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CCNL Marittimi - Navi superiori a 151 Tsl

Categoria Retributiva: Navi superiori a 151 Tsl (dal 01.04.01)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 luglio 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 05/06/2007

Panoramica del Contratto

Lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.

Parti Stipulanti

Assarmatori

Fit Cisl

Federazione Italiana Trasporti

Confitarma

Confederazione Italiana Armatori

Filt Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Trasporti

Uiltrasporti Uil

Unione Italiana Lavoratori Trasporti

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/07/2025
LivelloPaga BaseTotale
1° Ufficiale – Lungo corso2389,42 €2389,42 €
1° Ufficiale – Mediterraneo2352,28 €2352,28 €
2° Ufficiale – Lungo corso2018,01 €2018,01 €

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Orario di lavoro (Navi superiori a 151 Tsl)

L'orario di lavoro è stabilito in 8 ore giornaliere.

Il Comandante o il Direttore di macchina non è soggetto ad uno specifico orario di lavoro e pertanto allo stesso non spetta il compenso per lavoro straordinario.

Lavoro straordinario (Navi superiori a 151 Tsl)

Ogni lavoro eseguito dai componenti dell'equipaggio oltre l'orario normale di lavoro è considerato lavoro straordinario; non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro per la sicurezza della nave e del carico.

 

Base di computo: La quota oraria per il lavoro straordinario si determina dividendo il minimo contrattuale per il divisore 184.

 

Maggiorazioni:

- Diurno feriale: 25%
- Notturno feriale e Diurno festivo: 25%
- Notturno festivo: 33%

Agli effetti dei compensi per lavoro straordinario per ore notturne si intendono quelle comprese tra le ore 20 e le ore 6.

I compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere esclusi a qualsiasi titolo dalla retribuzione e dal calcolo delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi compensativi nonché di ogni altro istituto.

Ferie (Navi superiori a 151 Tsl)

Per ogni anno di servizio è riconosciuto il seguente periodo feriale d fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività comprese nel periodo feriale stesso:

 

- Comandante e Direttori di macchina (Navi fino a 3000 tsl): 35 giorni;
- Altri componenti l'equipaggio: 34 giorni.

 

Tali giorni assorbono le festività religiose soppresse ed i permessi per riduzione d'orario.

Qualora l'armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali ai sensi dei commi precedenti, corrisponderà al marittimo altrettante giornate pari a 1/26 del minimo contrattuale conglobato, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore, indennità di rappresentanza (fino al 29.07.2015), ed ad 1/30 del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli eventuali scatti.

Mensilità Aggiuntive (Navi superiori a 151 Tsl)

Sia in occasione del Natale che della Pasqua sarà corrisposta ai marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco una gratifica costituita da una mensilità dei seguenti elementi:

a) minimo contrattuale;

b) supplemento paga per il personale di Stato Maggiore;

c) valore convenzionale della panatica;

d) eventuali scatti.

Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia (13a) e quella pasquale (14a) saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.

I ratei delle gratifiche natalizie e pasquali saranno da considerarsi ai fini del computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.

 

Personale in continuità di rapporto di lavoro - CRL:  le suddette gratifiche verranno corrisposte in ragione di tanti 360mi quanti sono i giorni di servizio utili nel corso dell'anno. Sono comunque esclusi i giorni di malattia, indennizzati dall'Ente competente, nonché i periodi di sospensione previsti dalla normativa in materia.

 

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