CCNL in vigore
MINIERE, METALLURGIA
Testo consolidato del CCNL 06/07/2004
Per i dipendenti dalle aziende del settore minerario
Decorrenza: 01/01/2004
Scadenza: 31/03/2025
CCNL 06/07/2004 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 19/07/2006 (Decorrenza 01/04/2006)
- Accordo 20/12/2006
- Ipotesi di accordo 29/09/2008 (Decorrenza 01/04/2008)
- Accordo di rinnovo 19/10/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
- Ipotesi di accordo 20/11/2013 (Decorrenza 01/04/2013)
- Accordo di rinnovo 15/02/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
- Ipotesi di accordo 11/04/2019 (Decorrenza 01/04/2019)
- Accordo previdenza integrativa 31/10/2019
- Ipotesi di accordo 13/07/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 6 luglio 2004, in Roma
tra
l'ASSOMINERARIA
e
la FILCEM-CGIL
la FEMCA-CISL
la UILCEM-UIL
Accordo di rinnovo 19/07/2006 (Decorrenza 01/04/2006)
Verbale di stipula
Il giorno 19 luglio 2006 nella Sede di Assomineraria si sono incontrate:
l'Assomineraria;
assistita dalla Confindustria;
le Segreterie Nazionali FILCEM, FEMCA, UILCEM
assistite da una Delegazione di strutture territoriali,
per il rinnovo del biennio economico del CCNL per le Attività minerarie 6 luglio 2004,
ed hanno convenuto:
[___]
Verbale di incontro
Il giorno 19 luglio 2006 nella sede di Assomineraria si è tenuta la riunione dell'Osservatorio nazionale.
È stata compiuta una disamina completa dell'attività del settore minerario del Paese, con particolare riferimento alle prospettive economiche e produttive. I motivi di soddisfazione legati alla buona capacità operativa delle aziende e delle maestranze sono stati oscurati dalla mancanza assoluta di una politica nazionale di settore.
È stato convenuto di attuare una decisa azione di sensibilizzazione presso le autorità nazionali che possa rilanciare la politica mineraria, nell'interesse del Paese, anche attraverso un rifinanziamento degli strumenti legislativi già in essere.
Sono state ribadite le preoccupazioni espresse precedentemente in ordine al ddl sull'attività estrattiva della regione Sardegna, che se venisse approvato porterebbe alla chiusura dell'intero settore estrattivo isolano, con le gravi immaginabili ripercussioni di carattere economico ed occupazionale.
L'accordo europeo di dialogo sociale sulla silice, siglato tra gli altri da IMA, cui Assomineraria aderisce e le OO.SS. presenti, ha costituito l'altro importante elemento di approfondimento conoscitivo. È stato convenuto di incontrarsi nuovamente entro il 31 dicembre 2006 per individuare le modalità pratiche di recepimento delle normative ivi contenute.
Verbale di stipula
Addì, 20 dicembre 2006
tra
ASSOMINERARIA, assistita da CONFINDUSTRIA
e
FILCEM-CGIL
FEMCA-CISL
UILCEM-UIL, assistite da una delegazione di strutture locali
È stato raggiunto il seguente accordo.
[___]
Verbale di stipula
Il 19 ottobre 2010, in Roma, alla Via delle Tre Madonne, 20, presso la Sede di Assomineraria,
tra:
- l'Assomineraria, rappresentata dal Consigliere Delegato, dal capo gruppo, unitamente alla Delegazione Aziendale;
e
- la FILCTEM CGIL, unitamente a strutture territoriali ed aziendali;
- la FEMCA CISL, unitamente a strutture territoriali ed aziendali;
- la UILCEM UIL, unitamente a strutture territoriali ed aziendali;è stato siglato il seguente verbale di accordo di rinnovo triennale del CCNL Attività Minerarie scaduto il 31 marzo 2010.
Ipotesi di accordo 20/11/2013 (Decorrenza 01/04/2013)
Verbale di stipula
Il 20 novembre 2013, in Roma, alla Via delle Tre Madonne, 20, presso la Sede di Assomineraria,
tra:
- l'ASSOMINERARIA, rappresentata dal Consigliere Delegato, dal capo gruppo, unitamente alla Delegazione Aziendale;
e
- la FILCTEM CGIL, unitamente a strutture territoriali ed aziendali;
- la FEMCA CISL, unitamente a strutture territoriali ed aziendali;
- la UILTEC UIL, unitamente a strutture territoriali ed aziendali;è stato siglato la seguente ipotesi di accordo di rinnovo triennale del CCNL Attività Minerarie 19 ottobre 2010 nella decorrenza 1º aprile 2013 - 31 marzo 2016.
Accordo di rinnovo 15/02/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Verbale di stipula
Addì, 15 febbraio 2017, in Roma alla Via delle Tre Madonne, 20, Roma, presso la Sede di Assomineraria
tra
ASSOMINERARIA, Associazione Italiana per l'industria mineraria e petrolifera
e
la FILCTEM CGIL,
la FEMCA CISL,
la UILTEC UIL,
tutti e tre unitamente a strutture territoriali ed aziendali,
è stato stipulato il rinnovo del CCNL per le Attività Minerarie del 19 dicembre 2013.
Ipotesi di accordo 11/04/2019 (Decorrenza 01/04/2019)
Verbale di stipula
Addì, 11 aprile 2019, in Roma alla Via delle Tre Madonne, 20, Roma, presso la Sede di Assomineraria
tra
- ASSOMINERARIA, Associazione Italiana per l'industria mineraria e petrolifera,
e
- la FILCTEM CGIL,
- la FEMCA CISL,
- la UILTEC UIL,
è stato stipulato il rinnovo del CCNL per le Attività Minerarie del 15 febbraio 2017.
Ipotesi di accordo 13/07/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Verbale di stipula
Addì 13 luglio 2022, in Roma alla Via delle Tre Madonne, 20, Roma, presso la Sede di Assorisorse
sono presenti
ASSORISORSE, Risorse Naturali ed Energie Sostenibili
e
la FILCTEM CGIL
la FEMCA CISL
la UILTEC UIL
tutti e tre unitamente a strutture territoriali ed aziendali,
per stipulare il rinnovo del CCNL per le Attività Minerarie dell'11 aprile 2019.
Le parti confermano la necessità del CCNL per le attività minerarie, la sua specificità e non assimilabilità ad altri settori, in considerazione della particolare natura dell'industria estrattiva, della riconosciuta capacità delle maestranze, della loro localizzazione territoriale, della specificità della loro attività, dell'alto grado di specializzazione raggiunto dalle aziende, della necessità per il Paese di una produzione nazionale di materie prime, e dichiarano le volontà di un impegno comune teso a riaffermare una nuova cultura di settore, attivandosi per l'adozione di un nuovo corso di politica industriale, anche in considerazione dell'appartenenza alla UE.
Ipotesi di accordo 13/07/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Contesto
Il rinnovo contrattuale si colloca in un contesto economico-industriale di complessiva ripresa, stimolato dalle recenti disposizioni comunitarie in tema di strategicità delle materie prime, in particolare di quelle fossili e minerali.
Bisognerà saper indirizzare le scelte e le strategie più complessive mantenendo sempre al centro il fatto che i processi di transizione saranno lunghi e che il sistema industriale del Paese avrà ancora per lungo tempo bisogno delle fonti fossili estratte.
Il presente contratto dovrà estendere la sua applicazione anche alle fonti di energia rinnovabile e dello stoccaggio energetico connessi ai siti minerari.
Sarà infatti la sola forte interazione fra le Organizzazioni Sindacali di Filctem, Femca e Uiltec e le imprese rappresentate da Assorisorse che potrà costruire una linea di proposta che il governo del Paese dovrà utilizzare per gestire una fase di cambiamento che inesorabilmente porterà alla transizione, ma che non potrà vedere sacrificato il nostro sistema industriale con perdite sociali ed occupazionali.
Serviranno impegno professionale, capacità progettuale, forte valorizzazione degli strumenti formativi, condivisione degli obiettivi e grande capacità di relazione per sostenerne i percorsi necessari e quindi per questo si riconferma la necessità di uno strumento regolatorio come il CCNL che indirizzi la capacità negoziale che le Parti hanno da sempre privilegiato.
Il presente contratto collettivo si applica ai lavoratori addetti alle miniere, cave e saline, agli impianti minerallurgici ed agli impianti metallurgici per la produzione dei metalli e dei metalloidi (piombo, zinco, mercurio, antimonio, zolfo, ecc.) di tutto il territorio nazionale.
Si applica altresì ai lavoratori addetti alle attività di dismissione e recupero di miniere, cave e saline, ivi inclusa la gestione residuale connessa a detti siti.
La presente regolamentazione non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'estrazione di metano e petrolio e le cave di materiali da costruzione (marmi, graniti e altre pietre da taglio, pietre in rottami, pietrisco, ghiaia e sabbia).
Le parti convengono sulla necessità di avviare una iniziativa congiunta finalizzata a valorizzare in tutte le sue componenti l'insieme delle attività produttive oggetto di regolamentazione del presente contratto.
Per fare ciò Assomineraria e FULC daranno vita, a partire dalla data di stipula del rinnovo del CCNL, in sede di Osservatorio nazionale, ad una Commissione paritetica riguardante l'individuazione dell'applicazione dell'area contrattuale delle specifiche attività merceologiche, la loro dislocazione, la dimensione occupazionale, le caratteristiche tecnologiche e di mercato, e le modalità di utilizzo dei contratti di lavoro in funzione delle flessibilità in esso contenute.
Tale ricerca dovrà esaurirsi entro il secondo anno di vigenza del contratto. Inoltre, al termine della ricerca, le parti si incontreranno per valutare eventuali nuove prospettive riferite all'area contrattuale e le iniziative da attuare anche nei confronti del territorio e delle istituzioni sia locali che nazionali.
Accordo di rinnovo 15/02/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Campo di applicazione
- campo di applicazione: inserimento di " ___ nonché gestione delle attività di ricerca tecnologica e sviluppo produttivo connesse a siti minerari"
Ipotesi di accordo 11/04/2019 (Decorrenza 01/04/2019)
Campo di applicazione
Il II comma diventa: Si applica altresì ai lavoratori addetti alle attività di dismissione, bonifica e recupero di miniere, cave e saline, ivi inclusa la gestione residuale connessa a detti siti, nonché alla gestione delle attività di ricerca tecnologica e sviluppo produttivo connesse a siti minerari.
1) Osservatorio nazionale
Nell'ambito delle valutazioni di cui in premessa le parti, al fine di realizzare un valido monitoraggio dell'andamento evolutivo del settore decidono di costituire a livello nazionale un Osservatorio.
L'Osservatorio - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore, al fine di individuare con il massimo anticipo possibile le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo nonché di individuare i punti di debolezza, per verificarne le possibilità di superamento.
Gli studi e le analisi svolti dalle parti all'Osservatorio nazionale potranno essere preparatori e propedeutici anche all'attività negoziale delle parti.
Viene istituita l'anagrafe degli R.L.S. ed una banca dati di ordine statistico riguardante incidenti e infortuni di settore.
In particolare a livello nazionale e territoriale sarà oggetto di esame congiunto delle parti quanto segue:
- monitoraggio dell'andamento evolutivo generale del settore estrattivo;
- analisi del contesto delle norme nazionali, compresi gli aspetti fiscali e procedurali, formulando proposte di carattere generale;
- analisi del contesto produttivo nazionale ed il conseguente fabbisogno di materie prime, in relazione alla possibilità di sviluppo delle imprese italiane all'estero, formulando proposte da sottoporre alle autorità competenti;
- analisi dei dati produttivi, qualitativi e quantitativi, utilizzo degli impianti, appalti, investimenti in ricerca e sviluppo, andamento dell'occupazione, realizzazione di margini di competitività e produttività;
- evoluzione complessiva del CCNL e la sua adeguatezza alle modificazioni del sistema produttivo e del quadro legislativo, proponendo soluzioni innovative che potranno anche essere adottate in vigenza contrattuale;
- valutazione dell'andamento delle politiche degli orari di lavoro, della formazione e della salvaguardia della sicurezza adottate negli altri Paesi UE, con particolare riferimento al settore estrattivo;
- valutazione di iniziative per l'orientamento della contrattazione del premio di risultato secondo lo spirito originario del Protocollo 23 luglio 1993, proponendo al riguardo iniziative congiunte;
- analisi delle innovazioni tecnologiche e delle sinergie produttive intervenute nel sistema estrattivo nazionale, anche con particolare riferimento all'occupazione complessiva nel settore;
- approfondimento delle tematiche della sicurezza e dell'ecologia in riferimento all'evoluzione delle normative nazionali e comunitarie;
- approfondimento delle opportunità operative finanziabili nel settore della ricerca mineraria, nel convincimento che la ricerca costituisce la premessa imprescindibile per lo sviluppo del settore.
Tale Osservatorio sarà costituito in forma paritetica da rappresentanti nominati da ASSOMINERARIA e dalla FULC nazionale; per particolari argomenti potranno partecipare esperti di riconosciuta capacità ed esperienza e rappresentanti dell'amministrazione. Le riunioni si dovranno tenere con cadenza almeno annuale, salvo eventi di eccezionale rilevanza.
Nell'ambito dell'Osservatorio saranno previste sezioni specifiche che tratteranno di:
A) Prevenzione, salute, sicurezza, ambiente
Inteso che la sede locale è la più appropriata per trattare le questioni legate ad ambiente e sicurezza, viene comunque riconfermato il comune forte impegno per la massima sicurezza sul lavoro e la compatibilità ambientale. Gli approfondimenti richiesti dai temi in esame perseguiranno, tra gli altri, i seguenti obiettivi:
- promuovere, presso le autorità competenti, iniziative finalizzate a superare i vincoli amministrativi non giustificati e a favorire lo sviluppo sostenibile;
- individuare, in materia di procedure amministrative concernenti l'ambiente e la sicurezza nonché in materia di infortuni sul lavoro e malattie, elementi e proposte da fornire alle rispettive Confederazioni con riferimento all'esigenza di sostituire approcci di natura burocratica con criteri di obiettiva responsabilizzazione;
- migliorare ed intensificare l'azione di orientamento delle imprese, dei R.L.S., delle R.S.U. e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
- predisporre congiuntamente linee-guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali ed adeguati alle necessità aziendali; in particolare sugli obblighi previsti nella definizione del DSS (e/o DSS coordinato) di cui al D.Lgs. n. 624/1996;
- analizzare il rispetto delle normative per la tutela dell'ambiente e della sicurezza da parte delle imprese estrattive, al fine di promuovere iniziative congiunte nei confronti delle Istituzioni competenti.
La realizzazione degli obiettivi indicati viene attuata mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, individuando eventuali proposte da sottoporre alle autorità competenti; in particolare, nel caso di problematiche attinenti siti produttivi caratterizzati dalla presenza di imprese di appalto, di concerto con le strutture sindacali e imprenditoriali interessate, a livello territoriale saranno ricercati adeguati livelli di coordinamento per l'attuazione di misure di prevenzione, sicurezza e protezione comuni;
- realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle parti in materia di ambiente e sicurezza;
- seguire l'evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore; particolarmente con riguardo a problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento, delocalizzazioni, ristrutturazione e trasformazione e dismissione di impianti e miniere che assumano particolare rilevanza;
- individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla Legge;
- aggiornare, alla luce dell'esperienza realizzata dalle innovazioni normative intervenute, di specifiche esigenze emerse per le attività che presentano rischio di incidenti rilevanti, le linee-guida per la formazione dei R.L.S.;
- monitorare le iniziative di formazione in materia di ambiente e sicurezza realizzate dalle imprese, sia con riferimento ai R.L.S., sia con riferimento ai lavoratori, al fine di valutarne la congruità e la corrispondenza con le linee-guida predisposte dall'Osservatorio. A tal fine potrà essere ricercata la collaborazione delle strutture imprenditoriali e sindacali territoriali.
B) Formazione
A valle di quanto sarà concordemente definito a livello nazionale, le articolazioni locali dell'Osservatorio, per la vicinanza con le strutture operative, potranno meglio verificare l'attuazione dell'aspetto formativo, del quale vengono concordemente considerate:
- l'importanza strategica della valorizzazione professionale delle risorse umane;
- l'opportunità di iniziative formative finalizzate all'aggiornamento professionale dei lavoratori e delle loro rappresentanze nonché allo sviluppo della cultura di impresa;
- l'opportunità di porre i lavoratori, con particolare riferimento a quelli per i quali il rischio di inadeguatezza professionale è più alto in relazione all'attività svolta e alla fascia di età, in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica e organizzativa in atto nelle imprese e dal mercato;
- l'opportunità di implementare attività formative che favoriscano un rapporto qualificato e dinamico con il mercato del lavoro;
- l'opportunità di facilitare il reinserimento delle/dei lavoratrici/lavoratori dopo eventuali periodi di assenza per maternità e assistenza di familiari a carico, nel rispetto della compatibilità economica derivante dalla singola dimensione aziendale.
Il livello locale si pone quindi i seguenti obiettivi:
- verificare e analizzare, alla luce delle esperienze realizzate a livello aziendale, le esigenze formative del settore e proporre linee-guida di orientamento;
- promuovere progetti formativi innovativi a livello nazionale da realizzarsi a seguito di un Protocollo che le parti si impegnano a definire entro 6 mesi dalla data di rinnovo del presente CCNL
- promuovere progetti formativi innovativi congiunti a livello nazionale;
- fornire alle aziende indirizzi formativi in materia di:
- aggiornamento professionale dei lavoratori connesso con lo sviluppo della cultura aziendale;
- opportunità di porre i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze imposte dall'innovazione tecnologica ed organizzativa, dagli obiettivi di qualità e dal mercato;
- svolgere attività di monitoraggio ed incentivazione delle iniziative formative;
- realizzare sinergie con l'Organismo bilaterale nazionale e con gli Organismi bilaterali operanti a livello territoriale;
- promuovere presso i Ministeri responsabili, le deputate strutture comunitarie e, attraverso le competenti strutture territoriali, presso le regioni, le esigenze del settore rispetto agli indirizzi delle normative e degli incentivi disponibili;
- promuovere sessioni dell'Osservatorio e/o gruppi di lavoro a livello territoriale, di concerto con le strutture sindacali e imprenditoriali interessate, per sviluppare iniziative formative in realtà specifiche;
- proporre alle parti stipulanti il contratto l'eventuale necessità di aggiornamento delle normative contrattuali in materia di formazione;
- collaborare, particolarmente nei confronti delle piccole e medie imprese, nella definizione di programmi formativi aziendali.
Per il finanziamento degli interventi formativi di cui trattasi si ricercherà l'attivazione di:
- risorse concordemente rese disponibili da ciascuna delle parti a livello aziendale;
- capitoli di spesa previsti dalla legislazione UE;
- capitoli di spesa previsti dalla legislazione nazionale;
- capitoli di spesa previsti dalla legislazione regionale.
C) Mercato del lavoro
Le parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente in materia di mercato del lavoro, e in considerazione delle profonde modifiche intervenute nella situazione occupazionale del settore, e nella consapevolezza dei profondi ulteriori sviluppi che sono attesi, indicano l'ambito territoriale, il più appropriato all'esame continuo dell'andamento e della funzionalità effettiva del mercato del lavoro. In particolare l'articolazione territoriale dell'Osservatorio dovrà:
- monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai rapporti di lavoro speciali con particolare riferimento ai contratti a termine, ai contratti di fornitura e di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo e di formazione e lavoro, ai contratti a tempo parziale. Con riferimento al nuovo strumento rappresentato dal contratto di fornitura di lavoro temporaneo, le parti ritengono allo stato che la sua utilizzazione possa risultare particolarmente funzionale alla copertura di esigenza di breve durata;
- sostenere e sviluppare l'utilizzo degli "stages" attraverso opportune azioni tese a diffondere la conoscenza e la concreta praticabilità di questa innovativa opportunità di rapporto con il mondo del lavoro.
2) Osservatorio - Articolazioni locali
Nella consapevolezza dell'esistenza di importanti aspetti particolari e di interesse locale che saranno esaminati nell'Osservatorio, potranno essere attivate sub-articolazioni decentrate; la sub-articolazione territoriale approfondirà i temi toccati a livello nazionale e ne seguirà le linee-guida di dibattito. Per particolari aspetti di interesse locale ma di rilevanza nazionale saranno tenute sedute comuni dell'Osservatorio nazionale e della sua sub-articolazione locale.
3) Gruppi integrati
Per i gruppi integrati si intendono quei complessi industriali di particolare valenza in ambito nazionale, articolati in unità produttive verticalizzate e di importanza strategica.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato dall'Associazione imprenditoriale di categoria, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale settoriale, porterà a conoscenza della Segreteria nazionale FULC:
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle regioni nel quadro di apposite leggi nonché dei finanziamenti per la formazione professionale erogati dall'UE;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
- le prospettive produttive, anche in relazione al mercato e alle sue implicazioni con riferimento, se del caso, alle necessità di utilizzo dell'orario di lavoro;
- le problematiche anche occupazionali connesse alle esigenze di costruzione di primo impianto e di ristrutturazione produttiva;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di nuove produzioni e di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
- il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
- le tematiche relative all'area dei quadri;
- l'andamento e le tematiche dell'occupazione femminile, e particolarmente l'andamento dell'occupazione alla luce anche delle risultanze emerse dal rapporto di cui all'art. 9 della Legge n. 125/1991; nonché le eventuali specifiche problematiche emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilità, flessibilità e valorizzazione professionale;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di lavoro speciali;
- gli interventi formativi inerenti all'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
- gli effetti per i lavoratori interessati a progetti di inserimento mirato per lavoratori disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, individuati a livello di Osservatorio territoriale.
4) Miniere e stabilimenti
Le aziende, congiuntamente alle Associazioni datoriali e fatte salve le esigenze di riservatezza, porteranno annualmente a conoscenza delle O.S.L. e delle R.S.U.:
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle regioni nel quadro di apposite leggi;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
- il numero degli addetti e la distinzione per sesso e per classi di età;
- le problematiche anche occupazionali connesse alle esigenze di costruzione di primo impianto e di ristrutturazione produttiva;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di nuove produzioni e di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
- l'andamento e le tematiche dell'occupazione femminile, e particolarmente l'andamento dell'occupazione alla luce anche delle risultanze emerse dal rapporto di cui all'art. 9 della Legge n. 125/1991; nonché le eventuali specifiche problematiche emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilità, flessibilità e valorizzazione professionale;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di lavoro speciali;
- gli interventi formativi inerenti all'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
- gli effetti per i lavoratori interessati a progetti di inserimento mirato per lavoratori disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, individuati a livello di Osservatorio territoriale;
- iniziative formative determinate da eventuali esigenze di aggiornamento professionale connesse con il reinserimento, dopo l'aspettativa per maternità, delle lavoratrici.
5) Valorizzazione delle risorse
Le parti firmatarie valorizzano in ambito locale la prestazione lavorativa e le risorse tecnologiche ai fini della piena utilizzazione degli impianti e della efficienza produttiva. In quella sede saranno formulate proposte da avanzare alla sede dell'Osservatorio nazionale per eventuali modifiche alle normative dello sfruttamento degli impianti e della prestazione lavorativa. Le modifiche potranno essere direttamente adottate, previo accordo nazionale ed aziendale, in via sperimentale in sede locale o aziendale.
6) Appalti
Le sub-articolazioni locali potranno analizzare gli aspetti legati alla materia di sicurezza e di igiene, previsti dalle vigenti norme di polizia delle miniere e cave (D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e D.Lgs. n. 624/1996).
Le aziende informeranno periodicamente le R.S.U. sulla natura delle attività conferite in appalto, nonché su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva; ciò allo scopo di consentire alle stesse la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio. Gli eventuali problemi occupazionali derivanti dalla contrazione del ricorso all'appalto saranno oggetto di esame a livello sindacale aziendale.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi derivanti dalle norme di Legge: assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi contratti di lavoro.
Le aziende appaltanti si dichiarano disponibili a facilitare, per quanto possibile, la realizzazione delle condizioni di agibilità previste dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, a carico delle aziende appaltatrici.
In linea eccezionale, per le attività manutentive ordinarie e straordinarie degli impianti di produzione, che presentino una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento, le aziende concorderanno con la R.S.U. possibili soluzioni sostitutive degli appalti da realizzare gradualmente con l'impiego di personale dipendente dalle aziende stesse, anche se del caso proponendo soluzioni innovative in materia di flessibilità e sfruttamento delle macchine. Fermo restando che la manutenzione è finalizzata alla sicurezza, all'efficienza e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impegnare la forza-lavoro in orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati nel corso dell'anno, secondo specifici accordi.
7) Previdenza complementare
Le parti convengono di istituire una previdenza complementare integrativa su base volontaria, a far data dal 1º gennaio 2002 con le seguenti modalità:
- contributo a carico del lavoratore e dell'azienda pari all'1% dal 1º gennaio 2002 e all'1,2% dal 1º gennaio 2003 della retribuzione annua utile ai fini del t.f.r.;
- 100% della quota del t.f.r. maturata nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 28 aprile 1993;
- 33% della quota t.f.r. maturata nell'anno per tutti gli altri lavoratori;
- condivisione delle quote di iscrizione;
- programma delle iniziative di promozione del Fondo propedeutiche alle iscrizioni dei lavoratori del settore.
Assistenza sanitaria integrativa
Le parti condividono l'opportunità dell'adesione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa; a causa della novità della materia e dell'assenza di esperienza consolidata, valuteranno l'evoluzione dell'attività del FASCHIM al fine di una eventuale adesione in occasione del rinnovo biennale, in ogni caso tenendo presenti le compatibilità economiche.
1) Fondo di assistenza sanitaria integrativa
In relazione alla determinazione delle fonti istitutive del Faschim, necessaria per l'efficacia del punto "Assistenza complementare" dell'accordo 19 luglio 2006 (in Allegato 1), le parti convengono di modificare tale testo come segue:
"- le parti convengono di istituire la forma di assistenza complementare aderendo al Faschim;
- le aziende verseranno nel mese di giugno 2007 € 78,00 (settantotto/00) "una tantum" per ogni dipendente in forza alla data del 31 maggio 2007;
- i lavoratori saranno iscritti col sistema del silenzio-assenso a partire dal 1º luglio 2007;
- il contributo annuale di parte aziendale è quantificato in € 144,00 (centoquarantaquattro/00) per ogni lavoratore iscritto;
- i dettagli dell'operazione saranno pubblicizzati con informative ed iniziative congiunte.".
2) Errata corrige al volume CCNL per le attività minerarie 6 luglio 2004
Le parti si danno atto dell'errore tipografico occorso nella stampa del volume citato, alla pagina 12, punto 7, Previdenza complementare, terzo alinea, ove lo scritto: "33% quota t.f.r. ecc. ___" deve essere letto "50% quota t.f.r. ecc. ___", secondo quanto stabilito nell'accordo 21 maggio 2002 (in Allegato 2).
Le parti si danno altresì atto che eventuali difformità nei versamenti sin qui intervenuti e causati dall'errore di stampa che qui si corregge sono a tutti gli effetti sanati.
Ipotesi di accordo 29/09/2008 (Decorrenza 01/04/2008)
Appalti
Le attività specifiche e dirette di coltivazione in sottosuolo non possono essere oggetto di appalto, salvo esigenze straordinarie previo confronto della R.S.U., né possono esservi adibiti lavoratori con contratto di somministrazione.
Osservatorio regione Sardegna
Viene istituito un Osservatorio paritetico per la regione Sardegna.
Previdenza integrativa
A far data dal 1º novembre 2008 la percentuale di adesione al FONCHIM viene elevata dello 0,20% a totale carico aziendale; tale quota avrà come destinazione obbligata la copertura del rischio di premorienza, e sarà trasferita su altri fondi di assistenza, previo confronto tra le parti istitutive, qualora venga convenuto di aderire a questi.
R.L.S.S.A.
La sostenibilità ambientale si basa sul rispetto dell'ambiente, tiene conto della accettabilità sociale, della salvaguardia dell'occupazione e del ruolo partecipativo dei lavoratori.
Con tali presupposti le parti convengono che, a partire dal 1º luglio 2009, l'attività del R.L.S. debba essere orientata in funzione di questi obiettivi attraverso l'individuazione al suo interno della figura del R.L.S.S.A. (Rappresentante dei lavoratori per la salute, sicurezza e l'ambiente).
A tal fine le parti si incontreranno per definire le modalità di realizzazione degli obiettivi suddetti.6) Appalti
Le specifiche e dirette attività di coltivazione in sottosuolo non possono essere oggetto di appalto, salvo esigenze straordinarie e previo confronto con la R.S.U., né possono esservi adibiti lavoratori con contratto di somministrazione.
Le sub-articolazioni locali potranno analizzare gli aspetti legati alla materia di sicurezza e di igiene, previsti dalle vigenti norme di polizia delle miniere e cave (D.P.R. 9-4-1959, n. 128 e D.Lgs. 624/96).
Le Aziende informeranno periodicamente le R.S.U. sulla natura delle attività conferite in appalto, nonché su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva; ciò allo scopo di consentire alle stesse la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio. Gli eventuali problemi occupazionali derivanti dalla contrazione del ricorso all'appalto saranno oggetto di esame a livello sindacale aziendale.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatici all'osservanza degli obblighi derivanti dalle norme di Legge: assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi contratti di lavoro, e nel conferire lavori all'esterno non prenderanno in considerazione le Aziende appaltatici presso le quali si sono verificati gravi e ripetuti incidenti nei tre anni precedenti.
Le Aziende appaltanti si dichiarano disponibili a facilitare, per quanto possibile, la realizzazione delle condizioni di agibilità previste dalla Legge 20 maggio 1970 n. 300, a carico delle Aziende appaltatrici.
In linea eccezionale, per le attività manutentive ordinarie e straordinarie degli impianti di produzione, che presentino una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento, le Aziende concorderanno con la R.S.U. possibili soluzioni sostitutive degli appalti da realizzare gradualmente con l'impiego di personale dipendente dalle Aziende stesse, anche se del caso proponendo soluzioni innovative in materia di flessibilità e sfruttamento delle macchine. Fermo restando che la manutenzione è finalizzata alla sicurezza, all'efficienza e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impegnare la forza-lavoro in orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati nel corso dell'anno, secondo specifici accordi.
7) Previdenza Complementare
Le Parti convengono di istituire una Previdenza Complementare Integrativa su base volontaria, a far data dal 1º gennaio 2002 con le seguenti modalità:
- contributo a carico del lavoratore e dell'Azienda pari all'1% dall'1-1-2002 e all'1,2% dall'1-1-2003 della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R.; a far data dal 1º novembre 2008 la quota a carico delle Aziende sarà elevata dello 0,20%; tale quota avrà come destinazione obbligata la copertura del rischio di premorienza, e sarà trasferita su altri fondi di assistenza, previo confronto tra le Parti istitutive, qualora venga convenuto di aderire a questi. A far data dal 1º gennaio 2011 la quota a carico della Aziende è elevata all'1,7%.
- 100% della quota del T.F.R. maturata nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 28-4-1993;
- 50% della quota T.F.R. maturata nell'anno per tutti gli altri lavoratori;
- condivisione delle quote di iscrizione;
- programma delle iniziative di promozione del Fondo propedeutiche alle iscrizioni dei lavoratori del settore.
8) Assistenza Sanitaria Complementare
In relazione alla determinazione delle fonti istitutive del Faschim, necessaria per l'efficacia del punto "Assistenza Complementare" dell'Accordo tra Assomineraria e Filcem CGIL, Femca CISL e Uilcem UIL del 19 luglio 2006, le Parti convengono di istituire la forma di Assistenza Sanitaria Complementare aderendo al FASCHIM, normando l'adesione dei lavoratori come segue:
- le Aziende verseranno nel mese di giugno 2007 euro 78,00 (settantotto/00) una tantum per ogni dipendente in forza alla data del 31 maggio 2007;
- i lavoratori saranno iscritti col sistema del silenzio - assenso a partire dal 1º luglio 2007;
- il contributo annuale di parte aziendale è quantificato in euro 144,00 (centoquarantaquattro/00) per ogni lavoratore iscritto; a far data dal 1º gennaio 2011 la quota annuale a carico aziendale è elevata ad euro 192,00 (centonovantadue/00), coerentemente la quota annuale a carico del lavoratore diminuisce di euro 48,00 (quarantotto/00).
- i dettagli dell'operazione saranno pubblicizzati con informative ed iniziative congiunte.
Ipotesi di accordo 20/11/2013 (Decorrenza 01/04/2013)
Previdenza Complementare
A far data dal 1º gennaio 2014 la percentuale a carico delle Aziende è elevata dall'1,7% all'1,8%.
Assistenza Sanitaria Complementare
A far data dal 1º gennaio 2014 il contributo a carico del lavoratore è diminuito di euro 12 l'anno, e risulta conseguentemente aumentato della medesima cifra quello a carico delle Aziende.
Accordo di rinnovo 15/02/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Intese temporanee modificative
Le Parti condividono sull'opportunità di poter realizzare accordi aziendali finalizzati a sostenere, attraverso vantaggi competitivi e/o più alta produttività l'impresa e la sua occupazione.
Le situazioni per le quali potranno ricercarsi le intese temporanee modificative sono essenzialmente riconducibili alle seguenti fattispecie:
- situazioni congiunturali di particolare difficoltà dell'impresa, nelle quali un accordo modificativo delle regolamentazioni contenute nel CCNL possa dare un contributo per il superamento della stessa e sia utile alla salvaguardia dell'impresa e della sua occupazione e/o a| suo consolidamento e/o al suo sviluppo;.
- situazione dell'impresa, anche non di criticità, nella quale un accordo temporaneo modificativo delle regolamentazioni contenute nel CCNL possa favorire nuovi investimenti funzionali alla salvaguardia e/o consolidamento e/o allo sviluppo dell'impresa stessa e della sua complessiva occupazione.
Le intese modificative potranno riguardare istituti normativi e/o retributivi disciplinati dal CCNL (fatti salvi i minimi contrattuali e i diritti individuali irrinunciabili), cosi come istituti normativi e/o retributivi disciplinati da accordi aziendali.
Nel caso in cui, in particolari situazioni di difficoltà, l'accordo aziendale modificativo dovesse intervenire su voci retributive fisse mensili, eventuali politiche retributive discrezionali dell'impresa dovranno essere coerenti con la situazione aziendale. Tale verifica di coerenza sarà realizzata con modalità che saranno definite nell'accordo aziendale.
Gli accordi aziendali modificativi, essendo correlati a situazioni congiunturali, hanno carattere temporaneo e comunque non superiori a un triennio, salvo concordare eventuali proroghe.
Un adeguato percorso informativo, nella fase preliminare della negoziazione dell'accordo e nella fase di vigenza dello steso, é un presupposto essenziale per la realizzazione di un accordo aziendale modificativo.
Al fine di assicurare un adeguato monitoraggio sull'andamento della contrattazione aziendale, le intese temporanee modificative dovranno essere trasmesse alle Parti nazionali.
In concomitanza con i rinnovi del CCNL che intervengano su aspetti oggetto di accordo modificativo, le Parti aziendali si incontreranno per valutarne l'impatto sull'accordo aziendale.
Nei tre mesi antecedenti la scadenza del CCNL e fino al rinnovo dello stesso, fatti salvi casi di particolare urgenza, non si ritiene opportuna la realizzazione di accordi modificativi su istituti contrattuali oggetto della trattativa nazionale.
Commissione su Assistenza Integrativa e Previdenza Integrativa del settore
Le Parti costituiscono una Commissione Paritetica formata da sei membri totali per valutare il nuovo assetto del welfare contrattuale del settore dell'Energia, con particolare riferimento all'evoluzione in atto del FASIE e di Fondenergia, nell'ottica di una adesione a questi.
La Commissione terminerà i lavori entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL, e sottoporrà i propri risultati alle Parti firmatarie del presente CCNL per le determinazioni del caso.
Ipotesi di accordo 11/04/2019 (Decorrenza 01/04/2019)
RELAZIONI INDUSTRIALI
Assomineraria e Filctem CGIL, Femca CISL, Uiltec UIL ritengono che un sistema di relazioni industriali più efficace e partecipativo sia necessario per qualificare e realizzare i processi di trasformazione e di digitalizzazione nella manifattura e nei servizi innovativi, tecnologici e di supporto all'industria.
Le Parti sono convinte che avere relazioni industriali autorevoli, dinamiche e qualificate costituisca un fattore di sviluppo, capace di incidere positivamente su un sistema economico-produttivo che deve essere in grado di vincere le sfide poste dai mercati sempre più globalizzati, dalla tecnologia e dai conseguenti cambiamenti del lavoro.
I cambiamenti economici, produttivi e tecnologici che stanno interessando il nostro sistema industriale e manifatturiero richiedono coinvolgimento e partecipazione e determinano una diversa relazione tra impresa e lavoratrici e lavoratori. Si vanno diffondendo, peraltro, in particolare nelle imprese collocate nelle filiere produttive più dinamiche ed innovative, modalità di partecipazione più efficaci ed incisive rispetto al passato con particolare riferimento agli aspetti di natura organizzativa.
Questi processi, a giudizio di Assomineraria e Filctem CGIL, Femca CISL, Uiltec UIL, vanno sostenuti con un sistema di relazioni industriali più flessibile che incoraggi, soprattutto, attraverso l'estensione della contrattazione di secondo livello, quei processi di cambiamento culturale capaci di accrescere nelle imprese le forme e gli strumenti della partecipazione organizzativa. In questo quadro, con particolare riferimento ai processi 4.0, si configurano le condizioni ideali anche per percorsi di sperimentazione.
7 Previdenza Integrativa
A far data dal 1 gennaio 2020 la quota a carico aziendale è aumentata al 2%, comprensivo dello 0.2% dell'indennità di premorienza.
Commissione su Assistenza Integrativa e Previdenza Integrativa del settore
Le Parti costituiscono una Commissione Paritetica formata da sei membri totali per valutare il nuovo assetto del welfare contrattuale del settore dell'Energia, con particolare riferimento all'evoluzione in atto del FASTE e di Fondenergia, nell'ottica di una adesione a questi. Le Parti valuteranno le misure più opportune per incrementare l'adesione dei lavoratori ai Fondi.
La Commissione terminerà i lavori entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL, e sottoporrà i propri risultati alle Parti firmatarie del presente CCNL per l'eventuale ratifica.
Accordo previdenza integrativa 31/10/2019
Verbale di stipula
Addì, 31 ottobre 2019, in Roma alla Via delle Tre Madonne, 20, Roma, presso la Sede di Assomineraria
ASSOMINERARIA, Associazione Italiana per l'industria mineraria e petrolifera, unitamente alla Delegazione Datoriale
e
la FILCTEM CGIL,
la FEMCA CISL,
la UILTEC UIL,
si sono incontrate per deliberare sulla variazione dei Fondi assistenziale e previdenziale di riferimento della categoria.
premesso
che allo stato attuale i Fondi di riferimento del CCNL Attività Minerarie sono Faschim per quanto riguarda la parte assistenziale e Fonchim per quanto riguarda la parte previdenziale,
preso atto
del contenuto della lettera del Faschim del 24 luglio 2019 (in allegato 1) alle convenute Associazioni, nella quale si informava che i dipendenti del CCNL Attività Minerarie sarebbero rimasti senza copertura assistenziale dal 1 gennaio 2020 nel caso non si fosse provveduto all'accettazione della richiesta unilaterale avanzata dal Faschim di aumento della quota di Euro 30 annuali,
valutate
- la non opportunità di modificare il costo del lavoro, anche alla luce del rinnovo del CCNL Attività Minerarie avvenuto l'11 aprile 2019,
- la necessità di individuare un altro Fondo sanitario di categoria,
- la non opportunità che il settore possa aderire contemporaneamente a fondi assistenziale e previdenziale facenti riferimento a due aree contrattuali diverse e non omogenee,
- la conseguente la necessità di individuare un altro Fondo di previdenza complementare di categoria,
hanno definito quanto segue:
1. Fondo assistenziaie di categoria: a far data dal 1 gennaio 2020 il Fondo assistenziale di riferimento della categoria è il FASIE, Piazzale Luigi Sfurzo 31, 00144 Roma, secondo le condizioni di costo previste dal CCNL Attività Minerarie 11 aprile 2019, e con le prestazioni garantite di cui all'allegato 2.
2. Fondo previdenziale di categoria: a far data dal 1 aprile 2020 il Fondo previdenziale di riferimento della categoria è il Fondenergia, Via Giorgione 67, 00147 Roma. Le modalità di contribuzione a Fondenergia rimarranno quelle di cui al CCNL Attività Minerarie 11 aprile 2019. Per il personale già iscritto al Fondo Fonchim, in conformità alle disposizione di cui all'art. 14, comma 2 e ss. del D.lgs. 252/05 è previsto che la posizione esistente potrà in alternativa, su scelta del lavoratore, essere:
- trasferita a Fondenergia, senza tassazione, conservando la data di iscrizione alla previdenza complementare risultante a Fonchim;
- riscattata, al netto della tassazione;
- mantenuta aperta, senza la possibilità di far confluire nuovi versamenti tramite il rispettivo datore di lavoro.
Le Parti si attiveranno per effettuare le comunicazioni di rito a Faschim e Fonchim; garantiranno inoltre adeguata e completa informazione ai dipendenti interessati ai passaggi.
Ipotesi di accordo 13/07/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Modello Contrattuale
Il modello contrattuale deve trovare conferma nell'articolazione dei due livelli di contrattazione, quello nazionale e quello integrativo aziendale, così come definito negli accordi interconfederali.
Il rinnovo questo contratto pone la necessità di consolidare ed estenderne il campo di applicazione ed implementare la contrattazione di secondo livello nell'indirizzo di una partecipazione bilaterale sulle strategie delle imprese, in uno scenario in continua e rapida evoluzione, su materie nello specifico, quali quelle riferite agli indirizzi industriali, all'evoluzione dei modelli organizzativi, per un governo condiviso della transizione energetica, attraverso la definizione di protocolli sempre più avanzati nella direzione di un maggiore coinvolgimento e di una bilateralità fra le parti.
In questo contesto il ruolo delle relazioni industriali riveste una grande importanza ed assume un carattere decisivo per la realizzazione ed il successo del cambiamento energetico, in una fase complessa e complicata come quella della transizione, che dovrà vedere le parti impegnate in un dialogo costante per lo sviluppo di nuove produzioni sostenibili, nell'indirizzo dell'efficienza organizzativa, della sostenibilità ambientale e per una ripresa occupazionale. Condizione questa che pone alle parti la necessità di definire, a livello aziendale, un nuovo modello di partecipazione e bilateralità più avanzata.
Vanno pertanto potenziati gli ambiti degli Osservatori contrattuali al fine di rendere continuativo il confronto anche durante il periodo di vigenza contrattuale; sempre più i contenuti delle norme contrattuali avranno bisogno di spazi di adattamento alle evoluzioni organizzative e digitali che insorgeranno e occorrerà quindi saper apportare gli opportuni adattamenti, soprattutto in materia di reskilling ed upskilling, anche nelle more della durata contrattuale stessa.
Occupazione
Per l'occupazione e il mercato del lavoro, anche alla luce della ripresa industriale che si sta realizzando dopo la crisi pandemica, dovrà essere data priorità all'occupazione ed in particolare a quella giovanile.
Deve essere combattuta con forza la precarietà, inserendo vincoli stretti agli strumenti flessibili tali da ridurne l'utilizzo. Vanno perciò concordati interventi, volti a favorire la stabilizzazione, evitando la cumulabilità degli strumenti plurimi in caso di assunzione, privilegiando in maniera decisa lo strumento dell'apprendistato professionalizzante.
I livelli occupazionali dovranno essere incrementati in ragione dello sviluppo delle attività, della modifica e dell'implementazione dei modelli organizzativi volti anche alla reinternalizzazione di attività distintive assegnate all'appalto e riducendo il ricorso abnorme alle attività in lavoro straordinario.
Gli interventi finalizzati all'incremento occupazionale, dovranno essere diretti nella gestione degli orari, con la loro rimodulazione in una gestione diretta con le rappresentanze sindacali unitarie.
Formazione
La formazione è quell'elemento strategico per la crescita e lo sviluppo delle risorse umane, per dare continuità alla competitività dell'impressa e alla sua abitudine al cambiamento. È necessario sottolineare come secondo le nuove esigenze poste dalla transizione energetica, la formazione si confermi il principale primario metodo di accompagnamento e strumento che permette l'evoluzione delle competenze delle skills professionali a sostegno di una maggiore produttività e competitività del canale e allo stesso tempo possa valorizzare e ampliare l'occupabilità dei lavoratori nel settore.
Nel proseguire la buona pratica, già sperimentata dalla commissione paritetica sulla formazione, sarà necessario calare nelle realtà aziendali un più ampio coinvolgimento della rappresentanza dei lavoratori per la definizione dei programmi di formazione continua, privilegiando tutte quelle forme dirette allo sviluppo ed all'accrescimento delle conoscenze in una organizzazione del lavoro in continua evoluzione, per la ricollocazione dei lavoratori nei nuovi mestieri, e per una ricerca di tutte quelle forme che consentano, attraverso la conoscenza, lo sviluppo professionale.
Va istituito il libretto individuale che certifichi le tappe formative e che possa far parte integrante del bagaglio formativo di ogni singolo lavoratore. Va costituita a livello aziendale, una commissione paritetica fra azienda e la rappresentanza dei lavoratori, dedicata specificatamente alla definizione dei progetti formativi.
Andrà superata la logica dell'erogazione della formazione come vincolo e non come necessità e quindi renderla più aderente ai veri bisogni di chi la riceve estendendo il principio della formazione non solo teorica ma anche pratica. Svincolare qualsiasi onere a carico dei lavoratori sia economico che di tempo. Prevedere un ambito di formazione da collegare ai processi di transizione ambientale e digitale. Prevedere una sovrapposizione formativa per attività pratiche e non solo teoriche in processi di turnover.
Prevenzione - Salute - Sicurezza - Ambiente
Nell'ambito delle attività di monitoraggio demandate all'Osservatorio nazionale, ferma l'autonomia dell'attività imprenditoriale e dei distinti ruoli e responsabilità, saranno oggetto di studio, esame congiunto e revisione le tematiche contrattuali dell'art. 45, sia in riferimento all'evoluzione delle normative nazionali e comunitarie, sia alla comune volontà di rafforzare il diffondersi della cultura della prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e della compatibilità ambientale.
Gli approfondimenti dei temi in esame perseguiranno, oltre a quelli già definiti, i seguenti obiettivi:
- Predisporre linee guida e moduli formativi adeguati riguardanti i sistemi di gestione integrata salute - sicurezza - ambiente;
- Facilitare l'implementazione delle attività formative e di addestramento disposte con le modifiche apportate ai commi 2 e 7 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo a quelle previste per il Datore di lavoro nell'equiparazione dello stesso ai dirigenti e ai preposti per l'obbligo di ricevere una formazione adeguata;
- Facilitare la corretta individuazione della figura del preposto, così come definito nella Legge di conversione del D.L. n. 146/2021 agli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008, stabilendo la misura dell'emolumento spettante per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, comprese le attività svolte in regime di appalto o sub appalto, definendo altresì uno strumento comune di gestione di regole e diritti per impedire che le gare siano improntate alla logica del massimo ribasso, a scapito di professionalità e sicurezza.
Le buone prassi consolidate nel settore ci forniscono dati confortanti nell'ambito della salute, sicurezza e ambiente di lavoro. Pur registrando questi positivi indicatori, dobbiamo continuare la nostra azione tesa al miglioramento continuo e allo sviluppo sostenibile, rafforzando la cultura della sicurezza e dell'ambiente. Quindi riteniamo importante:
- la diffusione dell'adozione da parte delle Aziende dei Sistemi Integrati di Gestione Salute Sicurezza approvati da INAIL, basati su una logica di miglioramento continuo e di coinvolgimento nella definizione degli obiettivi;
- la semplificazione delle norme e degli strumenti in una logica di miglioramento della loro conoscenza, comprensione e del loro utilizzo, tesa alla massima diffusione della cultura della sicurezza anche attraverso modalità digitali, da mettere a disposizione del livello aziendale;
- prevedere per i RLSA un Libretto Formativo che registri la loro partecipazione ai moduli formativi, che sia riconosciuto in tutte le aziende dei diversi settori contrattuali;
- implementare ed aggiornare il Modello Formativo congiunto dei RLSA; la Formazione Obbligatoria dei RLSA dei Settori interessati, dovrà sempre avvenire secondo il Programma definito congiuntamente;
- dobbiamo sperimentare la possibilità di prevedere che una figura di RLSA sia a capo di un coordinamento dei RLSA delle aziende insistenti nell'area, anche delle imprese operanti in appalto, per le quali vanno previste specifiche agibilità sindacali, per la sicurezza interna ed esterna alle aziende, dei lavoratori, del territorio e delle produzioni;
- prevedere l'incremento delle agibilità e del numero dei RLSA nelle aziende a rete, ed in funzione della complessità territoriale e dei cicli produttivi da rappresentare.
Si dovranno prevedere delle modifiche contrattuali affinché l'Organismo Paritetico Nazionale OPN possa operare con una effettiva capacità di azione e con una chiara pariteticità:
- ridefinire l'organizzazione e la realizzazione delle Conferenze annuali;
- definire che a valle della riunione periodica annuale (Art. 35 del D. Lgs. 81/08), come momento partecipativo congiunto, si debba svolgere sempre un momento informativo a tutti i lavoratori mediante l'assemblea congiunta nella valutazione del rischio stress/lavoro correlato procedere sempre alla fase approfondita;
- diviene necessario affrontare la questione dell'invecchiamento attivo anche per ciò che riguarda gli aspetti di salute e sicurezza, per analizzare e trovare soluzioni migliorative nell'ambiente di lavoro, delle modalità organizzative, degli orari;
- per il lavoro in appalto dobbiamo continuare a migliorare la normativa contrattuale a partire dal prevedere una certificata qualificazione e selezione dei fornitori attraverso il coinvolgimento dei RLSA, una verifica della preventiva informazione e formazione dei lavoratori sulle normative di Legge e procedure aziendali.
Per rafforzare il rapporto tra AZIENDA e territorio e per evitare strumentalizzazioni e contrapposizioni su temi di sicurezza ambientale che possono essere vitali per la continuità aziendale, vanno assunte sempre nuove iniziative formative, informative e di coinvolgimento di coloro che vivono all'esterno delle aziende, dei soggetti istituzionali territoriali.
Sulle tematiche ambientali che coinvolgono le Aziende ed il Territorio, prevedere una collaborazione con il SISTEMA NAZIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SNPA (composto da ISPRA E ARPA) attraverso iniziative congiunte e di collaborazione; Rendere consultabile l'anagrafe RLSA oltre che dall'OPN, dalle Aziende e dai RLSA.
Prevedere inoltre un quadro sinottico iniziale che contenga gli Strumenti principali per i RLSA:
- Numeri RLS
- Ore di Permesso
- Ore di Formazione
- Sito Internet di Supporto
- Tabelle ACGIH
In questo andrà riconosciuto, non più in modalità sperimentale, il ruolo e l'importanza della figura del Rappresentante dei Lavoratori di Sito Produttivo, che diventerà quindi, in tutti gli ambiti industriali, il soggetto che univocamente sovrintenderà, per parte sindacale, all'applicazione di modalità operative e livelli di sicurezza comuni.
Previdenza Integrativa e Assistenza Integrativa
Le Parti convengono di realizzare una serie di specifici incontri formativi con i lavoratori sulle forme di assistenza e previdenza complementari, con l'obiettivo di illustrare al meglio i vantaggi e i benefici di tali strumenti al fine di incrementare il tasso di adesione.
Verranno realizzati calendari specifici che consentano ai lavoratori in tutta Italia di poter partecipare.
Le Parti si incontreranno a livello di Segreterie per verificare lo stato di adesione Fondi ed individuare norme a valere dalla successiva vigenza contrattuale che facilitino l'iscrizione dei lavoratori, particolarmente nelle fasce più giovani.
Art. 1 - Rappresentanza sindacale unitaria
Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM-UIL, in ciascuna unità lavorativa con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori, R.S.U., di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 secondo la disciplina della elezione ivi prevista.
Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato accordo interconfederale, l'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali firmatarie del presente contratto ovvero dalle restanti Associazioni previste al punto 4, Parte seconda, del richiamato accordo interconfederale.
La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni firmatarie del presente contratto e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.
Per la composizione delle liste le Associazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche (operai, impiegati e quadri) e del genere dei lavoratori in forza all'unità lavorativa.
Il numero dei componenti la R.S.U. fatte salve condizioni più favorevoli previste da accordi collettivi in atto, è pari a:
- 3 componenti nelle unità lavorative che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti;
- 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti;
- 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti;
- 11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti;
- 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti;
- 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti;
- 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti;
- 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti;
- 27 componenti nelle unità da 2.001 a 2.500 dipendenti;
- 30 componenti nelle unità lavorative di maggiori dimensioni.
I componenti la R.S.U. restano in carica tre anni. I nominativi saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della Associazione industriale territoriale competente.
Nelle unità lavorative con almeno 9 componenti la R.S.U., per i rapporti con la Direzione aziendale, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, può avvalersi di un Comitato esecutivo eletto tra i suoi componenti. L'elezione avviene a voto palese sulla base della rappresentatività di ogni Associazione sindacale garantendo, comunque, la presenza di tutte le Associazioni che hanno acquisito rappresentanza nella R.S.U.
La R.S.U. sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al CCNL 1º marzo 1988 e i suoi componenti subentrano alle R.S.A. e ai dirigenti delle R.S.A. di cui alla Legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
Nei confronti di ciascun componente la R.S.U., eletto o designato nell'ambito del numero componente al limite occupazionale previsto al precedente punto 3, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della Legge n. 300/1970.
Le Associazioni sindacali comunicheranno alla Direzione aziendale i nominativi dei beneficiari per il tramite dell'Associazione industriale territoriale.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la R.S.U. disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza all'unità lavorativa.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la R.S.U. nell'esercizio dei compiti da essa svolti. I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti della R.S.A. ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 300/1970.
Le Associazioni sindacali FILCEM, FEMCA e UILCEM, per lo svolgimento della loro attività associativa all'interno delle unità lavorative, disporranno di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari a mezz'ora per ogni dipendente in forza all'unità.
Tali permessi, di norma, saranno usufruiti mediante i componenti la R.S.U. espressamente delegati dalle citate Associazioni.
I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dalla R.S.U. o dalle Associazioni sindacali FILCEM, FEMCA, UILCEM alla Direzione aziendale, indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva.
Salvo quanto diversamente disposto dal presente CCNL, le Associazioni sindacali stipulanti restano titolari dei diritti loro attribuiti dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, dal presente CCNL e da accordi collettivi in atto.
Le operazioni connesse con l'elezione della R.S.U. saranno svolte nel rispetto delle esigenze di lavoro. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la Direzione aziendale, in particolare per il luogo ed il calendario della votazione. La Direzione aziendale per parte sua fornirà l'elenco dei dipendenti con diritto di voto, secondo la richiamata disciplina prevista dall'accordo interconfederale.
Nota a verbale
Con riferimento a quanto previsto dalla Legge n. 190/1985 sul riconoscimento giuridico dei quadri, le aziende danno atto che nella R.S.U., costituita ai sensi del presente articolo, si identifica anche la rappresentanza dei lavoratori con tale qualifica.
Chiarimento a verbale
Le variazioni occupazionali dell'unità lavorativa, comportanti un diverso numero di componenti la R.S.U. ai sensi del punto 3 del presente articolo, saranno considerate utili al momento della relativa nuova elezione.
Dichiarazioni a verbale
1) Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
2) Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o una nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.
Dichiarazione Fulc
In relazione alla disciplina dell'elezione della R.S.U. di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, le Associazioni sindacali FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM-UIL richiamano le norme regolamentari di cui all'apposita intesa definita tra le stesse.
Nelle unità produttive nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazione delle R.S.U.
La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario di lavoro. Qualora la convocazione sia unitaria, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell'anno solare, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.
Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale.
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, con particolare riguardo alle unità produttive con meno di 100 dipendenti, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
Alle assemblee potranno partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha sottoscritto il presente CCNL
Il diritto di assemblea viene altresì esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto ed alla R.S.U. di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate da un responsabile dei medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.
Art. 4 - Permessi e aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
Ai lavoratori che sono membri di Organi direttivi provinciali e nazionali delle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 19 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, saranno concessi brevi permessi retribuiti, fino a 8 ore mensili, cumulabili trimestralmente, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale. Le cariche sopra menzionate e le variazioni relative devono essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli imprenditori, all'azienda cui il lavoratore appartiene.
Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive o cariche sindacali è concessa, a richiesta, un'aspettativa ai sensi dell'art. 31 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Durante tali periodi di aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianità, non però agli effetti della gratifica natalizia e del godimento delle ferie.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, secondo cui gli Istituti di patronato hanno diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, per quanto riguarda gli Istituti di patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, mediante propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole aziende le modalità per lo svolgimento della loro funzione che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro.
Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'azienda per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico od organizzativo.
I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni.
I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguenti alle attività richiamate nel presente articolo.
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all'azienda dal lavoratore stesso.
La esazione dei contributi sindacali, per i quali il lavoratore nel corso dell'anno abbia revocato la delega, sarà sospesa a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo.
La delega dovrà contenere l'indicazione precisa dell'ammontare in percentuale del contributo mensile che l'azienda stessa è autorizzata a trattenere e l'Organizzazione sindacale nazionale cui l'azienda dovrà versarlo. Il contributo in percentuale verrà calcolato sul minimo tabellare e sulla contingenza in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente.
L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta all'Organizzazione di spettanza mediante versamento ad un istituto bancario sul conto corrente indicato dalla stessa Organizzazione.
Art. 7 - Relazioni aziendali e conflittualità
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità, è comune impegno delle parti, tenuto conto anche di quanto previsto dal Protocollo di intesa del 22 gennaio 1983, in caso di controversie collettive, esperire tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e la R.S.U.
In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali o di Legge, nonché l'informazione di cui alla prima parte del CCNL, a richiesta di una delle parti l'esame avverrà con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.
Art. 8 - Salvaguardia degli impianti
Le parti si impegnano a preventivi confronti in occasione di momenti di tensione sindacale finalizzati a garantire la salvaguardia degli impianti e ad evitare sprechi energetici e di materie prime.
In tale logica le parti si rendono disponibili a che siano adottate soluzioni tecniche capaci di realizzare gli obiettivi di cui sopra mediante accordi a livello aziendale.
A tal fine le parti concordano di improntare i propri comportamenti ai seguenti principi:
- le OSL si impegnano a privilegiare un confronto sindacale per la composizione negoziale di eventuali controversie, anche con l'eventuale ricorso ad istanze successive per vertenze non risolte in sede locale;
- le aziende, nel contempo, si impegnano ad evitare azioni unilaterali privilegiando il confronto preventivo e la ricerca di soluzioni negoziali.
Le OSL, in merito al problema dell'assetto degli impianti di determinati servizi primari durante l'esercizio del diritto di sciopero, riconfermano, nell'ambito della loro autonomia, gli impegni contrattuali tesi ad assicurare nel comune interesse un congiunto esame dei problemi connessi alla incolumità delle persone, alla sicurezza ed alla integrità degli impianti, all'esigenza di riconoscere l'essenzialità di determinati servizi primari.
In questa logica le OSL sono disponibili a che siano adottate soluzioni tecniche finalizzate al raggiungimento degli impegni sopra espressi attraverso i necessari accordi da realizzare a livello locale tra le OSL territoriali, le R.S.U. e le Direzioni aziendali sui seguenti temi, nel rispetto degli accordi aziendali già vigenti:
1) tempi di preavviso in occasione di scioperi;
2) assetto degli impianti di particolare complessità tecnologica e sofisticazione del processo produttivo;
3) squadre di lavoratori finalizzate allo svolgimento delle mansioni strettamente necessarie in funzione dell'assetto impianti concordato ed al fine della non penalizzazione produttiva dell'azienda, oltre la durata dell'agitazione stessa.
Art. 9 - Contrattazione aziendale
Premessa
Le parti dichiarano che è loro comune intento il miglioramento della produttività e della competitività delle aziende da realizzare anche attraverso l'attuazione degli strumenti previsti dal presente contratto.
La contrattazione a livello aziendale dovrà tenere conto dell'andamento economico dell'impresa e della produttività delle singole unità lavorative e in coerenza con gli impegni assunti con il Protocollo tra le parti sociali ed il Governo del 23 luglio 1993.
La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle apposite clausole di rinvio.
La contrattazione aziendale è prevista, secondo quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993, nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.
In applicazione dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, sono titolari della negoziazione in sede aziendale negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le R.S.U. costituite ai sensi dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 da una parte, e le aziende e le Associazioni industriali territoriali dall'altra.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto e in rispetto di quanto previsto nel sistema di relazioni sindacali e contrattuali, sono di competenza della contrattazione aziendale le materie relative:
a) all'eventuale sostituzione di qualche giorno festivo;
b) alla determinazione del compenso per i lavori eseguiti in condizioni di particolare disagio di cui all'art. 36 - Parte comune.
Premio di risultato
In ciascuna unità lavorativa viene costituito attraverso contrattazione con la R.S.U. un premio di risultato, collegato a obiettivi e programmi concordati di produttività e di andamento economico e pertanto variabile. La realizzazione degli obiettivi determinerà a consuntivo l'entità dell'erogazione.
A tal fine nelle unità lavorative viene definita la scala di erogazioni in rapporto alla dimensione dei risultati conseguiti, adottando opportune formule e parametri di riferimento.
Nel corso del negoziato le parti valuteranno le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo tenendo conto dell'andamento, della competitività e delle condizioni di redditività.
Il premio di risultato, la cui erogazione, che potrà avvenire con tempi e modalità da definire a livello aziendale, viene effettuata a consuntivo e con il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione aziendale, ha caratteristiche proprie e diverse rispetto a tutti gli altri elementi della retribuzione.
Esso è, per sua natura, variabile e determinato in correlazione alla realizzazione degli obiettivi concordati. Potrà essere differenziato in funzione delle condizioni di lavoro, delle diverse prestazioni lavorative o di altre modalità aziendalmente definite dalle parti.
Le parti potranno determinare, a livello aziendale, forme, tempi e clausole per la verifica dei risultati e per l'eventuale riesame degli obiettivi prefissati, in relazione alle modifiche delle condizioni dall'unità produttiva o dall'impresa.
Con riferimento a quanto previsto dal Protocollo interconfederale 23 luglio 1993, l'accordo aziendale ha durata quadriennale.
Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.
Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Dall'entrata in vigore del presente CCNL i premi di produzione non variabili e gli altri premi ed istituti retributivi di analoga natura comunque denominati, eventualmente già presenti in azienda non saranno più oggetto di successiva contrattazione. I loro importi già concordati e consolidati alla data del 31 dicembre 1995 restano fissati definitivamente in cifra. All'atto dell'istituzione del premio di risultato di cui al presente articolo, degli eventuali premi variabili sarà concordata l'armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori.
Nota a verbale
Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione rispondenti allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993.
In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sulla applicazione della procedura definita, le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le R.S.U. e le imprese anche disgiuntamente, potranno chiedere l'intervento delle parti stipulanti il presente CCNL, che terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto.
Norma transitoria
A titolo sperimentale, per tutte le aziende che dal 21 dicembre 2000 non hanno realizzato la contrattazione di secondo livello, a partire dal 1º gennaio 2005 verrà erogata una cifra mensile pari al valore della cifra congelata al 31 dicembre 1995 a titolo di premio di produzione, maggiorata del 25% per l'anno 2004 e del 28% per l'anno 2005.
Al termine del I biennio le parti valuteranno l'andamento della contrattazione di secondo livello dell'intero settore.
Ipotesi di accordo 29/09/2008 (Decorrenza 01/04/2008)
Norma transitoria pag. 19
Sostituisce l'attuale dettato:
"Le aziende che non negoziano in sede aziendale il premio di risultato sono tenute a corrispondere mensilmente il trattamento economico di cui alla Norma transitoria art. 9, CCNL 6 luglio 2004 che, a far data dal 1º novembre 2008, sarà pari ad € 48,00 mensili complessivi, con assorbimento di quanto dato precedentemente allo stesso titolo.".
Art. 9 - Contrattazione Aziendale
Le Aziende che non negoziano in sede aziendale il premio di risultato sono tenute a corrispondere mensilmente il trattamento economico di cui alla Norma Transitoria dell'articolo 9 del CCNL 6 luglio 2004 (riportata a seguire) che, a far data dal 1º novembre 2008 sarà pari ad euro 48,00 (quarantotto/00) mensili complessive, con assorbimento di quanto precedentemente dato allo stesso titolo.
A far data dal 1º novembre 2010 tale importo è elevato ad Euro 52,00 (cinquantadue/00).
Norma transitoria
In considerazione del difficile momento congiunturale che il settore attraversa, in attesa degli ipotizzati nuovi scenari economici e dei conseguenti piani produttivi, valutate anche in sede locale le prospettive occupazionali e reddituali delle Aziende, le Parti si danno atto di aver compreso nel presente rinnovo contrattuale la redditività derivante da 1 anno di contrattazione di secondo livello; coerentemente gli accordi aziendali in essere sono confermati, nei valori economici dei premi precedentemente contrattati, fino al 31 dicembre 2011, o comunque confermati di un anno in caso di scadenze entro tale data.
Ipotesi di accordo 20/11/2013 (Decorrenza 01/04/2013)
Art. 9 - Contrattazione Aziendale
Premessa
Il secondo capoverso diventa:
La contrattazione di II livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL
Inserire un terzo capoverso:
Le Contrattazione Aziendale ha un periodo di moratoria nei dodici mesi successivi al rinnovo del CCNL
Accordo di rinnovo 15/02/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Protocollo sul Welfare aziendale
In considerazione delle novità introdotte con la Legge di Stabilità 2017, le risorse oggi destinate al Premio di Risultato, ivi incluse quelle relative all'articolo 9 comma 9 del presente CCNL, potranno essere destinate al Welfare aziendale nei limiti quantitativi stabiliti dalla Legge;
L'assunzione è comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere specificati:
a) l'identità delle parti;
b) la data di inizio del rapporto di lavoro;
c) il tipo di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo parziale, ecc.);
d) il CCNL da applicare ed il livello di inquadramento ai sensi dell'art. 12 (Classificazione del personale);
e) il luogo in cui è situata la sede di lavoro di riferimento del dipendente all'atto dell'assunzione;
f) il trattamento economico iniziale;
g) la durata dell'eventuale periodo di prova;
h) le altre eventuali condizioni concordate.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
a) la carta d'identità o altro documento equivalente;
b) il libretto di lavoro o altro documento equivalente;
c) il certificato di residenza di data non anteriore a 3 mesi ed il domicilio fiscale, ove questo sia diverso dalla residenza;
d) l'eventuale documento attestante la posizione rispetto al servizio militare;
e) lo stato di famiglia;
f) copia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale;
g) ogni altro documento che l'azienda ritenesse opportuno richiedere per ragioni amministrative, fiscali e previdenziali.
L'azienda potrà far sottoporre il lavoratore, che intende assumere, a visita medica per accertarne l'idoneità specifica per il lavoro al quale lo stesso verrà assegnato.
Potranno altresì essere richiesti al lavoratore il certificato degli studi compiuti e il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
Il lavoratore dovrà dare comunicazione formale degli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio.
L'azienda rilascerà al lavoratore ricevuta dei documenti che essa trattiene e che dovranno essere restituiti al lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
In attuazione di quanto previsto dal 2º comma dell'art. 25 della Legge n. 223/1991, al fine del calcolo della percentuale di cui al 1º comma dell'art. 25 della Legge citata, si tiene esclusivamente conto dei lavoratori inquadrati all'atto dell'assunzione nei livelli di classificazione professionale 7º e 8º. Dal computo della suddetta rimane pertanto escluso il restante personale.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che le procedure di assunzione dovranno avvenire nel rispetto delle finalità e delle disposizioni della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela della "privacy".
Art. 11 - Organizzazione del lavoro
Le parti si danno atto che il riconoscimento e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori costituisce obiettivo di comune interesse. In questo senso intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, della organizzazione, della produttività e delle capacità professionali stesse.
Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche, organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui sopra.
Le successive sperimentazioni, sia a livello individuale che di gruppo, in aree da individuare nelle unità aziendali significative, potranno svilupparsi, ove si realizzino con continuità, sia la rispondenza dei risultati ai valori di esigenza produttiva e qualitativa previsti, sia l'impegno dei lavoratori alle modificazioni della loro prestazione.
Dette sperimentazioni saranno esaminate a livello aziendale allo scopo di individuare le aree di applicazione, le priorità, i tempi e gradualità necessari, le modalità, nonché per valutare i risultati.
Per il conseguimento degli obiettivi suindicati potranno essere adottati, anche al fine di migliorare la produttività, la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diversa posizione di lavoro;
- assetti organizzativi che consentano alle lavoratrici di sviluppare professionalità anche nell'ambito di mansioni tradizionalmente affidate a personale maschile.
Sulla base di quanto sopra, le aziende opereranno in modo da determinare l'evoluzione effettiva della organizzazione del lavoro e l'effettiva valorizzazione dei livelli professionali nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove forme organizzative, saranno, previo esame congiunto con la R.S.U., inquadrate nelle scale classificatorie sulla base delle declaratorie utilizzando per analogia i profili esistenti.
Ipotesi di accordo 20/11/2013 (Decorrenza 01/04/2013)
Art. 11 - Organizzazione del lavoro
Inserire un sesto capoverso:
Le riorganizzazioni del lavoro attuate dalle Aziende per esigenze economiche e tecnico-produttive saranno adottate nel rispetto delle norme contenute nell'Art. 22 - Orario di lavoro, oltreché del complesso delle norme contenute nel presente CCNL e delle disposizioni di Legge.
Ipotesi di accordo 11/04/2019 (Decorrenza 01/04/2019)
Art. 11 - Organizzazione del lavoro
Il comma 5 diventa:
Per il conseguimento degli obbiettivi suindicati potranno essere adottati, anche al fine di migliorare la produttività, la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- Corsi di addestramento e formazione professionale;
- Ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- Rotazione su diversa posizione di lavoro;
- Assetti organizzativi che consentano alle lavoratrici di sviluppare professionalità anche nell'ambito di mansioni tradizionalmente affidate al personale maschile.
_______
_______
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro o comunque dietro richiesta del lavoratore l'azienda rilascerà un'attestazione, eventualmente con documentazione opportuna, del percorso formativo erogato durante almeno gli ultimi 5 anni del rapporto di lavoro stesso.
Art. 12 - Classificazione professionale unica
I lavoratori sono inquadrati in un unico sistema di classificazione composto da 8 livelli professionali raggruppati in cinque aree, e riferito alle attività di sottosuolo, cielo aperto, ricerca mineraria, messa in sicurezza dei siti, ripristino ambientale, impianti di lavorazione interni ed esterni, attività collegate.
L'inquadramento delle varie mansioni nei singoli livelli viene effettuato sulla base delle relative declaratorie e dei profili, come di seguito indicato.
La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche e i requisiti necessari per l'inquadramento delle mansioni nel livello stesso.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni considerate.
Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, l'inquadramento viene effettuato - nell'ambito della stessa qualifica - sulla base della declaratoria ed utilizzando per analogia i profili esistenti nell'ambito della declaratoria stessa.
Resta inteso che nessun lavoratore che svolga mansioni rappresentate dal profilo potrà essere inquadrato in livello superiore a quello cui il profilo si riferisce.
8º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
A) lavoratori con mansioni d'ordine, tecniche o amministrative che richiedono generiche conoscenze professionali o specifica pratica d'ufficio;
C) lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di specifiche capacità pratiche e normali conoscenze tecniche comunque acquisite.
Profili
- Lavoratore addetto ad operazioni semplici o ripetitive di natura prevalentemente manuale.
- Stenodattilografi o dattilografi.
- Centralinisti telefonici.
- Lavoratore addetto a mansioni di segreteria e/o di scritturazione e copia.
- Lavoratore addetto al controllo fatture e/o documenti contabili relativi al movimento di materiali.
- Lavoratore addetto alle operazioni complementari alla marcia di impianti (carico forni, scarico e movimentazione di materiali trattati, impianto Dross, preparazione di terra, filtri pressa, confezionamento prodotti, ecc.).
- Lavoratore addetto alla spellatura del deposito catodico e che svolge tutte quelle operazioni atte a garantire una marcia regolare delle celle elettrolitiche mediante esecuzione di semplici operazioni quali: controllo, segnalazione, sostituzione e/o spazzolatura elettrodi.
- Lavoratore addetto agli impianti di trattamento e di fusione (alimentazione, macinazione, frantumazione, forni, filtrazione, flottazione, essiccazione, ecc.).
- Lavoratore che esegue, in base ai metodi prestabiliti, determinazioni analitiche correnti con attrezzature di semplice uso.
- Lavoratore che, rispondendo alle caratteristiche indicate nella declaratoria, è addetto alla manutenzione corrente e, nelle officine, a lavori di equivalente impegno.
- Lavoratore addetto alla manovra di macchine di piccola e media potenzialità la cui conduzione richiede preparazione pratica, conoscenza e capacità operative per il loro funzionamento e per l'adeguamento del ciclo produttivo alle condizioni ambientali (cavalletta, spanditore, sonda, autopala, carro spola, escavatore a benna mobile, escavatore a braccio mobile e a testa fresante, autovagone, macchina da ripiena, pala meccanica, carrello semovente, locomotori di media e piccola potenzialità, trattori, argani di modesta potenzialità e di funzionamento semplice, argani in pozzi secondari senza trasporto di personale, ecc.).
- Lavoratore che, in base a disposizioni, segue la condotta di impianti elettrici, emissione di acque e similari, controlla gli strumenti significativi e registra le rilevazioni opportune o trasmette segnali convenzionali per la manovra di determinati organi meccanici di cui segue visivamente il movimento effettuando eventualmente di persona le stesse manovre a mezzo leve e pulsanti.
- Lavoratore adibito al controllo del movimento dei materiali, che raccoglie la documentazione giustificativa e opera su istruzione del consegnatario.
- Lavoratore addetto alla preparazione dei fori da mina mediante perforatrice singola o con impiego di carri di perforazione di media potenzialità.
- Lavoratore addetto al controllo ed alla messa in posto della ripiena montata con macchine continue.
- Lavoratore addetto allo spillaggio delle botole ed alla manovra dei vagoni (spillatori, vagonisti).
- Lavoratore addetto agli impianti metallurgici (alimentazione, frantumazione, essiccazione, forni) e alla manovra di macchine semplici.
7º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
A) lavoratori con mansioni d'ordine che svolgono attività sia tecniche che amministrative che richiedono una specifica preparazione professionale, anche acquisita attraverso idonei corsi formativi ed adeguata pratica di lavoro;
C) lavoratori che compiono lavori ed operazioni delicate e complesse la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche.
Profili
- Lavoratore addetto agli uffici amministrativi che sovrintende alla applicazione delle modalità operative nel rispetto delle procedure stabilite per il controllo funzionale della attività lavorativa o esegue disegni secondo l'indirizzo e le disposizioni ricevute o compie operazioni ricorrenti quali: registrazioni contabili, emissione di note di credito e di addebito, compilazione fatture, movimenti bancari, rilevazione ed elaborazione dati per la contabilizzazione di paghe, stipendi, contributi, inventari, con sistemi di videoscrittura, computer, archiviazione elettronica e simili.
- Terminalista EDP.
- Lavoratore addetto alla segreteria che svolge lavori di stenografia, dattilografia, archivio ed applicazioni di comuni procedure di ufficio eseguendo semplici calcoli e impostando prospetti, effettuando e ricevendo telefonate, telex, fax (anche internazionali), posta elettronica (anche internazionale), ecc.
- Rilevatore tempi e metodi; rilevatore topografico che esegue con tacheometro, livello, bussola, rilievi all'interno e all'esterno della miniera.
- Lavoratore addetto alla macchina di lancio di Spritz-Beton.
- Conduttore d'impianto che, operando nell'ambito di quadri comando, interpreta le diverse variabili indicate dagli strumenti e compie le operazioni necessarie a garantire il regolare andamento della lavorazione. Trasmette le notizie ed i dati relativi. Comunica a chi di regola le eventuali irregolarità di funzionamento dell'impianto.
- Conduttore di generatore di vapore per il quale è richiesta l'abilitazione di terzo grado.
- Lavoratore che provvede allo scavo delle rocce e dei minerali svolgendo tutte le operazioni connesse, quali: perforazioni, determinazione della carica anche nelle varate all'esterno, caricamento, brillamento mine e disgaggio, sgombero e trasporto materiali abbattuti, preparazione e messa in opera delle armature necessarie.
- Lavoratore che, nei cantieri di coltivazione, gallerie e rimonte, in pozzi, rampe, fornelli e discenderie, provvede all'esecuzione dei lavori di armamento con sostegni in ferro, legno, muratura, anche con bulloni semplici o resinati, anche in cantieri di ripresa, frana o particolarmente difficoltosi.
- Lavoratore addetto alla conduzione di impianti trattamento o di fusione (celle di flottazione, "sink and float", frantumazione circuito chiuso, forni, lisciviazione, filtrazioni, frantumazione circuito chiuso, depurazione soluzione, lavaggio gas, scadmiatura, attacco polveri, ecc.).
- Lavoratore addetto alla manovra di macchine di media potenzialità la cui conduzione richiede preparazione tecnico-pratica, conoscenza e capacità operative per il loro funzionamento e per l'adeguamento del ciclo operativo alle condizioni ambientali (carri di perforazione; minatore continuo; tagliatrice e caricatrice; escavatori a catena tazze e a ruota tazze; a benna frontale o rovescia; grossi ponti trasportatori; argani dei pozzi secondari di media potenzialità con trasporto di personale; conduttori di macchine operatrici all'interno con motori diesel e/o elettroidraulici e locomotoristi addetti alla manovra dei locomotori con elevate potenzialità di trasporto, conduttore di veicoli pesanti per il trasporto di personale all'interno, stekerista; palista, escavatorista, dumperista, ecc.).
- Lavoratore specialista di mestiere che negli impianti e nelle officine esegue lavori specializzati con interpretazione di disegni o schemi elettrici/elettronici complessi.
- Lavoratore che, in possesso di specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche, operando su istruzioni del consegnatario, esegue il controllo del movimento dei materiali provvedendo alla raccolta della documentazione giustificativa e alle relative annotazioni, anche con uso di lettori ottici o immissione dati EDP.
- Lavoratore che, nell'ambito della propria funzione, opera su impianti di produzione con differenti caratteristiche, ne assicura il funzionale andamento produttivo, correggendo le eventuali irregolarità, conduce l'intero ciclo di lavorazione, provvede alla relativa verifica, effettua le necessarie annotazioni al fine di garantire la qualità assegnata alla produzione, servendosi di sistemi EDP.
- Lavoratore che, nell'ambito di lavorazioni e controlli di qualità, produzione, ecc., secondo schemi e metodi prefissati, esegue le necessarie annotazioni e registrazioni servendosi (se disponibili) di sistemi EDP.
6º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
A) lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito del proprio lavoro, con mansioni d'ordine di carattere sia tecnico che amministrativo per le quali è richiesta una specifica preparazione professionale, anche acquisita attraverso idonei corsi di formazione o particolare esperienza pratica pluriennale di lavoro, se tecnici, sovrintendono alla esecuzione dei lavori secondo l'indirizzo e le disposizioni ricevute e abbiano la responsabilità dei reparti o dei cantieri ed il controllo del personale adibito al turno di lavoro cui sono preposti;
B) lavoratori, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, i cui compiti consistono nella guida, coordinamento e controllo di squadre di operai;
C) lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, nell'ambito della propria mansione, compiono sugli impianti e attrezzature complesse operazioni di notevole delicatezza e difficoltà la cui esecuzione richiede rilevanti capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata conoscenza e mediante lunga esperienza di lavoro.
Profili
- Sorvegliante.
- Lavoratore che, in possesso di idonea esperienza pratica o di adeguato titolo di studio, in subordinazione di norma ad un lavoratore di livello superiore, svolge mansioni d'ordine nel campo amministrativo.
- Lavoratore addetto al centro EDP che effettua, su indicazioni di livello superiore, analisi e semplice programmazione, nonché raccolta e verifica dei dati.
- Lavoratore che svolga con autonomia mansioni di segreteria per l'unità di appartenenza, utilizzando anche le lingue estere ad un buon livello di conoscenza e con continuità, eseguendo lavori di stenografia, dattilografia, traduzioni, archivio ed applicazioni di comuni procedure di ufficio, facendo calcoli, elaborando dati su macchine EDP, impostando prospetti, effettuando e ricevendo telefonate, fax e posta elettronica, organizzando logistica di riunioni, viaggi e simili, ecc.
- Caposquadra.
- Arganista dei pozzi primari, con passaggio di personale.
- Lancista addetto al lancio di Spritz-Beton.
- Lavoratore che, nelle operazioni di scavo di pozzi, fornelli, discenderie, rampe, ed in cantieri che presentano particolare difficoltà, provvede allo scavo, svolgendo tutte le operazioni connesse quali: perforazione, caricamento, brillamento mine, disgaggio, sgombero materiale abbattuto, preparazione, messa in opera delle armature necessarie.
- Lavoratore che, nei pozzi di estrazione e di passaggio personale, provvede al controllo del guidaggio, alla manutenzione delle attrezzature e delle pareti dei pozzi, eseguendo opere di armamento in muratura, ferro e legname.
- Lavoratore addetto alla condotta di un'importante stazione di sondaggi, manovra la colonna di perforazione, adeguando a seconda della reazione del terreno attraversato, pressione e velocità dell'utensile e le caratteristiche fisiche dei fanghi.
- Lavoratore che esegue, con individuazione dei guasti, sulla base di indicazioni di massima e/o di disegni, operazioni di verifica, controllo e manutenzione meccanica di ogni tipo di impianto, apparecchiatura, strumento, che comportino smontaggi, regolazioni, montaggi e messe a punto, effettuando interventi di aggiustaggio di notevole difficoltà entro i limiti delle tolleranze prescritte od interventi complementari di carpenteria, tubisteria e saldatura.
- Lavoratore che, in possesso di elevata esperienza mineraria e di adeguata preparazione tecnico-pratica specifica per l'adattamento delle caratteristiche operative alle condizioni ambientali, esegue autonomamente operazioni del ciclo produttivo conducendo macchine di perforazione o di smarino di potenzialità elevata e di funzionamento complesso.
- Lavoratore addetto alla conduzione di celle in processi di flottazione differenziale complessi, in possesso di notevole capacità e professionalità per eseguire autonomamente la separazione dei singoli minerali contenuti nei grezzi di composizione complessa, conseguendo, nella conduzione dei macchinari eserciti, i rendimenti di utilizzo specifico dei mezzi anche in relazione alla ottimizzazione dei consumi e delle produttività.
- Lavoratore che esegue con individuazione dei guasti, sulla base di indicazioni di massima, di disegni o schemi elettrici, elettronici o elettroidraulici, idraulici, meccanici, operazioni di verifica, controllo e manutenzione elettrica e/o meccanica di ogni tipo di impianto, macchine operatrici, apparecchiatura, strumento, effettuando interventi quali: montaggio, smontaggi, tarature, regolazioni e messe a punto di notevole difficoltà entro i limiti delle tolleranze prescritte.
- Lavoratore che, in possesso di conoscenze acquisite attraverso corsi di formazione e specifica esperienza pratica pluriennale di lavoro, esegue analisi di natura complessa anche con l'uso di adeguate apparecchiature (spettrofotometro di massa o ad assorbimento atomico, quantometro ottico, raggi x, rifluorescenza, ecc.).
- Lavoratore che, sulla base di specifiche e precise istruzioni e/o disegni, interviene nella manutenzione di tutte le parti di muratura isolante e refrattaria (forni, condensatore, compressori, colonne ed impianti acido).
- Lavoratore che, attraverso la rilevazione dell'acidità e della temperatura, controlla la marcia delle celle elettrolitiche, ne prepara la miscela di alimentazione e la sua movimentazione attraverso l'impiego dei necessari impianti.
- Lavoratore addetto alla conduzione in sala quadri (quadretta o quadro comando) di impianti complessi che interpreta le diverse variabili indicate dagli strumenti; compie le operazioni necessarie a garantire il regolare andamento della lavorazione; trasmette e registra (anche con supporto EDP) le notizie ed i dati relativi comunicando ai preposti le eventuali irregolarità del funzionamento dell'impianto.
- Lavoratore che, in possesso di elevata esperienza mineraria e di adeguata preparazione tecnico-pratica per l'adattamento delle caratteristiche operative alle condizioni ambientali, esegue autonomamente operazioni del ciclo produttivo, assicurando la conduzione di tutti i sistemi coordinati di macchine di scavo di potenzialità elevata e di funzionamento complesso conseguendo, nella conduzione dei macchinari eserciti, i rendimenti di utilizzo specifico dei mezzi anche in relazione all'ottimizzazione dei consumi e delle produttività.
- Lavoratore addetto alla marcia di più forni di elevata potenzialità o di funzionamento complesso o di impianti di lisciviazione e depurazione delle soluzioni, di impianto di acido solforico, la cui conduzione richiede conoscenze e capacità operative per il loro funzionamento e per l'adeguamento del ciclo operativo.
- Lavoratore che, da sala quadri e su impianti altamente automatizzati, è addetto alla conduzione di argani principali con trasporto di personale, materiali e mezzi e che assicura il flusso all'esterno dei minerali abbattuti tramite impiego di sistemi complessi di nastri trasportatori.
- Lavoratore che, nei cantieri di coltivazione, gallerie e rimonte in pozzi, rampe, fornelli e discenderie, di ripresa in frana, oltre ad avere la responsabilità del cantiere, esegue lavori di armamento con sostegni in ferro o in legno o in muratura, o chiodatura con bulloni semplici o resinati.
- Lavoratore che, nell'ambito della propria mansione, effettua su metodi prefissati analisi chimiche e biologiche complesse, con tecnologie similari di laboratorio chimico, mineralogico o biologico, con completa elaborazione dei dati relativi (anche con supporto EDP) e valutazione critica sia degli stessi che della metodica impiegata.
5º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
A) lavoratori che, in campo tecnico o amministrativo, svolgono funzioni che comportano iniziativa e maggiore autonomia operativa per le quali si richiede notevole conoscenza professionale nonché adeguata esperienza acquisita durante lunga pratica nella mansione, conseguendo obiettivi di ottimizzazione dei cicli di lavorazione o dei processi produttivi;
C) lavoratore che, in condizioni di maggiore autonomia, in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, sulla base di approfondite conoscenze teoriche corredate da lunga e diversificata esperienza di lavoro, svolge, in più tipi di lavorazioni o di impianti, operazioni di notevole delicatezza e difficoltà, anche con l'ausilio e nella guida di lavoratori di livello inferiore, conseguendo nella conduzione di macchine e di impianti i risultati di produttività ed affidabilità caratteristici.
Profili
- Lavoratore che, in possesso di idonea esperienza pratica o di adeguato titolo di studio, in subordine di norma ad un lavoratore di livello superiore, opera autonomamente su una gamma diversificata di attività amministrativo-contabili.
- Tecnico che, nell'ambito di importanti reparti del sottosuolo o impianti minerallurgici, in possesso di rilevante esperienza di lavoro, oltre ad avere la guida e la responsabilità dei lavoratori addetti, coordina e controlla in condizioni di autonomia, lo svolgimento delle lavorazioni effettuando i necessari interventi in relazione alle esigenze del ciclo produttivo, ovvero operatore trattamento chimico del minerale aurifero (camera oro).
- Lavoratore che, in possesso di rilevante esperienza mineraria di notevole preparazione tecnico-pratica, partecipa direttamente alle operazioni dei cicli di lavoro con la responsabilità del cantiere, anche avvalendosi di altri operatori specializzati in lavorazioni di notevole importanza e difficoltà che comportano l'impiego di tutte le macchine operatrici del sottosuolo di elevata potenzialità e funzionamento complesso (tagliatore con tagliatrice a fronte mobile e minatore continuo, stekerista, fresa attacco puntuale e minatore continuo) delle quali deve avere la completa capacità di conduzione ed essere in grado di effettuare normali interventi manutentivi di routine.
- Operatore specializzato in sistemi di bullonamento;
- Arganista di provata esperienza dei pozzi primari, con passaggio di personale;
- Lavoratore che nei pozzi di estrazione e di passaggio personale, provvede al controllo del guidaggio, alla manutenzione delle attrezzature e delle pareti dei pozzi, eseguendo opere di armamento in muratura, ferro e legname;
- Lavoratore che, in possesso di conoscenze notevoli, opera in cantieri di archeologia industriale, cantieri museo e ripristini di situazioni tecniche minerarie del passato, eseguendo lavori di armamento in gallerie, pozzi e fornelli e lavori di recupero di strutture esistenti nel sito.
- Lavoratore che opera su mezzi meccanici ed elettrici, su mezzi elettroidraulici in impianti ed officine con importante rilevanza storica, ripristinandone le originarie funzioni, ricostruendo i pezzi mancanti, riportandone le caratteristiche secondo dati di targa e/o con l'ausilio di foto e riproduzioni d'epoca.
- Lavoratore che opera in ambienti esterni, interessati in passato da cantieri minerari di notevole importanza, ripristinando l'ambiente circostante ed evidenziando i resti dell'attività mineraria, anche con l'impiego di macchine operatrici, seguendo schemi e prospetti, planimetrie e/o foto d'epoca.
- Sorvegliante che, in possesso di rilevante esperienza, ha la responsabilità di più cantieri minerari.
- Infermiere professionale.
- Lavoratore che, avvalendosi anche di altri operatori specialisti, esegue qualsiasi intervento di manutenzione (meccanica, elettrica, elettronica, elettroidraulica e strumentistica) su impianti ed apparecchiature elettriche, elettroidrauliche, meccaniche ed elettroniche di notevole complessità ed importanza, ovvero effettua l'individuazione ed eliminazione di qualsiasi guasto e, sulla base di indicazioni di massima, esegue lavori di costruzione, modifica e migliorie di apparecchiature e strumenti.
- Lavoratore che, in possesso di elevata esperienza tecnico-pratica, svolge, in posizione di sostituto assente, tutte le mansioni esistenti e comunque classificate, ivi compresa quella di quadrista, nell'ambito di impianti compresi quelli a ciclo completo, continuo e semicontinuo.
- Programmatore EDP.
- Conduttore di impianti (quadrista) che, rispondendo direttamente al responsabile preposto, svolge i compiti di conduttore di impianti di cui al profilo del livello 6º, operando su due o più impianti complessi e di caratteristiche tra loro fondamentalmente diverse, con compiti di guida, coordinamento e controllo di altri operatori ed in grado di decidere interventi risolutivi in caso di anomalie tecnico-produttive, al fine di riportare il processo controllato nel regime di produttività e qualità assegnate.
4º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
A) lavoratori con mansioni di concetto che comportano iniziativa ed ampia autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro, mansioni per le quali si richieda una particolare e specifica conoscenza tecnica od amministrativa, nonché una adeguata pratica ed esperienza comunque acquisite;
B) lavoratori i cui compiti consistono nella guida, coordinamento e controllo, in condizioni di ampia autonomia nell'ambito della loro funzione, di squadre di operai che svolgono lavori ed operazioni per i quali sono richiesti prevalentemente requisiti di capacità e conoscenze tecniche superiori a quelle previste per le squadre guidate da lavoratori appartenenti al 6º livello, ovvero svolgano mansioni di particolare fiducia, importanza e responsabilità;
C) Lavoratori che, oltre al possesso di rilevante esperienza e capacità nella messa in sicurezza e ripristino ambientale, ha capacità ed esperienza in operazioni di bonifica (decontaminazione del sito da inquinamenti o scorie determinati dalla precedente coltivazione mineraria) su siti ed aree minerarie, ha la responsabilità della conduzione dei diversi cicli di lavoro anche avvalendosi di operatori specializzati in lavorazioni di notevole importanza e difficoltà.
Profili
- Lavoratore che, in possesso di adeguato titolo di studio (istituto superiore o laurea) o idonea esperienza pratica, in subordine di norma ad un lavoratore di livello superiore, svolge mansioni di controllo ed organizzazione dei lavori oppure esegue analisi non ricorrenti sia semplici che complesse oppure esegue con tacheometro, livello e bussola, rilievi effettuando i relativi calcoli; svolge studi relativi a nuovi impianti od elabora le modalità operative per il controllo funzionale dell'attività lavorativa ovvero svolge mansioni, con particolare e specifica esperienza, nel campo amministrativo.
- Disegnatore particolarista meccanico, elettrico ed elettronico che effettua rilievi, calcoli e disegni di progetto di macchine complesse.
- Tecnico che, nell'ambito di reparti importanti dell'interno, in possesso di notevole esperienza sia mineraria sia nello svolgimento della mansione, operando autonomamente, ha la responsabilità dei cantieri ed il controllo del personale adibito al turno di lavoro cui è preposto.
- Geologo junior.
- Lavoratore che svolge con autonomia e con perfetta padronanza di lingue estere, mansioni di segreteria che richiedono estrema riservatezza ed implichino una notevole delicatezza nei rapporti e che, inoltre, svolge mansioni che non riguardino specificamente le attività di segreteria operando in collaborazione o in ausilio ad altri lavoratori dell'unità.
- Caposquadra, capoturno.
- Lavoratore dell'interno che, in possesso di notevole esperienza mineraria, operando autonomamente e coordinando il personale della squadra di produzione, conduce macchine di scavo particolarmente complesse (tagliatore senior, fresatore senior su tagliatrice e fresa attacco puntuale).
- Sorvegliante che, con la completa responsabilità dei turni e di più cantieri, coordina le attività di altri sorveglianti di livello inferiore.
- Analista programmatore EDP.
- Lavoratore che esegue con l'ausilio di sistemi informatici il controllo di parametri ambientali e di sicurezza.
- Lavoratore che, operando in cantiere di bonifica su aree minerarie dismesse di notevole importanza, bonifica e ripristina l'ambiente circostante, anche con l'ausilio di macchine dedicate e planimetrie d'epoca.
3º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di compiti a lavoro conferiti sia di natura tecnica che amministrativa, svolgono in condizioni di ampia autonomia operativa e decisionale, mansioni per le quali è richiesta una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa.
Profili
- Lavoratore che, sulla base di soluzioni di progetto definite, svolge attività di progettazione di dettaglio di impianti semplici o di sezioni di impianti complessi effettuando i calcoli ed i disegni necessari per la rappresentazione dei progetti, compilando elenchi dei materiali necessari e mantenendo rapporti con terzi o enti per l'acquisizione di informazioni e dati.
- Geologo senior.
- Lavoratore che, in unità amministrativa di notevole importanza, svolge con autonomia, competenza e esperienza, compiti che richiedano la conoscenza approfondita dei sistemi amministrativi e di controllo dell'azienda quali l'amministrazione e la contabilizzazione dei rapporti con terzi, la gestione della contabilità industriale con le relative valutazioni economiche, ecc.
- Lavoratore che, in unità amministrativa con funzioni di natura specialistica, svolge compiti che richiedano un notevole bagaglio di conoscenze teoriche ed una sufficiente esperienza specifica tali da influire sulle politiche e sulle decisioni aziendali (ad esempio: esperto finanziario, esperto tributario, esperto revisioni, ecc.).
- Lavoratore addetto alle ricerche cui sia assegnata la responsabilità tecnica dell'attuazione di una fase di un progetto di ricerca che implichi la guida e la responsabilità dei lavoratori addetti e che esegua in condizioni di autonomia l'analisi e l'interpretazione dei dati raccolti nel corso delle indagini formulando le proposte operative conseguenti.
- Lavoratore che, in possesso di rilevanti esperienze specialistiche, esegue studi nei settori, quali la geochimica, la geofisica, la petrografia che richiedono particolari competenze tecniche e scientifiche.
- Analista EDP.
- Assistente tecnico.
- Lavoratore dell'interno che in possesso di notevole esperienza mineraria, operando autonomamente conduce macchine particolarmente complesse, assimilabili a tagliatrice e/o fresa ad attacco puntuale per coltivazione di carbone (tagliatore senior, fresatore senior).
2º livello
Declaratoria
A) Appartengono a questo livello i lavoratori, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive che operano con discrezionalità di poteri, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa per l'attuazione delle disposizioni azien