l'occhiale
Confrontare i piani del frontale, la meniscatura del frontale, l'angolo pantoscopico, gli incroci delle aste, la piega del terminale e registrare le placchette in base al disegno e intervenire manualmente per correggere e registrare tutte le tipologie di modello di occhiale
Per imprese di portaocchiali registrare l'astuccio e verificare con il contro campione
Recuperare le deformazioni più complesse derivate da lavorazioni precedenti
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto
Competenza
Competenza
Spazzolare, riparare e lucidare con l'utilizzo di una pulitrice a ruota i pezzi difettosi e non, portandoli entro gli standard
Spazzolare, riparare e lucidare con l'utilizzo di una pulitrice a ruota i pezzi difettosi e non, portandoli entro gli standard
Attività previste
Attività previste
Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
Controllare il pezzo in entrata
Controllare qualsiasi pezzo, valutare il grado e il livello di miglioramento per portarlo entro parametri standard
Spazzolare, riparare e lucidare il pezzo correggendo i difetti per portarlo entro i parametri standard
Spazzolare, riparare e lucidare qualsiasi pezzo correggendone i difetti
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto
Competenza
Competenza
Competenza
Riparare i pezzi difettosi riportandoli entro gli standard con supervisione del responsabile
Riparare i pezzi difettosi riportandoli entro gli standard in autonomia
Attività previste
Attività previste
Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
Controllare il pezzo in entrata e valutarne il grado e il livello di difettosità per riportarlo entro i parametri standard con la supervisione del responsabile
Controllare il pezzo in entrata e valutarne il grado e il livello di difettosità per riportarlo entro i parametri standard in autonomia
Riparare l'occhiale correggendone i difetti con la supervisione del responsabile
Riparare l'occhiale correggendone i difetti in autonomia
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto
Classificazione
Area Operativa
Area Qualificata
3º liv. / Consolidato
3º S liv. Base
4º liv. / Centrato
Lavorazioni
Competenza
Confezionamento
Effettuare il confezionamento completo del lotto in autonomia e rispettando gli standard previsti
Attività previste
Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
Effettuare tutte le lavorazioni previste dal confezionamento del lotto e verificare che siano inseriti tutti gli accessori previsti
Verificare la completezza del lotto e inserire a sistema i dati relativi al lotto al fine di avanzarlo per la spedizione
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto
Lavorazioni
Competenza
Competenza
Competenza
Controllo Qualità
Effettuare il controllo qualità del prezzo
Effettuare il controllo qualità del prezzo
Effettuare il controllo qualità del prezzo
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
Svolgere, in base al piano di campionamento, prove dimensionali, funzionali ed estetiche con l'ausilio della strumentazione adeguata per verificare la qualità del pezzo secondo gli standard previsti
Svolgere, in base al piano di campionamento, prove dimensionali, funzionali ed estetiche con l'ausilio della strumentazione adeguata per verificare la qualità del pezzo secondo gli standard previsti
Svolgere, in base al piano di campionamento, prove dimensionali, funzionali ed estetiche con l'ausilio della strumentazione adeguata per verificare la qualità del pezzo secondo gli standard previsti
Rilevare difettosità e valutarne i limiti di massima accettabilità, confrontandoli con il campione e con il disegno o a video
Rilevare difettosità e valutarne i limiti di massima accettabilità, confrontandoli con il campione e con il disegno o a video
Rilevare difettosità e valutarne i limiti di massima accettabilità, confrontandoli con il campione e con il disegno o a video
Registrare l'esito del controllo avvenuto
Registrare l'esito del controllo avvenuto
Registrare l'esito del controllo avvenuto
Effettuare una diagnosi su possibili cause di difetti registrati in fase di controllo qualità, trasmettere le informazioni ai diretti responsabili
Analizzare il difetto identificandone le cause, segnalare e registrare l'eventuale non conformità, decidere se mandare avanti la non conformità collaborando alla comprensione e definizione delle possibili azioni correttive in base alle conoscenze dei processi a valle o eventualmente fermare il lotto
MAPPA COMPETENZE - Operatore tecnologico
Classificazione
Area Operativa
Area Qualificata
Area Tecnica/Gestionale
3º liv. / Consolidato
3º S liv. Base
4º liv. / Centrato
4º liv. / Consolidato
5º liv. /Centrato
Lavorazioni
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Lavorazioni meccaniche, Montaggi meccanici e Saldature
Mantenere lo standard di lavorazione richiesto attraverso regolazioni semplici dal macchinario/impianto
Mantenere lo standard di lavorazione richiesto attraverso regolazioni complesse e l'attrezzaggio con la sostituzione di utensili ed attrezzature sul macchinario/impianto
Settare macchine/impianti effettuandone l'attrezzaggio, la messa a punto e la realizzazione dei pezzi di prova
Settare macchine/impianti effettuandone l'attrezzaggio, la messa a punto e la realizzazione dei pezzi di prova svolgendo attività/interventi complessi
Settare macchine/impianti complessi automatici, robotizzati e/o CNC effettuandone l'attrezzaggio, la messa a punto e la realizzazione dei pezzi di prova
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Eseguire la lavorazione verificando il corretto funzionamento della macchina/impianto
Localizzare e diagnosticare le principali anomalie e difettosità nel funzionamento della macchina/impianto
Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
Monitorare le fasi di lavorazione secondo procedure definite
In caso di anomalie e/o cambio modello/articolo regolare i parametri complessi della macchina/impianto in modo da riportare la produzione agli standard richiesti
Settare macchine/impianti in autonomia e rispettando le norme di sicurezza sia tradizionali sia a controllo numerico mediante l'impostazione dei parametri standard e, per impianti automatici robotizzati e/o CNC, intervenire nel software di gestione modificando i parametri essenziali della sequenza operativa
Settare macchine/impianti sia tradizionali sia a controllo numerico mediante l'impostazione di una serie di parametri complessi in autonomia e rispettando le norme di sicurezza
Settare una macchina/impianto complesso a controllo numerico mediante la capacità di intervento, modifica ed implementazione del programma di gestione della macchina/impianto in autonomia
In caso di anomalie e/o cambio modello/articolo regolare i parametri semplici della macchina/impianto in modo da riportare la produzione agli standard richiesti
In casi di anomalie e/o cambio modello/articolo sostituire utensili/attrezzature in modo da riportare la produzione agli standard richiesti
Preparare e verificare la conformità dei materiali da utilizzare
Effettuare la messa a punto prevedendo il comportamento della macchina/impianto in fase di lavorazione e regolandoli di conseguenza, al fine di mantenere il rispetto degli standard di qualità e quantità per tutto il ciclo della lavorazione, conoscere gli accorgimenti che permettono di ottenere questo risultato effettuando una messa a punto più dettegliata
Effettuare la messa a punto prevedendo il comportamento della macchina/impianto in fase di lavorazione e regolandoli di conseguenza, al fine di mantenere il rispetto degli standard di qualità e quantità per tutto il ciclo della lavorazione, conoscere gli accorgimenti che permettono di ottenere questo risultato effettuando una messa a punto più dettegliata
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati se previsto
Effettuare eventuali lubrificazioni, sostituzioni di materiali di consumo e piccoli interventi di manutenzione ordinaria
Predisporre gli strumenti per l'attrezzaggio e programmarsi la sequenza delle operazioni
Prevedere e risolvere i problemi complessi ed otimizzare la regolazione in base alla conoscenza delle caratteristiche della macchina e al tipo di lavorazione da eseguire
Prevedere e risolvere i problemi complessi ed otimizzare la regolazione in base alla conoscenza delle caratteristiche della macchina e al tipo di lavorazione da eseguire
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Attrezzare la macchina/impianto secondo le prescrizioni e le specifiche tempistiche e tecniche previste
Diagnosticare e risolvere le cause di eventuali anomalie in fase di lavorazione
Diagnosticare e risolvere le cause di eventuali anomalie in fase di lavorazione
Impostare la sequenza operativa ed i parametri della macchina
Effettuare il settaggio su varie tipologie di macchinari/impianti
Proporre e sviluppare in autonomia soluzioni innovative per il settaggio della macchina/impianto relativo ad un nuovo semilavorato
Eseguire la messa a punto della macchina
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Avviare la macchina per le prove di lavorazione
Verificare la qualità del primo pezzo prodotto attraverso misurazioni e controlli, correggendo eventuali difetti di funzionamento della macchina
In fase di lavorazione essere in grado di correggere eventuali scostamenti per rientrare nei parametri standard in autonomia
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Classificazione
Area Operativa
Area Qualificata
Area Tecnica/Gestionale
3º liv. / Consolidato
3º S liv. Base
4º liv. / Centrato
4º liv. / Consolidato
5º liv. /Centrato
Lavorazioni
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Burattatura
Mantenere lo standard di lavorazione richiesto attraverso l'applicazione delle procedure di burattatura secco/acqua
Mantenere lo standard di lavorazione richiesto attraverso regolazioni di buratto secco/acqua
Gestire il processo di burattatura secco/acqua in base al pezzo e agli standard quali-quantitativi richiesti
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Preparare il buratto per la fase di lavorazione in base alle procedure
Localizzare e diagnosticare le principali anomalie e difettosità nel funzionamento del processo di burattatura
Leggere ed interpretare la documentazione e i dettagli tecnici
Eseguire la lavorazione verificando il corretto funzionamento del buratto
In casi di anomalia intervenire sul buratto per riportare la produzione agli standard richiesti intervenendo sulla qualità e quantità del materiale per burattatura secco/acqua
Impostare la sequenza di burattatura regolando i parametri del buratto in base alle specifiche di lavorazione
Monitorare le fasi di lavorazione secondo procedure definite
Effettuare eventuali lubrificazioni, sostituzioni di materiali di consumo e piccoli interventi di manutenzione ordinaria
Avviare l'impianto per la lavorazione
Segnalare eventuali anomalie al diretto responsabile
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Valutare la qualità del pezzo burattato e decidere eventuali azioni correttive
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Controllare l'usura del materiale, prevederne in fase di avvio lavorazione il comportamento e adattarne di conseguenza parametri e tempi di lavorazione
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Lavorazioni
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Galvanica
Mantenere lo standard di lavorazione richiesto attraverso regolazioni semplici dell'impianto automatico di galvanica
Mantenere lo standard di lavorazione richiesto attraverso regolazioni semplici dell'impianto automatico di galvanica
Settare un impianto automatico di galvanica
Settare un impianto automatico di galvanica
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Localizzare e diagnosticare le principali anomalie e difettosità nel funzionamento dell'impianto
Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
Individuare la formulazione del bagno galvanico in base alle caratteristiche del metallo base e quelle richieste per il rivestimento (velocità di deposito, uniformità, compattezza, aspetto, struttura del metallo di rivestimento)
In casi di anomalia meccanica intervenire sull'impianto per riportare la produzione agli standard richiesti
Impostare il codice di trattamento galvanico in base alle specifiche di lavorazione
Verificare che il bagno galvanico sia mantenuto limpido controllando i parametri (acqua demineralizzata od osmosizzata, sali del metallo impiegato per il ricoprimento, additivi che migliorano le caratteristiche dello strato depositato, sostanze per tamponare la soluzione intorno ad un pH predeterminato, tensioattivi per diminuire la quantità di vapori emessi dalle soluzioni)
Effettuare la manutenzione ordinaria dell'impianto
Avviare l'impianto per le prove di lavorazione
Individuare azioni correttive per il mantenimento degli standard qualitativi in caso di anomalie e manutenzione dei bagni galvanici
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Verificare che la ricopertura e la distribuzione del materiale sia raggiunta secondo gli standard previsti
Diagnosticare e risolvere le cause di eventuali anomalie in fase di lavorazione
Monitorare nel corso del processo i parametri d'esecuzione e i valori di esercizio in corso di lavorazione
Agire sui parametri di regolazione dell'impianto per mantenere la brillantezza e la ricopertura voluta in caso di scostamento dagli standard
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Classificazione
Area Operativa
Area Qualificata
Area Tecnica/Gestionale
3º liv. / Consolidato
3º S liv. Base
4º liv. / Centrato
4º liv. / Consolidato
5º liv. /Centrato
Lavorazioni
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Verniciatura
Mantenere lo standard di lavorazione richiesto attraverso regolazioni semplici dell'impianto automatico di verniciatura
Mantenere lo standard di lavorazione richiesto attraverso regolazioni semplici dell'impianto automatico di verniciatura
Settare un impianto automatico di verniciatura
Gestire in maniera ottimale il bilanciamento dell'impianto automatico di verniciatura
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Eseguire la lavorazione verificando il corretto funzionamento dell'impianto
Localizzare e diagnosticare le principali anomalie e difettosità nel funzionamento dell'impianto e avvertire il responsabile
Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
Leggere ed interpretare i dati di programmazione e relativi obiettivi di produzione
Monitorare le fasi di lavorazione secondo procedure definite
Effettuare la preparazione del colore in base alle schede tecniche previste
Impostare il ciclo di lavorazione regolando i parametri standard in base alle specifiche definite
Gestire le giacenze di colore per ottimizzare il ciclo di lavorazione dell'impianto per raggiungere gli obiettivi previsti
In caso di anomalie rilevate dal sistema intervenire regolando i parametri semplici (resettaggio allarmi e velocità dell'aria) in modo da riportare la produzione agli standard richiesti
Effettuare la manutenzione programmata dell'impianto
Avviare l'impianto per le prove di lavorazione
Comprendere le varie anomalie relative al gruppo spruzzatura, essere in grado di resettare l'impianto ed effettuare un intervento di pulizia e manutenzione straordinaria
Effettuare il cambio colore e il rifornimento dello stesso
Registare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Confrontare il pezzo con il campione per avvicinarsi allo zero
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Verificare che la tonalità sia raggiunta e non ci siano parti senza coloritura
Verificare che la distribuzione del colore sia effettuata in modo omogeneo
In caso di scostamenti mettere a punto l'impianto in modo da raggiungere lo standard richiesto
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Lavorazioni
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Pulitura
Mantenendo lo standard di lavorazione richiesto nella pulitura automatica del pezzo
Attività previste
Eseguire la lavorazione verificando il corretto funzionamento della macchina/impianto
Monitorare le fasi di lavorazione secondo procedure definite
Localizzare e diagnosticare le principali anomalie e difettosità nel funzionamento della macchina/impianto, eseguire le regolazioni meccaniche per riportare la produzione negli standard richiesti. In caso di mancato raggiungimento degli standard richiedere l'intervento del tecnico
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Classificazione
Area Operativa
Area Qualificata
Area Tecnica/Gestionale
3º liv. / Consolidato
3º S liv. Base
4º liv. / Centrato
4º liv. / Consolidato
5º liv. /Centrato
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Lavorazioni
Mantenere lo standard di lavorazione richiesto attraverso regolazioni semplici del macchinario/impianto
Avviare un nuovo lotto di lavorazione regolando i parametri macchina
Laser
Attività previste
Attività previste
Eseguire la lavorazione verificando il corretto funzionamento della macchina/impianto
Sostituire il posizionamento dell'attrezzatura in base alle specifiche di lavorazione
Monitorare le fasi di lavorazione secondo procedure definite
Adeguare la numerazione in base al brand
In caso di anomalie regolare i parametri macchina/impianto in modo da riportare la produzione agli standard richiesti
Regolare il fuoco del laser
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Verificare la conformità della lavorazione in base agli standard ed effettuare eventuale modifica dei parametri macchina
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Lavorazioni
Effettuare il controllo qualità del pezzo
Effettuare il controllo qualità del pezzo
Effettuare il controllo qualità del pezzo
Controllo Qualità
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e i dettagli tecnici
Svolgere in base al piano di campionamento, prove dimensionali, funzionali ed estetiche con l'ausilio della strumentazione adeguata per verificare la qualità del pezzo secondo gli standard previsti
Svolgere in base al piano di campionamento, prove dimensionali, funzionali ed estetiche con l'ausilio della strumentazione adeguata per verificare la qualità del pezzo secondo gli standard previsti
Svolgere in base al piano di campionamento, prove dimensionali, funzionali ed estetiche con l'ausilio della strumentazione adeguata per verificare la qualità del pezzo secondo gli standard previsti
Rilevare difettosità e valutarne i limiti di massima accettabilità, confrontandoli con il campione e con il disegno o a video
Rilevare difettosità e valutarne i limiti di massima accettabilità, confrontandoli con il campione e con il disegno o a video
Rilevare difettosità e valutarne i limiti di massima accettabilità, confrontandoli con il campione e con il disegno o a video
Registrare l'esito del controllo avvenuto
Registrare l'esito del controllo avvenuto
Registrare l'esito del controllo avvenuto
Effettuare una diagnosi su possibili cause di difetti registrati in fase di controllo qualità, trasmettere le informazioni ai diretti responsabili
Analizzare il difetto identificandone le cause, segnalare e registrare l'eventuale non conformità, decidere se mandare avanti la non conformità collaborando alla comprensione e definizione delle possibili azioni correttive in base alle conoscenze dei processi a valle o eventualmente fermare il lotto
MAPPA COMPETENZE - Operatore manifatturiero
Classificazione
Area Operativa
1º liv. / Base
2º liv. / Base
Lavorazioni
Competenza
Competenza
Tutte le Lavorazioni
Effettuare le operazioni semplici previste dalla lavorazione con supervisione del responsabili
Effettuare le operazioni semplici previste dalla lavorazione realizzando in autonomia gli standard quali-quantitativi
Attività previste
Attività previste
Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
Verificare la disponibilità delle materie prime o dei semilavorati in entrata e della strumentazione necessaria per la lavorazione
Verificare la disponibilità delle materie prime o dei semilavorati in entrata e della strumentazione necessaria per la lavorazione
Effettuare le attività previste di: carico tela/postazione/macchina/impianto, avviso lavorazione, scarico tela/postazione/macchina/impianto; oppure una attività di assemblaggio/montaggio; oppure di una attività di confezionamento, in base alle direttive e con la supervisione del responsabile
Effettuare le attività previste di: carico tela/postazione/macchina/impianto, avviso lavorazione, scarico tela/postazione/macchina/impianto; oppure una attività di assemblaggio/montaggio; oppure di una attività di confezionamento, realizzando in autonomia gli standard quali-quantitativi previsti
In caso di anomalie richiedere l'intervento del responsabile
Controllare la qualità dei prezzi prodotti (autocontrollo)
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati se previsto
Lavorazioni
Competenza
Competenza
Saldature Manuali
Effettuare le operazioni semplici di saldatura manuale con supervisione del responsabile
Effettuare le operazioni semplici di saldatura manuale in autonomia rispettando gli standard quali-quantitativi
Attività previste
Attività previste
Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
Verificare la disponibilità delle materie prime o dei semilavorati in entrata e della strumentazione necessaria per la lavorazione
Verificare la disponibilità delle materie prime o dei semilavorati in entrata e della strumentazione necessaria per la lavorazione
Effettuare le attività previste di: carico saldatrici manuali, lavorazioni manuali semplici di saldatura, scarico saldatrici manuali, in base alle direttive, con la supervisone del responsabile
Effettuare le attività previste di: carico saldatrici manuali, lavorazioni manuali semplici di saldatura, scarico saldatrici manuali, realizzando in autonomia gli standard quali-quantitativi previsti
Controllare la qualità della lavorazione (autocontrollo)
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Pulitura
Competenza
Competenza
Riprendere e lucidare con l'utilizzo di una pulitrice a ruota o riprendere a lucidare con una telatrice i pezzi, portandoli entro gli standard
Attività previste
Leggere le specifiche di lavorazione e le relative schede tecniche
Riprendere o raccordare e lucidare il pezzo per portarlo entro i parametri standard
Registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati
Il 1º liv/Area Operativa-Base è attribuito per un periodo massimo di 6 mesi ai lavoratori di prima assunzione senza esperienza professionale di settore
Il 1º liv/Area Operativa-Base appartengono inoltre i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia e manovalanza non legati direttamente alla produzione
MAPPA COMPETENZE - Operatore logistica
Operatore alla logistica generico
Area Operativa
Area Qualificata
1º liv. / Base
2º liv. / Centrato
Operatore alla logistica specialistico
3º liv. / Consolidato
3º S liv. Base
4º liv. / Centrato
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Effettuare le operazioni semplici di prelievo o di movimentazione o di imballo di ordine con utilizzo di un sistema automatico di logistica e/o con dispositivi di lettura o di movimentazione manuale e non, con la supervisione del responsabile
Effettuare le operazioni semplici di prelievo o di movimentazione o di imballo di ordine con utilizzo di un sistema automatico di logistica e/o con dispositivi di lettura o di movimentazione manuale e non, realizzando in autonomia gli standard quali-quantitativi
Effettuare il prelievo del prodotto su un sistema automatico di immagazzinamento con controllo dell'ordine
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Utilizzare i dispositivi per l'evasione dell'ordine, dispositivi visivi per il prelevamento, oppure terminali a radiofrequenza ecc
Utilizzare i dispositivi per l'evasione dell'ordine, dispositivi visivi per il prelevamento, oppure terminali a radiofrequenza ecc
Leggere i dispositivi visivi per evasione dell'ordine
Individuare il prodotto o materiale di consumo da collocare
Individuare il prodotto o materiale di consumo da collocare
Individuare il prodotto da collocare e allocarlo negli appositi contenitori
Collocare il prodotto negli appositi contenitori o sui dispositivi previsti oppure imballarlo seguendo le procedure standard
Collocare il prodotto negli appositi contenitori o sui dispositivi previsti oppure imballarlo seguendo le procedure standard
Associare i codici identificativi all'ordine quando previsto
Associare i codici identificativi all'ordine quando previsto oppure posizionare correttamente la bolla e le etichette di destinazione oppure movimentarlo secondo la procedura e la destinazione prevista
Associare i codici identificativi all'ordine quando previsto oppure posizionare correttamente la bolla e le etichette di destinazione oppure movimentarlo secondo la procedura e la destinazione prevista
Controllare puntualmente la completezza dell'ordine
Competenza
Competenza
Competenza
Allestire una spedizione con utilizzo di procedure informatiche e movimentazione automatica e non della merce
Effettuare la spedizione del prodotto
Effettuare la spedizione del prodotto e gestirne la movimentazione/immagazzinamento
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Leggere il codice prodotto da sistema per eseguire il prelievo
Leggere documentazione di accompagnamento
Leggere documentazione di accompagnamento
Stampare in automatico i documenti necessari alla spedizione
Valutare l'integrità degli imbaalli in uscita
Valutare l'integrità degli imbaalli in uscita
Personalizzare l'ordine, quando previsto
Verificare la corrispondenza degli imballi, destinazione e quantità del prodotto
Verificare la corrispondenza degli imballi, destinazione e quantità del prodotto
Collocare il prodotto negli appositi imballi
Riconoscere eventuali anomalie di imballaggio, etichettatura, ecc.. sullo stato delle merci
Riconoscere eventuali anomalie di imballaggio, etichettatura, ecc.. sullo stato delle merci
Realizzare il bancale per singole destinazioni
Collaborare alla chiusura delle spedizioni, raccogliendo i colli prodotti e applicando gli indirizzi conformi
Organizzare correttamente le consegne, predisporre la documentazione accompagnatoria nel rispetto delle tempistiche
Rispettare i tempi di consegna e di chiusura
Trasmettere le informazioni relative agli operatori in entrata
Prefigurarsi l'utilizzo e l'organizzazione degli spazi di magazzino funzionali al corretto espletamento delle operazioni di stoccaggio e spedizioni
Gestire l'ordine di carico delle merci e organizzare la sequenza delle attività di carico/scarico
Competenza
Competenza
Competenza
Effettuare la movimentazione del prodotto in ricevimento, prelievo o reintegro utilizzando sistemi in radiofrequenza
Effettuare la movimentazione del prodotto con dispositivi manuali ed elettrici senza uomo a bordo collaborando alla chiusura delle spedizioni
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Leggere l'ordine di trasferimento su un terminale in radiofrequenza
Collocare il prodotto sul carrello
Riconoscere a sistema il prodotto e la sua allocazione nel magazzino automatizzato
Movimentare il prodotto o il materiale di consumo con relativi ordini secondo la procedura nella/e postazione/i di arrivo
Prelevare o depositare il prodotto richiesto
Collaborare alla chiusura delle operazioni, raccogliendo i colli prodotti e applicando gli indirizzi conformi
Riconoscere e segnalare eventuali errori di giacenza
Trasmettere le informazioni correlate alle spedizioni e alle movimentazioni di materiale agli enti interni coinvolti
Collocare il prodotto in base alle indicazioni lette a sistema
Rispettare i tempi di consegna e chiusura
Area Operativa
Area Qualificata
1º liv. / Base
2º liv. / Centrato
Operatore alla logistica specialistico
3º liv. / Consolidato
3º S liv. Base
4º liv. / Centrato
Competenza
Competenza
Competenza
Effettuare carico e scarico delle merci mediante carrello elevatore con uomo a bordo
Effettuare carico e scarico delle merci mediante carrello elevatore con uomo a bordo
Effettuare carico e scarico delle merci mediante carrello elevatore con uomo a bordo, attrezzando il carrello in base al tipo di carico
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Valutare congruità del peso, dimensioni e baricentro del carico da trasportare e specifiche dei mezzi di sollevamento in dotazione per garantire stabilità nel trasporto
Effettuare oltre al deposito della merce, anche il prelievo e la predisposizione della spedizione
Regolare il carrello in base al tipo di carico da trasportare per ottenere un corretto accoppiamento carrello-accessorio ed un uso sicuro dello stesso
Caricare o scaricare i materiali sul mezzo
Intervenire in caso di imprevisti sulla procedura standard, decidendo sulla sequenza delle operazioni
Predisporre il dispositivo di sollevamento del carrello elevatore (distanze, ecc..)
Caricare e scaricare i materiali sul mezzo
Condurre il carrello elevatore fino alla posizione indicata, avvalendosi eventualmente di un computer inserito nel quadro di comando del veicolo
Competenza
Competenza
Competenza
Effettuare l'accettazione della marca/prodotto
Effettuare l'accettazione della marca/prodotto e gestirne la movimentazione/immagazzinamento
Effettuare l'accettazione della marca/prodotto e gestirne la movimentazione/immagazzinamento
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Verificare l'esattezza dei documenti di trasporto e la rispondenza con gli ordini
Verificare l'esattezza dei documenti di trasporto e la rispondenza con gli ordini
Verificare l'esattezza dei documenti di trasporto e la rispondenza con gli ordini
Valutare l'integrità degli imballi in entrata
Valutare l'integrità degli imballi in entrata
Valutare l'integrità degli imballi in entrata
Accettare con riserva il prodotto in caso di non conformità
Accettare con riserva il prodotto in caso di non conformità
Accettare con riserva il prodotto in caso di non conformità
Verificare quantità e caratteristiche del prodotto in entrata
Verificare quantità e caratteristiche del prodotto in entrata
Verificare quantità e caratteristiche del prodotto in entrata
Riconoscere eventuali anomalie di imballaggio, etichettatura, ecc.. sullo stato delle merci
Riconoscere eventuali anomalie di imballaggio, etichettatura, ecc.. sullo stato delle merci
Riconoscere eventuali anomalie di imballaggio, etichettatura, ecc.. sullo stato delle merci
Prefigurarsi l'utilizzo e l'organizzazione degli spazi di magazzino funzionali al corretto espletamento delle operazioni di stoccaggio e spedizione
Prefigurarsi l'utilizzo e l'organizzazione degli spazi di magazzino funzionali al corretto espletamento delle operazioni di stoccaggio e spedizione
Gestire l'ordine di carico delle merci e organizzare la sequenza delle attività di carico/scarico
Competenza
Competenza
Competenza
Magazziniere
Effettuare il calcolo/scarico merci in entrata/uscita con la supervisione del responsabile
Effettuare il calcolo/scarico merci in entrata/uscita in autonomia
Gestire la corretta collocazione delle merci in magazzino
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Verificare l'esattezza dei documenti di trasporto e la rispondenza con gli ordini
Verificare l'esattezza dei documenti di trasporto e la rispondenza con gli ordini
Individuare gli spazi e le modalità di disposizione alle merci nei diversi locali del magazzino
Valutare qualità e funzionalità delle strutture di stoccaggio e stato delle merci da immagazzinare
Valutare qualità e funzionalità delle strutture di stoccaggio e stato delle merci da immagazzinare
Distinguere grandezze fisiche e tipologie delle merci movimentate per il loro corretto stoccaggio negli spazi assegnati in area magazzino
Condurre muletto o sistemi automatizzati per scarico e carico merci
Valutare funzionalità ed efficienza di attrezzature e macchinari utilizzati per la movimentazione (carrello elevatore, muletto ecc..)
Individuare gli elementi identificativi delle merci ed i dispositivi di sicurezza previsti
Usare software per carico/scarico merci di magazzino
Condurre muletto o sistemi automatizzati per scarico e carico merci
Collocare la merce in magazzino utilizzando il muletto o sistemi automatizzati
Usare software per carico/scarico merci di mgazzino
Valutare disponibilità, rintracciabilità e stato delle merci (localizzazione, livello giacenza e scorte, ecc..) in risposta a richieste di informazioni di clienti interni ed esterni
Aggiornare la lista d'attesa di merci in arrivo al magazzino
Consegnare la merce ad altri reparti dell'impresa sulla base di appositi ordini di consegna
Verificare la giacenza di magazzino per l'inventario, valutando la consistenza degli scostamenti e segnalandoli al diretto responsabile
Area Operativa
Area Qualificata
Resi
1º liv. / Base
2º liv. / Centrato
3º liv. / Consolidato
3º S liv. Base
4º liv. / Centrato
Ricontrollare e riconfezionare i prodotti standard resi dai clienti con supervisione del responsabile
Ricontrollare e riconfezionare i prodotti standard resi dai clienti in autonomia
Ricontrollare e riconfezionare ogni tipologia di resi dai clienti in autonomia
Registrare e certificare la qualità dei prodotti resi dei clienti per qualsiasi modello
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Attività previste
Aprire il collo ricevuto dal cliente
Aprire il collo ricevuto dal cliente
Aprire il collo ricevuto dal cliente
Controllo della qualità del prodotto
Controllare la documentazione di accompagnamento
Controllare la documentazione di accompagnamento
Controllare la documentazione di accompagnamento
Controllare l'asse e la curvatura dell'occhiale in base al disegno e manualmente intervenire per correggerla e registrarla
Gestire il materiale di packeging
Gestire il materiale di packeging
Gestire il materiale di packeging
Effettuare il controllo estetico dell'occhiale o dell'astuccio
Confezionare il prodotto
Confezionare il prodotto
Confezionare il prodotto
Allestire prodotto per la consegna a magazzino
Allestire prodotto per la consegna a magazzino
Allestire prodotto per la consegna a magazzino
Il 1º livello/area operativa-base è attribuito per un periodo transitorio di 6 mesi ai lavoratori di prima assunzione senza esperienza professionale di settore
Al 1º livello/area operativa-base appartengono inoltre i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia e manovalanza non legati direttamente alla produzione
Ipotesi di accordo 28/04/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Allegato 3 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DESCRITTIVI PROFESSIONALI
in vigore dal 1º luglio 2017
Nella fase di stesura definitiva del presente contratto, per tutte le aree professionali e per tutte le professionalità in cui è prevista l'assunzione al primo livello dell'inquadramento, sarà definito il passaggio al livello superiore dopo sei mesi.
Allegato 5 - Elemento provvisorio classificazione del personale - Art. 28
Livelli | Elemento provvisorio classificazione dic-13 | Elemento provvisorio classificazione feb-14 | Elemento provvisorio classificazione gen-15 | Totale € |
Q - 6º | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 206,40 |
5º | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 192,00 |
4º S | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 172,83 |
4º | 54,94 | 54,94 | 54,94 | 164,82 |
3º | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 156,00 |
2º | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 144,03 |
1º | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 90,03 |
L'importo di cui sopra verrà erogato rispettivamente:
- quanto al 2012 con la retribuzione del mese di dicembre 2013, ai lavoratori in forza alla data del presente verbale di accordo, commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo gennaio-dicembre 2012
- quanto al 2013 con la retribuzione del mese di febbraio 2014 ai lavoratori in forza alla data del presente verbale di accordo, commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo gennaio-dicembre 2013
- quanto al 2014 con la retribuzione del mese di gennaio 2015 ai lavoratori in forza al 1º dicembre 2014, commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo gennaio-dicembre
2014
con riduzione proporzionale nel caso di assunzione nel corso dei periodi sopra indicati e proporzionamento in caso di attività part-time.
L'importo non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale e legale e del trattamento di fine rapporto.
Allegato 6 - Aumenti periodici di anzianità
(Estratto dall'art. 12 CCNL 21-7-1979)
Norme transitorie
Operai
Gli operai in forza al 30-6-1979 manterranno l'importo in cifra degli scatti maturati a tale data; gli scatti che maturassero entro il 30-6-1980 verranno calcolati sul minimo tabellare in vigore al 30-6-1979, secondo la normativa del CCNL 14 luglio 1976.
Con decorrenza 1-7-1980 verrà erogato il primo scatto nella misura stabilita dal presente articolo; l'anzianità utile per la maturazione degli scatti successivi decorrerà da tale data. Agli operai assunti dopo l'1-7-1978 il primo scatto verrà erogato al compimento del biennio di anzianità.
Con l'erogazione del primo scatto al nuovo regime verrà assorbito quanto precedentemente riconosciuto allo stesso titolo, nonché la quota mensile di gratifica natalizia corrisposta ai sensi dell'art. 8 - Parte Operai.
Impiegati ed intermedi
Gli impiegati e gli intermedi in forza alla data del 30-6-1979 manterranno in cifra gli importi degli aumenti maturati a tale data ed avranno diritto alla maturazione di ulteriori aumenti biennali di anzianità secondo gli importi previsti dal nuovo regime fino ad un massimo complessivo di 14 per gli impiegati e di 8 per gli intermedi. A tale fine è considerata utile la frazione di biennio in corso alla data suddetta.
Per ogni scatto biennale maturato al 30-6-1979 verrà erogata la somma di € 2,07 mensili; il pagamento avrà decorrenza dall'1-1-1980.
(Estratto dall'art. 21 CCNL 24-7-1983)
Disposizioni particolari per i lavoratori in forza al 30 giugno 1979
1 - Operai
Con decorrenza 1-7-1980 verrà erogato il primo scatto nella misura stabilita dal presente articolo; l'anzianità utile per la maturazione degli scatti successivi decorrerà da tale data. Agli operai assunti dopo l'1-7-1978 il primo scatto verrà erogato al compimento del biennio di anzianità.
2 - Impiegati ed intermedi
Gli impiegati e gli intermedi in forza alla data del 30-6-1979 manterranno in cifra gli importi degli aumenti maturati a tale data ed avranno diritto alla maturazione di ulteriori aumenti biennali di anzianità secondo gli importi sopra indicati fino ad un massimo complessivo di 14 per gli impiegati e di 8 per gli intermedi. A tale fine è considerata utile la frazione di biennio in corso alla data suddetta.
Premesso che l'apprendistato professionalizzante è disciplinato dall'art. 24 del presente CCNL , in questo Allegato sono regolamentati i profili formativi e le modalità di erogazione della formazione, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 167/2011.
Le Parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante, caratterizzato da un percorso formativo personalizzato e integrato nel rapporto lavorativo, è una forma di lavoro idonea a coniugare il fabbisogno di personale qualificato con le esigenze formative del lavoratore. L'apprendistato professionalizzante, così come regolamentato nel contratto collettivo nazionale, rappresenta pertanto uno strumento strutturale di inserimento lavorativo mirato, capace di favorire occupazione di qualità e di soddisfare le esigenze di competitività delle imprese.
L'azienda è tenuta a erogare a ciascun apprendista la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche per il conseguimento della qualifica professionale prevista.
La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue retribuite (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato-Regioni del 21-12-2011), e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante sarà integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 del Dlgs. 167/2011, fino ad un massimo di 120 ore medie annue.
Il tutore aziendale, inserito nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l'apprendista, deve essere in possesso di adeguata professionalità.
La formazione tecnico-professionale e specialistica sarà articolata per moduli (differenziati a secondo dei livelli professionali). l relativi contenuti specifici sono definiti nei Profili formativi di cui al presente allegato.
L'azienda è tenuta a definire in forma scritta il piano formativo individuale (P.F.I.) dell'apprendista, nel quale viene descritto il percorso formativo per il conseguimento della qualificazione professionale. Il Piano formativo dovrà risultare coerente con il profilo formativo di riferimento e contenere il programma specifico e l'articolazione della formazione.
A tal fine nel P.F.I. saranno inseriti - in tutto o in parte - gli argomenti elencati nel relativo profilo formativo, con l'indicazione del numero di ore di formazione ad essi destinate.
Il datore di lavoro attesta la formazione impartita all'apprendista nel libretto formativo del cittadino. In attesa che il citato documento trovi attuazione, le aziende adotteranno uno schema di attestazione conforme a quanto riportato di seguito nel presente allegato. Il datore di lavoro è tenuto ad attestare la formazione impartita all'apprendista, anche nel caso di interruzione del rapporto lavorativo prima della scadenza del periodo di apprendistato.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne ed esterne.
La formazione degli apprendisti potrà essere finanziata da Fondimpresa.
Profili formativi
Le Parti individuano di seguito i profili formativi valevoli per l'apprendistato professionalizzante nell'industria dell'occhialeria.
I contenuti formativi sono definiti dal presente allegato con riferimento a ciascun gruppo di figure professionali di cui all'all.4 del CCNL e al presente allegato al CCNL: Amministrazione; Commerciale e Logistica; Manutenzione; Personale, Organizzazione ed E.D.P.; Produzione; Qualità; Ricerca e sviluppo; Servizi vari.
In caso di mansioni individuate e convenute in sede aziendale in applicazione delle norme contrattuali nazionali sulla classificazione del personale, i contenuti professionali potranno essere adattati.
Contenuti formativi a carattere professionalizzante differenziati per gruppo di tipologie professionali
Le attività formative a carattere professionalizzante sono volte a conseguire i seguenti obiettivi formativi:
1. conoscere i prodotti e servizi del settore e il contesto aziendale
2. conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
3. conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro
4. conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)
5. conoscere e utilizzare le misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale
6. conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
a questi fini, la formazione professionalizzante dell'apprendista riguarderà in via esemplificativa gli argomenti sotto individuati, da inserire in tutto o in parte nel piano formativo individuale, in relazione alla professionalità da acquisire e al livello di inquadramento finale.
1 - Amministrazione
1ª - Per i livelli finali dal 6º al 3º livello
- conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi
- conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
- conoscenza del servizio amministrazione
- conoscenza degli elementi del bilancio aziendale
- gestione dei flussi informativi
- sistemi di contabilità generale e analitica
- elaborazione del budget
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio
- conoscenza dell'organizzazione, gestione e utilizzo dell'archivio cartaceo ed elettronico
- organizzazione delle riunioni di lavoro
- conoscenza generale dei principi e delle tecniche di tutela della privacy
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
1b - Argomenti formativi specifici, aggiuntivi per i livelli finali Quadro e 6º
- organizzazione e funzioni degli enti ed uffici esterni con cui si rapporta l'azienda, quali amministrazione finanziaria, banche,revisori e sindaci,ecc.
2 - Commerciale e logistica
2ª - Per livelli finali dal 3º al 2º
- conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi
- conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego
- gestione degli spazi di magazzino e conoscenza delle tecniche di magazzinaggio
- movimentazione interna delle merci
- acquisizione dell'abilitazione all'utilizzo dei mezzi di movimentazione interna
- trattamento dei dati di magazzino e preparazione dei documenti per il trasporto
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio
- conoscenza di base delle normative relative al trasporto delle merci, inclusi gli aspetti relativi alla circolazione e sicurezza
- attività inerenti alla corretta gestione dei veicoli
- nozioni sulla movimentazione e trasporto delle merci pericolose
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
2b - Per i livelli finali dal 6º al 4º
- conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi
- conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
- conoscenze sulla rete commerciale e distributiva dell'azienda
- conoscenza delle procedure relative alla gestione dei rapporti con la clientela in merito a termini di consegna, prezzi, modifiche agli ordini, ecc.
- programmazione delle azioni di vendita ed elementi di base del marketing aziendale
- gestione della trattativa commerciale
- organizzazione e programmazione della logistica aziendale
- conoscenza delle tipologie di spedizione e trasporto delle merci
- gestione dei flussi informativi delle merci
- nozioni sulla movimentazione e trasporto delle merci pericolose
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
2c - Argomenti formativi specifici, aggiuntivi per i livelli Quadro e 6º
- nozioni sui contenuti dei contratti di agenzia e rappresentanza commerciale
- conoscenze sulla conduzione delle ricerche di mercato
- organizzazione e funzioni degli enti ed uffici esterni con cui si rapporta l'azienda, quali vettori di spedizione, centri logistici,ecc.
- nozioni per il coordinamento e la gestione delle normative di sicurezza e igiene del lavoro relative all'area di appartenenza
3 - Manutenzione
3ª - Per i livelli finali dal 3º al 2º
- conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti /servizi
- conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego
- conoscenze di base delle principali macchine e attrezzature impiegate nell'azienda e relative tecniche di manutenzione
- conoscenza delle macchine utensili
- Interpretazione del disegno tecnico
- conoscenza degli standard e delle modalità operative per la realizzazione dei programmi di manutenzione
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
3b - Per i livelli finali dal 6º al 4º
- conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti / servizi
- conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego
- conoscenza del sistema di manutenzione ordinaria e straordinaria aziendale
- conoscenze di base delle principali macchine e attrezzature impiegate nell'azienda e relative tecniche di manutenzione
- messa a punto e regolazione dei parametri di qualità delle macchine
- individuazione ed eliminazione dei guasti e malfunzionamenti
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
3c - Argomenti formativi specifici, aggiuntivi per i livelli finali Quadro e 6º
- conoscenze sulle modalità di predisposizione dei programmi di manutenzione, ivi comprese le priorità di intervento in relazione agli obiettivi aziendali
- conoscenza e funzionamento degli altri enti, anche esterni, coinvolti nel processo di manutenzione delle macchine e degli impianti
- nozioni per il coordinamento e la gestione delle normative di sicurezza e igiene del lavoro relative all'area di appartenenza
4 - Personale, Organizzazione ed E.D.P.
4ª - Per i livelli finali dal 6º al 3º
- conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti e servizi
- conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
- conoscenza del contratto collettivo nazionale e degli eventuali contratti aziendali
- conoscenza dell'organizzazione e gestione dell'archivio cartaceo ed elettronico
- conoscenza di base delle tecniche di selezione del personale e sviluppo organizzativo
- conoscenze di base necessarie all'elaborazione delle retribuzioni e ai conseguenti adempimenti
- contributivi e fiscali
- organizzazione delle riunioni di lavoro
- conoscenza dei principi e delle tecniche di tutela della privacy
- conoscenza della struttura hardware di un elaboratore
- conoscenza e utilizzo dei principi basilari della programmazione, dei linguaggi informatici e della terminologia tecnica della propria area di attività
- conoscenza e utilizzo dei sistemi di elaborazione elettronica dei dati e dei mezzi periferici che interagiscono col sistema operativo principale
- conoscenza e applicazione delle tecniche in materia di sicurezza informatica
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
4b - Argomenti formativi specifici, aggiuntivi per i livelli finali Quadro e 6º
- organizzazione e funzioni degli enti ed uffici esterni con cui si rapporta l'azienda, quali ad esempio gli enti previdenziali e assicurativi, ecc.
- nozioni sulla conduzione delle trattative sindacali
- elaborazione di piani retributivi e di sistemi incentivanti per il personale
- nozioni sui criteri per una corretta conduzione di un centro elaborazione dati e per l'addestramento all'uso dei programmi da parte del personale utente
- Conoscenza delle norme riguardanti la privacy e la gestione degli impianti di videosorveglianza e controllo
5 - Produzione
5ª - Per i livelli finali dal 3º al 2º
- conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti / servizi
- conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego
- conoscenza del ciclo di produzione e dei relativi macchinari
- conoscenza dei principi base del controllo di qualità di prodotto e di processo
- conoscenza della struttura e delle principali caratteristiche dei prodotti realizzati, delle relative tecnologie e dei principali processi di trattamento del prodotto
- conoscenza delle operazioni di base per l'avvio, la gestione, l'uso e la regolazione delle macchine in dotazione
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
5b - Per i livelli finali dal 6º al 4º
- conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti / servizi
- conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego
- conoscenza del ciclo di produzione e dei relativi macchinari
- capacità di interagire con le altre aree aziendali interessate,in particolare con logistica e manutenzione
- conoscenza dei principi base del controllo di qualità di prodotto e di processo
- conoscenza delle procedure volte alla predisposizione di piogiammi di produzione e di piani produttivi di dettaglio
- conoscenza delle procedure volte a definire gli standard qualitativi, p roduttivi e di processo
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
5c - Argomenti formativi specifici, aggiuntivi i livelli finali Quadro e 6º
- nozioni sull'ottimizzazione degli obiettivi produttivi, qualitativi e di efficienza dell'unità di appartenenza
- modalità di predisposizione di consuntivi utili al controllo dei fattori di produzione
- nozioni per il coordinamento e la gestione delle normative di sicurezza e igiene del lavoro relative all'area di appartenenza
6 - Qualità
6ª - Per i livelli finali dal 3º al 2º
- conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti e servizi
- conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
- conoscenza del ciclo di lavorazione e dei principali macchinari
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego
- conoscenza dei principi base del controllo qualità di prodotto e di processo nelle varie fasi di lavorazione
- conoscenza dei metodi, delle procedure e degli strumenti per la verifica e valutazione del livello qualitativo del prodotto
- conoscenza delle procedure per segnalare le anomalie non risolvibili mediante intervento immediato
- saper predisporre, sulla base di istruzioni ricevute, i campioni da analizzare e le strumentazioni relative
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
6b - Per i livelli finali dal 6º al 4º
- conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti e servizi
- conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
- conoscenza del ciclo di lavorazione e dei principali macchinari
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego
- conoscenza dei principi base del controllo qualità di prodotto e di processo nelle varie fasi di lavorazione
- conoscenza dei principi base delle procedure di certificazione
- conoscenza delle procedure volte alla predisposizione dei piani di controllo, prova e collaudo
- conoscenza delle normative di riferimento per i controlli qualitativi di laboratorio
- conoscenza delle problematiche relative al comportamento dei materiali nelle lavorazioni successive
- conoscenza delle problematiche legate alla industrializzazione ed alla emissione di specifiche di processo
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza su/lavoro e protezione dagli incendi
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
6c - Argomenti formativi specifici, aggiuntivi i livelli finali Quadro e 6º liv.
- modalità di predisposizione dei piani di controllo, prova e collaudo e analisi e certificazione dei risultati
- interazione con le altre funzioni aziendali interessate all'applicazione delle procedure di qualità
- capacità di gestione delle procedure per il consegu imento e mantenimento delle certificazioni di qualità e rapporto con i relativi enti
7 - Ricerca e sviluppo
7ª - Per i livelli finali dal 3º al 2º
- conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti e servizi
- conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
- conoscenza del ciclo di lavorazione e delle principali macchine
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego
- conoscenza delle attrezzature di officina e del loro corretto impiego
- conoscenza degli strumenti di misura e del loro uso
- conoscenza delle modalità per l'esecuzione di prove fisico chimiche e tecnologiche su materiali, semilavorati e prodotti finiti
- conoscenze di base per la lettura dei disegni tecnici
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio
- lettura e interpretazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, dei risultati relativi alle prove effettuate
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
7b - Per i livelli finali dal 6º al 4º
- conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti e servizi
- conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
- conoscenza del ciclo di lavorazione e dei principali macchinari
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego
- conoscenza delle normative di riferimento per i controlli qualitativi di laboratorio
- conoscenze di base del