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CCNL Marittimi - Addetti agli Uffici

Categoria Retributiva: Addetti agli Uffici

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 luglio 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 13/06/2007 - Decorrenza: 01/01/2007 - Scadenza: 31/12/2010

Panoramica del Contratto

Personale di terra - uffici e terminals delle Società di Navigazione.

Parti Stipulanti

Fit Cisl

Federazione Italiana Trasporti

Assorimorchiatori

Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori

Confitarma

Confederazione Italiana Armatori

Filt Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Trasporti

Uiltrasporti Uil

Unione Italiana Lavoratori Trasporti

Federimorchiatori

Federazione Italiana Armatori di Rimorchiatori

Assarmatori

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/07/2025
LivelloPaga BaseTotale
11473,72 €1473,72 €
21552,53 €1552,53 €
31711,84 €1711,84 €

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Orario di lavoro (Addetti agli uffici)

L'orario settimanale di lavoro è di 40 ore e verrà ripartito dal lunedì al venerdì in otto ore giornaliere, salvo diversa pattuizione a livello aziendale

Lavoro straordinario (Addetti agli uffici)

È considerato lavoro straordinario il lavoro compiuto oltre le 40 ore .

Per le prestazioni di lavoro straordinario, sono stabilite le seguenti maggiorazioni non cumulabili tra loro, da calcolare su 1/173 della retribuzione mensile (minimo, aumenti periodici di anzianità, ev. superminimo):

- straordinario feriale diurno: 30%

- straordinario feriale notturno: 50%

- straordinario festivo diurno: 50%

- straordinario festivo notturno: 60%

- straordinario nella giornata del sabato: 35%

Per i lavoratori inquadrati nella categoria "quadro" (7o livello), i trattamenti economici relativi al lavoro straordinario diurno, notturno e festivo sono assorbiti nel trattamento economico globale annuo, ivi compresa l'indennità di funzione; se chiamati a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di domenica e negli altri giorni festivi o semifestivi, verrà riconosciuto il solo riposo compensativo.

Ferie (Addetti agli uffici)

Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, secondo i termini sottoindicati:

- per i lavoratori aventi una anzianità di servizio:

a) da 1 anno a 6 anni compiuti: giorni 22,5 lavorativi;

b) oltre 6 anni e fino a 20 anni compiuti: giorni 26 lavorativi;

c) oltre i 20 anni compiuti: giorni 27,5 lavorativi.

In caso di ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, si precisa che, per l'esatta determinazione dei giorni dì ferie da fruire, il numero dei giorni sopra indicati si moltiplica per 1,2. Il risultato così ottenuto rappresenta il numero dei giorni di ferie da godersi.

Mensilità Aggiuntive (Addetti agli uffici)

Tredicesima: In occasione del Natale la Società corrisponderà al lavoratore una mensilità della retribuzione costituita dai seguenti elementi:

- Minimo contrattuale;

- Eventuale superminimo;

- Aumenti periodici di anzianità;

- Contributo sostitutivo mensa;

- indennità di funzione

 

Quattordicesima: in occasione della Pasqua o prima del periodo feriale, la Società corrisponderà all'addetto una mensilità della retribuzione costituita dagli elementi di cui sopra.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova, avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare delle mensilità accessorie e per quanti sono stati i mesi interi di servizio prestato, calcolando come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni e trascurando invece quella inferiore a 15 giorni.

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