CCNL Marittimi - Navi superiori a 151 Tsl
Categoria Retributiva: Navi superiori a 151 Tsl (dal 01.04.01)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 luglio 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 05/06/2007
Panoramica del Contratto
Lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Parti Stipulanti
Assarmatori
Fit Cisl
Federazione Italiana Trasporti
Confitarma
Confederazione Italiana Armatori
Filt Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti
Uiltrasporti Uil
Unione Italiana Lavoratori Trasporti
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1° Ufficiale – Lungo corso | 2389,42 € | 2389,42 € |
| 1° Ufficiale – Mediterraneo | 2352,28 € | 2352,28 € |
| 2° Ufficiale – Lungo corso | 2018,01 € | 2018,01 € |
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Orario di lavoro (Navi superiori a 151 Tsl)
L'orario di lavoro è stabilito in 8 ore giornaliere.
Il Comandante o il Direttore di macchina non è soggetto ad uno specifico orario di lavoro e pertanto allo stesso non spetta il compenso per lavoro straordinario.
Lavoro straordinario (Navi superiori a 151 Tsl)
Ogni lavoro eseguito dai componenti dell'equipaggio oltre l'orario normale di lavoro è considerato lavoro straordinario; non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro per la sicurezza della nave e del carico.
Base di computo: La quota oraria per il lavoro straordinario si determina dividendo il minimo contrattuale per il divisore 184.
Maggiorazioni:
- Diurno feriale: 25%
- Notturno feriale e Diurno festivo: 25%
- Notturno festivo: 33%
Agli effetti dei compensi per lavoro straordinario per ore notturne si intendono quelle comprese tra le ore 20 e le ore 6.
I compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere esclusi a qualsiasi titolo dalla retribuzione e dal calcolo delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi compensativi nonché di ogni altro istituto.
Ferie (Navi superiori a 151 Tsl)
Per ogni anno di servizio è riconosciuto il seguente periodo feriale d fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività comprese nel periodo feriale stesso:
- Comandante e Direttori di macchina (Navi fino a 3000 tsl): 35 giorni;
- Altri componenti l'equipaggio: 34 giorni.
Tali giorni assorbono le festività religiose soppresse ed i permessi per riduzione d'orario.
Qualora l'armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali ai sensi dei commi precedenti, corrisponderà al marittimo altrettante giornate pari a 1/26 del minimo contrattuale conglobato, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore, indennità di rappresentanza (fino al 29.07.2015), ed ad 1/30 del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli eventuali scatti.
Mensilità Aggiuntive (Navi superiori a 151 Tsl)
Sia in occasione del Natale che della Pasqua sarà corrisposta ai marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco una gratifica costituita da una mensilità dei seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) supplemento paga per il personale di Stato Maggiore;
c) valore convenzionale della panatica;
d) eventuali scatti.
Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia (13a) e quella pasquale (14a) saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.
I ratei delle gratifiche natalizie e pasquali saranno da considerarsi ai fini del computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.
Personale in continuità di rapporto di lavoro - CRL: le suddette gratifiche verranno corrisposte in ragione di tanti 360mi quanti sono i giorni di servizio utili nel corso dell'anno. Sono comunque esclusi i giorni di malattia, indennizzati dall'Ente competente, nonché i periodi di sospensione previsti dalla normativa in materia.
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