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CCNL Miniere, Metallurgia

Categoria Retributiva: Miniere

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 marzo 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 11/04/2019 - Decorrenza: 01/04/2019 - Scadenza: 31/03/2022

Ultimo aggiornamento

14 luglio 2025

Panoramica del Contratto

Attività Minerarie

Parti Stipulanti

Filctem Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture

Uiltec Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessile

Energia e Chimica

Assorisorse

Risorse Naturali ed Energie Sostenibili

Femca Cisl

Federazione Energia

Moda

Chimica e Affini

Assomineraria

Associazione Italiana per l'Industria Mineraria e Petrolifera

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/03/2026
LivelloPaga BaseTotale
13113,79 €3113,79 €
1 S3165,31 €3165,31 €
22880,70 €2880,70 €

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Orario di lavoro

La durata dell'orario normale è di 40 ore medie settimanali normalmente distribuite su 5 giorni.

Lavoro straordinario

È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilito dalle norme di legge.

Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione oraria di fatto, maggiorata dalle percentuali seguenti, da calcolarsi sul minimo retributivo mensile, contingenza, eventuale superminimo, assegno ad personam, scatti di anzianità, ed eventuale terzo elemento nonché, per gli operai retribuiti a cottimo, sulla percentuale di cottimo:

- lavoro straordinario diurno: 27%

- lavoro straordinario festivo (oltre le 8h nella giornata): 55%

- lavoro straordinario diurno in sottosuolo: 30%

I predetti compensi percentuali non sono cumulabili.

Ferie

Assunti successivamente al 1º agosto 2004  

I lavoratori assunti successivamente al 1º agosto 2004 hanno diritto, per ogni anno di servizio, al seguente periodo di ferie:

- 4 settimane per anzianità di servizio fino a 4 anni;

- 4 settimane più 1 giorno per anzianità di servizio oltre 4 anni e fino a 8 anni;

- 4 settimane più 2 giorni per anzianità di servizio oltre 8 anni e fino a 12 anni;

- 4 settimane più 3 giorni per anzianità di servizio oltre 12 anni e fino a 16 anni;

- 4 settimane più 4 giorni per anzianità di servizio oltre 16 anni e fino a 20 anni;

- 4 settimane più 5 giorni per anzianità di servizio oltre 20 anni.


In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi equivalgono ad una settimana di ferie.

Assunti anteriormente al 1º agosto 2004 

Operai e intermedi: l'operaio per l'anzianità ininterrotta presso la stessa azienda ha diritto, nel corso di ogni anno feriale, ad un periodo di riposo annuale retribuito in misura pari a 4 settimane.

In aggiunta:

A) Lavoratori con anzianità di servizio superiore a 8 anni:
- 1 giorno dal 1º gennaio 2003;
- 1 giorno dal 1º agosto 2004;
- 1 giorno dal 1º gennaio 2009;
- 1 giorno dal 1º gennaio 2013;
- 1 giorno dal 1º gennaio 2017

fino al raggiungimento complessivo di 5 giorni aggiuntivi.

B) Lavoratori con anzianità di servizio compresa fra i 5 e gli 8 anni:
- 2 giorni dal 1º agosto 2004;
- 1 giorno dal 1º gennaio 2009;
- 1 giorno dal 1º gennaio 2013;
- 1 giorno dal 1º gennaio 2017

fino al raggiungimento complessivo di 5 giorni aggiuntivi.

Ai lavoratori con anzianità di servizio inferiore a 5 anni alla data del 1º agosto 2004 trovano, invece, applicazione - a decorrere dal 1º gennaio 2005 - le disposizioni stabilite per gli assunti successivamente al 01.08.2004, con assorbimento di ogni altra condizione feriale.

Impiegati: agli impiegati assunti anteriormente al 1º agosto 2004 spetta, per ogni anno di servizio, il seguente periodo di ferie:

- 4 settimane per anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 4 settimane più un giorno per anzianità di servizio da oltre 5 anni e fino ai 15 anni;
- 5 settimane per anzianità di servizio oltre i 15 anni.

 

Mensilità Aggiuntive

L'Azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile percepita dal lavoratore.

La retribuzione mensile sarà costituita da: minimo tabellare, eventuale superminimo o assegno ad personam, indennità di funzione e altre indennità fisse e continuative; restano invece escluse l'indennità di sottosuolo, altre indennità nonché i compensi per il lavoro a turno, supplementare, straordinario, notturno, festivo.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'azienda.

La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerato a questi effetti come mese intero.

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